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Roma, 22 settembre 2011
Circolare n. 185/2011
Oggetto: Autotrasporto – Accordi di settore – Articolo 7 bis
legge 14.9.2011, n. 148, su G.U. n. 216 del 16.9.2011.
Con l’entrata in
vigore della manovra finanziaria indicata in oggetto, è divenuta operativa la
disposizione che ha modificato l’articolo 83 bis sui costi minimi per
l’autotrasporto, prevedendo la possibilità di stipulare accordi volontari senza
più limiti di tempo.
I costi minimi
individuati con gli accordi di settore potranno entrare in vigore previo parere
preventivo della Consulta dell’Autotrasporto e pubblicazione con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 172/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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G.U. n.216 del 16.9.2011 (fonte Guritel)
Legge n 148 del 14.9.2011 recante: «Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.».
TITOLO I
DISPOSIZIONI
PER
*****OMISSIS*****
Art.7
*****OMISSIS*****
Art. 7-bis
Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, sono sottoposti al parere preventivo della
predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in
vigore»;
b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi di cui al
comma 4».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO