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Roma, 29 novembre 2011
Circolare n.240/2011
Oggetto: Lavoro –
Statuto delle imprese – Legge 11.11.2011, n. 180, su G.U.
n. 265 del 14.11.2011.
E’ stato approvato
in via definitiva lo Statuto delle
imprese finalizzato a promuovere lo sviluppo e la competitività soprattutto
delle PMI attraverso misure di semplificazione e un rapporto più equilibrato
con la pubblica amministrazione. Il provvedimento è composto da 21 articoli di
cui alcuni immediatamente applicabili ed altri che invece necessitano di apposite
disposizioni attuative. Si segnalano di seguito le principali misure già
operative.
Procedura di valutazione (art. 6) – E’ stato introdotto l’obbligo per
Stato, regioni, enti locali e enti
pubblici di valutare preventivamente l’impatto sulle imprese delle iniziative
legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, che si intendono adottare.
In particolare l’applicazione di tali iniziative, soprattutto se comportano
nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, dovrà avvenire secondo criteri
di proporzionalità e di gradualità tenendo conto delle relative dimensioni e
del settore merceologico di appartenenza.
Compensazione degli oneri (art. 8) – E’ stato stabilito il divieto, per
gli atti normativi o amministrativi a carattere generale che regolano
l’esercizio di poteri autorizzatori o la concessione
di benefici, di introdurre nuovi oneri regolatori, informativi e amministrativi
a carico delle imprese senza contestuale riduzione o eliminazione di oneri già esistenti
per un pari importo stimato.
Riduzione degli adempimenti amministrativi (art. 9) – Allo scopo di incentivare la
nascita di nuove imprese le pubbliche amministrazioni dovranno ridurre o eliminare
ove possibile gli oneri puramente burocratici relativi all’avvio dell’attività
imprenditoriale, nonché gli adempimenti non sostanziali a carico delle imprese
e dei lavoratori.
Garante per le PMI (art. 17) – E’ stato istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico la figura del Garante per le PMI, da nominarsi con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che avrà il compito di elaborare
proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese
nonché di segnalare al Governo e al Parlamento le iniziative legislative o
amministrative comportanti oneri finanziari o amministrativi a carico delle
stesse.
Giunte camerali (art. 3) – In vista dell’imminente avvio della stagione dei
rinnovi degli organi delle Camere di Commercio, è stato ampliato il numero
massimo dei componenti delle Giunte che passa ora da 5 ad 1/3 dei componenti
del Consiglio (il cui numero, come è noto, varia da un minimo di 20 ad un
massimo di 30 unità a seconda del totale di imprese iscritte alla locale Camera
di Commercio).
Tra le disposizioni
non ancora operative si segnalano in particolare la delega al Governo per il
recepimento entro 12 mesi della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali (art. 10); l’obbligo in capo alle associazioni di
imprese di integrare entro un anno i propri statuti prevedendo, da un lato, un codice etico secondo cui le imprese
associate riconoscono tra i valori fondanti dell’associazione il rifiuto di
ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e, dall’altro lato,
apposite sanzioni in caso di violazione del codice stesso (art. 3); la presentazione
da parte del Governo, entro il 30 giugno di ogni anno, del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per
l’anno successivo (art. 18).
