Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 27 gennaio 2012

 

Circolare n. 32/2012

 

Oggetto: Liberalizzazioni - Decreto “Cresci Italia” – D.L. 24.1.2012 n. 1, su S.O. alla G.U. n.19 del 24.1.2012.

 

Dopo la manovra “Salva Italia” il Governo Monti ha adottato un secondo pacchetto di interventi volto a favorire la crescita attraverso liberalizzazioni e rilancio delle infrastrutture. Si tratta di un provvedimento corposo di ben 98 articoli che spazia dalle professioni alle farmacie, dal gas al carburante, dai servizi pubblici locali a quelli bancari e assicurativi, dai taxi alle edicole, dalle ferrovie all’Autority nei trasporti, dall’attrazione di capitali privati nelle infrastrutture ai dragaggi.

 

Si segnalano di seguito alcune delle principali misure del provvedimento che ha iniziato al Senato l’iter di conversione.

 

Liberalizzazione delle attività economiche (art. 1) – E’ stata prevista l’abrogazione, da attuarsi entro la fine di quest’anno, delle norme che pongono vincoli burocratici (limiti numerici, autorizzazioni, licenze o nullaosta) per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale. Sono escluse dall’ambito di applicazione della disposizione in esame i trasporti di persone e merci su gomma, per i quali rimangono in vigore le attuali regole sull’accesso alla professione, nonché i servizi di finanziari e di comunicazione.

 

Agevolazioni per le nuove società (art. 3) – Allo scopo di favorire la nascita di nuove imprese è stata istituita la società semplificata a responsabilità limitata a favore dei giovani di età inferiore ai 35 anni. Tale società godrà di un regime agevolato sia per quanto riguarda le formalità di costituzione che l’ammontare del capitale che potrà essere anche simbolico (minimo 1 euro).

 

Autorità di regolazione dei trasporti (art. 36) – E’ stata confermata l’istituzione, già prevista dal decreto Salva Italia, di una specifica Autorità di regolazione dei trasporti che sarà disciplinata con un’apposita legge. In attesa che ciò avvenga sono state attribuite nuove funzioni all’attuale Autorità per l’energia elettrica e il gas che pertanto dal prossimo 30 giugno diverrà competente anche nel settore dei trasporti e dell’accesso alle infrastrutture. In particolare tale Autorità dovrà garantire condizioni di accesso eque alle infrastrutture ferroviarie, portuali e autostradali, definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi nonché, con specifico riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definire i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità.

 

Ferrovie (art. 38) – E’ stato soppresso l’obbligo, introdotto a sorpresa dal precedente Governo in sede di conversione del D.L. n. 138/2011, per tutte le imprese ferroviarie di applicare il contratto collettivo di lavoro F.S.. Com’è noto, contro tale obbligo aveva preso posizione la Confetra ritenendolo contrario al principio costituzionale di libertà contrattuale e di ostacolo a qualsiasi processo di liberalizzazione.

 

Dragaggi (art. 48) – E’ stata modificata la disciplina sui dragaggi nell’intento di semplificare il sistema normativo che regola la materia. In particolare è stato previsto che nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale le operazioni di dragaggio devono essere svolte sulla base di un progetto presentato dall’Autorità portuale e approvato entro 30 giorni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E’ stato inoltre ribadito che i materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi in mare nel rispetto delle norme fissate dal Codice Ambientale (DLGVO n. 152/2006); al riguardo si fa osservare che, come già previsto da tale Codice, l’operatività dell’immersione in mare continua peraltro ad essere subordinata ad uno specifico decreto del Ministero dell’Ambiente sino ad oggi non ancora emanato.

 

Diritti aeroportuali (artt. da 71 a 82) – E’ stata data attuazione alla direttiva europea n. 12/2009 concernente i diritti aeroportuali. In tale contesto sono stati attribuiti all’istituenda Autorità dei trasporti compiti di regolazione e di vigilanza anche in materia aeroportuale con l’approvazione dei sistemi di tariffazione e dell’am­montare dei diritti. Fintantoché l’Autorità non sarà costituita le suddette funzioni saranno svolte dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) tramite un’apposita struttura autonoma. La determinazione dei diritti aeroportuali dovrà essere preceduta da una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto.

 

Tasse ancoraggio (art. 84) – Al fine di porre fine ad una procedura d’inflazione aperta dalla Commissione Europea contro l’Italia, è stato corretto il DPR n.107/2009 che discriminava i trasporti marittimi diretti nei Paesi comunitari rispetto ai trasporti marittimi nazionali attraverso l’applicazione di maggiori tasse di ancoraggio.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 268/2011, 195/2011, 135/2009 e 203/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O alla G.U. n. 19 del 24.1.2012 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo   sviluppo   delle

infrastrutture e la competitivita'.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                 Emana

                      il seguente decreto-legge:

 

                               Titolo I
                             CONCORRENZA

                                Capo I
                Norme generali sulle liberalizzazioni

                               Art. 1

             Liberalizzazione delle attivita' economiche

        e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.

148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa  economica

sancito dall'articolo  41  della  Costituzione  e  del  principio  di

concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono  abrogate,

dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui  al  comma  3  del

presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni,

licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione

comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non

giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e

compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio

di proporzionalita';

    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita'

economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche

perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e

programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente

finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono

limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati

ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate

e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di

nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici

ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'

presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,

ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e

servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',

ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori

economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori

nei loro confronti.

  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni

all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni

caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e

ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse

pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i

quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di

piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti

e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli

necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al

paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla

liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'

sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli

obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

  3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i

criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo   34   del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22

dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle

Camere di una sua relazione che  specifichi,  periodi  ed  ambiti  di

intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro

il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per  individuare  le

attivita'  per  le  quali  permane  l'atto  preventivo   di   assenso

dell'amministrazione, e  disciplinare  i  requisiti  per  l'esercizio

delle attivita' economiche, nonche' i  termini  e  le  modalita'  per

l'esercizio   dei   poteri   di    controllo    dell'amministrazione,

individuando le disposizioni di legge  e  regolamentari  dello  Stato

che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di

entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita'  garante  della

concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel  termine  di

trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,

anche in merito al rispetto del  principio  di  proporzionalita'.  In

mancanza del parere nel termine,  lo  stesso  si  intende  rilasciato

positivamente.

  4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai  principi  e

alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi

restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120

della  Costituzione.  A  decorrere  dall'anno   2013,   il   predetto

adeguamento costituisce elemento  di  valutazione  della  virtuosita'

degli  stessi  enti  ai  sensi  dell'articolo  20,   comma   3,   del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio

2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,

nell'ambito dei compiti di cui all'articolo  4,  comunica,  entro  il

termine perentorio del 31  gennaio  di  ciascun  anno,  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  gli  enti  che   hanno   provveduto

all'applicazione delle procedure previste dal presente  articolo.  In

caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al  periodo

precedente, si prescinde dal predetto elemento di  valutazione  della

virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di

Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni  dei

rispettivi statuti.

  5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i

servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i

servizi  finanziari  come  definiti  dall'articolo  4   del   decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi  di  comunicazione  come

definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.

59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE  relativa  ai  servizi

nel mercato interno,  e  le  attivita'  specificamente  sottoposte  a

regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.

 

                               Art. 2

                       Tribunale delle imprese

  1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) agli articoli 1 e  2  le  parole:  «sezioni  specializzate  in

materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono  sostituite,

ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in  materia

di impresa»;

    b)  all'articolo  2,  le  parole:  «in  materia   di   proprieta'

industriale ed intellettuale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in

materia di impresa»;

    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).

  1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

    a) controversie di cui all'articolo 134 del  decreto  legislativo

10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

    b) controversie in materia di diritto d'autore;

    c) azioni di classe  di  cui  all'articolo  140-bis  del  decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente

alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice

civile  ovvero  alle  societa'  da  queste  controllate  o   che   le

controllano, per le cause:

    a) tra soci delle societa', inclusi coloro  la  cui  qualita'  di

socio e' oggetto di controversia;

    b) relative al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad

ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i

diritti inerenti;

    c)  di  impugnazione  di  deliberazioni  e  decisioni  di  organi

sociali;

    d) tra soci e societa';

    e) in materia di patti parasociali;

    f)  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi   o   di

controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

    g) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai

creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le

controllano;

    h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma,  n.

3,  all'articolo  2497-septies  e  all'articolo  2545-septies  codice

civile;

    i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o

forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una  societa'  di

cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice  civile,  quando

sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».

  2. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle

disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di

giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, e successive modificazioni, e'  inserito  il  seguente:

«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni  specializzate  di

cui al decreto legislativo 26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive

modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e'

quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».

  3.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle

disposizioni di cui al comma 2 e' versato  all'entrata  del  bilancio

dello Stato per  essere  riassegnato  al  fondo  istituito  ai  sensi

dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  4. Il comma 4  dell'articolo  140-bis  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:

  «4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita  la

sezione specializzata di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo

26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».

  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai

giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in  vigore

del presente decreto.

  6. L'amministrazione  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita'

relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o

maggiori oneri e con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente".

 

                               Art. 3

                Accesso dei giovani alla costituzione

               di societa' a responsabilita' limitata

  1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il  seguente

articolo:

  "  Articolo  2463-bis  (Societa'  semplificata  a   responsabilita'

limitata)

  La societa' semplificata a  responsabilita'  limitata  puo'  essere

costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che

non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della

costituzione.

  L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve

indicare:

    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il

domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa'

semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la

sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;

    3) l'ammontare del capitale sociale  non  inferiore  ad  un  euro

sottoscritto e interamente versato alla data della  costituzione.  Il

conferimento deve farsi in denaro;

    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6),  7),  8)  del  secondo

comma dell'articolo 2463;

    5) luogo e data di sottoscrizione.

  L'atto  costitutivo   deve   essere   depositato   a   cura   degli

amministratori entro quindici giorni presso  l'ufficio  del  registro

delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede  sociale,

allegando i documenti comprovanti  la  sussistenza  delle  condizioni

previste dall'articolo 2329. L'iscrizione  e'  effettuata  con  unica

comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella  quale

si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

  L'ufficiale  del  registro  deve  accertare  la   sussistenza   dei

requisiti richiesti  e  procedere  all'iscrizione  entro  il  termine

perentorio di quindici giorni. Si applica  l'articolo  2189.  Decorso

inutilmente il termine indicato  per  l'iscrizione,  il  giudice  del

registro,  su   richiesta   degli   amministratori,   verificata   la

sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

  Il verbale recante modificazioni dell'atto  costitutivo  deliberate

dall'assemblea dei  soci  e'  redatto  per  scrittura  privata  e  si

applicano i commi terzo  e  quarto.  L'atto  di  trasferimento  delle

partecipazioni e' redatto per  scrittura  privata  ed  e'  depositato

entro quindici giorni a cura degli  amministratori  presso  l'ufficio

del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la

sede sociale.

  Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui  al  primo

comma, se l'assemblea convocata senza  indugio  dagli  amministratori

non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di  diritto

e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno

il requisito di eta' in  capo  a  tutti  i  soci  gli  amministratori

devono,  senza  indugio,  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la

trasformazione della societa',  in  mancanza  si  applica  l'articolo

2484.

  La  denominazione  di  societa'  semplificata   a   responsabilita'

limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e  versato,  la  sede

della societa' e l'ufficio del  registro  delle  imprese  presso  cui

questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella

corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato

alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso

pubblico.

  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla

societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni  di

questo capo in quanto compatibili.".

  Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile,  e'  inserito

il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata  si

scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per  il  venir

meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis,  in  capo  a

tutti i soci.".

  2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di

concerto con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  e  con  il

Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata

in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  viene

tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i

criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.

 

                               Art. 4

            Norme a tutela e promozione della concorrenza

                  nelle Regioni e negli enti locali

  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in   attuazione

dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il  rispetto

della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica

e  dell'unita'  economica  dell'ordinamento,  svolgendo  le  seguenti

funzioni:

    a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su

segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato,

le disposizioni contrastanti con la  tutela  o  la  promozione  della

concorrenza;

    b) assegna all'ente interessato un congruo termine per  rimuovere

i limiti alla concorrenza;

    c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone

al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi  di  cui

all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  precedente,  la

Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di  informazioni  a

privati e enti pubblici.

  3. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le

risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a

legislazione vigente.

 

                              Capo II
                      Tutela dei consumatori

                               Art. 5

                        Tutela amministrativa

                    contro le clausole vessatorie

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo  l'articolo

37 e' aggiunto il seguente:

  "Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

  1. L'Autorita' Garante della  Concorrenza  e  del  Mercato,  previo

accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei

consumatori interessati, ai soli fini di  cui  ai  commi  successivi,

dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei  contratti  tra

professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a

condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,

modelli o formulari.

  2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola  e'

diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito  internet

istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che  adotta  la

clausola ritenuta vessatoria e mediante  ogni  altro  mezzo  ritenuto

opportuno in relazione  all'esigenza  di  informare  compiutamente  i

consumatori.

  3.  Le  imprese  interessate   hanno   facolta'   di   interpellare

preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alle  vessatorieta'   delle

clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i

consumatori.  Le  clausole  non  ritenute  vessatorie  a  seguito  di

interpello,   non    possono    essere    successivamente    valutate

dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni  caso

ferma  la  responsabilita'  dei  professionisti  nei  confronti   dei

consumatori.

  4.  In  materia  di  tutela  giurisdizionale,   contro   gli   atti

dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'

competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione

del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul

risarcimento del danno.".

  5. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le

risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a

legislazione vigente."

 

                               Art. 6

                     Norme per rendere efficace

                         l'azione di classe

  1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di  cui  al  decreto

legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) al comma 2:

      - alla lettera a), la parola  "identica"  e'  sostituita  dalle

seguenti "del tutto omogenea";

      - la lettera b),  la  parola  "identici"  e'  sostituita  dalle

seguenti: "del tutto omogenei";

      - alla lettera c) la  parola  "identici"  e'  sostituita  dalle

seguenti "del tutto omogenei".

    b) al comma 6:

      - al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalle

seguenti: "l'evidente omogeneita'".

 

                               Art. 7

                Tutela delle microimprese da pratiche

                commerciali ingannevoli e aggressive

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre

2005, n. 206, dopo  la  lettera  d)  inserire  la  seguente:  "d-bis)

«microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni,  che,  a

prescindere dalla forma giuridica esercitano  un'attivita'  economica

artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare.";

  2. All'articolo 19,  comma  1,  dopo  le  parole:  "relativa  a  un

prodotto"  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti:  ",  nonche'  alle

pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per

le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e  di

pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via  esclusiva  dal

decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".

 

                               Art. 8

                  Contenuto delle carte di servizio

  1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono  tenuti

i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di  un'infrastruttura

necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per  l'esercizio

di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in

modo specifico i diritti,  anche  di  natura  risarcitoria,  che  gli

utenti possono esigere nei  confronti  dei  gestori  del  servizio  e

dell'infrastruttura.

  2. Le Autorita' indipendenti  di  regolazione  e  ogni  altro  ente

pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui

servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti  di

cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie  che  le  imprese

che   gestiscono   il   servizio   o   l'infrastruttura   definiscono

autonomamente.

 

Capo III

                       Servizi professionali

 

                               Art. 9

            Disposizioni sulle professioni regolamentate

  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel

sistema ordinistico.

  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del

professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti

con decreto del ministro vigilante. Con decreto  del  Ministro  della

Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze

sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse

professionale e agli archivi precedentemente  basati  sulle  tariffe.

L'utilizzazione  dei  parametri   nei   contratti   individuali   tra

professionisti e consumatori o microimprese da' luogo  alla  nullita'

della clausola relativa alla determinazione  del  compenso  ai  sensi

dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  3. Il compenso per le  prestazioni  professionali  e'  pattuito  al

momento   del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il

professionista deve rendere noto al cliente il grado di  complessita'

dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri

ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione

dell'incarico  e  deve  altresi'  indicare  i  dati   della   polizza

assicurativa per  i  danni  provocati  nell'esercizio  dell'attivita'

professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente  resa

nota al cliente anche in forma scritta se da questi  richiesta,  deve

essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per

le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di  spese,

oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel  presente

comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

  4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la  determinazione

del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al

comma 1.

  5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni

regolamentate non potra' essere superiore a diciotto  mesi  e  per  i

primi sei mesi, potra' essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita

convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e

il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca,  in  concomitanza

col corso di studio  per  il  conseguimento  della  laurea  di  primo

livello  o  della  laurea  magistrale   o   specialistica.   Analoghe

convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli  nazionali  degli

ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione

tecnologica  per  lo  svolgimento  del  tirocinio  presso   pubbliche

amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del

presente comma non si applicano alle  professioni  sanitarie  per  le

quali resta confermata la normativa vigente.

  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono

soppressi;

    b) la lettera d) e' soppressa.

  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 10

       Estensione ai liberi professionisti della possibilita'

              di partecipare al patrimonio dei confidi

  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.

201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:

"le piccole e medie imprese socie" inserire le parole:  "e  i  liberi

professionisti soci".

 

                               Art. 11

Potenziamento del servizio  di  distribuzione  farmaceutica,  accesso

  alla titolarita' delle farmacie e modifica  alla  disciplina  della

  somministrazione dei farmaci

  1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da

parte di un piu' ampio numero di aspiranti,  aventi  i  requisiti  di

legge,  garantendo  al  contempo  una  piu'  capillare  presenza  sul

territorio del servizio farmaceutico, il secondo  e  il  terzo  comma

dell'articolo 1 della legge 2  aprile  1968,  n.  475,  e  successive

modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

  "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una

farmacia ogni 3000 abitanti.

  La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui  al  secondo

comma, consente l'apertura di una  ulteriore  farmacia,  qualora  sia

superiore  a  500  abitanti;  nei  comuni  fino  a  9.000   abitanti,

l'ulteriore farmacia puo'  essere  autorizzata  soltanto  qualora  la

popolazione eccedente rispetto al  parametro  sia  superiore  a  1500

abitanti".

  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di  entrata  in

vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto,

l'approvazione straordinaria delle piante organiche  delle  farmacie,

in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a  quanto

previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  sulle

sedi farmaceutiche istituite in attuazione del  comma  1  o  comunque

vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte

del comune. Entro i successivi 30 giorni le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso  straordinario

per titoli ed esami per la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche  di

nuova istituzione o vacanti, fatte salve  quelle  per  le  quali  sia

stata  gia'  espletata  la  procedura  concorsuale,   riservando   la

partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di  farmacia  e

ai  titolari  di   farmacia   rurale   sussidiata.   L'adozione   dei

provvedimenti previsti dai  precedenti  periodi  del  presente  comma

costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da  parte  del

comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita

in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo

2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del  Servizio

sanitario  nazionale.  Al  concorso  straordinario  si  applicano  le

disposizioni  vigenti  sui  concorsi  per  la  copertura  delle  sedi

farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni

previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori  disposizioni

regionali  dirette  ad  accelerare  la  definizione  delle  procedure

concorsuali.

