Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 9 settembre 2011

 

Circolare n. 172/2011

 

Oggetto: Tributi – Lavoro – Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo – Approvazione da parte del Senato.

 

Il Senato, votando la fiducia sul maxiemendamento predisposto dal Governo, ha approvato in prima lettura la conversione in legge della manovra di agosto (D.L. n.138/2011) all’esame ora della Camera. Rispetto alla versione originaria sono state apportate numerose modifiche tra cui si evidenziano l’aumento dal 20 al 21% dell’aliquota ordinaria IVA (art.2 c.2bis); il ridimensionamento del contributo di solidarietà inizialmente previsto per i redditi superiori ai 90 mila euro annui e pari ora al 3% sui redditi superiori ai 300 mila euro annui (art.2 c.2); la riduzione delle agevolazioni fiscali per le cooperative (art.2 c.36bis, 36ter e 36quater); l’anticipo al 2014 del meccanismo di graduale innalzamento dell’età pensionabile per le donne che raggiungerà i 65 anni (come per gli uomini) nel 2026 (art.1 c.20); il ripristino del SISTRI (il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti) la cui operatività viene tuttavia ulteriormente differita al 9 febbraio 2012 (art.6 c.2) e il mantenimento delle date di celebrazione delle feste civili del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno (art.1 c.24).

 

In tema di costi minimi dell’autotrasporto è stata approvata una disposizione di modifica dell’articolo 83 bis volta a riaprire i termini per la stipula degli accordi di settore (art. 7 bis).

Di particolare rilevanza una norma che modifica l’articolo 50 bis del decreto legge 331/93 sui depositi IVA prevedendo l’obbligo di requisiti di affidabilità per i soggetti che estraggono i beni dai depositi stessi (art.2 c.36 vicies quater); la portata di tale disposizione peraltro non è chiara.

 

Si richiama infine l’attenzione su una disposizione volta ad imporre l’applicazione del CCNL ferrovie a tutte le imprese di trasporto ferroviario di persone e merci (art.8 c.3bis). Come riportato dalla stampa la Confetra ha denunciato l’irrazionalità di tale disposizione sottolineando le ricadute negative sugli operatori privati e più in generale sul processo di liberalizzazione ferroviaria, la contrarietà con il principio costituzionale di liberà contrattuale e l’incoerenza rispetto ad un provvedimento che dovrebbe essere finalizzato, oltre che alla stabilizzazione finanziaria, al rilancio del sistema economico anche attraverso interventi di liberalizzazione.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.163/2011 e 158/2011

Responsabile di Area

Si allega, oltre al testo della manovra approvata dal Senato, la rassegna stampa su CCNL ferrovie

 

M/n

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TESTO DEL DECRETO-LEGGE  13 AGOSTO 2011, N. 138 COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

(le modifiche sono evidenziate in grassetto)

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

 

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Articolo 1.

(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).

 

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20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole «2020», «2021», «2022», «2023», «2024», «2025», «2031» e «2032» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2025» e «2026».

 

*****omissis*****

 

24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1o maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

 

*****omissis*****

 

 

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di entrate).

 

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2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.»;

b) il secondo comma dell'articolo 27 è sostituito dai seguente:

«Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per 121 quando l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro»;

c) la rubrica della tabella B è sostituita dalla seguente: «Prodotti soggetti a specifiche discipline».

 

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36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

 

b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 65 per cento».

 

36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».

 

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.

 

*****omissis*****

 

36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono inserite le seguenti: «iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,».

 

 

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

 

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Articolo 6.

(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni).

 

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2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

*****omissis*****

 

 

Articolo 7-bis.

(Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008).

 

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore»;

 

b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4».

 

 

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

 

Articolo 8.

(Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

 

 

*****omissis*****

 

3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all'alinea, le parole: «e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati»;

 

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) condizioni di lavoro del personale».

 

FINE TESTO

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA

 

 

Corriere della Sera - Ed. nazionale

 

                                                                                                          Data 7 settembre 2011

 

La lente

Contratto Fs per tutti, blitz della Lega

A. Bac.

È stata inserita all'ultimo momento nella manovra la norma che obbliga tutte le imprese ferroviarie operanti nel territorio italiano sul trasporto merci e persone ad applicare il contratto delle Ferrovie dello Stato, al momento in attesa di rinnovo. A evidenziare il blitz, messo a punto dai senatori leghisti, è il Forum del Trasporto ferroviario (composto da Ntv, l'azienda ferroviaria privata presieduta da Luca Cordero di Montezemolo, Arriva DB, Arenaways, Assoferr e FerCargo) ma anche Confetra, la Confederazione dei trasporti e della logistica. Secondo i denuncianti, la maggioranza ha inserito un articolo che ha «l'evidente obiettivo di ostacolarne ulteriormente la liberalizzazione, a esclusivo beneficio dell'ex monopolista statale».

