Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 22 settembre 2011

 

Circolare n. 184/2011

 

Oggetto: Tributi – Depositi IVA – Articolo 2 comma 36-vicies quater legge 14.9.2011, n.148, su G.U. n. 216 del 16.9.2011.

 

 

A seguito delle circolari emanate dai diversi uffici doganali territoriali con varie interpretazioni sul nuovo obbligo per gli importatori di prestare una garanzia fideiussoria per l’Iva non versata in dogana sulle merci provenienti dall’estero e introdotte nei depositi Iva (articolo 50 bis D.L. 331/93 così come modificato dalla legge n.106/2011), l’Agenzia delle Dogane ha assicurato che fornirà a breve suoi chiarimenti.

 

Confetra, unitamente alle federazioni aderenti Fedespedi, Assologistica e Anasped, ha sottolineato la necessità che l’Agenzia fornisca un’interpretazione che consenta una più ampia possibilità di esonero dal prestare la garanzia, pena il sostanziale abbandono del ricorso ai depositi Iva con gravi ripercussioni per il settore della logistica delle merci.

 

Sull’istituto del deposito Iva grava anche l’ulteriore modifica normativa introdotta con la manovra finanziaria indicata in oggetto secondo cui il soggetto che estrae le merci deve essere iscritto alla Camera di Commercio da almeno un anno, deve dimostrare una effettiva operatività e attestare regolarità nei versamenti Iva, secondo modalità che saranno definite dall’Agenzia delle Entrate.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento alla luce dei prossimi provvedimenti.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 172/2011

Responsabile di Area

D/d

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G.U. n.216 del 16.9.2011 (fonte Guritel)

Legge n 148 del 14.9.2011 recante: «Ulteriori  misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.».

 

 

                               TITOLO I

 

            DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

 

                          *****OMISSIS*****

 

                               Art. 2

                 Disposizioni in materia di entrate

 

                          *****OMISSIS*****

 

36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: “agli effetti dell’IVA” sono inserite le seguenti: “iscritti alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO