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Roma, 5 gennaio 2012
Circolare n.8/2012
Oggetto: Notizie in breve.
Divieti di circolazione – E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 304 del
31.12.2011 il decreto ministeriale 15.12.2011 con il calendario 2012 dei
divieti di circolazione per i mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5
ton) – D.M. 15.12.2011
su G.U. n.304 del 31.12.2011.
Irpef – Auto
aziendali - L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le “tabelle nazionali dei costi chilometrici di
esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall’ACI” per il calcolo del
reddito derivante dalla concessione in uso promiscuo di auto aziendali – S.O. alla
G.U. n.301 del 28.12.2011
Trasporti
internazionali - Austria – Dall’1 gennaio 2012 i pedaggi autostradali austriaci per i veicoli di
peso superiore a 3,5 tonnellate sono stati aumentati in base al numero degli
assi e alla classe ecologica del veicolo (Reg. n. 436, su G.U. del Tirolo del
21.12.2011). Per facilitare la consultazione delle nuove tariffe l’ente austriaco
che gestisce la riscossione dei pedaggi (ASFINAG) ha predisposto un’apposita
tabella riportando gli importi dei pedaggi dovuti in base al tratto
autostradale percorso e al tipo di veicolo utilizzato.
Trasporti internazionali – Gran Bretagna – Da quest’anno la circolazione all’interno
della “Low Emission Zone” (LEZ) di Londra sarà consentita gratuitamente
ai soli veicoli EURO 4. Per i veicoli più inquinanti la circolazione è consentita
con il pagamento di un pedaggio giornaliero di £ 200 (€ 236). I veicoli EURO
4 ammessi alla circolazione gratuita devono essere registrati sul sito di
Transport for London (www.tfl.gov.uk). La violazione
delle disposizioni della Low Emission Zone è punita
con una sanzione amministrativa di £ 1.000 (€1.181).
Prezzo
gasolio auto al 2 gennaio 2012 (fonte Ministero Sviluppo Economico) Euro/litro
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Prezzo al netto |
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Iva |
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Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.264/2011 |
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Responsabile di Area |
Allegati tre |
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Lc/lc |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n.304 del 31.12.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 dicembre 2011
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradalefuori dai centri abitati per l'anno 2012. (11A16774) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreta: Art. 1 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, dimassa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giornifestivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2012 di seguitoelencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alleore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto esettembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00; c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile; e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile; f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile; g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile; h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno; k) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio; l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio; m) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13 luglio; n) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio; o) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20 luglio; p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio; q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio; r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio; s) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto; t) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto; u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dell'11 agosto; v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto; w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto; x) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto; y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto; z) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre; aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; bb) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre; dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre; ee) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre; ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre; gg) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; hh) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed unsemirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, illimite di massa di cui al comma precedente deve essere riferitounicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso incui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dellostesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazionenon si applica se il trattore circola isolato e sia statoprecedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna perla prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistemaintermodale, purche' munito di idonea documentazione attestantel'avvenuta riconsegna. Art. 2 1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, munitidi idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orariodi inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente aiveicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito,qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle normedel regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo dicui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine delperiodo di riposo - di un posticipo di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idoneadocumentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario ditermine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli direttiin Sardegna muniti di idonea documentazione attestante ladestinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e'anticipato di ore quattro. 3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicolidiretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocatiin posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichialpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, RivaltaScrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento,agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo,e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazionesi applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di caricovuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite glistessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero,nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli
interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordinedi spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analogaanticipazione e' accordata ai veicoli impiegati in trasporticombinati strada-rotaia, (combinato ferroviario) o strada-mare(combinato marittimo), purche' muniti di idonea documentazioneattestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione(prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, e cherientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 deldecreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio2001. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dallarimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idoneadocumentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di iniziodel divieto e' posticipato di ore quattro. Al fine di favorirel'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordataai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanenteparte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, adeccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti diReggio Calabria e Villa San Giovanni, purche' muniti di idoneadocumentazione attestante l'origine del viaggio. 5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai portidell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanenteparte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano inSicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionaleche si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli direttialla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa SanGiovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinatistrada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime dicui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campodi applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purche' muniti diidonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e dilettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio(biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art.1 non trovaapplicazione. 6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delledifficolta' di circolazione in presenza dei cantieri per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' diquelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per laCalabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti diidonea documentazione attestante l'origine e la destinazione delviaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore 2 el'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore. 7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoliprovenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' delVaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoliprovenienti o diretti all'interno del territorio nazionale. Art. 3 1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per iveicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche secircolano scarichi: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e diemergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fineoccorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), percomprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di stradeper motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura«Servizio Nettezza Urbana» nonche' quelli che, per conto delleamministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimentorifiuti», purche' muniti di apposita documentazione rilasciatadall'amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle PosteItaliane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o conl'emblema «Poste Italiane», nonche' quelli di supporto, purche'muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazionedelle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibitiai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dalMinistero delle comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti ecomprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi ogassosi, destinati alla distribuzione e consumo; h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati agareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsiod effettuate nelle quarantotto ore; i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degliaeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio diaeromobili; l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri serviziindispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti diidonea documentazione; m) adibiti esclusivamente al trasporto di: m 1) giornali, quotidiani e periodici; m 2) prodotti per uso medico; m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidialimentari, purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportinolatte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicolidevono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delledimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa innero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati inmodo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successivemodificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su stradenon comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui aldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua peruso domestico; p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regimeATP; r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta eortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vividestinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonche' isottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcinidestinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del lattefreschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelliindicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezzapari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancatee sul retro. 