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Roma, 4 ottobre 2011
Circolare n. 194/2011
Oggetto: Tributi – IVA – Comunicazione delle operazioni
non inferiori a 25.000 euro del 2010 – Scadenza del 31 dicembre 2011 –
Provvedimento Agenzia Entrate n.133642 del 16.9.2011.
E’ stato differito
al 31 dicembre 2011 il termine di presentazione telematica delle comunicazioni
delle operazioni IVA di ammontare non inferiore a 25.000 euro riferite all’anno
2010 (in precedenza 31 ottobre 2011).
Con il provvedimento
indicato in oggetto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha sostituito
integralmente le specifiche tecniche per l’invio telematico già fissate con un
precedente provvedimento del giugno scorso e conseguentemente ha posticipato la
scadenza di presentazione per dar tempo agli operatori di effettuare i
necessari adeguamenti informatici.
Com’è noto la comunicazione
delle operazioni IVA (introdotta col decreto legge n.78/2010 convertito nella
legge n.122/2010) riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi rese e ricevute i cui corrispettivi, al netto dell’IVA, sono d’importo
pari o superiore a 3.000 euro; la comunicazione è annuale e va presentata entro
il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per l’anno 2010 le
operazioni da dichiarare sono solo quelle d’importo pari o superiore a 25.000
euro e la scadenza è appunto stata ora fissata per la fine dell’anno.
L’Agenzia delle
Entrate con la circolare n.24 del
In particolare
l’Agenzia ha chiarito che le prestazioni di servizio strettamente legate ad
operazioni di importazione ed esportazione, come i servizi di spedizione e trasporto,
rientrano nella comunicazione quando superano la soglia d’importo stabilita,
escluso il caso in cui il suddetto limite venga superato a causa di importi
fatturati con voce “Esclusa IVA art.15”
(es. diritti doganali).
Le operazioni rese e
ricevute in ambito comunitario, già comunicate tramite gli elenchi Intra, sono sempre escluse dalla nuova comunicazione.
Daniela
|
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 7/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegati tre |
|
D/cp |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita
esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
N.133642/2011
Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a
euro tremila. Disposizioni modificative del provvedimento del 22 dicembre 2010,
prot. n. 2010/184182. Proroga dei termini di
comunicazione per il periodo d’imposta 2010.
IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base
alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
1.
Modifiche al punto 4.3 del provvedimento del 22 dicembre 2010
1.1 Al
punto 4.3 del provvedimento del 22 dicembre 2010, prot.
n. 2010/184182, le parole “31
ottobre
2. Modifiche al punto 5 del
provvedimento del 22 dicembre 2010
2.1 Le
specifiche tecniche pubblicate con il provvedimento del 22 dicembre 2010, come
modificate dal provvedimento del 21 giugno 2011, sono integralmente sostituite
da quelle allegate al presente provvedimento.
Motivazioni
Il
presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 22 dicembre 2010.
Al fine
di semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti
e di migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni
di categoria, la qualità delle informazioni trasmesse, le specifiche tecniche,
come modificate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
21 giugno 2011, sono state sostituite da quelle allegate al presente
provvedimento,
Per consentire i necessari
adeguamenti di tipo tecnologico, viene altresì modificato il termine ultimo di
presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010. Tale
modifica ha determinato una proroga di detto termine dal 31 ottobre 2011 al 31
dicembre 2011. Pertanto, i soggetti titolari di partiva Iva devono presentare
la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto di importo non inferiore a euro venticinquemila entro il 31 dicembre
2011.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).Statuto dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20febbraio 2001, (art.
5, comma 1; art. 6, comma 1);Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
b) Disciplina
normativa di riferimento:
Decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010 n. 122 (art.
21).Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1,
2, 3, 6, 8, 10,23, 24 e 25).Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e3).Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 4, primocomma,
lettere a) e b) e art. 7).Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 22 dicembre 2010, prot.2010/184182.Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 21 giugno 2011, prot.2011/92846.
La pubblicazione del presente
provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delleEntrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 16 settembre 2011
Attilio Befera
Direzione Centrale
Accertamento
CIRCOLARE
N.24/E
Roma, 30 maggio 2011
Oggetto: Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Articolo 21. Comunicazioni
telematiche alla Agenzia delle Entrate.
1.
Premessa
L’articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella
legge 30 luglio 2010, n.
Tale
disposizione ha l’intento di rafforzare gli strumenti a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti
fraudolenti, soprattutto in materia di IVA, ma anche per ostacolare diffuse e
gravi forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito.
L’analisi dei
dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA consentirà, infatti,
l’individuazione dei soggetti a più alto rischio e, conseguentemente, una
azione di controllo estremamente selettiva, in quanto mirata sulle possibili
situazioni di frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità,
piuttosto che su quelle a più basso rischio per le quali, il più delle volte,
il controllo porta a contestazioni di minima entità o anche a nessuna
contestazione (ipotesi, quest’ultima deteriore, in quanto impatta su
contribuenti corretti, con evidenti ricadute negative sulla funzione del
controllo fiscale nel suo complesso).
La
disponibilità dei dati agevolerà, infatti, una più puntuale ricostruzione della
congruità dei volumi d’affari e dei costi dichiarati dai contribuenti, nonché
l’individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza necessari per la
concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, in
specie ai fini dell’accertamento sintetico.
La limitazione
dell’obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e prestazioni di
servizi di importo unitario superiore a 3.000 euro risponde ad uno dei principali
obiettivi che la norma si prefigge di realizzare, consistente nella necessità
di perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza.
Al tempo
stesso, consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea di
titolari di partita IVA, escludendo dall’obbligo stesso tutti i soggetti di
minori dimensioni.
Con riguardo a
questi ultimi, infatti, il legislatore, come conferma la relazione illustrativa
di accompagnamento alla norma, ha ritenuto che gli oneri connessi
all’adempimento dell’obbligo in questione fossero non proporzionati alla pur
rilevante finalità della disposizione.
Il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 (di
seguito “provvedimento”), come modificato dal provvedimento del 14 aprile
L’obbligo di
comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui cessionario o
committente risulti essere il consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer).
In sede di prima
applicazione il provvedimento stabilisce che devono essere comunicate:
·
entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di
importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel
periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto
l’obbligo di emissione della fattura;
·
entro il 30 aprile 2012, le operazioni di
importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA rese e ricevute nel
periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della
fattura;
·
entro il 30 aprile 2012, le operazioni di
importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore
aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con
esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.
Per il periodo
d’imposta 2010 dovranno, quindi, essere comunicate soltanto le operazioni
soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a
25.000 euro, al netto dell’imposta.
A regime,
invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro,
ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette
all’obbligo di fatturazione e la comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Con la
presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di
applicazione del nuovo adempimento.
2.
Ambito soggettivo
2.1 Soggetti obbligati
Sono obbligati
alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di
tale imposta, così come individuate al punto 2 del provvedimento (vedi infra paragrafo 3).
In
particolare, i predetti contribuenti hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente
in via telematica, all'Agenzia delle entrate, la comunicazione dei dati
concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA:
·
rese a
soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni
rilevanti ai fini IVA (clienti);
·
ricevute da
soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
·
rese a
soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni
rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti
che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di
lavoro autonomo).
La
disposizione normativa in esame e il provvedimento non prevedono ipotesi di esclusioni
soggettive dall’obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a
tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA.
Sono, quindi,
obbligati a detta comunicazione anche i soggetti indicati nei seguenti punti:
·
i soggetti in
regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di
cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
·
gli enti non
commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività
commerciali o agricole, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito “decreto”);
·
i soggetti non
residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite
rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
·
i curatori
fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in
liquidazione coatta amministrativa;
·
i soggetti che
si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi
dell’articolo 36-bis del decreto;
·
i soggetti che
applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e
di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2.2 Operazioni straordinarie e
trasformazioni sostanziali
Il provvedimento
si occupa anche della situazione in cui, a seguito di operazioni straordinarie
(fusione, scissione, conferimento, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali,
uno o più dei soggetti obbligati alla comunicazione risulti estinto.
In tale
situazione, l’obbligo ricade sul soggetto che, a seconda dei casi, subentra
negli obblighi di quello estinto. In particolare, se l’operazione straordinaria
o la trasformazione sostanziale ha luogo prima della scadenza del termine
previsto per la comunicazione (ad es., 13 marzo 2012) il soggetto subentrante è
tenuto a comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative:
·
alla annualità
precedente (proseguendo nell’esempio, quelle relative al 2011, da comunicare
entro il 30 aprile 2012), con una distinta ed autonoma comunicazione;
·
all’anno in
corso (sempre con riguardo all’esempio, quelle relative al periodo che va dal
1° gennaio 2012 al 12 marzo 2012, da comunicare entro il 30 aprile 2013) con
un’unica comunicazione riepilogativa.
3.
Ambito oggettivo
3.1. Oggetto della comunicazione
Come
anticipato nel paragrafo 2, oggetto della comunicazione sono le operazioni
rilevanti ai fini IVA, ossia le operazioni per le quali coesistono tutti i
requisiti essenziali di cui all’articolo 1 del decreto.
Tali
operazioni sono, pertanto, da individuare:
·
nelle
operazioni imponibili;
·
nelle
operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni all’esportazione (articolo
8 del decreto, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lettere a) e
b)), operazioni assimilate (articoli 8-bis,
8-quater,71 e72del decreto),
servizi internazionali (articolo 9 del decreto);
·
nelle
operazioni esenti, di cui all’articolo 10 del decreto.
Di
conseguenza, sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini dell’IVA
quelle fuori campo di applicazione dell’IVA perché manca uno dei requisiti
essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).
Inoltre, si
ritiene che i soggetti che si avvalgono del regime di cui all’articolo 1, commi
da
L’esclusione
in parola risponde, quindi, all’intento di limitare al massimo l'aggravio per i
contribuenti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi
all’adempimento dell’obbligo in questione appaiono non proporzionati alla
finalità della disposizione.
Si rammenta,
comunque, che l’esclusione non opera, qualora in corso d’anno il regime in
parola cessi di avere efficacia (per il conseguimento di ricavi
o compensi superiori a 30.000 euro,
l’effettuazione di cessioni all’esportazione, il sostenimento di spese per lavoratori
dipendenti o collaboratori, o, ancora, la percezione di somme a titolo di
partecipazione agli utili, o l’effettuazione di acquisti di beni strumentali
che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l’ammontare complessivo
di 15.000 euro). In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per
tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui
vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato.
Analogamente,
non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il
profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia.
Si pensi, ad esempio, al caso di un
professionista italiano che effettui una prestazione in favore di un'impresa
tedesca: l'operazione si considererà effettuata in Germania e, quindi, non
essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata.
In via
generale, sono quindi soggette all’obbligo di comunicazione le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi IVA, per le
quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di
importo pari o superiore a euro 3.000 al netto dell’IVA.
Qualora,
inoltre, per le predette operazioni rilevanti non ricorra l’obbligo di emissione
della fattura, il predetto limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell’IVA
applicata (quindi, ad esempio, le operazioni documentate a mezzo ricevuta
fiscale
o scontrino fiscale).
Anche per i
soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante emissione
della fattura non hanno l’obbligo di indicare separatamente l'imposta(1),
il predetto limite è pari a 3.600 euro.
Per la
determinazione di dette soglie (3.000 ovvero 3.600 euro), non devono essere
considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto
escluse dalla base imponibile IVA.
Ai fini della
verifica del raggiungimento della soglia al di sopra della quale scatta
l’obbligo di comunicazione, occorre avere riguardo ai corrispettivi dovuti in
base alle condizioni contrattuali, salvo che specifiche disposizioni normative
non prevedano l’applicazione del criterio del "valore normale" di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto.
Nondimeno,
rientrano nell’obbligo comunicativo in parola sia le operazioni soggette al
regime del margine che quelle soggette al regime del reverse charge.
In
particolare, nel caso di operazioni rientranti nel regime speciale per i rivenditori
di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui
all’articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, dovrà essere
comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l’imposta, restando non
rilevante la quota dell’importo non soggetta ad IVA.
In sostanza,
per la determinazione dell’importo dell’operazione cui è connesso l’obbligo di
comunicazione, non si deve tenere conto dell’eventuale quota parte fuori campo
IVA.
Relativamente
alle operazioni oggetto di comunicazione già dall’anno 2010, la comunicazione
deve essere effettuata anche nelle ipotesi di cessioni o prestazioni effettuate
a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura.
Debbono
essere, altresì, comunicate le cessioni gratuite di beni che formano oggetto
dell’attività d’impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi 1dell’articolo
13 del decreto, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa
(art. 2, comma 2, punto 5), del decreto).
3.2. Casi particolari
Il punto 2.2.
del provvedimento dispone che per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione
e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di
locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata
soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di
importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.
Viceversa, per
le altre tipologie di contratto (ad esempio, compravendita), il superamento
della soglia di 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione.
Sempre ai fini
della verifica dell’eventuale superamento della soglia, per i contratti tra
loro collegati, occorre invece considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi
previsti per tutti i contratti.
In proposito,
si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione(2),
il collegamento negoziale, sia che trovi la sua fonte nella legge(3)3 ovvero
nell’autonomia negoziale delle parti(4), è essenzialmente un
meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico
unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto
bensì mediante una pluralità coordinata di contratti; tale collegamento può,
tra l’altro, riguardare sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo.
Pertanto, ai
fini della comunicazione in parola, il collegamento negoziale rileva quando
dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso
contribuente un corrispettivo
superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento.
Ciò posto, a
fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto
che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati
in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo
superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro), dovrà
essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute
nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo
contratto è inferiore a detti limiti, compilando un’unica riga del tracciato
record.
In tali casi,
nel campo “data dell’operazione”, va
indicata la data di registrazione dell’ultima operazione resa e ricevuta
nell’anno di riferimento ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la
data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell’articolo 6 del
decreto.
Più in
generale, si evidenzia che quanto sopra precisato per i contratti che prevedono
corrispettivi periodici ovvero tra loro collegati vale anche per tutte le
operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente
dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto
e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.
Pertanto, nel
caso di cessioni di beni per un importo di 10.000 euro, con fatturazione
nell’anno di riferimento di un unico acconto di 2.500 euro, nel tracciato
record dovrà essere indicata l’unica operazione resa e ricevuta nell’anno, pari
a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo “data
dell’operazione” la data di registrazione dell’operazione stessa.
3.3. Esoneri per l’anno 2010
In sede di
prima applicazione dell’obbligo di comunicazione e, quindi, per le operazioni
relative all’anno d'imposta 2010, il provvedimento ha previsto l’esclusione
dalla comunicazione sia delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione
di importo inferiore a 25.000 euro, sia delle operazioni, di qualsiasi importo,
per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura.
La finalità
del provvedimento, in coerenza con lo spirito dell’articolo 21, è quella di garantire
la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo in parola ed assicurare, al
tempo stesso, sin dalla prima applicazione della disposizione, la disponibilità
dei dati necessari a contrastare i fenomeni evasivi e di frode di maggiore
pericolosità.
Per tali
motivi, per il periodo d’imposta 2010, la comunicazione da parte di tutti i
soggetti obbligati è limitata alle sole operazioni per le quali è emessa o
ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25.000 euro.
Per tali
operazioni, il provvedimento ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine entro cui
deve essere trasmessa la comunicazione.
3.4. Operazioni escluse dall’obbligo
di comunicazione
Il
provvedimento prevede, al punto 2.4, alcune esclusioni di carattere oggettivo
dall'obbligo di comunicazione; una ulteriore esclusione è stata introdotta
dall’articolo 7, comma 2, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011.
