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Roma, 7 luglio 2011
Circolare n.130/2011
Oggetto: Previdenza – Manovra economica – D.L. 6.7.2011,
n.98, su G.U. n. 155 del 6.7.2011.
Si evidenziano di
seguito le principali misure in materia previdenziale contenute nella manovra
economica varata nei giorni scorsi dal Governo.
Pensioni (art. 18) – Gli interventi principali vanno dal
blocco temporaneo del meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni
all’allungamento dell’età pensionabile per le donne.
·
Indicizzazione – L’indicizzazione delle pensioni
al costo della vita sarà parzialmente congelata nel biennio 2012-2013 per le
pensioni di importo superiore a 1.428 euro mensili (pari a 3 volte il
trattamento minimo). La misura si applicherà per fasce e inciderà solo sulle
quote di pensione che superano il suddetto importo. In pratica fino alla soglia
dei 1.428 euro mensili la rivalutazione continuerà ad essere totale; oltre tale
quota e fino a 2.380 euro mensili (pari a 5 volte il trattamento minimo) la rivalutazione
sarà pari al 45% del tasso di inflazione; sulla quota eccedente i 2.380 euro
mensili non scatterà alcuna rivalutazione (attualmente è invece pari al 75%
dell’inflazione).
·
Età pensionabile – A partire dal 2020 l’età
pensionabile delle lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome) sarà
progressivamente elevata per arrivare nel 2032 dagli attuali 60 anni a 65 anni
come per gli uomini.
E’
stata inoltre anticipata al 2014 (in precedenza 2015) l’entrata in vigore del
meccanismo previsto dalla legge n.122/2010 di adeguamento automatico dell’età
pensionabile (di uomini e donne) all’incremento della speranza di vita accertato
dall’Istat. Resta fermo che in fase di prima applicazione il posticipo dell’età
pensionabile non potrà superare i 3 mesi.
FASC (art. 14, commi da
Premi di produttività (art.26) – Saranno mantenute anche nel 2012
le agevolazioni fiscali e contributive sui premi di produttività riconosciuti
ai lavoratori in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali). La
misura delle agevolazioni sarà fissata dal Governo entro la fine dell’anno nei
limiti delle risorse appositamente stanziate dalla legge di stabilità (ex legge
finanziaria).
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 175/2010 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n.155 del 6.7.2011 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto-legge:
*** omissis ***
Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione divigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugliinvestimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione delpatrimonio degli enti di diritto privato di cui al decretolegislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezionepresso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documentiche ritenga necessari. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita laCOVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce aiMinisteri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzionedei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, delpredetto decreto legislativo. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto conil Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,detta disposizioni in materia di investimento delle risorsefinanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e dibanca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agliarticoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, erelativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 199, n. 509. 4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presentedecreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vigente. Ai finidell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo'avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubblicheamministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuoriruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, concontestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione diprovenienza. 5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesaprevidenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione divigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimentoalla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo divalutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti didiritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleosvolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisidella spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizionedalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. *** omissis ***
Art. 18 Interventi in materia previdenziale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplinavigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e diadeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agliincrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, perle lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cuipensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generaleobbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche' dellagestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni perl'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e mistoe il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1,comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successivemodificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisitianagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022,di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, diulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriorisei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivofino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032. 2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di entratain vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data,nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione eformazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predettodecreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplinadi cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso dilicenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora ilavoratori medesimi siano percettori dell'indennita' ordinaria didisoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo parialla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante el'indennita' di mobilita' per un numero di mesi pari alla duratadell'indennita' di disoccupazione. 3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi difinanza pubblica, per il biennio 2012-2013, alla fascia di importodei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamentominimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo ilmeccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le fasce di importo deitrattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predettotrattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica dellepensioni e' applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo ilmeccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento. 4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dallaseguente: "2014"; nel medesimo comma sono soppresse le parole: ",salvo quanto indicato al comma 12-ter,"; b) al comma 12-ter: 1) al primo periodo, la parola: "2013" e' sostituita dallaseguente: "2012"; 2) all'ultimo periodo, le parole: "2019" e "2017" sonosostituite rispettivamente dalle seguenti: "2016" e "2014"; nelmedesimo periodo le parole "triennio precedente" sono sostituitedalle seguenti: "biennio precedente". 5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti diassicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazionegenerale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di dettoregime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui ilmatrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' delmedesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra iconiugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione diogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto alnumero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzionepercentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni dicui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figlidi minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime dicumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta
legge n. 335 del 1995. 6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983,n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delledisposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n.730. 7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.730, si interpreta nel senso che le percentuali di incrementodell'indennita' integrativa speciale ivi previste vanno corrispostenell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesimaeffettivamente spettante in proporzione all'anzianita' conseguitaalla data di' cessazione dal servizio. 8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista perl'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio,dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativastabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1933, n. 79, adeccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-leggen. 17 del 1983. 9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli ingodimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia'definiti con sentenza passata in autorita' di cosa giudicata odefiniti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, conriassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico dellagestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla datadi entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, vadeterminata con esclusivo riferimento all'importo del trattamentopensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienzaalla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogataai pensionati in forma capitale. 11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali didiritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti,prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione acarico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito,derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale.Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo conaliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista invia ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro ilpredetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propristatuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto alsecondo periodo. 12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, siinterpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professioneabituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomotenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sonoesclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio nonsia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovveroattivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusionedei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cuiall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuatiai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del1995. 13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza pergli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra glienti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, siconferma che la relativa copertura contributiva ha naturaintegrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.12. 14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS,l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui aidecreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto alfenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrociodei dati e delle informazioni in loro possesso. 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sonoadottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 16. All'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro dicui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzionedi finanziamento dell'indennita' economica di malattia in baseall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per lecategorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabileai sensi della normativa vigente."; b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sonosostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis". 17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamenteall'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativoluogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, chesi intende cosi' modificato. 18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, el'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, siinterpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolodelle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempodeterminato, non e' comprensiva della voce del trattamento di finerapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva. 19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo disolidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria e' dovuto sia dagli ex-dipendenti gia'collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questoultimo caso il contributo e' calcolato sul maturato di pensioneintegrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sullaretribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa. 20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo diprevidenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuitiderivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando ilcentro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debitoal versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesimadell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito diacquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo dipagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalita'attuative e di regolamentazione della presente disposizione sonostabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, e' inserito il seguente: "5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo dellasalute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cuiall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziativecorrelate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Aipredetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cuiall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensidel comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenzialegenerale ad un soggetto in possesso dei requisiti previstidall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cuiall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.". 22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione delprocedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile,della cecita' civile, della sordita', dell'handicap e delladisabilita', le regioni, anche in deroga alla normativa vigente,
possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale,attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relativeall'accertamento dei requisiti sanitari. Art. 26 Contrattazione aziendale 1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti delsettore privato in attuazione di quanto previsto da accordi ocontratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti daassociazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamentepiu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di
produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza
organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamentoeconomico o agli utili della impresa, o a ogni altro elementorilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale,compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordointerconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl,Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del redditodei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dallavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le partisociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione delsostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma neilimiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita' ovveropreviste a tali fini dalla vigente legislazione.
*** omissis ***
FINE TESTO