  3. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

sentiti  l'unita'  sanitaria  locale  e  l'ordine   provinciale   dei

farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:

    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico

internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio

autostradali ad alta  intensita'  di  traffico,  servite  da  servizi

alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una

farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;

    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con

superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'

aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

  4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del  comma  3

sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

  5. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli

interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per

la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale  caso  la

titolarita' della sede  farmaceutica  assegnata  e'  condizionata  al

mantenimento  della  gestione  associata  da   parte   degli   stessi

vincitori,  su  base  paritaria,  fatta  salva   la   premorienza   o

sopravvenuta incapacita'. Ai fini  della  valutazione  dell'esercizio

professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,

per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma

1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  sono  assegnati

punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno  per  i

secondi 10 anni.

  6. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita'

competenti in base alle vigente normativa non impediscono  l'apertura

della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le  farmacie

possono praticare sconti sui prezzi di tutti  i  tipi  di  farmaci  e

prodotti venduti pagati direttamente dai  clienti,  dandone  adeguata

informazione alla clientela.

  7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti  previsti  dal

comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri  sostitutivi  di

cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito

commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta

le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

  8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e

successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite  dalle

parole "sei mesi".

  9. Il medico, nel prescrivere un farmaco,  e'  tenuto,  sulla  base

della  sua  specifica  competenza  professionale,  ad  informare   il

paziente dell'eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi

uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,

via di somministrazione, modalita' di rilascio  e  dosaggio  unitario

uguali. Il  medico  aggiunge  ad  ogni  prescrizione  di  farmaco  le

seguenti parole: "sostituibile  con  equivalente  generico",  ovvero,

"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni

cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non  risulti

apposta  dal  medico  l'indicazione  della  non  sostituibilita'  del

farmaco prescritto, e' tenuto a  fornire  il  medicinale  equivalente

generico avente il prezzo piu' basso,  salvo  diversa  richiesta  del

cliente. Ai fini del confronto il  prezzo  e'  calcolato  per  unita'

posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,

comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nel  secondo

periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite  le  seguenti:

"solo su espressa richiesta dell'assistito e".

  10. L'inaccessibilita' ai farmaci  da  parte  del  pubblico  e  del

personale non addetto prevista  dal  comma  2  dell'articolo  32  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  deve  intendersi  riferita

unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera  c)

della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  che  potranno  essere  venduti

senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma

1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della

procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.

  11.  E'  istituito,  presso  l'Ente  nazionale  di   previdenza   e

assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale

per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille  abitanti.

Il  fondo  e'  finanziato  dalle  farmacie  urbane,   attraverso   il

versamento,  a  favore  dell'ENPAF,  di  una  quota  percentuale  del

fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente

ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei  centri  abitati

con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito  netto  non

inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,

in  base  al  contratto  collettivo  nazionale,  da   un   farmacista

collaboratore di primo livello con  due  anni  di  servizio.  L'ENPAF

provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente

il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente  periodo.

Le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente

comma sono stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze.

  12. Con decreto del Ministro della salute,  previa  intesa  con  la

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentita  la  Federazione

degli ordini dei farmacisti  italiani,  sono  fissati  i  livelli  di

fatturato delle  farmacie  aperte  al  pubblico  il  cui  superamento

comporta,  per  i  titolari  delle  farmacie  stesse,  l'obbligo   di

avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio

sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.

 

                               Art. 12

                   Incremento del numero dei notai

                     e concorrenza nei distretti

  1. La tabella notarile che determina il numero e la  residenza  dei

notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio  1913,

n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti  del  Ministro  della

giustizia  in  data  23  dicembre  2009,  pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10  novembre  2011,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292,  e'

aumentata di cinquecento posti.

  2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare

entro 120 giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione

del  presente  decreto-legge,  i  posti  di  cui  al  comma  1   sono

distribuiti nei distretti e nei  singoli  comuni  in  essi  compresi,

secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma  1,  della  legge  6

febbraio 1913, n. 89.

  3. Entro il 31  dicembre  2012  sono  espletate  le  procedure  del

concorso per la nomina a 200 posti  di  notaio  bandito  con  decreto

direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina

a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del

27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per  complessivi  550  nuovi

posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e'  bandito  un  ulteriore

concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro  il

31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore  concorso  pubblico  per  la

nomina fino a 500 posti di  notaio.  All'esito  della  copertura  dei

posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che  determina

il numero e la residenza dei notai, udite  le  Corti  d'appello  e  i

Consigli  notarili,  viene  rivista  ogni  tre  anni.  Per  gli  anni

successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti

i posti che si rendono disponibili.

  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,  n.

89, sono sostituiti dai seguenti:

  "Per assicurare il funzionamento regolare e continuo  dell'ufficio,

il  notaro  deve  tenere  nel  Comune  o  nella  frazione  di  Comune

assegnatagli studio aperto con il deposito  degli  atti,  registri  e

repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso

almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici  giorni  per

ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.

  Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il

territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la  sua

sede notarile, ed aprire un ufficio  secondario  nel  territorio  del

distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".

  5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,

e' sostituito dal seguente:

  "Egli  non  puo'  esercitarlo  fuori  del  territorio  della  Corte

d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".

  6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  dopo  le

parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".

  7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge  16

febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo  39  del  decreto

legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:

    "a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale  nel  cui

circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per

il quale si procede e' stato commesso;

    b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto  nel  cui

ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale  il  fatto

per il quale  si  procede  e'  stato  commesso.  Se  l'infrazione  e'

addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le  veci,

previa  delibera  dello  stesso  consiglio.  La  stessa  delibera  e'

necessaria in caso di intervento  ai  sensi  dell'articolo  156  bis,

comma 5.".

  8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16  febbraio  1913,  n.

89, come modificato  dall'articolo  41  del  decreto  legislativo 

agosto 2006, n. 249, le parole "di cui  all'articolo  153,  comma  1,

lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:  "in  cui  il  notaio  ha

sede".

  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

                              Capo IV
                 Disposizioni in materia di energia

 

                               Art. 13

                 Misure per la riduzione del prezzo

             del gas naturale per i clienti vulnerabili

  1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore

del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,

al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas  naturale  per  i

clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 

giugno 2011, n. 93,  ai  valori  europei,  nella  determinazione  dei

corrispettivi variabili a copertura dei costi  di  approvvigionamento

di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri  in  base

ai quali e' disposto l'aggiornamento anche  il  riferimento  per  una

quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul  mercato.

In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo

30, comma 1, della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  i  mercati  di

riferimento da considerare sono  i  mercati  europei  individuati  ai

sensi dell'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo  13  agosto

2010, n.130.

 

                               Art. 14

          Misure per ridurre i costi di approvvigionamento

                   di gas naturale per le imprese

  1. Le capacita' di  stoccaggio  di  gas  naturale  che  si  rendono

disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio

strategico di  cui  all'articolo  12,  comma  11-  ter,  del  decreto

legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove  modalita'  di

calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in  base  ai  criteri

determinati  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi

dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo  23  maggio  2000,

n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,

sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del

Ministero dello sviluppo economico, per  l'offerta  alle  imprese  di

servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo  gasdotti  esteri  e   di

rigassificazione,  comprensivi  dello  stoccaggio  di  gas  naturale,

finalizzati a consentire il loro approvvigionamento  diretto  di  gas

naturale   dall'estero,   secondo   criteri   di   sicurezza    degli

approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.

  2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle  imprese

di rigassificazione e di trasporto  in  regime  regolato  in  base  a

modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

  3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di  gas  naturale

disponibili non assegnate  ai  sensi  del  comma  1,  sono  assegnate

secondo le modalita' di cui all'articolo 12,  comma  7,  lettera  a),

ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.164,  come

modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

  4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel  volume  di

stoccaggio strategico  che  si  rende  disponibile  a  seguito  delle

rideterminazioni di cui al  comma  1,  e'  ceduto  dalle  imprese  di

stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma

1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo

economico.

 

                               Art. 15

                       Disposizioni in materia

                     di separazione proprietaria

  1. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui

all'articolo 1, comma 905, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,

relativamente alla partecipazione azionaria attualmente  detenuta  in

Snam S.p.A., e' emanato entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto-legge.

 

                               Art. 16

                   Sviluppo di risorse energetiche

                  e minerarie nazionali strategiche

  1. Al fine di favorire nuovi investimenti  di  ricerca  e  sviluppo

delle  risorse  energetiche  nazionali  strategiche  di  idrocarburi,

garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato,  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro

dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza

Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, da emanare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   per

individuare  le  maggiori  entrate  effettivamente  realizzate  e  le

modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori  entrate  per

lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di  crescita

dei  territori  di  insediamento  degli  impianti  produttivi  e  dei

territori  limitrofi  nonche'  ogni  altra   disposizione   attuativa

occorrente all'attuazione del presente articolo.

  2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente

della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme

vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

 

                               Art. 17

                Liberalizzazione della distribuzione

                           dei carburanti

  1. I gestori degli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  che

siano  anche  titolari  della  relativa  autorizzazione   petrolifera

possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o  rivenditore

nel  rispetto  della  vigente  normativa  nazionale  ed  europea.   A

decorrere dal 30 giugno  2012  eventuali  clausole  contrattuali  che

prevedano  per  gli  stessi  gestori  titolari  forme  di   esclusiva

nell'approvvigionamento  cessano  di  avere  effetto  per  la   parte

eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e

comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel

precedente anno dal singolo punto  vendita.  Nei  casi  previsti  dal

presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni  economiche

e l'uso  del  marchio.  Nel  rispetto  delle  normative  nazionali  e

comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di  distribuzione

di  carburante  al  fine  di  sviluppare  la  capacita'  di  acquisto

all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e  di  trasporto

dei medesimi sono consentite anche in deroga  ad  eventuali  clausole

negoziali che ne vietino la realizzazione.

  2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza  del

mercato  anche  attraverso  una  diversificazione   nelle   relazioni

contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori

degli impianti di distribuzione  carburanti,  i  commi  da  12  a  14

dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   sono

sostituiti dai seguenti:

  "12. Fermo restando quanto disposto con il decreto  legislativo  11

febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  in  aggiunta  agli

attuali contratti di comodato  e  fornitura  ovvero  somministrazione

possono essere  adottate,  alla  scadenza  dei  contratti  esistenti,

differenti    tipologie    contrattuali    per    l'affidamento     e

l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel

rispetto  delle  normative  nazionali   e   comunitarie,   e   previa

definizione  negoziale  di  ciascuna   tipologia   mediante   accordi

sottoscritti tra organizzazioni di  rappresentanza  dei  titolari  di

autorizzazione o concessione e  dei  gestori,  depositati  presso  il

Ministero dello sviluppo economico.

  13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli

stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per

l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore

stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti

fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia'

pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo

criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

  14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al

gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per

competere nel mercato di riferimento."

  3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo

scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto  o  tramite

previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo

al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai  sensi  e  per

gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.

  4.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.111,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

  "8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza  del

mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di

distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:

    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e

bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25

agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di

cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di

onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non

esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della

superficie dell'impianto e l'esercizio della  rivendita  di  tabacchi

presso gli impianti di distribuzione carburanti  con  una  superficie

minima di 1.500 mq;

    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente

normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".

    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

  "10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di  nuova

realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono

esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio

dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio

tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza

dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento

delle predette attivita'. In ogni caso sono  fatti  salvi  i  vincoli

connessi  con  procedure  competitive   in   aree   autostradali   in

concessione espletate al 30 giugno 2012";

    c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I  Comuni  non

rilasciano ulteriori  autorizzazioni  o  proroghe  di  autorizzazioni

relativamente agli impianti incompatibili."

    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  "6.  L'adeguamento  di

cui al  comma  5  e'  consentito  a  condizione  che  l'impianto  sia

compatibile sulla base dei  criteri  di  cui  al  comma  3.  Per  gli

impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.

Il mancato adeguamento  entro  tale  termine  comporta  una  sanzione

amministrativa pecuniaria  da  determinare  in  rapporto  all'erogato

dell'anno precedente, da un minimo di mille  euro  a  un  massimo  di

cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per  gli

impianti    incompatibili,    costituisce    causa    di    decadenza

dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto

legislativo  11  febbraio   1998,   n.32,   dichiarata   dal   Comune

competente.".

  5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte  in

fondo le seguenti  parole:  "o  che  prevedano  obbligatoriamente  la

presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso  il

metano per autotrazione, se tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli

tecnici  o  oneri  economici  eccessivi  e  non  proporzionali   alle

finalita' dell'obbligo" .

  6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con

gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per  la

diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto adotta  misure  affinche'  nei

Codici di rete e di distribuzione di cui al  decreto  legislativo  23

maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i  tempi

di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione  di  metano  per

uso autotrazione alla rete di trasporto o di  distribuzione  di  gas,

per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per  le

aree dove tali impianti siano presenti in  misura  limitata,  nonche'

per la riduzione delle penali per i  superi  di  capacita'  impegnata

previste per gli stessi impianti.

 

                               Art. 18

Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei

                           centri abitati

  1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111,  dopo  la  parola  "dipendenti"  sono  aggiunte  le  parole   "o

collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

  "Nel rispetto delle norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli

impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di  fuori  dei

centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o

degli  strumenti  urbanistici  comunali,  non  possono  essere  posti

vincoli  o  limitazioni  all'utilizzo   continuativo,   anche   senza

assistenza, delle apparecchiature per la  modalita'  di  rifornimento

senza servizio con pagamento anticipato.".

 

                               Art. 19

Miglioramento  delle  informazioni  al  consumatore  sui  prezzi  dei

                             carburanti

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  adottare

entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di

calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello

sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea  ai

sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999  e

della successiva  Decisione  della  Commissione  1999/566/CE  del  26

luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con  la  modalita'

di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia  di  carburante

per autotrazione.

  2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno  o  piu'  decreti  del

Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  definite  le   modalita'

attuative della disposizione di cui al secondo periodo  dell'articolo

15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in

ordine alla cartellonistica di  pubblicizzazione  dei  prezzi  presso

ogni punto vendita di  carburanti,  in  modo  da  assicurare  che  le

indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi  in  modalita'  non

servito, ove presente,  senza  indicazioni  sotto  forma  di  sconti,

secondo  il  seguente  ordine  dall'alto  verso  il  basso:  gasolio,

benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i  prezzi  delle

altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di

rifornimento con servizio  debbano  essere  riportati  su  cartelloni

separati, indicando quest'ultimo prezzo come  differenza  in  aumento

rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.

  3. Con il decreto di cui al comma  2  si  prevedono,  altresi',  le

modalita'    di    evidenziazione,    nella    cartellonistica     di

pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di  carburanti,

delle prime due cifre decimali rispetto alla terza,  dopo  il  numero

intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.

  4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi  2  e  3

sono adottate con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,

sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai  sensi

dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge  24  dicembre  2007,  n.

244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

 

 

 

 

                               Art. 20

Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei

                             carburanti

  1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n.  98  del  6

luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il  venticinque

per  cento   dell'ammontare   complessivo   del   fondo   annualmente

consolidato" sono abrogate, le parole  "due  esercizi  annuali"  sono

sostituite dalle parole "tre  esercizi  annuali"  e  il  comma  2  e'

sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo

economico, da  emanare  entro  il  30  giugno  2012,  e'  determinata

l'entita' sia dei contributi di cui  al  comma  1,  sia  della  nuova

contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non

superiore a tre anni,  articolandola  in  una  componente  fissa  per

ciascuna tipologia di impianto e in una  variabile  in  funzione  dei

litri erogati, tenendo altresi'  conto  della  densita'  territoriale

degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."

 

                               Art. 21

Disposizioni  per  accrescere  la  sicurezza,   l'efficienza   e   la

           concorrenza nel mercato dell'energia elettrica

  1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo  ed

ai cambiamenti  in  corso  nel  sistema  elettrico,  con  particolare

riferimento  alla  crescente  produzione  da  fonte  rinnovabile,  il

Ministro dello sviluppo economico, entro 120  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore  del  presente  decreto,  sentita  l'Autorita'  per

l'energia  elettrica  ed  il  gas,  emana  indirizzi  e  modifica  la

disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma

10, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  allo  scopo  di

contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di

energia elettrica,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di

mercato.

  2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto  legislativo

3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima

volta entro il 28 febbraio 2012 e  successivamente"  e  nel  medesimo

comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In  esito  alla

predetta analisi, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas

adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le  misure

sui  sistemi  di  protezione  e  di  difesa  delle  reti   elettriche

necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche'  definisce

le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi  di

sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad  elevata

concentrazione di potenza non programmabile."

  3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di  incentivazione

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  di  cui

all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.

28, allo scopo di conferire maggiore  flessibilita'  e  sicurezza  al

sistema  elettrico,  puo'  essere  rideterminata  la  data   per   la

prestazione di specifici servizi di rete da parte delle  attrezzature

utilizzate  in  impianti  fotovoltaici,  in  attuazione  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

  4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento,

sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,

recante "Normalizzazione  delle  reti  di  distribuzione  di  energia

elettrica a corrente alternata, in derivazione, a  tensione  compresa

fra 100 e 1000 volt".

  5. Dalla medesima  data  di  cui  al  comma  4,  si  intende  quale

normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali  di  tensione

dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI

8-6, emanata dal Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  in  forza

della legge 1° marzo 1968, n. 186.

  6. Al fine di  facilitare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle

infrastrutture  di  rete  di  interesse  nazionale,  l'Autorita'  per

l'energia elettrica e il gas, entro 90  giorni  dalla  richiesta  dei

Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici  asset

regolati esistenti alla data della  richiesta,  senza  alcun  aumento

della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto

alla regolazione in corso.

 

                               Art. 22

Disposizioni per accrescere la trasparenza sui  mercati  dell'energia

                         elettrica e del gas

  1. Al fine di promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia

elettrica e del gas,  il  Sistema  informatico  Integrato,  istituito

presso  l'Acquirente  Unico  ai   sensi   dell'articolo   1-bis   del

decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto

2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione  delle  informazioni

relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti  finali

e la banca dati di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo  1-bis

raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed  ai  dati

identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure

dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per  l'energia

elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti  in  materia  entro

due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in  modo

da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa'  di

vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.

  2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione

di cui al comma 1 da parte degli operatori  e'  sanzionato  da  parte

dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  Gas   secondo   le

disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno

2011, n. 93.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 23

Semplificazione delle  procedure  per  l'approvazione  del  piano  di

            sviluppo della rete di trasmissione nazionale

  1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un  Piano

di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e  le  procedure  di

valutazione,  consultazione   pubblica   ed   approvazione   previste

dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,

n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla  verifica  di

assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del  decreto

legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  ed  e'  comunque  sottoposto  a

procedura VAS ogni tre anni.

  2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura  VAS  di

cui al comma precedente,  il  piano  di  sviluppo  della  rete  e  il

collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di

dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

 

                               Art. 24

Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento  dei

                            siti nucleari

  1. I pareri riguardanti i progetti di  disattivazione  di  impianti

nucleari, per i quali sia stata  richiesta  l'autorizzazione  di  cui

all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  da

almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni  competenti

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione  interessata,  il

termine  di  cui  al  periodo  precedente   puo'   essere   prorogato

dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.

  2. Qualora le Amministrazioni competenti  non  rilascino  i  pareri

entro il termine previsto al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo

economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le

modalita' di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di

concludere la procedura di valutazione  entro  i  successivi  novanta

giorni.

