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Roma, 1 luglio 2011

 

Circolare n.124/2011

 

Oggetto: Dogane – Nuove procedure sulla sicurezza – Circolare Agenzia delle Dogane n.20/D del 30.6.2011 – Operatività dall’1.7.2011.

 

Si richiama l’attenzione sulla Circolare della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane indicata in oggetto e sul relativo allegato tecnico, aventi ad oggetto le istruzioni che dovranno osservare gli operatori a fronte dell’entrata in vigore delle procedure sulla sicurezza.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 235/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/cp

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Roma,  30 giugno 2011

 

Protocollo:        77430 RU

 

Rif.:                  166163 del 27 dicembre 2010; 

14960 del 15 febbraio 2011

 

Allegati:            1

DESTINATARI OMESSI

 

OGGETTO:      Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario. 

Funzionalità disponibili in A.I.D.A. relative ai progetti I.C.S. (Import Control System) e CARGO.

 

Con le note prot. 166163 del 27 dicembre 2010 e prot. 14960 del 15 febbraio 2011 sono state diramate le istruzioni operative riguardanti i nuovi processi di entrata e di uscita delle merci nel territorio comunitario da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011, in attuazione di quanto previsto dal Reg. (CE) 648/2005 che ha modificato il Codice Doganale Comunitario e dal Reg. (CE) 1875/2006 e successive modifiche delle Disposizioni di Attuazione del Codice.

 

Le corrispondenti applicazioni sono state rese disponibili dal 28 dicembre 2010, nell’ambiente reale del Servizio Telematico Doganale (STD), a seguito degli esiti positivi delle sperimentazioni condotte dagli operatori economici nell’ambiente di addestramento del STD e di quanto condiviso con le associazioni di categoria e i rappresentanti degli uffici territoriali nell’ambito del tavolo tecnico “e-customs”.

 

Nella prima nota citata si dava conto che la Commissione Europea, preso atto delle preoccupazioni espresse dagli operatori economici dovute alla complessità dell’architettura dell’emendamento sicurezza, dei numerosi adempimenti posti a carico degli stessi operatori economici compresi gli adeguamenti delle necessarie strutture informatiche nonché, infine, della complessità degli stessi scenari di applicazione, ha sensibilizzato gli Stati membri affinché adottassero idonei accorgimenti per evitare ritardi nel caso in cui gli operatori economici non avessero provveduto alla presentazione delle dichiarazioni sommarie entro i termini e secondo le modalità previste. Di conseguenza,  nei primi sei mesi di utilizzo della procedura, nelle ipotesi in cui si fossero verificate difficoltà nella presentazione telematica delle ENS, nonché nell’utilizzo delle procedure di soccorso (presentazione di ENS su supporto esterno (usb, cd-rom, ecc.), l’analisi ai fini sicurezza poteva essere eseguita sulla base di dati presentati su supporto cartaceo o sulla base dei dati contenuti nei documenti commerciali/di trasporto (cosiddetto “periodo di grazia”).

 

La  Commissione Europea ha recentemente confermato che il termine del “periodo di grazia” per l’invio della ENtry Summary declaration (ENS), è improrogabilmente fissato per il   30 giugno p.v..

 

Con la presente circolare si riuniscono in un unico provvedimento le istruzioni per il processo di entrata già fornite con le note citate, integrandole, con nuove disposizioni  e precisazioni resesi necessarie per risolvere talune criticità operative riscontrate durante la fase di prima applicazione delle nuove procedure. Le integrazioni in parola  sono  evidenziate “in grassetto corsivo”.

 

Per completezza d’informazione si riporta in allegato alla presente il riepilogo delle principali novità introdotte nel Servizio Telematico Doganale a seguito dell’applicazione dell’emendamento sicurezza dal 1° gennaio 2011, già pubblicate sul portale dell’Agenzia.

 

 

Premessa – Il progetto comunitario Import Control System (I.C.S).

 

Secondo quanto previsto dal progetto comunitario I.C.S. per la merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità è richiesta la trasmissione della Dichiarazione Sommaria di Entrata - Entry Summary Declaration (ENS) –, a meno delle deroghe indicate all’art. 181 quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice - DAC.

 

Sulle ENS viene condotta l’analisi dei rischi mediante un Circuito Doganale di Sicurezza, che seleziona automaticamente, in base a criteri di rischio comuni a tutti gli Stati Membri, le partite che devono essere analizzate dai competenti servizi delle strutture centrali e/o territoriali per individuare le partite da sottoporre a controllo al momento del loro arrivo nella comunità. In ragione del grado di rischio individuato, le partite possono essere sottoposte a controllo al primo ufficio di ingresso nella comunità o all’ufficio di effettivo sbarco della merce.

