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Roma, 1 luglio 2011
Circolare n.124/2011
Oggetto: Dogane – Nuove procedure sulla sicurezza –
Circolare Agenzia delle Dogane n.20/D del 30.6.2011 – Operatività
dall’1.7.2011.
Si richiama
l’attenzione sulla Circolare della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane
indicata in oggetto e sul relativo allegato tecnico, aventi ad oggetto le istruzioni
che dovranno osservare gli operatori a fronte dell’entrata in vigore delle procedure
sulla sicurezza.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 235/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/cp |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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Roma,
30 giugno 2011
Protocollo:
77430 RU
Rif.: 166163 del 27 dicembre 2010;
14960 del 15 febbraio 2011
Allegati: 1
DESTINATARI OMESSI
OGGETTO: Emendamento sicurezza
al Codice Doganale Comunitario.
Funzionalità disponibili in
A.I.D.A. relative ai progetti I.C.S. (Import Control System) e CARGO.
Con le note prot. 166163 del 27
dicembre 2010 e prot. 14960 del 15 febbraio 2011 sono state diramate le
istruzioni operative riguardanti i nuovi processi di entrata e di uscita delle
merci nel territorio comunitario da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011,
in attuazione di quanto previsto dal Reg. (CE) 648/2005 che ha modificato il Codice
Doganale Comunitario e dal Reg. (CE) 1875/2006 e successive modifiche delle Disposizioni
di Attuazione del Codice.
Le corrispondenti applicazioni sono
state rese disponibili dal 28 dicembre 2010, nell’ambiente reale del
Servizio Telematico Doganale (STD), a seguito degli esiti positivi delle
sperimentazioni condotte dagli operatori economici nell’ambiente di
addestramento del STD e di quanto condiviso con le associazioni di categoria e
i rappresentanti degli uffici territoriali nell’ambito del tavolo tecnico
“e-customs”.
Nella prima nota citata si dava
conto che la Commissione Europea, preso atto delle preoccupazioni espresse
dagli operatori economici dovute alla complessità dell’architettura
dell’emendamento sicurezza, dei numerosi adempimenti posti a carico degli
stessi operatori economici compresi gli adeguamenti delle necessarie strutture
informatiche nonché, infine, della complessità degli stessi scenari di
applicazione, ha sensibilizzato gli Stati membri affinché adottassero idonei
accorgimenti per evitare ritardi nel caso in cui gli operatori economici non
avessero provveduto alla presentazione delle dichiarazioni sommarie entro i
termini e secondo le modalità previste. Di conseguenza, nei
primi sei mesi di utilizzo della procedura, nelle ipotesi in cui si fossero
verificate difficoltà nella presentazione telematica delle ENS, nonché
nell’utilizzo delle procedure di soccorso (presentazione di ENS su supporto
esterno (usb, cd-rom, ecc.), l’analisi ai fini sicurezza poteva essere eseguita
sulla base di dati presentati su supporto cartaceo o sulla base dei dati
contenuti nei documenti commerciali/di trasporto (cosiddetto “periodo di grazia”).
La
Commissione Europea ha recentemente confermato che il termine del “periodo di grazia” per l’invio della
ENtry Summary declaration (ENS), è improrogabilmente fissato per il 30 giugno p.v..
Con la presente circolare si
riuniscono in un unico provvedimento le istruzioni per il processo di
entrata già fornite con le note citate, integrandole, con nuove
disposizioni e precisazioni resesi
necessarie per risolvere talune criticità operative riscontrate durante la fase
di prima applicazione delle nuove procedure. Le integrazioni in parola sono
evidenziate “in grassetto
corsivo”.
Per completezza d’informazione si
riporta in allegato alla presente il riepilogo delle principali novità
introdotte nel Servizio Telematico Doganale a seguito dell’applicazione
dell’emendamento sicurezza dal 1° gennaio 2011, già pubblicate sul portale
dell’Agenzia.
Premessa – Il progetto comunitario Import Control System
(I.C.S).
Secondo quanto previsto dal
progetto comunitario I.C.S. per la merce che deve essere introdotta nel
territorio doganale della Comunità è richiesta la trasmissione della
Dichiarazione Sommaria di Entrata - Entry Summary Declaration (ENS) –, a meno
delle deroghe indicate all’art. 181 quater delle Disposizioni di Attuazione del
Codice - DAC.
Sulle ENS viene condotta l’analisi
dei rischi mediante un Circuito Doganale di Sicurezza, che seleziona
automaticamente, in base a criteri di rischio comuni a tutti gli Stati Membri,
le partite che devono essere analizzate dai competenti servizi delle strutture
centrali e/o territoriali per individuare le partite da sottoporre a controllo
al momento del loro arrivo nella comunità. In ragione del grado di rischio
individuato, le partite possono essere sottoposte a controllo al primo ufficio
di ingresso nella comunità o all’ufficio di effettivo sbarco della merce.
