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Roma, 7 luglio 2011

 

Circolare n.130/2011

 

Oggetto: Previdenza – Manovra economica – D.L. 6.7.2011, n.98, su G.U. n. 155 del 6.7.2011.

 

Si evidenziano di seguito le principali misure in materia previdenziale contenute nella manovra economica varata nei giorni scorsi dal Governo.

 

Pensioni (art. 18)Gli interventi principali vanno dal blocco temporaneo del meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni all’allungamento dell’età pensionabile per le donne.

 

·    Indicizzazione – L’indicizzazione delle pensioni al costo della vita sarà parzialmente congelata nel biennio 2012-2013 per le pensioni di importo superiore a 1.428 euro mensili (pari a 3 volte il trattamento minimo). La misura si applicherà per fasce e inciderà solo sulle quote di pensione che superano il suddetto importo. In pratica fino alla soglia dei 1.428 euro mensili la rivalutazione continuerà ad essere totale; oltre tale quota e fino a 2.380 euro mensili (pari a 5 volte il trattamento minimo) la rivalutazione sarà pari al 45% del tasso di inflazione; sulla quota eccedente i 2.380 euro mensili non scatterà alcuna rivalutazione (attualmente è invece pari al 75% dell’inflazione).

 

·    Età pensionabile – A partire dal 2020 l’età pensionabile delle lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome) sarà progressivamente elevata per arrivare nel 2032 dagli attuali 60 anni a 65 anni come per gli uomini.

E’ stata inoltre anticipata al 2014 (in precedenza 2015) l’entrata in vigore del meccanismo previsto dalla legge n.122/2010 di adeguamento automatico dell’età pensionabile (di uomini e donne) all’incremento della speranza di vita accertato dall’Istat. Resta fermo che in fase di prima applicazione il posticipo dell’età pensionabile non potrà superare i 3 mesi.

 

FASC (art. 14, commi da 1 a 5 e art.18, comma 14) – Gli enti di previdenza obbligatoria privatizzati di cui al D.LGVO n.509/94 (tra i quali è ricompreso anche il Fasc) saranno sottoposti al controllo della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), già competente per i fondi di previdenza complementare. In particolare il controllo della COVIP si concentrerà sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio. Con successivo decreto ministeriale saranno fissate le disposizioni che gli enti in questione dovranno osservare in materia di investimenti, conflitti di interesse e banca depositaria. E’ stato inoltre stabilito che gli stessi enti potranno stipulare apposite convenzioni con Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione contributiva mediante l’incrocio dei dati.

 

Premi di produttività (art.26) – Saranno mantenute anche nel 2012 le agevolazioni fiscali e contributive sui premi di produttività riconosciuti ai lavoratori in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali). La misura delle agevolazioni sarà fissata dal Governo entro la fine dell’anno nei limiti delle risorse appositamente stanziate dalla legge di stabilità (ex legge finanziaria).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 175/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n.155 del 6.7.2011 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 

                            *** omissis ***

 
                               Art. 14 
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8,  comma  15,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle  risorse  finanziarie  e  sulla  composizione  del
patrimonio  degli  enti  di  diritto  privato  di  cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante  ispezione
presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti  e  documenti
che ritenga necessari. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma  1
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo  3,  comma
3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del
predetto decreto legislativo. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
detta  disposizioni  in  materia  di   investimento   delle   risorse
finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
banca depositaria, tenendo anche  conto  dei  principi  di  cui  agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e
relativa normativa di attuazione e di quanto  previsto  dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 199, n. 509. 
  4. I compiti di vigilanza attribuiti alla  COVIP  con  il  presente
decreto  sono  esercitati  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e
strumentali   disponibili   a   legislazione   vigente.    Ai    fini
dell'assolvimento dei propri compiti  istituzionali,  la  COVIP  puo'
avvalersi di un contingente di personale, stabilito con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre  pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di  comando  fuori
ruolo,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con
contestuale  indisponibilita'  dei  posti   nell'amministrazione   di
provenienza. 
  5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,
come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge  27  dicembre
2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di  valutazione  della   spesa
previdenziale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione   di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale  trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1,  comma  763,
della  legge  n.  296  del  2006,  gia'  esercitate  dal  Nucleo   di
valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli  enti  di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto  Nucleo
svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a  disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 
                              *** omissis ***

 

                               Art. 18 
                 Interventi in materia previdenziale 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma  restando  la  disciplina
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico  e  di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
le lavoratrici dipendenti  e  per  le  lavoratrici  autonome  la  cui
pensione  e'   liquidata   a   carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico  di  sessanta  anni  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni  di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni,  sono  incrementati  di  un   mese.   Tali   requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio  2022,
di ulteriori quattro  mesi  a  decorrere  dal    gennaio  2023,  di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024,  di  ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni  anno  successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032. 
  2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente   decreto-legge.   Dalla   medesima   data,
nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per  occupazione  e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a),  del  predetto
decreto-legge  n.185  del  2008,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso  di
licenziamento o di cessazione del rapporto  di  lavoro  e  qualora  i
lavoratori medesimi siano  percettori  dell'indennita'  ordinaria  di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo  pari
alla differenza tra il  trattamento  di  disoccupazione  spettante  e
l'indennita' di mobilita' per un numero  di  mesi  pari  alla  durata
dell'indennita' di disoccupazione. 
  3. A titolo di concorso per il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, alla  fascia  di  importo
dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento
minimo di pensione  Inps  la  rivalutazione  automatica,  secondo  il
meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le fasce di  importo  dei
trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto
trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione  automatica  delle
pensioni e' applicato, per il periodo di cui al comma 1,  secondo  il
meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento. 
  4. All'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  12-bis,  la  parola:  "2015"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2014"; nel medesimo comma sono  soppresse  le  parole:  ",
salvo quanto indicato al comma 12-ter,"; 
    b) al comma 12-ter: 
      1) al primo periodo, la  parola:  "2013"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2012"; 
      2)  all'ultimo  periodo,  le  parole:  "2019"  e  "2017"   sono
sostituite rispettivamente  dalle  seguenti:  "2016"  e  "2014";  nel
medesimo periodo le  parole  "triennio  precedente"  sono  sostituite
dalle seguenti: "biennio precedente". 
  5. Con effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dal    gennaio  2012
l'aliquota percentuale della pensione  a  favore  dei  superstiti  di
assicurato e pensionato  nell'ambito  del  regime  dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di  detto
regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il  dante  causa  sia  stato  contratto  ad  eta'  del
medesimo superiori a settanta anni e la  differenza  di  eta'  tra  i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento  in  ragione  di
ogni anno di matrimonio con  il  dante  causa  mancante  rispetto  al
numero di 10. Nei casi di frazione  di  anno  la  predetta  riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di  figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo  il  regime  di
cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della  predetta
legge n. 335 del 1995. 
  6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio  1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo  1983,  n.
79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in  vigore  delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983,  n.
730. 
  7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27  dicembre  1983,  n.
730, si  interpreta  nel  senso  che  le  percentuali  di  incremento
dell'indennita' integrativa speciale ivi previste  vanno  corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante  in  proporzione  all'anzianita'  conseguita
alla data di' cessazione dal servizio. 
  8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per
l'attribuzione,   all'atto    della    cessazione    dal    servizio,
dell'indennita' integrativa speciale di  cui  alla  legge  27  maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa  la  normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1933, n.  79,  ad
eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge
n. 17 del 1983. 
  9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli  in
godimento alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  gia'
definiti con sentenza  passata  in  autorita'  di  cosa  giudicata  o
definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap,  con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 
  10. L'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  20  novembre
1990, n. 357, si interpreta nel senso che la  quota  a  carico  della
gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere  alla  data
di entrata  in  vigore  della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  va
determinata con esclusivo  riferimento  all'importo  del  trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto  dal  fondo  di  provenienza
alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente  erogata
ai pensionati in forma capitale. 
  11. Per i soggetti  gia'  pensionati,  gli  enti  previdenziali  di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509
e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e  regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione  a
carico di tutti coloro  che  risultino  aver  percepito  un  reddito,
derivante dallo svolgimento della relativa  attivita'  professionale.
Per tali soggetti e' previsto un  contributo  soggettivo  minimo  con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella  prevista  in
via ordinaria per gli iscritti  a  ciascun  ente.  Qualora  entro  il
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni  caso  quanto  previsto  al
secondo periodo. 
  12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  si
interpreta nel senso che i soggetti che  esercitano  per  professione
abituale, ancorche'  non  esclusiva,  attivita'  di  lavoro  autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata  INPS  sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia'  effettuati
ai sensi del citato articolo 2, comma 26,  della  legge  n.  335  del
1995. 
  13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza  per
gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra  gli
enti di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  si
conferma  che  la   relativa   copertura   contributiva   ha   natura
integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio  1966,
n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.
12. 
  14. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l'INPS,
l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.
103, possono stipulare  apposite  convenzioni  per  il  contrasto  al
fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante  l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso. 
  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 
  16. All'articolo 20 del decreto- legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      "1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di  lavoro  di
cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
di  finanziamento  dell'indennita'  economica  di  malattia  in  base
all'articolo 31 della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  e  per  le
categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e'  applicabile
ai sensi della normativa vigente."; 
    b) al comma 1, le parole: "alla data del 1°  gennaio  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis". 
  17. Con effetto dal 16 dicembre  2010,  viene  meno,  limitatamente
all'articolo  43,  l'efficacia  abrogativa  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944 n.  369,  di  cui  alla  voce  69626
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212,  che
si intende cosi' modificato. 
  18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n.  146,  e
l'articolo 1, comma 5, del decreto-  legge  10  gennaio  2006  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006  n.  81,  si
interpretano nel senso che la  retribuzione,  utile  per  il  calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a  tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del  trattamento  di  fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva. 
  19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo  di
solidarieta'   sulle   prestazioni   integrative   dell'assicurazione
generale  obbligatoria  e'  dovuto  sia  dagli   ex-dipendenti   gia'
collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio.  In  questo
ultimo caso il contributo  e'  calcolato  sul  maturato  di  pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed  e'  trattenuto  sulla
retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa. 
  20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al  "Fondo  di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti
derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di  debito
al  versamento  con  cadenza  trimestrale  alla   Gestione   medesima
dell'importo corrispondente agli abbuoni  accantonati  a  seguito  di
acquisti effettuati tramite  moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di
pagamento  presso  i  centri  vendita  convenzionati.  Le   modalita'
attuative e di  regolamentazione  della  presente  disposizione  sono
stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Nelle more dell'effettiva  costituzione  del  polo  della
salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31  dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
predetti fini, per l'esercizio  delle  funzioni  di  ricerca  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale  ad  un  soggetto  in  possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165.". 
  22.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  dell'unificazione   del
procedimento  relativo  al  riconoscimento  dell'invalidita'  civile,
della  cecita'  civile,  della  sordita',   dell'handicap   e   della
disabilita', le regioni, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,
possono affidare all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all'accertamento dei requisiti sanitari. 
 
                               Art. 26 
                      Contrattazione aziendale 
  1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai  lavoratori  dipendenti  del
settore privato  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o
contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi  di
produttivita',  qualita',   redditivita',   innovazione,   efficienza
organizzativa,  collegate   ai   risultati   riferiti   all'andamento
economico o agli  utili  della  impresa,  o  a  ogni  altro  elemento
rilevante ai fini del miglioramento della  competitivita'  aziendale,
compresi i contratti aziendali  sottoscritti  ai  sensi  dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra  Confindustria,  Cgil,  Cisl,
Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del  reddito
dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di  lavoro.  Il  Governo,  sentite  le  parti
sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla  determinazione  del
sostegno fiscale e  contributivo  previsto  nel  presente  comma  nei
limiti delle risorse stanziate con  la  legge  di  stabilita'  ovvero
previste a tali fini dalla vigente legislazione. 

                            *** omissis ***

 

FINE TESTO