  3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella  realizzazione  delle

operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e  di  garantire

nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo

restando le specifiche procedure previste per  la  realizzazione  del

Deposito  Nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  al  decreto

legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala  entro  sessanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente  decreto  al  Ministero  dello

sviluppo economico e alle  Autorita'  competenti,  nell'ambito  delle

attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31  dicembre

1962,  n.  1860  e  dell'articolo  148,  comma  1-bis,  del   decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per

i   quali   risulta   prioritaria   l'acquisizione   delle   relative

autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla

disattivazione. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  convoca  la

conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al

fine di concludere la procedura di  valutazione  entro  i  successivi

novanta giorni.

  4.  Fatte  salve  le   specifiche   procedure   previste   per   la

realizzazione  del  Deposito  Nazionale  e  del   Parco   Tecnologico

richiamate  al  comma  3,  l'autorizzazione  alla  realizzazione  dei

progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo  55  del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche'  le  autorizzazioni

di cui all'articolo 6  della  legge  31  dicembre  1962  n.  1860,  e

all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto,  valgono  anche  quale  dichiarazione  di  pubblica

utilita', indifferibilita' e  urgenza,  costituiscono  varianti  agli

strumenti   urbanistici   e    sostituiscono    ogni    provvedimento

amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,  nulla  osta,

atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,  previsti

dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione  delle  opere.

Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il

parere motivato  del  comune  e  della  Regione  nel  cui  territorio

ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva  l'esecuzione

della Valutazione  d'impatto  ambientale  ove  prevista.  La  regione

competente puo' promuovere accordi  tra  il  proponente  e  gli  enti

locali interessati dagli interventi di cui  al  presente  comma,  per

individuare misure di compensazione e riequilibrio  ambientale  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25,  comma  3,  del

decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e

integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),

del  decreto  legge  18  febbraio  2003,  n.  25,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.  Le  disponibilita'

correlate a detta  componente  tariffaria,  sono  impiegate,  per  il

finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e

delle strutture tecnologiche di supporto  e  correlate  limitatamente

alle  attivita'  funzionali  allo   smantellamento   delle   centrali

elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del

ciclo  del  combustibile  nucleare  ed  alle  attivita'  connesse   e

conseguenti e alle altre attivita' previste  a  legislazione  vigente

che devono essere individuate  con  apposito  decreto  del  Ministero

dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  del

presente  decreto.  Le  entrate  derivanti  dal   corrispettivo   per

l'utilizzo delle strutture  del  Parco  Tecnologico  e  del  Deposito

Nazionale, secondo modalita' stabilite dal  Ministro  dello  sviluppo

economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il

gas, sono destinate a riduzione  della  tariffa  elettrica  a  carico

degli utenti.

  6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n.  239  e'  sostituito

dal seguente comma:

  "104. I soggetti produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi

conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale  e  comunitaria,

anche in relazione agli sviluppi della  tecnica  e  alle  indicazioni

dell'Unione europea, tali rifiuti per la  messa  in  sicurezza  e  lo

stoccaggio al Deposito Nazionale di  cui  all'articolo  2,  comma  1,

lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e

le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto  del

Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche

avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".

 

                               Capo V

                     Servizi pubblici locali

 

                               Art. 25

      Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

  1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito  nella  legge

14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:

    A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

  "Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello

svolgimento dei servizi pubblici locali)

  1. A tutela della concorrenza e  dell'ambiente,  le  Regioni  e  le

Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento  dei

servizi pubblici locali in ambiti o bacini  territoriali  ottimali  e

omogenei  individuati  in  riferimento  a  dimensioni  comunque   non

inferiori alla  dimensione  del  territorio  provinciale  e  tali  da

consentire  economie  di  scala  e  di  differenziazione   idonee   a

massimizzare l'efficienza del  servizio,  entro  il  termine  del  30

giugno 2012. Decorso inutilmente il termine  indicato,  il  Consiglio

dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i

poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n.

131, per organizzare lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  in

ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  in  riferimento  a

dimensioni comunque non  inferiori  alla  dimensione  del  territorio

provinciale  e  tali  da  consentire   economie   di   scala   e   di

differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

  2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento

dei servizi a evidenza pubblica  da  parte  di  Regioni,  Province  e

Comuni o degli enti  di  governo  locali  dell'ambito  o  del  bacino

costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai

sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  A  tal  fine,  la

Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nell'ambito  dei  compiti  di

tutela e promozione della concorrenza  nelle  Regioni  e  negli  enti

locali comunica, entro  il  termine  perentorio  del  31  gennaio  di

ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che

hanno  provveduto  all'applicazione  delle  procedure  previste   dal

presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il  termine

di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto  elemento  di

valutazione della virtuosita'.

  3. Fatti salvi i finanziamenti  ai  progetti  relativi  ai  servizi

pubblici  locali  di  rilevanza  economica  cofinanziati  con   fondi

europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a  valere  su

risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,  quinto  comma,

della Costituzione sono  prioritariamente  attribuiti  agli  enti  di

governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai

relativi  gestori  del  servizio  selezionati  tramite  procedura  ad

evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di  regolazione

competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del

servizio reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorita'

stessa.

  4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al  patto  di

stabilita'  interno  secondo  le  modalita'  definite   dal   decreto

ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge

25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni. L'ente locale o l'ente  di  governo  locale

dell'ambito o  del  bacino  vigila  sull'osservanza  da  parte  delle

societa' di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto

di stabilita' interno.

  5. Le societa' affidatarie in house  sono  tenute  all'acquisto  di

beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto  legislativo

12 aprile 2006,  n.  163  e  successive  modificazioni.  Le  medesime

societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita'  per

il reclutamento del personale e per il conferimento  degli  incarichi

nel rispetto dei principi di cui al  comma  3  dell'articolo  35  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' delle  disposizioni

che stabiliscono a carico degli enti  locali  divieti  o  limitazioni

alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e

delle altre voci di  natura  retributiva  o  indennitarie  e  per  le

consulenze anche degli amministratori.".

  2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  "5-bis. A decorrere  dall'anno  2013,  le  aziende  speciali  e  le

istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo

le modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con  i  Ministri  dell'interno  e  degli  affari

regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta' ed  autonomie  locali,

da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende  speciali

e le istituzioni si  iscrivono  e  depositano  i  propri  bilanci  al

registro   delle   imprese   o   nel   repertorio    delle    notizie

economico-amministrative  della  Camera  di  commercio  del   proprio

territorio  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno.   L'Unioncamere

trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  il  30

giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni  ed  i

relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle  istituzioni

si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile  2006,

n.163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli  enti

locali:  divieti  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale;

contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura

retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenze   anche   degli

amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria

degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del

presente  comma  da  parte   dei   soggetti   indicati   ai   periodi

precedenti.";

    b) al comma 8 dopo le parole "seguenti  atti"  sono  inserite  le

seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.".

    B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione  dei  servizi,"  e

prima  delle  parole  "verificano  la  realizzabilita'"  inserire  le

parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici  degli  obblighi

di servizio pubblico e universale".

  2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  "3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000

abitanti, la delibera di cui al comma precedente e'  adottata  previo

parere obbligatorio dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del

mercato,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,   sulla   base

dell'istruttoria svolta dall' ente di governo  locale  dell'ambito  o

del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza

di ragioni  idonee  e  sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di

esclusiva e alla correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere

all'affidamento simultaneo con gara  di  una  pluralita'  di  servizi

pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul  sito

internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee".

  3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  "4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,

per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del

relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato

entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto  e  poi

periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La

delibera quadro di cui al comma  2  e'  comunque  adottata  prima  di

procedere al conferimento e al rinnovo della  gestione  dei  servizi,

entro  trenta  giorni  dal  parere   dell'Autorita'   garante   della

concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,  l'ente  locale

non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai  sensi

del presente articolo.".

  4. Al comma 11, dopo  la  lettera  b),  e'  inserita  la  seguente:

"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire  economie

di   gestione   con   riferimento   all'intera   durata   programmata

dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione

dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro

destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti

ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di

efficientamento relativi al personale;".

  5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui"

sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva  di  200.000  euro

annui".

  6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a) in fine le parole  "alla  data  del  31  marzo

2012" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  data  del  31  dicembre

2012. In deroga,  l'affidamento  per  la  gestione  «in  house»  puo'

avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa,

perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012,  di  preesistenti

gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore  del

servizio a livello di ambito o di  bacino  territoriale  ottimale  ai

sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso  il  contratto  di  servizio

dovra' prevedere  indicazioni  puntuali  riguardanti  il  livello  di

qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di

investimenti programmati ed effettuati  e  obiettivi  di  performance

(redditivita', qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e

dell'efficienza  della  gestione  e  il  rispetto  delle   condizioni

previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale

da  parte  dell'Autorita'  di  regolazione  di  settore.  La   durata

dell'affidamento in house  all'azienda  risultante  dall'integrazione

non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni";

    b) alla lettera b) in fine le parole "alla  data  del  30  giugno

2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".

  7. Dopo il comma 32-bis e' inserito  il  seguente:  "32-ter.  Fermo

restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non  pregiudicare

la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali

di rilevanza economica, i soggetti pubblici  e  privati  esercenti  a

qualsiasi titolo attivita' di gestione dei  servizi  pubblici  locali

assicurano  l'integrale  e  regolare  prosecuzione  delle   attivita'

medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in  particolare  il

rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard  minimi

del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2,  comma  3,  lett.

e), del presente  decreto,  alle  condizioni  di  cui  ai  rispettivi

contratti di servizio e dagli altri atti che  regolano  il  rapporto,

fino  al  subentro  del  nuovo  gestore  e  comunque,  in   caso   di

liberalizzazione del settore,  fino  all'apertura  del  mercato  alla

concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo'  essere  ad

alcun titolo preteso in relazione  a  quanto  previsto  nel  presente

articolo.".

  8. Al comma 33-ter, le parole  "Ministro  per  i  rapporti  con  le

regioni e la coesione territoriale, adottato,  entro  il  31  gennaio

2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro  per  gli  Affari

Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012".

  9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  sono  soppresse  le  parole:  "il   servizio   di   trasporto

ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19  novembre

1997, n. 422";

    b) in fine e' inserito il  seguente  periodo:  "Con  riguardo  al

trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino  alla

scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti  e

i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'

all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo

e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in  conformita'  all'articolo

61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.".

  2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  comma  4,  lettera  a)  sono  soppresse  le  parole   "la

realizzazione",  sono  sostituite  le  parole  "dell'intero"  con  la

seguente: "del"  e  dopo  le  parole  "servizio,"  sono  inserite  le

seguenti: "che puo' essere";

    b) al  comma  4,  lettera  b)  le  parole  "e  smaltimento"  sono

sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonche',

ricorrendo  le  ipotesi  di   cui   alla   precedente   lettera   a),

smaltimento";

    c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

  "4-bis. Nel caso in  cui  gli  impianti  siano  di  titolarita'  di

soggetti diversi dagli enti locali  di  riferimento,  all'affidatario

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  devono  essere

garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate

e la disponibilita' delle  potenzialita'  e  capacita'  necessarie  a

soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.".

  3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre  2011,  n.

214, le parole "svolto  in  regime  di  privativa  dai  comuni"  sono

sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti

di esclusiva nelle ipotesi di cui al  comma  1  dell'articolo  4  del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito,  con  modificazioni,

in legge 14 settembre 2011, n. 148".

  4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici  locali,  a

seguito di specifica richiesta,  sono  tenuti  a  fornire  agli  enti

locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo

servizio  i  dati  concernenti  le  caratteristiche  tecniche   degli

impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile  di  inizio

esercizio, secondo parametri  di  mercato,  le  rivalutazioni  e  gli

ammortamenti e ogni altra  informazione  necessaria  per  definire  i

bandi.

  5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della  legge  10

ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine

di sessanta giorni dall'apposita  richiesta  e  la  comunicazione  di

informazioni false integrano illecito per il quale  il  prefetto,  su

richiesta  dell'ente  locale,  irroga  una  sanzione   amministrativa

pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  un

minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

 

                               Art. 26

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi  e

dei rifiuti da  imballaggio  e  per  l'incremento  della  raccolta  e

                      recupero degli imballaggi

  1. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 221,

      1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)

organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei

propri rifiuti di imballaggio››;

      2) al comma 5,

        2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base  dei››,  sono

sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››

        2.2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  ‹‹  Alle

domande disciplinate dal  presente  comma  si  applicano,  in  quanto

compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'   private

sottoposte alla disciplina degli articoli  19  e  20  della  legge  7

agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni,

le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi  del

presente articolo, le attivita' di cui al comma 3  lettere  a)  e  c)

possono essere intraprese decorsi novanta giorni  dallo  scadere  del

termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come  indicato

nella presente norma. ››

      3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le  parole‹‹  comma  3,

lettera h) ››, sono inserite le  seguenti:  ‹‹  in  proporzione  alla

quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati  a  riciclo,

quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti  percentuali  rispetto

agli obiettivi di cui all'art. 220››

    b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso

    c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le  somme  dovute

al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»

 

                               Capo VI

                    Servizi bancari e assicurativi

 

                               Art. 27

Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di  conto

                        di pagamento di base

  1. All'articolo 12 del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 7 e' soppresso;

    b)  il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'Associazione

bancaria italiana, le  associazioni  dei  prestatori  di  servizi  di

pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio  Bancomat,

le imprese che gestiscono circuiti di  pagamento  e  le  associazioni

delle  imprese  maggiormente  significative   a   livello   nazionale

definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro  i  tre  mesi

successivi, le regole generali per  assicurare  una  riduzione  delle

commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione  alle

transazioni effettuate mediante  carte  di  pagamento,  tenuto  conto

della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,

nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle

regole di concorrenza";

    c) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  "Entro  i  sei  mesi

successivi all'applicazione delle  misure  di  cui  al  comma  9,  il

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dello sviluppo economico, sentite la  Banca  d'Italia  e  l'Autorita'

garante della concorrenza e del  mercato,  valuta  l'efficacia  delle

misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata  definizione

e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto

con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca  d'Italia

e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";

    d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione

di  efficacia  di  cui  al  comma  10,  l'applicazione  del  comma  7

dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In

caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge

12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel  caso  di  valutazione  non

positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo

34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata  dal  decreto  del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".

  2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso

sono  adeguati  entro  novanta  giorni  alle  disposizioni   di   cui

all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.

385, introdotto dalla  legge  di  conversione  del  decreto  legge  6

dicembre 2011, n. 201.

  3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29  novembre

2008, n. 185, convertito dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sono

abrogati.

 

                               Art. 28

     Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari

  1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari  finanziari

se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di  un  contratto

di assicurazione sulla vita  sono  tenuti  a  sottoporre  al  cliente

almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

 

                               Art. 29

Efficienza produttiva del  risarcimento  diretto  e  risarcimento  in

                           forma specifica

  1. Nell'ambito del sistema  di  risarcimento  diretto  disciplinato

dall'art. 150 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209,  i

valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali

vengono  definite  le  compensazioni  tra  compagnie  sono  calcolati

annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva

delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi

e l'individuazione delle frodi.

  2. In alternativa ai  risarcimenti  per  equivalente,  e'  facolta'

delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in

forma specifica. In questo caso, se il risarcimento  e'  accompagnato

da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non  inferiore  ai

due anni per tutte le  parti  non  soggette  a  usura  ordinaria,  il

risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.

 

                               Art. 30

                       Repressione delle frodi

  1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad  esercitare  il

ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo

2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui

al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209, e'  tenuta  a

trasmettere  all'ISVAP,   con   cadenza   annuale,   una   relazione,

predisposta  secondo  un  modello  stabilito  dall'ISVAP  stesso  con

provvedimento da emanare entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto. La  relazione

contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per  i

quali si e' ritenuto di  svolgere  approfondimenti  in  relazione  al

rischio di frodi,  il  numero  delle  querele  o  denunce  presentate

all'autorita'  giudiziaria,  l'esito  dei  conseguenti   procedimenti

penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne  adottate

o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla  base  dei  predetti

elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza  di  cui

al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui

al  citato  decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  e   successive

modificazioni,    al     fine     di     assicurare     l'adeguatezza

dell'organizzazione aziendale  e  dei  sistemi  di  liquidazione  dei

sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

  2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad  esercitare  il  ramo

responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui  all'articolo  2,

comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private,  di  cui

al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare

nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale

e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea  forma  di

diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per  i  sinistri

derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di

controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

 

                               Art. 31

Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti

di assicurazione per la responsabilita' civile verso i  terzi  per  i

  danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada

  1. Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione  dei  contrassegni

relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile

verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione  dei  veicoli  a

motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito

l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto

legge, definisce le modalita' per la progressiva  dematerializzazione

dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione  con

sistemi elettronici o telematici, anche in  collegamento  con  banche

dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei  relativi  controlli,  dei

dispositivi o mezzi tecnici di controllo  e  rilevamento  a  distanza

delle violazioni delle norme del  codice  della  strada,  di  cui  al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui  al

primo periodo definisce le caratteristiche  e  i  requisiti  di  tali

sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della

sua entrata in vigore, per la conclusione del  relativo  processo  di

dematerializzazione.

  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi

dei dati forniti  gratuitamente  dalle  compagnie  di  assicurazione,

forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano

coperti dall'assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i

terzi prevista  dall'articolo  122  del  codice  delle  assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209.  Il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi

proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco  di  cui  al  primo

periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel

caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di

uso pubblico o su aree a queste equiparate.  Il  predetto  elenco  e'

messo a disposizione  delle  forze  di  polizia  e  delle  prefetture

competenti in ragione del luogo di  residenza  del  proprietario  del

veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo

del presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  3.   La   violazione   dell'obbligo    di    assicurazione    della

responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  puo'

essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,

anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi  tecnici

per il controllo del traffico e per il rilevamento a  distanza  delle

violazioni delle norme di  circolazione,  approvati  o  omologati  ai

sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di  cui  al

decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive

modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature  per  il

controllo a distanza dell'accesso nelle  zone  a  traffico  limitato,

nonche' attraverso altri sistemi per la  registrazione  del  transito

dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La

violazione  deve  essere  documentata  con  sistemi  fotografici,  di

ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle  esigenze  correlate

alla tutela della riservatezza personale,  consentano  di  accertare,

anche in momenti successivi, lo  svolgimento  dei  fatti  costituenti

illecito amministrativo,  nonche'  i  dati  di  immatricolazione  del

veicolo ovvero il  responsabile  della  circolazione.  Qualora  siano

utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui

al presente comma, non vi e' l'obbligo  di  contestazione  immediata.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da

emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti

l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per

la protezione dei dati personali, sono  definite  le  caratteristiche

dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli

di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di  attuazione

del presente comma, prevedendo a tal fine anche  protocolli  d'intesa

con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

 

                               Art. 32

Ispezione  del  veicolo,  scatola   nera,   attestato   di   rischio,

                       liquidazione dei danni

  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere

ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione  obbligatoria

di sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima  della

stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del

periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto  alle

tariffe stabilite ai  sensi  del  primo  periodo.  Nel  caso  in  cui

l'assicurato acconsenta all'istallazione  di  meccanismi  elettronici

che registrano l'attivita' del veicolo,  denominati  scatola  nera  o

equivalenti, i costi sono a  carico  delle  compagnie  che  praticano

inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite  ai  sensi  del

primo periodo.".

