Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

Roma, 27 gennaio 2012

 

Circolare n. 32/2012

 

Oggetto: Liberalizzazioni - Decreto “Cresci Italia” – D.L. 24.1.2012 n. 1, su S.O. alla G.U. n.19 del 24.1.2012.

 

Dopo la manovra “Salva Italia” il Governo Monti ha adottato un secondo pacchetto di interventi volto a favorire la crescita attraverso liberalizzazioni e rilancio delle infrastrutture. Si tratta di un provvedimento corposo di ben 98 articoli che spazia dalle professioni alle farmacie, dal gas al carburante, dai servizi pubblici locali a quelli bancari e assicurativi, dai taxi alle edicole, dalle ferrovie all’Autority nei trasporti, dall’attrazione di capitali privati nelle infrastrutture ai dragaggi.

 

Si segnalano di seguito alcune delle principali misure del provvedimento che ha iniziato al Senato l’iter di conversione.

 

Liberalizzazione delle attività economiche (art. 1) – E’ stata prevista l’abrogazione, da attuarsi entro la fine di quest’anno, delle norme che pongono vincoli burocratici (limiti numerici, autorizzazioni, licenze o nullaosta) per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale. Sono escluse dall’ambito di applicazione della disposizione in esame i trasporti di persone e merci su gomma, per i quali rimangono in vigore le attuali regole sull’accesso alla professione, nonché i servizi di finanziari e di comunicazione.

 

Agevolazioni per le nuove società (art. 3) – Allo scopo di favorire la nascita di nuove imprese è stata istituita la società semplificata a responsabilità limitata a favore dei giovani di età inferiore ai 35 anni. Tale società godrà di un regime agevolato sia per quanto riguarda le formalità di costituzione che l’ammontare del capitale che potrà essere anche simbolico (minimo 1 euro).

 

Autorità di regolazione dei trasporti (art. 36) – E’ stata confermata l’istituzione, già prevista dal decreto Salva Italia, di una specifica Autorità di regolazione dei trasporti che sarà disciplinata con un’apposita legge. In attesa che ciò avvenga sono state attribuite nuove funzioni all’attuale Autorità per l’energia elettrica e il gas che pertanto dal prossimo 30 giugno diverrà competente anche nel settore dei trasporti e dell’accesso alle infrastrutture. In particolare tale Autorità dovrà garantire condizioni di accesso eque alle infrastrutture ferroviarie, portuali e autostradali, definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi nonché, con specifico riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definire i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità.

 

Ferrovie (art. 38) – E’ stato soppresso l’obbligo, introdotto a sorpresa dal precedente Governo in sede di conversione del D.L. n. 138/2011, per tutte le imprese ferroviarie di applicare il contratto collettivo di lavoro F.S.. Com’è noto, contro tale obbligo aveva preso posizione la Confetra ritenendolo contrario al principio costituzionale di libertà contrattuale e di ostacolo a qualsiasi processo di liberalizzazione.

 

Dragaggi (art. 48) – E’ stata modificata la disciplina sui dragaggi nell’intento di semplificare il sistema normativo che regola la materia. In particolare è stato previsto che nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale le operazioni di dragaggio devono essere svolte sulla base di un progetto presentato dall’Autorità portuale e approvato entro 30 giorni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E’ stato inoltre ribadito che i materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi in mare nel rispetto delle norme fissate dal Codice Ambientale (DLGVO n. 152/2006); al riguardo si fa osservare che, come già previsto da tale Codice, l’operatività dell’immersione in mare continua peraltro ad essere subordinata ad uno specifico decreto del Ministero dell’Ambiente sino ad oggi non ancora emanato.

 

Diritti aeroportuali (artt. da 71 a 82) – E’ stata data attuazione alla direttiva europea n. 12/2009 concernente i diritti aeroportuali. In tale contesto sono stati attribuiti all’istituenda Autorità dei trasporti compiti di regolazione e di vigilanza anche in materia aeroportuale con l’approvazione dei sistemi di tariffazione e dell’am­montare dei diritti. Fintantoché l’Autorità non sarà costituita le suddette funzioni saranno svolte dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) tramite un’apposita struttura autonoma. La determinazione dei diritti aeroportuali dovrà essere preceduta da una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto.

 

Tasse ancoraggio (art. 84) – Al fine di porre fine ad una procedura d’inflazione aperta dalla Commissione Europea contro l’Italia, è stato corretto il DPR n.107/2009 che discriminava i trasporti marittimi diretti nei Paesi comunitari rispetto ai trasporti marittimi nazionali attraverso l’applicazione di maggiori tasse di ancoraggio.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 268/2011, 195/2011, 135/2009 e 203/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

S.O alla G.U. n. 19 del 24.1.2012 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo   sviluppo   delle

infrastrutture e la competitivita'.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                 Emana

                      il seguente decreto-legge:

 

                               Titolo I
                             CONCORRENZA

                                Capo I
                Norme generali sulle liberalizzazioni

                               Art. 1

             Liberalizzazione delle attivita' economiche

        e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.

