|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 6 luglio 2011
Circolare n.129/2011
Oggetto: Autotrasporto – Sanzioni ex articolo 83 bis
della legge n.133/2008 – Circolare Agenzia delle Entrate n.31/E del 6.7.2011.
Con la circolare
indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’applicazione del
regime sanzionatorio dei costi minimi previsto dall’articolo 83 bis della legge
n.133/2008 (esclusione fino a sei mesi dalle gare di appalti pubblici;
esclusione per un anno dai benefici fiscali, previdenziali e finanziari
previsti per legge).
Daniela
|
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 153/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
CIRCOLARE N.31/E
Direzione Centrale Accertamento
Roma, 6 luglio 2011
OGGETTO: Tutela della sicurezza stradale e della
regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi
-Applicazione della sanzione prevista dall’articolo 83-bis, comma 14, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133
PREMESSA
L’articolo
83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito decreto
legge), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante disposizioni per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità
del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, al comma 14 ha
previsto che “Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 26 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall’articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 2005,
n.
286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8, 9,
13 e 13-bis consegue la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla
procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché
la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari
e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge”.
Il
successivo decreto del 16 settembre 2009, emanato ai sensi del comma 15 del
citato articolo 83-bis dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della
giustizia e dello sviluppo economico, all’articolo 1, comma 1, ha individuato
quali autorità competenti all’applicazione delle sanzioni previste dalla disposizione
in esame:
-
l’Agenzia
delle entrate, “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari
e fiscali”;
-
il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, “con riferimento alla
sanzione dell’esclusione dalla procedura per l’affidamento pubblico della
fornitura di beni e servizi”;
-
il
Ministero dello sviluppo economico“con riferimento alla sanzione
dell’esclusione dai benefici finanziari”.
La
disposizione normativa ha introdotto una sanzione che, come precisato dal
richiamato decreto del 16 settembre 2009, consegue “alla violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto
2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201”.
L’articolo
2, comma 4-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha soppresso nel comma
14 dell’articolo 83-bis del citato decreto n. 112 del 2008 il
riferimento al comma 6, in forza del quale le sanzioni previste dallo stesso
comma 14 sarebbero state applicate anche nei casi di mancato rispetto
dell’obbligo dell’indicazione del costo del gasolio nella fattura emessa dal vettore.
Detta
disposizione ha, inoltre, aggiunto al comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto
legge, il seguente periodo: “Un elenco contenente le sole informazioni
necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione
del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet
della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione
degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle
amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse”.
Conseguentemente,
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2011,
ai fini dell’attuazione del comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto
legge, e del connesso decreto ministeriale 16 settembre 2009, sono state
regolate le modalità di emissione e pubblicazione dei provvedimenti di
applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici
fiscali, prevista dal comma 14 dello stesso articolo 83-bis, stabilendo,
in particolare, la pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle entrate
di un elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei
destinatari di detta sanzione, disciplinata dal citato articolo 83-bis.
Con
lo stesso provvedimento del 12 maggio 2011 è stata regolata anche la decorrenza
dell’esclusione dai benefici fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate.
1. Procedimento sanzionatorio
Il comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto
legge dispone che, ferme restando le sanzioni previste in materia di
esercizio abusivo dell’autotrasporto e di responsabilità del vettore, del committente,
del caricatore e del proprietario della merce, alla violazione delle norme di
cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell’esclusione
fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di
beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno
dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla
legge.
Il
successivo comma 15 dispone che tali sanzioni sono applicate dall’autorità
competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.
Il
decreto 16 settembre 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia e dello
sviluppo economico, all’articolo 1, comma 1, lett. a), ha individuato l’Agenzia
delle entrate quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni che
conseguono alla violazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del
citato articolo 83bis,“con riferimento alla sanzione dell’esclusione
dai benefici finanziari e fiscali”.
Si
osserva, preliminarmente, che la lettera c) del medesimo comma 1 dell’articolo
1 del decreto ministeriale attribuisce al Ministero dello sviluppo economico
l’applicazione della sanzione con riferimento alla esclusione dai benefici
finanziari; conseguentemente deve ritenersi che, in base ad una lettura
coordinata delle citate disposizioni, all’Agenzia delle entrate possa
ricondursi la sola competenza relativa alla applicazione della sanzione
dell’esclusione dai benefici fiscali.
