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Roma, 6 luglio 2011

 

Circolare n.129/2011

 

Oggetto: Autotrasporto – Sanzioni ex articolo 83 bis della legge n.133/2008 – Circolare Agenzia delle Entrate n.31/E del 6.7.2011.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’applicazione del regime sanzionatorio dei costi minimi previsto dall’articolo 83 bis della legge n.133/2008 (esclusione fino a sei mesi dalle gare di appalti pubblici; esclusione per un anno dai benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti per legge).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 153/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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CIRCOLARE N.31/E

 

Direzione Centrale Accertamento

 

Roma, 6 luglio 2011

 

 

OGGETTO:           Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi -Applicazione della sanzione prevista dall’articolo 83-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

 

 

PREMESSA

L’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito decreto legge), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, al comma 14 ha previsto che “Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005,

n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge”.

Il successivo decreto del 16 settembre 2009, emanato ai sensi del comma 15 del citato articolo 83-bis dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia e dello sviluppo economico, all’articolo 1, comma 1, ha individuato quali autorità competenti all’applicazione delle sanzioni previste dalla disposizione in esame:

-         l’Agenzia delle entrate, “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari e fiscali”;

-         il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi”;

-         il Ministero dello sviluppo economico“con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari”.

La disposizione normativa ha introdotto una sanzione che, come precisato dal richiamato decreto del 16 settembre 2009, consegue “alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201”.

L’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha soppresso nel comma 14 dell’articolo 83-bis del citato decreto n. 112 del 2008 il riferimento al comma 6, in forza del quale le sanzioni previste dallo stesso comma 14 sarebbero state applicate anche nei casi di mancato rispetto dell’obbligo dell’indicazione del costo del gasolio nella fattura emessa dal vettore.

Detta disposizione ha, inoltre, aggiunto al comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge, il seguente periodo: “Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per lidentificazione dei destinatari delle sanzioni e per lindividuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per ladozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse”.

Conseguentemente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2011, ai fini dell’attuazione del comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge, e del connesso decreto ministeriale 16 settembre 2009, sono state regolate le modalità di emissione e pubblicazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, prevista dal comma 14 dello stesso articolo 83-bis, stabilendo, in particolare, la pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle entrate di un elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari di detta sanzione, disciplinata dal citato articolo 83-bis.

Con lo stesso provvedimento del 12 maggio 2011 è stata regolata anche la decorrenza dell’esclusione dai benefici fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate.

 

 

1.    Procedimento sanzionatorio

Il comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge dispone che, ferme restando le sanzioni previste in materia di esercizio abusivo dell’autotrasporto e di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

Il successivo comma 15 dispone che tali sanzioni sono applicate dall’autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.

Il decreto 16 settembre 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia e dello sviluppo economico, all’articolo 1, comma 1, lett. a), ha individuato l’Agenzia delle entrate quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del citato articolo 83bis,“con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari e fiscali”.

Si osserva, preliminarmente, che la lettera c) del medesimo comma 1 dell’articolo 1 del decreto ministeriale attribuisce al Ministero dello sviluppo economico l’applicazione della sanzione con riferimento alla esclusione dai benefici finanziari; conseguentemente deve ritenersi che, in base ad una lettura coordinata delle citate disposizioni, all’Agenzia delle entrate possa ricondursi la sola competenza relativa alla applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali.

Dal combinato delle disposizioni contenute nell’articolo 83-bis del decreto legge e nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 settembre 2009 emergono due distinti procedimenti sanzionatori, dei quali il secondo è solo eventuale, che interessano coloro che hanno violato gli obblighi in questione.

Il primo procedimento è quello, tipico, previsto dal comma 15 del richiamato articolo 83-bis, secondo il quale, a seguito della constatazione delle violazioni di cui al precedente comma 14, l’amministrazione individuata dall’articolo 1 del decreto ministeriale 16 settembre 2009 applica, in base alla specifica competenza assegnata, la sanzione dell’esclusione dalle procedure di affidamento pubblico e dai benefici, in particolare da quelli fiscali nel caso dell’Agenzia delle entrate.

