Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 27 luglio 2011

 

Circolare n. 143/2011

 

Oggetto: Tributi – IVA – Rimborsi infrannuali.

 

In sede di esame della Legge Comunitaria 2010 (ddl AC 4059), la Camera dei Deputati ha approvato la disposizione che consente alle imprese di trasporto, spedizione e logistica che operano con l’estero di chiedere i rimborsi infrannuali dell’IVA.

 

Purtroppo per l’entrata in vigore della norma si dovrà attendere ancora qualche mese perché la Legge Comunitaria, avendo subito modifiche durante l’esame alla Camera, deve essere sottoposta nuovamente all’esame del Senato e l’iter per l’approvazione definitiva non sarà breve.

 

Come è noto, Confetra ha sollecitato fortemente l’introduzione della modifica in esame al fine di attenuare in parte l’enorme esposizione finanziaria che stanno subendo le imprese che operano in prevalenza per committenti stranieri, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla territorialità dell’Iva. Quelle imprese infatti, non avendo più Iva da riscuotere ma dovendo solo versare l’Iva sugli acquisti, stanno maturando nei confronti dell’Erario ingenti crediti che possono chiedere a rimborso solo nell’anno successivo.

 

Si fa riserva di comunicare tempestivamente ogni utile novità sull’argomento.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 34/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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Seduta n. 507 di martedì 26 luglio 2011

 

DISEGNO DI LEGGE: S. 2322 - DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2010 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4059-A/R)

 

Art. 11.

(Disposizioni in materia di IVA).

 

1. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

omissis

 

h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)»;

 

omissis