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Roma, 1 luglio 2011
Circolare n. 123/2011
Com’è noto, in base
all’accordo del 26 gennaio scorso per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto
e spedizione, dall’1 luglio scatta
l’obbligo contributivo per i nuovi istituti dell’Assistenza sanitaria
integrativa e dell’Ente bilaterale nazionale, anche se il relativo
versamento dovrà essere effettuato in un momento successivo secondo le
tempistiche fissate dallo stesso CCNL.
Tra le
organizzazioni datoriali e i sindacati sono ancora in corso di definizione le
modalità di funzionamento del Fondo sanitario e dell’Ente bilaterale, che
saranno denominati rispettivamente Sanilog ed Ebilog,
al fine di assicurarne al più presto l’effettiva operatività.
Si precisa di
seguito il trattamento previdenziale e fiscale delle somme in questione.
Assistenza sanitaria – Il contributo per l’Assistenza sanitaria integrativa
è a carico dei soli datori di lavoro ed è pari a 120 euro annuali (10 euro per
12 mensilità) per ciascun lavoratore non in prova in forza a tempo
indeterminato compresi gli apprendisti; tale contributo dovrà essere versato in
un’unica rata nei modi e tempi che saranno definiti dall’istituendo fondo
sanitario.
Sul piano
previdenziale la suddetta somma deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% (art.
9 bis della legge n. 166/91) che dovrà essere versato all’INPS in occasione dei
versamenti a Sanilog.
Dal punto di vista
fiscale si rammenta che, in base all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, le
somme versate per l’assistenza sanitaria integrativa sono esenti da tassazione
fino a 3615,20 euro annui.
Ente bilaterale nazionale – La contribuzione mensile per l’Ente
bilaterale nazionale è pari, per ciascun lavoratore in forza, a 2 euro a carico
azienda e a 0,50 euro a carico lavoratore per 12 mensilità; detta contribuzione
dovrà essere versata ad Ebilog in un’unica soluzione
entro il 31 gennaio del prossimo anno.
Sul piano
previdenziale la quota a carico azienda deve essere assoggettata al già citato
contributo di solidarietà del 10%, mentre la quota a carico lavoratore è soggetta
a contribuzione piena; anche in questo caso il versamento all’INPS dovrà essere
effettuato in occasione dei versamenti a Ebilog.
Sul piano fiscale i
2 euro mensili a carico delle aziende sono per le stesse interamente
detraibili, mentre per il lavoratore l’intera quota mensile di 2,5 euro (comprensiva
della somma a carico azienda) concorre alla formazione del reddito imponibile.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 31/2011 |
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M/t |
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