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Roma, 8 settembre 2011
Circolare n. 171/2011
Oggetto:Lavoro – Libro
Unico del Lavoro e prospetti paga - Chiarimenti sul regime sanzionatorio
- Circolare
Min. Lavoro n. 23 del 30.8.2011.
Il Ministero del
Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro (disciplinato
dalla legge 133/2008) e di prospetti paga anche alla luce delle modifiche
apportate dalla legge 183/2010 alla diffida
obbligatoria.
Come è noto, in base
al suddetto istituto (introdotto dal d.lgvo 124/2004)
qualora siano state riscontrate violazioni
di disposizioni di legge o contrattuali in materia di lavoro, il personale
ispettivo può diffidare il datore di
lavoro a regolarizzare le inosservanze
materialmente sanabili entro 30 giorni e, in caso di ottemperanza, applicare
una sanzione ridotta che dovrà essere pagata entro ulteriori 15 giorni. Al riguardo
il Ministero del Lavoro ha ora precisato che:
· per inosservanze materialmente sanabili, a cui si applica la diffida e
la conseguente riduzione della sanzione, devono intendersi tutti gli inadempimenti
di carattere documentale (tra cui l’involontaria omessa o irregolare
registrazione dei dati sul Libro Unico),
fatta eccezione per la mancata conservazione dello stesso Libro Unico;
· in caso di omessa, irregolare o
ritardata registrazione dei dati sul Libro Unico per più mensilità si applicano
tante sanzioni quante sono le mensilità interessate tenuto anche conto del
numero dei lavoratori coinvolti; viene fatta salva in ogni caso la regola del
cosiddetto cumulo delle sanzioni (prevista
dalla legge 689/1981) secondo cui, per chi con più azioni commette anche in
tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni, si applica
la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo;
· qualora il datore di lavoro utilizzi
il Libro Unico anche ai fini della consegna al lavoratore del prospetto paga,
l’eventuale violazione relativa al Libro Unico assorbe di conseguenza anche la
violazione in materia di prospetto paga e pertanto il datore di lavoro non sarà
sanzionato due volte;
· resta ferma la non sanzionabilità del mancato aggiornamento dei dati sul Libro
Unico per cause non imputabili al datore di lavoro nonché degli errori
puramente formali che non incidono quindi sul piano retributivo o previdenziale
del lavoratore.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 217/2010 e 153/2008 |
Responsabile
di Area |
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Lc/lc |
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