La sanzione applicata dall’Agenzia delle entrate, quindi, si realizza nella preclusione, per il destinatario, della possibilità di avvalersi di benefici fiscali per il periodo di un anno. L’applicazione della sanzione, nella sostanza, determina per tale lasso temporale la mancanza del presupposto soggettivo per fruire di agevolazioni fiscali, riconducibili non solo alla competenza dell’Agenzia.

Le sanzioni amministrative in argomento, in base al dettato del citato comma 14, conseguono alla violazione di norme contenute in precedenti commi del medesimo articolo 83-bis che contemplano specifici obblighi finalizzati alla tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi. Si tratta, in sostanza, di obblighi che non hanno connessioni con il rapporto tributario, la cui violazione dà luogo ad una sanzione che, seppure si concretizzi nel divieto temporaneo di usufruire di agevolazioni fiscali, non trova origine dalla violazione di norme tributarie.

Il secondo procedimento sanzionatorio, meramente eventuale, sarà poi attivabile solamente nel caso di concreto utilizzo di benefici fiscali in costanza del provvedimento di esclusione dagli stessi: l’amministrazione competente per il singolo beneficio (anche diversa dall’autorità che ha applicato la sanzione di cui al comma 14 del citato articolo 83-bis) attiverà, quindi, il procedimento di irrogazione delle sanzioni fiscali, soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, irrogando la specifica sanzione di natura tributaria prevista per la fruizione indebita del beneficio.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni previsto dal comma 15 dell’articolo 83-bis in oggetto è regolato dal decreto ministeriale del 16 novembre 2009.

La Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato il controllo e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse, a seguito di preliminare esame istruttorio, trasmette, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni stesse, gli atti, corredati da un dettagliato rapporto, all’autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dal citato comma 14: si tratta, quindi, di quelle conseguenti alla violazione delle norme di cui ai commi 7 (quota parte del corrispettivo dovuto al vettore), 8 (indicazione della parte del corrispettivo dovuto al vettore) e 9 (pagamento del committente al vettore entro quindici giorni) dello stesso articolo.

Il decreto ministeriale fa comunque salva la facoltà, per le autorità individuate per l’applicazione delle sanzioni amministrative che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 83-bis, commi6, 7, 8e9, di procedere d’ufficio, nell’ambito delle rispettive competenze, ove abbiano altrimenti notizia di dette violazioni.

Ai fini dell’applicazione dell’esclusione dai benefici fiscali dei soggetti che abbiano commesso specifiche violazioni in materia di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, le medesime violazioni sono pertanto constatate, nei confronti del contribuente destinatario del provvedimento sanzionatorio, dalla Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito della relativa attività istruttoria.

In linea con il procedimento previsto dalle richiamate disposizioni normative, l’applicazione dell’esclusione dai benefici fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate è solamente il momento conclusivo di un procedimento che si basa essenzialmente sull’esame istruttorio delle segnalazioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2009, i cui esiti e la relativa documentazione sono trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredati da un dettagliato rapporto, all’autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dal citato comma 14 dell’articolo 83-bis.

Tale attività istruttoria, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2009, viene svolta dalla Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del suddetto Ministero e, pertanto, le motivazioni del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, di applicazione della sanzione, dovranno far riferimento a quanto emerso nel corso dell’esame istruttorio di cui sopra.

La comunicazione di commissione delle violazioni di cui all’articolo 83-bis all’interessato, a conclusione dell’esame istruttorio, viene effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fatti salvi i casi di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2009.

In tal modo, del resto, il trasgressore, sulla base di quanto emerso a conclusione della fase istruttoria, potrà ancora fornire qualsiasi ulteriore elemento ritenga utile prima dell’emissione del provvedimento di applicazione della sanzioni, prevenendo quindi l’adozione dello stesso o, altrimenti, permettendone l’annullamento in autotutela ed evitando, in tal modo, l’instaurarsi di un inutile contenzioso.