  2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui

al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma

1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni

contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono

comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»;

b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna

dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e  1-

bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al  comma  1,

e' effettuata anche per via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle

banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di

cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole:  «puo'  prevedere  »

sono sostituite  dalla  seguente:  «prevede  »;  d)  il  comma  4  e'

sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del  rischio,

all'atto della stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo

al  quale  si  riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente

dall'impresa assicuratrice in via  telematica  attraverso  le  banche

dati di cui al comma 2 del presente articolo e  di  cui  all'articolo

135».

  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui

al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con

soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,  presentata  secondo

le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata  della

denuncia  secondo  il  modulo  di  cui  all'articolo  143  e   recare

l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento

e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono

disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.

Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  di  tale   documentazione,

l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e  motivata

offerta per  il  risarcimento,  ovvero  comunica  specificatamente  i

motivi per i quali  non  ritiene  di  fare  offerta.  Il  termine  di

sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia  sia

stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine  di

consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del  danno,  le

cose   danneggiate   devono   essere   messe   a   disposizione   per

l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo

dal giorno di ricevimento della richiesta di  risarcimento  da  parte

dell'assicuratore. Il danneggiato  puo'  procedere  alla  riparazione

delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine  indicato  al

periodo precedente, entro il quale devono essere comunque  completate

le operazioni di accertamento del danno da  parte  dell'assicuratore,

ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in

cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.

Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione  per

l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero  siano

state  riparate  prima  dell'ispezione  stessa,  l'impresa,  ai  fini

dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'   le   proprie   valutazioni

sull'entita` del danno  solo  previa  presentazione  di  fattura  che

attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il

diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di  non

procedere alla riparazione»;

    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:

    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni

fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla

consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal

risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei

soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due

parametri di significativita',  come  definiti  dall'articolo  4  del

provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n.  209  del  7  settembre  2010,  l'impresa  puo'

decidere, entro i termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente

articolo,  di  non  fare  offerta  di  risarcimento,  motivando  tale

decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti  in

relazione  al  sinistro.  La  relativa  comunicazione  e`   trasmessa

dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche  trasmessa

la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.  Entro

trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa

deve comunicare al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive  in

merito   alla   richiesta   di    risarcimento.    All'esito    degli

approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,  l'impresa  puo'

non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il  termine  di

cui al terzo periodo, presenti  querela,  nelle  ipotesi  in  cui  e`

prevista,    informandone    contestualmente    l'assicurato    nella

comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla

richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal

caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la

presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma,

del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni

entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue

determinazioni conclusive.

    Restano  salvi  i  diritti  del  danneggiato   in   merito   alla

proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti

dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere

l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il

caso di presentazione di querela o denuncia»;

    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in

pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto

stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti

strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei

termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte

dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta

risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa

non ritiene di fare offerta sono sospesi».

 

 

 

                               Art. 33

Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita'  derivanti  da

                              incidenti

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente:

«invalidita'»;

      2) le parole:  «di  cui  al  comma    sono  sostituite  dalle

seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;

    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:

    «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente

danni a cose  conseguenti  a  sinistri  stradali  da  cui  derivi  il

risarcimento a carico della  societa'  assicuratrice  si  applica  la

disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;

    c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono  sostituite

dalla seguente: «invalidita'».

 

                               Art. 34

            Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

  1.  Gli  intermediari  che  distribuiscono   servizi   e   prodotti

assicurativi  del  ramo  assicurativo  di   danni   derivanti   dalla

circolazione  di  veicoli  e  natanti  sono   tenuti,   prima   della

sottoscrizione  del  contratto,  a  informare  il  cliente,  in  modo

corretto, trasparente ed  esaustivo,  sulla  tariffa  e  sulle  altre

condizioni contrattuali proposte  da  almeno  tre  diverse  compagnie

assicurative non appartenenti a medesimi  gruppi,  anche  avvalendosi

delle informazioni  obbligatoriamente  pubblicate  dalle  imprese  di

assicurazione sui propri siti internet.

  2. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di

aver ricevuto le informazioni  di  cui  al  comma  1  e'  affetto  da

nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato.

  3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma  1  comporta

l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia  che  ha

conferito il mandato all'agente, che risponde in solido  con  questo,

in una misura non inferiore a euro 50.000  e  non  superiore  a  euro

100.000.

 

                               Art. 35

Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei

debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche'  disposizioni

                    in materia di tesoreria unica

  1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti  commerciali

esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto

connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione  di  servizi  e

forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,  corrispondente  a  residui

passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

  a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti

di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo  27  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente  degli

importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante

riassegnazione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse

complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di

crediti di imposta, esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778

"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte

con utilizzo delle somme di cui  al  periodo  precedente  non  devono

comportare,   secondo   i   criteri   di   contabilita'    nazionale,

peggioramento    dell'indebitamento     netto     delle     pubbliche

amministrazioni;

  b) i crediti di cui al presente comma maturati  alla  data  del  31

dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,  possono  essere

estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie

di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di

Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo  di  cui

alla presente lettera puo'  essere  incrementato  con  corrispondente

riduzione degli importi di cui  alla  lettera  a).  Con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per

l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente  e  sono

stabilite le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di

assegnazione  nonche'  le  modalita'  di  versamento  al  titolo   IV

dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore  dei

titoli di Stato assegnati, con utilizzo della  medesima  contabilita'

di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei  titoli  di  cui  alla

presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni  nette

dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.

  2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese  relative  a

consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del

31 dicembre 2011, il cui pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di

contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il

cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e

delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.

38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5

dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012,  di

un importo di  euro  1.000  milioni  mediante  riassegnazione  previo

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro  740  milioni

delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e

compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'

speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di  euro

260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante

dal comma 9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17

dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.

  3. All'onere per interessi  derivante  dal  comma  1,  pari  a  235

milioni di euro annui a  decorrere  dal  2012,  si  provvede  con  la

disposizione di cui al comma 4.

  4. In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori

delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa

sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro

dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento

dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione

dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa

sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle

Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e

Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del

decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  legge  22

dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4

milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario  dai  decreti

di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.

  5. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si

provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

  6.   Al   fine   di   assicurare   alle    agenzie    fiscali    ed

all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la   massima

flessibilita' organizzativa, le  stesse  possono  derogare  a  quanto

previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, a condizione  che  sia  comunque  assicurata  la

neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la  relativa

compensazione, anche a  carico  del  fondo  per  la  retribuzione  di

posizione e di risultato o di altri fondi  analoghi;  resta  comunque

ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo  periodo,

del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Per   assicurare   la

flessibilita' organizzativa e la  continuita'  delle  funzioni  delle

pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice

di cui all'articolo 16, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo

2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza

o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere

attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto  conto

dei criteri previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  per  un  periodo

determinato, al titolare di uno degli uffici di livello  dirigenziale

generale  compresi  nelle  strutture.  Resta  fermo  quanto  disposto

dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  7. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  6  maggio

2011, n. 68, e' soppresso.

  8. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e

del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il

regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo

agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica

ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui

all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative

norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione

della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e

organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni

altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in

conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle

regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

  9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli  enti  ed

organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il  50  per

cento delle disponibilita' liquide esigibili  depositate  presso  gli

stessi alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sulle

rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,   aperte

presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve

essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti

finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle

finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012,

sono  smobilizzati,  ad  eccezione  di  quelli  in  titoli  di  Stato

italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle

contabilita' speciali aperte presso la tesoreria  statale.  Gli  enti

provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle  somme

depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o  cassieri

entro il 15 marzo 2012.

  10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle  contabilita'

speciali di cui al comma 9, per  far  fronte  ai  pagamenti  disposti

dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma  8,  i  tesorieri  o

cassieri  degli  stessi  utilizzano   prioritariamente   le   risorse

esigibili depositate presso  gli  stessi  trasferendo  gli  eventuali

vincoli di destinazione sulle somme depositate  presso  la  tesoreria

statale.

  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23  dicembre

1998, n. 448 e fino  all'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo  ai

dipartimenti e ai  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia

gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni  di  cui  ai

commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

  12. A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le

risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e

degli altri centri dotati di autonomia gestionale  e  amministrativa,

sono gestite in maniera accentrata.

  13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice  civile,

per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  i

contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al

comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto

possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie,

ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi.

Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno

diritto di recedere dal contratto.

 

                               Capo VII

                               Trasporti

 

                               Art. 36

          Regolazione indipendente in materia di trasporti

  1.  In  attesa  dell'istituzione   di   una   specifica   autorita'

indipendente di regolazione dei trasporti, per la  quale  il  Governo

presenta entro tre  mesi  dalla  data  di  conversione  del  presente

decreto un apposito disegno di legge,  all'articolo  37  del  decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  dalla  legge  22  dicembre

2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  "1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19,

a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita' per l'energia  elettrica

ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14  novembre  1995,

n. 481, sono attribuite,  sino  all'istituzione  della  Autorita'  di

regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione

economica dei diritti  e  delle  tariffe  aeroportuali,  le  funzioni

previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste

dalla vigente normativa.

  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e

dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

    1)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la

concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento

dei costi per gli utenti, le imprese  e  consumatori,  condizioni  di

accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,

portuali,  alle  reti  autostradali,  fatte   salve   le   competenze

dell'Agenzia per le infrastrutture stradali  e  autostradali  di  cui

all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla  mobilita'  urbana  collegata  a

stazioni, aeroporti e porti;

    2)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle

condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli

mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per

la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei

canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica  estensione

degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita' di finanziamento

dei  relativi  oneri,  tenendo  conto  dell'esigenza  di   assicurare

l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza

produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,

le  imprese  e  i  consumatori,  anche  alla  luce  delle   eventuali

sovvenzioni pubbliche concesse;

    3) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di

trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio  pubblico

o sovvenzionati;

    4) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle

diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,

anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei

confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di

trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la

protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle

infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

    5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione

dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire

nei capitolati delle medesime  gare;  con  riferimento  al  trasporto

ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di

gara la disponibilita' del materiale rotabile gia' al  momento  della

gara non costituisce un requisito per  la  partecipazione  ovvero  un

fattore di discriminazione tra le  imprese  partecipanti.  In  questi

casi, all'impresa aggiudicataria e'  concesso  un  tempo  massimo  di

diciotto  mesi,  decorrenti   dall'aggiudicazione   definitiva,   per

l'acquisizione  del  materiale   rotabile   indispensabile   per   lo

svolgimento del servizio;

    6)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a

stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi

basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore

di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a

definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara

relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi

relativi alle gare cui sono tenuti i  concessionari  autostradali;  a

definire gli ambiti ottimali di gestione delle  tratte  autostradali,

allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte  e

stimolare la concorrenza per confronto;

    7) con  particolare  riferimento  all'accesso  all'infrastruttura

ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi  da

parte del gestore dell'infrastruttura e  i  criteri  di  assegnazione

delle  tracce  e  della  capacita';  vigilare  sulla  loro   corretta

applicazione da parte del gestore  dell'infrastruttura;  svolgere  le

funzioni di cui al successivo articolo 39;

    8) con particolare riferimento al servizio taxi,  ad  adeguare  i

livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della  qualita'

delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani,  secondo

i  criteri  di  ragionevolezza  e  proporzionalita',  allo  scopo  di

garantire il diritto di  mobilita'  degli  utenti  nel  rispetto  dei

seguenti principi:

      a)  l'incremento  del  numero  delle  licenze,   ove   ritenuto

necessario anche in base a un'analisi per  confronto  nell'ambito  di

realta'  comunitarie  comparabili,  a  seguito  di  istruttoria   sui

costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e'  accompagnato

da adeguate compensazioni da corrispondere una  tantum  a  favore  di

coloro che gia' sono titolari di licenza o utilizzando  gli  introiti

derivanti  dalla  messa  all'asta   delle   nuove   licenze,   oppure

attribuendole a chi gia'  le  detiene,  con  facolta'  di  vendita  o

affitto, in un  termine  congruo  oppure  attraverso  altre  adeguate

modalita';

      b) consentire ai titolari di licenza la possibilita' di  essere

sostituiti  alla   guida   da   chiunque   abbia   i   requisiti   di

professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente;

      c) prevedere la possibilita' di rilasciare licenze part- time e

di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilita' nella

determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia  di

un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

      d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria

attivita' anche al  di  fuori  dell'area  per  la  quale  sono  state

originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a

seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);

      e) consentire una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del

servizio cosi' da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come,  a

esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

      f) consentire una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle

tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente

pubblicizzazione, fermo restando la  determinazione  autoritativa  di

quelle massime a tutela dei consumatori";

    b) al  comma  3,  dopo  la  virgola,  sono  soppresse  le  parole

"individuata ai sensi del medesimo comma";

    c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del

comma 2";

    d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole  "individuata

dal comma 2";

    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente :

  "6-bis) L'Autorita' puo' avvalersi di un contingente aggiuntivo  di

personale,  complessivamente  non  superiore  alle   ottanta   unita'

comandate da altre pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a  carico

delle amministrazioni di provenienza. ".

  2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i  criteri  e

le metodologie stabiliti dalla competente Autorita'  di  regolazione,

alla quale e' demandata la loro successiva approvazione".

 

                               Art. 37

                 Misure per il trasporto ferroviario

  1. L'Autorita' di cui all' articolo 37 nel  settore  del  trasporto

ferroviario definisce, sentiti il Ministero  delle  Infrastrutture  e

dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati,  gli  ambiti

del servizio pubblico sulle tratte e le modalita'  di  finanziamento.

L'Autorita' dopo un congruo periodo di osservazione  delle  dinamiche

dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza  dei  diversi

gradi di separazione tra l'impresa che  gestisce  l'infrastruttura  e

l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri

Stati membri dell'Unione Europea. In esito  all'analisi,  l'Autorita'

predispone una relazione al Governo e al Parlamento.

  2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.

188, come modificato dall'articolo  8  del  decreto-legge  13  agosto

2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  sono

apportate le seguenti modifiche:

  a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore"  sono

soppresse;

  b) la lettera b-bis) e' soppressa.

 

                              Capo VIII

                        Altre liberalizzazioni

 

                               Art. 38

           Liberalizzazione delle pertinenze delle strade

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,

e successive modificazioni, al comma  5-bis,  dopo  le  parole  "sono

previste"  inserire  le  parole  ",  secondo  le  modalita'   fissate

dall'Autorita' di regolazione dei trasporti".

 

                               Art. 39

Liberalizzazione del sistema di vendita  della  stampa  quotidiana  e

periodica e disposizioni in materia di diritti  connessi  al  diritto

                              d'autore

  1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24

aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:

    e) gli edicolanti possono  rifiutare  le  forniture  di  prodotti

complementari forniti dagli editori  e  dai  distributori  e  possono

altresi' vendere presso la  propria  sede  qualunque  altro  prodotto

secondo la vigente normativa;

    f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta  e

defalcare  il  valore  del  materiale  fornito  in  conto  vendita  e

restituito  a  compensazione  delle   successive   anticipazioni   al

distributore;

    g) fermi restando gli obblighi  previsti  per  gli  edicolanti  a

garanzia  del  pluralismo  informativo,  la  ingiustificata   mancata

fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o  difetto,

rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di

pratica commerciale sleale ai fini  dell'applicazione  delle  vigenti

disposizioni in materia.

    f) le  clausole  contrattuali  fra  distributori  ed  edicolanti,

contrarie alle disposizioni del presente  articolo,  sono  nulle  per

contrasto con norma imperativa di legge e non  viziano  il  contratto

cui accedono.

  2. Al fine di favorire la creazione di nuove  imprese  nel  settore

della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori,

mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo

maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione

e controllo  da  parte  dei  titolari  dei  diritti,  l'attivita'  di

amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto

d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque  forma

attuata, e' libera;

  3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da

emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e

previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,

sono individuati,  nell'interesse  dei  titolari  aventi  diritto,  i

requisiti minimi necessari ad un razionale e  corretto  sviluppo  del

mercato degli intermediari di tali diritti connessi;

  4. Restano fatte  salve  le  funzioni  assegnate  in  materia  alla

Societa' Italiana Autori ed Editori  (SIAE).  Tutte  le  disposizioni

incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

 

                               Art. 40

Disposizioni in materia  di  carta  di  identita'  e  in  materia  di

anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione  del

                codice fiscale ai cittadini iscritti

  1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  13

maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12

luglio 2011, n. 106, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  ",  e

definito un piano per il graduale  rilascio,  a  partire  dai  comuni

identificati  con  il  medesimo  decreto,  della  carta   d'identita'

elettronica sul territorio nazionale".

  2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da

ultimo modificato dall'articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  13

maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio  2011,  n.  106

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:

    "rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011  devono  essere  munite

della  fotografia  e"  sono   sostituite   dalle   seguenti:"di   cui

all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio  2005,  n.  7,

convertito con modificazioni dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  4  e

successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche"

    b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    "La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori

di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a  richiesta,

il nome dei genitori o di chi  ne  fa  le  veci.  L'uso  della  carta

d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni  quattordici  e'

subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei

genitori o di chi ne fa le veci,  o  che  venga  menzionato,  in  una

dichiarazione   rilasciata   da   chi   puo'   dare    l'assenso    o

l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della  compagnia

di  trasporto  a  cui  i  minori   medesimi   sono   affidati.   Tale

dichiarazione  e'  convalidata  dalla  questura  o  dalle   autorita'

consolari in caso di rilascio all'estero."

  3.All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  come

modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,

convertito nella legge  30  luglio  2010,  n.  122,  il  comma  6  e'

sostituito dal seguente:

  "6.  L'Indice  nazionale   delle   anagrafi   (INA)   promuove   la

circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al  fine  di

consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate

la  disponibilita',  in  tempo  reale,   dei   dati   relativi   alle

generalita',   alla   cittadinanza,   alla    famiglia    anagrafica,

all'indirizzo anagrafico delle persone  residenti  in  Italia  e  dei

cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe  della

popolazione italiana residente  all'estero  (AIRE),  certificati  dai

comuni  e,  limitatamente  al  codice  fiscale,  dall'Agenzia   delle

Entrate."

  4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto  sono  apportate  le  necessarie  modifiche  finalizzate   ad

armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13

ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice

Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di

cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  50  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al  fine  di  soddisfare  eventuali

prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i  dati  contenuti

nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art.  1  della

legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  ovvero  nei  casi  in  cui  venga

richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la  certificazione

dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari Interni  e

Territoriali puo' stipulare  convenzioni  con  enti,  istituzioni  ed

altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni

  6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da

utilizzare  nell'ambito  dei  processi  di  interoperabilita'  e   di

cooperazione applicativa  che  definiscono  il  sistema  pubblico  di

connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del  decreto  legislativo  7

marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  l'amministrazione

finanziaria attribuisce d'ufficio  il  codice  fiscale  ai  cittadini

iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)  ai

quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici

in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

  7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai  fini  dell'attribuzione

del codice fiscale,  i  comuni  competenti  trasmettono  all'anagrafe

tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di  cui

all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.

605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione  del

domicilio fiscale, in luogo  del  quale  e'  indicato  il  comune  di

iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita'  i  comuni  trasmettono

all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie

anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.

  8.   La   rappresentanza   diplomatico-consolare   competente   per

territorio comunica  ai  cittadini  residenti  all'estero  l'avvenuta

attribuzione d'ufficio del codice fiscale.

  9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni

interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia'  disponibili  a

legislazione vigente.

