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Roma, 7 ottobre 2011
Circolare n. 197/2011
Oggetto: Tributi – Depositi Iva – Ulteriori chiarimenti –
Nota Agenzia delle Dogane prot. n.
113881/RU del 5.10.2011.
L’Agenzia delle
Dogane è tornata nuovamente sulla materia dei depositi Iva per fornire
chiarimenti in merito al nuovo obbligo di prestare la garanzia fideiussoria per
poter continuare ad introdurre nei depositi i beni importati senza versare
l’Iva in dogana (articolo 7 comma 2 lettera cc ter
D.L. n.70/2011 convertito dalla legge n.106/2011).
Sulla richiesta
principale del mondo Confetra di concedere l’esonero anche agli importatori
che, pur non avendo lo status di AEO o il riconoscimento della notoria solvibilità,
possano dimostrare requisiti di affidabilità l’Agenzia asserisce di avere in
corso approfondimenti; la soluzione dovrebbe potersi dunque trovare a breve.
Prestazione della garanzia: E’ stato precisato che la garanzia
può essere prestata dall’importatore, dal dichiarante ovvero da un terzo per
loro conto. L’attuale garanzia fa venir meno l’obbligo di versare la garanzia
che era precedentemente dovuta quando la merce non veniva introdotta nel
deposito Iva contestualmente all’immissione in libera pratica (nota
Dipartimento delle Dogane n.1241 del 3.4.1997). L’esonero dal prestare garanzia
può essere concesso solo quando i requisiti richiesti - AEO o in alternativa
notoria solvibilità – siano in capo all’importatore.
Svincolo della garanzia: Per lo svincolo della garanzia il depositario deve
presentare all’ufficio doganale copia dell’autofattura emessa per l’estrazione
dei beni dal deposito integrata con gli estremi della registrazione nei libri
contabili (in alternativa può essere presentata l’autofattura e la copia delle
registrazioni); per attestare l’autenticità dei documenti deve essere redatta
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata copia del
documento di identità dell’interessato. La presentazione all’ufficio doganale
può avvenire brevi manu o con invio tramite posta elettronica
certificata, ovvero con altre modalità concordate con lo stesso ufficio doganale.
Soggetti non residenti: Anche i soggetti stranieri che introducono i beni
provenienti dall’estero nel deposito Iva, per non versare l’imposta in dogana
devono prestare idonea garanzia, a meno che non siano AEO, ovvero, ricorrendone
i requisiti, possano essere esonerati ai sensi dell’articolo 90 del TULD.
Estrazione dal deposito: Riguardo ai soggetti che possono estrarre le merci
dai depositi Iva, com’è noto con la recente manovra finanziaria è stato
previsto che debbano essere imprese esistenti da almeno un anno che dimostrino
regolarità nei versamenti Iva secondo modalità definite con provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate. Al riguardo l’Agenzia delle Dogane ha specificato
che fino all’adozione del suddetto provvedimento l’estrazione continua ad
essere effettuata secondo le modalità attuali.
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le 184/2011 |
Responsabile di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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Roma,
5 ottobre 2011
Destinatari
omessi
Protocollo: 113881
OGGETTO: Articolo 7, comma 2, lett. cc ter
del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia). G.U. n.160 del 12 luglio 2011
Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai
fini I.V.A..
Integrazioni alla direttiva prot.
n. 84920/RU del 7 settembre 2011.
La legge 14 settembre
2011, n.148 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, entrata in vigore il 17 settembre
In particolare,
all’art. 2 del decreto legge citato è stato aggiunto il comma 36 vicies quater secondo il quale
<< al comma 6, primo periodo, dell’art. 50 bis del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, dopo le parole: ”agli effetti dell’IVA” sono inserite le
seguenti: “iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e
attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate.”>>.
Ne consegue che,
in base alla novella, l’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. è consentito
unicamente secondo modalità la cui definizione è demandata all’Agenzia delle
entrate.
Fino all’adozione
del previsto provvedimento da parte dell’Agenzia delle entrate, l’estrazione
dei beni da un deposito I.V.A., ai fini della loro utilizzazione o in
esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, continua ad essere effettuata
secondo le modalità attuali.
Con l’occasione,
tenuto conto dei quesiti pervenuti e avuta contezza anche di alcuni indirizzi
operativi già esplicitati da talune Direzioni territoriali, al fine di
uniformare i comportamenti sul territorio, che, in taluni casi, si sarebbero
disallineati dagli indirizzi adottati con la direttiva prot.
n. 84920/RU del 7 settembre 2011, di pari oggetto, si ribadiscono e si
integrano le istruzioni impartite, nei termini di seguito indicati.
1. Prestazione della garanzia
Ogni operazione di
introduzione in un deposito I.V.A. deve essere garantita, secondo il dettato
dell’art. 50 bis, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 331, modificato (vedasi punto B della nota n.84920).
La garanzia,
ovviamente, in applicazione dei principi di carattere generale, può essere prestata dall’importatore, dal
dichiarante o da un terzo ai sensi dell’art. 189, par. 3, del Reg. CEE n.
2913/1992.