La successiva trasmissione della comunicazione di constatazione delle violazioni e della restante documentazione istruttoria costituiscono quegli atti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2009 che, corredati da un dettagliato rapporto, devono essere richiamati quale presupposto per l’applicazione della sanzione da parte dell’autorità competente individuata dall’articolo 1 del medesimo decreto.

Di ciò devono pertanto tener conto le strutture dell’Agenzia deputate all’applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali, acquisendo e valutando, eventualmente nel confronto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualsiasi elemento il trasgressore dovesse ritenere di fornire prima dell’adozione del provvedimento di applicazione delle stesse.

Come si avrà modo di illustrare successivamente, infine, il momento della constatazione della violazione, da parte della Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità, nei confronti del soggetto che ha posto in essere la stessa, rileva ai fini dell’individuazione della struttura dell’Agenzia competente all’adozione del provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa dell’esclusione dai benefici fiscali.

 

 

2.      Procedimento in capo all’Agenzia delle entrate in qualità di autorità competente all’applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 settembre 2009 ha individuato l’Agenzia delle entrate quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008, “con riferimento alla sanzione dellesclusione dai benefici finanziari e fiscali”.

Si evidenzia come il decreto ministeriale abbia attribuito la competenza all’applicazione della sanzione con riferimento alle violazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del citato articolo 83-bis.

Avendo inoltre la lettera c) del medesimo comma 1 attribuito al Ministero dello sviluppo economico l’applicazione della sanzione con riferimento alla esclusione dai benefici finanziari, all’Agenzia delle entrate può ricondursi, come si è già avuto modo di rappresentare, la sola competenza relativa ai benefici fiscali.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2010 sono state regolate le modalità di emissione e pubblicazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, ai sensi del comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge, e la decorrenza dell’anno di esclusione dagli stessi.

In particolare, per permettere l’attuazione delle disposizioni in materia di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, contenute nel richiamato articolo 83-bis e nel successivo decreto attuativo del 16 settembre 2009, è stato disposto che i provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa dell’esclusione dai benefici fiscali, disposti ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge, siano emessi dal Direttore Regionale, ovvero dal Direttore Provinciale di Trento o di Bolzano, competente in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione sanzionata, ossia quello nella cui circoscrizione è il comune dove il soggetto responsabile della violazione sanzionata ha il domicilio fiscale al momento della constatazione della violazione.

Si rileva, infatti, che le disposizioni sopra richiamate lasciano all’Amministrazione ampi margini di discrezionalità nella determinazione dell’ufficio competente ad applicare le sanzioni in questione, competenza che, come si è già avuto modo di argomentare, non è di per sé assimilabile alle altre specifiche attribuzioni degli uffici finanziari.

Pertanto, l’individuazione della struttura competente ad irrogare tali sanzioni deve essere effettuata esclusivamente in base a considerazioni di opportunità organizzativa e procedurale.

Ciò premesso, tenuto conto dei diversi tempi e luoghi in cui la violazione sanzionata in base al comma 14 del citato articolo 83-bis può realizzarsi, si è ritenuto preferibile radicare la competenza ad applicare le predette sanzioni nelle strutture di vertice regionali o provinciali di Trento e di Bolzano, in ragione del domicilio fiscale del destinatario della sanzione al momento della constatazione della violazione.

Peraltro, con tale soluzione organizzativa, l’eventuale contenzioso contro il provvedimento di applicazione della sanzione prevista per la violazione delle disposizioni in materia di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi potrà essere gestito più agevolmente dalla struttura regionale, poiché competente a conoscere della controversia è il Tribunale Amministrativo Regionale.

In attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 settembre 2009, la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti curerà la trasmissione degli atti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto ministeriale direttamente alla Direzione Regionale (intendendosi anche quella Provinciale di Trento o di Bolzano) nella cui circoscrizione, al momento della comunicazione di commissione delle violazioni da parte della suddetta Direzione generale, si trova il comune in cui risiede il trasgressore, se persona fisica, o in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Deve essere comunque cura della struttura regionale dell’Agenzia delle entrate ricevente inoltrare a quella competente gli atti relativi a contribuenti per i quali non sia stato individuato correttamente il domicilio fiscale, anche nei casi in cui lo stesso sia stato fissato ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Sulla base della documentazione ricevuta, la Direzione Regionale provvederà ad emettere l’atto di applicazione delle sanzioni previste dal comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 settembre 2009, successivamente alla notifica del relativo provvedimento, la direzione dell’Agenzia delle entrate che lo ha emesso provvederà a comunicare alla Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con sede in via Giuseppe Caraci 36 -00157 Roma (RM), l’avvenuta applicazione della sanzione amministrativa dell’esclusione dai benefici fiscali disposta ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, nonché le eventuali successive determinazioni.

Alla stessa Direzione generale dovrà farsi riferimento per eventuali necessità di adeguato supporto nella costruzione della motivazione dei provvedimenti sanzionatori, soprattutto ai fini dell’eventuale gestione delle istanze di autotutela e, ove necessario, delle costituzioni in giudizio e delle relative controdeduzioni ai motivi del ricorso.

 

2.1 Provvedimento di applicazione della sanzione

Il Direttore Regionale, ovvero Provinciale di Trento o di Bolzano, competente in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione stessa al momento della constatazione della violazione, ricevuti e valutati gli atti e la documentazione trasmessi dalla Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede ad applicare sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, ai sensi del comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge.

Preliminarmente, come detto, è quindi necessario verificare, per l’eventuale inoltro degli atti alla Direzione Regionale territorialmente competente, il comune nel quale era domiciliato fiscalmente il contribuente al momento della constatazione della violazione da parte della suddetta Direzione generale, cioè alla data in cui la stessa ha comunicato al trasgressore la constatazione di commissione delle violazioni di cui all’articolo 83-bis al termine dell’attività istruttoria svolta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 16 settembre 2009.

Il provvedimento può essere emanato secondo lo schema proposto in allegato, che le Direzioni Regionali avranno cura di integrare con la corrispondente relata di avvenuta notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

È opportuno che l’atto sia corredato della comunicazione di commissione delle violazioni di cui al citato articolo 83-bis, nonché degli atti trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da cui emergono le stesse violazioni, da richiamarsi nelle motivazioni del provvedimento.

Nello stesso deve essere inoltre indicato il responsabile del procedimento e i riferimenti per richiedere informazioni in merito al provvedimento, nei confronti del quale il destinatario potrà comunque promuovere il riesame, presentando istanza di annullamento in autotutela.

Avverso il provvedimento di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua notifica.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, avverso il provvedimento può essere proposto, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla sua notifica.

È opportuno, infine, che nel provvedimento sanzionatorio sia precisato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge n. 225 del 2010, le informazioni necessarie per l’identificazione del destinatario dello stesso provvedimento e per l’individuazione del periodo di decorrenza della misura sanzionatoria applicata sono pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti di competenza da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto della sanzione.

 

2.2 Pubblicazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione

L’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge n. 225 del 2010 ha disposto la possibilità, per l’autorità che applica le sanzioni, di pubblicare le informazioni relative ai soggetti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge, e, in particolare, un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse.

Come si è già avuto modo di rappresentare, al provvedimento di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali potrebbe conseguire un procedimento di natura tributaria, nel caso di concreto utilizzo di agevolazioni fiscali in costanza del provvedimento di esclusione dagli stessi benefici. In sostanza, l’Agenzia delle entrate, così come gli altri enti e amministrazioni competenti per il singolo beneficio, constatato il mancato rispetto da parte del contribuente del provvedimento di esclusione, attiveranno, quindi, il procedimento tributario.

