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Roma, 2 novembre 2011

 

Circolare n. 218/2011

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi – Aggiornamento sull’iter parlamentare.

 

Prosegue il dibattito parlamentare sul disegno di legge per la ratifica della Convenzione delle Alpi iniziato oltre dieci anni fa e non ancora portato a termine a causa del mancato accordo sulla ratifica del Protocollo Trasporti.

 

Finalmente nei giorni scorsi la Camera ha approvato in seconda lettura il provvedimento confermando lo stralcio del Protocollo Trasporti già avvenuto in III Commissione Affari Esteri, nonostante il tentativo dell’opposizione di reinserirlo. Come è noto, il Protocollo Trasporti prevede per l’Italia la rinuncia alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture stradali nel territorio alpino.

 

Il disegno di legge passa ora nuovamente all’esame dell’altro ramo del Parlamento dove si auspica un’approvazione del testo senza modifiche anche se, si rammenta che a maggio 2009 il Senato, in prima lettura, aveva approvato il provvedimento comprendendo anche il Protocollo Trasporti.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori sviluppi.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 159/2009

Responsabile di area

Allegato uno

 

Lc/lc

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Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1474-B

Senato della Repubblica

 

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (PRESTIGIACOMO), di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI), con il Ministro della giustizia (ALFANO) con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI), con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA) con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI), con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO) e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI), approvato dal Senato della Repubblica il 14 maggio 2009 modificato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 2011

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 ottobre 2011

 

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

—-

—-

 

Art. 1.

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica
e ordine di esecuzione)

(Autorizzazione alla ratifica
e ordine di esecuzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

1. Identico:

a)«Protocollo nell’ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

a) identica;

b)«Protocollo nell’ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

b) identica;

c)«Protocollo nell’ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

c) identica;

d)«Protocollo nell’ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

d) identica;

e)«Protocollo nell’ambito dell’energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) identica;

f)«Protocollo nell’ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

f) identica;

g)«Protocollo nell’ambito dell’agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) identica;

h)«Protocollo nell’ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

h) identica.

i)«Protocollo nell’ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

soppressa

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e dall’articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) e dall’articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all’adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all’adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

 

Art. 2.

 

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 445.000 per l’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 445.000 per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

 

Art. 3.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.