Dal
combinato delle disposizioni contenute nell’articolo 83-bis del decreto
legge e nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
16 settembre 2009 emergono due distinti procedimenti sanzionatori, dei quali il
secondo è solo eventuale, che interessano coloro che hanno violato gli obblighi
in questione.
Il
primo procedimento è quello, tipico, previsto dal comma 15 del richiamato
articolo 83-bis, secondo il quale, a seguito della constatazione delle
violazioni di cui al precedente comma 14, l’amministrazione individuata dall’articolo
1 del decreto ministeriale 16 settembre 2009 applica, in base alla specifica
competenza assegnata, la sanzione dell’esclusione dalle procedure di
affidamento pubblico e dai benefici, in particolare da quelli fiscali nel caso
dell’Agenzia delle entrate.
La
sanzione applicata dall’Agenzia delle entrate, quindi, si realizza nella
preclusione, per il destinatario, della possibilità di avvalersi di benefici
fiscali per il periodo di un anno. L’applicazione della sanzione, nella
sostanza, determina per tale lasso temporale la mancanza del presupposto
soggettivo per fruire di agevolazioni fiscali, riconducibili non solo alla competenza
dell’Agenzia.
Le
sanzioni amministrative in argomento, in base al dettato del citato comma 14,
conseguono alla violazione di norme contenute in precedenti commi del medesimo
articolo 83-bis che contemplano specifici obblighi finalizzati alla
tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato
dell’autotrasporto di cose per conto di terzi. Si tratta, in sostanza, di
obblighi che non hanno connessioni con il rapporto tributario, la cui
violazione dà luogo ad una sanzione che, seppure si concretizzi nel divieto
temporaneo di usufruire di agevolazioni fiscali, non trova origine dalla
violazione di norme tributarie.
Il
secondo procedimento sanzionatorio, meramente eventuale, sarà poi attivabile
solamente nel caso di concreto utilizzo di benefici fiscali in costanza del
provvedimento di esclusione dagli stessi: l’amministrazione competente per il
singolo beneficio (anche diversa dall’autorità che ha applicato la sanzione di
cui al comma 14 del citato articolo 83-bis) attiverà, quindi, il
procedimento di irrogazione delle sanzioni fiscali, soggetto alle disposizioni
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, irrogando la specifica
sanzione di natura tributaria prevista per la fruizione indebita del beneficio.
Il
procedimento di applicazione delle sanzioni previsto dal comma 15 dell’articolo
83-bis in oggetto è regolato dal decreto ministeriale del 16 novembre 2009.
La
Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in base alle segnalazioni pervenute da
parte dei soggetti che hanno effettuato il controllo e, comunque, da parte di
chiunque vi abbia interesse, a seguito di preliminare esame istruttorio,
trasmette, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni
stesse, gli atti, corredati da un dettagliato rapporto, all’autorità competente
ad applicare le sanzioni amministrative previste dal citato comma 14: si
tratta, quindi, di quelle conseguenti alla violazione delle norme di cui ai
commi 7 (quota parte del corrispettivo dovuto al vettore), 8 (indicazione della
parte del corrispettivo dovuto al vettore) e 9 (pagamento del committente al
vettore entro quindici giorni) dello stesso articolo.
Il
decreto ministeriale fa comunque salva la facoltà, per le autorità individuate
per l’applicazione delle sanzioni amministrative che conseguono alla violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 83-bis, commi6, 7, 8e9, di
procedere d’ufficio, nell’ambito delle rispettive competenze, ove abbiano
altrimenti notizia di dette violazioni.
Ai
fini dell’applicazione dell’esclusione dai benefici fiscali dei soggetti che
abbiano commesso specifiche violazioni in materia di tutela della sicurezza
stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di
terzi, le medesime violazioni sono pertanto constatate, nei confronti del
contribuente destinatario del provvedimento sanzionatorio, dalla Direzione
generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell’ambito della relativa attività istruttoria.