In casi eccezionali, per i quali
viene individuato un rischio elevatissimo, può essere notificato all’operatore
il divieto di caricare la merce containerizzata di cui all’art. 592 ter, comma
1, lettera a) sub i) delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE)
1875/2006, al punto di imbarco (do not load).
L’art 184 octies delle DAC, così
come modificate dal Reg. (CE) 312/2009, prevede l’obbligo dell’invio di una
notifica elettronica di arrivo del mezzo di trasporto attivo in entrata nel
territorio doganale della Comunità, al fine di esplicitare il controllo di sicurezza
individuato.
In coerenza con le linee guida
comunitarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti, il Manifesto
Merci in Arrivo (MMA), integrato con i dati della c.d. entry key (modalità di trasporto, identificativo del mezzo di
trasporto e data prevista di arrivo) e completato con i riferimenti delle
dichiarazioni sommarie di entrata (M.R.N. e Item number), una volta chiuso/convalidato, funge da notifica di arrivo del mezzo.
1. Presentazione telematica della dichiarazione sommaria di entrata -
ENtry Summary declaration (ENS)
Per ottemperare alla prescrizione
comunitaria della presentazione telematica della dichiarazione sommaria di
entrata è stato predisposto il messaggio “ENS”, che deve essere redatto secondo
le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio
telematico: “Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati
unificati”, nel rispetto delle
regole e condizioni comunitarie pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Dogane
nella pagina ICS-AIS della sezione “e-customs.it – AIDA”.
Sono inoltre disponibili le
funzionalità per l’acquisizione della ENS presentata su supporto magnetico,
usb, cd-rom, ecc., da utilizzarsi in caso di impossibilità alla trasmissione
elettronica della dichiarazione in parola (procedura di soccorso).
Ai fini della corretta compilazione della ENS si precisa
quanto segue.
·
Il codice EORI inserito nel campo “Rappresentante del trader” o “Soggetto
che trasmette la ENS/EXS – Dichiarante/Rappresentante“ deve identificare il
medesimo soggetto presente nel record di testa del file telematico ENS. A tale
proposito, per i soggetti italiani, nel record di testa può essere utilizzato
oltre al codice EORI anche il codice con il quale sono accreditati al STD.
·
La valorizzazione del campo “S07 - Vettore (Entry Carrier)” della
Dichiarazione Sommaria di Entrata, con il codice EORI del vettore, consente a
quest’ultimo di consultare le ENS di
competenza, sempreché sia autorizzato al Servizio Telematico Doganale
(cfr. allegato tecnico).
·
Il campo “SO4-Speditore” deve contenere i riferimenti del soggetto che
ha la proprietà dei beni o analogo
diritto di disporre di essi al momento dell’esportazione (di regola il
venditore).
·
Il campo “S06”– Destinatario” deve contenere i riferimenti del soggetto
a cui le merci sono effettivamente destinate (di regola l’acquirente).
·
Tutte le ENS afferenti ad un determinato viaggio devono riportare
i dati della medesima “Entry Key”, comprese le ENS presentate per
partite imbarcate dopo la partenza del mezzo di trasporto e prima
dell’ingresso nel territorio della comunità. Qualora sia necessario procedere
alla modifica dei dati dell’ entry key
occorre procedere alla rettifica di tutte le ENS inviate. Si tenga presente, a
tal proposito, che il sistema non impedisce la registrazione
di ENS presentate in data successiva
alla data prevista di arrivo.
·
In caso di traffico RO-RO, la “Entry Key” è quella relativa al mezzo attivo che
attraversa la frontiera e pertanto vanno indicati i dati relativi al viaggio
nave . La targa del mezzo di trasporto passivo (automezzo) deve essere indicata
nel campo prog. 20 - Numero di riferimento del mezzo di trasporto (conveyance
reference number), preceduto dal codice “XFER”.
L’accettazione della dichiarazione
sommaria di entrata in A.I.D.A., per la quale non è richiesto alcun intervento
da parte del funzionario doganale, è notificata all’operatore economico
mediante l’invio di un unico messaggio contenente l’M.R.N. (Movement Reference
Number) attribuito e così definito:
o
i caratteri 1 e 2 indicano le
ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.:
"09", "10", …);
o
i caratteri 3 e 4 corrispondono al
codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: “IT”, “DE”,
“ES”, …);
o
i caratteri da 5 a 7 indicano
l’ufficio di registrazione della dichiarazione;
o
i caratteri 8 e 9 corrispondono
all’istituendo registro meccanografico di allibramento della dichiarazione
“EN”;
o
i caratteri da 10 a 16 indicano il
progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;
o
il carattere 17 è valorizzato con
“N”;
o
il carattere 18 è un “check digit”
determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite
dai servizi centrali della Commissione Europea.
Una ENS per la quale non è stata presentata la notifica di
arrivo viene annullata automaticamente dal sistema dopo 200 giorni.
2. Rettifica di una dichiarazione sommaria di entrata.
L’operatore economico può
rettificare i dati della dichiarazione inviando il messaggio “RENS” che deve
essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale
utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichiarazioni Doganali
- tracciati unificati”.
Il messaggio di rettifica (RENS) deve essere inviato, indicando nel campo
5 (Codice sezione doganale presso la quale si effettua l’operazione) del record
di testa il codice dell’ufficio di primo ingresso già indicato nella ENS che si
intende rettificare.
Le richieste di rettifica di una
ENS possono riguardare la modifica, l’inserimento
e la cancellazione di dati, e devono essere inviate all’ufficio di primo ingresso
a cui era stata inviata la ENS. Se la richiesta di rettifica di una ENS è
rifiutata resta valida la ENS che era stata accettata precedentemente.
Una dichiarazione sommaria di
entrata non può essere rettificata se è stato comunicato un “do not load”, se è stata presentata
una diversione o se è stata già presentata una notifica di arrivo.
L’accettazione della rettifica in
A.I.D.A., che non richiede alcun intervento da parte del funzionario doganale,
è notificata all’operatore economico
mediante l’invio di un messaggio di risposta che contiene nel
campo prog. N° 7 il MRN (Movement Reference Number) della ENS rettificata.
3. La diversione del mezzo di trasporto verso un altro ufficio.
Secondo quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie, qualora il mezzo di trasporto giunga in un ufficio
italiano come primo ufficio di ingresso nella Comunità e l’itinerario
comunicato per tale mezzo non comprenda uffici italiani, il vettore o il suo
rappresentante, è tenuto ad , inviare
la notifica di diversione al
Paese di primo ingresso previsto, che provvederà ad inoltrare al sistema A.I.D.A. le
informazioni necessarie.
Se l’operatore non effettua tale
notifica, è tenuto a darne notizia al momento dell’arrivo del mezzo all’ufficio
doganale di ingresso affinché l’ufficio sia in grado di inoltrare il
previsto messaggio di “richiesta
informazioni” allo Stato Membro di primo ingresso dichiarato che ha effettuato
l’analisi dei rischi sicurezza. Nel caso in cui l’analisi dei rischi effettuata dallo Stato Membro di
primo ingresso inizialmente dichiarato, dia luogo a controlli si procederà all’esecuzione degli stessi. In ragione dei
ritardi che tale procedura può comportare nello svincolo delle merci, se
ne raccomanda l’utilizzo solo nei casi
in cui non sia possibile l’invio del
messaggio di diversione.
Analogamente, nel caso di partite
oggetto di ENS aventi un punto di primo ingresso italiano e per le quali
l’effettivo ingresso avviene in un ufficio
situato in altro Stato Membro non presente nell’itinerario, occorre presentare una richiesta di diversione
all’ufficio doganale italiano dichiarato come
primo ingresso .
4. Notifica di arrivo / MMA
Come indicato in premessa, il
Manifesto Merci in Arrivo (MMA), integrato con i dati della c.d. entry key (modalità di trasporto,
identificativo del mezzo di trasporto e data prevista di arrivo) e completato
con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata (M.R.N. e Item
number), una volta chiuso/convalidato,
funge da notifica di arrivo del mezzo.
Le destinazioni/partenze da piattaforme/mare aperto sono identificate
rispettivamente dai codici luogo convenzionali ITXXX e ITYYY da indicare negli opportuni
campi del MMA.
E’
obbligatoria l’indicazione dell’ M.R.N. – Item di una ENS per ogni riga
della merce in sbarco del MMA fatti salvi i
casi di deroga alla presentazione della ENS previsti all’art. 181 quater
delle Disposizioni di Attuazione del Codice e per le merci di viaggi nave/voli
comunitari, In tali casi il campo
“Deroga alla presentazione della ENS” del record B, del tracciato dei MMA, deve contenere il valore “S”. A
partire dal 1° luglio 2011, il valore “G” (grace period), è utilizzabile solo
per le merci imbarcate entro il 30 giugno 2011 a prescindere dalla data di
effettivo arrivo.
Il vettore o il suo rappresentante può reperire le informazioni necessarie
(M.R.N. - Item di una ENS) alla
presentazione del Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA) a partire dalle
dichiarazioni sommarie di entrata (ENS), secondo quanto indicato nell’allegato
tecnico, a condizione che tale soggetto sia autorizzato al Servizio Telematico
Doganale e il suo codice EORI sia indicato nel campo “S07 - Vettore (Entry
Carrier)” della Dichiarazione Sommaria di Entrata.
