|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 31 agosto 2011
Circolare n. 163/2011
Oggetto: Lavoro – Misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e lo sviluppo – Articoli da
Si
segnalano le principali disposizioni in materia di lavoro contenute nel decreto
legge del 13 agosto con l’avvertenza che le stesse, come la restante parte
della manovra, potrebbero subire sostanziali modifiche durante l’iter
parlamentare di conversione in legge.
Contrattazione di secondo livello (art.8) – Il decreto riconosce alla contrattazione
collettiva aziendale o territoriale (definita per la prima volta “contrattazione collettiva di prossimità”) la
capacità di definire intese modificative dell’attuale assetto regolatorio del diritto del lavoro, purché finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei
contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di
competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e
occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. Tali intese
potranno intervenire sugli aspetti più qualificanti dell’organizzazione del
lavoro tra cui sono stati espressamente indicati il regime di solidarietà negli appalti, la disciplina dell’orario di lavoro e del licenziamento.
Collocamento obbligatorio dei disabili
(art.9) – La norma in esame interviene sulla disciplina del
collocamento obbligatorio dei disabili (legge n.68/99), riguardante come è noto
le imprese con almeno 15 dipendenti, rendendo più flessibile l’istituto della compensazione che consente alle imprese
con più unità produttive o facenti parte di un gruppo di spalmare al proprio
interno la quota dei lavoratori da assumere. In base alle nuove regole, infatti,
la compensazione potrà avvenire automaticamente su scala nazionale, senza quindi
più necessità di alcuna autorizzazione preventiva.
Formazione (art.10) – E’ stata riconosciuta ai Fondi interprofessionali
per la formazione continua (tipo il fondo Forte di cui è parte costituente
Tirocini (art.11) – E’ stata introdotta una nuova disciplina dei
tirocini formativi in sostituzione di quella prevista dalla legge n.196/97. I
tirocini potranno essere promossi esclusivamente da soggetti accreditati presso
le singole regioni, non potranno avere una durata superiore a 6 mesi (in precedenza
12 mesi) e potranno riguardare esclusivamente neo-laureati o neo-diplomati
entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
Intermediazione illecita (art.12) – E’ stato ulteriormente inasprito il
regime sanzionatorio dell’intermediazione illecita di manodopera con
l’introduzione di due specifici articoli nel Codice penale che puniscono tale
reato con la reclusione da
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.158/2011 |
Responsabile
di area |
Allegato uno |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.188 del 13.8.2011 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo
sviluppo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto-legge:
*** omissis ***
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva
di prossimita'
1. I
contratti collettivi di
lavoro sottoscritti a
livello
aziendale o territoriale da
associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale ovvero
dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono
realizzare
specifiche intese finalizzate
alla maggiore occupazione, alla
qualita' dei
contratti di lavoro,
alla emersione del
lavoro
irregolare, agli incrementi di
competitivita'
e di salario,
alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti
e
all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese
di cui al comma 1 possono
riguardare la
regolazione delle materie
inerenti l'organizzazione del
lavoro e
della produzione incluse
quelle relative: a)
agli impianti
audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle
mansioni
del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del
personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,
modulato o
flessibile, al regime della solidarieta'
negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di
lavoro; d) alla
disciplina
dell'orario di lavoro; e) alle modalita'
di assunzione e disciplina
del rapporto di
lavoro, comprese le
collaborazioni coordinate e
continuative a progetto e
le partite IVA,
alla trasformazione e
conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze
del recesso
dal rapporto di
lavoro, fatta eccezione
per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza
del matrimonio.
3. Le disposizioni contenute
in contratti collettivi
aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti
di tutto il personale delle unita'
produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato
con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
Art. 9
Collocamento obbligatorio
e regime delle
compensazioni
1. All'articolo 5 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono
apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e'
sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui
agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello
nazionale. Ai
fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i
datori di lavoro
privati che occupano personale
in diverse unita' produttive
e i
datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un
gruppo ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.
276 possono assumere in una unita'
produttiva o, ferme restando
le
aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una
impresa del gruppo
avente sede in Italia, un numero
di lavoratori aventi
diritto al
collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando
in via
automatica le eccedenze a compenso del minor
numero di lavoratori
assunti nelle altre unita' produttive
o nelle altre
imprese del
gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8
sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di
lavoro privati che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 8
trasmettono in via
telematica a ciascuno
dei
servizi competenti delle
province in cui
insistono le unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese
del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo
10 settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6,
dal quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla
base dei
dati riferiti a ciascuna unita'
produttiva ovvero a ciascuna impresa
appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di
lavoro pubblici possono essere autorizzati,
su
loro motivata richiesta, ad assumere in
una unita' produttiva
un
numero di lavoratori
aventi diritto al
collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso
del
minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive
della
medesima regione»;
«8-quater. Sono o
restano abrogate tutte le norme incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Art. 10
Fondi interprofessionali per la
formazione continua
1. All'articolo 118,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole
«si possono articolare
regionalmente o
territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono
altresi'
utilizzare parte
delle risorse a
essi destinati per
misure di
formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».
Art. 11
Livelli di tutela essenziali per
l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi
e di orientamento possono essere promossi
unicamente da soggetti
in possesso degli
specifici requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in
funzione di
idonee garanzie all'espletamento
delle iniziative medesime.
Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali,
i soggetti in
trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione,
i tirocini formativi e di orientamento non curriculari
non possono
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e
possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o
neo-laureati
entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo
titolo
di studio.
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di
cui al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.
196 e
il relativo regolamento di attuazione.
Art. 12
Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro
1. Dopo l'articolo 603
del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis
(Intermediazione illecita e
sfruttamento del
lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque
svolga un'attivita'
organizzata di intermediazione, reclutando
manodopera o organizzandone l'attivita'
lavorativa caratterizzata da
sfruttamento,
mediante violenza, minaccia,
o intimidazione,
approfittando dello stato di bisogno o di necessita'
dei lavoratori,
e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa
da
Ai fini del primo
comma, costituisce indice
di sfruttamento la
sussistenza di una o piu' delle
seguenti circostanze:
1) la sistematica
retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque
sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la sistematica
violazione della normativa relativa
all'orario
di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa
obbligatoria, alle
ferie;
3) la sussistenza di
violazioni della normativa in
materia di
sicurezza e igiene
nei luoghi di
lavoro, tale da
esporre il
lavoratore a pericolo per la salute, la
sicurezza o l'incolumita'
personale;
4) la
sottoposizione del lavoratore
a condizioni di
lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti.
Costituiscono aggravante
specifica e comportano
l'aumento della
pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il
numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non
lavorativa;
3) l'aver commesso il
fatto esponendo i lavoratori intermediati a
situazioni di grave pericolo,
avuto riguardo alle
caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene
accessorie). - La condanna per i delitti di
cui
agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento
ha ad
oggetto prestazioni lavorative,
e 603-bis, importa
l'interdizione
dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche o
delle imprese,
nonche' il divieto di
concludere contratti di appalto,
di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni
o servizi riguardanti
la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna
per i
delitti di cui al primo comma importa altresi' l'esclusione
per un
periodo di due anni
da agevolazioni, finanziamenti, contributi
o
sussidi da parte dello
Stato o di
altri enti pubblici,
nonche'
dell'Unione europea, relativi al settore di attivita'
in cui ha avuto
luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui
al secondo comma
e'
aumentata a cinque anni quando il fatto e' commesso da
soggetto al
quale sia stata applicata la
recidiva ai sensi
dell'articolo 99,
secondo comma, numeri 1) e 3)».
*** omissis ***
FINE TESTO DECRETO LEGGE