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Roma, 16 settembre 2010
Circolare n. 175/2010
Oggetto: Previdenza – Manovra economica – Legge
30.7.2010, n. 122, su S.O. alla G.U. n. 176 del 30.7.2010.
La conversione in
legge della manovra correttiva
Pensioni (art. 12) – Dal prossimo anno le pensioni di vecchiaia e di
anzianità avranno la stessa decorrenza (cosiddetta “finestra”) che per i lavoratori dipendenti scatterà 12 mesi (18 per
i lavoratori autonomi) dopo la data di effettiva maturazione dei requisiti. Le
finestre attuali continueranno in via transitoria ad applicarsi ai lavoratori
con periodo di preavviso in corso al 30 giugno scorso e che maturino i requisiti
per la pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro nonché, nei
limiti di 10 mila beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità sulla base
di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile purché maturino la pensione
durante il periodo della mobilità.
Sempre in materia di
pensioni, in attuazione della legge n. 102/2009 sarà introdotto a decorrere dal
2015 un meccanismo di adeguamento automatico dell’età pensionabile
all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT con riferimento al
quinquennio precedente. In ogni caso in sede di prima applicazione l’incremento
dell’età pensionabile non potrà superare i 3 mesi.
S.r.l. inquadrate previdenzialmente nel terziario (art.
12, comma 11) – E’
stata confermata la norma che, fornendo l’interpretazione autentica dell’art.1,
comma 208 della legge n.662/96, mette l’INPS al riparo dalle numerose pronunce
sfavorevoli della Corte di Cassazione la quale, contrariamente alla tesi
sostenuta dallo stesso Istituto, aveva escluso l’obbligo del doppio
inquadramento previdenziale per i soci amministratori di società a
responsabilità limitata inquadrate nel terziario. Conseguentemente, nonostante non
solo l’orientamento contrario della magistratura ma anche le ripetute prese di
posizione in questi anni del mondo imprenditoriale, rimangono fermi per i
suddetti soggetti gli obblighi di iscrizione e di relativa contribuzione
all’INPS sia alla gestione commercianti che
alla gestione separata dei lavoratori
autonomi.
Detassazione premi di produttività (art. 53) – E’ stata confermata l’estensione a
tutto il 2011 della detassazione sui premi di produttività previsti da accordi
collettivi (aziendali o territoriali). La disposizione in esame non precisa
l’ammontare dell’agevolazione (attualmente consistente nell’imposta del 10%
sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali
e comunali) rinviando ad un successivo provvedimento da emanarsi entro l’anno.
In ogni caso la detassazione si applicherà, entro il limite complessivo di 6
mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori con reddito imponibile
annuo non superiore a 40 mila euro (attualmente 35 mila euro).
Sempre per il 2011
sui premi di produttività sarà confermato anche lo sgravio dei contributi
dovuti sia dall’azienda che dal lavoratore.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le nn. 109/2010 e 141/2009 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U.n.176
del 30.7.2010
LEGGE 30 luglio 2010, n.122
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica.
*** omissis ***
Art. 12
Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a
decorrere dall'anno 2011 maturano il
diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli
uomini e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.
102 e
successive
modificazioni e integrazioni
per le lavoratrici
del
pubblico impiego ovvero
alle eta' previste
dagli specifici
ordinamenti negli altri
casi, conseguono
il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali
sono liquidate le pensioni a carico delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi
dodici mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali
conseguono il trattamento di pensione a
carico
delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i
coltivatori
diretti nonche' della gestione
separata di cui all'articolo
2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
trascorsi diciotto
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per
il personale del
comparto scuola si
applicano le
disposizioni di cui al
comma 9 dell'articolo
59 della legge
27
dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai
soggetti che maturano i previsti requisiti
a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai
sensi
dell'articolo 1, comma 6 della
legge 23 agosto
2004, n. 243, e
successive modificazioni e integrazioni, con eta'
inferiori a quelle
indicate al comma 1, conseguono il
diritto alla decorrenza
del
trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali
sono liquidate le pensioni a carico delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi
dodici mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali
conseguono il trattamento di pensione a
carico
delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i
coltivatori
diretti nonche' della gestione
separata di
cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
trascorsi diciotto
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per
il personale del
comparto scuola si
applicano le
disposizioni di cui al
comma 9 dell'articolo
59 della legge
27
dicembre 1997, n. 449.
