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Roma, 15 dicembre 2011

 

Circolare n. 255/2011

 

Oggetto: Tributi – Irpef – Contributo di solidarietà sui redditi superiori a 300 mila euro - Obblighi dei sostituti d’imposta – D.M. 21.12.2011 su G.U. n. 276 del 26.11.2011.

 

Com’è noto, da quest’anno le persone fisiche titolari di redditi superiori a 300 mila euro annui devono versare un contributo di solidarietà del 3 per cento sulle somme eccedenti il predetto valore.

 

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati sono i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, che devono determinare il contributo in occasione del conguaglio fiscale di fine anno.

 

Conguaglio fiscale e CUD - Per i redditi del 2011 il conguaglio deve essere effettuato entro il prossimo mese di febbraio 2012. L’importo del contributo di solidarietà deve essere trattenuto in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui è svolto il conguaglio e deve essere versato negli stessi termini e modi di versamento delle altre ritenute d’acconto. L’importo del contributo di solidarietà è deducibile dal reddito imponibile: i datori di lavoro devono pertanto provvedere a scomputarlo dal reddito del dipendente e devono poi indicarlo in un’apposita sezione del CUD, la certificazione unica dei redditi dei dipendenti.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.172/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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G.U. n.276 del 26.11.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2011

Modalita'  tecniche  di  attuazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
in materia di contributo di solidarieta'. 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                     Contributo di solidarieta' 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e  fino  al  31  dicembre  2013,
qualora il reddito complessivo di cui  all'art.  8  del  testo  unico
delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, sia superiore a 300.000 euro, e' dovuto un  contributo
di solidarieta' del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede  il
predetto importo di 300.000 euro, fermo restando  che  il  contributo
medesimo si applica sui redditi  ulteriori  rispetto  a  quelli  gia'
assoggettati  alla  riduzione  di  cui  all'art.  9,  comma  2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a quelli gia'  assoggettati  al
contributo di perequazione di cui  all'art.  18,  comma  22-bis,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. Ai fini della  determinazione  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, il contributo  di  solidarieta'  e'  deducibile  dal
reddito complessivo prodotto nello stesso periodo  d'imposta  cui  si
riferisce il contributo di solidarieta' medesimo. 
 
                               Art. 2 
     Determinazione e versamento del contributo di solidarieta' 
  1.  Il  contributo  di  solidarieta'  e'  determinato  in  sede  di
dichiarazione dei redditi ed e' versato in unica soluzione unitamente
al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  2. Relativamente ai redditi  di  lavoro  dipendente  e  ai  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50
del citato TUIR, il contributo di  solidarieta'  e'  determinato  dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23  e  29  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni,  all'atto  dell'effettuazione  delle   operazioni   di
conguaglio di fine anno. Il relativo importo e' trattenuto  in  unica
soluzione nel  periodo  di  paga  in  cui  sono  svolte  le  predette
operazioni di conguaglio di fine anno ed e'  versato  nei  termini  e
secondo le modalita' ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini
della determinazione dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
dovuta sui redditi oggetto delle operazioni  di  conguaglio  di  fine
anno, il sostituto  d'imposta  riconosce  la  deduzione  dell'importo
trattenuto a  titolo  di  contributo  di  solidarieta'.  Tale  ultimo
importo e' indicato nella certificazione unica  di  cui  all'art.  4,
comma 6-ter, del decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni. 
 
    Roma, 21 novembre 2011 
 

                                                   Il Ministro: Monti