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Roma, 1 aprile 2011
Circolare n.60/2011
Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per formazione
professionale e processi di aggregazione aziendale – Scadenza del 4 maggio 2011
- D.M. 3.12.2010 su GU n.27 del 3.2.2011.
Si rammenta che fino
al 4 maggio prossimo sono aperti i termini per la presentazione da parte delle
imprese di autotrasporto delle domande di finanziamento per processi di
aggregazione e per piani di formazione professionale.
Com’è noto, già lo
scorso anno sono stati erogati finanziamenti per quelle due misure. Le risorse
complessivamente disponibili, pari a 16 milioni di euro, sono ora destinate
alla copertura delle domande rimaste inevase per 9 milioni di euro e alla
copertura di nuove domande per 7 milioni di euro. I criteri per l’assegnazione
delle risorse non sono modificati rispetto al passato.
Aggregazione – Possono beneficiare degli incentivi le PMI che abbiano
costituito cooperative e consorzi di
autotrasporto successivamente al 6 ottobre 2010: è agevolabile il 50 per cento
delle spese per la costituzione del raggruppamento (quali spese notarili,
legali e di consulenza).
Incentivi per la
formazione – Sono finanziabili
i piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali a favore di imprese e
raggruppamenti di autotrasporto merci, realizzati da enti o istituti di diretta
emanazione delle associazioni presenti nel Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori. I piani devono essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda e devono terminare entro il 30 settembre prossimo.
Domande - Le domande devono essere presentate al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti –
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.185/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.27 del 3.2.2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 dicembre 2010
Modalita' operative per l'erogazione dei contributi, nel settore
dell'autotrasporto, a favore dei processi di aggregazione
imprenditoriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 2009, n. 84 e a favore delle iniziative per la formazione
professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
Risorse disponibili
1. Ai sensi dell'art. 3-quater della legge 1° ottobre 2010, n. 163,
di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, le risorse da
destinare all'agevolazione delle aggregazioni imprenditoriali e la
formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, gia' a suo
tempo impegnate nell'anno finanziario 2009, ammontano
complessivamente e indifferentemente a 16 milioni di euro.
2. Una parte delle risorse di cui al punto 1, a completa copertura
delle attivita' gia' concluse ai sensi dei decreti ministeriali del 6
novembre 2009 per un importo non superiore a 8,5 milioni di euro (di
cui 8,4 milioni per la formazione e 100.000,00 per l'aggregazione) e'
destinata alla erogazione delle domande di contributo per
l'aggregazione delle imprese e la formazione professionale
presentate, rispettivamente, nei termini previsti dal decreto
ministeriale 6 novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
273 del 23 novembre 2009, e nei termini del decreto ministeriale 6
novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21
novembre 2009, come modificati dal decreto ministeriale 11 febbraio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010
e dal decreto ministeriale del 14 luglio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010.
3. Una parte delle risorse di cui al punto 1, per un importo non
superiore a 500.000,00 euro, e' destinata a soddisfare le richieste
di contributo giudicate inammissibili da parte della Commissione di
Valutazione, nella eventualita' che le stesse dovessero essere
riammesse in base ad un possibile accoglimento di un ricorso
presentato avverso il provvedimento di inammissibilita'.
4. Le rimanenti risorse di cui al punto l, per un importo non
inferiore a 7 milioni di euro, sono destinate a finanziare, secondo
le modalita' e le condizioni indicate nei decreti del Presidente
della Repubblica maggio 2009, numeri 83 e 84, ulteriori progetti di
aggregazione o di formazione da attuare secondo i termini di cui ai
successivi articoli 2 e 3.
Art. 2
Processi di aggregazione imprenditoriale: finalita', beneficiari,
termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono beneficiare dei contributi per i processi di
aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 2009, n. 84, per operazioni poste in essere dopo la data di
entrata in vigore della legge 1° ottobre 2010, n. 163, ovvero per
operazioni gia' avviate, ma non concluse, alla data medesima, i
soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6
novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 23 novembre 2009, n. 273, i quali comprovino il possesso dei
requisiti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo del
medesimo decreto e producano la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' ivi prevista.
Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da fusioni
o conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo, societa'
controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo
in forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni.
In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le
imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di
una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
2. L'intensita' massima del contributo e' pari al 50% delle spese
riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Le misure di aiuto
sono concesse mediante sovvenzione diretta.