sostituito dal
seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze
previste per
i trattamenti pensionistici
dei lavoratori autonomi
iscritti
all'assicurazione
generale obbligatoria per
l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti. In
caso di pensione
ai superstiti la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di
decesso del dante
causa. In caso
di pensione di inabilita' la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
Le
disposizioni di cui
al presente comma
si applicano con
riferimento ai soggetti
che maturano i
requisiti di accesso
al
pensionamento, a
seguito di totalizzazione, a
decorrere dal 1°
gennaio 2011».
4. Le
disposizioni in materia
di decorrenza dei
trattamenti
pensionistici vigenti prima della data
di entrata in
vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori
dipendenti che avevano in corso
il periodo di
preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i
requisiti di
eta' anagrafica
e di anzianita' contributiva
richiesti per il
conseguimento del trattamento
pensionistico entro la
data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i
quali viene meno il titolo abilitante
allo
svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento
di limite di eta'.
5. Le
disposizioni in materia
di decorrenza dei
trattamenti
pensionistici vigenti prima della data
di entrata in
vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero
di
10.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino
i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di
cui al
comma 6:
a) ai lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al
30 aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di
cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai
lavoratori collocati in mobilita'
lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223,
e
successive modificazioni
e integrazioni, per
effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che,
all'entrata in vigore del presente decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria a
carico dei fondi
di
solidarieta' di settore di
cui all'art. 2, comma 28, della
legge 23
dicembre 1996, n. 662.
monitoraggio, sulla base della data di cessazione del
rapporto di
lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai
lavoratori
di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°
gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000
domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera' in
esame ulteriori
domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire
dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
attraverso il contenimento della dinamica della spesa
corrente nel
rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica
previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita'
e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento
ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche
come individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3
dell'articolo
1 della legge
31dicembre 2009, n.
196 il
riconoscimento dell'indennita' di
buonuscita, dell'indennita' premio
di servizio, del
trattamento di fine
rapporto e di
ogni altra
indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque
denominata
spettante a seguito di cessazione a
vario titolo dall'impiego
e'
effettuato:
a) in un unico importo
annuale se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo
delle relative trattenute
fiscali, e'
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due
importi annuali se
l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo
delle relative trattenute
fiscali, e'
complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000
euro.
In tal caso il primo importo annuale e' pari
a 90.000 euro e il
secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre
importi annuali se
l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo
delle relative trattenute
fiscali, e'
complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal
caso il
primo importo annuale e' pari
a 90.000 euro,
il secondo importo
annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo
importo annuale e'
pari
all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia
di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento
delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo
annuale,
con conseguente
riconoscimento del secondo
e del terzo
importo
annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro
mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di
cui al comma 7 non si applicano in ogni
caso
con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti
a riposo
per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre
2010, nonche' alle prestazioni
derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata
in vigore del
presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga
entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero
la presa d'atto
della
domanda di cessazione
determina
l'irrevocabilita' della
stessa. All'onere
derivante dalle
modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni
di euro
per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
del
Fondo per interventi strutturali
di politica economica,
di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere
dal 1 gennaio
2011, per i
lavoratori alle dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato
della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i
quali il computo
dei
trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, in
riferimento
alle predette anzianita' contributive
non e' gia' regolato in base a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in
materia di
trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti
trattamenti di
fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato
articolo
2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91
per
cento.
interpreta nel senso che le attivita'
autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento all'assicurazione prevista
per
l'attivita' prevalente, sono quelle
esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e
dai coltivatori diretti,
i quali
vengono iscritti in
una delle corrispondenti gestioni
dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e'
obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui
all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
12. (soppresso).
12-bis.