 

In casi eccezionali, per i quali viene individuato un rischio elevatissimo, può essere notificato all’operatore il divieto di caricare la merce containerizzata di cui all’art. 592 ter, comma 1, lettera a) sub i) delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) 1875/2006,  al punto di imbarco (do not load).

 

L’art 184 octies delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) 312/2009, prevede l’obbligo dell’invio di una notifica elettronica di arrivo del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità, al fine di esplicitare il controllo di sicurezza individuato.

 

In coerenza con le linee guida comunitarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti, il Manifesto Merci in Arrivo (MMA), integrato con i dati della c.d. entry key (modalità di trasporto, identificativo del mezzo di trasporto e data prevista di arrivo) e completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata (M.R.N. e Item number), una volta chiuso/convalidato, funge da  notifica di arrivo del mezzo.

 

 

1. Presentazione telematica della dichiarazione sommaria di entrata - ENtry Summary declaration (ENS)

 

Per ottemperare alla prescrizione comunitaria della presentazione telematica della dichiarazione sommaria di entrata è stato predisposto il messaggio “ENS”, che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico:Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”, nel rispetto delle regole e condizioni comunitarie pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella pagina ICS-AIS della sezione “e-customs.it – AIDA”.

 

Sono inoltre disponibili le funzionalità per l’acquisizione della ENS presentata su supporto magnetico, usb, cd-rom, ecc., da utilizzarsi in caso di impossibilità alla trasmissione elettronica della dichiarazione in parola (procedura di soccorso).

 

Ai fini della corretta compilazione della ENS si precisa quanto segue.

 

·          Il codice EORI inserito nel campo “Rappresentante del trader” o “Soggetto che trasmette la ENS/EXS – Dichiarante/Rappresentante“ deve identificare il medesimo soggetto presente nel record di testa del file telematico ENS. A tale proposito, per i soggetti italiani, nel record di testa può essere utilizzato oltre al codice EORI anche il codice con il quale sono accreditati al STD. 

 

·          La valorizzazione del campo “S07 - Vettore (Entry Carrier)” della Dichiarazione Sommaria di Entrata, con il codice EORI del vettore, consente a quest’ultimo di consultare le ENS di  competenza, sempreché sia autorizzato al Servizio Telematico Doganale (cfr.  allegato tecnico).   

 

·          Il campo “SO4-Speditore” deve contenere i riferimenti del soggetto che ha la proprietà dei beni  o analogo diritto di disporre di essi al momento dell’esportazione (di regola il venditore).

 

·          Il campo “S06”– Destinatario” deve contenere i riferimenti del  soggetto  a cui le merci sono effettivamente destinate (di regola l’acquirente).

 

·          Tutte le ENS afferenti ad un determinato viaggio devono riportare i  dati della   medesima “Entry Key”,  comprese le ENS presentate  per  partite imbarcate dopo la partenza del mezzo di trasporto e prima dell’ingresso nel territorio della comunità. Qualora sia necessario procedere alla modifica  dei dati dell’ entry key occorre procedere alla rettifica di tutte le ENS inviate. Si tenga presente, a tal proposito,  che  il sistema non impedisce la registrazione di  ENS presentate in data successiva alla data prevista di arrivo.  

 

·          In caso di traffico RO-RO, la “Entry Key”  è quella relativa al mezzo attivo che attraversa la frontiera e pertanto vanno indicati i dati relativi al viaggio nave . La targa del mezzo di trasporto passivo (automezzo) deve essere indicata nel campo prog. 20 - Numero di riferimento del mezzo di trasporto (conveyance reference number), preceduto dal codice “XFER”.

 

L’accettazione della dichiarazione sommaria di entrata in A.I.D.A., per la quale non è richiesto alcun intervento da parte del funzionario doganale, è notificata all’operatore economico mediante l’invio di un unico messaggio contenente l’M.R.N. (Movement Reference Number) attribuito e così definito:

o      i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "09", "10", …);

o      i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: “IT”, “DE”, “ES”, …);

o      i caratteri da 5 a 7 indicano l’ufficio di registrazione della dichiarazione;

o      i caratteri 8 e 9 corrispondono all’istituendo registro meccanografico di allibramento della dichiarazione “EN”;

o      i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;

o      il carattere 17 è valorizzato con “N”;

o      il carattere 18 è un “check digit” determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite dai servizi centrali della Commissione Europea.

 

Una ENS per la quale non è stata presentata la notifica di arrivo viene annullata automaticamente dal sistema dopo 200 giorni.