 

                              Titolo II

                           INFRASTRUTTURE

 

                              Capo I

               Misure per lo sviluppo infrastrutturale

 

                               Art. 41

Emissioni di obbligazioni da  parte  delle  societa'  di  progetto  -

                            project bond

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e'

sostituito dal seguente:

  "Art. 157 (Emissione di obbligazioni da  parte  delle  societa'  di

progetto) (art. 37-sexies,  legge  n.  109/1994)  -  1.  Le  societa'

costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura

o un nuovo servizio di pubblica  utilita'  possono  emettere,  previa

autorizzazione degli organi  di  vigilanza,  obbligazioni,  anche  in

deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile,  purche'

destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori  qualificati

come definiti ai sensi del  regolamento  di  attuazione  del  decreto

legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58;  dette  obbligazioni   sono

nominative e non possono essere trasferite a soggetti che  non  siano

investitori qualificati come sopra definiti.

  2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono

riportare chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento

circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

  3.    Le    obbligazioni,    sino    all'avvio    della    gestione

dell'infrastruttura  da  parte  del  concessionario,  possono  essere

garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi  privati,

secondo le modalita' definite con decreto del Ministro  dell'economia

e delle finanze di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e

dei trasporti".

 

                               Art. 42

Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore  per  le

                     infrastrutture strategiche

  1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  "14.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono

presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla

realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui

all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del

presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  non

accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senza

oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cui

al settimo periodo  del  presente  comma.  La  proposta  contiene  il

progetto preliminare redatto ai sensi del comma  5,  lettera  a),  lo

studio di impatto ambientale,  la  bozza  di  convenzione,  il  piano

economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cui

all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  del

contributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  del

progetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  e

della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di

cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo'

superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento.  La  proposta

e'  corredata  delle  autodichiarazioni  relative  al  possesso   dei

requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della  cauzione  di  cui

all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella  misura

dell'importo di cui all'articolo 153, comma  9,  terzo  periodo,  nel

caso di indizione di gara. Il soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove

necessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   di

localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3,

invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la

documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  viene

rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   cura

l'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progetto

preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,

unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano

economico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di

richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche

eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.

Se  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   la

denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di

cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una

concessione ai sensi dell'articolo 177, cui  partecipa  il  promotore

con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara.

Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore

incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono

essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si

applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo  e

quindicesimo periodo.  Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli

adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo

periodo.".

 

                               Art. 43

 Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie

  1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la

grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo  affollamento

delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando  quanto

previsto  in  materia  di  permuta,  previa  analisi  di  convenienza

economica e verifica di assenza di  effetti  negativi  sulla  finanza

pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo

di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di  progetto,

previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163 e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  della

giustizia, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   disciplinati

condizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto  previsto  dal

periodo  precedente,  in  coerenza   con   le   specificita',   anche

ordinamentali, del settore carcerario.

  2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico

- finanziario dell'investimento al concessionario e' riconosciuta,  a

titolo di prezzo, una tariffa per la gestione  dell'infrastruttura  e

dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le  cui  modalita'

sono  definite  al  momento  dell'approvazione  del  progetto  e   da

corrispondersi    successivamente    alla    messa    in    esercizio

dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E'  a  esclusivo

rischio  del  concessionario   l'alea   economico-finanziaria   della

costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non

superiore a venti anni.

  3.  Se  il  concessionario  non  e'  una   societa'   integralmente

partecipata dal Ministero dell'Economia,  il  concessionario  prevede

che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri  enti  pubblici  o

con  fini  non  lucrativa  contribuiscono  alla  realizzazione  delle

infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di  almeno  il

venti per cento del costo di investimento.

 

                               Art. 44

                     Contratto di disponibilita'

  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente:

  "15-bis.1.  Il  "contratto  di  disponibilita'"  e'  il   contratto

mediante  il   quale   sono   affidate,   a   rischio   e   a   spesa

dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione  a  favore

dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata

destinata all'esercizio di un  pubblico  servizio,  a  fronte  di  un

corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto  a

proprio rischio dall'affidatario  di  assicurare  all'amministrazione

aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel  rispetto  dei

parametri di funzionalita' previsti dal  contratto,  garantendo  allo

scopo  la  perfetta  manutenzione  e  la  risoluzione  di  tutti  gli

eventuali vizi, anche sopravvenuti.";

    b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole:

"la locazione finanziaria," sono inserite le seguenti: "il  contratto

di disponibilita',";

    c) alla rubrica del capo III, della parte  II,  del  titolo  III,

dopo le parole: "della  locazione  finanziaria  per  i  lavori"  sono

aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilita'";

    d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente:

  "Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). 1.  L'affidatario  del

contratto  di   disponibilita'   e'   retribuito   con   i   seguenti

corrispettivi,  soggetti  ad   adeguamento   monetario   secondo   le

previsioni del contratto:

    a)  un  canone  di  disponibilita',  da   versare   soltanto   in

corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'

proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o  nulla

disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo

non  rientrante  tra   i   rischi   a   carico   dell'amministrazione

aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

    b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso  d'opera,

comunque  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   di

costruzione dell'opera, in caso  di  trasferimento  della  proprieta'

dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

    c)  un  eventuale  prezzo  di  trasferimento,   parametrato,   in

relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in  corso

d'opera di cui alla precedente  lettera  b),  al  valore  di  mercato

residuo dell'opera, da corrispondere, al termine  del  contratto,  in

caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione

aggiudicatrice.

  2. L'affidatario  assume  il  rischio  della  costruzione  e  della

gestione tecnica dell'opera per il periodo di  messa  a  disposizione

dell'amministrazione aggiudicatrice.

  3. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui

all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del

contratto, ponendo  a  base  di  gara  un  capitolato  prestazionale,

predisposto  dall'amministrazione  aggiudicatrice,  che  indica,   in

dettaglio,  le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali   che   deve

assicurare l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare  la

riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6.

Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente  alle

caratteristiche  indicate  nel  capitolato   prestazionale   e   sono

corredate  dalla  garanzia  di  cui  all'articolo  75;  il   soggetto

aggiudicatario e' tenuto a prestare la  cauzione  definitiva  di  cui

all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione  da

parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali

relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi

contrattuali  relativi  alla  messa  a  disposizione  dell'opera,  da

prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo  operativo

di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113;  la  mancata

presentazione  di  tale  cauzione  costituisce  grave   inadempimento

contrattuale.  L'amministrazione  aggiudicatrice  valuta  le  offerte

presentate  con  il   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'

vantaggiosa di cui  all'articolo  83.  Il  bando  indica  i  criteri,

secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai  quali  si

procede alla valutazione comparativa  tra  le  diverse  offerte.  Gli

oneri connessi agli eventuali espropri sono  considerati  nel  quadro

economico degli investimenti e finanziati nell'ambito  del  contratto

di disponibilita'.

  4. Al contratto di  disponibilita'  si  applicano  le  disposizioni

previste dal presente codice in  materia  di  requisiti  generali  di

partecipazione alle procedure  di  affidamento  e  di  qualificazione

degli operatori economici.

  5. Il progetto definitivo, il progetto  esecutivo  e  le  eventuali

varianti in corso  d'opera  sono  redatti  a  cura  dell'affidatario;

l'affidatario ha la facolta'  di  introdurre  le  eventuali  varianti

finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione  o  gestione,

nel  rispetto  del  capitolato  prestazionale   e   delle   norme   e

provvedimenti di  pubbliche  autorita'  vigenti  e  sopravvenuti;  il

progetto definitivo, il progetto esecutivo e  le  varianti  in  corso

d'opera sono  ad  ogni  effetto  approvati  dall'affidatario,  previa

comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e,  ove  prescritto,

alle terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata

approvazione  da  parte   di   terze   autorita'   competenti   della

progettazione   e   delle   eventuali   varianti    e'    a    carico

dell'affidatario.

  6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,

verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale

rispetto del capitolato prestazionale e delle  norme  e  disposizioni

cogenti e  puo'  prescrivere,  a  questi  soli  fini,  modificazioni,

varianti e rifacimento di lavori eseguiti  ovvero,  sempreche'  siano

assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del

canone  di  disponibilita'.   Il   contratto   individua,   anche   a

salvaguardia degli enti finanziatori,  il  limite  di  riduzione  del

canone di disponibilita' superato il quale il contratto  e'  risolto.

L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta

in ogni caso condizionato al positivo controllo  della  realizzazione

dell'opera ed alla messa  a  disposizione  della  stessa  secondo  le

modalita' previste dal contratto di disponibilita'.

  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle

infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso

l'approvazione dei progetti avviene  secondo  le  procedure  previste

agli articoli 165 e seguenti".

 

                               Art. 45

Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico

  1. Al fine di consentire di  pervenire  con  la  massima  celerita'

all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per  i

progetti  delle  infrastrutture  di  interesse  strategico   di   cui

all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  il

piano  economico  e  finanziario  che  accompagna  la  richiesta   di

assegnazione  delle   risorse,   fermo   restando   quanto   previsto

dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre  2003,  n.

350, e' integrato dai seguenti elementi:

  a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono  indicate

le stime di domanda servite dalla realizzazione delle  infrastruttura

realizzate con il finanziamento autorizzato;

  b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo

il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE,  ma  anche,

ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;

  c) l'erogazione prevista deve dare conto del  consumo  di  tutti  i

finanziamenti assegnati  al  progetto  in  maniera  coerente  con  il

cronoprogramma  di  attivita';  le  erogazioni  annuali  devono  dare

distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private

individuate nel cronoprogramma;

  d) le  indicazioni  relative  ai  ricavi,  sono  integrate  con  le

indicazioni dei costi, articolati  in  costi  di  costruzione,  costi

dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti

ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale,

costi  relativi  alla  manutenzione   ordinaria   dell'infrastruttura

articolati  per   il   periodo   utile   dell'infrastruttura,   costi

fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario,  si

intende con l'applicazione delle variazioni del tasso  di  inflazione

al solo anno di inizio delle attivita' e non puo' essere cumulato;

  e)  per  i  soggetti  aggiudicatori  dei  finanziamenti  che  siano

organizzati in forma  di  societa'  per  azioni,  e'  indicato  anche

l'impatto  sui  bilanci  aziendali  dell'incremento   di   patrimonio

derivante  dalla  realizzazione   dell'infrastruttura   e,   per   le

infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come la

cattura del valore immobiliare, su altri investimenti;  tale  impatto

e' rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa'  vigilata

comunica all'ente vigilante.

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono

introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui

al comma 1.

 

                               Art. 46

           Disposizioni attuative del dialogo competitivo

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,

e successive modificazioni, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:

  "18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita'  attuative

della disciplina prevista dal presente articolo".

 

                               Art. 47

Riduzione importo "opere d'arte" per i  grandi  edifici  -  modifiche

                       alla legge n. 717/1949

  1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

  "Le Amministrazioni dello Stato, anche  con  ordinamento  autonomo,

nonche' le Regioni, le Province, i Comuni  e  tutti  gli  altri  Enti

pubblici, che  provvedano  all'esecuzione  di  nuove  costruzioni  di

edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi,  mediante

opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto  non

inferiore alle seguenti percentuali:

  - due per cento per gli importi pari o superiori ad un  milione  di

euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

  - un per cento per gli importi pari o superiori ad  cinque  milioni

di euro ed inferiore a venti milioni;

  - 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di

euro."

  b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

  "Sono escluse da tale obbligo le  costruzioni  e  ricostruzioni  di

edifici destinati ad  uso  industriale  o  di  edilizia  residenziale

pubblica, sia di uso civile  che  militare,  nonche'  gli  edifici  a

qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore  a  un

milione di euro."

  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  agli  edifici

pubblici per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, non sia stato  pubblicato  il  bando  per  la  realizzazione

dell'opera d'arte relativa all'edificio.

 

                               Art. 48

                    Norme in materia di dragaggi

  1. Dopo l'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e

successive modificazioni, e' inserito il seguente:

  "Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)

  1.  Nei  siti  oggetto  di  interventi  di  bonifica  di  interesse

nazionale, ai sensi  dell'articolo  252  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152 e  successive  modificazioni,  le  operazioni  di

dragaggio  possono   essere   svolte   anche   contestualmente   alla

predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica.  Al

fine di evitare che tali operazioni possano  pregiudicare  la  futura

bonifica del sito, il  progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche

idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale

progetto relativo  alle  casse  di  colmata,  vasche  di  raccolta  o

strutture  di  contenimento  di  cui  al  comma  3,   e'   presentato

dall'autorita'  portuale  o,   laddove   non   istituita,   dall'ente

competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero  dell'ambiente  e

della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il   Ministero   delle

infrastrutture e dei  trasporti,  con  proprio  decreto,  approva  il

progetto entro trenta giorni sotto  il  profilo  tecnico-economico  e

trasmette il relativo  provvedimento  al  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.

Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del  mare  deve  intervenire,  previo  parere  della

Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3  aprile  2006

n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di

impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta  trasmissione.

Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6

e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006  n.

152  e,  allo  stesso,  deve  essere  garantita   idonea   forma   di

pubblicita'.

  2. I materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio  possono

essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali

competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di

dragaggio possono essere utilizzati anche per il  ripascimento  degli

arenili e  per  formare  terreni  costieri  su  autorizzazione  della

regione territorialmente  competente.  I  materiali  derivanti  dalle

attivita' di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita' di dragaggio

da  realizzare  nell'ambito  di  procedimenti  di  bonifica  di   cui

all'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e

successive modificazioni ed integrazioni, che presentino  all'origine

o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento  non  superiori  a

quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna

A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV,

del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive

modificazioni  ed  integrazioni  e  risultino  conformi  al  test  di

cessione da compiersi con il metodo ed in base ai  parametri  di  cui

all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela

del territorio e  del  mare  del  5  febbraio  1998,  pubblicato  nel

supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica

Italiana del  16  aprile  1998,  n.88,  e  successive  modificazioni,

possono essere impiegati a terra, secondo le modalita'  previste  dal

decreto interministeriale di cui al successivo comma  6.  Considerata

la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da  ambiente  marino,

ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto

ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono  considerati  i  parametri

cloruri e solfati a  condizione  che  le  relative  operazioni  siano

autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a

recupero dei materiali anzidetti dovra' essere indicata nel  progetto

di dragaggio di cui al comma  1  o  in  quello  di  bonifica  di  cui

all'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e

successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di  approvazione

dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento

e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali  di

sostituzione  in  luogo  dei  corrispondenti  materiali  naturali   e

costituisce autorizzazione al recupero.

  3. I materiali derivanti dalle attivita' di  dragaggio  di  cui  al

comma 1, o da attivita' di dragaggio  da  realizzare  nell'ambito  di

procedimenti  di  bonifica  di  cui  all'articolo  252  del   decreto

legislativo n. 152  del  2006,  ovvero  ogni  loro  singola  frazione

ottenuta  a  seguito  di  separazione  granulometrica  o   ad   altri

trattamenti finalizzati a  minimizzare  i  quantitativi  da  smaltire

inclusa l'ottimizzazione  dello  stadio  di  disidratazione,  se  non

pericolosi  all'origine  o  a  seguito  di  trattamenti   finalizzati

esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione  quindi

dei  processi  finalizzati  all'immobilizzazione   degli   inquinanti

stessi, come quelli di  solidificazione  o  stabilizzazione,  possono

essere refluiti, su  autorizzazione  della  regione  territorialmente

competente, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 2,  comma  3,

del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e  fatte  salve

le disposizioni in materia tutela di immobili  ed  aree  di  notevole

interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.

42, all'interno di  casse  di  colmata,  di  vasche  di  raccolta,  o

comunque di strutture di contenimento poste in  ambito  costiero,  il

cui progetto e' approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Le   stesse   strutture   devono    presentare    un    sistema    di

impermeabilizzazione  naturale  o   completato   artificialmente   al

perimetro  e  sul  fondo,  in  grado  di  assicurare   requisiti   di

permeabilita' almeno equivalenti quelli di uno  strato  di  materiale

naturale dello spessore  di  cento  centimetri  con  coefficiente  di

permeabilita' pari a 1,0 x  10-9  m/s.  Nel  caso  di  opere  il  cui

progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data  di  entrata  in

vigore della presente legge, tali requisiti  sono  certificati  dalle

amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel  caso  in  cui  al

termine delle attivita' di refluimento,  i  materiali  di  cui  sopra

presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di  cui

alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati  della  parte  quarta,

del decreto legislativo n. 152  del  2006  deve  essere  attivata  la

procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attivita' di colmata in

relazione alla destinazione  d'uso.  E'  fatta  salva  l'applicazione

delle norme vigenti in materia di autorizzazione  paesaggistica.  Nel

caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti

eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure  di

sicurezza  che  garantiscono  comunque  la  tutela  della  salute   e

dell'ambiente. L'accettabilita' delle  concentrazioni  residue  degli

inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso

una  metodologia  di  analisi  di  rischio  con   procedura   diretta

riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la  parte  di

interesse  il   soddisfacimento   dei   "Criteri   metodologici   per

l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati"

elaborati dall'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i

servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita' e  dalle  Agenzie

regionali per la protezione dell'ambiente. I  principali  criteri  di

riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono  riportati

nell'allegato B del decreto ministeriale  7  novembre  2008.  Per  la

verifica della presenza di  valori  di  concentrazione  superiori  ai

limiti  fissati  dalla  vigente  normativa  e  per   la   valutazione

dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti  si

tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del

comma 1.

  4. I materiali di cui al  comma  3  destinati  ad  essere  refluiti

all'interno  di  strutture  di  contenimento  nell'ambito  di   porti

nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati

da un documento contenente le indicazioni di  cui  all'articolo  193,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive

modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita'  delle

navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle

norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo  e

garantiscono  l'idoneita'  dell'impresa.   Le   Autorita'   Marittime

competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un

sistema di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante  vigilanza

durante il trasporto dei materiali, nell'ambito  delle  attivita'  di

competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  5. L'idoneita' del materiale  dragato  ad  essere  gestito  secondo

quanto previsto ai commi 2 e 3  viene  verificata  mediante  apposite

analisi da effettuare nel sito prima  del  dragaggio  sulla  base  di

metodologie e criteri  stabiliti  dal  citato  decreto  del  Ministro

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre

2008. Le modifiche al decreto  di  cui  al  periodo  precedente  sono

apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della  tutela  del

territorio  e  del  mare.  In  caso  di  realizzazione,   nell'ambito

dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture  adibite  a   deposito

temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio

nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora

definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta  mesi

senza limitazione di quantitativi, assicurando il  non  trasferimento

degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.  Sono  fatte  salve  le

disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si

applicano  le   previsioni   della   vigente   normativa   ambientale

nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra  dei

materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.

  6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del

mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili

alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.

  7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152 e successive modifiche, per i  porti  di  categoria  II,

classe III, la regione disciplina il  procedimento  di  adozione  del

Piano  Regolatore  Portuale,  garantendo  la   partecipazione   delle

province e dei comuni interessati.

  8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e  sia

necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui

al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero  dell'ambiente,

della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la

finanza pubblica.

  9. I progetti  di  scavo  dei  fondali  delle  aree  portuali  sono

approvati con le modalita' di cui al comma 7.

  10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non

compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi  dell'articolo  252

del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive

modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nel

rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  I  suddetti  materiali  possono

essere diversamente utilizzati a  fini  di  ripascimento,  anche  con

sversamento  nel  tratto  di  spiaggia  sommersa  attiva,  o  per  la

realizzazione di casse di colmata o altre strutture  di  contenimento

nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il

litorale  per   la   ricostruzione   della   fascia   costiera,   con

autorizzazione della regione  territorialmente  competente  ai  sensi

dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".

