Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 18 ottobre 2011

 

Circolare n. 207/2011

 

Oggetto: Lavoro – Riforma dell’apprendistato – D.LGVO 14 settembre 2011, n. 167 su G.U. n. 236 del 10.10.2011.

 

Come è noto, nella contrattualistica vigente l’apprendistato rappresenta il canale più vantaggioso per le aziende per l’inserimento di giovani. Fatta eccezione infatti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati (in mobilità o in CIGS), l’assunzione di apprendisti è l’unica a beneficiare di una parziale decontribuzione che è stata confermata anche per il futuro dalla nuova normativa.

La riforma varata intende favorire la diffusione dell’apprendistato attraverso la semplificazione della relativa disciplina e la contestuale valorizzazione della contrattazione collettiva. Mentre sotto il primo aspetto la riforma fa sicuramente sostanziali passi in avanti, non altrettanto può dirsi per il secondo laddove prevede la riduzione da 6 a 3 anni della durata massima del periodo di apprendistato costringendo i contratti collettivi nazionali dei vari settori (tra cui il CCNL logistica, trasporto e spedizione) a rivedere entro 6 mesi le attuali regolamentazioni. Tale riduzione ha indotto la Confetra, al pari di Confcommercio, Abi (banche) e Ania (assicurazioni) a non sottoscrivere l’intesa dell’11 luglio scorso con la quale il Governo, le regioni e le altre parti sociali hanno condiviso il testo del provvedimento.

 

Si evidenziano di seguito i principali aspetti della riforma che riunisce in un Testo Unico di soli 7 articoli tutte le disposizioni in materia di apprendistato.

 

Definizione (art. 1) – E’ stata confermata la natura dell’apprendistato quale speciale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. La specialità del contratto di apprendistato consiste nella possibilità per l’azienda di recedere al termine dello stesso senza necessità di alcuna motivazione purché dia regolare preavviso al lavoratore; durante la durata del contratto, invece, il licenziamento è consentito, come nella generalità dei rapporti di lavoro subordinato, solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo.

 

Disciplina generale (art. 2) – E’ stato ampliato il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale per la disciplina dei vari aspetti del contratto di apprendistato. Tale disciplina dovrà comunque tener conto di una serie di principi espressamente indicati la maggior parte dei quali si rifanno a quanto già previsto dal precedente regime (tra cui l’obbligatorietà del contratto in forma scritta, la possibilità di inquadrare l’apprendista due livelli inferiori ovvero, in alternativa, di retribuirlo in misura percentualmente ridotta rispetto ad un lavoratore ordinario svolgente analoghe mansioni, la presenza di un tutore o referente aziendale per la formazione, il tetto massimo di apprendisti occupabili nelle singole aziende che non può superare il totale degli occupati in servizio fatta eccezione per le aziende con meno di 3 dipendenti che possono comunque assumere 3 apprendisti). Tra le novità è stata prevista la possibilità di finanziare la formazione degli apprendisti anche attraverso i cosiddetti Fondi interprofessionali (come ad esempio il Forte, fondo di formazione per i lavoratori del terziario), nonché di assumere come apprendisti anche lavoratori in mobilità senza limiti di età.

 

Tipologie (artt. da 3 a 5) – Sono state confermate le attuali tipologie del contratto di apprendistato e cioè:

 

·    apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), da sempre la tipologia più diffusa presso le aziende in quanto finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale; la nuova disciplina se da un lato conferma i precedenti limiti di età dei destinatari (giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni) dall’altro lato, come già anticipato, riduce da 6 a 3 anni (5 per l’artigianato) la durata massima del contratto; tra le novità positive si segnala l’affidamento in via esclusiva alla contrattazione collettiva della definizione dei profili formativi per superare la farraginosità del precedente regime causata dal sovrapporsi di competenze contrattuali e regionali; alle regioni è stata affidata soltanto una competenza formativa residuale, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e per un monte complessivo non superiore a 120 ore nell’arco del triennio (in precedenza 120 ore annue); in assenza di offerta formativa regionale troverannno comunque applicazione le regolazioni contrattuali vigenti;

 

·    apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, finalizzato al conseguimento attraverso il rapporto di lavoro di un titolo di studio, ha come destinatari giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni (in precedenza 18 anni) e una durata non superiore ai 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale); per questo tipo di apprendistato, a differenza del precedente, rimane sostanzialmente attribuita alle regioni la definizione dei profili formativi;

 

·    apprendistato di alta formazione e di ricerca, finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e di alta formazione (compresi i dottorati di ricerca) nonché allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni, continua ad avere come destinatari giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; come per la tipologia precedente anche in questo caso la regolamentazione della relativa disciplina, compresa la durata, spetta alle regioni o, in assenza di discipline regionali, ad apposite convenzioni da stipularsi tra singoli datori di lavoro o loro associazioni con Università, istituti tecnici e professionali e istituzioni formative o di ricerca.

