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Roma, 23 dicembre 2011
Circolare n. 264/2011
Oggetto: Autotrasporto – Divieti
di circolazione anno 2012 – Decreto Ministro dei Trasporti n.429 del 15.12.2011.
Con il decreto
indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è
stato approvato il calendario 2012 dei divieti di circolazione dei mezzi
pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai centri abitati che
ricalca nella sostanza quello dell’anno in corso.
In particolare la
circolazione sarà vietata:
·
tutte
le domeniche e i giorni festivi dalle 8,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 24,00
nel periodo da giugno a settembre);
·
i
sabati dei mesi estivi dalle 7,00 alle 23,00 (dal 9 luglio al 27 agosto) mentre
il 2 luglio dalle 7,00 alle 24,00;
·
i
ponti festivi e di esodo (Pasqua, ultimo week-end di luglio, primo e secondo
week-end di agosto, feste dell’Immacolata e di Ognissanti e Natale).
E’ stato confermato l’anticipo di 4 ore del termine dei
divieti per i veicoli:
·
diretti
agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto all’estero a mezzo cargo aereo;
·
utilizzati
nei servizi intermodali con l’estero attraverso gli interporti e i terminal di Bologna,
Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano,
Trento, Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto Arsizio, Milano Rogoredo
e Milano smistamento e Domodossola;
·
viaggianti con
unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate –
tramite gli stessi interporti, terminal intermodali e aeroporti – all’estero;
·
viaggianti a vuoto
verso gli interporti e i terminal intermodali per essere caricati sul treno;
·
impiegati
nel trasporto combinato ferroviario e nel trasporto combinato strada-mare tra porti
nazionali.
Restano esclusi dai divieti i
veicoli che circolano nelle tratte nazionali dei trasporti combinati
strada-mare diretti ai porti, i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente
ai divieti cadenti di sabato), nonché i veicoli che all’inizio del divieto si
trovino ad una distanza non superiore a
Sono
inoltre esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:
·
i
veicoli che trasportano latte, latticini freschi e derivati del latte freschi,
liquidi alimentari, frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori
recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero,
sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini destinati
all’allevamento, sementi vive (i veicoli devono essere muniti sul retro e sulle
fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la lettera “d” minuscola);
·
i
veicoli ATP;
·
i
veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù di licenze
e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99;
·
i
veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e gassosi,
destinati alla distribuzione e al consumo.
Per
i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano quattro ore dopo, mentre
per i veicoli diretti all’estero i divieti terminano due ore prima.
Per i veicoli che
circolano in Sicilia e in Sardegna, diretti all’imbarco verso le altre regioni
italiane i divieti non trovano applicazione, mentre per i veicoli provenienti
dalle altre regioni i divieti di circolazione nelle due isole iniziano quattro
ore dopo. Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia attraverso i porti di
Reggio Calabria e Villa S. Giovanni le deroghe ai divieti di circolazione sono
più limitate (l’orario dei divieti è ridotto di 4 ore).
Possono essere
esclusi dai divieti, previa autorizzazione prefettizia i veicoli che trasportano
prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali
sono soggetti ad un rapido deperimento (l’autorizzazione non può avere una
validità temporale superiore a 6 mesi), i veicoli che eseguono trasporti di
assoluta e comprovata necessità ed urgenza (l’autorizzazione generalmente è
giornaliera), nonché i veicoli impiegati per esigenze legate ai cicli continui
di produzione industriale (l’autorizzazione prefettizia per consentire la circolazione
può essere rilasciata anche nel caso gli stabilimenti si trovino in regioni non
contigue).
I veicoli adibiti al
trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro massa complessiva,
dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre
nel periodo dall’1 giugno al 18 settembre non potranno circolare dalle ore
18,00 di ogni venerdì fino alle ore 24,00 della domenica successiva. Per questi
trasporti le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga sono
ammesse esclusivamente per il trasporto di fuochi d’artificio.
