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Roma, 10 gennaio 2012
Circolare n. 11/2012
Il Ministero del
Lavoro ha finalmente sbloccato l’operatività per il 2010 della decontribuzione prevista
dalla legge n. 247/2007 sui premi di risultato derivanti dalla contrattazione
di secondo livello (aziendale o territoriale).
Come per il 2009 è
stata fissata nella misura del 2,25% della retribuzione annua del lavoratore la
quota di premio di risultato su cui applicare lo sgravio che continua ad essere
pari, per l’azienda, a 25 punti percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico,
mentre è invece totale per il lavoratore. Deve trattarsi in ogni caso di premi
dalla erogazione incerta nella corresponsione o nell’ammontare, in quanto
legati ad incrementi di produttività, di qualità e di competitività
dell’azienda.
Per poter
beneficiare della decontribuzione le imprese interessate dovranno, qualora non
lo avessero già fatto, depositare i contratti di secondo livello presso
L’accesso allo
sgravio è subordinato inoltre al rispetto delle condizioni previste dalla legge
n. 296/2006 (regolarità contributiva e applicazione della parte economica dei
contratti collettivi).
Si fa presente
infine che il 2 dicembre scorso il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto
per l’applicazione della decontribuzione anche per il 2011 e se ne attende la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.54/2010 e152/2008 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. N. 301 del 28.12.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 agosto 2011
Determinazione, per l'anno 2010, della misura massima percentuale
della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio
contributivo previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art.
1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione
aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale.
Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in
caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a
ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale
residua e' attribuita all'altra tipologia.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Per l'anno 2010, sulla retribuzione imponibile di cui all'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni, e' concesso, con effetto dal 1°
gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei
limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1
e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio
contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo
livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione
contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla
ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge
24 dicembre 2007, n. 247.
2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2011, sulla base dei risultati del
monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei
servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, puo' essere rideterminata, per l'anno
2010, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale
percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al
comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori di
lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni:
1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di
produttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti
come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi
risultati.
E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei
parametri di cui alla lettera b).
4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti
possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese
del settore sul territorio.
5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.
6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e'
subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello
sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente
dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti
del pubblico impiego;
9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma
1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Art. 3
Procedure
1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.
1, commi 1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed
esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche
con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali,
secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera
b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente;
d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo
sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi
1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo
comma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari;
e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e
assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo
di 25 punti della percentuale a suo carico;
f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i
contributi pensionistici.
2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art.
2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'
quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del
1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui
all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797 e successive modificazioni.
Art. 4
Modalita' di ammissione
1. L 'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene a
decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale
termine unico per la trasmissione delle istanze.
2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero
di protocollo informatico.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1,
l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse,
provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la
quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite
di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.
L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze della procedura
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5
Norme finali
1. Con successivo decreto interministeriale, e' definita la
composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio
istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del
2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza
dell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel
«Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la
crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e della elaborazione di
nuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazione
dell'andamento economico delle imprese.
2. Dall'attivita' dell'Osservatorio di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 agosto 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 14, foglio n. 191