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Roma, 21 giugno 2011

 

Circolare n. 114/2011

 

Oggetto:Previdenza – Lavori usuranti - Chiarimenti sui lavoratori notturni – Circolare Min. Lavoro n.15 del 20.6.2011.

 

Come è noto, la nuova disciplina sui lavori usuranti (D.lgvo n.67/2011) consente il pensionamento anticipato ad alcune categorie di lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti tra cui i lavoratori considerati notturni sulla base dei seguenti criteri:

 

·    lavoratori turnisti, cioè coloro che svolgono turni di notte di almeno 6 ore per un minimo di 78 giorni all’anno (per chi matura i requisiti per il pensionamento anticipato nel periodo compreso tra l’1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o di 64 giorni all’anno (per chi matura i requisiti dall’1 luglio 2009);

 

·    lavoratori non turnisti, cioè coloro che svolgono abitualmente per l’intero anno lavoro di notte per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque.

 

Per i datori di lavoro che occupano i lavoratori notturni di cui sopra la suddetta disciplina ha introdotto l’obbligo di darne comunicazione in via telematica con periodicità annuale alla Direzione provinciale del lavoro e all’INPS.

 

Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro ha ora fornito alcuni chiarimenti in merito a tale comunicazione. In particolare, è stato fissato al 30 settembre 2011 il termine entro cui, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro dovranno comunicare il numero di lavoratori notturni occupati nel 2010 mentre per quelli occupati nel 2011 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012. Nella comunicazione il datore di lavoro dovrà indicare le unità produttive presso le quali è eseguito il lavoro notturno tramite il modello “LAV-NOT” che sarà disponibile dal 20 luglio prossimo sul sito www.lavoro.gov.it.

Si rammenta che l’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Al riguardo il Ministero ha precisato che tale sanzione non sarà applicata in caso di comunicazione effettuata in ritardo senza peraltro precisare i limiti temporali entro cui il ritardo può essere ancora considerato come tale e non come omessa comunicazione. 

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 98/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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