Le strutture dell’Agenzia, pertanto, instaureranno il procedimento secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ai fini dell’irrogazione della specifica sanzione di natura tributaria prevista per la fruizione indebita del beneficio.

La pubblicazione dell’elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis del decreto legge è, quindi, funzionale a permettere la puntuale informazione di tutte le amministrazioni interessate a conoscere i destinatari del provvedimento di esclusione, in quanto competenti ad irrogare le sanzioni conseguenti al mancato rispetto del provvedimento emesso ai sensi del comma 15 dello stesso articolo 83bis.

L’elenco, pubblicato nella sezione “Documentazione” del sito internet dell’Agenzia delle entrate alla voce “Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali, riporta partita IVA e codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita ovvero denominazione e sede legale del destinatario della sanzione, gli estremi e la data di emanazione e notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione nonché la struttura dell’Agenzia delle entrate che ha emesso il provvedimento, alla quale le amministrazioni interessate potranno rivolgersi per l’acquisizione dello stesso ai fini delle azioni di controllo in merito al rispetto dell’esclusione dai benefici, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base del dettato normativo di cui al richiamato comma 4-undecies dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, l’Agenzia delle entrate non è tenuta ad informare direttamente gli enti e le amministrazioni competenti per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti all’eventuale mancato rispetto dell’esclusione dai benefici fiscali da parte del contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi del comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge, che potranno acquisire le necessarie informazioni nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, al quale dovranno far riferimento anche le strutture della stessa Agenzia per l’attivazione dei controlli di competenza.

Nel caso in cui il destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione abbia impugnato lo stesso in via giurisdizionale, l’elenco riporterà altresì i vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti, anche con riferimento ad eventuali decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio.

Nel caso di esercizio del potere di autotutela da parte della struttura che ha emanato l’atto, infine, l’elenco riporterà gli estremi del relativo provvedimento.

Tali informazioni restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal contribuente avverso il provvedimento stesso o fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato emesso il provvedimento di autotutela.

La previsione di un periodo di pubblicazione ulteriore rispetto a quello di esclusione dai benefici fiscali è motivata dal fatto che gli enti e le amministrazioni preposte alla verifica del rispetto delle sanzioni di cui comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge potrebbero non avere immediata conoscenza degli elementi utili a tale verifica e, quindi, della rilevanza del provvedimento di applicazione della sanzione con riferimento a contribuente o beneficio di propria competenza, in quanto disponibili solo successivamente; si pensi, ad esempio, al caso di adempimenti, come quelli dichiarativi, la cui scadenza è successiva a quella del periodo interessato dal provvedimento sanzionatorio.

La pubblicazione delle informazioni utili all’esame della posizione del contribuente, e all’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposte alla verifica del rispetto delle sanzioni, viene necessariamente prolungata nel caso in cui il destinatario ricorra in via giurisdizionale avverso il provvedimento di applicazione della sanzione emesso ai sensi del comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge; ciò al fine di permettere che dette informazioni, funzionali all’assunzione delle determinazioni di specifica competenza di tali enti e amministrazioni, siano disponibili almeno fino alla definizione dell’ultimo grado di giudizio relativo all’atto, sulla base del quale le stesse amministrazioni fonderanno le conseguenti contestazioni in merito ai benefici fiscali.

Analoghe motivazioni richiedono che sia mantenuta la pubblicità delle suddette informazioni in relazione alle eventuali iniziative assunte in autotutela, onde permettere le conseguenti determinazioni delle amministrazioni e degli enti preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni in argomento.

Dovrà esser cura della Direzione che ha emesso il provvedimento sanzionatorio di esclusione dai benefici fiscali, ai sensi del comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge, far pervenire all’Ufficio Comunicazione multimediale e internet del Settore Comunicazione le informazioni necessarie per l’identificazione del destinatario della sanzione (partita IVA e codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita ovvero denominazione e sede legale del destinatario della sanzione, gli estremi e la data di emanazione e notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione), provvedendo a fornire anche gli eventuali successivi aggiornamenti dell’elenco pubblicato nella sezione “Documentazione” del sito internet dell’Agenzia, a seguito degli esiti del contenzioso o dell’esercizio del potere di autotutela.