Poiché tutte le ENS afferenti ad un determinato viaggio devono
riportare i dati della medesima “Entry Key”, qualora, in casi opportunamente
motivati, per un mezzo di trasporto
fossero, per errore, presentate ENS recanti Entry Key diverse, è
consentito presentare più manifesti (uno per ogni Entry Key) che
devono essere trattati come parti di un unico documento.
In caso di voli in condivisione tra
più vettori (code sharing) per i quali sono attribuiti più identificativi volo,
vanno presentati, al momento dell’arrivo, distinti MMA per ogni volo recanti ognuno la propria entry key.
L’invio del record “Z” di chiusura
del manifesto ne costituisce la convalida, che deve essere eseguita all’arrivo
del mezzo di trasporto, ovvero nei tempi previsti dalle procedure di
pre-clearing. L’operatore, dopo la chiusura/convalida
del MMA, deve recarsi in dogana per presentare copia sottoscritta del
frontespizio.
Al momento di detta chiusura/convalida, il sistema
A.I.D.A. fornisce in risposta per ogni partita iscritta a manifesto
l’indicazione di uno dei seguenti “stati”:
·
“Svincolabile”: la partita non richiede un controllo
sicurezza ed è resa immediatamente dichiarabile.
·
“Dichiarabile ma non svincolabile”:
la partita è soggetta a un controllo sicurezza ma è dichiarabile al fine di
permettere, ove ricorra il caso, di abbinare i controlli sicurezza con gli
eventuali controlli doganali. La presenza di una o più partite in questo stato
non influenza l’esito del Circuito Doganale di Controllo (CDC), e la
dichiarazione doganale viene registrata
senza il codice di svincolo, anche in caso di esito CA, fino a quando le
attività ai fini Safety & Security non si sono concluse. Tramite la
funzionalità di consultazione dei parametri di rischio riscontrati (NK
preventivo) viene evidenziata la dicitura “Controllo Sicurezza”, in modo analogo a quanto avviene ad esempio
in caso di Blocco SVA. Ove ricorra il caso, è stata prevista una nuova
motivazione dell’annullamento di una dichiarazione (“A3 non dichiarabili”) per
le partite A3 con esito del controllo positivo. Le funzioni di rettifica delle
dichiarazioni doganali recanti partite A3[1]
nello stato “dichiarabile ma non svincolabile” o “non dichiarabile” non possono
essere utilizzate, in quanto una dichiarazione rettificata non viene processata
dal Circuito Doganale di Controllo. In caso di bolletta selezionata CA e non
svincolabile, se i controlli di sicurezza delle partite referenziate hanno
esito negativo il codice di svincolo sarà richiesto dall’ufficio per il tramite
della funzione “Calcolo del codice di svincolo”. In caso di controllo negativo,
dopo aver inserito l’esito del controllo, tramite l’apposita nuova funzionalità
di A.I.D.A., la partita diviene svincolabile. In caso contrario, sono poste in
essere le azioni del caso.
Per facilitare l’individuazione
delle bollette che hanno un esito “CA” ma che non sono ancora svincolate, sono
state modificate le funzioni di “Monitoraggio dichiarazioni in sdoganamento
telematico” e “Consultazione elenchi riepilogativi”, con l’aggiunta del
parametro “Svincolate / Non svincolate”
tra i criteri di ricerca.
·
“Non Dichiarabile”: la partita è
soggetta a un controllo sicurezza immediato (rischio molto alto). In caso di
esito del controllo negativo, la partita diviene svincolabile. In caso
contrario, sono poste in essere le azioni del caso.
·
In attesa di esito” (valutazione
del rischio in corso): la partita è in attesa di verifica Safety &
Security, perché l’attività di valutazione del rischio della ENS associata alla
partita ancora non è terminata.
Al termine della valutazione del
rischio, le partite “In attesa di esito” assumono uno degli altri tre stati
previsti e il sistema trasmette un aggiornamento del record di risposta trasmesso
all’operatore per via telematica.
5. Monitoraggio e gestione ENS ai fini Safety & Security
I funzionari preposti all’attività
di controllo dispongono di un pannello di “Monitoraggio Safety & Security”
in cui vengono inseriti gli M.R.N., e il relativo item della ENS, iscritti nel
MMA (record B, merce in sbarco), soggetti ad un controllo sicurezza.
In caso di acquisizione del MMA
tramite floppy, usb, cd-rom, ecc., la necessità di effettuare un controllo è
segnalata tramite un’opportuna maschera di A.I.D.A. (pop-up) con la generica
segnalazione “Presenza di M.R.N. soggetti a controllo sicurezza”. Di tale
evenienza il funzionario preposto informa il responsabile del MMA e l’ufficio
competente procede alle attività di controllo e alla conseguente registrazione
dell’esito dello stesso.
L’inserimento di un esito del
controllo comporta l’aggiornamento del messaggio di risposta fornito
all’operatore.
