Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 27 luglio 2011

 

Circolare n. 145/2011

 

Oggetto: Tributi – Depositi IVA – Garanzia - Operatività dal 12 settembre – Nota Agenzia delle Dogane 86094 del 20.7.2011.

 

L’obbligo di prestare una garanzia commisurata all’IVA non versata in dogana per i beni immessi in libera pratica attraverso l’introduzione del deposito IVA diverrà operativo dal 12 settembre prossimo, ossia sessanta giorni dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione (Legge 12.7.2011, n. 106).

 

Lo ha precisato l’Agenzia delle Dogane, con la nota indicata in oggetto, chiarendo che nel caso di specie si rende applicabile lo Statuto del Contribuente per dare tempo agli operatori di adeguarsi alla nuova procedura.

 

L’Agenzia si è inoltre riservata di fornire successivi indirizzi operativi sulla materia.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 136/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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Roma, 20 luglio 2011

 

Protocollo 86094/RU

 

Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali

 

   LORO SEDI

e, per conoscenza:

 

Alla Direzione centrale accertamenti e controlli

 

Alla Direzione centrale affari giuridici

e contenzioso

 

All’Ufficio centrale antifrode 

 

 

OGGETTO: Articolo 7, comma 2, lett.cc ter  del  decreto legge 13 maggio 2011, n. 70  convertito, con modificazioni, dalla legge  12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia).G.U. n.160  del 12 luglio 2011

Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA.

 

Sulla Gazzetta ufficiale –Serie generale n. 160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2011, n.106 , di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) che ha introdotto, tra l’altro,  alcune modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che regolamenta l'istituto del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito medesimo.

Le modifiche apportate e contenute nell'art.7, comma 2, lett.cc -ter  del decreto legge convertito  attengono all'ambito di applicazione dell'istituto del deposito IVA ed alle modalità di gestione della garanzia prescritta per le operazioni di introduzione nel deposito stesso.

In merito a quanto sopra, nel fare riserva di successivi indirizzi operativi concernenti tutte le modifiche in parola, si evidenzia che per quelle che

introducono adempimenti nuovi rispetto a quelli operanti in base alla precedente disciplina, sostanzialmente riconducibili alle modalità di gestione della prescritta garanzia,  si rende applicabile l’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e pertanto la loro operatività ed efficacia decorre dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del provvedimento che le ha introdotte.

Le suddette prescrizioni saranno quindi operative dal 12 settembre 2011.

Si invitano codeste Direzioni a dare immediate conformi indicazioni ai dipendenti uffici, affinché gli stessi adottino coerenti orientamenti operativi e diano adeguata informazione all’utenza interessata.

 

Il Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 , del D.Lgs 39/93