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Roma, 20 maggio 2011
Circolare n.96/2011
Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e spedizione
– Festività del 17.3.2011 e impianti satellitari – Accordo del 20.5.2011.
L’accordo in oggetto
ha disciplinato le misure compensative per le imprese a seguito della
proclamazione della festività del 17 marzo e ha dato attuazione alla nuova disposizione
del CCNL sugli impianti satellitari introdotta dal rinnovo del 26 gennaio
scorso.
Festività del 17 marzo – Come è noto, il D.L. n.5/2011
(convertito nella legge n.47/2011) ha proclamato solo per quest’anno il 17 marzo
festività nazionale (150° anniversario dell’Unità di Italia), precisando che da
tale proclamazione non sarebbero dovuti derivare oneri aggiuntivi per le
imprese. La disposizione è intervenuta successivamente al rinnovo del CCNL che
ha eliminato
Alla luce della
suddetta legge è stato convenuto che per il 2011 non va corrisposta la quota di
EDR relativa al 4 novembre che riprenderà ad essere erogata a partire dal
prossimo anno. Di conseguenza i valori di EDR da riconoscere per il 2011 ai
lavoratori interessati sono pari a euro:
Livello |
EDR Sezione prima CCNL Trasporto Merci |
EDR Sezione seconda CCNL Assologistica |
Quadro |
6,45 |
0 |
1° |
6,04 |
0 |
2° |
5,54 |
0 |
3°
Super |
5,00 |
0 |
3° |
4,88 |
0 |
4° |
4,63 |
0 |
5° |
4,42 |
0 |
6° |
4,13 |
0 |
Gli importi di EDR
già erogati dallo scorso gennaio a seguito della soppressione del 4 novembre potranno
essere recuperati dalle aziende con la retribuzione del prossimo mese di dicembre.
Si rammenta che
l’EDR incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.
Satellitari – E’ stato definito il modello di comunicazione che
l’impresa deve consegnare al lavoratore in caso di installazione sugli
automezzi di apparecchiature di controllo satellitare. L’installazione di tali
apparecchiature deve in ogni caso avvenire nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 4 della legge n.300/70 (accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o, in assenza di accordo, autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro).
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.19/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Addì 20 maggio
tra
AITE, AITI, ANSEP-UNITAM,
ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, CONFETRA
ANITA
C.L.A.A.I.
CNA-FITA
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CONFTRASPORTO
FAI
FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
FIAP
LEGACOOP SERVIZI
PRODUZIONE e SERVIZI di LAVORO AGCI
SNA CASARTIGIANI
TRASPORTOUNITO FIAP
UNITAI
e
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILTRASPORTI
premesso che
·
in base alla legge n.47/2011,
limitatamente all’anno 2011, il 17 marzo è stato considerato giorno festivo
senza che da ciò derivassero nuovi o maggiori oneri per le imprese private;
·
con l’accordo di rinnovo del CCNL
logistica, trasporto merci e spedizione del 26 gennaio 2011 è stato convenuto
di eliminare il 4 novembre e
si conviene che
·
in attuazione della sopra citata legge per il
solo anno in corso non
dovrà essere erogato l’EDR di cui in premessa per la quota relativa al 4
novembre; conseguentemente per lo stesso anno i valori dell’EDR sono pari a
quelli indicati nella seguente tabella che sostituisce quella prevista
dall’accordo di rinnovo del CCNL del 26.1.2011:
Livello |
EDR Sezione prima CCNL Trasporto Merci |
EDR Sezione seconda CCNL Assologistica |
Quadro |
6,45 |
0 |
1° |
6,04 |
0 |
2° |
5,54 |
0 |
3° Super |
5,00 |
0 |
3° |
4,88 |
0 |
4° |
4,63 |
0 |
5° |
4,42 |
0 |
6° |
4,13 |
0 |
·
le imprese potranno recuperare con la retribuzione del prossimo mese di
dicembre quanto già erogato a titolo di EDR ai lavoratori interessati dallo scorso
gennaio a seguito dell’eliminazione del 4 novembre dai giorni festivi;
·
dall’1 gennaio 2012 i valori
dell’EDR si applicheranno nella misura piena prevista dall’accordo di rinnovo
del CCNL del 26.1.2011.
COMUNICAZIONE SULLA INSTALLAZIONE DI
SISTEMI
DI CONTROLLO SATELLITARE
PREMESSO
a. che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i
lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica
di un territorio;
b. che sugli automezzi della ditta “
………. ” viaggiano, sovente, merci
ad elevato valore aggiunto e, pertanto, potenzialmente esposte al rischio furti
e rapine;
c. che la sicurezza, nelle attività economiche, riguarda sia l’integrità
dell’azienda nel suo complesso che quella delle persone che vi operano;
d. che i sistemi di controllo satellitare possono essere un formidabile
strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;
e. che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza
fisica delle persone, escludendo, in ogni caso, la possibilità che le
apparecchiature di controllo satellitare possano essere utilizzate, anche
incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
f.
che sempre più una azienda di
autotrasporti ha l’esigenza di localizzare il parco veicolare per una sua corretta
gestione;
g. che esiste un’articolata disciplina, dettata dal DLGVO 196/2003 ed
esplicitata dal Garante per la privacy per il tramite di un decalogo sulla
videosorveglianza, per molti versi affine a quella trattata nella presente
comunicazione;
h. che l’azienda ha ottemperato a quanto previsto dall’art.4 della legge
300/70 (v. nota in calce)
SI COMUNICA CHE
1. sugli automezzi della ditta “…………… ” verranno installate apparecchiature
di controllo satellitare, le cui caratteristiche sono indicate nell’allegato
prospetto informativo;
2. l’installazione delle apparecchiature di cui sopra avviene:
-
per prevenire il rischio di rapine,
elevato data la tipologia di merci sovente trasportate sui mezzi della ditta
“………………………”;
-
per monitorare il reale andamento
del viaggio, per una ottimale gestione del traffico ed una puntuale
informazione ai clienti;
-
per una ottimizzazione e riduzione
dei costi telefonici, essendo possibile, tramite l’utilizzo delle
apparecchiature satellitari, il ricorso a scambi di sms;
3. l’installazione delle apparecchiature di controllo satellitare non ha
finalità di controllo e/o di valutazione sull’operato dei lavoratori
dipendenti, né potrà essere utilizzata ai fini disciplinari ed avviene,
comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy;
4. Il titolare del trattamento dei
dati è il sig.: ………………………..;
L’AZIENDA: IL
LAVORATORE:
………………………. ………………………….
Nota
L’art.4 della legge 300/70 così recita:
“Impianti audiovisivi
1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che
siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza
del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo
con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con
la commissione interna. in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso
di tali impianti.
3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che
rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo,
in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la
commissione interna, l'ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
4. Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro, di
cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.”