In
linea con il procedimento previsto dalle richiamate disposizioni normative,
l’applicazione dell’esclusione dai benefici fiscali da parte dell’Agenzia delle
entrate è solamente il momento conclusivo di un procedimento che si basa
essenzialmente sull’esame istruttorio delle segnalazioni di cui al comma 1
dell’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2009, i cui esiti e la
relativa documentazione sono trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, corredati da un dettagliato rapporto, all’autorità competente ad
applicare le sanzioni amministrative previste dal citato comma 14 dell’articolo
83-bis.
Tale
attività istruttoria, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2
del decreto ministeriale 16 settembre 2009, viene svolta dalla Direzione
generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del suddetto Ministero e,
pertanto, le motivazioni del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, di
applicazione della sanzione, dovranno far riferimento a quanto emerso nel corso
dell’esame istruttorio di cui sopra.
La
comunicazione di commissione delle violazioni di cui all’articolo 83-bis all’interessato,
a conclusione dell’esame istruttorio, viene effettuata dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, fatti salvi i casi di cui al comma 2 dell’articolo 2 del
decreto ministeriale 16 settembre 2009.
In
tal modo, del resto, il trasgressore, sulla base di quanto emerso a conclusione
della fase istruttoria, potrà ancora fornire qualsiasi ulteriore elemento
ritenga utile prima dell’emissione del provvedimento di applicazione della
sanzioni, prevenendo quindi l’adozione dello stesso o, altrimenti,
permettendone l’annullamento in autotutela ed evitando, in tal modo,
l’instaurarsi di un inutile contenzioso.
La
successiva trasmissione della comunicazione di constatazione delle violazioni e
della restante documentazione istruttoria costituiscono quegli atti di cui al
comma 1 dell’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2009 che,
corredati da un dettagliato rapporto, devono essere richiamati quale
presupposto per l’applicazione della sanzione da parte dell’autorità competente
individuata dall’articolo 1 del medesimo decreto.
Di
ciò devono pertanto tener conto le strutture dell’Agenzia deputate
all’applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali,
acquisendo e valutando, eventualmente nel confronto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, qualsiasi elemento il trasgressore dovesse
ritenere di fornire prima dell’adozione del provvedimento di applicazione delle
stesse.
Come si avrà modo di
illustrare successivamente, infine, il momento della constatazione della
violazione, da parte della Direzione generale per il trasporto stradale e
l’intermodalità, nei confronti del soggetto che ha posto in essere la stessa,
rileva ai fini dell’individuazione della struttura dell’Agenzia competente
all’adozione del provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa
dell’esclusione dai benefici fiscali.
2. Procedimento in capo all’Agenzia delle
entrate in qualità di autorità competente all’applicazione della sanzione
dell’esclusione dai benefici fiscali
La
lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 16 settembre 2009 ha individuato l’Agenzia
delle entrate quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni
amministrative che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008, “con
riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari e
fiscali”.
Si
evidenzia come il decreto ministeriale abbia attribuito la competenza
all’applicazione della sanzione con riferimento alle violazioni di cui ai commi
6, 7, 8 e 9 del citato articolo 83-bis.
Avendo
inoltre la lettera c) del medesimo comma 1 attribuito al Ministero dello sviluppo
economico l’applicazione della sanzione con riferimento alla esclusione dai
benefici finanziari, all’Agenzia delle entrate può ricondursi, come si è già
avuto modo di rappresentare, la sola competenza relativa ai benefici fiscali.
Con
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2010
sono state regolate le modalità di emissione e pubblicazione dei provvedimenti
di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai
benefici fiscali, ai sensi del comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto
legge, e la decorrenza dell’anno di esclusione dagli stessi.
In
particolare, per permettere l’attuazione delle disposizioni in materia di
tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato
dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, contenute nel richiamato
articolo 83-bis e nel successivo decreto attuativo del 16 settembre
2009, è stato disposto che i provvedimenti di applicazione della sanzione
amministrativa dell’esclusione dai benefici fiscali, disposti ai sensi
dell’articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge, siano emessi
dal Direttore Regionale, ovvero dal Direttore Provinciale di Trento o di
Bolzano, competente in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile
della violazione sanzionata, ossia quello nella cui circoscrizione è il comune
dove il soggetto responsabile della violazione sanzionata ha il domicilio
fiscale al momento della constatazione della violazione.
