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Roma, 29 settembre 2011

 

Circolare n. 192/2011

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Proroga al 9 febbraio 2012 – Art.6, commi da 2 a 3bis della legge 14.9.2011, n.148, su G.U.n.216 del 16.9.2011.

 

La conversione in legge della manovra di agosto ha confermato il ripristino del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), inizialmente abrogato dal D.L. n. 183/2011, differendone la piena operatività al 9 febbraio 2012 per tutte le categorie interessate (fatta eccezione per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti per i quali sarà stabilito uno specifico termine non antecedente all’1 giugno 2012).

 

In pratica sino al nuovo termine continuerà la fase transitoria del doppio binario durante la quale l’utilizzo del SISTRI sarà meramente facoltativo, in quanto le aziende potranno continuare ad effettuare gli adempimenti in materia di rifiuti utilizzando il vecchio sistema cartaceo.

 

E’ stato inoltre stabilito che sino al 15 dicembre prossimo il Ministero dell’Ambiente effettuerà test di funzionamento del nuovo sistema e che con decreto interministeriale saranno individuate le tipologie di rifiuti alle quali ai fini del SISTRI si applicheranno, in considerazione della quantità e dell’assenza di fattori di criticità ambientale, le particolari procedure previste per i rifiuti non pericolosi.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.172/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n.216 del 16.9.2011 (fonte Guritel)

LEGGE 14 settembre 2011, n.148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

 
                            *** omissis ***
 
                                Art. 6
Liberalizzazione in materia di  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'.  Ulteriori
semplificazioni
  1. All'articolo  19,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  sono
                            *** omissis ***
    2. Al fine di  garantire  un  adeguato  periodo  transitorio  per
consentire la progressiva entrata  in  operativita'  del  Sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI),   nonche'
l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e sino al 15 dicembre 2011,  la  verifica  tecnica  delle  componenti
software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione  di
tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto  a  quelle  attualmente
previste, organizzando, in  collaborazione  con  le  associazioni  di
categoria maggiormente rappresentative,  test  di  funzionamento  con
l'obiettivo   della   piu'   ampia   partecipazione   degli   utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,
lettera f  -octies  ), del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
per i soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  26
maggio 2011, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n.  124  del  30
maggio 2011, per  gli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo  1  del
predetto decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 26  maggio  2011,  il  termine  di  entrata  in
operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione  della
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.   
    3. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la
semplificazione normativa, sentite le  categorie  interessate,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono   individuate   specifiche
tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita'  ambientale,
sono applicate, ai fini del  SISTRI,  le  procedure  previste  per  i
rifiuti speciali non pericolosi.   
    3-bis.  Gli  operatori  che  producono   esclusivamente   rifiuti
soggetti a ritiro  obbligatorio  da  parte  di  sistemi  di  gestione
regolati per legge  possono  delegare  la  realizzazione  dei  propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di  recupero,  secondo  le
modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.   
                          *** omissis ***
 

FINE TESTO