 

 

2. Rettifica di una dichiarazione sommaria di entrata.

 

L’operatore economico può rettificare i dati della dichiarazione inviando il messaggio “RENS” che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”.

 

Il messaggio di rettifica (RENS) deve essere inviato, indicando nel campo 5 (Codice sezione doganale presso la quale si effettua l’operazione) del record di testa il codice dell’ufficio di primo ingresso già indicato nella ENS che si intende rettificare.

 

Le richieste di rettifica di una ENS possono riguardare la modifica, l’inserimento e la cancellazione di dati, e devono essere inviate all’ufficio di primo ingresso a cui era stata inviata la ENS. Se la richiesta di rettifica di una ENS è rifiutata resta valida la ENS che era stata accettata precedentemente.

 

Una dichiarazione sommaria di entrata non può essere rettificata se è stato comunicato un “do not load”, se è stata presentata una diversione o se è stata già presentata una notifica di arrivo. 

 

L’accettazione della rettifica in A.I.D.A., che non richiede alcun intervento da parte del funzionario doganale, è  notificata all’operatore economico mediante l’invio di un messaggio di risposta che contiene  nel campo prog. N° 7 il MRN (Movement Reference Number) della ENS rettificata.

 

 

3. La diversione del mezzo di trasporto verso un altro ufficio.

 

Secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, qualora il mezzo di trasporto giunga in un ufficio italiano come primo ufficio di ingresso nella Comunità e l’itinerario comunicato per tale mezzo non comprenda uffici italiani, il vettore o il suo rappresentante, è tenuto ad , inviare  la  notifica di diversione al Paese di primo ingresso previsto, che provvederà  ad inoltrare al sistema A.I.D.A. le informazioni necessarie.

 

Se l’operatore non effettua tale notifica, è tenuto a darne notizia al momento dell’arrivo del mezzo all’ufficio doganale di ingresso affinché l’ufficio sia in grado di inoltrare il previsto  messaggio di “richiesta informazioni” allo Stato Membro di primo ingresso dichiarato che ha effettuato l’analisi dei rischi sicurezza. Nel caso in cui l’analisi  dei rischi effettuata dallo Stato Membro di primo ingresso inizialmente dichiarato, dia luogo a controlli si procederà  all’esecuzione degli stessi. In ragione dei ritardi che tale procedura può comportare nello svincolo delle merci, se ne  raccomanda l’utilizzo solo nei casi in cui non sia possibile l’invio del   messaggio di diversione.

 

Analogamente, nel caso di partite oggetto di ENS aventi un punto di primo ingresso italiano e per le quali l’effettivo ingresso avviene in un ufficio  situato in altro Stato Membro non presente nell’itinerario, occorre  presentare una richiesta di diversione all’ufficio doganale italiano dichiarato come  primo ingresso .

 

 

4. Notifica di arrivo / MMA

 

Come indicato in premessa, il Manifesto Merci in Arrivo (MMA), integrato con i dati della c.d. entry key (modalità di trasporto, identificativo del mezzo di trasporto e data prevista di arrivo) e completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata (M.R.N. e Item number), una volta chiuso/convalidato, funge da  notifica di arrivo del mezzo.

 

Le destinazioni/partenze da piattaforme/mare aperto sono identificate rispettivamente dai codici luogo convenzionali ITXXX e ITYYY da indicare negli opportuni campi del MMA.

 

E’  obbligatoria l’indicazione dell’ M.R.N. – Item di una ENS per ogni riga della merce in sbarco del MMA fatti salvi i  casi di deroga alla presentazione della ENS previsti all’art. 181 quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice e per le merci di viaggi nave/voli comunitari, In tali casi  il campo “Deroga alla presentazione della ENS” del record B, del tracciato dei MMA, deve contenere il valore “S”. A partire dal 1° luglio 2011, il valore “G” (grace period), è utilizzabile solo per le merci imbarcate entro il 30 giugno 2011 a prescindere dalla data di effettivo arrivo.  

 

Il vettore o il suo rappresentante può reperire le informazioni necessarie (M.R.N. -  Item di una ENS) alla presentazione del Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA) a partire dalle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS), secondo quanto indicato nell’allegato tecnico, a condizione che tale soggetto sia autorizzato al Servizio Telematico Doganale e il suo codice EORI sia indicato nel campo “S07 - Vettore (Entry Carrier)” della Dichiarazione Sommaria di Entrata.