 

Disciplina transitoria (art. 7, comma 7) – Il decreto in esame fa salvi i singoli contratti di apprendistato attualmente in essere che pertanto continueranno secondo le vecchie regole sino alla loro naturale scadenza. Lo stesso decreto, inoltre, fa salve in via transitoria per 6 mesi le regolamentazioni contrattuali vigenti in attesa di un loro adeguamento alle nuove disposizioni. Sull’esatta portata della disciplina transitoria sono in corso approfondimenti tra il Ministero del Lavoro e le organizzazioni imprenditoriali dei vari settori e si fa pertanto riserva di successive comunicazioni.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.134/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n.236 del 10.10.2011 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo  1,  comma  30,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizione 
  1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo  indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 
  2. Il contratto di apprendistato e' definito  secondo  le  seguenti
tipologie: 
    a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 
    b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 
    c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 
 
                               Art. 2 
                         Disciplina generale 
  1. La disciplina del  contratto  di  apprendistato  e'  rimessa  ad
appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti  collettivi  di
lavoro stipulati a livello nazionale da  associazioni  dei  datori  e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo
piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e
formulari stabiliti dalla  contrattazione  collettiva  o  dagli  enti
bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; 
    b) divieto di retribuzione a cottimo; 
    c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino  a  due  livelli
inferiori rispetto alla  categoria  spettante,  in  applicazione  del
contratto collettivo nazionale di lavoro,  ai  lavoratori  addetti  a
mansioni o funzioni che richiedono  qualificazioni  corrispondenti  a
quelle al conseguimento  delle  quali  e'  finalizzato  il  contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista
in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio; 
    d) presenza di un tutore o referente aziendale; 
    e) possibilita' di  finanziare  i  percorsi  formativi  aziendali
degli   apprendisti   per   il   tramite   dei    fondi    paritetici
interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi  con
le Regioni; 
    f) possibilita' del  riconoscimento,  sulla  base  dei  risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e  interna
alla impresa, della qualifica professionale ai  fini  contrattuali  e
delle competenze acquisite ai  fini  del  proseguimento  degli  studi
nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; 
    g) registrazione della formazione effettuata  e  della  qualifica
professionale  a  fini  contrattuali  eventualmente   acquisita   nel
libretto formativo del cittadino di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
    h) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
rapporto, superiore a trenta  giorni,  secondo  quanto  previsto  dai
contratti collettivi; 
    i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine  del
percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato,
fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 
    l) divieto per le parti di  recedere  dal  contratto  durante  il
periodo di formazione  in  assenza  di  una  giusta  causa  o  di  un
giustificato   motivo.   In   caso   di   licenziamento   privo    di
giustificazione  trovano  applicazione  le  sanzioni  previste  dalla
normativa vigente; 
    m) possibilita' per  le  parti  di  recedere  dal  contratto  con
preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione  ai  sensi
di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.  Se  nessuna
delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di
formazione, il rapporto prosegue come ordinario  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato. 
  2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla  previdenza
e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: 
    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
professionali; 
    b) assicurazione contro le malattie; 
    c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; 
    d) maternita'; 
    e) assegno familiare. 
  3. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro
puo'  assumere  con  contratto  di  apprendistato,   direttamente   o
indirettamente per il tramite delle agenzie  di  somministrazione  di
lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, non puo' superare  il  100  per  cento  delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso  il  datore
di lavoro stesso. Il datore di lavoro  che  non  abbia  alle  proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque  ne
abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in  numero
non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non  si
applica alle imprese artigiane per le quali trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
 
                               Art. 3 
    Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
  1. Possono essere assunti con contratto  di  apprendistato  per  la
qualifica e per il diploma  professionale,  in  tutti  i  settori  di
attivita', anche per l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione,  i
soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento  del
venticinquesimo anno di eta'. La durata del contratto e'  determinata
in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire  e  non
puo' in ogni caso essere superiore, per la sua componente  formativa,
a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 
  2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale e' rimessa alle regioni e
alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  previo  accordo  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite  le  associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri e principi direttivi: 
    a) definizione della qualifica o diploma professionale  ai  sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    b) previsione di un monte ore di formazione, esterna  od  interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del  diploma
professionale in funzione di quanto stabilito al comma  1  e  secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi del  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226; 
    c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati  a  livello
nazionale, territoriale o aziendale  da  associazioni  dei  datori  e
prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  per  la
determinazione,  anche  all'interno  degli  enti  bilaterali,   delle
modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni. 
 
