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Roma, 7 settembre 2011
Circolare n.170/2011
Oggetto: Tributi – Depositi IVA – Obbligo della garanzia
dal 12 settembre 2011– Nota Agenzia delle Dogane prot.n.84920/RU
del 7.9.2011.
Si trasmette la nota
dell’Agenzia delle Dogane che illustra il nuovo obbligo di prestare una
garanzia per poter immettere i beni importati nei depositi IVA senza versare
l’imposta in dogana (immissione in libera pratica).
Il
nuovo obbligo riguarda tutti gli importatori, tranne quelli aventi lo status di
AEO - Operatore Economico Autorizzato, ovvero il riconoscimento della notoria
solvibilità ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.).
Si tratta di un
pesante restringimento dell’operatività dei deposti IVA, tenendo conto che ad
oggi solo una minoranza degli importatori possiede i requisiti succitati.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.145/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Roma,
07/09/2011
Protocollo:
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84920/RU |
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Rif.: |
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Allegati:
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Indirizzi omessi
OGGETTO: Articolo 7, comma
2, lett. cc ter del decreto legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia). G.U. n.160 del 12 luglio
2011
Regime del deposito
doganale, fiscale ai fini accise e ai fini I.V.A..
Come
anticipato con comunicato n. 86094 del 20 luglio 2011, la legge 12 luglio 2011,
n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n.
70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) ha introdotto
alcune modifiche all'articolo 50 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che
regolamenta l'istituto del deposito I.V.A. per la custodia di beni nazionali e
comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito
medesimo.
In tale
occasione, è stato evidenziato che per le modifiche che hanno introdotto nuovi
adempimenti, sostanzialmente riconducibili alle modalità di gestione della
garanzia prescritta, l'operatività e l'efficacia sarebbero decorse dal
sessantesimo giorno dell'entrata in vigore del provvedimento che le ha
introdotte, individuato nella data del 12 settembre p.v.
Ciò premesso,
si fa seguito alle disposizioni contenute nella circolare 16/D del 28 aprile
2006 e nelle direttive prot. nn.
7521 e 22321 R.U., datate rispettivamente 28/12/2006 e 24/02/2009, relative
all'argomento, per fornire i preannunciati indirizzi operativi.
Preliminarmente,
si ribadiscono le disposizioni emanate con la citata direttiva 22321 del
24/02/2009 di commento alla norma di interpretazione autentica recata dall'articolo
16, comma 5 bis, del D.L. 185 del 2008, convertito dalla Legge 185 del 2008.
In relazione
al recente intervento normativo, oggetto della presente, si ricorda che le
modifiche apportate e contenute nell'art. 7, comma 2, lett. cc ter hanno carattere sostanzialmente operativo e attengono
all'ambito di applicazione dell'istituto del deposito I.V.A. ed alle modalità
di gestione della garanzia prescritta per le operazioni di introduzione nel deposito
stesso; esse hanno lo scopo di chiarire e, per certi versi, di semplificare gli
adempimenti necessari per la gestione del deposito I.V.A. da parte degli
operatori nazionali che effettuano con maggiore ricorrenza operazioni doganali
e quindi sono maggiormente interessati alla utilizzazione dell’istituto,
promuovendone l'uso ove ricorrano le esigenze operative per soddisfare le quali
l'istituto è stato introdotto nell'ordinamento.
Di seguito, ne
viene data illustrazione.
A) Con
espresso rinvio alle pertinenti disposizioni del Testo unico delle accise
approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e delle
Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario di cui al Reg.
(CEE) 2 luglio 1993, n.2454 (d'ora in poi D.A.C.),
inserite nel comma 1 dell'art.50 bis sopra ricordato, viene confermato che,
oltre ai depositi pubblici gestiti come magazzini generali ed ai depositi
franchi o operanti nei punti franchi previsti nel comma 1 dell’art. 50 bis,
possono essere gestiti come depositi I.V.A. i depositi fiscali di beni
sottoposti ad accisa, disciplinati dal testo unico accise citato, nonché tutte
le tipologie di depositi doganali privati gestiti sotto la responsabilità del depositario,
individuate dall'art. 525, par. 2, delle D.A.C.. Al
riguardo, si evidenzia che tra tali tipologie è ricompresa la tipologia del
deposito E, caratterizzata dal fatto che il regime doganale economico
sospensivo del deposito doganale si applica, sebbene le merci non debbano
essere immagazzinate in un locale preventivamente riconosciuto come deposito
doganale.