Pertanto, nella comunicazione non devono essere inserite le informazioni
relative:
·
alle
importazioni;
·
alle
esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto (in
quanto soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi,
già conosciute dall’Amministrazione finanziaria). L'obbligo di comunicazione
sussiste, invece, come già innanzi evidenziato, per le operazioni poste in
essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle
c.d. "esportazioni indirette" di cui alla successiva lettera c)
dell'articolo 8 (ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli
esportatori abituali), e delle c.d. "triangolazioni comunitarie", di
cui all'articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993, trattandosi, nella
sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non
imponibile IVA, alle esportazioni;
·
alle cessioni
di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o
soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio in Paesi cosiddetti black list(5). Infatti, queste operazioni sono
monitorate, a partire dal 1° luglio 2010, con la comunicazione telematica prevista
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalle
legge 22 maggio 2010, n. 73 e dai decreti di attuazione del Ministero
dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010 e 5 agosto 2010;
·
alle
operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe
tributaria (acquisite, ad esempio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 -quali quelle connesse ai
contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia
elettrica -ai sensi dell’articolo 78, comma 25 della legge 30 dicembre 1991, n.
413 -relative ai contratti di mutuo -e ai sensi dell’art. 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 -relative agli atti di compravendita di
immobili);
·
alle
operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi
sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da
operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art.
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, così come previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera o) del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (per l’individuazione dei detti operatori
finanziari si fa rinvio al punto 1.1 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del 19 gennaio 2007 ed all’elenco degli stessi allegato al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005).
A tale ultimo
riguardo, si evidenzia che non rientrano tra le citate carte di credito, di
debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza
stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento
venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l’obbligo di comunicazione
dell’operazione).
Inoltre,
tenuto conto dello spirito delle disposizioni in commento -che, come già precisato,
è quello di consentire, attraverso la comunicazione in parola, una più rapida
ed efficace selezione dei soggetti a rischio di frode e di evasione fiscale,
nonché un controllo più puntuale della congruità dei volumi d’affari e dei
costi dichiarati, senza nel contempo gravare sui contribuenti con ulteriori
gravosi adempimenti -sono escluse dalla comunicazione in parola anche le
operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario.
Le
informazioni relative a tali operazioni, infatti, sono già acquisite mediante i
modelli INTRA ed utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema
VIES, ai fini del contrasto alle specifiche forme di frode ed evasione fiscale,
secondo un modello adottato da tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.
Sono, inoltre, esclusi da tale
adempimento i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con
fattura.
4.
Elementi da indicare nella comunicazione
Nella
comunicazione debbono essere indicati gli elementi necessari alla individuazione
dei soggetti e delle operazioni previsti dal punto 3.1 del provvedimento, al
quale si fa rinvio.
I dati che
devono essere riportati nella comunicazione riguardano, per ciascuna cessione e
acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, l'indicazione della
partita IVA o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente,
l'importo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui
all'articolo 26 del decreto, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta,
o della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.
Ne consegue
che l’operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione
in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite di
3.000 euro scende al di sotto di detto limite; se invece l’importo
dell’operazione è in origine superiore al limite dei 3.000 euro e con la nota
di variazione in diminuzione l’importo rimane comunque superiore al limite
stesso, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato.
Analogamente
l’operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di
variazione in aumento, l’importo, inizialmente inferiore al limite di 3.000
euro, supera detto limite.
Nell’ipotesi
in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione,
l’importo sarà indicato in quella relativa all’anno in cui la nota di
variazione è stata emessa.
La
disposizione di cui al punto 3.2 del provvedimento stabilisce che “Ai fini della comunicazione dei dati di cui
al punto 3.1, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il
committente o il commissionario è tenuto a fornire i propri dati identificativi
di cui alle lettere b) e c) del medesimo punto.”.
Pertanto,
l’acquisizione del codice fiscale è sempre necessaria qualora il cessionario o
committente non rivesta la qualifica di soggetto passivo IVA anche in caso di emissione
della fattura salvo che, come già evidenziato, per le ipotesi in cui il
pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito
o prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Per tutte le
altre operazioni soggette all’obbligo di comunicazione, effettuate nei
confronti dei soggetti non residenti, privi di codice fiscale, è sufficiente
comunicare i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b) e
all’articolo 6, secondo comma del decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
In tale ultima
ipotesi, occorrerà, pertanto, indicare per le persone fisiche il cognome e il
nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero, mentre per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta
e la sede legale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza
personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla
richiamata lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza.