  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a  11-sexies,  dell'articolo

5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

 

                               Art. 49

                   Utilizzo terre e rocce da scavo

  1. L'utilizzo delle terre e rocce da  scavo  e'  regolamentato  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore

del presente decreto.

 

                               Art. 50

Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e  gestione  di

                           opere pubbliche

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 144, dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:

"3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi,  a  seconda  dei

casi, lo schema di contratto e il piano economico  finanziario,  sono

definiti in modo  da  assicurare  adeguati  livelli  di  bancabilita'

dell'opera.";

  b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: "equivalenti a

quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento  della

concessione" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle

previste nel bando di gara  o  negli  atti  in  forza  dei  quali  la

concessione  e'  stata  affidata,  avendo  comunque   riguardo   alla

situazione concreta del progetto ed allo stato di  avanzamento  dello

stesso alla data del subentro".

 

                               Art. 51

  Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni

  1. All'articolo 253, comma 25, del decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono  sostituite  dalle

seguenti: "cinquanta per cento".

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 

gennaio 2015.

 

                               Art. 52

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei

                              progetti

  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 93, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: "E' consentita altresi' l'omissione di  uno  dei  primi  due

livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti

gli elementi previsti per il  livello  omesso  e  siano  garantiti  i

requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";

  b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

  "1-bis. Le stazioni appaltanti  hanno  facolta'  di  sottoporre  al

procedimento di approvazione dei progetti un livello  progettuale  di

maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa  di  cui

al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni  proprie  delle

precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di

pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto  del

Presidente della Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive

modificazioni,  puo'  essere  disposta   anche   quando   l'autorita'

espropriante approva a tal  fine  il  progetto  esecutivo  dell'opera

pubblica o di pubblica utilita'";

  c) all'articolo 128, comma 6,  dopo  le  parole:  "inferiore  a  un

milione di  euro,  previa  approvazione"  e'  inserita  la  seguente:

"almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro,  previa

approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno della".

  2. All'articolo 15, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole:  "Il  progetto  e'

redatto,"  sono  inserite  le  seguenti:   "salvo   quanto   previsto

dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".

 

                               Art. 53

Allineamento alle norme europee della regolazione  progettuale  delle

infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni  in  materia  di

                          gallerie stradali

  1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad  alta

velocita'  avviene  secondo  le  relative  specifiche  tecniche;   le

specifiche tecniche previste per  l'alta  capacita'  sono  utilizzate

esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime

delle caratteristiche della domanda.

  2. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione

delle  nuove  infrastrutture  ferroviarie  nazionali   nonche'   agli

adeguamenti di quelle  esistenti,  parametri  e  standard  tecnici  e

funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e

dalle norme dell'Unione Europea.

  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.  162,

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

  "4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono  essere  accompagnate

da una stima dei sovraccosti necessari per  garantire  i  livelli  di

sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi

di sostenibilita'  economica  e  finanziaria  per  il  gestore  della

infrastruttura  e  le  imprese  ferroviarie,   corredata   da   stime

ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro

efficacia e' subordinata all'individuazione delle  risorse  pubbliche

necessarie per coprire tali sovraccosti.".

  4. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione

delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti

di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e  funzionali  piu'

stringenti rispetto a quelli previsti dagli  accordi  e  dalle  norme

dell'Unione Europea.

  5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 4,  comma  5,  le  parole:  "ed  i  collaudi"  sono

sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";

  b) all'articolo  11,  comma  1,  le  parole:  "dei  collaudi"  sono

sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".

 

                               Art. 54

Emissione di  obbligazioni  di  scopo  da  parte  degli  enti  locali

garantite da beni immobili patrimoniali ai fini  della  realizzazione

                         di opere pubbliche

  1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  dopo  il

comma 1, e' inserito il seguente:

  "1.bis. I comuni, le province, le citta'  metropolitane  e,  previa

autorizzazione di ciascun  partecipante,  le  unioni  di  comuni,  le

comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il  finanziamento

di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti  obbligazionari

di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti  da

un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da  beni

immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al  primo

periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria,  ed

e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.

Su tale patrimonio non sono ammesse  azioni  da  parte  di  qualsiasi

creditore diverso dai portatori dei titoli emessi  dall'ente  locale.

Con apposito regolamento, da  emanare,  ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia

e delle finanze, di concerto con  i  Ministri  dell'interno  e  delle

infrastrutture  e  dei   trasporti,   determina   le   modalita'   di

costituzione e  di  gestione  del  predetto  patrimonio  destinato  a

garantire  le  obbligazioni  per   il   finanziamento   delle   opere

pubbliche.".

 

                               Art. 55

Affidamento concessioni relative a infrastrutture  strategiche  sulla

                 base anche del progetto definitivo

  1.  All'articolo  177,  comma  2,  primo   periodo,   del   decreto

legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   dopo   le   parole:   "Per

l'affidamento delle concessioni si pone a base di  gara  il  progetto

preliminare"  sono  inserite  le   seguenti   "ovvero   il   progetto

definitivo".

 

                              Capo II

                       Misure per l'edilizia

 

                               Art. 56

                     Norma nel settore edilizio

  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

  "9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo  0,38

per  cento  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e

non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non

superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

 

                               Art. 57

                 Ripristino IVA per housing sociale

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 10, comma  1,  il  numero  8  e'  sostituito  dal

seguente:

  "8) le locazioni e gli affitti, relative  cessioni,  risoluzioni  e

proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle

destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti

urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di

fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni

mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e

affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il

locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,

di fabbricati abitativi, di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,

effettuate   in   attuazione   di   piani   di   edilizia   abitativa

convenzionata,  di  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad

alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del  Ministro   delle

infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta'

sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed  il  Ministro

per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008

ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali  che  per  le  loro

caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza

radicali  trasformazioni  effettuate  nei  confronti   dei   soggetti

indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per  le  quali

nel  relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente   manifestato

l'opzione per l'imposizione;"

    b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis  e'  sostituito  dal

seguente:

  "8-bis) le cessioni di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato

diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate

dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno

eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui

all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5

agosto 1978, n. 457, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione

della costruzione o dell'intervento, e cessioni,  per  le  quali  nel

relativo atto il cedente abbia  espressamente  manifestato  l'opzione

per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati  per  un

periodo non inferiore a quattro  anni  in  attuazione  dei  piani  di

edilizia  residenziale  convenzionata  ovvero  destinati  ad  alloggi

sociali come definite dal decreto del Ministro delle  infrastrutture,

di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale,  il  Ministro

delle politiche per la famiglia  ed  il  Ministro  per  le  politiche

giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;"

  all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole  "che

effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e

dopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le

seguenti: "o cessioni";

    c)  alla  tabella  A,  parte  terza,  il  n.  127-duodevicies  e'

sostituito dal seguente:

  "127-duodevicies)  locazioni  di  immobili  di  civile   abitazione

effettuate  in  esecuzione  di  programmi   di   edilizia   abitativa

convenzionata  e  locazioni  di  fabbricati  di   civile   abitazione

destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto  del  Ministro

delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della  solidarieta'

sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro

per le politiche giovanili e le attivita'  sportive,  del  22  aprile

2008"

 

                               Art. 58

   Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa

  1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

  "Tale intesa va  resa  nella  seduta  del  Cipe  nella  quale  sono

approvati gli accordi di  programma.  Eventuali  rimodulazioni  degli

interventi contenuti negli accordi di programma  sono  approvate  con

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali

atti aggiuntivi agli  accordi  di  programma,  da  sottoscrivere  per

l'utilizzo di economie ovvero di nuove  risorse  finanziarie  che  si

rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze.".

  2. All'articolo  4,  comma  2,  del  Piano  nazionale  di  edilizia

abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:

  "Tale intesa va  resa  nella  seduta  del  Cipe  nella  quale  sono

approvati gli accordi di  programma.  Eventuali  rimodulazioni  degli

interventi contenuti negli accordi di programma  sono  approvate  con

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali

atti aggiuntivi agli  accordi  di  programma,  da  sottoscrivere  per

l'utilizzo di economie ovvero di nuove  risorse  finanziarie  che  si

rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze.".

  3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4,  comma  2,  del

Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  di  cui  al  decreto   del

Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214.

 

                              Capo III

      Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura

 

                               Art. 59

 Extragettito IVA per le societa' di progetto per le opere portuali

  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sono

inserite le seguenti  parole:  "nonche',  limitatamente  alle  grandi

infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni,  il

25% dell'incremento  del  gettito  di  imposta  sul  valore  aggiunto

relativa    alle    operazioni    di    importazione    riconducibili

all'infrastruttura oggetto dell'intervento";

    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  " 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma  1,  lettera

b) su cui calcolare la quota del 25 per  cento,  e'  determinato  per

ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

    a) in relazione a progetti di  nuove  infrastrutture,  in  misura

pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo

anno;

    b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di

infrastrutture  esistenti,  in  misura  pari  alla   differenza   tra

l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e

la media delle riscossioni  conseguite  nel  triennio  immediatamente

precedente  l'entrata  in   esercizio   dell'infrastruttura   oggetto

dell'intervento.

  2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al  comma  1,  lettera  b),

registrati nei vari porti, per poter essere accertati  devono  essere

stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento

all'intero sistema portuale.

  2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, sono stabilite le modalita'  di  accertamento,  calcolo  e

determinazione dell'incremento di gettito di cui  ai  commi  2-bis  e

2-ter, di corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto

gettito alla societa' di progetto, nonche'  ogni  altra  disposizione

attuativa della  disposizione  di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e

2-ter.".

 

                               Art. 60

               Regime doganale delle unita' da diporto

  1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  23

gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente:  "Le

navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili  costruiti

all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al

consumo  nel  territorio  doganale  quando  vengono  iscritti   nelle

matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli  146  e

753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da

diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti  nelle

matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al  consumo

fuori  del  territorio  doganale  quando  vengono  cancellati   dalle

matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo

comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762  del

codice medesimo."

  2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite  le  seguenti:

"o extraeuropei".

 

                               Art. 61

           Anticipo recupero accise per autotrasportatori

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  9  giugno  2000,  n.

277, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 3:

      1) al comma 1, le parole "entro il 30  giugno  successivo  alla

scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle  seguenti:  "a

pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di  ciascun

trimestre solare";

      2) al comma 6, le  parole  "dell'anno"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "del periodo";

    b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui

e' sorto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  31  dicembre

dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto".

  2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con

le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica  il  limite  previsto

dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal  comma  1

l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  33,  comma  10  della

legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e'  ridotta

di 26,4 milioni di euro.

  4. In tutti i casi nei  quali  disposizioni  di  legge  determinano

aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante  il

maggior onere conseguente all'aumento  dell'aliquota  di  accisa  sul

gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le  modalita'

previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del

decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,  nei  confronti  dei

soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti

le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima

complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del

decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  16.  Coerentemente,

all'articolo 33  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante

"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) nel comma 30 le  parole  "sulla  benzina  senza  piombo"  sono

sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"

    b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:

  "30-bis) All'aumento  di  accisa  sulle  benzine  disposto  con  il

provvedimento di cui al comma precedente, non si  applica  l'articolo

1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

  30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto  con  il

provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio

usato come  carburante  e'  rimborsato,  con  le  modalita'  previste

dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del  decreto

legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui

all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di

trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o

superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28  dicembre

2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio

2002, n. 16."

 

 

                               Art. 62

Disciplina delle relazioni commerciali  in  materia  di  cessione  di

                 prodotti agricoli e agroalimentari

  1. I contratti che  hanno  ad  oggetto  la  cessione  dei  prodotti

agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli  conclusi  con  il

consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta

e  indicano  a  pena  di  nullita'  la  durata,  le  quantita'  e  le

caratteristiche del prodotto venduto,  il  prezzo,  le  modalita'  di

consegna e di  pagamento.  I  contratti  devono  essere  informati  a

principi di trasparenza, correttezza,  proporzionalita'  e  reciproca

corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni  forniti.

La nullita' del contratto puo' anche essere  rilevata  d'ufficio  dal

giudice.

  2.  Nelle  relazioni  commerciali  tra  operatori  economici,   ivi

compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui

al comma 1, e' vietato:

    a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di  acquisto,

di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali   ingiustificatamente

gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive;

    b) applicare condizioni oggettivamente  diverse  per  prestazioni

equivalenti;

    c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei  contratti  e  la

continuita' e regolarita' delle medesime relazioni  commerciali  alla

esecuzione di prestazioni da  parte  dei  contraenti  che,  per  loro

natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna  connessione

con l'oggetto degli uni e delle altre;

    d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non  giustificate

dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

    e)  adottare  ogni  ulteriore  condotta  commerciale  sleale  che

risulti tale  anche  tenendo  conto  del  complesso  delle  relazioni

commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

  3.  Per  i  contratti  di  cui  al  comma  1,  il   pagamento   del

corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro

il termine legale di trenta giorni dalla consegna o  dal  ritiro  dei

prodotti medesimi o delle relative fatture ed  entro  il  termine  di

sessanta giorni per tutte le altre  merci.  Gli  interessi  decorrono

automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del  termine.  In

questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori  due

punti percentuali ed e' inderogabile.

  4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i  prodotti

che rientrano in una delle seguenti categorie:

    a) prodotti agricoli, ittici  e  alimentari  preconfezionati  che

riportano una data di scadenza o un termine minimo  di  conservazione

non superiore a sessanta giorni;

    b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe  e

piante  aromatiche,  anche  se  posti  in  involucro   protettivo   o

refrigerati, non  sottoposti  a  trattamenti  atti  a  prolungare  la

durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

    c)  prodotti  a  base  di  carne  che  presentino   le   seguenti

caratteristiche fisico-chimiche:

      aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2

    oppure

      aW superiore a 0,91

    oppure

      pH uguale o superiore a 4,5;

    d) tutti i tipi di latte.

  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad

eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di

cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa  pecuniaria

da  euro  516,00  a  euro  20.000,00.  L'entita'  della  sanzione  e'

determinata  facendo  riferimento  al  valore  dei  beni  oggetto  di

cessione.

  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad

eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di

cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e'  determinata

facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto  che  non  ha

rispettato i divieti di cui al comma 2.

  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il  mancato  rispetto,  da

parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3  e'

punito con sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  euro  a  euro

500.000. L'entita' della sanzione viene determinata  in  ragione  del

fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

  8.  L'Autorita'  Garante  per  la  Concorrenza  ed  il  Mercato  e'

incaricata   della   vigilanza   sull'applicazione   delle   presenti

disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai  sensi

della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal  fine,  l'Autorita'  puo'

avvalersi del supporto operativo  della  Guardia  di  Finanza,  fermo

restando quanto previsto in ordine ai poteri  di  accertamento  degli

ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13

della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle

violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  del  presente

articolo  l'Autorita'  provvede  d'ufficio  o  su   segnalazione   di

qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma

sono svolte con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'

disponibili a legislazione vigente.

  9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai

commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per

essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze e iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero

dello  sviluppo  economico,  al  Fondo   derivante   dalle   sanzioni

amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e  Mercato

da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di

informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e  per

finanziare  attivita'  di  ricerca,  studio  e  analisi  in   materia

alimentare  nell'ambito  dell'Osservatorio  unico   delle   Attivita'

produttive, nonche' nello stato di previsione del  Ministero  per  le

Politiche agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di

iniziative in materia agroalimentare.

  10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento  del

danno derivante dalle violazioni della presente  disposizione,  anche

ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti  al  CNCU  e

delle categorie  imprenditoriali  presenti  nel  Consiglio  Nazionale

dell'Economia e del Lavoro.  Le  stesse  associazioni  sono  altresi'

legittimate  ad  agire,  a   tutela   degli   interessi   collettivi,

richiedendo  l'inibitoria  ai  comportamenti  in   violazione   della

presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti  del

codice di procedura civile.

  11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto  legislativo

9 ottobre 2002, n. 231 e il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'

produttive del 13 maggio 2003.

 

                               Art. 63

              Attivazione nuovi "contratti di filiera"

  1. I rientri di capitale e interessi dei mutui  erogati  per  conto

del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali

dall'Istituto   Sviluppo   Agroalimentare   (ISA)   S.p.A.   per   il

finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo  66  della

legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,  sono

utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e  di

distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio  2011,  n.  4,

secondo le  modalita'  stabilite  dal  decreto  interministeriale  22

novembre 2007.

  2.  ISA  S.p.A.,  su  indicazione  del  Ministero  delle  politiche

agricole  alimentari  e  forestali,  e'  autorizzata  a   mettere   a

disposizione per finanziamenti agevolati le risorse  finanziarie  per

la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto  di  cui  al

comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro  annui  per

un triennio e  comunque  nel  limite  delle  risorse  rivenienti  dai

rientri di capitale di cui al  comma  1,  secondo  le  modalita'  che

verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali.

  3. Restano fermi i versamenti  all'entrata  di  ISA,  ai  fini  del

raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

                               Art. 64

  Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929

  1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo  2004,

n. 102,  dopo  la  parola  'regionale'  sono  aggiunte  le  seguenti:

"nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa

europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo  credito  di

cui alla decisione della Commissione  Europea  C(2011)  2929  del  13

maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono  stabiliti

i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul

fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102.

  3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo  29  marzo

2004, n. 102 dopo le parole 'la propria attivita', sono  aggiunte  le

seguenti: 'di assunzione di rischio per garanzie'.

 

                               Art. 65

              Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli

impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree

agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali  di  cui

al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

  2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici  con

moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il

titolo abilitativo entro la data di entrata in  vigore  del  presente

decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il

conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni

caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno  dalla  data  di

entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Detti  impianti  debbono

comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo

10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

  3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di

serre cosi' come definite  dall'articolo  20,  comma  5  del  decreto

ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa  prevista  per  gli

impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire  la

coltivazione sottostante, le serre  -  a  seguito  dell'intervento  -

devono presentare un  rapporto  tra  la  proiezione  al  suolo  della

superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la

superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al

50%.

  4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  3

marzo  2011,  n.  28  sono  abrogati,  fatto  salvo  quanto  disposto

dall'ultimo periodo del comma 2.

 

                               Art. 66

  Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

  1. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  delle  politiche

agricole  alimentari  e  forestali,  con  decreto   di   natura   non

regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero  dell'economia  e

delle finanze, anche sulla base dei  dati  forniti  dall'Agenzia  del

demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i

terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre

finalita' istituzionali, di proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi

negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28  maggio

2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da

alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata

senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore  a

100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli  di  valore  pari  o

superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne  determina  il

trasferimento  al  patrimonio  disponibile  dello  Stato.  Ai  citati

decreti  di  individuazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre  2001,

n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,

n. 410. Il prezzo dei terreni da porre  a  base  delle  procedure  di

vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di  valori

agricoli medi di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8

giugno 2001, n. 327. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono

altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.

  2. I  beni  di  cui  al  comma  1  possono  formare  oggetto  delle

operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15

dicembre 1998, n. 441.