 

Poiché tutte le ENS afferenti ad un determinato viaggio devono riportare i  dati della   medesima “Entry Key”,  qualora, in casi opportunamente motivati,  per un mezzo di trasporto fossero, per errore, presentate ENS recanti Entry Key diverse, è consentito  presentare  più manifesti (uno per ogni Entry Key) che devono essere trattati come parti di un unico documento. 

 

In caso di voli in condivisione tra più vettori (code sharing) per i quali sono attribuiti più identificativi volo, vanno presentati, al momento dell’arrivo, distinti  MMA per ogni volo recanti ognuno la propria entry key. 

 

L’invio del record “Z” di chiusura del manifesto ne costituisce la convalida, che deve essere eseguita all’arrivo del mezzo di trasporto, ovvero nei tempi previsti dalle procedure di pre-clearing. L’operatore, dopo la chiusura/convalida del MMA, deve recarsi in dogana per presentare copia sottoscritta del frontespizio.

 

Al momento di detta chiusura/convalida, il sistema A.I.D.A. fornisce in risposta per ogni partita iscritta a manifesto l’indicazione di uno dei seguenti “stati”:

·          “Svincolabile”:  la partita non richiede un controllo sicurezza ed è resa immediatamente dichiarabile.

·          “Dichiarabile ma non svincolabile”: la partita è soggetta a un controllo sicurezza ma è dichiarabile al fine di permettere, ove ricorra il caso, di abbinare i controlli sicurezza con gli eventuali controlli doganali. La presenza di una o più partite in questo stato non influenza l’esito del Circuito Doganale di Controllo (CDC), e la dichiarazione doganale viene registrata  senza il codice di svincolo, anche in caso di esito CA, fino a quando le attività ai fini Safety & Security non si sono concluse. Tramite la funzionalità di consultazione dei parametri di rischio riscontrati (NK preventivo) viene evidenziata la dicitura “Controllo Sicurezza”,  in modo analogo a quanto avviene ad esempio in caso di Blocco SVA. Ove ricorra il caso, è stata prevista una nuova motivazione dell’annullamento di una dichiarazione (“A3 non dichiarabili”) per le partite A3 con esito del controllo positivo. Le funzioni di rettifica delle dichiarazioni doganali recanti partite A3[1] nello stato “dichiarabile ma non svincolabile” o “non dichiarabile” non possono essere utilizzate, in quanto una dichiarazione rettificata non viene processata dal Circuito Doganale di Controllo. In caso di bolletta selezionata CA e non svincolabile, se i controlli di sicurezza delle partite referenziate hanno esito negativo il codice di svincolo sarà richiesto dall’ufficio per il tramite della funzione “Calcolo del codice di svincolo”. In caso di controllo negativo, dopo aver inserito l’esito del controllo, tramite l’apposita nuova funzionalità di A.I.D.A., la partita diviene svincolabile. In caso contrario, sono poste in essere le azioni del caso. 

 

Per facilitare l’individuazione delle bollette che hanno un esito “CA” ma che non sono ancora svincolate, sono state modificate le funzioni di “Monitoraggio dichiarazioni in sdoganamento telematico” e “Consultazione elenchi riepilogativi”, con l’aggiunta del parametro “Svincolate  / Non svincolate” tra i criteri di ricerca.

 

·          “Non Dichiarabile”: la partita è soggetta a un controllo sicurezza immediato (rischio molto alto). In caso di esito del controllo negativo, la partita diviene svincolabile. In caso contrario, sono poste in essere le azioni del caso. 

 

·          In attesa di esito” (valutazione del rischio in corso): la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l’attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata. 

 

Al termine della valutazione del rischio, le partite “In attesa di esito” assumono uno degli altri tre stati previsti e il sistema trasmette un aggiornamento del record di risposta trasmesso all’operatore per via telematica.

 

 

5. Monitoraggio e gestione ENS ai fini Safety & Security

 

I funzionari preposti all’attività di controllo dispongono di un pannello di “Monitoraggio Safety & Security” in cui vengono inseriti gli M.R.N., e il relativo item della ENS, iscritti nel MMA (record B, merce in sbarco), soggetti ad un controllo sicurezza. 

 

In caso di acquisizione del MMA tramite floppy, usb, cd-rom, ecc., la necessità di effettuare un controllo è segnalata tramite un’opportuna maschera di A.I.D.A. (pop-up) con la generica segnalazione “Presenza di M.R.N. soggetti a controllo sicurezza”. Di tale evenienza il funzionario preposto informa il responsabile del MMA e l’ufficio competente procede alle attività di controllo e alla conseguente registrazione dell’esito dello stesso.

 

L’inserimento di un esito del controllo comporta l’aggiornamento del messaggio di risposta fornito all’operatore.