Al riguardo, è
appena il caso di evidenziare che per effetto della prestazione della garanzia
prevista dall’art. 50 bis, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 331, viene
meno quella contemplata nella nota del Dipartimento delle dogane, prot. n. 1241/VII S.D. del 3 aprile 1997, come richiamata nella circolare
dell’Agenzia delle dogane n. 16/D del 28 aprile 2006 che, pertanto, non deve
più essere prestata.
Com’è noto, la
norma prevede l’esonero dalla prestazione della citata cauzione in presenza di
esonero ai sensi dell’art.90 del D.P.R. 43/1973 o di titolarità della
certificazione AEO. In merito si evidenzia che tali condizioni, di natura
soggettiva, devono, ai fini dell’accesso al previsto esonero, ricorrere,
in alternativa, con riferimento all’importatore (casella 8 del DAU) ed
essere indicate nella dichiarazione doganale (casella 52 del DAU).
La garanzia è,
invece, sempre dovuta da tutti gli altri soggetti. Al riguardo, sono in corso
approfondimenti per l’individuazione di modalità semplificate da adottare ai fini dell’applicazione del
citato art.90 del D.P.R. 43/73, limitatamente alla prestazione delle garanzie
della specie.
2. Estrazione dei beni dal deposito IVA e svincolo della
garanzia
Si conferma quanto
già chiaramente esplicitato al punto B della nota cui si fa seguito e, cioè,
che lo svincolo della garanzia avviene a conclusione degli adempimenti connessi
all’estrazione della merce dal deposito I.V.A. In proposito si pone in evidenza che le
comunicazioni previste, per effetto di quanto stabilito al comma 6
dell’articolo 50bis del decreto legge 331 modificato, sono dovute sia ai fini
della corretta tenuta della contabilità da parte del depositario che ai fini dello svincolo della garanzia prestata ai sensi del precedente
comma 4. Ne consegue che sono dovute anche nelle ipotesi in cui il soggetto che
ha introdotto la merce nel deposito si sia
avvalso, ricorrendone le condizioni, degli esoneri ricordati al
precedente paragrafo (titolarità dell’articolo 90 TULD o di certificazione AEO)
In particolare, il soggetto che procede
all’estrazione dovrà produrre:
1. copia dell’autofattura ovvero, in caso di
esportazione o di cessione intracomunitaria,
copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione
nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata
da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R.
633/1972 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;
2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli
artt.19 e 47
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e
l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.
Il depositario
provvederà a trasmettere tale documentazione al competente ufficio delle
dogane.
Alla presentazione
della documentazione suddetta, l’ufficio delle dogane provvede a svincolare la
garanzia prestata per una singola operazione; in caso di prestazione di una
garanzia globale, l’importo corrispondente all’I.V.A. viene riaccreditato e ciò
equivale, ovviamente, allo svincolo.
3. Casi particolari
Con riferimento ad
ulteriori profili rappresentati alla scrivente si fa, inoltre, presente che la
prestazione della garanzia è altresì dovuta nel caso in cui l’immissione in
libera pratica con introduzione in deposito IVA della merce venga effettuata da
un soggetto non residente, identificatosi
direttamente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35 ter del DPR 633/1972 o che abbia ivi nominato un
rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del decreto
medesimo.
Anche in tale
ipotesi ricorre la possibilità -
prevista dall’art. 189, par. 3, del Reg. CEE n. 2913/1992 - che la garanzia
venga prestata da un soggetto terzo.
L’esonero dal prestare detta garanzia può essere riconosciuto al
soggetto non residente, ivi identificato ai fini I.V.A., che sia titolare di
certificazione AEO rilasciata da altro
Stato membro ovvero, ricorrendone i presupposti, che sia esonerato ai sensi
dell’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973.
Fino all’adozione
del previsto provvedimento da parte dell’Agenzia delle entrate di cui si è
detto in premessa, anche l’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. da
parte di soggetto non residente ivi identificato ai fini I.V.A. viene
effettuata secondo le modalità in uso.
4. Modalità di presentazione della documentazione.
Tenuto conto che
la documentazione trasmessa all’ufficio delle dogane è necessaria per lo svincolo della garanzia di cui al
paragrafo precedente, è evidente la rilevanza che hanno sia l’accertamento
della provenienza di tale documentazione da parte del soggetto titolato che la
tempestività della trasmissione, nell’interesse degli operatori che hanno
prestato detta garanzia.
Conseguentemente,
si dispone che la medesima documentazione venga
inviata all’ufficio delle dogane competente secondo le seguenti
modalità:
- consegna a mano;
- da soggetti titolari di casella di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata del competente
ufficio doganale. Si esclude la possibilità della trasmissione di detta
documentazione tramite posta elettronica non certificata;
- altro canale di comunicazione che assicuri le
esigenze sopra riportate preventivamente concordato con il competente ufficio
delle dogane.
*******
Gli Uffici territoriali sono invitati a
dare puntuale applicazione al contenuto della presente, diffondendone la
conoscenza presso le associazioni di categoria operanti in ambito locale.
Si rinnova, altresì, l’invito
all’adozione da parte delle Direzioni territoriali di disposizioni di carattere
organizzativo anche tese a verificare la corretta osservanza delle istruzioni
emanate sull’argomento dalla scrivente.
Il
Direttore Centrale
Ing.
Walter De Santis