Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 13 ottobre 2011

 

Circolare n. 203/2011

 

Oggetto: Camere di Commercio – Composizione dei Consigli - Rappresentatività delle associazioni – DD.MM. 4.8.2011, n. 155 e 4.8.2011, n. 156, su G.U.n.222 del 23.9.2011 – Circolare Min. Sviluppo Economico prot. n.0183847 del 4.10.2011.

 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato i regolamenti attuativi del DLGVO n. 23/2010 di riforma della Camere di Commercio definendo, con il DM n. 155, i criteri per ripartire i seggi dei Consigli tra i diversi settori economici e, con il DM n.156, la procedura di designazione dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali negli stessi organismi.

 

Com’è noto, la riforma varata lo scorso anno non ha modificato né la durata (quinquennale) né la composizione dei Consigli previste dalla precedente disciplina (legge n. 580/93) che, recependo una storica richiesta della Confetra, per la prima volta ha ricompreso il settore trasporti e spedizioni tra quelli ammessi di diritto ad esprimere propri rappresentanti nelle Camere alla pari dei settori tradizionali dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e dell’artigianato nonché del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e del turismo.

La riforma ha tuttavia introdotto due novità sostanziali per la valutazione del grado di rappresentatività delle associazioni a livello provinciale. La prima novità riguarda i parametri per misurare la consistenza organizzativa delle associazioni concorrenti essendo stato aggiunto, accanto ai vecchi parametri del numero delle imprese aderenti e dei relativi occupati nonché del valore aggiunto per occupato, un quarto parametro consistente nell’ammontare del diritto annuale versato alle Camere di Commercio sempre dalle imprese aderenti. La seconda novità riguarda l’obbligo in capo a ciascuna organizzazione concorrente di depositare presso la Camera di Commercio l’elenco delle imprese aderenti in regola con il versamento delle quote associative (sino ad oggi l’esibizione dell’elenco veniva richiesto solo in caso di contenzioso).

 

Entrambe le suddette novità, unitamente a tutte le altre disposizioni dei regolamenti attuativi, si applicheranno alle procedure di rinnovo dei Consigli camerali che saranno avviate successivamente al 22 novembre prossimo. Tra i primi rinnovi a partire nel 2012 si segnalano quelli relativi alle Camere di Milano (19 gennaio), Varese (11 gennaio), Biella (18 gennaio) e Monza (20 gennaio).

Come in passato la Confetra è a disposizione delle associazioni territoriali interessate per supportarle nella complessa procedura per la presentazione delle candidature.

 

Si evidenziano di seguito le principali disposizioni dei regolamenti attuativi alla luce dei primi chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale in oggetto.

 

Individuazione dei settori economici – Il DM n. 155 cancella un’evidente anomalia della precedente disciplina facendo riferimento, per individuare nel dettaglio le attività economiche che compongono i singoli settori economici ammessi a far parte dei Consigli, alla nuova classificazione ISTAT del 2007 ed in particolare alla sezione H (denominata Trasporti e magazzinaggio). Tale sezione comprende tutte attività legate al mondo dei trasporti e della spedizione a differenza della vecchia classificazione ISTAT che alla sezione I (denominata Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni) comprendeva anche attività completamente estranee, come le imprese telefoniche e radiotelevisive e le agenzie di viaggio, le quali pertanto potevano essere validamente conteggiate dalle associazioni dell’industria e del commercio per l’ottenimento dei posti riservati al settore trasporti e spedizioni.

 

Consiglio – Il DM n. 156 ridetermina i tempi dell’intero procedimento di rinnovo dei Consigli, senza tuttavia modificare le varie fasi. In particolare:

 

·    180 giorni (in precedenza 210) prima della scadenza del Consiglio, il Presidente della Camera di Commercio dà avvio alla procedura pubblicando apposito avviso sull’albo camerale e sul sito internet;

 

·    entro 40 giorni (in precedenza 50) dalla pubblicazione dell’avviso, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale possono avanzare la propria candidatura per il settore di riferimento presentando alla Camera di Commercio apposita domanda secondo lo schema indicato dal decreto; assieme alla domanda, contenente i dati organizzativi al 31 dicembre dell’anno precedente, deve essere presentato su supporto digitale l’elenco delle imprese aderenti da redigere anch’esso secondo lo schema appositamente predisposto; come in passato è ammesso il cosiddetto apparentamento, cioè la possibilità per due o più organizzazioni di concorrere congiuntamente all’assegnazione dello stesso seggio;

 

·    entro 30 giorni (in precedenza 20) dalla scadenza dei termini di presentazione delle candidature, la Camera di Commercio trasmette tutta la documentazione al Presidente della Giunta regionale ad eccezione degli elenchi delle imprese che restano presso la Camera per eventuali verifiche; riguardo a tali elenchi la circolare ministeriale ha precisato che le Camere ne dovranno garantire la massima riservatezza e che i controlli a campione trovano giustificazione esclusivamente in esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell’esito della procedura di ricostituzione del Consiglio camerale; un accesso agli elenchi sarà comunque effettuato dalle Camere non per fini di verifica ma per abbinare a ciascuna impresa l’ammontare del diritto annuale versato;

 

·    entro 30 giorni (in precedenza 20) dalla ricezione della documentazione, il Presidente della Giunta regionale definisce la graduatoria delle organizzazioni concorrenti per i singoli settori rilevando il grado di rappresentatività di ognuna sulla base della media aritmetica dei 4 parametri di valutazione sopra ricordati (numero imprese, numero occupati, valore aggiunto e diritto annuale versato).

 

Giunta – Ferma restando la procedura di nomina della Giunta (elezione da parte del Consiglio tra i propri componenti), ne è stato tuttavia ridotto il numero dei componenti per effetto dell’art. 6 della legge n. 122/2010 secondo cui gli organi di amministrazione di tutti gli enti pubblici non possono avere più di 5 componenti. Conseguentemente anche le nuove Giunte camerali dovranno plafonarsi su 5 posti di cui 4 continueranno a spettare di diritto ai rappresentanti dei settori industria, commercio, agricoltura e artigianato. E’ evidente che per i rappresentanti degli altri settori sarà ancora più difficile ottenere un posto nelle nuove Giunte.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 71/2010

Responsabile di Area

Allegati tre

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n. 222 del 23.9.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2011, n. 155

Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio
in attuazione dell'articolo 10, comma  3,  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580,  cosi'  come  modificata  dal  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 23.
 
             IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
Art. 1 - Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento: 
  a) «Ministero» indica il Ministero dello sviluppo economico; 
  b) «camera di commercio» indica la camera di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura; 
  c)  «legge»  indica  la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
  d)  «parametri»  indica  il  numero  delle  imprese,  l'indice   di
occupazione, il valore aggiunto di ogni settore e il diritto  annuale
versato dalle imprese di ogni  settore  ad  ogni  singola  camera  di
commercio; 
  e) «numero  delle  imprese»  indica  il  numero  complessivo  delle
imprese, delle unita' locali e delle sedi secondarie  operanti  nelle
circoscrizioni territoriali delle camere di commercio  e  iscritte  o
annotate nel registro delle imprese e nel  repertorio  delle  notizie
economiche e amministrative; 
  f) «addetti» indica le persone occupate nelle sedi  delle  imprese,
nelle sedi secondarie e nelle unita' locali,  con  una  posizione  di
lavoro indipendente o dipendente; 
  g) «indice di occupazione» indica il rapporto tra il  numero  degli
addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un  settore
e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese
di tutti i settori; 
  h) «valore aggiunto» indica l'incremento di valore che  le  imprese
dei diversi  settori  apportano  con  l'impiego  dei  propri  fattori
produttivi al valore dei beni e servizi  ricevuti  da  altri  settori
valutato al costo dei fattori; 
  i) «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto annuale
di competenza dell'anno riscosso da ciascuna camera di commercio, per
ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unita' locali,
appartenente a ciascun settore economico di cui  alla  legge  o  allo
statuto camerale; 
  l) «ISIC» International Standard Industries Classification - indica
la classificazione delle attivita'  economiche  stabilita  a  livello
delle Nazioni unite; 
  m) «NACE» Nomenclatura attivita'  Comunita'  europee  -  indica  la
classificazione delle attivita' economiche  stabilita  a  livello  di
Unione europea; 
  n) «ATECO» - indica la classificazione delle  attivita'  economiche
stabilita dall'ISTAT per l'Italia. 
 
Art. 2 - Individuazione dei settori 
  1. I settori economici dell'agricoltura, delle  assicurazioni,  del
commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei
trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all'articolo 10,  comma
2, della legge, sono individuati  sulla  base  della  classificazione
ufficiale   delle   attivita'   economiche   definite    a    livello
internazionale da ISIC e da NACE  e  a  livello  italiano  da  ATECO,
secondo  il  prospetto  di  cui  all'allegato  A,  che  forma   parte
integrante del presente regolamento. 
  2. Il settore dell'artigianato  e'  individuato  sulla  base  delle
imprese come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto  1985,  n.
443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese  di
cui all'articolo 8 della legge. 
  3.  Gli  altri  settori  di  rilevante  interesse  per   l'economia
provinciale, di cui all'articolo  10,  comma  2,  della  legge,  sono
individuati  considerando  i   settori   economici   previsti   dalla
classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma  1  del
presente  articolo   e   puntualmente   indicati   nell'allegato   A,
limitatamente alle attivita' svolte da  imprese,  nonche'  gli  altri
settori,  comparti  e  aggregati  di  imprese  quando  ricoprono   un
rilevante interesse nell'economia della  circoscrizione  provinciale,
tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5.  In
ogni caso le imprese dei settori non  esplicitamente  richiamati  dal
comma 1  del  presente  articolo  sono  rappresentate  nel  consiglio
camerale da un unico soggetto anche se il relativo  settore  non  sia
compreso nell'ambito di quelli specifici  individuati  ai  sensi  del
presente comma. 
 
Art. 3 - Fonti 
  1.  I  dati  relativi  al  numero   delle   imprese   di   ciascuna
circoscrizione territoriale, per i settori individuati ai commi 1,  2
e 3  dell'articolo  2,  sono  elaborati  dalle  camere  di  commercio
utilizzando il registro delle imprese e il repertorio  delle  notizie
economiche ed amministrative di cui all'articolo 8 della legge. 
  2. Il dato relativo all'indice di occupazione e' determinato  sulla
base del numero degli  addetti  fornito  dall'Istituto  nazionale  di
statistica. 
  3. Il dato relativo al valore aggiunto provinciale  e'  determinato
sulla   base   delle   stime   effettuate   dall'Istituto   Guglielmo
Tagliacarne. 
  4. Il dato del diritto annuale riscosso e' determinato, da ciascuna
camera  di  commercio,  in  base  alle  proprie  scritture  contabili
risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno. 
  5. I dati di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4  sono  elaborati  con
l'assistenza  dell'Unione  italiana  delle   camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura e comunicati, entro il 31  marzo
di ogni anno, al Ministero, il  quale,  previa  verifica  della  loro
completezza e coerenza complessiva, sentiti in Conferenza di  servizi
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.
241, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'  Istituto
nazionale di statistica e l'Unioncamere, provvede, entro il 30 giugno
di ogni anno, alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica,  sul
proprio sito internet istituzionale. 
 
