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Roma, 31 agosto 2011

 

Circolare n. 163/2011

 

Oggetto: Lavoro – Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo – Articoli da 8 a 12 del D.L. 13.8.2011, n.138, su G.U. n.188 del 13.8.2011.

 

Si segnalano le principali disposizioni in materia di lavoro contenute nel decreto legge del 13 agosto con l’avvertenza che le stesse, come la restante parte della manovra, potrebbero subire sostanziali modifiche durante l’iter parlamentare di conversione in legge.

 

Contrattazione di secondo livello (art.8) – Il decreto riconosce alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale (definita per la prima volta “contrattazione collettiva di prossimità”) la capacità di definire intese modificative dell’attuale assetto regolatorio del diritto del lavoro, purché finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. Tali intese potranno intervenire sugli aspetti più qualificanti dell’organizzazione del lavoro tra cui sono stati espressamente indicati il regime di solidarietà negli appalti, la disciplina dell’orario di lavoro e del licenziamento.

 

Collocamento obbligatorio dei disabili (art.9) – La norma in esame interviene sulla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili (legge n.68/99), riguardante come è noto le imprese con almeno 15 dipendenti, rendendo più flessibile l’istituto della compensazione che consente alle imprese con più unità produttive o facenti parte di un gruppo di spalmare al proprio interno la quota dei lavoratori da assumere. In base alle nuove regole, infatti, la compensazione potrà avvenire automaticamente su scala nazionale, senza quindi più necessità di alcuna autorizzazione preventiva.

 

Formazione (art.10) – E’ stata riconosciuta ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (tipo il fondo Forte di cui è parte costituente la Confetra) la facoltà di finanziare interventi formativi, oltre che per la generalità dei dipendenti in forza, anche per apprendisti e collaboratori a progetto.

 

Tirocini (art.11) – E’ stata introdotta una nuova disciplina dei tirocini formativi in sostituzione di quella prevista dalla legge n.196/97. I tirocini potranno essere promossi esclusivamente da soggetti accreditati presso le singole regioni, non potranno avere una durata superiore a 6 mesi (in precedenza 12 mesi) e potranno riguardare esclusivamente neo-laureati o neo-diplomati entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

 

Intermediazione illecita (art.12) – E’ stato ulteriormente inasprito il regime sanzionatorio dell’intermediazione illecita di manodopera con l’introduzione di due specifici articoli nel Codice penale che puniscono tale reato con la reclusione da 5 a 8 anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.158/2011

Responsabile di area

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n.188 del 13.8.2011 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo

sviluppo.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                           *** omissis ***

                            Titolo III

               MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

 

                             Art. 8

      Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'

  1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello

aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori

comparativamente piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  ovvero

dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare

specifiche  intese  finalizzate  alla  maggiore   occupazione,   alla

qualita'  dei  contratti  di  lavoro,  alla  emersione   del   lavoro

irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla

gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e

all'avvio di nuove attivita'.

  2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la

regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e

della  produzione  incluse  quelle   relative:   a)   agli   impianti

audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni

del lavoratore, alla classificazione e inquadramento  del  personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato  o

flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai  casi  di

ricorso  alla  somministrazione  di  lavoro;   d)   alla   disciplina

dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione  e  disciplina

del rapporto di  lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e

continuative a progetto e  le  partite  IVA,  alla  trasformazione  e

conversione dei contratti di lavoro e alle  conseguenze  del  recesso

dal  rapporto  di  lavoro,  fatta  eccezione  per  il   licenziamento

discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in  concomitanza

del matrimonio.

  3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali

vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale

del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti

di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso

si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a

maggioranza dei lavoratori.

 

                               Art. 9

                      Collocamento obbligatorio

                    e regime delle compensazioni

  1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate

le seguenti modifiche:

    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui

agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai

fini del rispetto degli obblighi ivi previsti,  i  datori  di  lavoro

privati che occupano personale  in  diverse  unita'  produttive  e  i

datori di lavoro privati di imprese che sono parte di  un  gruppo  ai

sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.

276 possono assumere in una unita' produttiva o,  ferme  restando  le

aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in  una  impresa  del  gruppo

avente sede in Italia, un numero  di  lavoratori  aventi  diritto  al

collocamento mirato superiore a quello prescritto,  portando  in  via

automatica le eccedenze a compenso del  minor  numero  di  lavoratori

assunti nelle altre unita'  produttive  o  nelle  altre  imprese  del

gruppo aventi sede in Italia»;

    b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

  «8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della  facolta'

di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei

servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'

produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del

gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre

2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale

risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei

dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa

appartenente al gruppo»;

  «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati,  su

loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita'  produttiva  un

numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio

superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del

minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive  della

medesima regione»;

  «8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con

le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

 

                               Art. 10

         Fondi interprofessionali per la formazione continua

  1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

dopo   le   parole   «si   possono   articolare    regionalmente    o

territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e  possono  altresi'

utilizzare parte  delle  risorse  a  essi  destinati  per  misure  di

formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».

 

                               Art. 11

     Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

  1. I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi

unicamente  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici   requisiti

preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione  di

idonee garanzie all'espletamento  delle  iniziative  medesime.  Fatta

eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,

i soggetti in  trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli

alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione,

i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari  non  possono

avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e  possono

essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o  neo-laureati

entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei  relativo  titolo

di studio.

  2. In assenza  di  specifiche  regolamentazione  regionali  trovano

applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di  cui  al

comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196  e

il relativo regolamento di attuazione.

 

                               Art. 12

         Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

  1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

  «Art.  603-bis  (Intermediazione  illecita   e   sfruttamento   del

lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque

svolga  un'attivita'  organizzata  di   intermediazione,   reclutando

manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata  da

sfruttamento,   mediante   violenza,   minaccia,   o   intimidazione,

approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei  lavoratori,

e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la  multa  da

1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

  Ai fini del primo comma,  costituisce  indice  di  sfruttamento  la

sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:

    1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente

difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato

rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;

    2) la sistematica violazione della normativa relativa  all'orario

di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria,  alle

ferie;

    3) la sussistenza di violazioni della  normativa  in  materia  di

sicurezza  e  igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  tale  da  esporre  il

lavoratore a pericolo per la salute,  la  sicurezza  o  l'incolumita'

personale;

    4) la sottoposizione  del  lavoratore  a  condizioni  di  lavoro,

metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente

degradanti.

  Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della

pena da un terzo alla meta':

    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a

tre;

    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in

eta' non lavorativa;

    3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a

situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche

delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

  Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di  cui

agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad

oggetto prestazioni lavorative,  e  603-bis,  importa  l'interdizione

dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,

nonche' il divieto di concludere contratti  di  appalto,  di  cottimo

fiduciario, di fornitura di opere,  beni  o  servizi  riguardanti  la

pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per  i

delitti di cui al primo comma importa altresi'  l'esclusione  per  un

periodo di due anni  da  agevolazioni,  finanziamenti,  contributi  o

sussidi da parte dello  Stato  o  di  altri  enti  pubblici,  nonche'

dell'Unione europea, relativi al settore di attivita' in cui ha avuto

luogo lo sfruttamento.  L'esclusione  di  cui  al  secondo  comma  e'

aumentata a cinque anni quando il fatto e' commesso  da  soggetto  al

quale sia stata applicata la  recidiva  ai  sensi  dell'articolo  99,

secondo comma, numeri 1) e 3)».

                           *** omissis ***

FINE TESTO DECRETO LEGGE