 

Lo stato delle A3 (ad eccezione di quelle svincolabili) varia in conseguenza dell’attività di definizione dell’analisi dei rischi e/o di registrazione dell’esito del controllo a cura dell’ufficio doganale, pertanto il responsabile del MMA deve effettuare il monitoraggio degli aggiornamenti telematici dei record di risposta per prendere atto dei cambiamenti suddetti.

 

 

6. Rettifica, inserimenti e annullamento di righe del MMA.

 

Prima della chiusura/convalida del MMA l’operatore può rettificare ed inserire nuove righe attraverso la trasmissione di messaggi telematici redatti secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico, senza necessità di un intervento della dogana. 

 

Il processo di acquisizione di un file di rettifica telematica e la funzione in A.I.D.A. di rettifica manuale di un record B del MMA non consente la rettifica dei campi “M.R.N. - item” soggetti a controllo sicurezza.

 

Dopo la chiusura/convalida del MMA, le richieste di rettifica e d’inserimento di nuove righe necessitano di una convalida della dogana.

 

Nel caso di inserimento di nuove righe in un manifesto chiuso/convalidato contenente record B (merci in sbarco), il sistema modifica lo stato del manifesto da “C” (totalmente convalidato) a “P” (parzialmente convalidato). Si fa presente che le partite precedentemente convalidate non modificano il loro stato, anche se lo stato del MMA diventa “P”.  Il funzionario addetto procede (mediante l’utilizzo di un’apposita funzione) a validare le rettifiche e le integrazioni apportate ai record B del MMA, dopo il completamento delle attività di controllo eventualmente selezionate dal sistema.

 

L’annullamento di righe di manifesto, prima e dopo la convalida, deve essere richiesto all’ufficio doganale competente e se riferito a merce in sbarco (record B) è possibile solo se ad esso non sono collegate attività di verifica ancora in corso.

 

 

7. Istruzioni valide dal 1° luglio 2011 (termine del “periodo di  grazia”)

 

A partire dal 1° luglio 2011,  le partite di merce in sbarco non corredate dai riferimenti delle relative ENS, e non oggetto delle deroghe previste, non sono autorizzate allo sbarco né dichiarabili nel MMA elettronico.

 

Al fine di evitare, in fase di prima applicazione, un ritardo nell’effettuazione delle operazioni di sbarco, per un periodo transitorio il cui  termine sarà comunicato con successivo provvedimento, le partite non corredate di  ENS  dovranno essere inserite in una lista cartacea da allegare al frontespizio del MMA presentato all’atto della chiusura del manifesto. 

 

Tale lista costituisce la richiesta di autorizzazione allo sbarco per le partite prive di  informazioni sicurezza, fermo restando che tali partite dovranno essere regolarizzate immediatamente così come disposto dall’art 184 quater delle DAC che prevedono che il soggetto “che ha assunto la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità è tenuto a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata”.

 

Successivamente il responsabile del MMA deve integrare il manifesto elettronico con le partite regolarizzate fornendone il MRN e l’item della ENS negli appositi campi del tracciato del MMA. La convalida di tale integrazioni deve essere effettuata in dogana. All’atto di tale convalida verrà esplicitato il risultato dell’analisi ai fini sicurezza condotta dal competente ufficio per ognuna delle partite registrate.  Gli stati assunti da tali partite sono i medesimi indicati al punto 4. (svincolabile, dichiarabile ma non svincolabile, in attesa di esito, non dichiarabile).

 

 

8. Procedura di soccorso.

 

Ai fini delle procedure di soccorso, si intende per indisponibilità del sistema informatico doganale:

a)  l’indisponibilità del Servizio Telematico Doganale;

b)  l’indisponibilità delle applicazioni di AIDA destinate alla gestione delle dichiarazioni sommarie;

 

e per indisponibilità del sistema dell’operatore economico:

c)   impossibilità utilizzare il Servizio Telematico Doganale per problemi imputabili all’operatore economico;

d)  impossibilità nella predisposizione dei file telematici relativi ad ENS e MMA.

 

Nei casi a) e/o c), la ENS e/o il MAA sono  presentati  su supporto informatico secondo i  tracciati dei messaggi  relativi (cfr. Manuale dell’Utente) e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk (cfr. “Assistenza online per i servizi dell’Agenzia delle Dogane”), con l’avvertenza che per i messaggi relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata  il campo “codice operatore” è di 17 caratteri. Il funzionario doganale con l’ausilio delle funzionalità presenti  provvederà alla  registrazione  in A.I.D.A..

