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Roma, 9 settembre 2011
Circolare n. 172/2011
Oggetto: Tributi – Lavoro – Misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo – Approvazione da parte del Senato.
Il Senato, votando
la fiducia sul maxiemendamento predisposto dal Governo, ha approvato in prima
lettura la conversione in legge della manovra di agosto (D.L. n.138/2011) all’esame
ora della Camera. Rispetto alla versione originaria sono state apportate
numerose modifiche tra cui si evidenziano l’aumento
dal 20 al 21% dell’aliquota ordinaria IVA (art.2 c.2bis); il ridimensionamento del contributo di
solidarietà inizialmente previsto
per i redditi superiori ai 90 mila euro annui e pari ora al 3% sui redditi
superiori ai 300 mila euro annui (art.2
c.2); la riduzione delle agevolazioni
fiscali per le cooperative (art.2 c.36bis, 36ter e 36quater); l’anticipo al
2014 del meccanismo di graduale innalzamento
dell’età pensionabile per le donne che raggiungerà i 65 anni (come per gli
uomini) nel 2026 (art.1 c.20); il ripristino
del SISTRI (il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti) la cui
operatività viene tuttavia ulteriormente differita al 9 febbraio 2012 (art.6 c.2)
e il mantenimento delle date di
celebrazione delle feste civili del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno (art.1
c.24).
In tema di costi
minimi dell’autotrasporto è stata approvata una disposizione di modifica
dell’articolo 83 bis volta a riaprire i termini per la stipula degli accordi di
settore (art. 7 bis).
Di particolare
rilevanza una norma che modifica l’articolo 50 bis del decreto legge 331/93 sui
depositi IVA prevedendo l’obbligo di requisiti di affidabilità per i soggetti
che estraggono i beni dai depositi stessi (art.2 c.36 vicies
quater); la portata di tale disposizione peraltro non
è chiara.
Si richiama infine
l’attenzione su una disposizione volta ad imporre
l’applicazione del CCNL ferrovie a tutte le imprese di trasporto ferroviario
di persone e merci (art.8 c.3bis). Come riportato dalla stampa
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.163/2011 e 158/2011 |
Responsabile
di Area |
Si allega, oltre al testo della manovra approvata dal Senato, la rassegna stampa su CCNL ferrovie |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
TESTO DEL
DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
(le modifiche sono evidenziate in
grassetto)
Titolo I
DISPOSIZIONI PER
*****omissis*****
Articolo 1.
(Disposizioni
per la riduzione della spesa pubblica).
*****omissis*****
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma
1, le parole «2020», «2021», «2022», «2023», «2024», «2025», «2031» e «2032»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2014», «2015», «2016»,
«2017», «2018», «2019», «2025» e «2026».
*****omissis*****
*****omissis*****
Articolo 2.
(Disposizioni
in materia di entrate).
*****omissis*****
2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell'articolo 16 è
sostituito dal seguente:
«L'aliquota dell'imposta è
stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile
dell'operazione.»;
b) il secondo comma dell'articolo 27
è sostituito dai seguente:
«Per i commercianti al minuto e per
gli altri contribuenti di cui all'articolo
c) la rubrica della tabella B è sostituita dalla seguente: «Prodotti soggetti
a specifiche discipline».
*****omissis*****
36-bis. In
anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'articolo 1, comma 460,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le
parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la
quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b-bis),
le parole: «per la quota del 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per
la quota del 65 per cento».
36-ter. Al
comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «si applica
in ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono sostituite dalle
seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».
36-quater.
Le disposizioni di cui ai commi 36-bis
e 36-ter si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione
degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni di cui commi 36-bis
e 36-ter.
*****omissis*****
36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono inserite le seguenti: «iscritti
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un
anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei
versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate,».
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI
ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
*****omissis*****
Articolo 6.
(Liberalizzazione
in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione
di inizio attività. Ulteriori semplificazioni).
*****omissis*****
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio
per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento
delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle
componenti software e hardware, anche ai fini
dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto
a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia
partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui
all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività
del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*****omissis*****
Articolo
7-bis.
(Modifiche all'articolo 83-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008).
1. All'articolo 83-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta
generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini della loro entrata in vigore»;
b) al comma 4-bis sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la possibilità di
deroga con gli accordi di cui al comma 4».