Questo perché il provvedimento, «irrompe a gamba tesa nelle trattative in corso tra sindacati e imprese ferroviarie, mettendo a rischio la ricerca di una reale condivisione sul contratto unico di settore (mobilità)».

Per Confetra si finirebbe per «allineare il costo del personale su valori insostenibili, rallentando qualsiasi processo di liberalizzazione». Il Forum inoltre fa notare come la norma, «manifestamente incostituzionale», abbia del «paradossale» visto che la manovra introduce norme che valorizzano i contratti aziendali e territoriali.

 

 

 

ItaliaOggi

 

                                                                                                           Data 7 settembre 2011

 

Brevi

 

A sorpresa è stata inserita nel decreto legge anticrisi una disposizione volta a imporre l'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle Ferrovie dello stato a tutte le imprese di trasporto ferroviario di merci e di persone. «L'inserimento di questa norma», afferma Piero Luzzati, direttore generale della Confetra - Confederazione Generale italiana dei trasporti e della logistica, «è in controtendenza rispetto a un provvedimento che dovrebbe avere come uniche finalità il contrasto dell'emergenza finanziaria e il rilancio del sistema economico attraverso interventi di semplificazione e di liberalizzazione. L'emendamento approvato, viceversa, rappresenta una disposizione di retroguardia», prosegue Luzzati, «palesemente contraria al principio costituzionale di libertà contrattuale che, se confermata nel corso dell'iter parlamentare, costringerebbe le imprese private operanti nel cargo ferroviario ad allineare il costo del personale su valori per esse insostenibili, rallentando qualsiasi processo di liberalizzazione».

 

 

 

ANSA

 

AGENZIA                                                                                             Data 6 settembre 2011

 

MANOVRA: CONFETRA, A RISCHIO LIBERTA' CONTRATTUALE (ANSA) - ROMA, 6 SET - Il direttore generale della Confetra, Piero Luzzati, denuncia che ''a sorpresa e' stata inserita nel decreto legge anticrisi una disposizione volta ad imporre l'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle Ferrovie dello Stato a tutte le imprese di trasporto ferroviario di merci e di persone''. ''L'inserimento di questa norma - afferma il dg della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - e' in controtendenza rispetto ad un provvedimento che dovrebbe avere come uniche finalita' il contrasto dell'emergenza finanziaria e il rilancio del sistema economico attraverso interventi di semplificazione e di liberalizzazione''. L'emendamento approvato, ''viceversa, rappresenta una disposizione di retroguardia - prosegue Luzzati - palesemente contraria al principio costituzionale di liberta' contrattuale che, se confermata nel corso dell'iter parlamentare, costringerebbe le imprese private operanti nel cargo ferroviario ad allineare il costo del personale su valori per esse insostenibili, rallentando qualsiasi processo di liberalizzazione''.(ANSA). DR-COM 06-SET-11 18:29 NNN

 

 

 

 

ADNKRONOS

 

AGENZIA                                                                                             Data 6 settembre 2011

 

MANOVRA: CONFETRA, A RISCHIO PRINCIPIO COSTITUZIONALE LIBERTA' CONTRATTUALE EMENDAMENTO COSTRINGE IMPRESE PRIVATE AD ALLINEAMENTO COSTI CON PUBBLICHE Roma, 6 set. - (Adnkronos) - "L'emendamento approvato e' contrario al principio costituzionale di liberta' contrattuale e rende insostenibile il costo del personale per le imprese private". Lo dice Piero Luzzati, direttore generale di Confetra, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica. "A sorpresa e' stata inserita nel decreto legge anticrisi una disposizione volta ad imporre l'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle Ferrovie dello Stato a tutte le imprese di trasporto ferroviario di merci e di persone. L'inserimento di questa norma - afferma Luzzati - e' in controtendenza rispetto ad un provvedimento che dovrebbe avere, come uniche finalita', il contrasto dell'emergenza finanziaria e il rilancio del sistema economico attraverso interventi di semplificazione e di liberalizzazione". "L'emendamento approvato, viceversa, rappresenta una disposizione di retroguardia - conclude Luzzati - palesemente contraria al principio costituzionale di liberta' contrattuale che, se confermata nel corso dell'iter parlamentare, costringerebbe le imprese private operanti nel cargo ferroviario ad allineare il costo del personale su valori per esse insostenibili, rallentando qualsiasi processo di liberalizzazione". (Csl/Zn/Adnkronos) 06-SET-11 18:20 NNNN