 

Nei casi b) e/o d) :

·          La ENS è presentata osservando la procedura cartacea alternativa che consiste nel presentare all’ufficio doganale competente, debitamente compilati, il “modello del documento sicurezza” e, se ricorre il caso,  il “modello elenco degli articoli sicurezza” (i cui layout sono indicati, rispettivamente, negli allegati V e VI del Regolamento (CE) n. 414/2009) omettendo per entrambi l’indicazione dell’M.R.N.;

 

·          Il MMA è presentato osservando l’usuale procedura cartacea alternativa.

 

Nel  caso d) e nel caso in cui le ENS relative ad un determinato mezzo di trasporto siano state in precedenza regolarmente registrate in AIDA, all’arrivo del mezzo di trasporto l’operatore economico presenta in dogana il manifesto in forma cartacea riportando i dati dell’Entry Key così come dichiarati nelle ENS corrispondenti. Con tali informazioni l’ufficio doganale, previa verifica a sistema, informa l’operatore economico degli eventuali controlli necessari ai fini sicurezza.

 

 

9. Richieste di assistenza

 

Le istruzioni per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti, da parte degli operatori economici, sono disponibili sul sito dell’Assistenza online, seguendo il percorso “Come fare per Richiedere assistenza” 

(http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza-20101209.pdf).

 

Le istruzioni per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti, da parte degli uffici territoriali, sono disponibili sul sito dell’Assistenza online presente sulla Intranet, seguendo il percorso “Assistenza on-line   Come chiedere assistenza” (http://assistenzaonline.agenziadogane.it/dogane).

 

 

10. Disposizioni finali

 

I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura, avendo cura di informare la scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate. 

 

 

Il Direttore Centrale

Teresa Alvaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93.

 

 

 

 

 

Allegato tecnico

 

Cosa cambia per il Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA)

 

Ai sensi del Reg. (CE) n. 312/2009 (art. 184 octies), il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante dovrà notificare alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata larrivo del mezzo di trasporto. Il MMA, così strutturato, costituirà la notifica di arrivo oltre che la presentazione delle merci, semplificando gli adempimenti a carico degli operatori economici.

 

Nella parte fissa del MMA sarà obbligatorio indicare il codice EORI. I soggetti che ne fossero sprovvisti potranno richiederlo seguendo le istruzioni presenti nel seguente link:

 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/Eori/

 

Nel caso di merce in sbarco (record B) e/o container vuoti (record K), si dovranno indicare i riferimenti (MRN – ITEM NUMBER) della ENS, se la merce è soggetta alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata. 

 

Sono stati eliminati i record I (merce in transito - da estero per luogo comunitario) e V (merce in transito - da estero per luogo estero). Le funzioni di rettifica dei due record I e V saranno comunque disponibili per i record inviati precedentemente.

 

Il MMA, completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata, costituirà la notifica di arrivo senza ulteriori adempimenti per gli operatori economici.

 

Tra le principali novità si segnala che:

                         

1.   LIrisp contiene unindicazione sullo stato di convalida del MMP (non convalidato, parzialmente convalidato o completamente convalidato);

 

2.   Il campo “Livello Esito IRISP1” specifica se si tratta del primo file di esito (IRISP1) o se lIrisp è stato aggiornato in seguito allattività di verifica dellufficio doganale (IRISP2). LIRISP2 è un aggiornamento completo dellIRISP1 restituito inizialmente.

 

3.   In fase di acquisizione del manifesto in arrivo (invio di un file MMA con record dei dati generali A, record della merce in sbarco B e senza record di chiusura Z) sarà restituito un esito IRISP1 senza indicazioni di sicurezza sulle partite di temporanea custodia A3 generate (non sarà restituito alcun esito di secondo livello IRISP2).

 

Anche nei seguenti casi sarà restituito un esito IRISP1 senza indicazioni di sicurezza sulle A3:

 

·          invio di un file di integrazione (senza record di chiusura Z) di un manifesto incompleto;

 

·          invio di un file di integrazione (senza record di chiusura Z) di un manifesto totalmente convalidato.

 

Nel caso di invio di un file di integrazione, con record di chiusura, su un manifesto già convalidato, non sarà possibile acquisire i dati manifesto.

 

1.   A seguito dellinvio di un file MMA (con record A, B e record di chiusura Z) sarà restituito un IRISP1 con informazioni di sicurezza, contenente le informazioni sul protocollo assegnato al manifesto e linformazione della eventuale presenza di MRN - ITEM rischiosi.