Art. 4 - Procedure di calcolo per la ripartizione 
  1. Al fine di evitare duplicazioni: 
  a) le imprese artigiane  e  le  societa'  cooperative  dei  settori
dell'agricoltura, industria e commercio nonche' degli  altri  settori
diversi da quelli di cui  alle  lettere  b)  e  c)  sono  considerate
esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore
artigiano e della rappresentanza autonoma  delle  societa'  in  forma
cooperativa; 
  b) le imprese artigiane e le societa' cooperative dei settori delle
assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni,
turismo sono considerate esclusivamente ai fini della  determinazione
dei parametri dei rispettivi settori; 
  c) nel caso in  cui  i  consigli  camerali  istituiscono  specifici
settori di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 5,  comma  3,
le imprese artigiane e le societa' cooperative  appartenenti  a  tali
settori vengono scorporate dall'artigianato e  dalla  cooperazione  e
utilizzate per la  partecipazione  all'assegnazione  del  seggio  del
settore di rilevanza particolare. 
  2. Il numero delle imprese, il valore aggiunto  e  l'ammontare  del
diritto annuale riscosso sono calcolati in percentuale assumendo come
base rispettivamente il numero complessivo delle imprese,  il  valore
aggiunto complessivo  prodotto  e  l'ammontare  del  diritto  annuale
versato dalle imprese nella circoscrizione provinciale. 
  3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori e'  calcolata
per ciascuno dei settori individuati  la  media  aritmetica  semplice
delle quote percentuali dei quattro parametri. 
  4. Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione  di  ciascun
consigliere  e'  calcolato  in  base  al   numero   dei   consiglieri
determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1,  della  legge,  ferma
restando, in  ogni  caso,la  partecipazione  dei  componenti  di  cui
all'articolo 10, comma 6, della legge. 
 
Art. 5 - Ripartizione dei consiglieri 
  1.  Ai  fini  della  determinazione  del  numero  dei   consiglieri
spettanti a ciascuno settore, le camere di commercio  rapportano  per
ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali
dei quattro parametri di cui  all'articolo  4,  comma  3,  al  quorum
percentuale necessario per  l'attribuzione  di  ciascun  consigliere.
Esse possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in  piu'
o in meno, rispetto al numero  dei  consiglieri  risultante  da  tale
calcolo, in  relazione  alle  specifiche  caratteristiche  economiche
della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri  di
cui al comma 3. 
  2. Al fine  di  consentire  la  rappresentanza  dei  settori  delle
assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e
spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante  interesse
per  l'economia  della  circoscrizione  provinciale,  le  camere   di
commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima
di accesso alla ripartizione dei  consiglieri,  un  valore  inferiore
all'unita' nel rapporto calcolato  ai  sensi  del  comma  precedente;
possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della
rappresentanza tra piu' di uno di essi. 
  3.  Le  camere  di  commercio  possono   prevedere   una   autonoma
rappresentanza dei settori  di  rilevante  interesse  per  l'economia
della circoscrizione provinciale, tenendo conto  in  particolare  del
grado di  apertura  ai  mercati  internazionali,  delle  integrazioni
intersettoriali, delle dinamiche di  crescita  dei  singoli  settori,
nonche' delle specificita' economiche e delle tradizioni locali. 
  4.  Qualora,  sulla  base  del  calcolo   effettuato,   il   numero
complessivo  dei  consiglieri   dei   settori   dell'industria,   del
commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura,  sia  inferiore  alla
meta'  dei  componenti  il  consiglio,  il  numero  dei   consiglieri
necessario  per  raggiungere  detta   percentuale,   da   arrotondare
all'unita' superiore, e' portato in detrazione al numero  complessivo
dei  consiglieri,  da  ripartire  tra  gli  altri  settori   di   cui
all'articolo 10, comma 2, della legge, ferma restando, in ogni  caso,
la partecipazione dei componenti di cui  all'articolo  10,  comma  6,
della legge. 
 
Art. 6 - Piccole imprese 
  1. La rappresentanza  spettante  alle  piccole  imprese,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 5 della legge, e' computata  all'interno  del
numero  dei  rappresentanti  spettanti   a   ciascuno   dei   settori
dell'industria, del commercio e dell'agricoltura. 
 
Art. 7 - Norme transitorie e finali 
  1. Ai sensi dell'articolo  3,  comma  1  e  comma  5,  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23,  le  disposizioni  del  presente
regolamento si  applicano  decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  del
regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli
camerali, limitatamente  a  quelle  avviate  successivamente  a  tale
termine, con conseguente abrogazione da tale  data  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 472 del 1995. 
  2. Le camere di commercio interessate all'avvio delle procedure  di
rinnovo dei consigli nel  periodo  compreso  tra  la  data  di  prima
applicazione del presente regolamento di cui al comma 1 e il  termine
previsto  per  la  prima  pubblicazione  generale  dei  dati  di  cui
all'articolo 3, comma 5, trasmettono in tempo utile  al  Ministero  i
dati di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4,  ai  fini  della  loro
specifica pubblicazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 4 agosto 2011 
                                                  Il Ministro: Romani 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 -Ufficio di controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive, registro n. 7, foglio n.111 

 
 
