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Roma, 4 gennaio 2012
Circolare n. 2/2012
Oggetto: Tributi –
Rimborsi IVA trimestrali – Estensione alle imprese di logistica – Articolo 8
della Legge 15.2.2011, n.217, su G.U. n.1 del 2.1.2012.
E’ finalmente stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale
In particolare potranno chiedere i
rimborsi trimestrali le imprese che effettuano operazioni di trasporto
prevalentemente per soggetti stranieri e pertanto, essendo quelle operazioni
fatturate fuori campo IVA, maturano ingenti crediti d’imposta nei confronti
dello Stato.
Specificatamente le operazioni da
prendere in considerazione, elencate all’articolo 38 bis del DPR n.633/1972
così come modificato dalla legge in oggetto, sono le operazioni di trasporto di
beni, le operazioni accessorie al trasporto di beni, le relative operazioni di
intermediazione, nonché le operazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali.
Per poter essere ammesse al beneficio
del rimborso trimestrale le imprese devono svolgere le suddette operazioni nei
confronti di committenti stranieri (comunitari e extracomunitari) per un
ammontare superiore al 50 per cento dell’intero fatturato.
La disposizione in parola si
applica a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge, ossia dal 17 marzo 2012. Pertanto dovrebbe essere possibile
avvalersi del beneficio già per il primo trimestre 2012.
Le imprese ammesse ai rimborsi
trimestrali possono, in alternativa alla richiesta di rimborso, effettuare la
compensazione del credito spettante con i debiti tributari e previdenziali
tramite il modello F24 (art.8 DPR n.542/1999).
Com’è noto, fin dal 2010, con
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sull’Iva,
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena saranno disponibili le relative istruzioni
dell’Agenzia delle Entrate.
Daniela
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Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.241/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n. 1 DEL 02.01.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2010.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni
generali
*****OMISSIS*****
Art. 8
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE
sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni
in materia di imposta sul valore aggiunto
*****OMISSIS*****
h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del
secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti
di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un
importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le
operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni
mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai
trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero
prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera
a-bis)»;
*****OMISSIS*****
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a
m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della
presente legge.
*****OMISSIS*****
Art. 24
Disposizioni finali
1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4
giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai
fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1
della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e' adottato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino