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Roma, 27 luglio 2011
Circolare n. 145/2011
Oggetto: Tributi – Depositi IVA – Garanzia - Operatività
dal 12 settembre – Nota Agenzia delle Dogane 86094 del 20.7.2011.
L’obbligo di
prestare una garanzia commisurata all’IVA non versata in dogana per i beni
immessi in libera pratica attraverso l’introduzione del deposito IVA diverrà operativo
dal 12 settembre prossimo, ossia sessanta giorni dopo l’entrata in vigore della
nuova disposizione (Legge 12.7.2011, n. 106).
Lo ha precisato
l’Agenzia delle Dogane, con la nota indicata in oggetto, chiarendo che nel caso
di specie si rende applicabile lo Statuto del Contribuente per dare tempo agli
operatori di adeguarsi alla nuova procedura.
L’Agenzia si è inoltre
riservata di fornire successivi indirizzi operativi sulla materia.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 136/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Roma, 20 luglio 2011
Protocollo 86094/RU
Alle Direzioni regionali,
interregionali e provinciali
LORO SEDI
e, per conoscenza:
Alla Direzione centrale
accertamenti e controlli
Alla Direzione centrale affari
giuridici
e contenzioso
All’Ufficio centrale antifrode
OGGETTO: Articolo 7, comma 2, lett.cc ter del
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia).G.U. n.160 del 12 luglio 2011
Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA.
Sulla Gazzetta
ufficiale –Serie generale n. 160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge
12 luglio 2011, n.106 , di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia) che ha introdotto, tra l’altro,
alcune modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che regolamenta
l'istituto del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari che
non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito medesimo.
Le modifiche
apportate e contenute nell'art.7, comma 2, lett.cc -ter del decreto
legge convertito attengono all'ambito di
applicazione dell'istituto del deposito IVA ed alle modalità di gestione della
garanzia prescritta per le operazioni di introduzione nel deposito stesso.
In merito a quanto
sopra, nel fare riserva di successivi indirizzi operativi concernenti tutte le
modifiche in parola, si evidenzia che per quelle che
introducono adempimenti nuovi rispetto a
quelli operanti in base alla precedente disciplina, sostanzialmente
riconducibili alle modalità di gestione della prescritta garanzia, si rende applicabile l’articolo 3, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n.212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente) e pertanto la loro operatività ed efficacia decorre dal
sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del provvedimento che le ha introdotte.
Le suddette prescrizioni
saranno quindi operative dal 12 settembre 2011.
Si invitano
codeste Direzioni a dare immediate conformi indicazioni ai dipendenti uffici,
affinché gli stessi adottino coerenti orientamenti operativi e diano adeguata informazione
all’utenza interessata.
Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
Firma
autografa sostituita a mezzo stampa
ai
sensi dell’art.3, comma 2 , del D.Lgs 39/93