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Roma, 16 settembre 2010

 

Circolare n. 175/2010

 

Oggetto: Previdenza – Manovra economica – Legge 30.7.2010, n. 122, su S.O. alla G.U. n. 176 del 30.7.2010.

 

La conversione in legge della manovra correttiva 2010 ha sostanzialmente confermato le originarie disposizioni in materia previdenziale. Se ne riassumono i principali contenuti.

 

Pensioni (art. 12) – Dal prossimo anno le pensioni di vecchiaia e di anzianità avranno la stessa decorrenza (cosiddetta “finestra”) che per i lavoratori dipendenti scatterà 12 mesi (18 per i lavoratori autonomi) dopo la data di effettiva maturazione dei requisiti. Le finestre attuali continueranno in via transitoria ad applicarsi ai lavoratori con periodo di preavviso in corso al 30 giugno scorso e che maturino i requisiti per la pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro nonché, nei limiti di 10 mila beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile purché maturino la pensione durante il periodo della mobilità.

Sempre in materia di pensioni, in attuazione della legge n. 102/2009 sarà introdotto a decorrere dal 2015 un meccanismo di adeguamento automatico dell’età pensionabile all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente. In ogni caso in sede di prima applicazione l’incremento dell’età pensionabile non potrà superare i 3 mesi.

 

S.r.l. inquadrate previdenzialmente nel terziario (art. 12, comma 11) – E’ stata confermata la norma che, fornendo l’interpretazione autentica dell’art.1, comma 208 della legge n.662/96, mette l’INPS al riparo dalle numerose pronunce sfavorevoli della Corte di Cassazione la quale, contrariamente alla tesi sostenuta dallo stesso Istituto, aveva escluso l’obbligo del doppio inquadramento previdenziale per i soci amministratori di società a responsabilità limitata inquadrate nel terziario. Conseguentemente, nonostante non solo l’orientamento contrario della magistratura ma anche le ripetute prese di posizione in questi anni del mondo imprenditoriale, rimangono fermi per i suddetti soggetti gli obblighi di iscrizione e di relativa contribuzione all’INPS sia alla gestione commercianti che alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

 

Detassazione premi di produttività (art. 53) – E’ stata confermata l’estensione a tutto il 2011 della detassazione sui premi di produttività previsti da accordi collettivi (aziendali o territoriali). La disposizione in esame non precisa l’ammontare dell’agevolazione (attualmente consistente nell’imposta del 10% sostitutiva del­l’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) rinviando ad un successivo provvedimento da emanarsi entro l’anno. In ogni caso la detassazione si applicherà, entro il limite complessivo di 6 mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori con reddito imponibile annuo non superiore a 40 mila euro (attualmente 35 mila euro).

Sempre per il 2011 sui premi di produttività sarà confermato anche lo sgravio dei contributi dovuti sia dall’azienda che dal lavoratore.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le nn. 109/2010 e 141/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U.n.176 del 30.7.2010

LEGGE 30 luglio 2010, n.122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

 

                          *** omissis ***

 

                               Art. 12

                 Interventi in materia previdenziale

  1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011  maturano  il  diritto

all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini  e

a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero  all'eta'  di

cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,

n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102  e

successive  modificazioni  e  integrazioni  per  le  lavoratrici  del

pubblico  impiego      ovvero  alle  eta'  previste  dagli  specifici

ordinamenti  negli  altri  casi,      conseguono  il   diritto   alla

decorrenza del trattamento pensionistico:

    a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a  carico  delle

forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici  mesi

dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

    b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a  carico

delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori

diretti nonche' della gestione separata     di  cui  all'articolo  2,

comma 26,    della legge 8 agosto 1995, n.  335,  trascorsi  diciotto

mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

    c)  per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano   le

disposizioni di cui al  comma  9  dell'articolo  59  della  legge  27

dicembre 1997, n. 449.

  2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti  a

decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi

dell'articolo 1, comma 6 della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e

successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a  quelle

indicate al comma 1,    conseguono il  diritto  alla  decorrenza  del

trattamento pensionistico:    

    a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a  carico  delle

forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici  mesi

dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

    b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a  carico

delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori

diretti nonche' della gestione separata     di  cui  all'articolo  2,

comma 26,    della legge 8 agosto 1995, n.  335,  trascorsi  diciotto

mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

    c)  per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano   le

disposizioni di cui al  comma  9  dell'articolo  59  della  legge  27

dicembre 1997, n. 449.

