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Roma, 23 maggio 2011
Circolare n. 98/2011
Oggetto: Previdenza – Pensionamento anticipato per gli
addetti ai lavori usuranti - D.LGVO 21.4.2011, n.67, su G.U. n.108 dell’11.5.2011.
In attuazione della
delega prevista dal Collegato lavoro (legge
n.183/2010), il Governo ha adottato il decreto legislativo sui lavori usuranti che consente il pensionamento
anticipato, con oneri a totale carico dello Stato, ad alcune categorie di lavoratori
che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti.
Ambito di applicazione - Sono destinatari del beneficio i
lavoratori svolgenti le attività indicate dal DM 19/5/1999 (tra cui lavori in
galleria, cava o miniera e ad alte temperature), gli addetti alle lavorazioni
su linea a catena, i conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico nonché
i lavoratori considerati notturni sulla base dei seguenti criteri:
·
lavoratori
turnisti, cioè coloro che svolgono turni di notte di almeno 6 ore per un minimo
di 78 giorni all’anno (per chi matura i requisiti per il pensionamento anticipato
nel periodo compreso tra l’1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o di 64 giorni
all’anno (per chi matura i requisiti dall’1 luglio 2009);
·
lavoratori
non turnisti, cioè coloro che svolgono abitualmente per l’intero anno lavoro di
notte per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque.
I datori di lavoro
che occupano i lavoratori notturni di cui sopra devono darne comunicazione in
via telematica con periodicità annuale alla Direzione provinciale del lavoro e
all’INPS. In caso di inadempimento sarà applicata una sanzione amministrativa da
500 a 1.500 euro.
Requisiti - Per accedere al pensionamento anticipato il lavoratore
deve aver svolto in modo regolare e continuativo l’attività usurante per almeno
7 anni negli ultimi 10 anni (per le pensioni con decorrenza entro il 31
dicembre 2017) o per almeno la metà della vita lavorativa complessiva (per le
pensioni con decorrenza dall’1 gennaio 2018).
Benefici – I benefici per i lavoratori usuranti consistono nella
riduzione dei requisiti di età anagrafica e della cosiddetta quota (data dalla somma di età e di anzianità
contributiva) previsti per la generalità dei lavoratori ai fini dell’accesso al
trattamento pensionistico di anzianità. In particolare a decorrere dal 2013,
anno in cui la normativa in esame andrà a regime, lo sconto sarà di 3 anni per
l’età e di un valore sempre pari a 3 per la quota;
pertanto la pensione sarà conseguibile al raggiungimento di un’età di 58
anni (anziché 61) e di una quota pari
a 94 (anziché 97).
Nel periodo
transitorio, cioè per il periodo di maturazione dei requisiti compreso tra il
2008 e il 2012, lo sconto varia invece tra 1 e 3 anni in relazione all’età e
tra 1 e 2 in relazione alla misura della quota.
Si fa osservare che,
per quanto concerne i lavoratori con turni di notte, lo sconto pieno di 3 anni
sull’età anagrafica sarà riconosciuto solo a coloro che avranno svolto almeno
78 notti di lavoro all’anno, mentre negli altri casi sarà riconosciuto in
misura ridotta.
Procedura - I lavoratori interessati dovranno presentare apposita
domanda all’INPS per il pensionamento anticipato entro i seguenti termini:
·
30
settembre 2011, nel caso in cui i requisiti agevolati siano già stati maturati
o maturino entro il 31 dicembre 2011;
·
1
marzo dell’anno di maturazione dei requisiti, nel caso in cui gli stessi
maturino a decorrere dall’1 gennaio 2012.
La domanda dovrà
essere corredata da documentazione attestante la sussistenza dei requisiti
necessari per l’anticipo del pensionamento.
Modalità attuative – Ferma restando l’entrata in vigore del provvedimento,
con un successivo decreto interministeriale saranno definiti alcuni aspetti di
contorno, quali l’individuazione di criteri di priorità per l’accesso al
beneficio in caso di superamento delle risorse pubbliche stanziate (pari a 312
milioni di euro per il
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 217/2010 e 11/2008 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/Lc |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 108 dell’11.5.2011 (fonte
Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioniparticolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 dellalegge 4 novembre 201, n. 183. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accessoal trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisitodi anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e ilregime di decorrenza del pensionamento vigente al momento dellamaturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie dilavoratori dipendenti: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti dicui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 208 del 4 settembre 1999; b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli finidel presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, letterag), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano laloro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) delpredetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giornilavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano irequisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1°luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro chematurano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori cheprestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra lamezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2,lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, perperiodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano levoci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavorodi cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decretolegislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione dellavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnatiall'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da unritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioniorganizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivita'caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclolavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano aflusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinatedall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusionedegli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, allamanutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di regolazioneo controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllodi qualita'; d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e'esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svoltouna o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b), c)e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per unperiodo di tempo pari: a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione deirequisiti, negli ultimi dieci di attivita' lavorativa, per lepensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva, per lepensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. 3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene contodei periodi di svolgimento effettivo delle attivita' lavorativeindicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quellitotalmente coperti da contribuzione figurativa. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di cuial comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico conun'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta'anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispettoai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1dellalegge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti deirequisiti agli incrementi della speranza di vita previstidall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cuial comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico inpresenza dei seguenti requisiti: a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno2009, un'eta' anagrafica ridotta di un anno rispetto a quellaindicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247 del2007; b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una somma di eta'anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispettoai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cuiall'allegato 1 della legge n. 247 del 2007; c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed unasomma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di unaunita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nellapredetta Tabella B; d) per gli anni 2011 e 2012, un'eta' anagrafica inferiore ridottadi tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributivaridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stessoperiodo nella medesima Tabella B. 6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1,lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annuiinferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipatodal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di eta' anagraficaprevista ai commi 4 e 5 non puo' superare: a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita' per unnumero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) due anni per coloro che svolgono le predette attivita'lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. 7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e' considerata, tra leattivita' di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quellasvolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo piu' lungonell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel casodi svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cuialla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svoltoanche una o piu' delle attivita' di cui alle altre fattispecieindicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica ilbeneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo inconsiderazione il periodo complessivo in cui sono state svolte leattivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita'specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodosuperiore alla meta'. 8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accessoanticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previstinell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di migliorfavore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni delpresente articolo. 