Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 1 aprile 2011

 

Circolare n.60/2011

 

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per formazione professionale e processi di aggregazione aziendale – Scadenza del 4 maggio 2011 - D.M. 3.12.2010 su GU n.27 del 3.2.2011.

 

Si rammenta che fino al 4 maggio prossimo sono aperti i termini per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto delle domande di finanziamento per processi di aggregazione e per piani di formazione professionale.

 

Com’è noto, già lo scorso anno sono stati erogati finanziamenti per quelle due misure. Le risorse complessivamente disponibili, pari a 16 milioni di euro, sono ora destinate alla copertura delle domande rimaste inevase per 9 milioni di euro e alla copertura di nuove domande per 7 milioni di euro. I criteri per l’assegnazione delle risorse non sono modificati rispetto al passato.

 

Aggregazione – Possono beneficiare degli incentivi le PMI che abbiano costituito  cooperative e consorzi di autotrasporto successivamente al 6 ottobre 2010: è agevolabile il 50 per cento delle spese per la costituzione del raggruppamento (quali spese notarili, legali e di consulenza).

 

Incentivi per la formazione – Sono finanziabili i piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali a favore di imprese e raggruppamenti di autotrasporto merci, realizzati da enti o istituti di diretta emanazione delle associazioni presenti nel Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori. I piani devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono terminare entro il 30 settembre prossimo.

 

Domande - Le domande devono essere presentate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – via G. Caraci 36 – 00157 Roma, a mezzo raccomandata A.R. o consegnate a mano.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.185/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.27 del 3.2.2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 dicembre 2010

Modalita' operative per  l'erogazione  dei  contributi,  nel  settore
dell'autotrasporto,   a   favore   dei   processi   di   aggregazione
imprenditoriale ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
29 maggio 2009, n. 84 e a favore delle iniziative per  la  formazione
professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83. 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                         Risorse disponibili 
  1. Ai sensi dell'art. 3-quater della legge 1° ottobre 2010, n. 163,
di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, le risorse da
destinare all'agevolazione delle aggregazioni  imprenditoriali  e  la
formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, gia'  a  suo
tempo    impegnate    nell'anno    finanziario    2009,     ammontano
complessivamente e indifferentemente a 16 milioni di euro. 
  2. Una parte delle risorse di cui al punto 1, a completa  copertura
delle attivita' gia' concluse ai sensi dei decreti ministeriali del 6
novembre 2009 per un importo non superiore a 8,5 milioni di euro  (di
cui 8,4 milioni per la formazione e 100.000,00 per l'aggregazione) e'
destinata  alla  erogazione   delle   domande   di   contributo   per
l'aggregazione  delle   imprese   e   la   formazione   professionale
presentate,  rispettivamente,  nei  termini  previsti   dal   decreto
ministeriale 6 novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
273 del 23 novembre 2009, e nei termini del  decreto  ministeriale  6
novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  272  del  21
novembre 2009, come modificati dal decreto ministeriale  11  febbraio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio  2010
e dal decreto ministeriale  del  14  luglio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010. 
  3. Una parte delle risorse di cui al punto 1, per  un  importo  non
superiore a 500.000,00 euro, e' destinata a soddisfare  le  richieste
di contributo giudicate inammissibili da parte della  Commissione  di
Valutazione,  nella  eventualita'  che  le  stesse  dovessero  essere
riammesse  in  base  ad  un  possibile  accoglimento  di  un  ricorso
presentato avverso il provvedimento di inammissibilita'. 
  4. Le rimanenti risorse di cui al  punto  l,  per  un  importo  non
inferiore a 7 milioni di euro, sono destinate a  finanziare,  secondo
le modalita' e le condizioni  indicate  nei  decreti  del  Presidente
della Repubblica maggio 2009, numeri 83 e 84, ulteriori  progetti  di
aggregazione o di formazione da attuare secondo i termini di  cui  ai
successivi articoli 2 e 3. 
 