 

2.   A seguito dellinvio di record B (ad integrazione ad un MMA già acquisito) e del record di chiusura Z sarà restituito un IRISP1 con informazioni di sicurezza, contenente linformazione della eventuale presenza di MRN - ITEM rischiosi relativamente allintero manifesto.

 

3.   La parte fissa dellIrisp sarà seguita da una lista degli estremi delle partita di A3 per merci in sbarco con lindicazione dello stato:

a.  Svincolabile: la partita è considerata sicura;

 

b.  In attesa di esito: la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché lattività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata);

 

c.   Dichiarabile ma non svincolabile: la partita è soggetta a un controllo sicurezza immediato, ma è possibile inviare prima delleffettuazione di tale controllo una dichiarazione di esito al fine di beneficiare ove ricorre il caso di un unico momento per il controllo); 

 

d.  Non dichiarabile: 

 

Nel caso di integrazione di un manifesto totalmente convalidato contenente record B, il sistema modifica lo stato del manifesto da C (totalmente convalidato) a P (parzialmente convalidato). La convalida delle integrazioni ad un manifesto dovrà essere effettuata in dogana.

 

LEntry Key deve essere indicata in modo univoco nelle ENS e nella relativa notifica di arrivo (MMA). Sarà cura degli operatori economici coinvolti comunicare lEntry Key definita al momento della costituzione del viaggio ai soggetti che dovranno presentare il MMA.

 

Gli elementi costituenti la “Entry Key” presenti nel record A (dati generali) del MMA sono:

·          Tipologia del mezzo di trasporto - campo n° 6;

·          Codice IMO o Codice identificativo volo (IATA) - campo n° 7;

·          Data di arrivo prevista al primo porto/aeroporto dichiarato di ingresso nel territorio doganale della Comunità - campo n° 22.

 

Esempi:  

 

1) nel caso della nave indicare “IMO” seguito dai sette numeri identificativi della nave “IMO1234567”; nel campo potrà essere indicato anche il nome della nave di seguito al codice IMO, fino ad un massimo di ulteriori 20 caratteri.

 

2) nel caso di identificativo del volo indicare IDV seguito da un campo alfanumerico fino a 8 caratteri (an..8) così composto:

 

an..3: identificativo compagnia aerea/operatore

 

n..4: numero del volo

 

a1: suffisso opzionale

 

esempio “AZ1234”.

 

In caso di trasporto aereo, di seguito al codice IDV, non dovrà essere inserito nessun altro carattere pena il respingimento del manifesto.

 

Si fa presente che qualora durante il viaggio dovesse prevedersi una data diversa di arrivo al primo porto dichiarato di ingresso nella Comunità, i campi relativi alla “Entry Key” non dovrebbero essere modificati in quanto assumono il valore di chiave di identificazione univoca, utilizzata per le interconnessioni tra ENS e MMA.

 

Tali dati possono eventualmente essere modificati, ma è necessario accertarsi che vengano rettificate tutte le ENS relative a quella nave/aereo e che lEntry key con i nuovi valori sia indicata nel successivo MMA (notifica darrivo). 

 

Anche nel caso in cui lufficio italiano non sia il primo ufficio di ingresso del mezzo di trasporto nel territorio doganale della Comunità, ma un successivo porto/aeroporto del viaggio, previsto o meno nellitinerario originale, nel MMA vanno indicati i dati della “Entry Key” definita al momento della costituzione del viaggio.

 

 

Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS),

Rettifiche (RENS) e Diversione (DIV)

 

Saranno accettate esclusivamente le ENS, nel quale è indicato come ufficio doganale di 1° ingresso nella comunità un ufficio italiano e in tale circostanza gli operatori economici sono tenuti a inviare tali dichiarazioni al Sistema Telematico Doganale (STD).

 

Il soggetto responsabile per linvio della ENS deve inviare un IDOC con record di testa a lunghezza fissa, che è identico per tutti i tipi di file inviati al servizio telematico doganale. 

 

Il messaggio deve essere inviato utilizzando la tipologia di file „T, già in uso per le dichiarazioni doganali non firmate digitalmente (ad es. dichiarazione dimportazione B1).

 

Al record di testa segue il messaggio composto a sua volta dal record testata e da uno o più record  continuazione. La testata è costituita da una parte fissa seguita dal tracciato della “ENS”. Il/i record di continuazione sono costituiti ognuno da una parte fissa seguita dal tracciato della “ENS1”.

 

In risposta alla trasmissione di una ENS il  Servizio Telematico Doganale  invia un messaggio ICNTRL di avvenuta ricezione della dichiarazione, contenente data, ora di elaborazione e il numero di messaggi elaborati. Dopo lelaborazione della dichiarazione il sistema invia un messaggio di risposta IRISP, contenente il relativo MRN (Movement Reference Number). 

