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Roma, 17 novembre 2011

 

Circolare n. 236/2011

 

Oggetto: Previdenza – Legge di stabilità per il 2012 – Legge 12.11.2011, n.183, su S.O. alla G.U. 265 del 14.11.2011.

 

E’ stata approvata la legge di stabilità 2012 (ex legge finanziaria) nella quale, com’è noto, nel corso dell’iter parlamentare è stato inserito il maxiemendamento con le misure anticrisi presentato dal precedente Governo. Le misure varate comprendono fondamentalmente, da un alto, la proroga per tutto il prossimo anno degli attuali strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori a rischio occupazione e, dall’altro lato, incentivi per nuove assunzioni specialmente di giovani e donne.

Questi nel dettaglio i principali interventi in materia di previdenza e lavoro.

 

Ammortizzatori in deroga (art. 33, commi 21 e 22) – Sono stati prorogati anche per il 2012 i cosiddetti ammortizzatori in deroga volti a garantire una copertura economica a tutti quei lavoratori sospesi o licenziati che altrimenti ne sarebbero sprovvisti o perché dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione del sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali o perché appartenenti a categorie comunque escluse da qualsiasi protezione (tra cui apprendisti e lavoratori in somministrazione). Rientrano in particolare tra le potenziali utilizzatrici degli ammortizzatori in deroga le aziende svolgenti attività di logistica fino a 50 dipendenti, ovvero di dimensioni superiori qualora non abbiano esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS di rientrare nel campo di applicazione della CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) e della mobilità, nonché più in generale tutte quelle altre aziende che per un motivo o per l’altro non possono utilizzare nessun ammortizzatore sociale. La concessione degli ammortizzatori in deroga continuerà, come negli anni scorsi, ad essere di competenza delle regioni previa stipula presso le stesse di appositi accordi sindacali la cui stesura potrà ricalcare lo schema di Accordo tipo appositamente messo a punto a livello nazionale nel 2009 tra la Confetra e i sindacati.

Sempre per il 2012 sono stati prorogati gli incentivi contributivi per favorire la ricollocazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga; come in passato l’incentivo consisterà nel riconoscimento, alle aziende che assumeranno i lavoratori in questione, di un importo mensile pari all’indennità pubblica che sarebbe spettata agli stessi per il residuo periodo di cassa integrazione di mobilità in deroga.

 

Ammortizzatori per le imprese di logistica (art. 33, comma 23) – Come ogni anno è stata confermata anche per il 2012 la possibilità di ricorrere alla CIGS e alla mobilità per le imprese di logistica da 51 a 200 dipendenti (le imprese più grandi sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali). Com’è noto, tale possibilità è stata riconosciuta dalla circolare INPS n. 58/2000 che ha esteso alle imprese in questione gli stessi ammortizzatori previsti per le imprese commerciali in senso stretto.

 

Mobilità (art. 33, comma 23) – Anche nel 2012 sarà riconosciuto il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti (lo stesso diritto è già riconosciuto in via permanente ai lavoratori delle aziende più grandi). Com’è noto, l’iscrizione nelle liste di mobilità ha lo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori licenziati garantendo alle aziende che li assumono particolari sgravi contributivi (contribuzione ridotta come per gli apprendisti per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine).

 

Reimpiego anticipato dei cassintegrati (art. 33, comma 24) – E’ stata confermata anche per il 2012 la possibilità, introdotta per la prima volta dalla legge n.102/2009, per le imprese di reimpiegare anticipatamente i propri lavoratori in cassa integrazione per sottoporli a progetti di formazione o di riqualificazione comprendenti anche attività lavorativa vera e propria. Grazie a questa misura il lavoratore che viene richiamato mantiene comunque il diritto all’indennità a carico dell’INPS fino al termine del periodo di cassa integrazione, mentre dal canto suo l’azienda ha la possibilità di far lavorare il cassintegrato corrispondendo la sola differenza tra l’indennità di cassa integrazione e la normale retribuzione.

Il reimpiego anticipato dei cassintegrati deve essere preceduto da un apposito accordo sindacale da stipularsi al Ministero del Lavoro con il coinvolgimento, nel caso di aziende che abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga, della regione interessata.

 

Contratti di solidarietà (art. 33, comma 24) – E’ stata mantenuta per il 2012 la possibilità, per le aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS, di stipulare i contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della legge n. 236/93, altrimenti utilizzabili in via permanente solo dalle imprese rientranti nel campo di applicazione della stessa CIGS. Come è noto, tali contratti sono diretti ad incentivare soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate possono infatti concordare con i sindacati, per un massimo di 2 anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario ( uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore)

 

Pensione di vecchiaia (art. 5) – Entro il 2026 i requisiti minimi di età per la pensione di vecchiaia dovranno essere pari almeno a 67 anni per tutti i lavoratori e le lavoratrici (attualmente 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne), tenuto conto della decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre).

