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Roma, 31 agosto 2011

 

Circolare n. 162/2011

 

Oggetto: Autotrasporto – Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) – Rinnovo – D.M. 5.8.2011 su G.U. n.192 del 19.8.2011.

 

Con il decreto indicato in oggetto è stato previsto che i conducenti potranno frequentare i corsi di aggiornamento di 35 ore per ottenere il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente a partire dai diciotto mesi precedenti la scadenza del documento (in precedenza dodici mesi).

 

Si rammenta che la validità della CQC è di 5 anni e che le Carte rilasciate ai conducenti già in possesso di patente professionale alla data del 10 settembre 2009 scadranno tutte il 9 settembre 2014.

 

L’ampliamento del termine per poter svolgere il corso di aggiornamento, sollecitato dalle associazioni dell’autotrasporto, consentirà alle imprese di scaglionare meglio la formazione dei propri autisti e nel contempo dovrebbe diminuire il rischio di intasamento dei corsi stessi.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.206/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.192 del 19.8.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2011

Modifiche al decreto ministeriale 16 ottobre 2009, concernente disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007.

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009, recante «Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007», ed in particolare l'art. 13, comma 10, nella parte in cui dispone che «il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire da dodici mesi antecedenti la data di scadenza di validita' della carta di qualificazione del conducente»;

Visto, inoltre, il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010, recante «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente», ed in particolare l'art. 3, comma 3, che, con riferimento alle carte di qualificazione del conducente rilasciate per documentazione, pone, quali termini di validita', le date del 9 settembre 2013 se trattasi di trasporto di persone, ovvero del 9 settembre 2014, se trattasi di trasporto di cose;

Considerato che il termine di dodici mesi, di cui al citato art. 13, comma 10, del decreto ministeriale 16 ottobre 2009, puo' non essere adeguato a soddisfare la domanda di formazione periodica per i titolari di carta di qualificazione del conducente rilasciata per documentazione, ai sensi del citato art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010;

Ritenuto opportuno accordare termini piu' ampi per l'accesso alla predetta formazione periodica dei titolari di carta di qualificazione del conducente comunque conseguita;

 

Decreta:

 

Art. 1

Modifiche all'art. 13 del decreto ministeriale 16 ottobre 2009 in materia di programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica

1. All'art. 13, comma 10, del decreto ministeriale 16 ottobre 2009, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

 

Il Ministro: Matteoli