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Roma, 2 novembre 2011
Circolare n. 218/2011
Oggetto: Trasporti internazionali – Protocollo Trasporti
della Convenzione delle Alpi – Aggiornamento sull’iter parlamentare.
Prosegue il
dibattito parlamentare sul disegno di legge per la ratifica della Convenzione
delle Alpi iniziato oltre dieci anni fa e non ancora portato a termine a causa
del mancato accordo sulla ratifica del Protocollo Trasporti.
Finalmente nei
giorni scorsi
Il disegno di legge passa
ora nuovamente all’esame dell’altro ramo del Parlamento dove si auspica
un’approvazione del testo senza modifiche anche se, si rammenta che a maggio
2009 il Senato, in prima lettura, aveva approvato il provvedimento comprendendo
anche il Protocollo Trasporti.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori sviluppi.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 159/2009 |
Responsabile di area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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Legislatura
16º - Disegno di legge N. 1474-B
Senato
della Repubblica
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(FRATTINI) e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare (PRESTIGIACOMO), di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI), con il
Ministro della giustizia (ALFANO) con il Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI), con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA) con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA) con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI), con il Ministro per i rapporti con
le regioni (FITTO) e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI), approvato dal Senato della Repubblica il 14
maggio 2009 modificato dalla
Camera dei deputati il 25 ottobre 2011
Trasmesso
dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 ottobre 2011
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di
attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con
annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
DISEGNO DI
LEGGE |
DISEGNO DI
LEGGE |
Approvato dal Senato della Repubblica |
Approvato dalla Camera dei deputati |
—- |
—- |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Autorizzazione alla ratifica |
(Autorizzazione alla ratifica |
1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione
della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi,
fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991: |
1. Identico: |
a)«Protocollo
nell’ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il
27 febbraio 1996; |
a) identica; |
b)«Protocollo
nell’ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto
a Chambéry il 20 dicembre 1994; |
b) identica; |
c)«Protocollo
nell’ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31
ottobre 2000; |
c) identica; |
d)«Protocollo
nell’ambito della difesa del suolo», fatto a Bled
il 16 ottobre 1998; |
d) identica; |
e)«Protocollo
nell’ambito dell’energia», fatto a Bled il 16
ottobre 1998; |
e) identica; |
f)«Protocollo
nell’ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con
allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994; |
f) identica; |
g)«Protocollo nell’ambito
dell’agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry
il 20 dicembre 1994; |
g) identica; |
h)«Protocollo
nell’ambito del turismo», fatto a Bled il 16
ottobre 1998; |
h) identica. |
i)«Protocollo
nell’ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. |
soppressa |
2. Piena ed intera
esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma |
2. Piena ed intera
esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma |
3. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali provvedono all’adozione degli atti e delle misure
previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze,
fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999,
n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni
dell’Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le
regioni. |
3. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali provvedono all’adozione degli atti e delle misure
previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo,
secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della
Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino, convocata
e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale. |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Copertura finanziaria) |
(Copertura finanziaria) |
1. Per l’attuazione
della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 445.000 per l’anno 2009.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
1. Per l’attuazione
della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 445.000 per l’anno 2012.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. |
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
Identico. |