Si
rileva, infatti, che le disposizioni sopra richiamate lasciano
all’Amministrazione ampi margini di discrezionalità nella determinazione
dell’ufficio competente ad applicare le sanzioni in questione, competenza che,
come si è già avuto modo di argomentare, non è di per sé assimilabile alle
altre specifiche attribuzioni degli uffici finanziari.
Pertanto,
l’individuazione della struttura competente ad irrogare tali sanzioni deve essere
effettuata esclusivamente in base a considerazioni di opportunità organizzativa
e procedurale.
Ciò
premesso, tenuto conto dei diversi tempi e luoghi in cui la violazione
sanzionata in base al comma 14 del citato articolo 83-bis può
realizzarsi, si è ritenuto preferibile radicare la competenza ad applicare le
predette sanzioni nelle strutture di vertice regionali o provinciali di Trento
e di Bolzano, in ragione del domicilio fiscale del destinatario della sanzione
al momento della constatazione della violazione.
Peraltro,
con tale soluzione organizzativa, l’eventuale contenzioso contro il provvedimento
di applicazione della sanzione prevista per la violazione delle disposizioni in
materia di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato
dell’autotrasporto di cose per conto di terzi potrà essere gestito più
agevolmente dalla struttura regionale, poiché competente a conoscere della
controversia è il Tribunale Amministrativo Regionale.
In
attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 settembre 2009,
la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti curerà la trasmissione degli atti di cui
al comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto ministeriale direttamente alla
Direzione Regionale (intendendosi anche quella Provinciale di Trento o di
Bolzano) nella cui circoscrizione, al momento della comunicazione di
commissione delle violazioni da parte della suddetta Direzione generale, si
trova il comune in cui risiede il trasgressore, se persona fisica, o in cui si
trova la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, nel caso di
soggetti diversi dalle persone fisiche.
Deve
essere comunque cura della struttura regionale dell’Agenzia delle entrate
ricevente inoltrare a quella competente gli atti relativi a contribuenti per i
quali non sia stato individuato correttamente il domicilio fiscale, anche nei
casi in cui lo stesso sia stato fissato ai sensi dell’articolo 59 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Sulla
base della documentazione ricevuta, la Direzione Regionale provvederà ad emettere
l’atto di applicazione delle sanzioni previste dal comma 14 dell’articolo 83-bis
del decreto legge.
In
ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 settembre 2009,
successivamente alla notifica del relativo provvedimento, la direzione
dell’Agenzia delle entrate che lo ha emesso provvederà a comunicare alla Direzione
generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, con sede in via Giuseppe Caraci
36 -00157 Roma (RM), l’avvenuta applicazione della sanzione amministrativa
dell’esclusione dai benefici fiscali disposta ai sensi dell’articolo 83-bis,
comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, nonché le eventuali
successive determinazioni.
Alla stessa Direzione
generale dovrà farsi riferimento per eventuali necessità di adeguato supporto
nella costruzione della motivazione dei provvedimenti sanzionatori, soprattutto
ai fini dell’eventuale gestione delle istanze di autotutela e, ove necessario,
delle costituzioni in giudizio e delle relative controdeduzioni ai motivi del
ricorso.
2.1 Provvedimento di
applicazione della sanzione
Il
Direttore Regionale, ovvero Provinciale di Trento o di Bolzano, competente in
base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione stessa al
momento della constatazione della violazione, ricevuti e valutati gli atti e la
documentazione trasmessi dalla Direzione generale per il trasporto stradale e
l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede ad
applicare sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici
fiscali, ai sensi del comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge.
Preliminarmente,
come detto, è quindi necessario verificare, per l’eventuale inoltro degli atti
alla Direzione Regionale territorialmente competente, il comune nel quale era
domiciliato fiscalmente il contribuente al momento della constatazione della
violazione da parte della suddetta Direzione generale, cioè alla data in cui la
stessa ha comunicato al trasgressore la constatazione di commissione delle
violazioni di cui all’articolo 83-bis al termine dell’attività istruttoria
svolta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 16 settembre
2009.
Il
provvedimento può essere emanato secondo lo schema proposto in allegato, che le
Direzioni Regionali avranno cura di integrare con la corrispondente relata di avvenuta notificazione, da eseguirsi anche a
mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.