 

Tale messaggio sarà disponibile anche per il vettore (o suo rappresentante), se è dichiarato nella ENS. Tale soggetto deve essere autorizzato al Servizio Telematico Doganale (STD) e il suo codice EORI  deve essere indicato nel campo “S07 - Vettore (Entry Carrier)” della Dichiarazione Sommaria di Entrata, al fine di consentirgli di visualizzare le ENS di propria competenza.

 

Sul sito reale del STD è disponibile il link “Consultazione ENS per vettori/ENS enquiry for carrier” che, dopo lautenticazione, consente di accedere ad una maschera di ricerca delle ENS in base ai dati identificativi del mezzo di trasporto (modalità, identificativo e data prevista di arrivo, cd. Entry key) ovvero alla data di registrazione della ENS (in un intervallo al più di 7 giorni).

 

Il risultato della ricerca consiste in una lista di ENS delle quali è possibile prelevare – se disponibile - lesito corrisponde alla risposta applicativa per la Dichiarazione Sommaria dEntrata (IE328 - MESSAGGIO “ENS”) o per la rettifica della Dichiarazione Sommaria dEntrata (IE 304 - MESSAGGIO “RENS”), i cui tracciati sono disponibili allinterno del manuale dei tracciati unificati delle dichiarazioni doganali. 

 

Nel caso di merce in container trasportate via mare per “viaggi a lungo raggio” il file Irisp, contenente il MRN (Movement Reference Number) della ENS, sarà trasmesso immediatamente allatto della registrazione.

 

Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 1875/2006  (dallart. 184 quinquies, par. 2), nel caso di cui sopra, la ENS deve essere trasmessa almeno 24 ore prima dellinizio del carico della merce. In tali casi leventuale messaggio “Do not load”, potrà essere notificato allutente entro le 24 ore dalla registrazione del MRN per il tramite del file Irisp aggiornato contenente il messaggio IE351 (do not load).

 

Poiché una ENS può contenere fino a 999 articoli e il Do Not Load viene attribuito a livello di item, in seguito allattività di analisi è possibile ricevere aggiornamenti del file Irisp con degli ulteriori Do Not Load.

 

Pertanto in questo caso è necessario aspettare le 24 ore dalla ricezione del file con le dichiarazioni (IDOC),  per sapere con certezza quale merce può essere imbarcata e quale no.

 

In particolare si ricorda che secondo quanto previsto dalle regole comunitarie di compilazione R al fine di evitare interpretazioni non corrette del contenuto del campo, il campo Descrizione del luogo di carico delle merci (Place of loading) della ENS (ENtry Summary declaration) deve essere compilato indicando:

·          codice ISO alpha 2 del Paese o codice un/locode del luogo (an5);

·          seguito da un “-” e dalla descrizione testuale del luogo.

 

 

Nel caso di polizze emesse con “destinatario allordine”, e necessario indicare il codice 10600 nel campo prog. N°19.1 della ENS1  Menzioni speciali - Informazioni aggiuntive codificate e pertanto  il datagroup „Destinatario nella ENS e nella ENS1 può non essere valorizzato, secondo quanto previsto dalla condizione C583.

 

La lettera di vetture aerea deve essere indicata nel campo prog. N°19 Numero di riferimento unico delle spedizioni (commercial reference number), mentre per i campi della ENS dove è obbligatorio il CAP e per i paesi dove non esiste, è possibile inserire solo uno zero.

 

La descrizione della merce (campo n° 8 del messaggio ENS1 - Continuazione del messaggio ENS) sarà valida anche la lingua inglese.

 

Possono essere effettuate delle richieste di rettifica di una ENS, per ottenere la modifica, la creazione e la cancellazione di dati della ENS. Le richieste di rettifica devono essere inviate indicando nel campo 5 (Codice sezione doganale presso la quale si effettua loperazione) del record di testa del file, il codice dellufficio di primo ingresso già indicato nella ENS, che provvede ad effettuare dei controlli di validità.

 

Se è stata indicato un ufficio doganale italiano di primo ingresso in una ENS relativa ad un mezzo di trasporto, che invece arriverà in primo luogo presso un ufficio di un altro stato membro non indicato nella ENS, il gestore del mezzo di trasporto o il suo rappresentante deve inviare un messaggio di richiesta di diversione indicando nel campo 5 (Codice sezione doganale presso la quale si effettua loperazione) del record di testa del file, il codice dellufficio di primo ingresso già indicato nella ENS originaria.



[1] Eventualmente presenti nel messaggio di completamento (M2).