 

2.3 Benefici interessati dal provvedimento e decorrenza dell’esclusione

Le violazioni per le quali è prevista la sanzione in argomento sono relative all’inosservanza di norme che disciplinano l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi; pertanto, si ritiene che siano interessate dall’esclusione prevista dalle disposizioni in argomento solo le agevolazioni riconducibili all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis del decreto legge e non anche gli altri benefici destinati alle persone fisiche, quali ad esempio le agevolazioni connesse alla “prima casa”.

Con riferimento all’ambito applicativo della norma, si ritiene che lo stesso non possa estendersi fino ad escludere l’applicazione dei regimi semplificati o, comunque, dei regimi diversi da quello ordinario. Tali regimi, infatti, non costituiscono agevolazioni fiscali e si applicano in ragione delle caratteristiche del soggetto e/o dell’attività svolta.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2011, infine, ha regolato la decorrenza dell’esclusione dai benefici, prevedendo che i soggetti destinatari del provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge sono esclusi dai benefici fiscali per un anno a decorrere dal primo gennaio successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.

 

 

3.     Irrogazione delle sanzioni tributarie

Dall’applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali potrà eventualmente conseguire l’irrogazione di una sanzione tributaria, nel caso il destinatario della sanzione prevista in materia di sicurezza stradale si avvalga di benefici fiscali nel periodo in cui opera l’esclusione dagli stessi.

Con riferimento ai benefici fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, sarà cura delle Direzioni Provinciali (o delle Direzioni Regionali, nel caso di contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro) verificare il rispetto del provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge e provvedere, in caso di violazione del divieto, all’attivazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni fiscali, soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Nei casi di fruizione indebita di benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis del decreto legge, si procederà al relativo recupero nonché alla irrogazione delle sanzioni secondo le ordinarie modalità, da parte della Direzione competente.

A tal fine le Direzioni avranno cura di consultare l’elenco pubblicato nella sezione “Documentazione” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, alla voce “Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali”.

Tale verifica non interesserà la sola struttura competente territorialmente in relazione al periodo interessato dall’esclusione dai benefici.

Infatti, per quanto concerne l’effetto della misura sanzionatoria di cui al citato comma 14 dell’articolo 83-bis, stante la dizione letterale della norma l’ “esclusione … dai benefici fiscali” deve intendersi nel senso che il contribuente, per il periodo di un anno, come sopra individuato, non maturi il diritto a fruire delle agevolazioni.

Pertanto, durante il periodo interessato dall’esclusione, il destinatario della sanzione di cui al citato comma 14 dell’articolo 83-bis potrà fruire di benefici maturati precedentemente all’anno in cui opera l’esclusione, mentre non potrà far valere, anche in periodi d’imposta successivi, i benefici il cui diritto maturi nell’anno di esclusione.

In seguito verranno comunque fornite indicazioni operative in merito alla gestione da parte delle Direzioni Regionali e Provinciali delle attività di controllo conseguenti al mancato rispetto del provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge, anche alla luce del perfezionamento dell’iter di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che potrebbe apportare modifiche al procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 del citato articolo 83-bis.

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


ALLEGATO

N. ________ protocollo

Direzione Regionale …….

