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Roma, 15 settembre 2011

 

Circolare n. 177/2011

 

Oggetto: Lavoro – Richiesta telematica per le visite mediche di controllo – Periodo transitorio – Circolare INPS n.118 del 12.9.2011.

 

Nell’ambito del processo di informatizzazione riguardante le assenze per malattia, l’INPS ha comunicato che dall’1 ottobre p.v. tutti i datori di lavoro potranno presentare allo stesso Istituto in via telematica la richiesta di visita medica di controllo domiciliare dei lavoratori malati.

 

La domanda, valida per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta, dovrà essere inviata tramite il portale www.inps.it previa attribuzione da parte dell’Istituto di un apposito PIN che deve essere richiesto dai datori di lavoro. Dalla richiesta sono esentati i datori di lavoro già dotati di PIN in quanto abilitati alla certificazione di malattia online.

 

L’INPS fa presente che per un periodo transitorio di due mesi (cioè fino al 30 novembre p.v.) le richieste per le visite mediche potranno essere presentate sia in via telematica sia in forma cartacea secondo le modalità tradizionali; cessato tale periodo la richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.173/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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INPS

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Coordinamento Generale Medico Legale

Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione

Coordinamento Generale Legale

 

Roma, 12/09/2011

Circolare n. 118

Indirizzi omessi

 

OGGETTO:        Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010, “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011, “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze.

Modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro.

Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.

 

SOMMARIO:      Premessa

Destinatari del servizio e abilitazioni

Istruzioni per la richiesta di visita medica di controllo

Periodo transitorio. Esclusività del canale telematico

 

PREMESSA

Con circolare n. 169 del 31.12.2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n.75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini”, la quale prevede, a decorrere dall’1/01/2011, l’utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

Le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva sono state successivamente stabilite con la determinazione n.277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, cui si è data attuazione con circolare n.110 del 30.08.2011.

In relazione a quanto sopra,  a decorrere dal 1° ottobre 2011, viene attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto ex lege 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5.

La presentazione della richiesta dovrà, quindi, essere effettuata attraverso il portale WEB dell’Istituto - servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”, con accesso tramite PIN.

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO E ABILITAZIONI

Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.

Per l’utilizzo del servizio occorre essere abilitati all’accesso.

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, tutti i soggetti già dotati di PIN  ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia di cui alla circolare INPS n. 60 del 2010, saranno automaticamente abilitati al servizio.

I datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter acceder al servizio, devono presentare presso una Sede Inps i seguenti documenti:

·         modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con l'elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del PIN per l’accesso agli attestati di malattia del personale con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore;

·         modulo di richiesta "individuale" compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, con allegata la fotocopia del documento d'identità del  sottoscrittore.

I moduli richiesti sono forniti in allegato alla presente.

I datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo” ad un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, dovrà tempestivamente comunicarlo all’INPS, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi.

Al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN, i datori di lavoro o loro incaricati in possesso di PIN, sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione. l’Inps provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.

 

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO

La richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla Sede, UOC/UOST, competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.

 

E’ possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale,  da parte della UOC/UOST della Sede INPS destinataria.

La procedura di richiesta di visita medica di controllo si compone di più pannelli che consentono un colloquio interattivo con l’utente che:

·         comunica i dati relativi alla richiesta, in modalità guidata dal sistema informatico:

-         preimpostando i dati ove già disponibili (i dati anagrafici del datore di lavoro, per le imprese iscritte ad INPS e del lavoratore, se presente nell’Archivio anagrafico unico);

-         costruendo e completando dinamicamente le informazioni (per es. selezione del comune nell’ambito della provincia già specificata);

-         indirizzando l’utente con domande specifiche (per es. “Il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS?”);

-         segnalando i dati obbligatori (un ‘*’ accanto al campo);

-         sottoponendo i dati forniti ad un immediato controllo formale;

-         utilizzando una messaggistica puntuale per segnalare le informazioni incongruenti;

·         inoltra la richiesta di visita medica di controllo;

·         ottiene in risposta una ricevuta, che può anche stampare, con la segnatura di protocollo in entrata assegnata dal sistema INPS;

·         visualizza l’esito della visita dopo la sua effettuazione.

 

PERIODO TRANSITORIO. ESCLUSIVITÀ DEL CANALE TELEMATICO

A decorrere dal 1° ottobre 2011, tutte le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico.

Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.

Alla scadenza del periodo transitorio il canale telematico diventa esclusivo.

 

Il Direttore Generale

Nori

 

Allegato N.1: omissis

Allegato N.2: omissis