                               Art. 2 
Processi di  aggregazione  imprenditoriale:  finalita',  beneficiari,
          termine di proposizione delle domande e requisiti 
  1.  Possono  beneficiare  dei  contributi   per   i   processi   di
aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 2009, n. 84, per operazioni poste in essere dopo la data di
entrata in vigore della legge 1° ottobre 2010,  n.  163,  ovvero  per
operazioni gia' avviate, ma  non  concluse,  alla  data  medesima,  i
soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, del  decreto  ministeriale  6
novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 23 novembre 2009, n. 273, i quali comprovino il possesso dei
requisiti previsti dal successivo comma 2 dello stesso  articolo  del
medesimo decreto e producano la dichiarazione sostitutiva di atto  di
notorieta' ivi prevista. 
  Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da  fusioni
o conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo,  societa'
controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche  solo
in forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  In conformita' a quanto disposto  dall'art.  1,  paragrafo  6,  del
regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi  dal  presente  regime  le
imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito  di
una precedente decisione della Commissione europea  che  dichiara  un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 
  2. L'intensita' massima del contributo e' pari al 50%  delle  spese
riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del regolamento  (CE)
n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Le misure  di  aiuto
sono concesse mediante sovvenzione diretta. 
  3.  Ai  benefici  si  accede  mediante  domanda   da   presentarsi,
utilizzando esclusivamente  il  modulo  che  si  allega,  come  parte
integrante, al presente decreto (allegato 1), e corredata di tutta la
documentazione ivi prevista, entro il termine perentorio  di  novanta
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita', via Giuseppe  Caraci,  36  -  00157  Roma,  tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero  mediante  consegna  a
mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima  ipotesi,
l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera'  ricevuta
comprovante l'avvenuta consegna. 
  Qualora in sede di  istruttoria  la  documentazione  allegata  alla
domanda dovesse risultare incompleta, verra' inviata all'impresa, per
una  sola  volta,  la  relativa  richiesta  di  integrazione,  a  cui
l'impresa dovra' ottemperare nel termine di quindici giorni  mediante
invio a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento.  In  caso  di
risposta mancante o incompleta ovvero di invio  della  documentazione
richiesta  oltre  il  suddetto  termine,  l'istanza  verra'  ritenuta
inammissibile. 
                               Art. 3 
Formazione  professionale:  beneficiari,  finalita',  intensita'  del
    contributo, termine di proposizione delle domande e requisiti 
  1. Ai fini dell'erogazione dei contributi a favore delle iniziative
per la formazione professionale, i soggetti beneficiari,  nonche'  le
finalita', l'intensita' del contributo  e  i  requisiti  sono  quelli
previsti dagli articoli 1 e 2 del  decreto  ministeriale  6  novembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
21 novembre 2009, n. 272. 
  In conformita' a quanto disposto  dall'art.  1,  paragrafo  6,  del
regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi  dal  presente  regime  le
imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito  di
una precedente decisione della Commissione europea  che  dichiara  un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 
  2. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo che  si
allega, come parte integrante, al presente  decreto  (allegato  2)  e
corredate di tutta la  documentazione  ivi  prevista,  devono  essere
presentate entro il termine perentorio di novanta giorni,  decorrenti
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale, al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Direzione generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',
via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la  Direzione
generale medesima. In tale ultima ipotesi,  l'ufficio  di  segreteria
della Direzione generale rilascera' ricevuta  comprovante  l'avvenuta
consegna. 
  Qualora in sede di  istruttoria  la  documentazione  allegata  alla
domanda dovesse risultare incompleta, verra' inviata all'impresa, per
una  sola  volta,  la  relativa  richiesta  di  integrazione,  a  cui
l'impresa dovra' ottemperare nel termine di quindici giorni  mediante
invio a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento.  In  caso  di
risposta mancante o incompleta ovvero di invio  della  documentazione
richiesta  oltre  il  suddetto  termine,  l'istanza  verra'  ritenuta
inammissibile. 
  L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o i
soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art.  3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio  2009,
n. 83. 
  L'attivita' formativa e' finanziabile  esclusivamente  qualora  sia
avviata successivamente alla presentazione della domanda, e  comunque
dopo l'entrata in vigore del presente decreto,  e  va  in  ogni  caso
terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo  art.  4,
comma 4. 
  3. L'impresa richiedente puo' conferire delega  alla  presentazione
della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come
attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione  del
contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima. 
 