                                                           Allegato A 
                                                (articolo 2, comma 1) 
|=============|====================================================|
| Agricoltura |       A Agricoltura, silvicoltura e pesca          |
|=============|====================================================|
|             |       B Estrazione dei minerali da cave e          |
|             |         miniere                                    |
|             |----------------------------------------------------|
|             |       C Attivita' manifatturiere                   |
|             |----------------------------------------------------|
|             |       D Fornitura di energia elettrica, gas,       |
|  Industria  |         vapore e aria condizionata                 |
|             |----------------------------------------------------|
|             |       E Fornitura di acqua: reti fognarie,         |
|             |         attivita' di gestione dei rifiuti e        |
|             |         risanamento                                |
|             |----------------------------------------------------|
|             |       F Costruzioni                                |
|=============|====================================================|
|  Commercio  |       G Commercio all'ingrosso e al dettaglio:     |
|             |         riparazione di autoveicoli e motocicli     |
|=============|====================================================|
|   Turismo   |       I Attivita' di servizi di alloggio e         |
|             |         di ristorazione                            |
|=============|====================================================|
| Trasporti e |       H Trasporto e magazzinaggio                  |
| Spedizioni  |                                                    |
|=============|====================================================|
|             |       K64 attivita' di servizi finanziari          |
|             |          (escluse le assicurazioni sociali         |
|             |           obbligatorie)                            |
|   Credito   |----------------------------------------------------|
|             |       K661 Attivita' ausiliarie dei servizi        |
|             |            finanziari                              |
|=============|====================================================|
|             |       K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e        |
|             |            fondi pensione (escluse le              |
|             |            assicurazioni sociali obbligatorie)     |
|Assicurazioni|----------------------------------------------------|
|             |       K662 Attivita' ausiliarie delle assicurazioni|
|             |            e dei fondi pensione                    |
|             |----------------------------------------------------|
|             |       K663 Attivita' di gestione dei fondi         |
|=============|====================================================|
|             |       J Servizi di informazione e comunicazione    |
|             |----------------------------------------------------|
|             |       L Attivita' immobiliari                      |
| Servizi alle|----------------------------------------------------|
|    imprese  |       M Attivita' professionali, scientifiche e    |
|             |         tecniche                                   |
|             |----------------------------------------------------|
|             |       N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di   |
|             |         supporto alle imprese                      |
|=============|====================================================|
|             |       P Istruzione                                 |
|             |----------------------------------------------------|
|             |       Q Sanita' e assistenza sociale               |
|             |----------------------------------------------------|
|             |       R Attivita' sportive, di intrattenimento     |
|             |         e di divertimento                          |
|Altri settori|----------------------------------------------------|
|             |       S Altre attivita' di servizi                 |
|             |----------------------------------------------------|
|             |       T Attivita' di famiglie e convivenze come    |
|             |         datori di lavoro per personale             |
|             |         domestico; produzione di beni e servizi    |
|             |         indifferenziati per uso proprio da parte   |
|             |         di famiglie e convivenze                   |
|=============|====================================================|

 

 


 

G.U. n. 222 del 23.9.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2011, n. 156

Regolamento relativo alla designazione e nomina  dei  componenti  del
consiglio ed all'elezione dei membri della  giunta  delle  camere  di
commercio in attuazione dell'articolo  12  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, come modificata dal  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 23. 
 
               IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
Art. 1 - Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento: 
  a)  «legge»  indica  la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
  b) «camera di commercio» indica la camera di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura; 
  c)  «organizzazioni  imprenditoriali»  indica   le   organizzazioni
rappresentative delle imprese  appartenenti  ai  settori  individuati
dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge; 
  d) «organizzazioni sindacali» indica  le  organizzazioni  sindacali
dei lavoratori; 
  e) «associazioni dei consumatori» indica le associazioni di  tutela
degli  interessi  dei  consumatori  e  utenti,  iscritte  nell'elenco
istituito ai  sensi  dell'articolo  137  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n.  206,  ovvero  riconosciute  in  base  alle  leggi
regionali in materia; 
  f) «numero  delle  imprese»  indica  il  numero  complessivo  delle
imprese, delle sedi secondarie e delle unita' locali  operanti  nelle
singole  circoscrizioni  territoriali  delle  camere   di   commercio
iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative; 
  g) «numero degli  occupati»  indica  il  numero  complessivo  degli
addetti, individuati in base  alla  classificazione  contenuta  nella
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui  all'allegato
A del presente decreto; 
  h) «valore aggiunto per addetto» indica il rapporto tra  il  valore
aggiunto calcolato per ciascun settore a norma  del  decreto  di  cui
all'articolo 10 della legge ed il numero degli addetti  dello  stesso
settore; 
  i)  «diritto  annuale  versato»  indica  l'ammontare  del   diritto
annuale, di competenza dell'anno,  riscosso  da  ciascuna  camera  di
commercio per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e  le
unita' locali, appartenenti a ciascun settore economico di  cui  alla
legge o allo statuto camerale; 
  l) «piccole imprese», indica: 
  1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno  di  50
occupati; 
  2) per il settore del commercio le imprese iscritte  nella  sezione
speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese; 
  3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti,  di  cui
all'articolo 2083 del codice civile; 
  m)  «circoscrizione»  indica  la  circoscrizione  territoriale   di
competenza della camera di commercio. 
  n) «segretario  generale»,  indica  il  segretario  generale  della
camera di commercio, che  svolge  le  funzioni  di  responsabile  del
procedimento  o  individua  il  responsabile  del   procedimento   ai
sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per  le
fasi procedurali attribuite alla competenza della camera stessa. 
 