In attuazione dell'articolo
22-ter, comma 2, del
decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, concernente
l'adeguamento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi
della
speranza di vita,
e tenuto anche
conto delle esigenze
di
coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative
procedure
di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici,
a
decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di eta'
e i valori di somma
di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge
23 agosto 2004,
n. 243, e
successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni
per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3,
comma 6, della
legge 8 agosto 1995,
n. 335, e
successive modificazioni, devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al
comma
12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di
decorrenza
di ogni aggiornamento. La mancata emanazione
del predetto decreto
direttoriale
comporta responsabilita' erariale.
Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento
di cui al
comma 12-ter.
12-ter. A
partire dall'anno 2013
l'ISTAT rende annualmente
disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il
dato relativo
alla variazione nel triennio
precedente della speranza
di vita
all'eta' corrispondente a 65 anni
in riferimento alla
media della
popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data
di cui al
comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso
comma 12-bis:
a) i requisiti di eta' indicati al comma 12-bis sono
aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in
misura pari all'incremento
della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in
relazione al
triennio di riferimento.
In sede di
prima applicazione tale
aggiornamento non puo' in ogni caso
superare i tre mesi e lo stesso
aggiornamento non viene effettuato nel
caso di diminuzione
della
predetta speranza di
vita. In caso
di frazione di
mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu'
prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando
la parte
decimale dell'incremento della
speranza di vita
per dodici, con
arrotondamento all'unita';
b) i
valori di somma
di eta' anagrafica
e di anzianita'
contributiva indicati al
comma 12-bis sono
conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato
ad anno dei requisiti
di eta'. In
caso di frazione
di unita',
l'aggiornamento
viene effettuato con
arrotondamento al primo
decimale. Restano fermi i requisiti di anzianita'
contributiva minima
previsti dalla
normativa vigente in
via congiunta ai
requisiti
anagrafici, nonche' la disciplina
del diritto alla
decorrenza del
trattamento pensionistico
rispetto alla data
di maturazione dei
requisiti secondo
quanto previsto dalla
normativa vigente, come
modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al
fine di
uniformare la periodicita' temporale
dell'adeguamento dei requisiti
di cui al presente comma a quella prevista per la procedura
di cui
all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n.
335,
come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre
2007, n. 247, il secondo adeguamento e' effettuato,
derogando alla
periodicita' triennale di
cui al comma 12-bis,
con decorrenza 1°
gennaio 2019 e a tal fine
l'ISTAT rende disponibile
entro il 30
giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel
triennio
precedente della speranza di vita all'eta'
corrispondente a 65 anni
in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
12-quater. In base agli
stessi criteri di adeguamento
indicati ai
commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui
al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo
quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge
8 agosto
1995, n. 335, nonche' agli altri
regimi e alle
gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore
della legge di conversione del presente decreto, requisiti
diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi
i lavoratori di cui all'articolo
78, comma 23,
della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto
legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge
27 dicembre 1941,
n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti,
e' applicato l'adeguamento dei
requisiti
anagrafici. Resta fermo
che l'adeguamento di
cui al
presente comma non opera in relazione al requisito per
l'accesso per
limite di eta' per i lavoratori per
i quali
viene meno il
titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per
il raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogni qual
volta l'adeguamento triennale dei requisiti
anagrafici di cui al comma
12-ter comporta, con
riferimento al
requisito
anagrafico per il
pensionamento di vecchiaia
originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale
da
superare di una
o piu' unita' il
predetto valore di
65, il
coefficiente di trasformazione di cui al
comma 6 dell'articolo
1
della legge 8 agosto 1995, n.
335, e' esteso,
con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a
tali valori superiori
a 65 del
predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma
11, della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo
1, comma
15, della legge 24 dicembre
2007, n. 247.
Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione
esteso
ai sensi del primo
periodo del presente
comma anche per eta'
corrispondenti a valori superiori a 65 anni
e' effettuata con la
predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della
citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All'articolo
22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. In attuazione
della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee 13
novembre 2008 nella causa C-46/07,
all'articolo
2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio 2010,
per le
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni
di cui
al primo periodo del presente comma e
il requisito anagrafico
di
sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della
legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono
incrementati
di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente
incrementati
di quattro anni dal
1° gennaio 2012
ai fini del
raggiungimento
dell'eta' di sessantacinque anni.
Restano ferme la disciplina vigente
in materia di
decorrenza del trattamento
pensionistico e le
disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che
prevedono
requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni
di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165. Le
lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro
il
31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e
di anzianita' contributiva
previsti alla predetta
data ai fini
del diritto all'accesso
al
trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle
che abbiano
maturato entro il 31
dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva
previsti dalla normativa
vigente alla
predetta data, conseguono il diritto alla prestazione
pensionistica
secondo la predetta
normativa e possono
chiedere all'ente di
appartenenza la certificazione di tale diritto"»;
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. Le
economie derivanti dall'attuazione del
comma 1
confluiscono nel Fondo
strategico per il
Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso
ministri, di cui
all'articolo 18, comma
1, lettera b-bis),
del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009,
n. 2, e
successive
modificazioni, per interventi
dedicati a politiche
sociali e
familiari con
particolare attenzione alla
non autosufficienza e
all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e
vita familiare
delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del
predetto Fondo e'
incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242
milioni
di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno
2012, 392
milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno
2014,
592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni
di euro nell'anno
2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di
euro
nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni
di
euro a decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere
dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n.
29,
si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2,
commi terzo,
quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a
carico dei
richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati
dall'articolo
2, commi da
12-octies. Le
stesse modalita' di
cui al comma
12-septies si
applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento
della
posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza
per i dipendenti
dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica e
delle aziende
elettriche private al
Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. E'
abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
settembre
1996, n. 562.
Continuano a trovare
applicazione le previgenti
disposizioni per le domande
esercitate dagli interessati
in data
anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A
decorrere dal 1o
luglio 2010 si
applicano le
disposizioni di cui
al comma 12-septies
anche nei casi
di
trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo
di previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della
legge
4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo
28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni
per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si
siano verificate in epoca
antecedente al 1° luglio 2010.
12-decies. All'articolo
4, primo comma, della legge 7 luglio
1980,
n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio
1964» sono sostituite dalle seguenti: «come successivamente adeguati
in base alla normativa vigente».
12-undecies. Sono
abrogate le seguenti disposizioni
normative: la
legge 2 aprile 1958, n.
1962, n. 1646,
l'articolo 124 del
decreto del Presidente
della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, l'articolo 21,
comma 4, e
l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse
di cui all'articolo 74, comma
1, della
legge 23 dicembre
2000, n. 388,
limitatamente allo stanziamento
relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini
del
finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei
fondi
di previdenza
complementare dei dipendenti
delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per
ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013
gli
specifici stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali
di base
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per il
finanziamento degli istituti
di cui al
comma 1
dell'articolo 13 della
legge 30 marzo
2001, n. 152,
sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro
annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che
conseguono a
maggiori somme effettivamente affluite al bilancio
dello Stato in
deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della
legge
n. 152 del 2001, pari
a 30 milioni
di euro annui
nel triennio
2011-2013, concorrono
alla compensazione degli
effetti derivanti
dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 1, comma
10, della
legge 24 dicembre 2007,
n. 247, al
fine di garantire
la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista.
*** omissis ***
Art. 53
Contratto di produttivita'
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2011, le
somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in
attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali
o
aziendali e correlate
a incrementi di produttivita', qualita',
redditivita',
innovazione, efficienza organizzativa, collegate
ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della
impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai fini
del miglioramento della
competitivita' aziendale
sono soggette a
una imposta sostitutiva
della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali
regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro
il
limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di
reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme
di
cui al comma 1 beneficiano altresi'
di uno
sgravio dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle
risorse
stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.
1, comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il
Governo, sentite le
parti sociali, provvedera' alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei
commi
1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
*** omissis ***
FINE TESTO