Lo stato delle A3 (ad eccezione di
quelle svincolabili) varia in conseguenza dell’attività di definizione
dell’analisi dei rischi e/o di registrazione dell’esito del controllo a cura
dell’ufficio doganale, pertanto il responsabile del MMA deve effettuare il
monitoraggio degli aggiornamenti telematici dei record di risposta per prendere
atto dei cambiamenti suddetti.
6. Rettifica, inserimenti e annullamento di righe del MMA.
Prima della chiusura/convalida del MMA
l’operatore può rettificare ed inserire nuove righe attraverso la trasmissione
di messaggi telematici redatti secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice
del manuale utente del servizio telematico, senza necessità di un intervento
della dogana.
Il processo di acquisizione di un
file di rettifica telematica e la funzione in A.I.D.A. di rettifica manuale di
un record B del MMA non consente la rettifica dei campi “M.R.N. - item”
soggetti a controllo sicurezza.
Dopo la chiusura/convalida del MMA, le richieste di rettifica e
d’inserimento di nuove righe necessitano di una convalida della dogana.
Nel caso di inserimento di nuove
righe in un manifesto chiuso/convalidato contenente record B (merci in sbarco),
il sistema modifica lo stato del manifesto da “C” (totalmente convalidato) a
“P” (parzialmente convalidato). Si fa presente che le partite precedentemente
convalidate non modificano il loro stato, anche se lo stato del MMA diventa
“P”. Il funzionario addetto procede
(mediante l’utilizzo di un’apposita funzione) a validare le rettifiche e le
integrazioni apportate ai record B del MMA, dopo il completamento delle
attività di controllo eventualmente selezionate dal sistema.
L’annullamento di righe di
manifesto, prima e dopo la convalida, deve essere richiesto all’ufficio
doganale competente e se riferito a merce in sbarco (record B) è possibile solo
se ad esso non sono collegate attività di verifica ancora in corso.
7. Istruzioni valide dal 1° luglio 2011 (termine del “periodo di grazia”)
A partire dal 1° luglio 2011,
le partite di merce in sbarco non corredate dai riferimenti delle
relative ENS, e non oggetto delle deroghe previste, non sono autorizzate allo
sbarco né dichiarabili nel MMA elettronico.
Al fine di evitare, in fase di prima applicazione, un ritardo
nell’effettuazione delle operazioni di sbarco, per un periodo transitorio il
cui termine sarà comunicato con successivo
provvedimento, le partite non corredate di
ENS dovranno essere inserite in
una lista cartacea da allegare al frontespizio del MMA presentato all’atto
della chiusura del manifesto.
Tale lista costituisce la richiesta di autorizzazione allo sbarco per
le partite prive di informazioni
sicurezza, fermo restando che tali partite dovranno essere regolarizzate
immediatamente così come disposto dall’art 184 quater delle DAC che prevedono
che il soggetto “che ha assunto la responsabilità del loro trasporto nel
territorio doganale della Comunità è tenuto a presentare immediatamente una
dichiarazione sommaria di entrata”.
Successivamente il responsabile del MMA deve integrare il manifesto elettronico
con le partite regolarizzate fornendone il MRN e l’item della ENS negli
appositi campi del tracciato del MMA. La convalida di tale integrazioni deve
essere effettuata in dogana. All’atto di tale convalida verrà esplicitato il
risultato dell’analisi ai fini sicurezza condotta dal competente ufficio per
ognuna delle partite registrate. Gli
stati assunti da tali partite sono i medesimi indicati al punto 4.
(svincolabile, dichiarabile ma non svincolabile, in attesa di esito, non
dichiarabile).
8. Procedura di soccorso.
Ai fini delle procedure di soccorso, si intende per indisponibilità
del sistema informatico doganale:
a) l’indisponibilità del Servizio
Telematico Doganale;
b) l’indisponibilità delle
applicazioni di AIDA destinate alla gestione delle dichiarazioni sommarie;
e per
indisponibilità del sistema dell’operatore economico:
c) impossibilità utilizzare il
Servizio Telematico Doganale per problemi imputabili all’operatore economico;
d) impossibilità nella predisposizione
dei file telematici relativi ad ENS e MMA.
Nei casi a) e/o c), la ENS e/o il MAA sono presentati
su supporto informatico secondo i
tracciati dei messaggi relativi
(cfr. Manuale dell’Utente) e preceduti dai campi previsti per la presentazione
su floppy disk (cfr. “Assistenza online per i servizi dell’Agenzia delle
Dogane”), con l’avvertenza che per i messaggi relativi alle dichiarazioni
sommarie di entrata il campo “codice operatore”
è di 17 caratteri. Il funzionario doganale con l’ausilio delle funzionalità
presenti provvederà alla registrazione
in A.I.D.A..
