|
|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 4 gennaio 2012
Circolare n. 2/2012
Oggetto: Tributi –
Rimborsi IVA trimestrali – Estensione alle imprese di logistica – Articolo 8
della Legge 15.2.2011, n.217, su G.U. n.1 del 2.1.2012.
E’ finalmente stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale
In particolare potranno chiedere i
rimborsi trimestrali le imprese che effettuano operazioni di trasporto
prevalentemente per soggetti stranieri e pertanto, essendo quelle operazioni
fatturate fuori campo IVA, maturano ingenti crediti d’imposta nei confronti
dello Stato.
Specificatamente le operazioni da
prendere in considerazione, elencate all’articolo 38 bis del DPR n.633/1972
così come modificato dalla legge in oggetto, sono le operazioni di trasporto di
beni, le operazioni accessorie al trasporto di beni, le relative operazioni di
intermediazione, nonché le operazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali.
Per poter essere ammesse al beneficio
del rimborso trimestrale le imprese devono svolgere le suddette operazioni nei
confronti di committenti stranieri (comunitari e extracomunitari) per un
ammontare superiore al 50 per cento dell’intero fatturato.
La disposizione in parola si
applica a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge, ossia dal 17 marzo 2012. Pertanto dovrebbe essere possibile
avvalersi del beneficio già per il primo trimestre 2012.
Le imprese ammesse ai rimborsi
trimestrali possono, in alternativa alla richiesta di rimborso, effettuare la
compensazione del credito spettante con i debiti tributari e previdenziali
tramite il modello F24 (art.8 DPR n.542/1999).
Com’è noto, fin dal 2010, con
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sull’Iva,
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena saranno disponibili le relative istruzioni
dell’Agenzia delle Entrate.
|
Daniela
|
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.241/2011 |
|
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
|
|
D/d |
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
|
G.U. n. 1 DEL 02.01.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Leggecomunitaria 2010.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I
Disposizioni
generali
*****OMISSIS*****
Art. 8 Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
*****OMISSIS*****
h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) delsecondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confrontidi soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per unimporto superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte leoperazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a benimobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relativeprestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie aitrasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovveroprestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, letteraa-bis)»;
*****OMISSIS*****
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) am), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dalsessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore dellapresente legge.
*****OMISSIS*****
Art. 24 Disposizioni finali 1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge siapplicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempretrasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica aifini dell'acquisizione del parere da parte delle competentiCommissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1della medesima legge. 2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e' adottato entrosei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino