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Roma, 1 dicembre 2011
Circolare n. 241/2011
Oggetto: Tributi – Approvata la disposizione sui rimborsi Iva infrannuali per le imprese
di trasporto, spedizione e logistica.
Al termine di un tormentato iter
parlamentare durato più di un anno è stata finalmente approvata
Com’è noto, dal 2010 quelle imprese
hanno cominciato a maturare ingenti crediti Iva nei confronti dello Stato a
seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulla territorialità
dell’imposta, con forti ripercussioni negative in termini di esposizione
finanziaria.
L’impegno a risolvere il grave
problema è stato preso dall’ex Sottosegretario Giachino che lo ha messo tra le
misure del Piano della Logistica ed ha promosso l’inserimento della norma sui
rimborsi infrannuali nella Legge Comunitaria.
La possibilità di chiedere il
rimborso infrannuale consentirà anche di compensare i crediti col modello F24.
La disposizione diverrà operativa decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore
della legge.
Si fa riserva di comunicare
l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.143/2011 |
Responsabile di Area |
Allegato
uno |
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Lc/lc |
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XVI Legislatura
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
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omissis ***
Art.11
(Disposizioni in materia di IVA)
1. Al fine di dare attuazione alle
direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l’ordinamento nazionale
a quello dell’Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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omissis ***
h) all’articolo 38-bis, secondo
comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e nelle ipotesi di cui
alla lettera d) del secondo comma del
citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non
stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento
dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione
relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti
di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazione di
servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis)”;
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omissis ***
4. Le disposizioni di cui ai commi
1, lettere da a) a d) e da f) a m), e 2 si applicano
alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a
quello dell’entrata in vigore della presente legge.
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omissis ***
FINE TESTO