Nei casi b) e/o d) :
·
La ENS è presentata osservando la procedura cartacea alternativa che
consiste nel presentare all’ufficio doganale competente, debitamente compilati,
il “modello del documento sicurezza” e, se ricorre il caso, il “modello elenco degli articoli sicurezza”
(i cui layout sono indicati, rispettivamente, negli allegati V e VI del
Regolamento (CE) n. 414/2009) omettendo per entrambi l’indicazione dell’M.R.N.;
·
Il MMA è presentato osservando l’usuale procedura cartacea
alternativa.
Nel caso
d) e nel caso in cui le ENS relative ad un determinato mezzo di trasporto siano
state in precedenza regolarmente registrate in AIDA, all’arrivo del mezzo di
trasporto l’operatore economico presenta in dogana il manifesto in forma
cartacea riportando i dati dell’Entry Key così come dichiarati nelle ENS corrispondenti.
Con tali informazioni l’ufficio doganale, previa verifica a sistema, informa
l’operatore economico degli eventuali controlli necessari ai fini sicurezza.
9. Richieste di assistenza
Le istruzioni
per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti, da parte degli
operatori economici, sono disponibili sul sito dell’Assistenza online, seguendo
il percorso “Come fare per → Richiedere assistenza”
(http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza-20101209.pdf).
Le istruzioni
per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti, da parte degli
uffici territoriali, sono disponibili sul sito dell’Assistenza online presente
sulla Intranet, seguendo il percorso “Assistenza on-line → Come chiedere assistenza” (http://assistenzaonline.agenziadogane.it/dogane).
10. Disposizioni finali
I Signori
Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali vigileranno sulla corretta e
integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie affinché
sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto
nella fase di prima applicazione della nuova procedura, avendo cura di
informare la scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al
riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate.
Il Direttore Centrale
Teresa Alvaro
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2
DLgs 39/93.
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Allegato tecnico
Cosa cambia per il Manifesto delle Merci in Arrivo
(MMA)
Ai
sensi del Reg. (CE) n. 312/2009 (art. 184 octies), il gestore del mezzo di
trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo
rappresentante dovrà notificare alle autorità doganali del primo ufficio
doganale di entrata l‟arrivo del mezzo
di trasporto. Il MMA, così strutturato, costituirà la notifica di arrivo oltre
che la presentazione delle merci, semplificando gli adempimenti a carico degli
operatori economici.
Nella
parte fissa del MMA sarà obbligatorio indicare il codice EORI. I soggetti che
ne fossero sprovvisti potranno richiederlo seguendo le istruzioni presenti nel
seguente link:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/Eori/
Nel
caso di merce in sbarco (record B) e/o container vuoti (record K), si dovranno
indicare i riferimenti (MRN – ITEM NUMBER) della ENS, se la merce è soggetta
alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata.
Sono
stati eliminati i record I (merce in transito - da estero per luogo
comunitario) e V (merce in transito - da estero per luogo estero). Le funzioni
di rettifica dei due record I e V saranno comunque disponibili per i record
inviati precedentemente.
Il
MMA, completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata,
costituirà la notifica di arrivo senza ulteriori adempimenti per gli operatori
economici.
Tra
le principali novità si segnala che:
1. L‟Irisp contiene un‟indicazione sullo
stato di convalida del MMP (non convalidato, parzialmente convalidato o
completamente convalidato);
2. Il campo “Livello
Esito IRISP1” specifica se si tratta del primo file di esito (IRISP1) o se l‟Irisp è stato
aggiornato in seguito all‟attività di
verifica dell‟ufficio doganale
(IRISP2). L‟IRISP2 è un
aggiornamento completo dell‟IRISP1 restituito inizialmente.
3. In fase di
acquisizione del manifesto in arrivo (invio di un file MMA con record dei dati
generali A, record della merce in sbarco B e senza record di chiusura Z) sarà
restituito un esito IRISP1 senza indicazioni di sicurezza sulle partite di temporanea
custodia A3 generate (non sarà restituito alcun esito di secondo livello IRISP2).
Anche
nei seguenti casi sarà restituito un esito IRISP1 senza indicazioni di
sicurezza sulle A3:
·
invio di un file di integrazione (senza record di chiusura Z)
di un manifesto incompleto;
·
invio di un file di integrazione (senza record di chiusura Z)
di un manifesto totalmente convalidato.
Nel
caso di invio di un file di integrazione, con record di chiusura, su un
manifesto già convalidato, non sarà possibile acquisire i dati manifesto.
1. A seguito dell‟invio di un file
MMA (con record A, B e record di chiusura Z) sarà restituito un IRISP1 con
informazioni di sicurezza, contenente le informazioni sul protocollo assegnato
al manifesto e l‟informazione della
eventuale presenza di MRN - ITEM rischiosi.