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 211/2011
e 203/2011 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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G.U. n.265 del 14.112011 (fonte Guritel)
LEGGE 11 novembre 2011, n. 180
Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I
FINALITA' E PRINCIPI
Art. 1 Finalita' 1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese edell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della personaattraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonomache d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economicaprivata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione. 2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentalidi riforma economico-sociale della Repubblica e principidell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantirela piena applicazione della comunicazione della Commissione europeaCOM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsiapreferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovoquadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act"per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato edalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia diconcreta applicazione della medesima. 3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni astatuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano aisensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme diattuazione. 4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativaconcorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, dellaCostituzione, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei principifondamentali di cui alla presente legge. 5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui allapresente legge, mira in particolare: a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese allacrescita dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche' alriconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto ad attenersinell'esercizio della propria attivita'; b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di uncontesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delleimprese anche di carattere familiare; c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agliadempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblicaamministrazione; d) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delletematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle impresee nei loro rapporti con le parti sociali; e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte deigiovani e delle donne; f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e diinnovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro,piccole e medie imprese; g) a favorire la competitivita' del sistema produttivo nazionalenel contesto europeo e internazionale; h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita' della pubblicaamministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie impresenei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. Art. 2 Principi generali 1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono adefinire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore: a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modellosocietario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonche' diconcorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea; b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore dellepolitiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa,in particolare da parte dei giovani e delle donne, allasemplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, allasuccessione di impresa e alla certificazione; c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativocerto e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualita',riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa; d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a caricodelle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese,in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea; e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolaredelle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubblicheattraverso l'innovazione, quale strumento per una maggioretrasparenza della pubblica amministrazione; f) la reciprocita' dei diritti e dei doveri nei rapporti fraimprese e pubblica amministrazione; g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle impreseper agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tuteladella proprieta' intellettuale; h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di unquadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e nonvessatorie; i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoroautonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine egrado e della formazione professionale, valorizzando quanto piu'possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelletipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso deigiovani nel mondo del lavoro; l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e lasuccessione di impresa; m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazioneamministrativa da definire attraverso appositi provvedimentilegislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare aquelle giovanili e femminili e innovative; n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese,anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese; o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimentolegislativo, della durata dei processi civili relativi al recuperodei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro terminiragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno; p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delleimprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'. 2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattatosul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni diequita' funzionale operando interventi di tipo perequativo per le
aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla legge, conparticolare riguardo alle questioni legate alle condizioniinfrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblicaamministrazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o),e 2 si applicano purche' non comportino nuovi o maggiori onerifinanziari e amministrativi. Art. 3 Liberta' associativa 1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni. 2. Per garantire la piu' ampia rappresentanza dei settorieconomicamente piu' rilevanti nell'ambito della circoscrizioneterritoriale di competenza, il numero dei componenti degli organiamministrativi non puo' essere comunque superiore ad un terzo deicomponenti dei consigli di ciascuna camera di commercio. 3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle cameredi commercio, industria, artigianato e agricoltura a baseassociativa. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presentelegge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con uncodice etico con il quale si prevede che le imprese associate e iloro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondantidell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazionicriminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenticontrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme dicontrollo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano difatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddetteassociazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usurao altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazionicriminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e leistituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione,ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti passivi. Ilmancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveridegli associati e' sanzionato nei termini previsti dallo statuto edallo stesso codice etico dell'associazione. Art. 4 Legittimazione ad agire delle associazioni 1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinquecamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguitodenominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionaledell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e dicategoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tuteladi interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti allacategoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativisolo ad alcuni soggetti. 2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative alivello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate adimpugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi. Art. 5 Definizioni 1. Ai fini della presente legge: a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medieimprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dallaraccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124del 20 maggio 2003; b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei,caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese,prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonche' dallaspecializzazione produttiva di sistemi di imprese; c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttiviomogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con ilsistema della ricerca e dell'innovazione; d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttiveinnovative e di eccellenza, indipendentemente dai limititerritoriali, ancorche' non strutturate e governate come reti; e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e leiniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazionisociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattoredi valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio; f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali traimprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122; g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi ele societa' consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi,anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle impreseconsorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla; h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono inrapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni ogli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possanocondizionare in maniera determinante il ciclo economico ol'organizzazione; i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le impreseche hanno meno di cinque anni di attivita', le cui quote non sianodetenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano stateistituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazionee non costituiscano una creazione di ramo d'azienda; l) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui lamaggioranza delle quote sia nella titolarita' di donne, ovvero leimprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia compostada donne e le imprese individuali gestite da donne; m) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui lamaggioranza delle quote sia nella titolarita' di soggetti con eta'inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cuila maggioranza delle persone sia composta da soggetti con eta'inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite dasoggetti con eta' inferiore a trentacinque anni; n) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengonospese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per centodei costi complessivi annuali; o) si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da unimprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresil'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuoviprodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa(cosiddetto start-up).
Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 6 Procedure di valutazione 1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sonotenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative eregolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima dellaloro adozione, attraverso: a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nellaformulazione delle proposte; b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativaall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verificadell'impatto della regolamentazione (VIR); c) l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora possadeterminarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualita'in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a caricodelle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero diaddetti e del settore merceologico di attivita'. 2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nellaindividuazione e comparazione delle opzioni le amministrazionicompetenti tengono conto della necessita' di assicurare il correttofunzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle liberta'individuali.»; b) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concluderecon apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da'conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazionedell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativie dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a caricodi cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunqueadempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblicaamministrazione». 3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costiamministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente articolo,sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazionenormativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 4. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propriaautonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delleattivita' di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare
risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazionipossono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispettodella normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica. 5. I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano ilricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormenterappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una propostalegislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale,destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quantodisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del presentearticolo. 6. Le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubblicheamministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dipubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimentoamministrativo ad istanza di parte rientrante nelle propriecompetenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'oneredi produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti odocumenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista danorme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella GazzettaUfficiale. Art. 7 Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese 1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti sucittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali,nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati
dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio dipoteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accessoai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recarein allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti suicittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli attimedesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento checomporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, laconservazione e la produzione di informazioni e documenti allapubblica amministrazione. 2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella GazzettaUfficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascunaamministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti conapposito regolamento da emanare con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato diattuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loroimpatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimentiamministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzandostrumenti di consultazione delle categorie e dei soggettiinteressati, e la trasmette al Parlamento. 4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazionedegli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti prepostiagli uffici interessati, sono individuate le modalita' dipresentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese perla mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo. Art. 8 Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi 1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi acarattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori,concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ola concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneriregolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini,imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne oeliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento almedesimo arco temporale. 2. Per la finalita' di cui al comma 1, fermo restando quantoprevisto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre2005, n. 246, e' obbligatoria una specifica valutazione preventivadegli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi eamministrativi. La suddetta valutazione deve, altresi', individuarealtri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dallenorme gia' in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantirel'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme oprescrizioni. Art. 9 Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 2630 del codice civile 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, informano i rapporti con le imprese ai principi ditrasparenza, di buona fede e di effettivita' dell'accesso aidocumenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi svolgendol'attivita' amministrativa secondo criteri di economicita', diefficacia, di efficienza, di tempestivita', di imparzialita', diuniformita' di trattamento, di proporzionalita' e di pubblicita',
riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali eburocratici relativi all'avvio dell'attivita' imprenditoriale eall'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche'gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico deilavoratori e delle imprese. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono,attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamentodelle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascunatipologia di attivita' d'impresa. A questo fine, le medesimeamministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimiper l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa. 3. All'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere addottitra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze oritardi attribuibili all'amministrazione». 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, lecertificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dallastessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per iltramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inseritedalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo(REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presentearticolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice diiscrizione nel registro delle imprese, e' garantito l'accessotelematico gratuito al registro delle imprese. Le pubblicheamministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle impresecopie di documentazione gia' presente nello stesso registro. 5. Al fine di rendere piu' equo il sistema delle sanzioni cui sonosottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazionie ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese tenutodalle camere di commercio, l'articolo 2630 del codice civile e'sostituito dal seguente: «Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni edepositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa dellefunzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette dieseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositipresso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negliatti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioniprescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengononei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, lasanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzioneamministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo». Art. 10 Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativorecante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, perl'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base deiseguenti principi e criteri direttivi: a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante diimprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, inparticolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medieimprese; b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante della concorrenza edel mercato possa procedere ad indagini e intervenire in primaistanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamentiilleciti messi in atto da grandi imprese. 2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso diviolazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decretolegislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delleimprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie,l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenzaeconomica». 3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cuiall'articolo 4, comma 1, della presente legge, si applica anche aicasi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 dellalegge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2del presente articolo. 4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi»sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»; b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi»sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi». Art. 11 Certificazione sostitutiva e procedura di verifica 1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impiantirilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a cio'autorizzati e da societa' professionali o da professionisti abilitatisono sostitutive della verifica da parte della pubblicaamministrazione e delle autorita' competenti, fatti salvi i profilipenali. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alleimprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulterioririspetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, ne'irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto deirequisiti medesimi. 