  3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3  febbraio  2006,  n.  42  e'

sostituito dal  seguente:  «Ai  trattamenti  pensionistici  derivanti

dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per

i  trattamenti  pensionistici  dei   lavoratori   autonomi   iscritti

all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la

vecchiaia ed i superstiti. In  caso  di  pensione  ai  superstiti  la

pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di

decesso del dante  causa.  In  caso  di  pensione  di  inabilita'  la

pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di

presentazione della domanda di pensione in regime di  totalizzazione.

   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  con

riferimento ai soggetti  che  maturano  i  requisiti  di  accesso  al

pensionamento, a  seguito  di  totalizzazione,  a  decorrere  dal 

gennaio 2011».    

  4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti

pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

    a) lavoratori dipendenti che  avevano  in  corso  il  periodo  di

preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti  di

eta'  anagrafica  e  di  anzianita'  contributiva  richiesti  per  il

conseguimento  del  trattamento  pensionistico  entro  la   data   di

cessazione del rapporto di lavoro;

    b) lavoratori per i quali viene meno il  titolo  abilitante  allo

svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per  raggiungimento

di limite di eta'.

  5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti

pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del  numero  di

10.000 lavoratori beneficiari, ancorche'  maturino  i  requisiti  per

l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al

comma 6:

    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4

e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,

sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile

2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo

di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,

comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi

dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e

successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi

collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

    c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto,

sono titolari di prestazione straordinaria  a  carico  dei  fondi  di

solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23

dicembre 1996, n. 662.

  6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al

monitoraggio,    sulla base della data di cessazione del rapporto  di

lavoro,    delle domande di pensionamento presentate  dai  lavoratori

di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio

2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della

data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal  predetto

monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  10.000  domande

di pensione, il predetto Istituto non prendera'  in  esame  ulteriori

domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici

previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

  7. A titolo  di  concorso  al  consolidamento  dei  conti  pubblici

attraverso il contenimento della dinamica della  spesa  corrente  nel

rispetto   degli   obiettivi    di    finanza    pubblica    previsti

dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data

di entrata in vigore del presente provvedimento, con  riferimento  ai

dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   come   individuate

dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)    ai sensi del comma 3

    dell'articolo  1  della  legge  31dicembre  2009,   n.   196   il

riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio

di servizio, del  trattamento  di  fine  rapporto  e  di  ogni  altra

indennita' equipollente corrisposta  una-tantum  comunque  denominata

spettante a seguito di cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'

effettuato:

    a) in un unico importo annuale se l'ammontare  complessivo  della

prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'

complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

    b) in  due  importi  annuali  se  l'ammontare  complessivo  della

prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'

complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.

In tal caso il primo importo annuale e'  pari  a  90.000  euro  e  il

secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;

    c) in  tre  importi  annuali  se  l'ammontare  complessivo  della

prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'

complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in  tal  caso  il

primo importo annuale e' pari  a  90.000  euro,  il  secondo  importo

annuale e' pari a 60.000 euro e il  terzo  importo  annuale  e'  pari

all'ammontare residuo.

  8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente  in  materia

di determinazione della prima scadenza utile  per  il  riconoscimento

delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale,

con conseguente  riconoscimento  del  secondo  e  del  terzo  importo

annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e  ventiquattro  mesi  dal

riconoscimento del primo importo annuale.

  9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni  caso

con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a  riposo

per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del  30  novembre

2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di  cessazione

dall'impiego presentate prima della data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego  avvenga

entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento      ovvero

la  presa  d'atto       della   domanda   di   cessazione   determina

l'irrevocabilita'  della  stessa.       All'onere   derivante   dalle

modifiche di cui al presente comma, valutato in 10  milioni  di  euro

per l'anno 2011, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del

Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

   

  10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a  decorrere

dal  1  gennaio  2011,  per  i  lavoratori  alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato

della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  i  quali  il  computo  dei

trattamenti di fine servizio,  comunque  denominati,  in  riferimento

alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base  a

quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile  in  materia  di

trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti  di

fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo

2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del  6,91  per

cento.

  11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  si

interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il

principio   di   assoggettamento   all'assicurazione   prevista   per

l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai

commercianti, dagli artigiani e  dai  coltivatori  diretti,  i  quali

vengono iscritti in  una  delle  corrispondenti  gestioni  dell'Inps.

Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma  208,

legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente

prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.  2,

comma 26,    della legge 8 agosto    1995, n. 335.

  12.    (soppresso).    

      12-bis.  In  attuazione  dell'articolo  22-ter,  comma  2,  del

decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  concernente  l'adeguamento  dei

requisiti di accesso al sistema pensionistico agli  incrementi  della

speranza  di  vita,  e  tenuto  anche   conto   delle   esigenze   di

coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure

di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti  demografici,  a

decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma

di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B

allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive

modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per  il

conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di

cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.