  3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al

fine  di  favorire  lo  sviluppo   dell'imprenditorialita'   agricola

giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai  giovani

imprenditori agricoli, cosi'  come  definiti  ai  sensi  del  decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  4. Ai contratti di alienazione del presente articolo  si  applicano

le agevolazioni previste  dall'articolo  5-bis,  commi  2  e  3,  del

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei

terreni alienati ai sensi del presente articolo possono  accedere  ai

benefici di cui al capo III del titolo I del decreto  legislativo  21

aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

  6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla

legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce

preventivamente l'assenso alla vendita da parte  degli  enti  gestori

delle medesime aree.

  7. Le regioni, le  province,  i  comuni,  anche  su  richiesta  dei

soggetti interessati possono vendere,  per  le  finalita'  e  con  le

modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli  e  a

vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del  decreto

legislativo 28 maggio 2010, n.  85;  a  tal  fine  possono  conferire

all'Agenzia del demanio mandato  irrevocabile  a  vendere.  L'Agenzia

provvede al versamento agli enti territoriali  gia'  proprietari  dei

proventi derivanti dalla vendita  al  netto  dei  costi  sostenuti  e

documentati.

  8. Ai terreni alienati ai sensi  del  presente  articolo  non  puo'

essere attribuita una  destinazione  urbanistica  diversa  da  quella

agricola prima del decorso  di  venti  anni  dalla  trascrizione  dei

relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

  9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di  cui  ai

commi precedenti  al  netto  dei  costi  sostenuti  dall'Agenzia  del

demanio per le attivita' svolte, sono destinate  alla  riduzione  del

debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette  risorse

alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o  per  la

parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei  titoli

di Stato.

  10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e  successive

modificazioni e' abrogato.

 

                               Art. 67

           Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226  e'

sostituito dal seguente:

  "Art. 5

  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali

puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero  con

Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per  lo  svolgimento  di

una o piu' delle seguenti attivita':

    a)  promozione  delle  attivita'  produttive  nell'ambito   degli

ecosistemi   acquatici   attraverso    l'utilizzo    di    tecnologie

ecosostenibili;

    b) promozione di azioni  finalizzate  alla  tutela  dell'ambiente

marino e costiero;

    c) tutela e valorizzazione delle  tradizioni  alimentari  locali,

dei prodotti  tipici,  biologici  e  di  qualita',  anche  attraverso

l'istituzione di consorzi  volontari  per  la  tutela  del  pesce  di

qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;

    d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita'  delle

filiere agroalimentare ittiche;

    e) agevolazioni per l'accesso al credito  per  le  imprese  della

pesca e dell'acquacoltura;

    f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita'  documentali

nel quadro della semplificazione amministrativa e  del  miglioramento

dei  rapporti  fra  gli  operatori  del   settore   e   la   pubblica

amministrazione,  in  conformita'  ai  principi  della   legislazione

vigente in materia;

    g) assistenza tecnica alle imprese  di  pesca  nel  quadro  delle

azioni previste dalla politica  comune  della  pesca  (PCP)  e  degli

affari marittimi.

  2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e  nei

limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per

il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo  93,  comma

8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."

 

                              Titolo III

                                EUROPA

 

                                 Capo I

                 Armonizzazione dell'ordinamento interno

 

                               Art. 68

             Repertorio nazionale dei dispositivi medici

  1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  a) alla lettera d), le parole: «contributo pari  al  5  per  cento»

sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;

  b)  alla  lettera  e),  le  parole  da:  «Per  l'inserimento  delle

informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio  generale  di  cui

alla lettera a)» sono soppresse.

 

                               Art. 69

Dichiarazione preventiva in caso di  spostamento  del  prestatore  di

                               servizi

  1. All'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre

2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi  di  urgenza»,

sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

 

                               Art. 70

Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese  in  particolari

                                aree

  1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma  1-bis,

del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, puo'  anche  essere

destinata al finanziamento degli aiuti  de  minimis  a  favore  delle

piccole e  medie  imprese,  come  individuate  dalla  raccomandazione

2003/361/CE della Commissione del 6 maggio  2003,  localizzate  nelle

aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10,  comma  1-bis,  e

degli aiuti a  finalita'  regionale,  nel  rispetto  del  regolamento

1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.

 

                               Capo II

     Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del
  Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i
                        diritti aeroportuali

 

                               Art. 71

                  Oggetto e ambito di applicazione

  1.  Il  presente  Capo  stabilisce  i  principi   comuni   per   la

determinazione  e  la  riscossione  dei  diritti  aeroportuali  negli

aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.

  2. Fatte salve le funzioni  di  vigilanza  che  il  Ministro  delle

infrastrutture e  dei  trasporti  continua  ad  esercitare  ai  sensi

dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.

250,  e'  istituita  l'Autorita'  nazionale  di  vigilanza,  di   cui

all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica  nonche'

di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei  sistemi

di tariffazione e  dell'ammontare  dei  diritti,  inclusi  metodi  di

tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,

che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.

  3. I  modelli  di  tariffazione,  approvati  dall'Autorita'  previo

parere del Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  del

Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle

infrastrutture e dei servizi,  a  obiettivi  di  efficienza  nonche',

nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'  aeroportuale,

all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione

tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi.

  4. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa

istruttoria dell'Autorita'  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  73,

trasmette annualmente alla Commissione europea  una  relazione  sullo

stato di attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  Capo  e

della normativa comunitaria.

  5. Le disposizioni di cui al presente  Capo  non  si  applicano  ai

diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea

di rotta e di terminale, di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1794/2006

della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne'  ai  diritti  riscossi  a

compenso dei servizi di assistenza a terra  di  cui  all'allegato  al

decreto legislativo 13 gennaio  1999,  n.  18,  di  attuazione  della

direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre  2006,  relativa  al

libero accesso al mercato dei servizi di  assistenza  a  terra  negli

aeroporti della Comunita', ne' ai  diritti  riscossi  per  finanziare

l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e  alle  persone  a

mobilita' ridotta  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

 

                               Art. 72

                             Definizioni

  1. Ai fini dei presente Capo si intende per:

  a)  aeroporto:  qualsiasi  terreno  appositamente  predisposto  per

l'atterraggio, il decollo e le manovre  di  aeromobili,  inclusi  gli

impianti annessi  che  esso  puo'  comportare  per  le  esigenze  del

traffico e per il servizio  degli  aeromobili  nonche'  gli  impianti

necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

  b) gestore aeroportuale:  il  soggetto  al  quale  le  disposizioni

legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre

attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire

le  infrastrutture  aeroportuali  o  della  rete  aeroportuale  e  di

coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori  presenti

negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;

  c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica  che

trasporti  per  via  aerea  passeggeri,  posta  e  merci,  da  e  per

l'aeroporto di base;

  d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore  del  gestore

aeroportuale e pagati  dagli  utenti  dell'aeroporto  per  l'utilizzo

delle infrastrutture e dei servizi che  sono  forniti  esclusivamente

dal gestore aeroportuale e  che  sono  connessi  all'atterraggio,  al

decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli  aeromobili  e  alle

operazioni  relative  ai  passeggeri  e  alle   merci,   nonche'   ai

corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate  dei  beni

di uso comune e dei beni di uso esclusivo;

  e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato

come  tale  da  uno  Stato  membro,  gestiti  dallo  stesso   gestore

aeroportuale.

 

                               Art. 73

                  Autorita' nazionale di vigilanza

  1.  Nelle  more  dell'istituzione  dell'autorita'  indipendente  di

regolazione dei trasporti  di  cui  all'articolo  36,  comma  1,  del

presente decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono  svolte

dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

  2. Al fine dello svolgimento delle funzioni,  di  cui  all'articolo

71, comma  3,  attribuite  all'Autorita'  di  vigilanza,  nell'ambito

dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali»,  apposita

struttura  nei  limiti  della  dotazione  organica,   finanziaria   e

strumentale disponibile all'entrata in vigore del  presente  decreto,

che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.

  3.  Al   fine   di   garantire   l'autonomia,   l'imparzialita'   e

l'indipendenza  dell'Autorita'  di   vigilanza,   l'attivita'   della

Direzione, di cui al comma  2,  e'  separata  dalle  altre  attivita'

svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e  contabili

e, in ogni caso, da efficaci barriere allo  scambio  di  informazioni

sensibili  che  potrebbero  avere   significativi   effetti   tra   i

responsabili del trattamento di dati privilegiati.

  4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un  dirigente

e da un massimo di  dodici  esperti  in  materia  giuridico-economica

nonche'  da  cinque  unita'  di  personale   tecnico   amministrativo

inquadrati rispettivamente nel ruolo  dirigenziale,  professionale  e

tecnico amministrativo del  vigente  contratto  di  lavoro  ENAC.  Il

Direttore  generale   dell'ENAC   provvede   all'individuazione   del

personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente

all'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   prioritariamente

nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.

  5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione  ed

al  funzionamento  dell'Autorita'  di  vigilanza,  con  decreto   del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC,

e' fissata  la  misura  dei  diritti  a  carico  degli  utenti  degli

aeroporti e dei gestori aeroportuali,  di  cui  all'articolo  71,  da

utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.

  6.  Il  decreto,  di  cui  al  comma  5,  dispone  in  ordine  alla

corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e

con le modalita' previste per il versamento del canone di concessione

aeroportuale nonche' all'eventuale adeguamento della misura.  Con  lo

stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al  funzionamento

dell'ENAC,  per  un  importo  corrispondente  alle  spese  non   piu'

sostenute  dall'Ente,  correlate  al  funzionamento  della  Direzione

trasformata in Autorita' ai sensi del presente Capo.

 

                               Art. 74

                          Reti aeroportuali

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previo

parere  della  Conferenza   Unificata,   sono   designate   le   reti

aeroportuali sul territorio italiano.

  2.  L'Autorita'  di   vigilanza   puo'   autorizzare   il   gestore

aeroportuale di una rete aeroportuale ad  introdurre  un  sistema  di

tariffazione  aeroportuale  comune   e   trasparente   da   applicare

all'intera rete, fermi restando  i  principi  di  cui  al  successivo

articolo 80, comma 1.

  3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa  europea,

informandone   la   Commissione   europea,   il    Ministero    delle

infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia  e  delle

finanze, puo' consentire al  gestore  aeroportuale  di  applicare  un

sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che

servono la  stessa  citta'  o  agglomerato  urbano,  purche'  ciascun

aeroporto rispetti gli obblighi in  materia  di  trasparenza  di  cui

all'articolo 77.

 

                               Art. 75

                         Non discriminazione

  1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare

discriminazioni  tra  gli  utenti  dell'aeroporto.   L'Autorita'   di

vigilanza  puo',  comunque,  operare  una  modulazione  degli  stessi

diritti aeroportuali per motivi di  interesse  pubblico  e  generale,

compresi i motivi ambientali, con impatto  economico  neutro  per  il

gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai  principi

di pertinenza, obiettivita' e trasparenza.

 

                               Art. 76

         Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione

  1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti  aeroportuali,

l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri  di

cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.

248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del

traffico  annuo  di  movimenti  passeggeri  registrato,  al  fine  di

assicurare che  i  diritti  applicati  agli  utenti  degli  aeroporti

rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.

  2.  Il  gestore,  individuato  il  modello  tariffario  tra  quelli

predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1, previa consultazione

degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza

che verifica la  corretta  applicazione  del  modello  tariffario  in

coerenza anche agli obblighi di concessione.

  3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra  il

gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono  essere

rappresentati  da  referenti  con  delega  o  dalle  associazioni  di

riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce

lo svolgimento di  una  consultazione  periodica,  almeno  una  volta

all'anno, dell'utenza aeroportuale.

  4.  L'Autorita'  di  vigilanza  puo'  motivatamente  richiedere  lo

svolgimento  di  consultazioni  tra  le  parti  interessate   e,   in

particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli  utenti

dell'aeroporto prima che siano finalizzati  piani  relativi  a  nuovi

progetti  di  infrastrutture  aeroportuali  approvati   dall'ENAC   -

Direzione centrale infrastrutture  aeroporti  -  che  incidono  sulla

determinazione della misura tariffaria.

  5.  L'Autorita'  di  vigilanza  pubblica  una   relazione   annuale

sull'attivita' svolta fornendo,  su  richiesta  dei  Ministeri  delle

infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte

le informazioni, in particolare, sulle  procedure  di  determinazione

dei diritti aeroportuali.

  6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore

al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro

sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati

di aggiornamento, anche annuale, dei  diritti  ancorati  al  criterio

dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

 

                               Art. 77

                             Trasparenza

  1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni  qual  volta  si  procede

alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali

forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega  o

alle  associazioni  di  riferimento,  adeguate   informazioni   sugli

elementi   utilizzati   per   la   determinazione   del   sistema   o

dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.

  2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le  integrazioni

richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono:

    a)  l'elenco  dei  servizi  e  delle  infrastrutture  forniti   a

corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;

    b)  la  metodologia  utilizzata  per  il  calcolo   dei   diritti

aeroportuali che include metodi di  tariffazione  pluriennale,  anche

accorpata per servizi personalizzati,  che  garantiscono  annualmente

gli incrementi inflattivi;

    c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi

delle  infrastrutture  e  dei  servizi,  a  obiettivi  di  efficienza

nonche', nell'ambito  di  una  crescita  bilanciata  della  capacita'

aeroportuale,   all'incentivazione   degli   investimenti   correlati

all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla  qualita'

dei servizi;

    d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e  ai

servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;

    e) gli introiti dei diritti e il costo  dei  servizi  forniti  in

cambio;

    f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per  le

infrastrutture e per i servizi ai quali  i  diritti  aeroportuali  si

riferiscono;

    g) le previsioni riguardanti  la  situazione  dell'aeroporto  per

quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche'  agli

investimenti previsti;

    h)  l'utilizzazione  effettiva  delle  infrastrutture   e   delle

installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;

    i) i  risultati  attesi  dai  grandi  investimenti  proposti  con

riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto.

  3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli  utenti  dell'aeroporto

comunichino al gestore aeroportuale,  prima  di  ogni  consultazione,

informazioni, in particolare, riguardanti:

    a) le previsioni del traffico;

    b)  le  previsioni  relative  alla  composizione  e  all'utilizzo

previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;

    c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;

    d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

  4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo  sono,

a  norma  della  legislazione  di  riferimento,  da   trattare   come

informazioni riservate ed economicamente sensibili  e,  nel  caso  di

gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati  gli  specifici

regolamenti di riferimento.

 

                               Art. 78

                          Norme di qualita'

  1. Ai  fini  del  funzionamento  degli  aeroporti,  l'Autorita'  di

vigilanza adotta le  misure  necessarie  per  consentire  al  gestore

aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto  interessati,  che  possono

essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni  di

riferimento, di procedere a negoziati allo  scopo  di  concludere  un

accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'

dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal  gestore

con la stipula della convenzione di concessione.

  2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio

che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti

aeroportuali riscossi.

  3. I negoziati di cui al comma 1, possono  essere  organizzati  nel

quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

 

                               Art. 79

                    Differenziazione dei servizi

  1. L'Autorita' di vigilanza autorizza  il  gestore  aeroportuale  a

variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi,  terminali

o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire  servizi

personalizzati  ovvero  un  terminale  o  una  parte   di   terminale

specializzato.

  2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo'  essere  differenziato

in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di  cui  al

comma 1, e dei  relativi  costi  o  di  qualsiasi  altra  motivazione

oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

  3. Qualora il numero degli  utenti  dell'aeroporto  che  desiderano

accedere ai servizi personalizzati,  di  cui  al  comma  1,  o  a  un

terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero  di

utenti che e' possibile accogliere a causa di  vincoli  di  capacita'

dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri  pertinenti,

obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore  ed

approvati dall'Autorita' di vigilanza.

 

                               Art. 80

Vigilanza  sulla  determinazione   dei   diritti   aeroportuali   per

l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva

  1. L'Autorita' di  vigilanza  controlla  che  nella  determinazione

della  misura  dei  diritti  aeroportuali,  richiesti   agli   utenti

aeroportuali  per  l'utilizzo  delle  infrastrutture  e  dei  servizi

forniti dal gestore in regime di  esclusiva  negli  aeroporti,  siano

applicati i seguenti principi di:

  a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

  b) consultazione degli utenti aeroportuali;

  c) non discriminazione;

  d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera  a),

alla media europea dei diritti aeroportuali praticati  in  scali  con

analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard  di

servizio reso.

  2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi  di

cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica  e

tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime

tariffario istituito.

  3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di

vigilanza dispone l'applicazione dei livelli  tariffari  preesistenti

al nuovo regime.

  4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione  scritta  informa  il

gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al  comma  2,  che  gli

contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni  per  adottare  i

provvedimenti dovuti.

  5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento

della comunicazione, di cui al comma  4,  presentare  controdeduzioni

scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano  venute

meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per  scritto

al gestore la conclusione della procedura di sospensione.

  6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui

al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai  fini  della

determinazione dei diritti aeroportuali.

 

                               Art. 81

            Aeroporti militari aperti al traffico civile

  1. Nella determinazione  dei  diritti  aeroportuali  da  applicarsi

negli aeroporti militari aperti al traffico civile,  si  tiene  conto

anche delle infrastrutture e  dei  servizi  forniti  dall'Aeronautica

militare,  che  stipula   apposita   convenzione   con   il   gestore

aeroportuale, per la  definizione  degli  stessi  e  l'individuazione

delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.

 

                               Art. 82

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei

compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                             Capo III

                  Altre misure di armonizzazione

 

                               Art. 83

      Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,

il comma 1-bis e' soppresso.

 

                               Art. 84

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio  2009,

                               n. 107

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio  2009,  n.

107, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 1,  comma  2,  le  parole  "provenienti  o  dirette

all'estero" sono sostituite  dalle  seguenti:  "in  provenienza  o  a

destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".

  b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

  "3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti  fra  porti

nazionali e porti di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  sono

assoggettati   al   medesimo   trattamento   per   quanto    concerne

l'applicazione della tassa di ancoraggio e della  tassa  portuale  di

cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";

    c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole

"Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti:

"Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".

 

                               Art. 85

       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole  "comitato  etico"  e'

inserita la seguente: "coordinatore";

  b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico"  e'

inserita la seguente: "coordinatore";

  c) al comma 3, le parole "Il parere  favorevole  puo'  essere  solo

accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli

altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa"  sono

sostituite dalle seguenti:  "I  comitati  etici  degli  altri  centri

italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare

la  fattibilita'  locale  della  sperimentazione  e  si  limitano  ad

accettare o a rifiutare nel suo complesso il  parere  favorevole  del

comitato etico di coordinamento";

  d)  al  comma  3,  le  parole  da  "I  comitati  etici  dei  centri

partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;

  e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato  etico"  e'

inserita la seguente: "coordinatore";

  f) al comma 4, dopo le  parole  "comitato  etico"  e'  inserita  la

seguente: "coordinatore".

 

                               Art. 86

Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei  corrispettivi

              dovuti per le pratiche di motorizzazione

  1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

il secondo periodo e' soppresso.

  2. La convenzione per la gestione automatizzata dei  pagamenti  dei

corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche  automobilistiche  e

dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti -  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  e  per  i

sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22  marzo

2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze

del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo  di  nove  anni

previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.

