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Roma, 18 ottobre 2011
Circolare n. 206/2011
Oggetto: Autotrasporto – Tempi di guida e di riposo – Chiarimenti
– Circolari Ministero del Lavoro n. 2140
del 5.10.2011 e n. 2794
del 13.10.2011.
Conformemente a
quanto già previsto dai recenti indirizzi interpretativi comunitari e nazionali
sui tempi di guida e di riposo (art. 174 CdS) il
Ministero del Lavoro ha ribadito la non sanzionabilità
delle seguenti fattispecie:
·
l’interruzione
di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per ragioni di oggettiva
emergenza o per circostanze straordinarie ovvero su ordine specifico da parte
di un organo di polizia o di un’altra autorità, che impongano di spostare un
veicolo;
·
il
superamento del tempo di guida consentito, se il riposo fra un periodo e
l’altro di guida è almeno di 7 ore; in tal caso infatti si applica soltanto la
sanzione per irregolarità della durata del riposo e non quella per il
superamento dei tempi di guida in quanto il riposo di almeno 7 ore viene
comunque considerato riposo (anche se irregolare) e pertanto i periodi
antecedente e successivo alla guida non si sommano tra loro.
Inoltre, al pari di
quanto ha già stabilito il Ministero dell’Interno per i controlli su strada, il
Ministero del Lavoro ha invitato i propri organi ispettivi ad applicare una
tolleranza nel riscontro dei tempi di guida e di riposo misurati da tachigrafi
analogici o digitali di “vecchia concezione” nel caso di prestazioni che
comportano frequenti soste con ripetute operazioni di carico e scarico. La tolleranza
può essere concessa sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato
dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e
mezza.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.149/2011 e 119/2011 |
Responsabile di area |
Allegati due |
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Lc/lc |
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