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Roma, 15 dicembre 2011
Circolare n. 255/2011
Oggetto: Tributi – Irpef – Contributo di solidarietà sui
redditi superiori a 300 mila euro - Obblighi dei sostituti d’imposta – D.M.
21.12.2011 su G.U. n. 276 del 26.11.2011.
Com’è noto, da quest’anno
le persone fisiche titolari di redditi superiori a 300 mila euro annui devono
versare un contributo di solidarietà del 3 per cento sulle somme eccedenti il
predetto valore.
Per i titolari di
redditi di lavoro dipendente e assimilati sono i datori di lavoro, in qualità
di sostituti d’imposta, che devono determinare il contributo in occasione del
conguaglio fiscale di fine anno.
Conguaglio fiscale e CUD - Per i redditi del 2011 il conguaglio deve essere
effettuato entro il prossimo mese di febbraio 2012. L’importo del contributo di
solidarietà deve essere trattenuto in un’unica soluzione nel periodo di paga in
cui è svolto il conguaglio e deve essere versato negli stessi termini e modi di
versamento delle altre ritenute d’acconto. L’importo del contributo di
solidarietà è deducibile dal reddito imponibile: i datori di lavoro devono
pertanto provvedere a scomputarlo dal reddito del dipendente e devono poi
indicarlo in un’apposita sezione del CUD, la certificazione unica dei redditi
dei dipendenti.
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Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.172/2011 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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G.U. n.276 del 26.11.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 novembre 2011
Modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,in materia di contributo di solidarieta'. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1 Contributo di solidarieta' 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013,qualora il reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unicodelle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, sia superiore a 300.000 euro, e' dovuto un contributodi solidarieta' del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede ilpredetto importo di 300.000 euro, fermo restando che il contributomedesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli gia'assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a quelli gia' assoggettati alcontributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22-bis, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito dellepersone fisiche, il contributo di solidarieta' e' deducibile dalreddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui siriferisce il contributo di solidarieta' medesimo. Art. 2 Determinazione e versamento del contributo di solidarieta' 1. Il contributo di solidarieta' e' determinato in sede didichiarazione dei redditi ed e' versato in unica soluzione unitamenteal saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditiassimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50del citato TUIR, il contributo di solidarieta' e' determinato daisostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni, all'atto dell'effettuazione delle operazioni diconguaglio di fine anno. Il relativo importo e' trattenuto in unicasoluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predetteoperazioni di conguaglio di fine anno ed e' versato nei termini esecondo le modalita' ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai finidella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisichedovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fineanno, il sostituto d'imposta riconosce la deduzione dell'importotrattenuto a titolo di contributo di solidarieta'. Tale ultimoimporto e' indicato nella certificazione unica di cui all'art. 4,comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, e successive modificazioni. Roma, 21 novembre 2011
Il Ministro: Monti