                               Art. 4 
      Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato  professionalizzante  o  di
mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale  a  fini
contrattuali i soggetti di eta' compresa tra  i  diciotto  anni  e  i
ventinove  anni.  Per  i  soggetti  in  possesso  di  una   qualifica
professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o  di
mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno  di
eta'. 
  2.  Gli  accordi  interconfederali   e   i   contratti   collettivi
stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista  e  del  tipo  di
qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e  le  modalita'
di erogazione della formazione per  l'acquisizione  delle  competenze
tecnico-professionali  e  specialistiche  in  funzione  dei   profili
professionali   stabiliti   nei   sistemi   di   classificazione    e
inquadramento del personale, nonche' la  durata,  anche  minima,  del
contratto che, per la sua componente  formativa,  non  puo'  comunque
essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali
dell'artigianato  individuate  dalla  contrattazione  collettiva   di
riferimento. 
  3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,  svolta
sotto la responsabilita' della  azienda,  e'  integrata,  nei  limiti
delle  risorse  annualmente  disponibili,  dalla  offerta   formativa
pubblica,  interna  o  esterna   alla   azienda,   finalizzata   alla
acquisizione di  competenze  di  base  e  trasversali  per  un  monte
complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio
e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto  conto
dell'eta', del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. 
  4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori  di  lavoro
possono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le modalita'
per il riconoscimento della  qualifica  di  maestro  artigiano  o  di
mestiere. 
  5. Per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria  attivita'  in
cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale  da  associazioni  dei  datori  e  prestatori   di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
prevedere  specifiche  modalita'  di  svolgimento  del  contratto  di
apprendistato, anche a tempo determinato. 
 
                               Art. 5 
            Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato per attivita'  di  ricerca,
per  il  conseguimento  di  un  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore, di titoli di studio universitari e della alta  formazione,
compresi i dottorati di  ricerca,  per  la  specializzazione  tecnica
superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.  144,
con particolare  riferimento  ai  diplomi  relativi  ai  percorsi  di
specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di  cui
all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
Ministri 25 gennaio 2008, nonche' per il praticantato  per  l'accesso
alle  professioni  ordinistiche  o  per  esperienze  professionali  i
soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per
soggetti in possesso di una  qualifica  professionale  conseguita  ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  il  contratto
di apprendistato di alta formazione puo' essere stipulato  a  partire
dal diciassettesimo anno di eta'. 
  2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attivita' di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione e' rimessa alle Regioni, per i  soli  profili  che
attengono  alla  formazione,   in   accordo   con   le   associazioni
territoriali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale,   le
universita', gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni
formative o di ricerca comprese quelle in possesso di  riconoscimento
istituzionale di  rilevanza  nazionale  o  regionale  e  aventi  come
oggetto la promozione delle attivita'  imprenditoriali,  del  lavoro,
della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 
  3.  In  assenza   di   regolamentazioni   regionali   l'attivazione
dell'apprendistato  di  alta  formazione  o  ricerca  e'  rimessa  ad
apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro  o  dalle
loro  associazioni  con  le  Universita',  gli  istituti  tecnici   e
professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma
che precede, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
                               Art. 6 
Standard professionali, standard  formativi  e  certificazione  delle
                             competenze 
  1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente  decreto,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione,  della  universita'  e  della  ricerca,  e
previa intesa con le Regioni e le province  autonome  definisce,  nel
rispetto delle competenze delle Regioni  e  province  autonome  e  di
quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del
17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi
formativi  in  apprendistato  per   la   qualifica   e   il   diploma
professionale e in apprendistato di alta formazione. 
  2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi  in  apprendistato
professionalizzante  e  in  apprendistato  di  ricerca  gli  standard
professionali di  riferimento  sono  quelli  definiti  nei  contratti
collettivi nazionali di categoria o, in mancanza,  attraverso  intese
specifiche da sottoscrivere a livello  nazionale  o  interconfederale
anche in corso  della  vigenza  contrattuale.  La  registrazione  nel
libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e  della
qualifica professionale a fini contrattuali  eventualmente  acquisita
e' di competenza del datore di lavoro. 
  3. Allo scopo di armonizzare le  diverse  qualifiche  professionali
acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e  consentire
una correlazione tra standard formativi e standard  professionali  e'
istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
repertorio delle professioni predisposto sulla base  dei  sistemi  di
classificazione del personale previsti nei  contratti  collettivi  di
lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla  intesa
tra Governo, Regioni e parti sociali del  17  febbraio  2010,  da  un
apposito  organismo  tecnico  di  cui  fanno   parte   il   Ministero
dell'istruzione, della universita' e della ricerca,  le  associazioni
dei   datori   e   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  e  i   rappresentanti   della
Conferenza Stato-regioni. 
  4.  Le  competenze  acquisite  dall'apprendista   potranno   essere
certificate secondo le modalita' definite dalle Regioni  e  Provincie
Autonome  di  Trento  e  Bolzano  sulla  base  del  repertorio  delle
professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del
cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma
3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e  parti
sociali  nell'accordo  del  17  febbraio  2010.  Nelle   more   della
definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa
riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti. 
 
                               Art. 7 
                         Disposizioni finali 
  1. In caso di inadempimento nella erogazione  della  formazione  di
cui sia esclusivamente responsabile il datore di  lavoro  e  che  sia
tale da  impedire  la  realizzazione  delle  finalita'  di  cui  agli
articoli 3, 4 e 5, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  versare  la
differenza  tra  la  contribuzione  versata  e  quella   dovuta   con
riferimento al livello di inquadramento  contrattuale  superiore  che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore  al  termine  del  periodo  di
apprendistato, maggiorata  del  100  per  cento,  con  esclusione  di
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a  seguito
di attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso  di
esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della  formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   adottera'   un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine  al
datore di lavoro per adempiere. 
  2. Per ogni violazione delle disposizioni  contrattuali  collettive
attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma  1,  lettere  a),
b), c)  e  d),  il  datore  di  lavoro  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di  recidiva  la
sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300  a  1500  euro.  Alla
contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente  comma
provvedono gli organi di vigilanza  che  effettuano  accertamenti  in
materia di lavoro  e  previdenza  nei  modi  e  nelle  forme  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  come
sostituito dall'articolo 33 della legge  4  novembre  2010,  n.  183.
Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n.  689  e'  la  Direzione  del  lavoro
territorialmente competente. 
  3. Fatte salve  specifiche  previsioni  di  legge  o  di  contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato  sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 
  4.  Ai  fini   della   loro   qualificazione   o   riqualificazione
professionale e' possibile assumere in apprendistato i lavoratori  in
mobilita'. Per essi trovano applicazione, in deroga  alle  previsioni
di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  i),  le  disposizioni  in
materia di licenziamenti individuali di  cui  alla  legge  15  luglio
1966, n.  604,  nonche'  il  regime  contributivo  agevolato  di  cui
all'articolo 25, comma 9, della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  e
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 
  5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali  si
intendono esclusivamente quelli definiti  all'articolo  2,  comma  1,
lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  6. Ferma restando la disciplina di  regolazione  dei  contratti  di
apprendistato gia' in essere, con l'entrata in  vigore  del  presente
decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25,  gli  articoli
21 e 22 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  l'articolo  16  della
legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a  53  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al  presente
decreto non sia immediatamente operativa,  trovano  applicazione,  in
via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente  decreto,  le  regolazioni  vigenti.  In  assenza  della
offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4,  comma  3,  trovano
immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 
  8.  La  disciplina  del  reclutamento   e   dell'accesso,   nonche'
l'applicazione del  contratto  di  apprendistato  per  i  settori  di
attivita' pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente  decreto,
e' definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  9. In  attesa  della  riforma  degli  incentivi  alla  occupazione,
restano  fermi  gli  attuali  sistemi  di  incentivazione   economica
dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di  previdenza
e assistenza sociale sono mantenuti per un  anno  dalla  prosecuzione
del rapporto di lavoro al termine  del  periodo  di  formazione,  con
esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4  del  presente
articolo. 
  10. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' Regioni possono  fare
riferimento al percorso formativo della Regione dove  e'  ubicata  la
sede legale e possono altresi' accentrare  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale. 
  11. Restano in ogni  caso  ferme  le  competenze  delle  Regioni  a
Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano  ai
sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 

Visto, il Guardasigilli: Palma