102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di  65  anni

di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo  3,  comma  6,  della

legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,  devono

essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma

12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e  delle

finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza

di ogni aggiornamento. La mancata  emanazione  del  predetto  decreto

direttoriale   comporta   responsabilita'   erariale.   Il   predetto

aggiornamento e' effettuato sulla base del  procedimento  di  cui  al

comma 12-ter.

  12-ter.  A  partire  dall'anno  2013  l'ISTAT   rende   annualmente

disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo  il  dato  relativo

alla variazione  nel  triennio  precedente  della  speranza  di  vita

all'eta' corrispondente a 65 anni in  riferimento  alla  media  della

popolazione residente in Italia. A decorrere dalla  data  di  cui  al

comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui  allo  stesso

comma 12-bis:

    a) i requisiti di eta' indicati al comma 12-bis  sono  aggiornati

incrementando i requisiti in vigore  in  misura  pari  all'incremento

della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione  al

triennio  di  riferimento.  In  sede  di  prima   applicazione   tale

aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e  lo  stesso

aggiornamento non viene effettuato  nel  caso  di  diminuzione  della

predetta  speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,

l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale  piu'

prossimo. Il risultato in mesi si determina  moltiplicando  la  parte

decimale dell'incremento della  speranza  di  vita  per  dodici,  con

arrotondamento all'unita';

    b)  i  valori  di  somma  di  eta'  anagrafica  e  di  anzianita'

contributiva  indicati  al   comma   12-bis   sono   conseguentemente

incrementati in misura pari al valore  dell'aggiornamento  rapportato

ad anno dei requisiti  di  eta'.  In  caso  di  frazione  di  unita',

l'aggiornamento  viene  effettuato  con   arrotondamento   al   primo

decimale. Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima

previsti dalla  normativa  vigente  in  via  congiunta  ai  requisiti

anagrafici, nonche' la disciplina del  diritto  alla  decorrenza  del

trattamento pensionistico  rispetto  alla  data  di  maturazione  dei

requisiti secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  come

modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di

uniformare la periodicita' temporale dell'adeguamento  dei  requisiti

di cui al presente comma a quella prevista per la  procedura  di  cui

all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995,  n.  335,

come modificata dall'articolo 1, comma 15, della  legge  24  dicembre

2007, n. 247, il secondo adeguamento e'  effettuato,  derogando  alla

periodicita' triennale di cui al  comma  12-bis,  con  decorrenza 

gennaio 2019 e a tal fine  l'ISTAT  rende  disponibile  entro  il  30

giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione  nel  triennio

precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a  65  anni

in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

  12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento  indicati  ai

commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale  di  cui

al comma 12-bis, anche ai regimi  pensionistici  armonizzati  secondo

quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8  agosto

1995,  n.  335,  nonche'  agli   altri   regimi   e   alle   gestioni

pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da

quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi

i lavoratori di  cui  all'articolo  78,  comma  23,  della  legge  23

dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al  decreto  legislativo

12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.

1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento  dei

requisiti  anagrafici.  Resta  fermo  che  l'adeguamento  di  cui  al

presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso  per

limite di eta' per i lavoratori per i  quali  viene  meno  il  titolo

abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per

il raggiungimento di tale limite di eta'.

  12-quinquies. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti

anagrafici di cui  al  comma  12-ter  comporta,  con  riferimento  al

requisito   anagrafico   per   il    pensionamento    di    vecchiaia

originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da

superare  di  una  o  piu'  unita'  il  predetto  valore  di  65,  il

coefficiente di trasformazione di cui  al  comma  6  dell'articolo  1

della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e'  esteso,  con  effetto  dalla

decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a

tali  valori  superiori  a  65  del  predetto  requisito   anagrafico

nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della

citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1,  comma

15, della legge  24  dicembre  2007,  n.  247.  Resta  fermo  che  la

rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso

ai sensi  del  primo  periodo  del  presente  comma  anche  per  eta'

corrispondenti a valori superiori a 65  anni  e'  effettuata  con  la

predetta procedura di cui all'articolo  1,  comma  11,  della  citata

legge n. 335 del 1995.