2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi': a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo direvisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolosia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso piu'breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo disvolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorsotratti autostradali; b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sededell'impresa intestataria degli stessi, purche' tali veicoli non sitrovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorreredall'orario di inizio del divieto e non percorrano trattiautostradali; c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientropresso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamenteai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2,comma 3, ultimo periodo. Art. 4 1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti diautorizzazione prefettizia: a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quellidi cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura oper fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapidodeperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimentodai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' iveicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodottidestinati all'alimentazione degli animali; b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchineagricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su stradecomprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 461; c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta ecomprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati peresigenze legate a cicli continui di produzione industriale, acondizione che tali esigenze siano riferibili a situazionieccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate equantitativamente definite. 2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati allacircolazione in deroga, devono altresi' essere muniti di cartelliindicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola dialtezza pari a 0,20 m , fissati in modo ben visibile su ciascuna dellefiancate e sul retro. Art. 5 1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, lerichieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essereinoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede dipoter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale delGoverno della provincia di partenza, che, accertata la realerispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), delcomma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie,rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi; b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possonoessere indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessanecessita';
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsiconsentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazioneinveste solo l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'areaterritoriale ove e' consentita la circolazione, specificando leeventuali strade sulle quali permanga il divieto; d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e'consentita la circolazione; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido soloper il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sulveicolo devono essere fissati cartelli indicatori con lecaratteristiche e modalita' gia' specificate all'art.4, comma 2. 2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), delcomma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare inderoga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della datain cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-UfficioTerritoriale del Governo della provincia interessata che rilascia ilprovvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla duratadella campagna di produzione agricola che in casi particolari puo'essere esteso all'intero anno solare; b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi diveicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature ditipo portato o semiportato, autorizzati a circolare; c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazionespecificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto. 3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art.4, nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza dieffettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime dideroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e'ammessa la facolta', da parte della Prefettura-Ufficio Territorialedel Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni casonon oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa,mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito dirichiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. Art. 6 1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, lerichieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essereinoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-UfficioTerritoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutatele necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizionilocali e generali della circolazione, puo' rilasciare ilprovvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessasolo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare; b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhee' ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere iltrasporto in piu' parti; c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorsoconsentito in base alle situazioni di traffico; d) il prodotto oggetto del trasporto; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido soloper il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono esserefissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita'gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c),relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a ciclicontinui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale delGoverno competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita'della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovila necessita', da parte dell'azienda di produzione, per motivicontingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche neigiorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente aiveicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed aiveicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel casoin cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza dieffettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologiadei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali delGoverno, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilascianoun'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore aquattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ognigiornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa deiveicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventualiprescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto diattrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione puo' essererilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governonel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previobenestare della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo nel cuiterritorio di competenza ha inizio il viaggio. Art. 7 1. L 'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,puo' essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa cheesegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione deltrasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governonel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che vieneeffettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivobenestare. 2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda diautorizzazione alla circolazione puo' essere presentata allaPrefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia diconfine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dalcommittente o dal destinatario delle merci o da una agenzia diservizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per laconcessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenereconto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza eindifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi pressole localita' di confine. 3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, isignori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delleautorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anchedelle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geograficadella Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazionidi traghettamento. 4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorioricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, iveicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per lasosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera. Art. 8 1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicolieccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e diemergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fineoccorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forzedi polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di stradeper motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura«Servizio Nettezza Urbana» nonche' quelli che per conto delleamministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle PosteItaliane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o conl'emblema «Poste Italiane», nonche' quelli di supporto, purche'muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazionedelle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibitiai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dalMinistero delle comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti ecomprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi ogassosi destinati alla distribuzione e consumo; h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, che circolano su strade non comprese nella retestradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29ottobre 1999, n. 461. Art. 9 1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massimadel veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,dal 1° giugno al 15 settembre compresi, dalle ore 18,00 di ognivenerdi' alle ore 24,00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettiziealla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificialirientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A alRegolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispettodi tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei perioditemporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con leesigenze della sicurezza della circolazione stradale. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essererilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' edurgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per lequali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti inmodo tale da rendere indispensabile, sulla base di specificadocumentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione aciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazionipotranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradaliinteressati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata aicomuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioniche possano costituire potenziale pericolo in dipendenza dellacircolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni sarannoindicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli stessiPrefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delleesigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazionestradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali siritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolareturistico nella zona interessata dalla deroga. Art. 10 1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sonoestendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel casoin cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclolavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersinel corso della stessa giornata lavorativa. Art. 11 1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, aisensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvatocon decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, le direttive contenute nel presente decreto eprovvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali,provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazioneinteressati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, lePrefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenzasemestrale, ai Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e deiTrasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presentedecreto. 3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delledisposizioni del presente decreto, sara' verificata, avvalendosianche della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica , lapossibilita' di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a
contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezzastradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoliadibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazionidi emergenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2011 Il Ministro: Passera Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 16, foglio n. 104