2. A seguito dell‟invio di record B
(ad integrazione ad un MMA già acquisito) e del record di chiusura Z sarà
restituito un IRISP1 con informazioni di sicurezza, contenente l‟informazione della
eventuale presenza di MRN - ITEM rischiosi relativamente all‟intero manifesto.
3. La parte fissa
dell‟Irisp sarà seguita
da una lista degli estremi delle partita di A3 per merci in sbarco con l‟indicazione dello
stato:
a. Svincolabile:
la partita è considerata sicura;
b. In
attesa di esito: la partita è in attesa di verifica Safety & Security,
perché l‟attività di
valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata);
c. Dichiarabile ma non svincolabile: la
partita è soggetta a un controllo sicurezza immediato, ma è possibile inviare
prima dell‟effettuazione di
tale controllo una dichiarazione di esito al fine di beneficiare ove ricorre il
caso di un unico momento per il controllo);
d. Non dichiarabile:
Nel
caso di integrazione di un manifesto totalmente convalidato contenente record
B, il sistema modifica lo stato del manifesto da C (totalmente convalidato) a P
(parzialmente convalidato). La convalida delle integrazioni ad un manifesto
dovrà essere effettuata in dogana.
L‟Entry Key deve
essere indicata in modo univoco nelle ENS e nella relativa notifica di arrivo
(MMA). Sarà cura degli operatori economici coinvolti comunicare l‟Entry Key definita
al momento della costituzione del viaggio ai soggetti che dovranno presentare
il MMA.
Gli
elementi costituenti la “Entry Key” presenti nel record A (dati generali) del
MMA sono:
·
Tipologia del mezzo di trasporto - campo n° 6;
·
Codice IMO o Codice identificativo volo (IATA) - campo n° 7;
·
Data di arrivo prevista al primo porto/aeroporto dichiarato
di ingresso nel territorio doganale della Comunità - campo n° 22.
Esempi:
1) nel caso della
nave indicare “IMO” seguito dai sette numeri identificativi della nave
“IMO1234567”; nel campo potrà essere indicato anche il nome della nave di
seguito al codice IMO, fino ad un massimo di ulteriori 20 caratteri.
2) nel caso di
identificativo del volo indicare IDV seguito da un campo alfanumerico fino a 8
caratteri (an..8) così composto:
an..3:
identificativo compagnia aerea/operatore
n..4: numero del
volo
a1: suffisso
opzionale
esempio “AZ1234”.
In caso di
trasporto aereo, di seguito al codice IDV, non dovrà essere inserito nessun
altro carattere pena il respingimento del manifesto.
Si
fa presente che qualora durante il viaggio dovesse prevedersi una data diversa
di arrivo al primo porto dichiarato di ingresso nella Comunità, i campi
relativi alla “Entry Key” non dovrebbero essere modificati in quanto assumono
il valore di chiave di identificazione univoca, utilizzata per le interconnessioni
tra ENS e MMA.
Tali
dati possono eventualmente essere modificati, ma è necessario accertarsi che vengano
rettificate tutte le ENS relative a quella nave/aereo e che l‟Entry key con i
nuovi valori sia indicata nel successivo MMA (notifica d‟arrivo).
Anche
nel caso in cui l‟ufficio italiano
non sia il primo ufficio di ingresso del mezzo di trasporto nel territorio
doganale della Comunità, ma un successivo porto/aeroporto del viaggio, previsto
o meno nell‟itinerario
originale, nel MMA vanno indicati i dati della “Entry Key” definita al momento
della costituzione del viaggio.
Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS),
Rettifiche (RENS) e Diversione (DIV)
Saranno
accettate esclusivamente le ENS, nel quale è indicato come ufficio doganale di
1° ingresso nella comunità un ufficio italiano e in tale circostanza gli
operatori economici sono tenuti a inviare tali dichiarazioni al Sistema
Telematico Doganale (STD).
Il
soggetto responsabile per l‟invio della ENS deve inviare un IDOC con record di testa a
lunghezza fissa, che è identico per tutti i tipi di file inviati al servizio
telematico doganale.
Il
messaggio deve essere inviato utilizzando la tipologia di file „T‟, già in uso per
le dichiarazioni doganali non firmate digitalmente (ad es. dichiarazione d‟importazione B1).
Al
record di testa segue il messaggio composto a sua volta dal record testata e da
uno o più record continuazione. La
testata è costituita da una parte fissa seguita dal tracciato della “ENS”. Il/i
record di continuazione sono costituiti ognuno da una parte fissa seguita dal
tracciato della “ENS1”.
In
risposta alla trasmissione di una ENS il Servizio Telematico Doganale invia un messaggio ICNTRL di avvenuta ricezione
della dichiarazione, contenente data, ora di elaborazione e il numero di messaggi
elaborati. Dopo l‟elaborazione della dichiarazione il sistema invia un messaggio
di risposta IRISP, contenente il relativo MRN (Movement Reference Number).
