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Roma, 14 luglio 2011
Circolare n. 134/2011
Oggetto: Lavoro – Riforma dell’apprendistato – Punto della
situazione.
L’11 luglio il
Ministro del Lavoro Sacconi ha proposto alle parti sociali di sottoscrivere un’intesa
per condividere i contenuti di un nuovo schema di decreto legislativo per la
riforma del contratto di apprendistato. Rispetto alla versione originaria approvata
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nei mesi scorsi, il nuovo testo
governativo, frutto di un recente accordo con le regioni, da un lato conferma
le semplificazioni per rilanciare il contratto in questione ma dall’altro
riduce da
Tale riduzione è
stata ritenuta fortemente peggiorativa rispetto alla situazione attuale da
Confetra, Confcommercio, Abi (banche) e Ania
(assicurazioni) che hanno deciso di non sottoscrivere la proposta ministeriale.
In particolare da parte della Confetra è stato fatto osservare come proprio in
occasione dell’ultimo rinnovo del CCNL del settore sia stato concordato con il
sindacato l’allungamento della durata massima dell’apprendistato che per alcuni
profili professionali è stata portata anche a 6 anni.
La nuova bozza di
riforma sarà ora sottoposta all’esame consultivo di Camera e Senato per poi
passare nuovamente in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 85/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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SCHEMA DI
DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA STATO – REGIONI IL 7.7.2011
Testo unico
dell’apprendistato
Art. 1
Definizione
1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le
seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato
di alta formazione e ricerca.
Art. 2
Disciplina generale
1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad
appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del
patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche
sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o
dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di
retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli
inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in
alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura
percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente
aziendale; e) possibilità di
finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei
fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le
Regioni; f) possibilità del
riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai
fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli
studi nonchè nei percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a
fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino
di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto,
superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i)
possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al
fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto
dal comma 3 del presente articolo; l)
divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di
licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni
previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal
contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle
parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
2. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a)
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b)
assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l’invalidità e
vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di
lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai
sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro
che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in
numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 3
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per
la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività,
anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano
compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La
durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del
diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua
componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma
quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi
dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione
della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma
professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard
minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226; c) rinvio ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel
rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.
Art. 4
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività,
pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini
contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove
anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di età.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi
stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione
contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della
formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e
specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di
classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima,
del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere
superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato
individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,
svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o
esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e
trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la
durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e
tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze
dell’apprendista.
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di
lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per
il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in
cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di
svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime.
Art. 5
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività,
pubblici o privati, con contratto
di apprendistato per attività di
ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore,
di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati
di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare
riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica
degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M.
25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di
età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso
di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può
essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato
per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e
altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di
riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come
oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
Art. 6
Standard professionali, standard formativi e certificazione
delle competenze
1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa
con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze
delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra
Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi
per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica
professionale e in apprendistato di alta formazione.
2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in
apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard
professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi
nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da
sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della
vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino
della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche
professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e
consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni
predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti
nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle
premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio
2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero
dell’istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
4. Le competenze acquisite dall’apprendista potranno essere
certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Provincie Autonome di
Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3
e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio
delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra
Governo, Regioni e parti sociali nell’accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more
della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa
riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.
Art. 7
Disposizioni finali
cui
agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza
tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore
al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con
esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito
di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione
emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano
formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un
congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali
collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a),
b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da
3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l’applicazione di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità.
Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di
cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato
di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4 della medesima legge.
5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti
bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all’articolo 2, comma 1,
lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Fermo restando la disciplina di regolazione dei contratti
di apprendistato già in essere, con l’entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli
articoli da
7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al
presente decreto non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via
transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di
cui all’articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni
contrattuali vigenti.
8. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché
l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività
pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le
parti sociali e
10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono
fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede
legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1,
commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio
informatico dove è ubicata la sede legale.
11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a
Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.