3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 delpresente articolo e degli eventuali termini concordati perl'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2,della presente legge, il procedimento di cui all'articolo 2 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, non puo'essere sospeso per piu' di una volta e, in ogni caso, per un periodonon superiore a trenta giorni e l'attivita' dell'impresa non puo'essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformita' o di mancatorispetto dei requisiti medesimi, ne' l'amministrazione pubblicacompetente puo' esercitare poteri sanzionatori. Art. 12 Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medieimprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione,all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «diimporto pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalleseguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui allelettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28». Art. 13 Disciplina degli appalti pubblici 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivisiti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulleprocedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appaltipubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unioneeuropea nonche' sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte dellemicro, piccole e medie imprese. 2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia diappalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccolee medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorita'competenti, purche' cio' non comporti nuovi o maggiori onerifinanziari, provvedono a: a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gliappalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilita' disubappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti daeffettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso lemotivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante neivari stati di avanzamento; b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni framicro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporaneedi imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito delladisciplina che regola la materia dei contratti pubblici; c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agliappalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi daicomuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importiinferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante: 1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenzapubblica ovvero tramite assegnazione a societa' mistepubblico-private, a condizione che la selezione del socio privatoavvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nelrispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita',trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' ditrattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita' previstidall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, laqualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione dell'appalto; 2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a),l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale delservizio pubblico locale; 3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con lecaratteristiche della comunita' locale, con particolare riferimentoalle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero deirifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione eriparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica,dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio ediliziopubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e dimanutenzione delle aree verdi; d) introdurre modalita' di coinvolgimento nella realizzazione digrandi infrastrutture, nonche' delle connesse opere integrative ocompensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territorinei quali sono localizzati gli investimenti, con particolareattenzione alle micro, piccole e medie imprese. 3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare diappalto di lavori, servizi e forniture possono presentareautocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneita'.Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorita' competenti nonpossono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni gia' inpossesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntivarispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163. 4. La pubblica amministrazione e le autorita' competenti, nel casodi micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresaaggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti diidoneita' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado dicomprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzionipreviste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la sospensionedalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo diun anno. 5. E' fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioniappaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori dirichiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni edei servizi oggetto dei contratti medesimi. Art. 14 Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi 1. E' costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensidell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti inlaterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzioobbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nelsettore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e ilmiglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazionedella qualita' e l'innovazione dei prodotti, con sede legale pressoil Ministero dello sviluppo economico. 2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunqueconnessa alla permanenza dei presupposti normativi della suacostituzione. Puo' essere anticipatamente sciolto qualora ipresupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dellascadenza del termine della durata. 3. Il COSL ha personalita' giuridica di diritto privato, non hafini di lucro ed e' costituito per creare e gestire un Fondoalimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorioespresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fatturaemessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di incentivarela chiusura di unita' produttive di laterizi piu' vetuste e menoefficienti in termini di elevati costi energetici ed ambientali. Atale scopo il COSL fissa a carico dei consorziati un contributo afondo perduto per ogni tonnellata di capacita' produttivasmantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumienergetici superiori alla soglia minima ambientale, da valutare intermini di consumo energetico medio per tonnellata di materialeprodotto. Puo' altresi' essere destinatario di finanziamentinazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso diconsulenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributistraordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea. 4. Una percentuale del Fondo potra' essere destinata alfinanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca esviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio dimateriali e soluzioni in laterizio con elevata capacita' diisolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degliedifici. 5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione del Ministerodello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organisociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresi'che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonioresiduo venga redistribuito tra i consorziati esistenti al momentodello scioglimento. 6. Il COSL svolge la propria attivita' in collegamento ecollaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con lealtre amministrazioni competenti, ove necessario. 7. Il COSL e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dellosviluppo economico, secondo modalita' idonee ad assicurare che lagestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggettoconsortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al Ministerodello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio. Art. 15 Contratti di fornitura con posa in opera 1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondoperiodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovuteagli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cuiprestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavoriovvero stato di avanzamento forniture.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI
POLITICHE PUBBLICHE
Art. 16 Politiche pubbliche per la competitivita' 1. Al fine di garantire la competitivita' e la produttivita' dellemicro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato,nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione diappositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizionipiu' favorevoli per la ricerca e l'innovazione,
l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del«Made in Italy» e, in particolare: a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti diimprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misuredi incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il25 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese; b) favorisce la cooperazione strategica tra le universita' e lemicro, piccole e medie imprese; c) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli intermediarifinanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese,assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto enon vessatorio, mediante: 1) l'attribuzione all'Autorita' garante della concorrenza e delmercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degliintermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni ditrasparenza del comportamento degli intermediari verso le imprese edi accertare pratiche concertate, accordi o intese; 2) la previsione dell'obbligo per gli intermediari finanziaridi trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e dellefinanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sullecondizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempimedi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero,sulla quantita' di impieghi e sulla loro distribuzione per classidimensionali di impresa; d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese edelle reti di imprese nei mercati nazionali e internazionalimediante: 1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari eamministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo economico, diun portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore diorientarsi nella ricerca di prodotti tipici italiani, nonche' diprodotti «Made in Italy» di largo consumo; 2) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppoeconomico, tramite uno o piu' accordi di programma sottoscritti conl'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorita' e delsistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi dipolitica industriale, sentite le organizzazioni nazionali dirappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormenterappresentative a livello nazionale, anche al fine di un piu'efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercioper il sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medieimprese agli eventi fieristici e per le attivita' promozionali; 3) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppoeconomico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccolee medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, aisistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loroattivita' di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche
attraverso l'identificazione e il monitoraggio degli strumenti diformazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonche'agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnarele imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione; e) assicura l'orizzontalita' tra i settori produttivi degliinterventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica difiliera; f) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza eresponsabilita', e sostiene la piena liberta' di scelta dei
lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto; g) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utilid'impresa. h) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza delmercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzionedelle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole emedie imprese. 2. Per le imprese femminili, lo Stato garantisce, inoltre,l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere piu' effettivo ilprincipio di pari opportunita' attraverso: a) il potenziamento delle azioni svolte a livello nazionalefinalizzate ad assicurare, per i servizi dell'infanzia, inconformita' agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona
del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualita' standard deiservizi offerti; b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione tratempi di vita e tempi di lavoro. 3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla basedi un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dellosviluppo economico, sentite le regioni, nell'ambito della sedestabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, secondoperiodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Per le imprese presenti nelle aree sottoutilizzate, lo Statogarantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire e renderepiu' effettivo il principio di equita' e di libera concorrenza nel
pieno rispetto della normativa dell'Unione europea. Art. 17 Garante per le micro, piccole e medie imprese 1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, ilGarante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzionidi: a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazionedella Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Allaricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua revisione, di cuialla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello ''SmallBusiness Act'' per l'Europa»; b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto dellaregolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese; c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delsistema delle micro, piccole e medie imprese; d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio deiministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi incui iniziative legislative o regolamentari o provvedimentiamministrativi di carattere generale possono determinare onerifinanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole emedie imprese; e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta. Larelazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e allavalutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sullemicro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare perfavorirne la competitivita'. Il Presidente del Consiglio dei ministritrasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento; f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro,piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle miglioripratiche; g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie impreseistituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontriperiodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazionedi cui alla lettera e). 2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al comma 1, ilGarante, con proprio rapporto, da' conto delle valutazioni dellecategorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccolee medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenutinegli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddetteimprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, ilGarante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente apresentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cuial primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e' allegatoall'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazionecompetente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante glischemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminanooneri a carico delle micro, piccole e medie imprese. 3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunqueentro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere suicontenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garanteconcentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), sullemisure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzoparlamentare eventualmente approvati. 4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui alcomma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, deidati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, dellacollaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncameree delle camere di commercio. Puo' stipulare convenzioni non oneroseper la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte diprimari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere dicommercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure disemplificazione della normativa sull'avvio e sull'eserciziodell'attivita' di impresa. 5. Presso il Garante di cui al comma l e' istituito il tavolo diconsultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormenterappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, conla funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppodelle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Alfine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente eregolare, le consultazioni si svolgono con regolarita' e alleassociazioni e' riconosciuta la possibilita' di presentare proposte erappresentare istanze e criticita'. 6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellosviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministerodello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamentodelle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui alpresente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incaricodirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo siprovvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, LE PICCOLE E
LE MEDIE IMPRESE
Art. 18 Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese 1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europeaCOM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsiapreferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovoquadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act"per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, suproposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere undisegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro,piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materiaper l'anno successivo. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni: a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire epromuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoliche ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, eintrodurre misure di semplificazione amministrativa ancherelativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agliadempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese neiconfronti della pubblica amministrazione; b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decretilegislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1; c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decretiministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1; d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute inprecedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificareo abrogare. 3. Al disegno di legge di cui al comma 1, oltre alle altrerelazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' allegata unarelazione volta a evidenziare: a) lo stato di conformita' dell'ordinamento rispetto ai principie agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissioneeuropea di cui al comma 1; b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelleprecedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro,piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivatiper i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impattodelle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medieimprese; d) le specifiche misure da adottare per favorire lacompetitivita' e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al
fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate. 4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppoeconomico convoca il tavolo di consultazione permanente delleassociazioni di categoria previsto dall'articolo 17, comma 5, perl'acquisizione di osservazioni e proposte.
Capo V
COMPETENZE REGIONALI E DEGLI
ENTI LOCALI
Art. 19 Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali 1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sededi Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire ilcoordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia diadempimenti amministrativi delle imprese, nonche' il conseguimento diulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenticonnessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa sul territorionazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verificadei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni edagli enti locali.
Capo VI
NORME FINALI
Art. 20 Norma finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedonoall'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 21 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 novembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Palma