Tale
messaggio sarà disponibile anche per il vettore (o suo rappresentante), se è
dichiarato nella ENS. Tale soggetto deve essere autorizzato al Servizio
Telematico Doganale (STD) e il suo codice EORI
deve essere indicato nel campo “S07 - Vettore (Entry Carrier)” della
Dichiarazione Sommaria di Entrata, al fine di consentirgli di visualizzare le
ENS di propria competenza.
Sul
sito reale del STD è disponibile il link “Consultazione ENS per vettori/ENS
enquiry for carrier” che, dopo l‟autenticazione,
consente di accedere ad una maschera di ricerca delle ENS in base ai dati
identificativi del mezzo di trasporto (modalità, identificativo e data prevista
di arrivo, cd. Entry key) ovvero alla data di registrazione della ENS (in un
intervallo al più di 7 giorni).
Il
risultato della ricerca consiste in una lista di ENS delle quali è possibile prelevare
– se disponibile - l‟esito corrisponde
alla risposta applicativa per la Dichiarazione Sommaria d‟Entrata (IE328 -
MESSAGGIO “ENS”) o per la rettifica della Dichiarazione Sommaria d‟Entrata (IE 304 -
MESSAGGIO “RENS”), i cui tracciati sono disponibili all‟interno del
manuale dei tracciati unificati delle dichiarazioni doganali.
Nel
caso di merce in container trasportate via mare per “viaggi a lungo raggio” il
file Irisp, contenente il MRN (Movement Reference Number) della ENS, sarà
trasmesso immediatamente all‟atto della registrazione.
Secondo
quanto previsto dal Reg. (CE) 1875/2006
(dall‟art. 184
quinquies, par. 2), nel caso di cui sopra, la ENS deve essere trasmessa almeno
24 ore prima dell‟inizio del carico della merce. In tali
casi l‟eventuale
messaggio “Do not load”, potrà essere notificato all‟utente entro le 24
ore dalla registrazione del MRN per il tramite del file Irisp aggiornato
contenente il messaggio IE351 (do not load).
Poiché
una ENS può contenere fino a 999 articoli e il Do Not Load viene attribuito a
livello di item, in seguito all‟attività di
analisi è possibile ricevere aggiornamenti del file Irisp con degli ulteriori
Do Not Load.
Pertanto
in questo caso è necessario aspettare le 24 ore dalla ricezione del file con le
dichiarazioni (IDOC), per sapere con
certezza quale merce può essere imbarcata e quale no.
In
particolare si ricorda che secondo quanto previsto dalle regole comunitarie di
compilazione R al fine di evitare interpretazioni non corrette del contenuto
del campo, il campo Descrizione del luogo di carico delle merci (Place of loading)
della ENS (ENtry Summary declaration) deve essere compilato indicando:
·
codice ISO alpha 2 del Paese o codice un/locode del
luogo (an5);
·
seguito da un “-” e dalla descrizione testuale del
luogo.
Nel
caso di polizze emesse con “destinatario all‟ordine”, e‟ necessario indicare
il codice 10600 nel campo prog. N°19.1 della ENS1 Menzioni speciali - Informazioni aggiuntive
codificate e pertanto il datagroup
„Destinatario‟ nella ENS e nella ENS1 può non essere valorizzato,
secondo quanto previsto dalla condizione C583.
La
lettera di vetture aerea deve essere indicata nel campo prog. N°19 Numero di
riferimento unico delle spedizioni (commercial reference number), mentre per i
campi della ENS dove è obbligatorio il CAP e per i paesi dove non esiste, è
possibile inserire solo uno zero.
La
descrizione della merce (campo n° 8 del messaggio ENS1 - Continuazione del messaggio
ENS) sarà valida anche la lingua inglese.
Possono
essere effettuate delle richieste di rettifica di una ENS, per ottenere la
modifica, la creazione e la cancellazione di dati della ENS. Le richieste di
rettifica devono essere inviate indicando nel campo 5 (Codice sezione
doganale presso la quale si effettua l‟operazione) del
record di testa del file, il codice dell‟ufficio di primo ingresso
già indicato nella ENS, che provvede ad effettuare dei controlli di validità.
Se è stata
indicato un ufficio doganale italiano di primo ingresso in una ENS relativa ad
un mezzo di trasporto, che invece arriverà in primo luogo presso un ufficio di
un altro stato membro non indicato nella ENS, il gestore del mezzo di trasporto
o il suo rappresentante deve inviare un messaggio di richiesta di diversione
indicando nel campo 5 (Codice sezione doganale presso la quale si effettua l‟operazione) del record di testa del
file, il codice dell‟ufficio di primo ingresso già indicato nella ENS
originaria.