Come già
anticipato, devono essere comunicati, ai sensi della lettera d) del menzionato
punto 3.1 del provvedimento “i corrispettivi
dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le
condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata
o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non
ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul
valore aggiunto applicata.”.
Si ricorda
infine che, per l’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il
soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi
degli artt. 23, 24 e 25 del decreto, o, in mancanza dell’obbligo, al momento di
effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto.
Nel tracciato
è stato previsto un apposito campo "Importo
delle operazioni effettuate nell'anno -Operazioni imponibili con IVA non
esposta in fattura", dove dovranno essere inserite le singole
operazioni attive documentate con fattura con IVA non esposta. Trattasi, ad
esempio, delle operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati che
applicano il regime del margine (cfr. articolo 36 del decreto legge n. 41 del
1995), o dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator, che per le operazioni di organizzazione di
pacchetti turistici e per i servizi singoli acquisiti applicano la disciplina
prevista dall'articolo 74-ter del
decreto e dal D.M. 30 luglio 1999, n. 340, secondo cui "deve essere emessa la fattura di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, senza separata indicazione dell'imposta".
Al riguardo,
si ricorda che tali operazioni costituiscono, a loro volta, per i soggetti che
acquistano tali prodotti da altre agenzie o tour operator,
acquisti con IVA non esposta ed indetraibile.
Inoltre, nelle
ipotesi di attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi e turismo
in nome e per conto dei vettori (esempio, vendita al pubblico di biglietteria aerea,
nazionale e internazionale, di biglietteria ferroviaria e marittima e di altri
servizi similari), le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle
agenzie di viaggio intermediarie, riguardano le fatture emesse da quest’ultime
per le provvigioni che vengono corrisposte dai vettori per lo svolgimento
dell’attività di intermediazione. In tal caso, si ricorda che oggetto
dell’adempimento sono le operazioni il cui corrispettivo, secondo le condizioni
contrattuali, sia pari o superiore a 3.000 euro.
5.
Termini di invio della comunicazione
Il nuovo
adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il 30 aprile di
ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.
Solo per
l'anno d’imposta 2010, il termine sopra citato è stato posticipato, dal
provvedimento, al 31 ottobre 2011.
Come peraltro
chiarito al precedente paragrafo 3.3., per le operazioni relative all’anno d'imposta
2010, l’importo delle operazioni da comunicare è elevato ad euro 25.000 e la
comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Scaduti i termini
di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o
integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo
alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria,
una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna
sanzione.
E' consentito,
quindi, inviare file integralmente
sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta
giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei
dati.
Scaduto il
suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’istituto
del ravvedimento operoso..
6.
Sanzioni
L'articolo 21,
comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che “Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero
per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la
sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
Pertanto, ai
fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio
della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo
di 2.065 euro.
********
Con successive istruzioni saranno
forniti chiarimenti sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni.
Le Direzioni Regionali vigileranno
sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.
IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA
(1) Come nel caso delle agenzie di viaggi e turismo che
applicano il regime speciale IVA ai sensi dell’art.74-ter del DPR n. 633 del
1972
(2) Cassazione Civile, sentenza 10 luglio 2008, n. 18884;
sentenza 17 dicembre 2004, n. 23470; sentenza 16 aprile 2006, n. 5851. Il
collegamento negoziale, comunque, non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto
(Cassazione Civile sentenza 28 aprile 2006, n. 7074 e sentenza 12 luglio 2005,
n. 14611) 3
(3) Si pensi, ad esempio, al subcontratto di locazione (art.
1595 cc.), al subcontratto di mandato (art. 1717 cc.), al subcontratto di
fornitura di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, al contratto preliminare
rispetto a quello definitivo. 4
(4) Si pensi, ad esempio, alla locazione con patto di
futura vendita (Cassazione Civile, sentenza 23 aprile 1992, n. 3587), al
contratto di vendita di un autoveicolo collegato al contratto di finanziamento.
(5) Vedasi decreto del Ministro
delle finanze in data 4 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999) e decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001).