  12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      «1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle

Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07,  all'articolo

2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  sono  aggiunti,  in

fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio  2010,  per  le

predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di  cui

al primo periodo del presente comma  e  il  requisito  anagrafico  di

sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge

23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati

di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati

di quattro anni dal    gennaio  2012  ai  fini  del  raggiungimento

dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente

in  materia  di  decorrenza  del  trattamento  pensionistico   e   le

disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti  che  prevedono

requisiti anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  165.  Le

lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato  entro  il

31 dicembre 2009 i requisiti di eta'  e  di  anzianita'  contributiva

previsti alla predetta  data  ai  fini  del  diritto  all'accesso  al

trattamento pensionistico di vecchiaia  nonche'  quelle  che  abbiano

maturato entro  il  31  dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e  di

anzianita'  contributiva  previsti  dalla  normativa   vigente   alla

predetta data, conseguono il diritto alla  prestazione  pensionistica

secondo  la  predetta  normativa  e  possono  chiedere  all'ente   di

appartenenza la certificazione di tale diritto"»;

    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      «3.  Le  economie  derivanti  dall'attuazione   del   comma   1

confluiscono  nel  Fondo  strategico  per   il   Paese   a   sostegno

dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive

modificazioni,  per  interventi  dedicati  a  politiche   sociali   e

familiari con  particolare  attenzione  alla  non  autosufficienza  e

all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa  e  vita  familiare

delle lavoratrici; a tale fine la dotazione  del  predetto  Fondo  e'

incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di  242  milioni

di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392

milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro  nell'anno  2014,

592 milioni di euro nell'anno 2015, 542  milioni  di  euro  nell'anno

2016, 442 milioni  di  euro  nell'anno  2017,  342  milioni  di  euro

nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242  milioni  di

euro a decorrere dall'anno 2020».

  12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle  ricongiunzioni  di

cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n.  29,

si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  commi  terzo,

quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico  dei

richiedenti e' determinato in base ai criteri  fissati  dall'articolo

2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

  12-octies. Le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  12-septies  si

applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della

posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza  per  i  dipendenti

dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica   e   delle   aziende

elettriche  private  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'

abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre

1996,  n.  562.  Continuano  a  trovare  applicazione  le  previgenti

disposizioni per le domande  esercitate  dagli  interessati  in  data

anteriore al 1° luglio 2010.

  12-novies.  A  decorrere  dal  1o  luglio  2010  si  applicano   le

disposizioni  di  cui  al  comma  12-septies  anche   nei   casi   di

trasferimento della posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza

per il personale addetto ai pubblici servizi di  telefonia  al  Fondo

pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge

4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo

28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per  il

trasferimento d'ufficio o a domanda  si  siano  verificate  in  epoca

antecedente al 1° luglio 2010.

  12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio  1980,

n. 299, le parole: «approvati con  decreto  ministeriale  27  gennaio

1964» sono sostituite dalle seguenti: «come successivamente  adeguati

in base alla normativa vigente».

  12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni  normative:  la

legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della  legge  22  novembre

1962, n. 1646,  l'articolo  124  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  l'articolo  21,  comma  4,  e

l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

  12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo  74,  comma  1,  della

legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento

relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai  fini  del

finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi

di previdenza  complementare  dei  dipendenti  delle  amministrazioni

pubbliche.

  12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013  gli

specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'  previsionali  di  base

dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche

sociali per il  finanziamento  degli  istituti  di  cui  al  comma  1

dell'articolo  13  della  legge  30  marzo   2001,   n.   152,   sono

complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni  di  euro

annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono  a

maggiori somme effettivamente affluite al  bilancio  dello  Stato  in

deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge

n. 152 del 2001, pari  a  30  milioni  di  euro  annui  nel  triennio

2011-2013, concorrono  alla  compensazione  degli  effetti  derivanti

dall'aumento contributivo di cui  all'articolo  1,  comma  10,  della

legge 24  dicembre  2007,  n.  247,  al  fine  di  garantire  la  non

applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.

 

                          *** omissis ***

 

                               Art. 53

                     Contratto di produttivita'

  1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre  2011,  le  somme

erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato,  in  attuazione

di quanto previsto da accordi o contratti collettivi  territoriali  o

aziendali  e  correlate  a  incrementi  di  produttivita',  qualita',

redditivita', innovazione,  efficienza  organizzativa,  collegate  ai

risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa

o a ogni altro elemento rilevante ai  fini  del  miglioramento  della

competitivita' aziendale sono  soggette  a  una  imposta  sostitutiva

della imposta sul reddito delle persone fisiche e  delle  addizionali

regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione  entro  il

limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da

lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

  2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme  di

cui al comma 1 beneficiano altresi' di  uno  sgravio  dei  contributi

dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse

stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1,  comma

68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

  3.  Il  Governo,  sentite  le  parti  sociali,   provvedera'   alla

determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi

1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.

 

                          *** omissis ***

 

FINE TESTO