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Roma, 24 giugno 2011

 

Circolare n.119/2011

 

Oggetto: Autotrasporto – Codice della Strada – Circolari Ministero dell’Interno dell’1 e del 15 giugno 2011.

 

Con le circolari indicate in oggetto la Direzione della Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti su temi di interesse dell’autotrasporto. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti principali.

 

Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) – Il Ministero ha chiarito che non sussiste l’obbligo della CQC per i conducenti stranieri che lavorano alle dipendenze di imprese nazionali e che siano titolari di patenti professionali comunitarie rilasciate anteriormente al 9 settembre 2009. Viceversa, per i conducenti titolari di patenti rilasciate in Stati extraUe l’obbligo della CQC sussiste sempre, indipendentemente dalla data di rilascio della patente.

 

Pagamento sanzioni per violazioni al CdSCome è noto, con le modifiche introdotte l’estate scorsa dalla legge n.120/2010, è stato introdotto l’obbligo del pagamento immediato delle sanzioni per alcune infrazioni gravi al Codice della Strada. In base alle nuove disposizioni, qualora il trasgressore intenda proporre ricorso è comunque tenuto a versare una somma a titolo di cauzione. Ora il Ministero ha chiarito che nel caso di rinuncia alla proposizione del ricorso, la somma già versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento delle sanzioni dovute, a condizione che il trasgressore sottoscriva la dichiarazione di rinuncia a proporre il ricorso stesso.

 

Registrazione manuale dei periodi di riposo giornaliero – La registrazione del periodo di riposo giornaliero, nel caso l’autista non si trovi a bordo del camion, deve avvenire a mano; in particolare nel caso di tachigrafo analogico, l’autista deve registrare il periodo indicando il simbolo “lettino” sul foglio di registrazione, mentre nel caso di tachigrafo digitale deve utilizzare il dispositivo di inserimento manuale per registrare il dato sulla carta tachigrafica.

 

Spostamenti del veicolo durante l’interruzione o il riposo giornaliero – E’ stato precisato che qualora il conducente interrompa la propria pausa per alcuni minuti per spostare il veicolo, e ciò sia dettato da circostanze straordinarie (es. far defluire il traffico su disposizione dell’organo di polizia), tale interruzione non può essere considerata un’infrazione. Il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo dell’interruzione della pausa o del riposo prima di intraprendere il viaggio, facendo vistare tale annotazione dall’organo di polizia o dall’autorità che ha disposto lo spostamento del veicolo. Non potendo far vistare l’annotazione, il conducente dovrà comunque integrare la stessa con i dati identificativi dell’organo di polizia o dell’autorità che ha richiesto lo spostamento del veicolo, al fine di consentire eventuali riscontri.

 

Tolleranze concesse alle registrazioni del tachigrafo digitale - Coerentemente agli orientamenti della Commissione Europea, il Ministero ha precisato che nel caso di veicoli dotati di tachigrafi digitali, qualora i conducenti effettuino frequenti soste o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico, gli organi di controllo applicano una tolleranza nella misurazione dei tempi di guida e di riposo, tenuto conto che il tachigrafo digitale registra come un minuto di guida l’attività durata oltre sei secondi. La tolleranza può essere concessa sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e mezza. La tolleranza non si applica alle interruzioni e ai riposi giornalieri.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.206 e 126/2010

Responsabile di Area

Allegati due:
- Circolare Ministero dell'Interno dell'1 giugno 2011
- Circolare Ministero dell'Interno del 15 giugno 2011

 

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