Si tratta di
una tipologia di deposito, finora maggiormente diffusa in altri Stati membri,
che assicura la massima flessibilità operativa per il depositario, potendosi
identificare anche in una pluralità di installazioni, anche non confinanti, del
depositario stesso, ma che tuttavia non è associabile a tipologie di deposito
“virtuale”, nelle quali si prescinderebbe addirittura dallo stoccaggio dei
beni.
In base alla
disciplina comunitaria, la gestione di tale tipologia di deposito è comunque
soggetta ad autorizzazione da parte della competente autorità doganale e subordinata
alla tenuta della contabilità di magazzino, a cura del depositario, secondo le
regole previste dall’art. 530 delle D.A.C., da cui
risulti in qualsiasi momento la collocazione della merce vincolata al regime.
Con
riferimento a tale specifico adempimento, giova altresì ricordare che la
suddetta contabilità, che deve mostrare in qualsiasi momento le quantità di
merci vincolate al regime del deposito, assume una rilevanza ancora più
decisiva in questa tipologia di deposito; l’iscrizione nella contabilità di magazzino
di merci vincolate al regime di deposito di tipo E viene effettuata quando le
merci raggiungono le installazioni di stoccaggio del titolare e l’appuramento
del regime viene effettuato al più tardi al momento dell’uscita delle merci dalle
installazioni di stoccaggio (cfr. art. 530 delle D.A.C.).
Dalla suddetta
contabilità dovrà evincersi inequivocabilmente la localizzazione delle merci
anche vincolate a deposito I.V.A.. In tal senso, si
intende superata la
prescrizione di cui a pag. 24 della
circolare 16/2006 che prevede l'individuazione di idonei locali destinati alla
gestione del deposito I.V.A..
In merito a
tale ultimo profilo, innovandosi alla prassi finora attuata, si rende opportuno
verificare l'insorgenza di eventuali difficoltà operative, che dovranno essere
comunicate dagli uffici delle dogane competenti agli organi sovraordinati
per le opportune valutazioni.
B) La legge
106 codifica l'istituto della garanzia da prestare in relazione alle operazioni
di introduzione in deposito I.V.A., già presente nella precedente prassi
operativa, adottata anche in applicazione di principi di diritto comunitario.
Come noto, infatti, con la citata circolare 16/D del 2006, questa Agenzia aveva
ripreso le disposizioni impartite in materia di garanzia già nel 1997 a seguito
dell'introduzione dell'istituto dei depositi I.V.A. nell'ordinamento nazionale
e successivamente confermate dall'allora Dipartimento delle entrate con circolare
n. 145/E del 1998. In sostanza, dunque, sin dal 1997, per l'immissione in libera
pratica, senza applicazione dell'I.V.A., di merce non comunitaria destinata ad
essere introdotta in un deposito I.V.A., è stata richiesta all'importatore la
prestazione di una garanzia pari all'ammontare dell'imposta gravante sulla
merce.
Le immissioni
in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti in un deposito I.V.A.
sono effettuate, infatti, senza applicazione dell'I.V.A. sulla base di una
dichiarazione dell'importatore circa la destinazione dei beni, dal momento che
il relativo onere viene assolto solo successivamente, al momento
dell'estrazione dal deposito stesso dai soggetti passivi agli effetti I.V.A.
con il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge).
L'Ufficio
doganale di importazione, per il mantenimento dell'impegno in ordine alla
destinazione assunto dal dichiarante, provvede a far garantire l' I.V.A. non
riscossa in applicazione dell'art. 192, par. 2, del Codice doganale comunitario
(Reg. (CEE) n. 2913/1992).
Con la
disposizione normativa in commento viene introdotto, con la modifica del comma
4 dell'articolo 50 bis, l'esonero dalla prestazione della garanzia, normalmente
dovuta per l'applicazione del beneficio connesso all'immissione in libera
pratica di beni non comunitari introdotti in deposito doganale/I.V.A., per
alcune tipologie di soggetti.
Gli operatori
che possono beneficiare del predetto esonero dalla prestazione della garanzia
sono i soggetti titolari di esonero dall'obbligo di prestare garanzia di cui all'art.