 

Provvedimento di esclusione dai benefici fiscali ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

Dispone:

 

1. Applicazione della sanzione amministrativa dell’esclusione dai benefici fiscali.

1.1. Ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

la Società……… , codice fiscale…………, partita IVA ………….., con sede in…………………[via, piazza, largo…] …… [CAP] -……….[Comune] ( ) [Provincia] rappresentata dal Sig……… nato a ……… il……… con residenza in……… [via, piazza, largo…] …… [CAP] -……….[Comune] ( ) [Provincia]

 

/oppure/

 

il sig……… , codice fiscale…………, partita IVA ………….., nato a ……… il……… con domicilio fiscale in ….[via, piazza, largo….] …… [CAP] ……….[Comune] ( ) [Provincia]

                è esclusa/o dai benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

1.2. L’esclusione di cui al punto 1.1. è riferita ai benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, i cui presupposti matureranno nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in corso alla data di ricevimento del presente provvedimento.

 

2. Impugnazione del provvedimento

2.1. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ______________ entro sessanta giorni dal ricevimento.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, avverso il presente provvedimento può essere proposto, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dal ricevimento .

 

3. Responsabile del procedimento

3.1. Responsabile del procedimento è il dott. ______________.

3.2. Informazioni in merito al presente provvedimento potranno essere richieste presso la Direzione Regionale ________, Ufficio ____________, Tel. ___________; Fax _________, E -mail: _____________.

3.3. Il destinatario del presente provvedimento, nel caso intenda promuovere un riesame dello stesso , può presentare istanza di annullamento in autotutela all’Agenzia delle entrate, Direzione Regionale________, Via ____________

 

4. Notifica e pubblicazione

4.1. Il presente provvedimento è notificato all’interessato di cui al punto 1.1., corredato dagli atti da cui emergono le violazioni previste dall’articolo 83-bis – comma/i XXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

4.2 Ai sensi dell’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, le sole informazioni necessarie per l’identificazione del destinatario del presente provvedimento e per l’individuazione del periodo di decorrenza della sanzione con lo stesso applicata sono pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti di competenza da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto della sanzione stessa.

 

Motivazioni

L’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, al comma 14 ha introdotto, tra l’altro, la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali di ogni tipo previsti dalla legge, nel caso di violazioni di specifiche disposizioni in materia di trasporto previste ai commi precedenti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. XXXXXX del XX/XX/201X, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2009, gli atti da cui emergono le violazioni commesse dalla società/S.V. XXXXXXXX, partita iva n. XXXXXXXXXXX/ codice fiscale XXXXXXXXXXX, delle prescrizioni di cui all’articolo83-bis – commi XXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare:

-         XXXXXXXXXX;

-         XXXXXXXXXXX;

-         XXXXXXXXXXX.

La commissione di tali violazioni determina l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 14 dell’articolo 83-bis del citato decreto n. 112 del 2008, tra le quali quella dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali.

Il comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede che le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall’autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2009 nell’Agenzia delle entrate per l’applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali (articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto)

(Nel caso ….. Il comma 2 del successivo articolo 2 del decreto ministeriale fa comunque salva la facoltà, per le autorità di cui all’articolo 1, di procedere d’ufficio, nell’ambito delle rispettive competenze, ove abbiano altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato articolo 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9.)

In base al disposto dell’articolo 83-bis, comma 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come integrato dall’articolo 2, comma 4-undecies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è previsto che “Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse”.

In base a tale disposizione, l’Agenzia delle entrate provvederà alla pubblicazione nel proprio sito internet degli estremi del presente provvedimento sanzionatorio e delle sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e del periodo di decorrenza delle stesse, onde consentire agli enti ed alle amministrazioni preposte alla verifica del rispetto della misura sanzionatoria applicata di attivare gli eventuali procedimenti di competenza conseguenti al mancato rispetto, da parte del contribuente, di quanto disposto dal presente provvedimento.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2001, n. 36 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Articolo 83-bis, commi 14 e 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Decreto del 16 settembre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro della Giustizia e il Ministro dello Sviluppo economico;

Articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 maggio 2011 recante “Modalità di emissione e pubblicazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, ai sensi del comma 14 dell’ articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e decorrenza dell’anno di esclusione dai benefici fiscali”, pubblicato il 12 maggio 2011 nel sito internet dell’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

XXXX,

 

Il Direttore Regionale