  3. Alla scadenza del contratto di cui  al  comma  2,  il  Ministero

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  affida  l'espletamento  del

servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre

2003, n. 350 nel rispetto della normativa  dell'Unione  europea.  Nel

caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara

pubblica, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da'

adeguata pubblicita'  alla  scelta,  motivandola  anche  in  base  ad

un'analisi del mercato  e  contestualmente  trasmette  una  relazione

contenente gli esiti della predetta  verifica  all'Autorita'  garante

della concorrenza e  del  mercato  per  l'espressione  di  un  parere

preventivo, da rendere entro sessanta giorni  dalla  ricezione  della

predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se  non  reso,  si

intende espresso in senso favorevole.

  4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero  delle  infrastrutture

dei trasporti effettua, entro il 30 settembre  2012,  un'indagine  di

mercato volta a  verificare  l'interesse  degli  operatori  economici

all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze  tecniche  e

organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.

  5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti  senza  nuovi  oneri  per  la  finanza

pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente.

 

                               Art. 87

Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei  consulenti  in

                         materia di brevetti

  1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.

30, dopo il comma 4, e' aggiunto il  seguente:  "4-bis.  I  cittadini

dell'Unione   europea   abilitati   all'esercizio   della    medesima

professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo

secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6  novembre  2007,

n. 206.".

  2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.

30, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3.  I  soggetti  di  cui

all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono  esercitare  l'attivita'

di rappresentanza in Italia a  titolo  occasionale  e  temporaneo  si

considerano  automaticamente  iscritti  all'albo  dei  consulenti  in

proprieta' industriale, previa trasmissione da  parte  dell'autorita'

competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del

decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione  rileva  ai

soli fini dell'applicazione delle norme professionali,  di  carattere

professionale, legale o amministrativo,  direttamente  connesse  alla

qualifica professionale.".

 

                               Art. 88

Applicazione del regime ordinario di  deducibilita'  degli  interessi

  passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici

  di  acqua,  energia  e  teleriscaldamento,   nonche'   servizi   di

  smaltimento e depurazione

  1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo  96  del  testo  unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole  da  ",  nonche'  alle

societa' il cui capitale sociale" fino alla  fine  del  periodo  sono

soppresse.

  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la

disposizione di cui al comma 1 si applica  a  decorrere  dal  periodo

d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

  3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del

presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013  e  milioni  2,5  a

decorrere  dal   2014,   e'   corrispondentemente   incrementato   lo

stanziamento relativo al  Fondo  ammortamento  dei  titoli  di  Stato

iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze.

  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 89

Esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione

            europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09

  1. Entro il giorno successivo a quello di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto  l'INPS  provvede  ad   effettuare   il   pagamento

dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE  sul

conto «Risorse proprie  dell'Unione  europea»,  in  esecuzione  della

sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011,  della  Corte  Europea  di

Giustizia.

  2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre

penalita' inflitte  dalle  Istituzioni  comunitarie  per  il  mancato

recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di  cui  alla  citata

sentenza della Corte di giustizia n.  C-496/09,  fanno  carico  sulle

risorse  recuperate  dall'INPS   a   fronte   dei   medesimi   sgravi

contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

 

                               Art. 90

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di  rischio  verso  le

                            nuove imprese

  1. All'articolo  31  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;

  b) al comma 3:

  1) la lettera b)  e'  sostituita  dalla  seguente  "b)  avere  sede

operativa in Italia;";

  2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote

od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente,  da

persone fisiche;";

    c) al comma 5:

  1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti  "attuative

e";

  2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo  "Le  quote  di

investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo  devono

essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola  e  media  impresa

destinataria su un periodo di dodici mesi.".

 

                               Art. 91

Modifiche  alla  disciplina  del   trasferimento   all'estero   della

  residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese  commerciali.

  Procedura d'infrazione n. 2010/4141

  1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

917, dopo il comma 2-ter, sono  aggiunti  i  seguenti:  "2-quater.  I

soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini  delle  imposte  sui

redditi, in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero  in  Stati

aderenti all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i

quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca  assistenza

in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a  quella

assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del  Consiglio,  del  16  marzo

2010,  in  alternativa  a  quanto  stabilito  al  comma  1,   possono

richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto  in

conformita' ai principi sanciti  dalla  sentenza  29  novembre  2011,

causa C-371-10, National Grid Indus BV.

  2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

di  natura  non  regolamentare  sono  adottate  le  disposizioni   di

attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare,  tra  l'altro,

le fattispecie che determinano  la  decadenza  della  sospensione,  i

criteri di determinazione  dell'imposta  dovuta  e  le  modalita'  di

versamento.".

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  trasferimenti

effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

  3.  Il  decreto  da  adottare  ai  sensi  del   comma   2-quinquies

dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,

come modificato dal comma 1 del presente articolo, e'  emanato  entro

60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 92

Tutela procedimentale dell'operatore in caso  di  controlli  eseguiti

     successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis.  Nel  rispetto  del

principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della  legge  27

luglio 2000, n. 212,  dopo  la  notifica  all'operatore  interessato,

qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio,  o  nel  caso  di

accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al  medesimo  della

copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono  essere

indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a  base

delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi  agli

elementi  dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo,

l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel

termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di  avvenuta

ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale  prima

della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".

  2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,  e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli  accertamenti  e  le

verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34

del testo Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale

approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio

1973, n. 43,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  11  del

decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".

  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni

interessate  e,  in  particolare,   gli   uffici   incaricati   degli

accertamenti doganali e della revisione dei  medesimi,  provvederanno

agli   adempimenti   derivanti   dall'attuazione    delle    predette

disposizioni  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 93

Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o  committente

   dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica

  1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e'  sostituito  dal  seguente:

"Il  contribuente  ha  diritto  di  rivalersi  dell'imposta  o  della

maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o  rettifica  nei

confronti dei cessionari dei  beni  o  dei  committenti  dei  servizi

soltanto a  seguito  del  pagamento  dell'imposta  o  della  maggiore

imposta,  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  In  tal   caso,   il

cessionario  o  il  committente  puo'  esercitare  il  diritto   alla

detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa  al  secondo

anno successivo a  quello  in  cui  ha  corrisposto  l'imposta  o  la

maggiore imposta addebitata in via  di  rivalsa  ed  alle  condizioni

esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".

 

                               Art. 94

               Domanda di sgravio dei diritti doganali

  1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o  di

non  contabilizzazione  a  posteriori  dei  dazi  doganali   adottati

dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e  905

del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio  1993,  n.  2454

resta  sempre  ammesso  ricorso  giurisdizionale   alla   Commissione

Tributaria competente.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 95

 Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie

  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

sono apportate le seguenti modifiche:

  a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale  e  sui

redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;

  b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo  27,"  inserire

le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";

  c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operano

sui predetti proventi una ritenuta con aliquota  del  20  per  cento"

sono inserite le seguenti: "ovvero con la  minore  aliquota  prevista

per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo  2

del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.   138,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";

  d)  dopo  il  comma  18  e'  aggiunto  il  seguente:  "18-bis.  Nel

decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il  comma  9  dell'articolo  7  e'

abrogato.

  2. Alle minori entrate derivanti  dal  comma  1,  valutate  in  5,5

milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte

del maggior gettito di  spettanza  erariale  derivante  dal  comma  4

dell'articolo 35 del presente decreto.

 

                               Art. 96

                           Residenza OICR

  1.  L'articolo  73  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917, e' cosi' modificato:

  a) al comma 1 la lettera c) e' cosi'  sostituita.  "  c)  gli  enti

pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno  per

oggetto esclusivo o principale l'esercizio di  attivita'  commerciale

nonche' gli  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio,

residenti nel territorio dello Stato";

  b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si  considerano

altresi' residenti nel  territorio  dello  Stato"  sono  aggiunte  le

seguenti  parole  "gli  organismi  di  investimento  collettivo   del

risparmio istituiti in Italia e";

  c) il  comma  5-quinquies  e'  cosi'  sostituito:  "5-quinquies.  I

redditi degli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio

istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede

in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello

Stato, di cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre

1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre

1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti  dalle  imposte

sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della  gestione

sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute  operate

sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le

ritenute previste dai commi 2 e 3  dell'articolo  26  del  d.P.R.  29

settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed

altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e  le  ritenute

previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo

26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter  della

legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

 

                               Art. 97

Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con

  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  nonche'  al

  decreto-legge   3   ottobre   2006,   n.   262,   convertito,   con

  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

  1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE)  n.  44/2009  del

Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento  (CE)

n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001  che  definisce  talune

misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,

alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16  settembre

2010  relativa  ai  controlli  di  autenticita'  ed  idoneita'  delle

banconote denominate  in  euro  ed  al  loro  ricircolo,  nonche'  al

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 15 dicembre  2010,  relativo  alla  autenticazione  delle  monete

metalliche in euro e al trattamento  delle  monete  non  adatte  alla

circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a  quello

dell'Unione europea, al decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  409,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

  "Art. 8 - (Gestione e distribuzione  al  pubblico  di  banconote  e

monete metalliche in euro).

  1.  I  gestori  del  contante  si  assicurano  dell'autenticita'  e

dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete  metalliche

in  euro  che  intendono  rimettere  in  circolazione  e   provvedono

affinche' siano individuate  quelle  false  e  quelle  inidonee  alla

circolazione.

  2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si

intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di  pagamento,

le  Poste  Italiane  S.p.A.,  gli  altri  intermediari  finanziari  e

prestatori di servizi di pagamento nonche'  gli  operatori  economici

che partecipano alla gestione e alla  distribuzione  al  pubblico  di

banconote e monete metalliche, compresi:

  a) i soggetti la cui attivita' consiste nel  cambiare  banconote  o

monete metalliche di altre valute;

  b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o  trasporto  di

denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del  Decreto

legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  limitatamente  all'esercizio

dell'attivita' di trattamento del denaro contante;

  c) gli operatori economici, quali i commercianti e i  casino',  che

partecipano a titolo accessorio  alla  gestione  e  distribuzione  al

pubblico di banconote mediante distributori automatici  di  banconote

nei limiti di dette attivita' accessorie.

  3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1,  sono

svolte conformemente alla  Decisione  della  Banca  Centrale  Europea

(ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni

relativa ai controlli di autenticita' ed  idoneita'  delle  banconote

denominate in euro ed al loro ricircolo. Le  verifiche  sulle  monete

metalliche in euro, previste al comma 1,  sono  svolte  conformemente

alla normativa europea e, in  particolare,  al  Regolamento  (CE)  n.

1338/2001, come modificato dal Regolamento  (CE)  n.  44/2009  e  dal

Regolamento (UE) n. 1210/2010.

  4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le  banconote

e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo  alle  quali

hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano  false  e

le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia  e

all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

  5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita'  indicate  al

comma 2,  ritirano  dalla  circolazione  le  banconote  e  le  monete

metalliche in euro da  essi  ricevute  che  risultano  inidonee  alla

circolazione  ma  che  non  risultano  sospette  di  falsita'  e   ne

corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le  monete

metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e  al

Centro nazionale di analisi delle monete -  CNAC,  presso  l'Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato.

  La corresponsione del controvalore delle  banconote  che  risultano

inidonee alla  circolazione  in  quanto  danneggiate  o  mutilate  e'

subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione  della

Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.

  La corresponsione del  controvalore  delle  monete  metalliche  che

risultano  inidonee  alla  circolazione  in  quanto  danneggiate   e'

subordinata  al  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa

europea e, in particolare, al  Regolamento  (UE),  n.  1210/2010.  In

relazione  a  quanto  previsto  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del

Regolamento (UE) n. 1210/2010,  le  monete  metalliche  in  euro  non

adatte alla circolazione che siano state deliberatamente  alterate  o

sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di  alterarle

non possono essere rimborsate.

  6. Al "Centro nazionale di analisi  delle  monete  -  CNAC"  presso

l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  di  cui  all'elenco

pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002

C 173/02,  sono  attribuiti  i  compiti  e  le  funzioni  di  cui  al

Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:

  - ricezione delle monete metalliche  in  euro  sospette  di  essere

contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;

  - effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)

n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento  delle  monete

metalliche in euro;

  - effettuazione  dei  controlli  annuali  di  cui  all'articolo  6,

paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;

    - formazione del personale in conformita' alle modalita' definite

dagli Stati membri.

  7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del

contante al fine di verificare il rispetto  degli  obblighi  previsti

dalla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16

settembre 2010 e successive modificazioni, dal  presente  articolo  e

dalle disposizioni  attuative  del  medesimo,  con  riferimento  alle

banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei

gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della

Guardia di Finanza ai  sensi  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive  modificazioni,  la

Banca  d'Italia  puo'  avvalersi,  anche  sulla  base   di   appositi

protocolli d'intesa  all'uopo  stipulati,  della  collaborazione  del

predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad

esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e

delle  imposte  sui  redditi,  nell'ambito   delle   risorse   umane,

finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione  vigente.  Gli

ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli  atti  che

ritengono  necessari,  nonche'  prelevare  esemplari   di   banconote

processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;

in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare  un

proprio rappresentante alla verifica.

  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,

il "Centro nazionale di analisi delle  monete  -  CNAC"  e  le  altre

autorita' nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre  2002,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie

generale,  n.  271  del  19  novembre  2002,  stipuleranno   appositi

protocolli d'intesa al fine di coordinare le attivita'  di  cui  agli

articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.409,

come modificati e integrati dal presente articolo.

  9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle  finanze,

nell'ambito delle rispettive  competenze  sulle  banconote  e  monete

metalliche in  euro,  emanano  disposizioni  attuative  del  presente

articolo,  anche  con  riguardo  alle  procedure,  all'organizzazione

occorrente  per  il  trattamento  del  contante,  ai  dati   e   alle

informazioni che i gestori del contante sono  tenuti  a  trasmettere,

nonche', relativamente alle monete metalliche in  euro,  alle  misure

necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.

1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente  comma  sono

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

  10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla  Decisione

della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e

successive  modificazioni,  al  Regolamento  (CE)  n.   44/2009   del

Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)

n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.

1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del  15  dicembre  2010,  al

presente articolo, nonche' delle disposizione  attuative  di  cui  al

comma 9, la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, nell'ambito delle rispettive competenze  sulle  banconote  e

monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei  gestori  del

contante, una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  ad

euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,

in quanto compatibile, l'articolo  145  del  Decreto  legislativo 

settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo

2 luglio 2010, n. 104.

  11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui

casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla  Decisione  della

Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e

successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle

disposizioni attuative di cui al comma 9,  richiede  al  gestore  del

contante di  adottare  misure  correttive  entro  un  arco  di  tempo

specificato. Finche' non sia  stato  posto  rimedio  all'inosservanza

contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto  in  questione

di rimettere in  circolazione  il  taglio  o  i  tagli  di  banconote

interessati. In ogni caso, il  comportamento  non  collaborativo  del

gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in  relazione

a un'ispezione costituisce di  per  se'  inosservanza  ai  sensi  del

presente articolo e delle relative disposizioni attuative.  Nel  caso

in  cui  la  violazione  sia  dovuta  a  un  difetto  del   tipo   di

apparecchiatura  per  il  trattamento  delle  banconote,  cio'   puo'

comportare la sua  cancellazione  dall'elenco  delle  apparecchiature

conformi alla normativa pubblicato  sul  sito  della  Banca  Centrale

Europea.

  12. Le violazioni delle disposizioni di cui  alla  Decisione  della

Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e

successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle

disposizione attuative di cui al comma 9, da parte  di  banche  o  di

altri intermediari finanziari e prestatori di  servizi  di  pagamento

sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che  esse

possono avere per l'attivita' di vigilanza.

  13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla  Decisione

della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e

successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle

disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di  gestori  del

contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia  e

il  Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze,  nell'ambito   delle

rispettive competenze sulle banconote e monete  metalliche  in  euro,

informano  l'autorita'  di  controllo   competente   perche'   valuti

l'adozione delle misure e delle  sanzioni  previste  dalla  normativa

vigente.

  14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti  commi,  la  Banca

d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore

adottati nei confronti dei gestori del  contante  per  l'inosservanza

del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."

    b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

  "Art.  8-bis.  -  (Disposizioni  concernenti  la   custodia   delle

banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').

  1. La Banca d'Italia mantiene in  custodia  le  banconote  in  euro

sospette di falsita' ritirate dalla circolazione  ovvero  oggetto  di

sequestro ai sensi delle norme di procedura  penale  fino  alla  loro

trasmissione all'Autorita' competente.

  2. In deroga a quanto  previsto  al  comma  1,  la  Banca  d'Italia

trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n.  1338/2001  come

modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote  di  cui  al

comma 1 alle altre Banche Centrali  Nazionali,  alla  Banca  Centrale

Europea e ad  altre  istituzioni  ed  organi  competenti  dell'Unione

europea.

  3.  La   Banca   d'Italia   informa   preventivamente   l'Autorita'

Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del  comma  2

quando la  trasmissione  concerne  tutte  le  banconote  in  euro  in

custodia  nonche'  quando  le  verifiche  cui  la   trasmissione   e'

finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le  banconote

custodite   che   presentano   le   medesime    caratteristiche    di

falsificazione.

  4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai  commi

2 e 3, con riferimento alle banconote  trasmesse,  non  si  applicano

alla Banca  d'Italia  le  disposizioni  nazionali  che  obbligano  il

custode a conservare presso di se' le cose e  a  presentarle  a  ogni

richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la  restituzione

agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi  2

e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita'  in  giudizio,

la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo

equivalente.

  5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia

delle banconote in euro sospette di falsita' e  la  medesima  non  e'

tenuta a versare cauzione per la custodia  di  banconote  oggetto  di

sequestro penale.

  6. Le competenze e le  funzioni  svolte  dalla  Banca  d'Italia  in

relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a

5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto

gia' previsto dall'articolo 1 della legge  20  aprile  1978  n.154  e

dall'articolo 8 della presente legge.

  7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere  emanate

disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e  per  il  loro

coordinamento con le vigenti norme in materia  penale  e  processuale

penale, sentita la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'Economia  e

delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle  banconote  e  alle

monete metalliche in euro. Il decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana.

  Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).

  1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita'

pubbliche  in  ragione  dell'esercizio  dei  poteri  previsti   nella

presente  sezione  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei

confronti della pubblica amministrazione e possono essere  utilizzati

dalle predette autorita' soltanto per le finalita'  istituzionali  ad

esse assegnate dalla  legge.  Il  segreto  non  puo'  essere  opposto

all'autorita' giudiziaria  quando  le  informazioni  richieste  siano

necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni

sanzionate penalmente.".

  2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  come

modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:

  "152. I gestori del contante trasmettono, per  via  telematica,  al

Ministero dell'Economia e delle finanze  i  dati  e  le  informazioni

relativi al ritiro  dalla  circolazione  di  banconote  e  di  monete

metalliche in euro sospette  di  falsita',  secondo  le  disposizioni

applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con

provvedimento pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

Italiana.".

    b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:

  "153. In caso di violazione del comma 152 del presente  articolo  o

delle disposizioni applicative del medesimo  comma,  al  gestore  del

contante  responsabile  e'  applicabile  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione

spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del

Tesoro.".

    c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:

  "153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative

di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni

in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle  finanze  di

dati e informazioni.".

  3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni

competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 98

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella    Raccolta    ufficiale    degli    atti    normativi    della

 Repubblica italiana. E'  fatto  obbligo   a   chiunque   spetti   di

osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012

 

                    NAPOLITANO

                    Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri

                    e Ministro  dell'economia  e delle finanze

                    Passera,  Ministro   dello   sviluppo economico e 

                   delle  infrastrutture  e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino