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Roma, 27 giugno 2011
Circolare n. 120/2011
Oggetto: Autostrade
– Ristorno pedaggi 2010 – Scadenza dell’1 agosto - Delibera C.C.A.A. n.
Dalle ore 9,00 dell’1
luglio alle ore 14,00 dell’1 agosto restano aperti i termini per la
presentazione delle domande di ristorno dei pedaggi pagati dalle imprese di
autotrasporto merci per i transiti autostradali effettuati nel 2010.
Lo
ha stabilito il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori, con la delibera
indicata in oggetto; come per lo scorso anno, le domande dovranno essere presentate
esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet www.alboautotrasporto.it
e sottoscrivendole con firma digitale. A tal fine gli interessati devono dotarsi
dell’apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati
(es. uffici postali, Camere di Commercio, ecc.).
Si rammenta che la
misura riguarda i pedaggi pagati con la modalità della riscossione differita
per i transiti effettuati con veicoli adibiti all’autotrasporto merci delle categorie
autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati),
classificati Euro 2 e superiori. Le aliquote dei ristorni sono rimaste inviariate rispetto allo scorso anno e vanno da un minimo
del 4,33% ad un massimo del 13% in funzione del maggior volume di pedaggi
annuo; restano esclusi dal beneficio i volumi di pedaggio inferiori a 51.646
euro. Le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico
autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00
ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.
Pedaggi annui (calcolati
tenendo conto della classe
inquinante del veicolo) |
Ristorno % |
Pedaggi annui per transiti notturni (calcolati
tenendo conto della classe
inquinante del veicolo) |
Ulteriore ristorno % |
da |
4,33 |
da |
0,433 |
da 206.584 fino a
516.457 |
6,5 |
da 20.659 fino a
51.645 |
0,65 |
da 516.458 fino a
1.032.914 |
8,67 |
da 51.646 fino a
103.291 |
0,867 |
da 1.032.915 fino a
2.582.284 |
10,83 |
da 103.292 fino a
258.228 |
1,083 |
oltre 2.582.284 |
13 |
oltre 258.228 |
1,3 |
Come già da alcuni
anni, i pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono determinati ai
fini dello sconto con un meccanismo premiante: in particolare i pedaggi dei
veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5
valgono il 75% in più. Ad esempio se un’impresa ha effettuato transiti autostradali
con veicoli Euro 4 per complessivi 30.000 euro, ai fini della riduzione deve calcolare
un volume di pedaggi pari a 52.500 euro. Nessun meccanismo premiante è previsto
per il calcolo dei pedaggi dei veicoli Euro 2. L’importo del ristorno spettante
sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle società concessionarie
autostradali.
Per le imprese
organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere presentata
dalla cooperativa o consorzio.
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.115/2010 |
Responsabile
di Area |
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D/d |
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