Art. 2 -  Procedure per  la  determinazione  della consistenza  delle
organizzazioni imprenditoriali 
  1. Il Presidente della  camera  di  commercio,  centottanta  giorni
prima della scadenza del consiglio camerale, da' avvio alle procedure
previste dal presente decreto pubblicando apposito  avviso  nell'albo
camerale e  sul  sito  internet  istituzionale,  dandone  contestuale
comunicazione al Presidente della giunta regionale. 
  2.  Entro  e  non  oltre  quaranta   giorni   dalla   pubblicazione
dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni
imprenditoriali di livello  provinciale  aderenti  ad  organizzazioni
nazionali   rappresentate   nel   CNEL,   ovvero    operanti    nella
circoscrizione da almeno tre anni prima  della  pubblicazione,  fanno
pervenire alla camera di commercio, ai fini  della  ripartizione  dei
seggi di cui al comma 1 dell'articolo 10  della  legge  e  secondo  i
criteri definiti dal decreto di  cui  all'articolo  10  della  legge,
un'unica dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta',  resa  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilita' secondo lo
schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del  presente
regolamento, sottoscritta dal  legale  rappresentante,  contenente  i
seguenti dati: 
  a)  le  informazioni  documentate,  anche  attraverso  copia  dello
statuto, in merito alla propria natura e alle  proprie  finalita'  di
tutela  e  promozione  degli  interessi  degli   associati,   nonche'
all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative,  ai
servizi resi e all'attivita' svolta nella circoscrizione, nonche' per
il settore delle societa' in forma cooperativa  il  numero  dei  soci
aderenti alle stesse; 
  b) il numero delle imprese che  risultano  iscritte,  a  norma  del
proprio statuto, alla data del 31  dicembre  dell'anno  precedente  a
quello di  pubblicazione  dell'avviso,  purche'  nell'ultimo  biennio
abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione; 
  c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla  lettera  b),
compresi gli  occupati  per  frazione  di  anno  solare,  secondo  la
distinta per categorie contenuta nello schema di cui  all'allegato  A
al  presente  decreto,  con  riferimento  alla  situazione  dell'anno
precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la  fonte
da cui i dati sono stati tratti; 
  d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre  anni  nel
territorio della circoscrizione,  oppure  che  e'  rappresentata  nel
CNEL. 
  3. Le  organizzazioni  di  cui  al  comma  2  presentano,  a  norma
dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al
comma 2, a  pena  di  esclusione  dal  procedimento,  l'elenco  delle
imprese associate, redatto secondo lo schema di cui  all'allegato  B,
che forma parte integrante del presente regolamento. 
  4. L'elenco di cui al comma 3 deve essere presentato sotto forma di
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale  rappresentante.  Il
predetto elenco  e'  presentato  su  apposito  supporto  digitale  in
duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A,  sottoscritto
con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la
tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica  indicata  dalla
camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione
in  un'apposita  sezione  del  proprio  sito  istituzionale,   ovvero
consegnato  e  conservato,  salvo  esigenze  di  verifica,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili
contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto  delle  disposizioni
di cui all'articolo 7. 
  5. Qualora un'organizzazione  imprenditoriale  intenda  partecipare
alla ripartizione dei seggi in piu'  di  uno  dei  settori  economici
previsti  dallo  statuto   camerale,   ovvero   intenda   partecipare
all'interno  del  proprio  settore   anche   all'assegnazione   della
rappresentanza  delle  piccole  imprese,   fornisce   attraverso   la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al comma 2  le
relative notizie e i  dati,  in  modo  distinto  rispettivamente  per
ciascuno dei settori di proprio interesse,  ovvero  distinguendo  tra
piccole imprese e altre imprese associate.  In  ogni  caso  l'impresa
associata  va  conteggiata  in  un  unico  settore  anche  se  svolge
attivita' promiscua. 
  6. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali  costituite  e
strutturate soltanto a livello nazionale o, in  mancanza,  regionale,
rappresentate nel CNEL ovvero  operanti  da  almeno  tre  anni  nella
circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui  al
comma 2 e le designazioni di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  sono
presentate dal  legale  rappresentante  di  tale  organizzazione  con
riferimento,   comunque,   esclusivamente   alla   rappresentativita'
nell'ambito provinciale. 
 
Art. 3 - Procedure per la determinazione della  consistenza    delle
  organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori 
  1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2,  a  pena  di
esclusione  dal  procedimento,  le  organizzazioni  sindacali  e   le
associazioni dei consumatori di livello provinciale,  operanti  nella
circoscrizione  da  almeno  tre  anni   prima   della   pubblicazione
dell'avviso, fanno  pervenire  alla  camera  di  commercio,  ai  fini
dell'assegnazione degli  ulteriori  due  seggi  di  cui  al  comma  6
dell'articolo 10 della legge, una dichiarazione sostitutiva  di  atto
di  notorieta'  resa  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  redatta,  a
pena di irricevibilita', secondo lo schema di cui all'allegato C  che
forma parte integrante del  presente  regolamento,  sottoscritta  dal
legale rappresentante e contenente gli elementi necessari  dai  quali
si possa desumere il grado di rappresentativita' nella circoscrizione
con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza
e diffusione delle proprie strutture operative e ai  servizi  resi  e
all'attivita' svolta nella circoscrizione di competenza. 
  2.  Le  associazioni  di  cui  al  comma  1  presentano,  a   norma
dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al
comma 1, a  pena  di  esclusione  dal  procedimento,  l'elenco  degli
associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma
parte integrante del presente regolamento. 
  3. L'elenco di  cui  al  comma  2  e'  presentato  sotto  forma  di
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale  rappresentante.  Il
predetto elenco  e'  presentato  su  apposito  supporto  digitale  in
formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo
25 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica,  utilizzando
una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio  e  da  questa
resa nota anche tramite  pubblicazione  in  un'apposita  sezione  del
proprio sito istituzionale  ovvero  consegnato  e  conservato,  salvo
esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7,  comma  3,  in  busta
chiusa  sigillata.  I  dati  sensibili  contenuti  nell'elenco   sono
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7. 
  4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali  riguarda
tutti gli iscritti dipendenti da imprese della  circoscrizione  della
camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del  31
dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso. 
  5. La consistenza numerica delle associazioni  dei  consumatori  si
riferisce esclusivamente agli  iscritti  nella  circoscrizione  della
camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente  a
quello di pubblicazione dell'avviso,  inclusi  nell'elenco  tenuto  a
cura delle associazioni stesse di  cui  all'articolo  137,  comma  2,
lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  ovvero
negli elenchi tenuti dalle associazioni  riconosciute  in  base  alle
leggi regionali in materia. 
 
Art. 4 -Dichiarazione di apparentamento 
  1. Due o piu'  organizzazioni  imprenditoriali  possono  concorrere
all'assegnazione dei seggi di  uno  o  piu'  settori  congiuntamente.
Analogamente, due o piu' organizzazioni sindacali o  associazioni  di
consumatori possono concorrere  congiuntamente  all'assegnazione  del
seggio. A tal fine, fanno pervenire alla camera di  commercio,  entro
il termine di cui al  comma  2  dell'articolo  2,  una  dichiarazione
redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema  di
cui  all'allegato  E,  che  forma  parte  integrante   del   presente
regolamento. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta  congiuntamente
dai  legali  rappresentanti  delle  organizzazioni   o   associazioni
partecipanti, contiene anche l'impegno a partecipare unitariamente al
procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale. 
  3. In caso di  apparentamento,  le  organizzazioni  o  associazioni
partecipanti  al  raggruppamento,  presentano,  contestualmente  alla
dichiarazione di  cui  al  comma  1,  gli  allegati  A  e  B  di  cui
all'articolo 2 ovvero gli allegati  C  e  D  di  cui  all'articolo  3
dichiarando,  a  norma  dell'articolo  12   della   legge,   i   dati
disgiuntamente, a pena di irricevibilita'. 
 
Art. 5 - Trasmissione al Presidente della giunta regionale 
  1. Nel caso in cui i dati e i documenti  trasmessi  a  norma  degli
articoli 2, 3  e  4  non  risultino  regolari,  il  responsabile  del
procedimento ne chiede la regolarizzazione al  legale  rappresentante
dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il
termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 
  2. Nel caso in cui i dati e i documenti di cui al comma 1 risultino
affetti da irregolarita'  non  sanabili,  o  non  sia  rispettato  il
termine di cui al comma 1 o quello di cui all'articolo  2,  comma  2,
ovvero   non   siano   stati   presentati   gli   elenchi   di   cui,
rispettivamente, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma  2,
il responsabile del  procedimento  dichiara  l'irricevibilita'  della
dichiarazione  o  l'esclusione  dal  procedimento,   notificando   il
provvedimento  al   legale   rappresentante   dell'organizzazione   o
dell'associazione. 
  3. In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine  di
cui all'articolo 2, comma 2, il segretario generale fa  pervenire  al
Presidente della giunta regionale  i  dati  e,  ad  esclusione  degli
elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione  presso
la  camera  di  commercio  per  eventuali  verifiche,   i   documenti
regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3  e  4,  completati
con i dati del diritto annuale versato dalle imprese,  aggregati  con
riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B,  nonche'  i  dati
sul valore aggiunto per addetto per  ciascun  settore.  Nella  stessa
comunicazione,  il  responsabile  del  procedimento  da'  conto   dei
provvedimenti  di   irricevibilita'   ed   esclusione   eventualmente
adottati. 
  4. Resta ferma la competenza del Presidente della giunta  regionale
ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi  di  cui  al
comma 2. 
 
Art. 6 - Scioglimento dell'apparentamento 
  1. L'apparentamento di cui all'articolo 4 si intende sciolto: 
  a) qualora le parti aderenti, o anche solo  una  o  piu'  di  esse,
dichiarano  di  non  voler  piu'  partecipare  al   procedimento   in
apparentamento; 
  b) se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni
dei consiglieri che devono essere espressi dall'apparentamento; 
  c) se le designazioni arrivano in numero differente da  quello  dei
consiglieri    la    cui    designazione    e'    stata     richiesta
all'apparentamento, ovvero arrivano  nel  numero  richiesto,  ma  non
sottoscritte da tutte le parti aderenti. 
  2. Non e' ammessa la presentazione di  nuovi  apparentamenti  nello
stesso settore nel quale un apparentamento precedente e' sciolto. 
  3. Dopo lo scioglimento dell'apparentamento,  il  Presidente  della
giunta regionale sospende il procedimento  relativamente  al  settore
interessato e individua, tenendo conto del disposto dell'articolo  9,
l'organizzazione piu' rappresentativa sulla base dei dati  presentati
disgiuntamente da ciascuna organizzazione. 
  4. Nel caso in cui le fattispecie di cui al comma 1, lettere  a)  e
c),   sono   riferite   esclusivamente   alle   scelte   di   singole
organizzazioni la cui rappresentativita' complessiva e' inferiore  ad
un quarto di quella dell'intero apparentamento,  l'apparentamento  e'
comunque considerato per la sua rappresentativita'  residua  ai  fini
della procedura di cui al comma 3, mentre le  singole  organizzazioni
sono comunque considerate singolarmente. 
 
Art. 7 - Trattamento  dei dati per  le procedure di  designazione dei
componenti i consigli delle camere di commercio 
  1.  I  trattamenti  di  tutti  i  dati  sensibili   e   giudiziari,
indispensabili al compimento  della  procedura  di  designazione  dei
componenti dei consigli camerali, nonche'  per  l'espletamento  delle
verifiche di cui al comma  2  dell'articolo  12  della  legge,  hanno
finalita' di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 65 e
67 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  successive
modificazioni. 
  2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle  camere
di commercio indispensabili per attuare la procedura di cui al  comma
1, sono individuati dal  regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari di ciascuna camera di commercio,  adottato  ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196. 
  3. I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di  cui
agli allegati B e D sono consentiti esclusivamente  per  i  controlli
delle dichiarazioni sostitutive di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  per  le   verifiche
effettuate dalla camera di  commercio  su  richiesta  del  Presidente
della giunta regionale, fatte salve comunque le  eventuali  verifiche
richieste   o   disposte   dall'autorita'    giudiziaria,    nonche',
limitatamente agli elenchi di  cui  all'allegato  B,  anche  ai  fini
dell'integrazione  con  i  dati  del   diritto   annuale   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2. 
  4. L'accesso agli atti e ai dati di cui  al  presente  articolo  e'
disciplinato dalla  legge  24  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. 
  5.  Il  trattamento  dei  dati  di  cui  al  presente  articolo  e'
consentito per tutta la durata del mandato del consiglio camerale  ai
quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento,
i dati sono distrutti dalla camera di commercio. 
  6. La decifratura dei dati inviati in forma  crittografata  con  la
tecnica   asimmetrica   avviene   utilizzando   la   chiave   privata
corrispondente  alla  chiave  pubblica   utilizzata   dai   mittenti,
memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da
parte del titolare del certificato di cifratura e'  regolato  da  una
apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio. 
  7. L'eventuale apertura delle buste chiuse e  sigillate  contenenti
dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma
3 e' regolata da una apposita procedura formalizzata, da parte  della
camera di commercio. 
 