 

Apprendistato (art. 22, comma 1) – A favore dei datori di lavoro con non più di 9 dipendenti sarà riconosciuto lo sgravio totale dei contributi per un massimo di 3 anni per tutti i contratti di apprendistato stipulati successivamente all’1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016.

 

Parasubordinati (art. 22, comma 1) – A decorrere dall’1 gennaio 2012 l’aliquota contributiva INPS a carico dei parasubordinati sarà aumentata di 1 punto passando al 27,72% per coloro che non sono iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e al 18% per gli altri.

 

Occupazione femminile (art. 22, comma 3) – Com’è noto, le aziende che assumono donne con contratto di inserimento (art. 59 del DLGVO n. 276/2003) in aree a basso tasso di occupazione femminile hanno diritto a particolari agevolazioni contributive. L’individuazione di tali aree dovrebbe avvenire anno per anno tramite apposito decreto ministeriale che però non solo e’ sempre stato emanato in ritardo rispetto all’anno di riferimento, ma addirittura dal 2009 non viene più emanato con conseguente blocco delle agevolazioni. Allo scopo di superare l’impasse è stato stabilito che per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 l’individuazione delle aree avverrà entro il prossimo mese di gennaio e, a partire dal 2013, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. E’ stato inoltre stabilito che, per dare diritto agli sgravi contributivi, le assunzioni con contratto di inserimento devono riguardare donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

Part-time (art. 22, comma 4) – Allo scopo di semplificare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time è stato abrogato l’obbligo di convalida da parte della Direzione provinciale del lavoro.

 

Telelavoro (art. 22, comma 5) – Sono state previste alcune misure per favorire la diffusione del telelavoro tra cui il riconoscimento della sua validità ai fini dell’assolvimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (legge 68/99).

 

Detassazione e decontribuzione dei premi di produttività (art. 22, comma 7 e art. 33 commi da 12 a 14) – In attuazione di quanto previsto dalla legge n.111/2011, è stata prorogata per tutto il 2012 la detassazione sui premi di produttività riconosciuti ai lavoratori in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali). Con successivo decreto del Presidente del Consiglio saranno stabiliti l’importo massimo del premio su cui opererà la detassazione nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il lavoratore non ha diritto all’agevolazione.

Sempre per il 2012 è stata confermata la decontribuzione a favore delle aziende sui suddetti premi le cui modalità di attuazione saranno definite con decreto ministeriale. E’ stata infine anticipata al 2012 la possibilità (già prevista a decorrere dal 2013 dall’art. 5 del DLGVO n. 68/2011) per le regioni di disporre la deduzione dalla base imponibile dell’IRAP delle somme erogate ai lavoratori sulla base di contratti aziendali o territoriali di produttività.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. 146/2011 e 8/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n. 165 del 14.11.2011 (fonte Guritel)

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012). 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge:

 

                         *****OMISSIS*****

 

                              Art. 5 
        Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 
  1. Ferma restando la disciplina vigente in  materia  di  decorrenza
del trattamento pensionistico  e  di  adeguamento  dei  requisiti  di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi  della  speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la
cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria e delle forme esclusive e  sostitutive  della  medesima,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera  b),
della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  come  modificati,  per  le
lavoratrici, dall'articolo 22-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  10
luglio 2009, n.78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dall'articolo  18,
comma l, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, devono essere tali  da  garantire  un'eta'  minima  di
accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni,  tenuto
conto del regime delle decorrenze, per i soggetti,  in  possesso  dei
predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora,  per  effetto  degli
adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima  di  accesso
non fosse assicurata,  sono  ulteriormente  incrementati  gli  stessi
requisiti, con lo  stesso  decreto  direttoriale  di  cui  al  citato
articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre  2023,  al
fine  di  garantire,  per  i  soggetti,  in  possesso  dei   predetti
requisiti, che maturano il diritto alla prima  decorrenza  utile  del
pensionamento  dall'anno  2026,  un'eta'   minima   di   accesso   al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a  67  anni,  tenuto
conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina  vigente
di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi  a
quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma. 

 

                           *****OMISSIS*****

 

                              Art. 22 
      Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, 
            telelavoro, incentivi fiscali e contributivi 
  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a  decorrere  dal
  gennaio  2012,  per  i  contratti  di   apprendistato   stipulati
successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre  2016,  e'
riconosciuto  ai  datori  di  lavoro,  che  occupano   alle   proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno  sgravio
contributivo del 100 per cento  con  riferimento  alla  contribuzione
dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma  773,  quinto  periodo,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi  contributivi  maturati
nei primi tre  anni  di  contratto,  restando  fermo  il  livello  di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi  maturati  negli
anni di contratto successivi al terzo. Con  effetto  dal    gennaio
2012 l'aliquota contributiva  pensionistica  per  gli  iscritti  alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, e  la  relativa  aliquota  contributiva  per  il
computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di  un  punto
percentuale. All'articolo 7, comma 4,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,  le  parole:  «lettera
i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)». 
 