È
opportuno che l’atto sia corredato della comunicazione di commissione delle
violazioni di cui al citato articolo 83-bis, nonché degli atti trasmessi
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da cui emergono le stesse
violazioni, da richiamarsi nelle motivazioni del provvedimento.
Nello
stesso deve essere inoltre indicato il responsabile del procedimento e i
riferimenti per richiedere informazioni in merito al provvedimento, nei
confronti del quale il destinatario potrà comunque promuovere il riesame,
presentando istanza di annullamento in autotutela.
Avverso
il provvedimento di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo
di un anno dai benefici fiscali, è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua notifica.
In
alternativa al ricorso giurisdizionale, avverso il provvedimento può essere
proposto, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro centoventi giorni dalla sua notifica.
È opportuno, infine, che
nel provvedimento sanzionatorio sia precisato che, ai sensi dell’articolo 2,
comma 4-undecies, del decreto legge n. 225 del 2010, le informazioni
necessarie per l’identificazione del destinatario dello stesso provvedimento e
per l’individuazione del periodo di decorrenza della misura sanzionatoria
applicata sono pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai fini
della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici
provvedimenti di competenza da parte degli enti e delle amministrazioni
preposti alla verifica del rispetto della sanzione.
2.2 Pubblicazione dei
provvedimenti di applicazione della sanzione
L’articolo
2, comma 4-undecies, del decreto legge n. 225 del 2010 ha disposto la
possibilità, per l’autorità che applica le sanzioni, di pubblicare le
informazioni relative ai soggetti destinatari dei provvedimenti di cui al comma
15 dell’articolo 83-bis del decreto legge, e, in particolare, un
elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei
destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza
delle stesse.
Come
si è già avuto modo di rappresentare, al provvedimento di applicazione della sanzione
dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali potrebbe
conseguire un procedimento di natura tributaria, nel caso di concreto utilizzo
di agevolazioni fiscali in costanza del provvedimento di esclusione dagli
stessi benefici. In sostanza, l’Agenzia delle entrate, così come gli altri enti
e amministrazioni competenti per il singolo beneficio, constatato il mancato
rispetto da parte del contribuente del provvedimento di esclusione,
attiveranno, quindi, il procedimento tributario.
Le
strutture dell’Agenzia, pertanto, instaureranno il procedimento secondo le
previsioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ai fini
dell’irrogazione della specifica sanzione di natura tributaria prevista per la
fruizione indebita del beneficio.
La
pubblicazione dell’elenco contenente le informazioni necessarie per
l’identificazione dei destinatari della sanzione dell’esclusione per un periodo
di un anno dai benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata
dall’articolo 83-bis del decreto legge è, quindi, funzionale a
permettere la puntuale informazione di tutte le amministrazioni interessate a
conoscere i destinatari del provvedimento di esclusione, in quanto competenti
ad irrogare le sanzioni conseguenti al mancato rispetto del provvedimento
emesso ai sensi del comma 15 dello stesso articolo 83bis.
L’elenco,
pubblicato nella sezione “Documentazione” del sito internet dell’Agenzia
delle entrate alla voce “Sicurezza stradale e regolarità del mercato:
soggetti esclusi dai benefici fiscali”, riporta partita IVA e codice
fiscale, nome, cognome, città e data di nascita ovvero denominazione e sede
legale del destinatario della sanzione, gli estremi e la data di emanazione e
notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione
nonché la struttura dell’Agenzia delle entrate che ha emesso il provvedimento,
alla quale le amministrazioni interessate potranno rivolgersi per
l’acquisizione dello stesso ai fini delle azioni di controllo in merito al
rispetto dell’esclusione dai benefici, per quanto di rispettiva competenza.
Sulla
base del dettato normativo di cui al richiamato comma 4-undecies dell’articolo
2 del decreto legge n. 225 del 2010, l’Agenzia delle entrate non è tenuta ad
informare direttamente gli enti e le amministrazioni competenti per
l’irrogazione delle sanzioni conseguenti all’eventuale mancato rispetto
dell’esclusione dai benefici fiscali da parte del contribuente destinatario del
provvedimento emesso ai sensi del comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto
legge, che potranno acquisire le necessarie informazioni nell’apposito
elenco pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, al quale
dovranno far riferimento anche le strutture della stessa Agenzia per
l’attivazione dei controlli di competenza.
Nel
caso in cui il destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione
abbia impugnato lo stesso in via giurisdizionale, l’elenco riporterà altresì i
vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti, anche con
riferimento ad eventuali decisioni di sospensione del provvedimento
sanzionatorio.
Nel
caso di esercizio del potere di autotutela da parte della struttura che ha
emanato l’atto, infine, l’elenco riporterà gli estremi del relativo
provvedimento.
Tali
informazioni restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della
sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di
definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal contribuente avverso il
provvedimento stesso o fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui
è stato emesso il provvedimento di autotutela.
La
previsione di un periodo di pubblicazione ulteriore rispetto a quello di
esclusione dai benefici fiscali è motivata dal fatto che gli enti e le
amministrazioni preposte alla verifica del rispetto delle sanzioni di cui comma
14 dell’articolo 83-bis del decreto legge potrebbero non avere
immediata conoscenza degli elementi utili a tale verifica e, quindi, della
rilevanza del provvedimento di applicazione della sanzione con riferimento a
contribuente o beneficio di propria competenza, in quanto disponibili solo
successivamente; si pensi, ad esempio, al caso di adempimenti, come quelli
dichiarativi, la cui scadenza è successiva a quella del periodo interessato dal
provvedimento sanzionatorio.
La
pubblicazione delle informazioni utili all’esame della posizione del
contribuente, e all’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte
degli enti e delle amministrazioni preposte alla verifica del rispetto delle
sanzioni, viene necessariamente prolungata nel caso in cui il destinatario
ricorra in via giurisdizionale avverso il provvedimento di applicazione della
sanzione emesso ai sensi del comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto
legge; ciò al fine di permettere che dette informazioni, funzionali
all’assunzione delle determinazioni di specifica competenza di tali enti e amministrazioni,
siano disponibili almeno fino alla definizione dell’ultimo grado di giudizio
relativo all’atto, sulla base del quale le stesse amministrazioni fonderanno le
conseguenti contestazioni in merito ai benefici fiscali.
Analoghe
motivazioni richiedono che sia mantenuta la pubblicità delle suddette informazioni
in relazione alle eventuali iniziative assunte in autotutela, onde permettere
le conseguenti determinazioni delle amministrazioni e degli enti preposti alla
verifica del rispetto delle sanzioni in argomento.
Dovrà esser cura della
Direzione che ha emesso il provvedimento sanzionatorio di esclusione dai
benefici fiscali, ai sensi del comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto
legge, far pervenire all’Ufficio Comunicazione multimediale e internet del
Settore Comunicazione le informazioni necessarie per l’identificazione del
destinatario della sanzione (partita IVA e codice fiscale, nome, cognome, città
e data di nascita ovvero denominazione e sede legale del destinatario della
sanzione, gli estremi e la data di emanazione e notifica al destinatario del
provvedimento di applicazione della sanzione), provvedendo a fornire anche gli
eventuali successivi aggiornamenti dell’elenco pubblicato nella sezione “Documentazione”
del sito internet dell’Agenzia, a seguito degli esiti del contenzioso o
dell’esercizio del potere di autotutela.
2.3 Benefici interessati
dal provvedimento e decorrenza dell’esclusione
Le
violazioni per le quali è prevista la sanzione in argomento sono relative
all’inosservanza di norme che disciplinano l’attività di autotrasporto di cose
per conto terzi; pertanto, si ritiene che siano interessate dall’esclusione
prevista dalle disposizioni in argomento solo le agevolazioni riconducibili
all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis del decreto legge e
non anche gli altri benefici destinati alle persone fisiche, quali ad esempio
le agevolazioni connesse alla “prima casa”.
Con
riferimento all’ambito applicativo della norma, si ritiene che lo stesso non
possa estendersi fino ad escludere l’applicazione dei regimi semplificati o,
comunque, dei regimi diversi da quello ordinario. Tali regimi, infatti, non
costituiscono agevolazioni fiscali e si applicano in ragione delle
caratteristiche del soggetto e/o dell’attività svolta.
