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Roma, 29 luglio 2011
Circolare n. 148/2011
Oggetto: Lavoro – Modifiche alla disciplina su congedi e
permessi – D.LGVO 18.7.2011,
n. 119, su G.U. n. 173 del 27.7.2011.
In attuazione della
legge delega n.183/2010 il Governo ha parzialmente riordinato la normativa su
congedi e permessi prevista dal d.lgvo n.151/2001 e
dalla legge n.104/1992. Le modifiche non riguardano, se non marginalmente, la
disciplina dei congedi di maternità focalizzandosi soprattutto sui casi di
assistenza dei lavoratori ai familiari disabili.
Di seguito si
segnalano le principali modifiche introdotte dal provvedimento in esame con
riserva di ulteriori approfondimenti.
Congedo di maternità (art. 2) – E’ stata introdotta la possibilità
per le lavoratrici di rientrare anticipatamente al lavoro in caso di
interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno
dall’inizio della gestazione. Tale facoltà può essere esercitata previo
preavviso di 10 giorni al datore di lavoro e a condizione che la lavoratrice
esibisca apposito certificato medico.
Congedo parentale (art. 3) – E’ stato espressamente precisato
che il prolungamento del congedo parentale fino a tre anni per assistenza di
minore con handicap grave può essere fruito, non soltanto in via alternativa da
uno dei due genitori naturali, ma anche dai genitori adottivi sempre in via
alternativa. Resta fermo che in ogni caso il prolungamento del congedo può
essere fruito dal lavoratore, in misura continuativa o frazionata, entro il
compimento dell’ottavo anno di età del bambino.
Congedo straordinario (art. 4) – E’ stata riscritta la platea dei
soggetti beneficiari del diritto al congedo straordinario di due anni per
assistenza a persona portatrice di handicap grave. In base alla nuova
disciplina sono legittimati a richiedere il suddetto congedo straordinario
nell’ordine i seguenti soggetti: il coniuge convivente, il lavoratore padre o
la lavoratrice madre anche adottivi, il figlio convivente, il fratello o la
sorella conviventi. Inoltre, è stato espressamente precisato che durante tale
periodo il lavoratore interessato non matura ferie, tredicesima e T.F.R..
Permessi (art. 6) – E’ stato introdotto l’obbligo, per il lavoratore che
usufruisce di permessi mensili (pari a 3 giorni retribuiti) per l’assistenza di
familiare con handicap grave residente in un comune distante oltre
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 217/2010 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 173 del 27.7.2011 (fonte Guritel).
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119
Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183,recante delega al Governo per il riordino della normativa in materiadi congedi, aspettative e permessi. (11G0162) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazionedell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, inparticolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) ed e), alfine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire ipresupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri ele modalita' per la fruizione dei congedi, dei permessi e delleaspettative, comunque denominati, nonche' di razionalizzare esemplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione. Art. 2 Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita' 1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislativein materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica dellagravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione,nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere inqualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di diecigiorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialistadel Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medicocompetente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghidi lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio allaloro salute.». Art. 3 Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita'accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratorepadre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vitadel bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile inmisura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivodei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, acondizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno pressoistituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta daisanitari la presenza del genitore.»; b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso. Art. 4 Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave 1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33,comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successivemodificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui alcomma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino conhandicap in situazione di gravita', che possono fruirnealternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito delmese.»; b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: «5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap insituazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedodi cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso oin presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, hadiritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; incaso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti delpadre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedouno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenzadi patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruiredel congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superarela durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice dihandicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato acondizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempopieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenzadel soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cuiarticolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono esserericonosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessapersona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap insituazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi igenitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, manegli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici dicui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,e 33, comma 1, del presente decreto. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha dirittoa percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, conriferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e ilperiodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivomassimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011,sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumoper le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrispostadal datore di lavoro secondo le modalita' previste per lacorresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori dilavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importodell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovutiall'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predettidatori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' previstal'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cuial presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui alcomma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hannodiritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari alnumero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nellostesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto acontribuzione figurativa. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai finidella maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e deltrattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previstodai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizionidell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.». Art. 5 Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca 1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportatele seguenti modificazioni: a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: «Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessiil rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazionepubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondoperiodo.»; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alpersonale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato inbase all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dallacontrattazione collettiva.». Art. 6 Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confrontidi piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che sitratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oentro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della personacon handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni dieta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti.». b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui alcomma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave,residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta contitolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimentodel luogo di residenza dell'assistito.». Art. 7 Congedo per cure per gli invalidi 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratorimutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzionedella capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possonofruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cureper un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro aseguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dallarichiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitarionazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dallaquale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita'invalidante riconosciuta. 3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo dicomporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamentocalcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Illavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenutasottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto atrattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenzapuo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118,di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971,n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509. Art. 8 Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di adozioni e affidamenti 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151sono apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita delbambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo annodall'ingresso del minore nella famiglia»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ledisposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso diadozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso delminore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.». Art. 9 Disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Carfagna, Ministro per le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Alfano