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Roma, 21 giugno 2011
Circolare n. 114/2011
Oggetto:Previdenza – Lavori
usuranti - Chiarimenti sui lavoratori notturni – Circolare
Min. Lavoro n.15 del 20.6.2011.
Come è noto, la
nuova disciplina sui lavori usuranti
(D.lgvo n.67/2011) consente il pensionamento
anticipato ad alcune categorie di lavoratori che svolgono attività
particolarmente faticose e pesanti tra cui i lavoratori considerati notturni
sulla base dei seguenti criteri:
·
lavoratori
turnisti, cioè coloro che svolgono turni di notte di almeno 6 ore per un minimo
di 78 giorni all’anno (per chi matura i requisiti per il pensionamento anticipato
nel periodo compreso tra l’1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o di 64 giorni
all’anno (per chi matura i requisiti dall’1 luglio 2009);
·
lavoratori
non turnisti, cioè coloro che svolgono abitualmente per l’intero anno lavoro di
notte per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque.
Per i datori di
lavoro che occupano i lavoratori notturni di cui sopra la suddetta disciplina
ha introdotto l’obbligo di darne comunicazione in via telematica con periodicità
annuale alla Direzione provinciale del lavoro e all’INPS.
Con la circolare in
oggetto il Ministero del Lavoro ha ora fornito alcuni chiarimenti in merito
a tale comunicazione. In particolare, è stato fissato al 30 settembre 2011 il termine entro cui, in sede di prima applicazione,
i datori di lavoro dovranno comunicare il numero di lavoratori notturni occupati
nel 2010 mentre per quelli occupati nel 2011 la comunicazione dovrà essere
presentata entro il 31 marzo 2012.
Nella comunicazione il datore di lavoro dovrà indicare le unità produttive
presso le quali è eseguito il lavoro notturno tramite il modello “LAV-NOT” che sarà disponibile dal 20 luglio
prossimo sul sito www.lavoro.gov.it.
Si rammenta che
l’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500
euro. Al riguardo il Ministero ha precisato che tale sanzione non sarà
applicata in caso di comunicazione effettuata in ritardo senza peraltro
precisare i limiti temporali entro cui il ritardo può essere ancora considerato
come tale e non come omessa comunicazione.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 98/2011 |
Responsabile
di Area |
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