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Roma, 1 aprile 2011
Circolare n.60/2011
Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per formazione
professionale e processi di aggregazione aziendale – Scadenza del 4 maggio 2011
- D.M. 3.12.2010 su GU n.27 del 3.2.2011.
Si rammenta che fino
al 4 maggio prossimo sono aperti i termini per la presentazione da parte delle
imprese di autotrasporto delle domande di finanziamento per processi di
aggregazione e per piani di formazione professionale.
Com’è noto, già lo
scorso anno sono stati erogati finanziamenti per quelle due misure. Le risorse
complessivamente disponibili, pari a 16 milioni di euro, sono ora destinate
alla copertura delle domande rimaste inevase per 9 milioni di euro e alla
copertura di nuove domande per 7 milioni di euro. I criteri per l’assegnazione
delle risorse non sono modificati rispetto al passato.
Aggregazione – Possono beneficiare degli incentivi le PMI che abbiano
costituito cooperative e consorzi di
autotrasporto successivamente al 6 ottobre 2010: è agevolabile il 50 per cento
delle spese per la costituzione del raggruppamento (quali spese notarili,
legali e di consulenza).
Incentivi per la
formazione – Sono finanziabili
i piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali a favore di imprese e
raggruppamenti di autotrasporto merci, realizzati da enti o istituti di diretta
emanazione delle associazioni presenti nel Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori. I piani devono essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda e devono terminare entro il 30 settembre prossimo.
Domande - Le domande devono essere presentate al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti –
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Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.185/2010 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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G.U. n.27 del 3.2.2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 dicembre 2010
Modalita' operative per l'erogazione dei contributi, nel settore
dell'autotrasporto, a favore dei processi di aggregazioneimprenditoriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica29 maggio 2009, n. 84 e a favore delle iniziative per la formazioneprofessionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29maggio 2009, n. 83. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreta: Art. 1 Risorse disponibili 1. Ai sensi dell'art. 3-quater della legge 1° ottobre 2010, n. 163,di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, le risorse dadestinare all'agevolazione delle aggregazioni imprenditoriali e laformazione professionale nel settore dell'autotrasporto, gia' a suotempo impegnate nell'anno finanziario 2009, ammontanocomplessivamente e indifferentemente a 16 milioni di euro. 2. Una parte delle risorse di cui al punto 1, a completa coperturadelle attivita' gia' concluse ai sensi dei decreti ministeriali del 6novembre 2009 per un importo non superiore a 8,5 milioni di euro (dicui 8,4 milioni per la formazione e 100.000,00 per l'aggregazione) e'destinata alla erogazione delle domande di contributo perl'aggregazione delle imprese e la formazione professionalepresentate, rispettivamente, nei termini previsti dal decretoministeriale 6 novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.273 del 23 novembre 2009, e nei termini del decreto ministeriale 6novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21novembre 2009, come modificati dal decreto ministeriale 11 febbraio2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010e dal decreto ministeriale del 14 luglio 2010, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010. 3. Una parte delle risorse di cui al punto 1, per un importo nonsuperiore a 500.000,00 euro, e' destinata a soddisfare le richiestedi contributo giudicate inammissibili da parte della Commissione diValutazione, nella eventualita' che le stesse dovessero essereriammesse in base ad un possibile accoglimento di un ricorsopresentato avverso il provvedimento di inammissibilita'. 4. Le rimanenti risorse di cui al punto l, per un importo noninferiore a 7 milioni di euro, sono destinate a finanziare, secondole modalita' e le condizioni indicate nei decreti del Presidentedella Repubblica maggio 2009, numeri 83 e 84, ulteriori progetti diaggregazione o di formazione da attuare secondo i termini di cui aisuccessivi articoli 2 e 3. Art. 2 Processi di aggregazione imprenditoriale: finalita', beneficiari, termine di proposizione delle domande e requisiti 1. Possono beneficiare dei contributi per i processi diaggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merciper conto di terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica29 maggio 2009, n. 84, per operazioni poste in essere dopo la data dientrata in vigore della legge 1° ottobre 2010, n. 163, ovvero peroperazioni gia' avviate, ma non concluse, alla data medesima, isoggetti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana 23 novembre 2009, n. 273, i quali comprovino il possesso deirequisiti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo delmedesimo decreto e producano la dichiarazione sostitutiva di atto dinotorieta' ivi prevista.
Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da fusionio conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo, societa'controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche soloin forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni. In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, delregolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime leimprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito diuna precedente decisione della Commissione europea che dichiara unaiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 2. L'intensita' massima del contributo e' pari al 50% delle spesericonosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE)n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Le misure di aiutosono concesse mediante sovvenzione diretta. 3. Ai benefici si accede mediante domanda da presentarsi,utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parteintegrante, al presente decreto (allegato 1), e corredata di tutta ladocumentazione ivi prevista, entro il termine perentorio di novantagiorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decretonella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e perl'intermodalita', via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramiteraccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna amano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi,l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevutacomprovante l'avvenuta consegna. Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alladomanda dovesse risultare incompleta, verra' inviata all'impresa, peruna sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cuil'impresa dovra' ottemperare nel termine di quindici giorni medianteinvio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso dirisposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazionerichiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verra' ritenutainammissibile. Art. 3 Formazione professionale: beneficiari, finalita', intensita' del contributo, termine di proposizione delle domande e requisiti 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi a favore delle iniziativeper la formazione professionale, i soggetti beneficiari, nonche' lefinalita', l'intensita' del contributo e i requisiti sono quelli
previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 novembre2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana21 novembre 2009, n. 272. In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, delregolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime leimprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito diuna precedente decisione della Commissione europea che dichiara unaiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 2. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo che siallega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2) ecorredate di tutta la documentazione ivi prevista, devono esserepresentate entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrentidalla data di pubblicazione del presente decreto nella GazzettaUfficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita',via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avvisodi ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzionegenerale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteriadella Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenutaconsegna. Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alladomanda dovesse risultare incompleta, verra' inviata all'impresa, peruna sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cuil'impresa dovra' ottemperare nel termine di quindici giorni medianteinvio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso dirisposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazionerichiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verra' ritenutainammissibile. L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o isoggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3,comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009,n. 83. L'attivita' formativa e' finanziabile esclusivamente qualora siaavviata successivamente alla presentazione della domanda, e comunquedopo l'entrata in vigore del presente decreto, e va in ogni casoterminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 4,comma 4. 3. L'impresa richiedente puo' conferire delega alla presentazionedella domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto comeattuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione delcontributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima. Art. 4 Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita'istruttoria e di gestione dei contributi per l'aggregazioneimprenditoriale e di quelli per la formazione professionale ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, medianteapposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.(RAM). 2. Una Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, edell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29maggio 2009, n. 84, provvede a valutare gli esiti dell'attivita'istruttoria compiuta dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano irequisiti previsti nel presente decreto: a) ammette le imprese al beneficio per l'aggregazionecollocandole in un apposito elenco, dandone comunicazione, medianteraccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti.Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non accoglimento delladomanda da parte della Commissione stessa; b) approva i progetti di formazione presentati e ne da'comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alleimprese richiedenti, entro i successivi sessanta giorni dal terminedi presentazione delle istanze. Tale comunicazione e' dovuta anche incaso di non ammissione del progetto da parte della Commissionestessa. 3. L'erogazione dei contributi all'aggregazione avverra', altermine degli adempimenti previsti dal presente decreto, previaverifica della documentazione presentata, dalla quale risulti lasussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio, dicui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23novembre 2009, n. 273, oltre al possesso del requisito di iscrizioneall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitanol'autotrasporto di cose per conto terzi, atto notarile da cui risultiil processo di aggregazione e originali delle fatture quietanzate.Tale documentazione dovra' essere inviata al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio del 30settembre 2011. 4. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra'essere completato entro il termine perentorio del 30 settembre 2011,data entro la quale dovra' anche essere inviata specificarendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegatoalla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzateindicate in apposito elenco, ovvero con fatture in originaleunitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», chel'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di unanno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenerel'iniziativa formativa effettuata. A tale documentazione dovra'essere allegata una relazione di fine attivita' sottoscrittadall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale sievinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con icosti preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. 5. La Commissione di valutazione, avvalendosi della Societa' RAM,esaminata la documentazione presentata dalle imprese interessate dicui ai commi 3 e 4 del presente articolo, provvede a determinarel'entita' del contributo, redige l'elenco delle imprese ammesse alcontributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per iltrasporto stradale e per l'intermodalita', per i conseguentiadempimenti. Ove al termine delle attivita' istruttorie, l'entita' delle risorsefinanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanzegiudicate ammissibili per l'aggregazione e la formazione, al fine digarantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi perentrambi i contributi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte leimprese richiedenti. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi perl'aggregazione e la formazione avverra', in ogni caso, nei limitidella capienza delle risorse richiamate all'art. 1, comma 4, fattesalve eventuali economie realizzatesi nell'utilizzo delle risorse dicui al medesimo art. 1, comma 2. Art. 5 Verifiche, controlli e revoca dai contributi 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzionegenerale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si riservala facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi diformazione, anche durante la loro effettuazione, e di controllarel'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa. In caso di accertamento di irregolarita' o violazioni della vigentenormativa o del presente decreto, il contributo per la formazionesara' revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e
dei relativi interessi. 2. Le imprese che hanno fruito dei contributi per i processi diaggregazione saranno parimenti tenute alla restituzione degli importierogati e dei relativi interessi, in caso di scioglimento delraggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro ilterzo anno dall'erogazione dei contributi stessi. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi dicontrollo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivoalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. Roma, 3 dicembre 2010 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assettodel territorio, registro n. 1, foglio n. 39