90 del D.P.R. 43 del 1973 (T.U.L.D.) e i titolari di
certificazione
attestante il possesso dello status
di rilevanza comunitaria di Operatore Economico Autorizzato (AEO). Ciò in virtù
del fatto che entrambi i provvedimenti (esonero cauzionale e certificato AEO)
vengono rilasciati in seguito alla avvenuta verifica di un determinato grado di
affidabilità e di notoria solvibilità dell'operatore. In proposito si specifica
che le certificazioni utili ai fini predetti sono quelle AEOC-Semplificazioni
e AEOF-Semplificazioni/Sicurezza.
Al riguardo, relativamente
ai presupposti e alle modalità di rilascio della certificazione AEO, si
richiamano le disposizioni attuative già adottate (circolare 36/2007 e
successive istruzioni operative).
L'esonero in
parola discende dalla permanenza dello status di affidabilità doganale nel
tempo, con conseguente necessità di verificarne la sussistenza all'atto dell'ammissione
all'esonero, su richiesta dell'operatore, e di revocarne la validità allorché
venga meno, anche temporaneamente, lo status di AEO.
La prescritta
garanzia è, invece, sempre dovuta per i soggetti non appartenenti alle
categorie sopra richiamate e la stessa potrà essere svincolata a seguito della
comunicazione, da parte del soggetto che procede all’estrazione dal deposito,
dei dati relativi alla liquidazione dell'imposta afferente.
A tale
riguardo, la nuova disposizione, modificando i commi 3 e 6 dell'articolo 50
bis, prevede altresì che gli oneri di comunicazione introdotti a carico dei
soggetti che procedono all'estrazione dei beni dal deposito e tesi a comprovare
l’avvenuto assolvimento dei previsti adempimenti amministrativi ai fini del
pagamento dell’I.V.A. di cui al D.P.R. 633 del 1972 per i beni estratti dal
deposito, e che sono necessari per la corretta tenuta delle contabilità da
parte del depositario nonché per lo svincolo della cauzione prestata dai
soggetti che non abbiano potuto avvalersi dell'esonero previsto, siano
sostituiti in futuro dalla integrazione delle banche dati tenute dalle Agenzie
fiscali delle dogane e delle entrate, secondo modalità da stabilirsi con
determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore
dell’Agenzia delle entrate.
In attesa di
tale integrazione, si dispone che, nel caso di coincidenza tra operatore che
introduce in deposito ed operatore che estrae, tale soggetto effettuerà le
necessarie comunicazioni al depositario e, al fine di velocizzare lo svincolo
della garanzia, anche al competente ufficio doganale.
Analogamente
opererà il soggetto, che procede all'estrazione della merce nei casi, a quanto
consta residuali, in cui non coincida con l'operatore che ha introdotto la
merce nel deposito I.V.A..
In tal caso,
sarà cura del depositario fornire gli elementi del buon esito dell'operazione,
oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto
la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo
stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa.
Ai fini dello
svincolo della garanzia, in applicazione di quanto disposto dalla norma, il
soggetto che procede all'estrazione dovrà dare prova dell'espletamento degli adempimenti
previsti in materia di I.V.A. (cfr. art. 1 D.P.R. 100/1998) ai fini della
liquidazione dell'imposta, fornendo documentazione dell'avvenuta registrazione
dell'autofattura nella propria contabilità.
Analoga prova
dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e
custoditi in deposito I.V.A. siano spediti in altro Paese comunitario (cfr.
art. 41 del D.L. 331/1993, convertito dalla Legge 427/1993) nonché nel caso di
esportazione verso Paesi terzi (cfr. art. 8 D.P.R. 633/1972), ferma ovviamente
restando, in tale ultimo caso, l'osservanza di tutti gli altri adempimenti
connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.
I dati
relativi alle operazioni sopradescritte saranno comunicati, secondo modalità in
corso di definizione, all'Agenzia delle entrate per l'attuazione dei controlli
di competenza.
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Si pregano le
Direzioni in indirizzo di impartire le occorrenti disposizioni di tipo organizzativo
per la pratica attuazione delle innovazioni introdotte e per diffonderne la conoscenza
presso le Associazioni di categoria operanti in ambito locale.
Eventuali
problematiche di carattere applicativo di portata generale dovranno essere
portate all'attenzione di questa Struttura con la dovuta tempestività.
Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. LGS. 39/93