Art. 8 - Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge 
  1. Lo statuto della camera di commercio istituisce la  consulta  di
cui al comma 6 dell'articolo 10 della  legge  definendone  compiti  e
funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6. 
  2. Fanno parte della consulta di cui al comma  1  i  rappresentanti
delle associazioni maggiormente rappresentative  delle  categorie  di
professioni individuate dallo statuto e,  di  diritto,  i  presidenti
degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale
della camera di commercio. 
  3. La consulta e' convocata per la prima volta dal Presidente della
camera di commercio che pone all'ordine  del  giorno  la  nomina  del
Presidente della consulta stessa da  effettuarsi  a  maggioranza  dei
presenti. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere
quella di nomina del Presidente sono presiedute dal Presidente  della
camera di commercio. 
  4. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli  ordini
professionali in seno al consiglio della camera di commercio, di  cui
al comma 6 dell'articolo 10 della legge, il diritto  di  voto  spetta
esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali. 
  5. Le riunioni della consulta sono valide, in  prima  convocazione,
con la presenza della meta' piu' uno degli aventi diritto al voto  e,
in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti. 
  6. Il Presidente della consulta comunica, entro trenta giorni dalla
comunicazione  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  lettera  e),  al
Presidente della giunta regionale il  nominativo  del  rappresentante
dei liberi professionisti designato dalla  consulta.  In  assenza  di
designazione, il Presidente della giunta regionale applica l'articolo
12, comma 6, secondo periodo, della legge. 
 
Art. 9 - Determinazione del numero dei rappresentanti 
  1. Il Presidente della giunta regionale, entro e non  oltre  trenta
giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2: 
  a) rileva, in base ai criteri di  cui  al  comma  2,  il  grado  di
rappresentativita'   di   ciascuna   organizzazione   imprenditoriale
nell'ambito del settore; 
  b)  individua,  in  base  ai  criteri  di  cui  al  comma   3,   le
organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di  organizzazioni  di  cui
all'articolo 4, che designano i componenti  nel  consiglio  camerale,
nonche' il  numero  dei  componenti  che  ciascuna  organizzazione  o
ciascun apparentamento designa; 
  c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a  quale
organizzazione sindacale  o  associazione  dei  consumatori,  o  loro
raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio; 
  d)  notifica  tali  determinazioni  a   tutte   le   organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori  che  hanno
effettuato validamente la trasmissione della  documentazione  di  cui
agli articoli 2, 3 e 4; 
  e) richiede al Presidente della consulta di cui all'articolo  8  il
nominativo designato in seno al consiglio della camera di commercio. 
  2.  Il  grado  di  rappresentativita'  di  ciascuna  organizzazione
imprenditoriale, nell'ambito del settore,  e'  definito  dalla  media
aritmetica dei seguenti parametri: 
  a) percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione
imprenditoriale, rispetto  al  totale  delle  imprese  iscritte  alle
organizzazioni  imprenditoriali  dello  stesso  settore,  che   hanno
effettuato validamente la trasmissione della documentazione; 
  b) percentuale del numero degli  occupati  nelle  imprese  iscritte
all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale degli occupati
nelle imprese  iscritte  alle  organizzazioni  imprenditoriali  dello
stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della
documentazione; 
  c) percentuale del valore aggiunto  relativo  agli  occupati  delle
imprese  iscritte  all'organizzazione  imprenditoriale,  rispetto  al
valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese  iscritte
alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore,  che  hanno
effettuato validamente la trasmissione della documentazione; 
  d) percentuale del diritto annuale versato dalle  imprese  aderenti
all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al  totale  del  diritto
annuale  versato   dalle   imprese   aderenti   alle   organizzazioni
imprenditoriali dello stesso settore economico, che hanno  effettuato
validamente la trasmissione della documentazione. 
  3.  Il  numero   dei   componenti   il   consiglio   che   ciascuna
organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa  e'
determinato, tenuto conto dei posti previsti nello  statuto  camerale
per   ciascun   settore   economico,   dividendo    il    grado    di
rappresentativita'  di  ciascuna  organizzazione  imprenditoriale   o
gruppo di  organizzazioni  per  1,  2,  3,  4  ed  oltre,  sino  alla
concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo  settore
economico e disponendo i quozienti cosi' ottenuti in una  graduatoria
decrescente, in un numero pari a quello dei seggi  da  attribuire.  A
ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di
componenti  il  consiglio  pari  ai  quozienti  ad  essa  riferibili,
compresi nella graduatoria.  A  parita'  di  quoziente,  nelle  cifre
intere, qualora  risulti  attribuibile  un  solo  seggio,  questo  e'
attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha  il  livello  di
rappresentativita'  piu'  alto  per  organizzazione,   diffusione   e
attivita' svolta sul territorio. 
  4. Per i settori dell'industria, del commercio e  dell'agricoltura,
l'autonoma rappresentanza per le  piccole  imprese,  nell'ambito  del
numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di
detti  settori,  e'  assicurata  dalle  organizzazioni  o  gruppi  di
organizzazioni imprenditoriali che presentano il piu' alto indice  di
rappresentativita' per le piccole imprese, calcolato sulla  base  dei
dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 5. 
  5. Per le societa' in forma cooperativa, l'autonoma  rappresentanza
e' assicurata dalle organizzazioni  o  gruppi  di  organizzazioni  di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del   movimento   cooperativo
giuridicamente riconosciute ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577, che presentano il piu' alto  indice  di rappresentativita'  per
detto settore,  calcolato  sulla  base  dei  dati  forniti  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera a), ed a parita' di quoziente nelle
cifre intere dall'organizzazione che presenta il piu' elevato  numero
di soci delle cooperative aderenti. 
  6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui  al  comma  1,
lettera c), il  Presidente  della  giunta  regionale  attribuisce  in
termini  comparativi,   a   ciascuna   organizzazione   sindacale   o
associazione dei consumatori o loro raggruppamento, un punteggio  per
ciascuno degli elementi di cui all'articolo 3, comma 1; il  punteggio
massimo attribuibile a ciascun elemento non puo' superare il  50  per
cento del punteggio massimo che si intende attribuire  agli  elementi
nel loro complesso. 
 
Art. 10 - Nomina dei componenti del consiglio 
  1. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui  all'articolo  9,
comma 1, lettera d), le organizzazioni imprenditoriali e sindacali  e
le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, comunicano al
Presidente della giunta regionale i  nominativi  dei  componenti  del
consiglio, limitatamente al numero  dei  seggi  a  ciascuna  di  esse
assegnati, insieme alla documentazione necessaria per  l'accertamento
del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1  dell'articolo
13 della legge; esse trasmettono inoltre una apposita  dichiarazione,
rilasciata dagli interessati a norma dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  la
disponibilita' dei designati  alla  nomina  e  allo  svolgimento  del
relativo incarico e l'inesistenza delle  cause  ostative  di  cui  al
comma 2 dello stesso articolo 13 della legge. 
  2. Il Presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 13 della legge,  provvede  alla  nomina
con apposito decreto, da notificare nei  successivi  dieci  giorni  a
tutti  gli  interessati,  alle   organizzazioni   imprenditoriali   e
sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al  procedimento,
alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico.  Il
decreto di  nomina  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  3.  Qualora  le  organizzazioni  non  provvedano  ad   indicare   i
nominativi entro i termini di cui al comma  1,  il  Presidente  della
giunta regionale provvede ai sensi  del  comma  6,  dell'articolo  12
della legge. 
  4. Con la notifica di cui al comma 2, il  Presidente  della  giunta
regionale  stabilisce  la  data   dell'insediamento   del   consiglio
camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del  Presidente  da
effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge. La prima seduta  e
le altre che  dovessero  comunque  precedere  quella  di  nomina  del
Presidente sono presiedute dal consigliere camerale piu'  anziano  di
eta'. 
  5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni  e
gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza
di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il  quale
vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione  o  il
raggruppamento  designante  deve   allegare   il   curriculum   vitae
dell'interessato, dallo stesso sottoscritto, alla  documentazione  di
cui al precedente comma 1. 
  6. Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo  3,  comma  2,
della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali,
o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9,
spetta di designare  complessivamente  piu'  di  due  rappresentanti,
individuano almeno un terzo di rappresentanti di  genere  diverso  da
quello degli altri. 
 
Art. 11 - Sostituzione dei consiglieri 
  1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la
camera di commercio ne  da'  immediato  avviso  al  Presidente  della
giunta  regionale   che   provvede,   entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite,  entro  quindici
giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione  imprenditoriale
o sindacale o dell'associazione dei consumatori che  aveva  designato
il componente deceduto, dimissionario o decaduto, ovvero direttamente
se  il  componente  deceduto,  dimissionario  o  decaduto  era  stato
designato ai sensi del comma  6,  secondo  periodo  dell'articolo  12
della  legge.  Il  relativo  decreto  di  nomina  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della regione. 
  2. In caso di decesso, dimissioni o  decadenza  del  rappresentante
designato  dalla  consulta  di  cui  all'articolo  8,  la  camera  di
commercio  ne  da'  immediato  avviso  al  Presidente  della   giunta
regionale e al Presidente della consulta stessa,  il  quale  convoca,
entro dieci giorni da tale comunicazione, la consulta stessa ai  fini
della designazione del nuovo consigliere. 
  3. Qualora la consulta di cui all'articolo  8  non  designi,  entro
dieci  giorni  dalla  convocazione,  il  proprio  rappresentante,  il
Presidente della stessa informa il Presidente della giunta regionale,
il quale  provvede  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  6,  secondo
periodo, della legge. 
  4. L'organizzazione imprenditoriale o  sindacale  o  l'associazione
dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al  comma
1, ad indicare il  nominativo  del  sostituto,  vengono  escluse  dal
procedimento e il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi
del comma 6, dell'articolo 12 della legge. 
 
Art. 12 - Composizione ed elezione dei membri della giunta 
  1. Il numero dei membri di giunta e' determinato dallo  statuto  in
relazione  ai  componenti  del   consiglio,   tenendo   conto   delle
disposizioni  legislative  applicabili  agli  organi  collegiali.  Le
disposizioni del presente articolo si applicano per  le  sostituzioni
dei componenti della giunta in carica e per la  ricostituzione  delle
giunte stesse, compatibilmente con il numero dei componenti di giunta
ed i relativi settori previsti dallo statuto. 
  2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere  puo'  esprimere
nell'elezione dei membri di giunta e' pari ad  un  terzo  dei  membri
della giunta medesima con arrotondamento all'unita' inferiore. 
  3. Il  consiglio  camerale  provvede,  con  votazione  a  scrutinio
segreto, alla elezione dei componenti  della  giunta  nella  riunione
immediatamente  successiva  a  quella  relativa   alla   nomina   del
Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso. 
  4. In caso di parita' di voti il Presidente dispone  immediatamente
l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale  ogni  membro  del
consiglio dispone comunque di un solo voto. 
  5. Dei componenti  di  giunta,  quattro  devono  essere  eletti  in
rappresentanza   dei   settori   dell'industria,    del    commercio,
dell'artigianato  e  dell'agricoltura.  Per  ciascuno   dei   quattro
settori,  entra  prioritariamente  a  far  parte  della   giunta   il
rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti;
qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato
voti,  il  Presidente  dispone  immediatamente   l'effettuazione   di
apposito ballottaggio, fra i  rappresentanti  del  settore;  in  tale
ballottaggio ogni membro del consiglio dispone di un solo  voto.  Gli
altri posti eventualmente disponibili nella giunta sono assegnati  ai
consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il  maggior
numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza. 
  6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel
corso della medesima seduta. 
 
Art. 13 - Decorrenza dell'applicazione 
  1. Ai sensi dell'articolo  3,  comma  1  e  comma  5,  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23,  le  disposizioni  del  presente
regolamento si  applicano  decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli
camerali, limitatamente  a  quelle  avviate  successivamente  a  tale
termine. 
  2. In sede di prima applicazione le organizzazioni  sindacali  sono
esonerate dall'obbligo di deposito degli elenchi cui all'articolo  3,
comma  2,  per  le  eventuali  procedure  avviate  fra  la  data   di
applicazione di cui al  comma  1  del  presente  articolo  ed  il  31
dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 4 agosto 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 7, foglio n. 95 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C

*** omissis ***

 

 

 

ALLEGATO D

*** omissis ***