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Roma, 10 gennaio 2012

 

Circolare n. 11/2012

 

Oggetto: Previdenza – Regime contributivo della contrattazione di secondo livello – Sblocco sgravi per il 2010 – D.M. 3.8.2011, su G.U. n. 301 del 28.12.2011.

 

Il Ministero del Lavoro ha finalmente sbloccato l’operatività per il 2010 della decontribuzione prevista dalla legge n. 247/2007 sui premi di risultato derivanti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale).

 

Come per il 2009 è stata fissata nella misura del 2,25% della retribuzione annua del lavoratore la quota di premio di risultato su cui applicare lo sgravio che continua ad essere pari, per l’azienda, a 25 punti percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore. Deve trattarsi in ogni caso di premi dalla erogazione incerta nella corresponsione o nell’ammontare, in quanto legati ad incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell’azienda.

 

Per poter beneficiare della decontribuzione le imprese interessate dovranno, qualora non lo avessero già fatto, depositare i contratti di secondo livello presso la Direzione Provinciale del Lavoro e poi presentare in via telematica apposita domanda all’INPS secondo le indicazioni che saranno fornite dallo stesso Istituto. Come in passato saranno accettate tutte le domande in regola; qualora le risorse disponibili (pari a 650 milioni di euro) non fossero sufficienti l’INPS provvederà a rideterminare la percentuale di sgravio.

 

L’accesso allo sgravio è subordinato inoltre al rispetto delle condizioni previste dalla legge n. 296/2006 (regolarità contributiva e applicazione della parte economica dei contratti collettivi).

 

Si fa presente infine che il 2 dicembre scorso il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto per l’applicazione della decontribuzione anche per il 2011 e se ne attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.54/2010 e152/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. N. 301 del 28.12.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 agosto 2011

Determinazione, per l'anno 2010,  della  misura  massima  percentuale
della  retribuzione  di  secondo  livello   oggetto   dello   sgravio
contributivo previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
          Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi 
  1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui  all'art.
1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,
sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la  contrattazione
aziendale e del 37,5 per cento per  la  contrattazione  territoriale.
Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in
caso  di  mancato  utilizzo  dell'intera  percentuale  attribuita   a
ciascuna delle predette tipologie di  contrattazione  la  percentuale
residua e' attribuita all'altra tipologia. 
 
                               Art. 2 
                       Ambito di applicazione 
  1. Per l'anno 2010, sulla retribuzione imponibile di  cui  all'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  1955,  n.
797, e successive modificazioni, e'  concesso,  con  effetto  dal  
gennaio dello stesso anno, ai datori  di  lavoro,  nel  rispetto  dei
limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1
e secondo la procedura di cui  agli  articoli  3  e  4,  uno  sgravio
contributivo sulla quota costituita  dalle  erogazioni  previste  dai
contratti collettivi aziendali  e  territoriali,  ovvero  di  secondo
livello,  nella  misura  del  2,25  per  cento   della   retribuzione
contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla
ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge
24 dicembre 2007, n. 247. 
  2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2011, sulla base dei risultati del
monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  con  apposita  conferenza   dei
servizi  tra  le  amministrazioni  interessate,  indetta   ai   sensi
dell'art. 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modifiche ed integrazioni,  puo'  essere  rideterminata,  per  l'anno
2010, la misura del limite massimo  della  retribuzione  contrattuale
percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al
comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali,  ovvero  di
secondo livello devono: 
    a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non sia gia' avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di
lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    b) prevedere erogazioni: 
      1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare; 
      2) correlate  a  parametri  atti  a  misurare  gli  aumenti  di
produttivita', qualita' ed altri elementi di  competitivita'  assunti
come indicatori dell'andamento  economico  dell'impresa  e  dei  suoi
risultati. 
  E' condizione sufficiente la sussistenza  anche  di  uno  solo  dei
parametri di cui alla lettera b). 
  4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti
possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese
del settore sul territorio. 
  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare  di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389. 
  6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  e'
subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello
sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.   Resta   salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. 
  8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente
dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa  ai  comparti
del pubblico impiego; 
  9. Per le imprese di somministrazione  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma
1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. 
 
                               Art. 3 
                              Procedure 
  1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.
1, commi 1 e 4 della legge 11  gennaio  1979,  n.  12,  inoltrano,  a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ed
esclusivamente in via telematica, apposita  domanda  all'INPS,  anche
con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri  enti  previdenziali,
secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. 
  La domanda deve contenere: 
    a) i dati identificativi dell'azienda; 
    b)  la  data   di   sottoscrizione   del   contratto   aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello; 
    c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera
b)  presso  la  Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente
competente; 
    d) l'importo annuo  complessivo  delle  erogazioni  ammesse  allo
sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2,  commi
1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al  successivo
comma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari; 
    e) l'ammontare  dello  sgravio  sui  contributi  previdenziali  e
assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il  limite  massimo
di 25 punti della percentuale a suo carico; 
    f)  l'ammontare  dello  sgravio  in  misura  pari  ai  contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; 
    g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati  i
contributi pensionistici. 
  2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui  all'art.
2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'
quella disciplinata dall'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  389  del
1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  del
presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili  di  cui
all'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
1955, n. 797 e successive modificazioni. 
 
                               Art. 4 
                       Modalita' di ammissione 
  1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene  a
decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS  quale
termine unico per la trasmissione delle istanze. 
  2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un  numero
di protocollo informatico. 
  3. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1,
l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte  le  domande  trasmesse,
provvede all'eventuale riduzione delle somme  richieste  da  ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto  tra  la
quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite
di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. 
  L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze della procedura
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
                               Art. 5 
                            Norme finali 
  1.  Con  successivo  decreto  interministeriale,  e'  definita   la
composizione  e  sono  disciplinate  le  funzioni   dell'Osservatorio
istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della  legge  n.  247  del
2007,  ai  fini  del  monitoraggio  e  della  verifica  di   coerenza
dell'attuazione del citato comma 67 con gli  obiettivi  definiti  nel
«Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la
crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  e  della  elaborazione  di
nuovi   e   omogenei   parametri   di   misurazione   e   valutazione
dell'andamento economico delle imprese. 
  2. Dall'attivita' dell'Osservatorio di cui al comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 3 agosto 2011 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Sacconi           
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 14, foglio n. 191