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Roma, 31 agosto 2011
Circolare n. 162/2011
Oggetto: Autotrasporto – Carta di Qualificazione del
Conducente (CQC) – Rinnovo – D.M. 5.8.2011 su G.U. n.192 del 19.8.2011.
Con il decreto
indicato in oggetto è stato previsto che i conducenti potranno frequentare i
corsi di aggiornamento di 35 ore per ottenere il rinnovo della Carta di
Qualificazione del Conducente a partire dai diciotto mesi precedenti la
scadenza del documento (in precedenza dodici mesi).
Si rammenta che la
validità della CQC è di 5 anni e che le Carte rilasciate ai conducenti già in
possesso di patente professionale alla data del 10 settembre 2009 scadranno
tutte il 9 settembre 2014.
L’ampliamento del
termine per poter svolgere il corso di aggiornamento, sollecitato dalle
associazioni dell’autotrasporto, consentirà alle imprese di scaglionare meglio
la formazione dei propri autisti e nel contempo dovrebbe diminuire il rischio
di intasamento dei corsi stessi.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.206/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.192 del 19.8.2011
(fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 agosto 2011
Modifiche al decreto ministeriale 16 ottobre 2009, concernente
disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il
conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle
disposizioni del decreto 7 febbraio 2007.
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale
16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre
2009, recante «Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per
il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle
disposizioni del decreto 7 febbraio 2007», ed in particolare l'art. 13, comma
10, nella parte in cui dispone che «il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire da dodici mesi antecedenti
la data di scadenza di validita' della carta di
qualificazione del conducente»;
Visto, inoltre, il decreto del Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22
ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010,
recante «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione
del conducente», ed in particolare l'art. 3, comma 3, che, con riferimento alle
carte di qualificazione del conducente rilasciate per documentazione, pone,
quali termini di validita', le date del 9 settembre
2013 se trattasi di trasporto di persone, ovvero del 9 settembre 2014, se
trattasi di trasporto di cose;
Considerato che il termine di dodici mesi, di cui al
citato art. 13, comma 10, del decreto ministeriale 16 ottobre 2009, puo' non essere adeguato a soddisfare la domanda di formazione
periodica per i titolari di carta di qualificazione del conducente rilasciata
per documentazione, ai sensi del citato art. 3 del decreto del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici 22 ottobre 2010;
Ritenuto opportuno accordare termini piu' ampi per l'accesso alla predetta formazione periodica
dei titolari di carta di qualificazione del conducente comunque conseguita;
Decreta:
Art. 1
Modifiche
all'art. 13 del decreto ministeriale 16 ottobre
1. All'art.
13, comma 10, del decreto ministeriale 16 ottobre 2009, le parole «dodici mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2011
Il Ministro: Matteoli