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Roma,
29 settembre 2011
Circolare n. 192/2011
Oggetto:
Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Proroga al 9 febbraio 2012 – Art.6, commi da
La conversione in legge della manovra di agosto ha confermato il
ripristino del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti),
inizialmente abrogato dal D.L. n. 183/2011, differendone la piena operatività
al 9 febbraio 2012 per tutte le
categorie interessate (fatta eccezione per i produttori di rifiuti pericolosi
fino a 10 dipendenti per i quali sarà stabilito uno specifico termine non
antecedente all’1 giugno 2012).
In pratica sino al nuovo termine continuerà la fase transitoria
del doppio binario durante la quale
l’utilizzo del SISTRI sarà meramente facoltativo, in quanto le aziende potranno
continuare ad effettuare gli adempimenti in materia di rifiuti utilizzando il
vecchio sistema cartaceo.
E’ stato inoltre stabilito che sino al 15 dicembre prossimo il
Ministero dell’Ambiente effettuerà test di funzionamento del nuovo sistema e
che con decreto interministeriale saranno individuate le tipologie di rifiuti
alle quali ai fini del SISTRI si applicheranno, in considerazione della
quantità e dell’assenza di fattori di criticità ambientale, le particolari
procedure previste per i rifiuti non pericolosi.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.172/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.216 del 16.9.2011 (fonte Guritel)
LEGGE 14 settembre 2011, n.148
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari.
*** omissis ***
Art. 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio
attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori
semplificazioni
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
*** omissis ***
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per
consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche'
l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti
software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di
tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente
previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con
l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
lettera f -octies ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26
maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30
maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del
predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in
operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate specifiche
tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita' ambientale,
sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i
rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti
soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione
regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le
modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.
*** omissis ***
FINE TESTO