3. Ai benefici si accede mediante domanda da presentarsi,
utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte
integrante, al presente decreto (allegato 1), e corredata di tutta la
documentazione ivi prevista, entro il termine perentorio di novanta
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita', via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a
mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi,
l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta
comprovante l'avvenuta consegna.
Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alla
domanda dovesse risultare incompleta, verra' inviata all'impresa, per
una sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cui
l'impresa dovra' ottemperare nel termine di quindici giorni mediante
invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di
risposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazione
richiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verra' ritenuta
inammissibile.
Art. 3
Formazione professionale: beneficiari, finalita', intensita' del
contributo, termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi a favore delle iniziative
per la formazione professionale, i soggetti beneficiari, nonche' le
finalita', l'intensita' del contributo e i requisiti sono quelli
previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 novembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
21 novembre 2009, n. 272.
In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le
imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di
una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
2. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si
allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2) e
corredate di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere
presentate entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita',
via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione
generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria
della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta
consegna.
Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alla
domanda dovesse risultare incompleta, verra' inviata all'impresa, per
una sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cui
l'impresa dovra' ottemperare nel termine di quindici giorni mediante
invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di
risposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazione
richiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verra' ritenuta
inammissibile.
L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o i
soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009,
n. 83.
L'attivita' formativa e' finanziabile esclusivamente qualora sia
avviata successivamente alla presentazione della domanda, e comunque
dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e va in ogni caso
terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 4,
comma 4.
3. L'impresa richiedente puo' conferire delega alla presentazione
della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come
attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del
contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima.
Art. 4
Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita'
istruttoria e di gestione dei contributi per l'aggregazione
imprenditoriale e di quelli per la formazione professionale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante
apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.
(RAM).
2. Una Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, e
dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 84, provvede a valutare gli esiti dell'attivita'
istruttoria compiuta dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano i
requisiti previsti nel presente decreto:
a) ammette le imprese al beneficio per l'aggregazione
collocandole in un apposito elenco, dandone comunicazione, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti.
Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non accoglimento della
domanda da parte della Commissione stessa;
b) approva i progetti di formazione presentati e ne da'
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle
imprese richiedenti, entro i successivi sessanta giorni dal termine
di presentazione delle istanze. Tale comunicazione e' dovuta anche in
caso di non ammissione del progetto da parte della Commissione
stessa.
3. L'erogazione dei contributi all'aggregazione avverra', al
termine degli adempimenti previsti dal presente decreto, previa
verifica della documentazione presentata, dalla quale risulti la
sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio, di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23
novembre 2009, n. 273, oltre al possesso del requisito di iscrizione
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto terzi, atto notarile da cui risulti
il processo di aggregazione e originali delle fatture quietanzate.
Tale documentazione dovra' essere inviata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio del 30
settembre 2011.
4. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra'
essere completato entro il termine perentorio del 30 settembre 2011,
data entro la quale dovra' anche essere inviata specifica
rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato
alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate
indicate in apposito elenco, ovvero con fatture in originale
unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che
l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un
anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere
l'iniziativa formativa effettuata. A tale documentazione dovra'
essere allegata una relazione di fine attivita' sottoscritta
dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si
evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i
costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza.
5. La Commissione di valutazione, avvalendosi della Societa' RAM,
esaminata la documentazione presentata dalle imprese interessate di
cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, provvede a determinare
l'entita' del contributo, redige l'elenco delle imprese ammesse al
contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti
adempimenti.
Ove al termine delle attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse
finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze
giudicate ammissibili per l'aggregazione e la formazione, al fine di
garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi per
entrambi i contributi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le
imprese richiedenti.
L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per
l'aggregazione e la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti
della capienza delle risorse richiamate all'art. 1, comma 4, fatte
salve eventuali economie realizzatesi nell'utilizzo delle risorse di
cui al medesimo art. 1, comma 2.
Art. 5
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si riserva
la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi di
formazione, anche durante la loro effettuazione, e di controllare
l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa.
In caso di accertamento di irregolarita' o violazioni della vigente
normativa o del presente decreto, il contributo per la formazione
sara' revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e
dei relativi interessi.
2. Le imprese che hanno fruito dei contributi per i processi di
aggregazione saranno parimenti tenute alla restituzione degli importi
erogati e dei relativi interessi, in caso di scioglimento del
raggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro il
terzo anno dall'erogazione dei contributi stessi.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 dicembre 2010
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 39