                               Art. 4 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
  1.  Per  i   profili   connessi   all'espletamento   dell'attivita'
istruttoria  e  di  gestione  dei   contributi   per   l'aggregazione
imprenditoriale e  di  quelli  per  la  formazione  professionale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  si  avvale,  mediante
apposita  convenzione,  della  Rete  Autostrade  Mediterranee  S.p.A.
(RAM). 
  2. Una Commissione istituita ai sensi dell'art.  5,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29  maggio  2009,  n.  83,  e
dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
maggio 2009, n. 84, provvede  a  valutare  gli  esiti  dell'attivita'
istruttoria compiuta dalla Societa'  RAM,  e,  qualora  sussistano  i
requisiti previsti nel presente decreto: 
    a)  ammette  le   imprese   al   beneficio   per   l'aggregazione
collocandole in un apposito elenco, dandone  comunicazione,  mediante
raccomandata con avviso di  ricevimento,  alle  imprese  richiedenti.
Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non accoglimento  della
domanda da parte della Commissione stessa; 
    b)  approva  i  progetti  di  formazione  presentati  e  ne   da'
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,  alle
imprese richiedenti, entro i successivi sessanta giorni  dal  termine
di presentazione delle istanze. Tale comunicazione e' dovuta anche in
caso di non  ammissione  del  progetto  da  parte  della  Commissione
stessa. 
  3.  L'erogazione  dei  contributi  all'aggregazione  avverra',   al
termine degli  adempimenti  previsti  dal  presente  decreto,  previa
verifica della documentazione  presentata,  dalla  quale  risulti  la
sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio,  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  6  novembre  2009,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  23
novembre 2009, n. 273, oltre al possesso del requisito di  iscrizione
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che  esercitano
l'autotrasporto di cose per conto terzi, atto notarile da cui risulti
il processo di aggregazione e originali  delle  fatture  quietanzate.
Tale  documentazione  dovra'  essere  inviata  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti entro il  termine  perentorio  del  30
settembre 2011. 
  4. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine perentorio del 30 settembre  2011,
data  entro  la  quale  dovra'   anche   essere   inviata   specifica
rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il  preventivo  allegato
alla domanda,  risultanti  dalle  fatture  in  originale  quietanzate
indicate  in  apposito  elenco,  ovvero  con  fatture  in   originale
unitamente ad una garanzia  fideiussoria  «a  prima  richiesta»,  che
l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di  un
anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate  per  sostenere
l'iniziativa  formativa  effettuata.  A  tale  documentazione  dovra'
essere  allegata  una  relazione  di  fine   attivita'   sottoscritta
dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale  si
evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato  e  con  i
costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. 
  5. La Commissione di valutazione, avvalendosi della  Societa'  RAM,
esaminata la documentazione presentata dalle imprese  interessate  di
cui ai commi 3 e 4 del  presente  articolo,  provvede  a  determinare
l'entita' del contributo, redige l'elenco delle  imprese  ammesse  al
contributo medesimo e lo comunica  alla  Direzione  generale  per  il
trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita',  per   i   conseguenti
adempimenti. 
  Ove al termine delle attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse
finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze
giudicate ammissibili per l'aggregazione e la formazione, al fine  di
garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi  per
entrambi i contributi sara' proporzionalmente ridotto  fra  tutte  le
imprese richiedenti. 
  L'importo erogato alle  imprese  beneficiarie  dei  contributi  per
l'aggregazione e la formazione avverra', in  ogni  caso,  nei  limiti
della capienza delle risorse richiamate all'art. 1,  comma  4,  fatte
salve eventuali economie realizzatesi nell'utilizzo delle risorse  di
cui al medesimo art. 1, comma 2. 
 
                               Art. 5 
            Verifiche, controlli e revoca dai contributi 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si  riserva
la facolta' di  verificare  il  corretto  svolgimento  dei  corsi  di
formazione, anche durante la loro  effettuazione,  e  di  controllare
l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa. 
  In caso di accertamento di irregolarita' o violazioni della vigente
normativa o del presente decreto, il  contributo  per  la  formazione
sara' revocato con obbligo di restituzione degli  importi  erogati  e
dei relativi interessi. 
  2. Le imprese che hanno fruito dei contributi  per  i  processi  di
aggregazione saranno parimenti tenute alla restituzione degli importi
erogati e  dei  relativi  interessi,  in  caso  di  scioglimento  del
raggruppamento risultante dal  processo  di  aggregazione,  entro  il
terzo anno dall'erogazione dei contributi stessi. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 3 dicembre 2010 
 
                                                Il Ministro: Matteoli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2011 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture  ed  assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 39