Il decreto in esame
prevede che entro 4 mesi dalla sua entrata in vigore potranno essere apportate
modifiche e integrazioni al calendario dei divieti, sentita anche la Consulta
Generale per l’Autotrasporto.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.231/2010
|
Responsabile
di Area |
Allegati due |
|
D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI TRASPORTI
DECRETO n. 429 del 15
dicembre 2011
Direttive e calendario per le limitazioni alla
circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2012
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
VISTO l’art. 6, comma 1, del nuovo codice
della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative
contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni;
CONSIDERATO che, al fine di garantire in
via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale,
nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli
per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t;
CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni,
si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di
quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci
pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;
D E C R E T A
Art. 1
1. Si dispone di vietare la
circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli,
per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a
7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2012 di
seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00
alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6
gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6
aprile;
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7
aprile;
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9
aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10
aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25
aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1°
maggio;
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2
giugno;
k) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6
luglio;
l) dalle ore
07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio;
m) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13
luglio;
n) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14
luglio;
o) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20
luglio;
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21
luglio;
q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27
luglio;
r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28
luglio;
s) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00
del 4 agosto;
t) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10
agosto;
u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 11
agosto;
v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15
agosto;
w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18
agosto;
x) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24
agosto;
y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25
agosto;
z) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1°
settembre;
aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31
ottobre;
bb) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7
dicembre;
dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8
dicembre;
ee) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21
dicembre;
ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22
dicembre;
gg) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25
dicembre;
hh) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26
dicembre.
2. Per i
complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in
cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente
deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore,
nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara
dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non
si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato
dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della
merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione
attestante l’avvenuta riconsegna.
Art. 2
1. Per i
veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto
è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero
con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero -
come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza
del posticipo di cui al presente comma, di usufruire -con decorrenza dal
termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.
2. Per i
veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore
due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è
anticipato di ore quattro
3. Tale
anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli
interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica
ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e
Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo
aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si
applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote
(container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi
interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari
scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals
intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti
di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione
delle merci. Analoga anticipazione
è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia,
(combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purché
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di
lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per
l’imbarco, e che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo
dell’art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15
febbraio 2001.
4. Per i
veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del
territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del
divieto è posticipato di ore quattro. Al
fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è
accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e
Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
5. Per i
veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi
sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i
veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti
di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti
combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di
cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, e
successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione
del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001 (
trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo
di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art.1 non trova
applicazione.
6. Salvo
quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di
circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le
operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio
Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia,
purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione
del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario
di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai
fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati
esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi,
sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio
nazionale.
Art. 3
1. Il
divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi
urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa
Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari
di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che,
per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento
rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle
Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati
con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto,
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali,
ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o
combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di
animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da
effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di
ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio
di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè
muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3)
latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte
o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti
di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di
cose, che circolano su strade non
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla
macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla
macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del
latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di
2 . Il
divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente
alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di
prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa
intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di
revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad
una distanza superiore a
c) per i trattori isolati per il
solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del
veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui
all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.
Art.
4
1. Dal
divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti
diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca
natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai
luoghi di produzione a quelli di
deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al
trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole,
destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze
legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali
esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente
limitate e quantitativamente definite.
2. I
veicoli di cui ai punti a) e c) del
comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di
Art. 5
1. Per i
veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che,
accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto
a), del comma 1, dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale
sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore
a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla
circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla
stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché
i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione
investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale
ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto
dei quali è consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti
indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli
indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all’art.4, comma
2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui
al punto b), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a
circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della
data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità,
corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi
particolari può essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che
costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie
di attrezzature di tipo portato o semiportato,
autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la
circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per
le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, nel caso in cui
sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso
soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei
prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso
non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante
l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da
parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i
veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile,
di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di
partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione
alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più
giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato;
l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di
suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché
il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto
richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le
caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per
le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c), relative ai veicoli da
impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e
valutare l’indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica
documentazione che comprovi la necessità, da parte dell’azienda di produzione,
per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei
giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli
utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al
trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte
dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga
per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici
Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano
un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi,
sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto
di attrezzature per spettacoli dal vivo l’autorizzazione può essere rilasciata
anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di
competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura -Ufficio
Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.
Art. 7
1.
L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere
rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui
territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque
interessata all’esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio
che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
2. Per i
veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione
può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche
dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a
ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni
i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei
comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza
della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi
presso le località di confine.
3.
Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti
dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4,
comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica
posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le
operazioni di traghettamento.
4.
Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di
confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti
dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in
prossimità della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali
e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi
urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di
servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o
concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per
conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento
rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle
comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati
con l’emblema “PT” o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di
supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché
quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio
1999, n.
f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o
combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi
dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della
classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente
dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario
indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 15 settembre compresi, dalle ore 18.00 di
ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla
circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella
IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 6 maggio 1940, n.
Art. 10
1. Le
autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che
circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi
nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che
deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel
presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione
interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del
fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza
semestrale, ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi
anche della Consulta Generale per l’Autotrasporto e
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15.12.2011
IL
MINISTRO
PASSERA
F.TO