                           *****OMISSIS*****

 
  3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo  54,
comma l, del decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  la
lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi  eta'
prive di un  impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno  sei  mesi
residenti in una area geografica  in  cui  il  tasso  di  occupazione
femminile sia inferiore almeno  di  20  punti  percentuali  a  quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi  di  10
punti percentuali quello maschile.  Le  aree  di  cui  al  precedente
periodo  nonche'  quelle   con   riferimento   alle   quali   trovano
applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3,
nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,  del
6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze da adottare entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  con
riferimento all'anno successivo». Per gli anni  2009,  2010,  2011  e
2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54,  comma  1,  lettera
e),  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come
modificata dal presente  comma,  sono  individuate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Al fine di incentivare l'uso del contratto  di  lavoro  a  tempo
parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo parziale di  cui  all'articolo
3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,  nel
testo recato dall'articolo 46 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo,  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato  dalla
direzione provinciale del lavoro  competente  per  territorio,»  sono
soppresse. 
  5.  Sono  introdotte  le  seguenti  misure  di  incentivazione  del
telelavoro: 
    a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e  di
lavoro  attraverso  il  ricorso  allo  strumento  del  telelavoro,  i
benefici di cui all'articolo 9, comma l, lettera a),  della  legge  8
marzo 2000, n. 53, possono  essere  riconosciuti  anche  in  caso  di
telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile; 
    b) al fine di facilitare l'inserimento  dei  lavoratori  disabili
mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma l  dell'articolo
3  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  in  tema  di   assunzioni
obbligatorie e  quote  di  riserva  possono  essere  adempiuti  anche
utilizzando la modalita' del telelavoro; 
    c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le  modalita'  di
assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni  e  delle
convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo  11  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con  contratto
di telelavoro; 
    d) al fine di  facilitare  il  reinserimento  dei  lavoratori  in
mobilita', le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9  della  legge
23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche  le  ipotesi  di  attivita'
lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile. 
 

                           *****OMISSIS*****

 
  7. Per l'anno  2012  ciascuna  regione,  conformemente  al  proprio
ordinamento,  puo'  disporre  la  deduzione  dalla  base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle somme erogate
ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di  quanto
previsto  da  contratti  collettivi  aziendali  o   territoriali   di
produttivita' di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Gli effetti finanziari derivanti  dagli  interventi  di  cui  al
presente comma  sono  esclusivamente  a  carico  del  bilancio  della
regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di  rientro
dai deficit sanitari. 

 

                           *****OMISSIS*****

 

 

                             Art. 33 
                        Disposizioni diverse 
 

                           *****OMISSIS*****

 
  12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate
le misure  sperimentali  per  l'incremento  della  produttivita'  del
lavoro,  previste  dall'articolo  2,  comma  1,   lettera   c),   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di  cui  al  primo
periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni
nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, al fine del rispetto  dell'onere  massimo  fissato  al
secondo  periodo,  e'  stabilito  l'importo  massimo   assoggettabile
all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 126, nonche' il limite massimo di reddito annuo oltre
il quale il titolare non puo' usufruire dell'agevolazione di  cui  al
presente articolo. 
  13. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni  2009,  2010  e
2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011  e
2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi  richiamate  e'  da  riferire
all'anno 2011. 
  14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di
lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e' concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31  dicembre  2012,
con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, commi  67  e  68,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai  sensi  del  quarto
periodo dell'articolo 1, comma 68, della  citata  legge  n.  247  del
2007. 
 

                           *****OMISSIS*****

 
  21. In attesa della riforma  degli  ammortizzatori  sociali  ed  in
attuazione dell'intesa Stato  regioni  e  province  autonome  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano il 20  aprile  2011,  per
l'anno 2012 e nel limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  26,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga  alla
normativa  vigente,  anche  senza  soluzione   di   continuita',   di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione   speciale,   i   trattamenti   concessi   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 30, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti  di  cui  al
periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel  caso  di  prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e  del  40  per
cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno  del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di  specifici  programmi
di reimpiego,  anche  miranti  alla  riqualificazione  professionale,
organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali invia  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni  delle  risorse
destinate agli ammortizzatori in deroga. 
  22. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in  deroga
e di mobilita' in deroga, rispettivamente,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della
legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali
mensilita' accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un
reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette
mensilita'. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, al comma 3,  le  parole:  «2009-2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per
gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli
anni 2009, 2010, 2011 e 2012». 
  23.  E'  prorogata,   per   l'anno   2012,   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni  di
euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento  di  cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185  del  2008
e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa  di  15  milioni  di
euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2  del  2009,  e
successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli  anni  2009,  2010,  2011  e
2012». 
  24.  L'intervento  di  cui  al  comma   6   dell'articolo   1   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno  2012  nel
limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1  del
predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009,
2010 e 2011» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  gli  anni  2009,
2010, 2011 e 2012». L'intervento  a  carattere  sperimentale  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge   luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e'
prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30  milioni  di  euro
con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze. 

 

                           *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO