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Roma, 7 luglio 2011
Circolare n.130/2011
Oggetto: Previdenza – Manovra economica – D.L. 6.7.2011,
n.98, su G.U. n. 155 del 6.7.2011.
Si evidenziano di
seguito le principali misure in materia previdenziale contenute nella manovra
economica varata nei giorni scorsi dal Governo.
Pensioni (art. 18) – Gli interventi principali vanno dal
blocco temporaneo del meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni
all’allungamento dell’età pensionabile per le donne.
·
Indicizzazione – L’indicizzazione delle pensioni
al costo della vita sarà parzialmente congelata nel biennio 2012-2013 per le
pensioni di importo superiore a 1.428 euro mensili (pari a 3 volte il
trattamento minimo). La misura si applicherà per fasce e inciderà solo sulle
quote di pensione che superano il suddetto importo. In pratica fino alla soglia
dei 1.428 euro mensili la rivalutazione continuerà ad essere totale; oltre tale
quota e fino a 2.380 euro mensili (pari a 5 volte il trattamento minimo) la rivalutazione
sarà pari al 45% del tasso di inflazione; sulla quota eccedente i 2.380 euro
mensili non scatterà alcuna rivalutazione (attualmente è invece pari al 75%
dell’inflazione).
·
Età pensionabile – A partire dal 2020 l’età
pensionabile delle lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome) sarà
progressivamente elevata per arrivare nel 2032 dagli attuali 60 anni a 65 anni
come per gli uomini.
E’
stata inoltre anticipata al 2014 (in precedenza 2015) l’entrata in vigore del
meccanismo previsto dalla legge n.122/2010 di adeguamento automatico dell’età
pensionabile (di uomini e donne) all’incremento della speranza di vita accertato
dall’Istat. Resta fermo che in fase di prima applicazione il posticipo dell’età
pensionabile non potrà superare i 3 mesi.
FASC (art. 14, commi da
Premi di produttività (art.26) – Saranno mantenute anche nel 2012
le agevolazioni fiscali e contributive sui premi di produttività riconosciuti
ai lavoratori in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali). La
misura delle agevolazioni sarà fissata dal Governo entro la fine dell’anno nei
limiti delle risorse appositamente stanziate dalla legge di stabilità (ex legge
finanziaria).
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 175/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.155 del 6.7.2011 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
*** omissis ***
Art. 14
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del
patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione
presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti
che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del
predetto decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
detta disposizioni in materia di investimento delle risorse
finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 199, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente
decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini
dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo'
avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori
ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di
provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,
della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo
svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
*** omissis ***
Art. 18
Interventi in materia previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per
le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022,
di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data,
nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto
decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di
licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i
lavoratori medesimi siano percettori dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari
alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e
l'indennita' di mobilita' per un numero di mesi pari alla durata
dell'indennita' di disoccupazione.
3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, alla fascia di importo
dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento
minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le fasce di importo dei
trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto
trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni e' applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento.
4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla
seguente: "2014"; nel medesimo comma sono soppresse le parole: ",
salvo quanto indicato al comma 12-ter,";
b) al comma 12-ter:
1) al primo periodo, la parola: "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012";
2) all'ultimo periodo, le parole: "2019" e "2017" sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2016" e "2014"; nel
medesimo periodo le parole "triennio precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "biennio precedente".
5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012
l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto
regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del
medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al
numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di
cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta
legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.
79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n.
730.
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento
dell'indennita' integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante in proporzione all'anzianita' conseguita
alla data di' cessazione dal servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per
l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio,
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1933, n. 79, ad
eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge
n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia'
definiti con sentenza passata in autorita' di cosa giudicata o
definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della
gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data
di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va
determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza
alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata
ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509
e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a
carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito,
derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale.
Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in
via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al
secondo periodo.
12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati
ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995.
13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si
conferma che la relativa copertura contributiva ha natura
integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,
n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.
12.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS,
l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al
fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di
cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le
categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile
ai sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis".
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente
all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che
si intende cosi' modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e
l'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo di
solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria e' dovuto sia dagli ex-dipendenti gia'
collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo
ultimo caso il contributo e' calcolato sul maturato di pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sulla
retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito
al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima
dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di
acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di
pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalita'
attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono
stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della
salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.".
22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del
procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile,
della cecita' civile, della sordita', dell'handicap e della
disabilita', le regioni, anche in deroga alla normativa vigente,
possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all'accertamento dei requisiti sanitari.
Art. 26
Contrattazione aziendale
1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del
settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o
contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di
produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza
organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento
economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale,
compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl,
Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito
dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti
sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del
sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei
limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita' ovvero
previste a tali fini dalla vigente legislazione.
*** omissis ***
FINE TESTO