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Roma, 24 giugno 2011
Circolare n.119/2011
Oggetto: Autotrasporto – Codice della Strada – Circolari
Ministero dell’Interno dell’1 e del 15 giugno 2011.
Con le circolari
indicate in oggetto la
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) – Il Ministero ha chiarito che non
sussiste l’obbligo della CQC per i conducenti stranieri che lavorano alle
dipendenze di imprese nazionali e che siano titolari di patenti professionali
comunitarie rilasciate anteriormente al 9 settembre 2009. Viceversa, per i
conducenti titolari di patenti rilasciate in Stati extraUe
l’obbligo della CQC sussiste sempre, indipendentemente dalla data di rilascio
della patente.
Pagamento sanzioni per violazioni al CdS
– Come è noto, con
le modifiche introdotte l’estate scorsa dalla legge n.120/2010, è stato
introdotto l’obbligo del pagamento immediato delle sanzioni per alcune
infrazioni gravi al Codice della Strada. In base alle nuove disposizioni,
qualora il trasgressore intenda proporre ricorso è comunque tenuto a versare
una somma a titolo di cauzione. Ora il Ministero ha chiarito che nel caso di rinuncia
alla proposizione del ricorso, la somma già versata a titolo di cauzione può
essere incamerata come pagamento delle sanzioni dovute, a condizione che il trasgressore
sottoscriva la dichiarazione di rinuncia a proporre il ricorso stesso.
Registrazione manuale dei periodi di riposo giornaliero – La registrazione del periodo di
riposo giornaliero, nel caso l’autista non si trovi a bordo del camion, deve
avvenire a mano; in particolare nel caso di tachigrafo analogico, l’autista
deve registrare il periodo indicando il simbolo “lettino” sul foglio di
registrazione, mentre nel caso di tachigrafo digitale deve utilizzare il
dispositivo di inserimento manuale per registrare il dato sulla carta
tachigrafica.
Spostamenti del veicolo durante l’interruzione o il riposo
giornaliero – E’
stato precisato che qualora il conducente interrompa la propria pausa per alcuni minuti per spostare il
veicolo, e ciò sia dettato da circostanze
straordinarie (es. far defluire il traffico su disposizione
dell’organo di polizia), tale interruzione non può essere considerata
un’infrazione. Il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione
del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il
motivo dell’interruzione della pausa o del riposo prima di intraprendere il
viaggio, facendo vistare tale annotazione dall’organo di polizia o dall’autorità
che ha disposto lo spostamento del veicolo. Non potendo far vistare
l’annotazione, il conducente dovrà comunque integrare la stessa con i dati
identificativi dell’organo di polizia o dell’autorità che ha richiesto lo
spostamento del veicolo, al fine di consentire eventuali riscontri.
Tolleranze concesse alle registrazioni del tachigrafo
digitale - Coerentemente
agli orientamenti della Commissione Europea, il Ministero ha precisato che nel
caso di veicoli dotati di tachigrafi digitali, qualora i conducenti effettuino
frequenti soste o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico, gli
organi di controllo applicano una tolleranza nella misurazione dei tempi di
guida e di riposo, tenuto conto che il tachigrafo digitale registra come un
minuto di guida l’attività durata oltre sei secondi. La tolleranza può essere
concessa sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato dopo una
sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e mezza. La
tolleranza non si applica alle interruzioni e ai riposi giornalieri.
Daniela
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Responsabile
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