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Articolo 8.
(Sostegno
alla contrattazione collettiva di prossimità).
*****omissis*****
3-bis.
All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: «e la normativa regolamentare, compatibili con
la legislazione comunitaria, ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la
normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore,
compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati»;
b) dopo la lettera b), è
inserita la seguente:
«b-bis)
condizioni di lavoro del personale».
FINE TESTO
RASSEGNA STAMPA
La lente
Contratto Fs per tutti, blitz della Lega
A. Bac.
È stata inserita all'ultimo momento nella manovra la norma che obbliga
tutte le imprese ferroviarie operanti nel territorio italiano sul trasporto
merci e persone ad applicare il contratto delle Ferrovie dello Stato, al momento
in attesa di rinnovo. A evidenziare il blitz, messo a punto dai senatori
leghisti, è il Forum del Trasporto ferroviario (composto da Ntv,
l'azienda ferroviaria privata presieduta da Luca Cordero di Montezemolo, Arriva
DB, Arenaways, Assoferr e FerCargo) ma anche Confetra,
Questo perché il provvedimento, «irrompe a gamba tesa nelle trattative
in corso tra sindacati e imprese ferroviarie, mettendo a rischio la ricerca di
una reale condivisione sul contratto unico di settore (mobilità)».
Per Confetra si finirebbe per «allineare il
costo del personale su valori insostenibili, rallentando qualsiasi processo di
liberalizzazione». Il Forum inoltre fa notare come la norma, «manifestamente
incostituzionale», abbia del «paradossale» visto che la manovra introduce norme
che valorizzano i contratti aziendali e territoriali.
Brevi
A sorpresa è stata inserita nel decreto legge anticrisi una disposizione
volta a imporre l'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle
Ferrovie dello stato a tutte le imprese di trasporto ferroviario di merci e di
persone. «L'inserimento di questa norma», afferma Piero Luzzati, direttore
generale della Confetra - Confederazione Generale italiana dei trasporti e
della logistica, «è in controtendenza rispetto a un provvedimento che dovrebbe
avere come uniche finalità il contrasto dell'emergenza finanziaria e il rilancio
del sistema economico attraverso interventi di semplificazione e di
liberalizzazione. L'emendamento approvato, viceversa, rappresenta una
disposizione di retroguardia», prosegue Luzzati, «palesemente contraria al
principio costituzionale di libertà contrattuale che, se confermata nel corso
dell'iter parlamentare, costringerebbe le imprese private operanti nel cargo
ferroviario ad allineare il costo del personale su valori per esse
insostenibili, rallentando qualsiasi processo di liberalizzazione».
MANOVRA: CONFETRA, A RISCHIO LIBERTA' CONTRATTUALE (ANSA)
- ROMA, 6 SET - Il direttore generale della Confetra, Piero Luzzati, denuncia
che ''a sorpresa e' stata inserita nel decreto legge anticrisi una disposizione
volta ad imporre l'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle
Ferrovie dello Stato a tutte le imprese di trasporto ferroviario di merci e di
persone''. ''L'inserimento di questa norma - afferma il dg
della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - e' in
controtendenza rispetto ad un provvedimento che dovrebbe avere come uniche finalita' il contrasto dell'emergenza finanziaria e il
rilancio del sistema economico attraverso interventi di semplificazione e di
liberalizzazione''. L'emendamento approvato, ''viceversa, rappresenta una
disposizione di retroguardia - prosegue Luzzati - palesemente contraria al
principio costituzionale di liberta' contrattuale
che, se confermata nel corso dell'iter parlamentare, costringerebbe le imprese
private operanti nel cargo ferroviario ad allineare il costo del personale su
valori per esse insostenibili, rallentando qualsiasi processo di liberalizzazione''.(ANSA).
DR-COM 06-SET-11 18:29 NNN
MANOVRA: CONFETRA, A RISCHIO PRINCIPIO COSTITUZIONALE
LIBERTA' CONTRATTUALE EMENDAMENTO COSTRINGE IMPRESE PRIVATE AD ALLINEAMENTO
COSTI CON PUBBLICHE Roma, 6 set. - (Adnkronos) -
"L'emendamento approvato e' contrario al principio costituzionale di liberta' contrattuale e rende insostenibile il costo del
personale per le imprese private". Lo dice Piero Luzzati, direttore
generale di Confetra,