Il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2011, infine, ha regolato la
decorrenza dell’esclusione dai benefici, prevedendo che i soggetti destinatari
del provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 14
dell’articolo 83-bis del decreto legge sono esclusi dai benefici
fiscali per un anno a decorrere dal primo gennaio successivo alla data di
notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.
3. Irrogazione delle sanzioni tributarie
Dall’applicazione
della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali potrà eventualmente
conseguire l’irrogazione di una sanzione tributaria, nel caso il destinatario
della sanzione prevista in materia di sicurezza stradale si avvalga di benefici
fiscali nel periodo in cui opera l’esclusione dagli stessi.
Con
riferimento ai benefici fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, sarà
cura delle Direzioni Provinciali (o delle Direzioni Regionali, nel caso di
contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento
milioni di euro) verificare il rispetto del provvedimento di applicazione della
sanzione di cui al comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge e
provvedere, in caso di violazione del divieto, all’attivazione del procedimento
di irrogazione delle sanzioni fiscali, soggetto alle disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nei
casi di fruizione indebita di benefici fiscali riconducibili all’attività
disciplinata dall’articolo 83-bis del decreto legge, si procederà al
relativo recupero nonché alla irrogazione delle sanzioni secondo le ordinarie
modalità, da parte della Direzione competente.
A
tal fine le Direzioni avranno cura di consultare l’elenco pubblicato nella
sezione “Documentazione” del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
alla voce “Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai
benefici fiscali”.
Tale
verifica non interesserà la sola struttura competente territorialmente in
relazione al periodo interessato dall’esclusione dai benefici.
Infatti,
per quanto concerne l’effetto della misura sanzionatoria di cui al citato comma
14 dell’articolo 83-bis, stante la dizione letterale della norma l’ “esclusione
… dai benefici fiscali” deve intendersi nel senso che il contribuente, per
il periodo di un anno, come sopra individuato, non maturi il diritto a fruire
delle agevolazioni.
Pertanto,
durante il periodo interessato dall’esclusione, il destinatario della sanzione
di cui al citato comma 14 dell’articolo 83-bis potrà fruire di benefici
maturati precedentemente all’anno in cui opera l’esclusione, mentre non potrà
far valere, anche in periodi d’imposta successivi, i benefici il cui diritto
maturi nell’anno di esclusione.
In seguito verranno
comunque fornite indicazioni operative in merito alla gestione da parte delle
Direzioni Regionali e Provinciali delle attività di controllo conseguenti al
mancato rispetto del provvedimento di applicazione della sanzione di cui al
comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge, anche alla luce
del perfezionamento dell’iter di conversione del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70, che potrebbe apportare modifiche al procedimento di applicazione
delle sanzioni di cui al comma 14 del citato articolo 83-bis.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
ALLEGATO
N. ________
protocollo
Direzione Regionale …….
Provvedimento di esclusione dai benefici
fiscali ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle
attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
1. Applicazione della sanzione amministrativa
dell’esclusione dai benefici fiscali.
1.1. Ai
sensi dell’articolo 83-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
la Società……… , codice
fiscale…………, partita IVA ………….., con sede in…………………[via, piazza, largo…] ……
[CAP] -……….[Comune] ( ) [Provincia] rappresentata dal Sig………
nato a ……… il……… con residenza in……… [via, piazza, largo…] …… [CAP]
-……….[Comune] ( ) [Provincia]
/oppure/
il
sig……… , codice fiscale…………, partita IVA ………….., nato
a ……… il……… con domicilio fiscale in ….[via, piazza, largo….] …… [CAP]
……….[Comune] ( ) [Provincia]
è
esclusa/o dai benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata
dall’articolo 83-bis del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112.
1.2.
L’esclusione di cui al punto 1.1. è riferita ai benefici fiscali riconducibili
all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, i cui presupposti matureranno nel periodo dal 1° gennaio
al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in corso alla data di ricevimento
del presente provvedimento.
2. Impugnazione del provvedimento
2.1.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale ______________ entro sessanta giorni dal ricevimento.
In alternativa al ricorso
giurisdizionale, avverso il presente provvedimento può essere proposto, per
soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro centoventi giorni dal ricevimento .
3. Responsabile del procedimento
3.1.
Responsabile del procedimento è il dott. ______________.
3.2.
Informazioni in merito al presente provvedimento potranno essere richieste
presso la Direzione Regionale ________, Ufficio ____________,
Tel. ___________; Fax _________, E -mail: _____________.
3.3.
Il destinatario del presente provvedimento, nel caso intenda promuovere un riesame
dello stesso , può presentare istanza di annullamento in autotutela all’Agenzia
delle entrate, Direzione Regionale________, Via ____________
4. Notifica e pubblicazione
4.1.
Il presente provvedimento è notificato all’interessato di cui al punto 1.1.,
corredato dagli atti da cui emergono le violazioni previste dall’articolo 83-bis
– comma/i XXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
4.2
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge 29
dicembre 2010, n. 225, le sole informazioni necessarie per l’identificazione
del destinatario del presente provvedimento e per l’individuazione del periodo
di decorrenza della sanzione con lo stesso applicata sono pubblicate nel sito
internet dell’Agenzia delle entrate, ai fini della relativa conoscenza e per
l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti di competenza da parte degli
enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto della sanzione
stessa.
Motivazioni
L’articolo
83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni per
la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato
dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, al comma 14 ha introdotto, tra
l’altro, la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici
fiscali di ogni tipo previsti dalla legge, nel caso di violazioni di specifiche
disposizioni in materia di trasporto previste ai commi precedenti.
Il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot.
n. XXXXXX del XX/XX/201X, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
ministeriale 16 settembre 2009, gli atti da cui emergono le violazioni commesse
dalla società/S.V. XXXXXXXX, partita iva n. XXXXXXXXXXX/ codice fiscale
XXXXXXXXXXX, delle prescrizioni di cui all’articolo83-bis – commi
XXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare:
-
XXXXXXXXXX;
-
XXXXXXXXXXX;
-
XXXXXXXXXXX.
La
commissione di tali violazioni determina l’applicazione delle sanzioni previste
dal comma 14 dell’articolo 83-bis del citato decreto n. 112 del 2008,
tra le quali quella dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici
fiscali.
Il
comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
prevede che le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall’autorità
competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico del 16
settembre 2009 nell’Agenzia delle entrate per l’applicazione della sanzione
dell’esclusione dai benefici fiscali (articolo 1, comma 1, lett. a), del
decreto)
(Nel
caso ….. Il comma 2 del successivo articolo 2 del decreto ministeriale fa
comunque salva la facoltà, per le autorità di cui all’articolo 1, di procedere
d’ufficio, nell’ambito delle rispettive competenze, ove abbiano altrimenti
notizia delle violazioni di cui al citato articolo 83-bis, commi 6, 7, 8
e 9.)
In
base al disposto dell’articolo 83-bis, comma 15 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come integrato dall’articolo 2, comma 4-undecies del decreto legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, è previsto che “Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per
l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del
periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet
della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per
l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle
amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse”.
In
base a tale disposizione, l’Agenzia delle entrate provvederà alla pubblicazione
nel proprio sito internet degli estremi del presente provvedimento
sanzionatorio e delle sole informazioni necessarie per l’identificazione dei
destinatari delle sanzioni e del periodo di decorrenza delle stesse, onde
consentire agli enti ed alle amministrazioni preposte alla verifica del rispetto
della misura sanzionatoria applicata di attivare gli eventuali procedimenti di
competenza conseguenti al mancato rispetto, da parte del contribuente, di
quanto disposto dal presente provvedimento.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore
dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo
del 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera
a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42 (art. 5,
comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione
dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
febbraio 2001, n. 36 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28
dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di
riferimento:
Articolo 83-bis, commi 14 e 15,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
Decreto del 16 settembre 2009 del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, il Ministro della Giustizia e il Ministro dello
Sviluppo economico;
Articolo 2, comma 4-undecies,
del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Articolo 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 12 maggio 2011 recante “Modalità di emissione e
pubblicazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione dell’esclusione
per un periodo di un anno dai benefici fiscali, ai sensi del comma 14 dell’
articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e decorrenza dell’anno di
esclusione dai benefici fiscali”, pubblicato il 12 maggio 2011 nel sito
internet dell’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24
dicembre 2007, n. 244.
XXXX,
Il
Direttore Regionale