9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restandoquanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla primadecorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decretopurche', in ogni caso, successiva alla data di cessazione delrapporto di lavoro. Art. 2 Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione 1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, illavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e lanecessaria documentazione: a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia gia' maturato omaturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31dicembre 2011; b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisitiagevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°gennaio 2012. 2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istitutoprevidenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve esserecorredata da copia o estratti della documentazione prevista dallanormativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita' di cuiall'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emergala sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo delpensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, conriferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai necessariperiodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, siaalla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibilia: a) prospetto di paga; b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico dellavoro; c) libretto di lavoro; d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contrattocollettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello diinquadramento; e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale,registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichio mansioni; f) documentazione medico-sanitaria; g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decretolegislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di taledisposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato diidoneita' alla guida. l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigentidisposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis,comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successivemodificazioni; n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis,comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente leinformazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; o) altra documentazione equipollente. 3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato iltrattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto daldecreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cuil'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utiledel trattamento pensionistico, la quale resta subordinata allapresentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamentodell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione deirequisiti previsti. 4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dalcomma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, ildifferimento del diritto alla decorrenza del trattamentopensionistico anticipato pari a: a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra unmese e due mesi; c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre. 5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione deldecreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalita' dirilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dellosvolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delleattivita' di cui all'articolo 1. 6. Il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile per illavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degliobblighi di conservazione della medesima. Art. 3 Meccanismo di salvaguardia 1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del dirittoemerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, ilverificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto allerisorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza deitrattamenti e' differita, con criteri di priorita' in ragione dellamaturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e, a parita'degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda,al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sullabase dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero dipensionamenti programmato in relazione alle predette risorsefinanziarie. Art. 4 Modalita' attuative 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite leorganizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative deilavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottateentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative, conparticolare riferimento: a) all'espletamento del monitoraggio e della procedura di cuiall'articolo 3, da effettuarsi con il procedimento di cuiall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmenteanche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali per laspecificazione, ove necessario, dei criteri da seguirenell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b); b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alladocumentazione di cui all'articolo 2, con particolare riferimentoall'accertamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro dicui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6; c) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore deltrattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito allapresentazione della domanda di cui all'articolo 2; d) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamentodell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivodel Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli entiche gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; e) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenzialedelle informazioni relative alla dimensione, all'assettoorganizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi inpossesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratorinei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimentoall'accertamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimoarticolo 1; f) alle disposizioni relative alle modalita' di rilevazione, peri periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da partedel lavoratore e nel relativo periodo delle attivita' di cuiall'articolo 1, commi 1 e 6; g) alla individuazione dei criteri di priorita' di cuiall'articolo 3; h) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti chegestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolareriferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordinealle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6. Art. 5 Obblighi di comunicazione 1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cuiaderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per viatelematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente perterritorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicita'annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativoo compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupilavoratori notturni cosi' come definiti all'articolo 1, comma 1,lettera b). 2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicatedall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne comunicazionealla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e aicompetenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'iniziodelle medesime. In sede di prima applicazione della presentedisposizione, la comunicazione e' effettuata entro trenta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. L 'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Siapplica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, deldecreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Art. 6 Disposizioni sanzionatorie 1. Ferme restando l'applicazione della disciplina vigente inmateria di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizionedell'indebito e le sanzioni penali prescritte dall'ordinamento nelcaso in cui il fatto costituisca reato, qualora i beneficiprevidenziali di cui all'articolo 1 siano stati conseguitiutilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito taledocumentazione e' tenuto al pagamento in favore degli istitutiprevidenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio diquanto indebitamente erogato. 2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme diassicurazione obbligatoria verifica la veridicita' delladocumentazione di cui all'articolo 2. Art. 7 Copertura finanziaria 1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede avalere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3,lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamentecostituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanzeVisto, il Guardasigilli: Alfano Allegato 1 (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) Elenco n. 1 |========|=================================================|| Voce | Lavorazioni ||========|=================================================|| 1462 | Prodotti dolciari; additivi per bevande e || | altri alimenti ||--------|-------------------------------------------------|| | Lavorazione e trasformazione delle resine || 2197 | sintetiche e dei materiali polimerici || | termoplastici e termoindurenti; produzione || | di articoli finiti, etc. ||--------|-------------------------------------------------|| 6322 | Macchine per cucire e macchine rimagliatrici || | per uso industriale e domestico ||--------|-------------------------------------------------|| 6411 | Costruzione di autoveicoli e di rimorchi ||--------|-------------------------------------------------|| | Apparecchi termici: di produzione di vapore, || 6581 | di riscaldamento, di refrigerazione, di || | condizionamento ||--------|-------------------------------------------------|| 6582 | Elettrodomestici ||--------|-------------------------------------------------|| 6590 | Altri strumenti ed apparecchi ||--------|-------------------------------------------------|| 8210 | Confezione con tessuti di articoli per || | abbigliamento ed accessori; etc. ||--------|-------------------------------------------------|| | Confezione di calzature in qualsiasi || 8230 | materiale, anche limitatamente a singole || | fasi del ciclo produttivo ||========|=================================================|