148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa  economica

sancito dall'articolo  41  della  Costituzione  e  del  principio  di

concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono  abrogate,

dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui  al  comma  3  del

presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni,

licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione

comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non

giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e

compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio

di proporzionalita';

    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita'

economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche

perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e

programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente

finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono

limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati

ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate

e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di

nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici

ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'

presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,

ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e

servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',

ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori

economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori

nei loro confronti.

  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni

all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni

caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e

ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse

pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i

quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di

piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti

e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli

necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al

paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla

liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'

sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli

obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

  3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i

criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo   34   del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22

dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle

Camere di una sua relazione che  specifichi,  periodi  ed  ambiti  di

intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro

il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per  individuare  le

attivita'  per  le  quali  permane  l'atto  preventivo   di   assenso

dell'amministrazione, e  disciplinare  i  requisiti  per  l'esercizio

delle attivita' economiche, nonche' i  termini  e  le  modalita'  per

l'esercizio   dei   poteri   di    controllo    dell'amministrazione,

individuando le disposizioni di legge  e  regolamentari  dello  Stato

che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di

entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita'  garante  della

concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel  termine  di

trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,

anche in merito al rispetto del  principio  di  proporzionalita'.  In

mancanza del parere nel termine,  lo  stesso  si  intende  rilasciato

positivamente.

  4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai  principi  e

alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi

restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120

della  Costituzione.  A  decorrere  dall'anno   2013,   il   predetto

adeguamento costituisce elemento  di  valutazione  della  virtuosita'

degli  stessi  enti  ai  sensi  dell'articolo  20,   comma   3,   del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio

2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,

nell'ambito dei compiti di cui all'articolo  4,  comunica,  entro  il

termine perentorio del 31  gennaio  di  ciascun  anno,  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  gli  enti  che   hanno   provveduto

all'applicazione delle procedure previste dal presente  articolo.  In

caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al  periodo

precedente, si prescinde dal predetto elemento di  valutazione  della

virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di

Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni  dei

rispettivi statuti.

  5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i

servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i

servizi  finanziari  come  definiti  dall'articolo  4   del   decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi  di  comunicazione  come

definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.

59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE  relativa  ai  servizi

nel mercato interno,  e  le  attivita'  specificamente  sottoposte  a

regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.

 

                               Art. 2

                       Tribunale delle imprese

  1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) agli articoli 1 e  2  le  parole:  «sezioni  specializzate  in

materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono  sostituite,

ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in  materia

di impresa»;

    b)  all'articolo  2,  le  parole:  «in  materia   di   proprieta'

industriale ed intellettuale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in

materia di impresa»;

    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).

  1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

    a) controversie di cui all'articolo 134 del  decreto  legislativo

10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

    b) controversie in materia di diritto d'autore;

    c) azioni di classe  di  cui  all'articolo  140-bis  del  decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente

alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice

civile  ovvero  alle  societa'  da  queste  controllate  o   che   le

controllano, per le cause:

    a) tra soci delle societa', inclusi coloro  la  cui  qualita'  di

socio e' oggetto di controversia;

    b) relative al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad

ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i

diritti inerenti;

    c)  di  impugnazione  di  deliberazioni  e  decisioni  di  organi

sociali;

    d) tra soci e societa';

    e) in materia di patti parasociali;

    f)  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi   o   di

controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

    g) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai

creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le

controllano;

    h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma,  n.

3,  all'articolo  2497-septies  e  all'articolo  2545-septies  codice

civile;

    i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o

forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una  societa'  di

cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice  civile,  quando

sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».

  2. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle

disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di

giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, e successive modificazioni, e'  inserito  il  seguente:

«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni  specializzate  di

cui al decreto legislativo 26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive

modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e'

quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».

  3.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle

disposizioni di cui al comma 2 e' versato  all'entrata  del  bilancio

dello Stato per  essere  riassegnato  al  fondo  istituito  ai  sensi

dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  4. Il comma 4  dell'articolo  140-bis  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:

  «4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita  la

sezione specializzata di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo

26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».

  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai

giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in  vigore

del presente decreto.

  6. L'amministrazione  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita'

relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o

maggiori oneri e con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente".

 

                               Art. 3

                Accesso dei giovani alla costituzione

               di societa' a responsabilita' limitata

  1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il  seguente

articolo:

  "  Articolo  2463-bis  (Societa'  semplificata  a   responsabilita'

limitata)

  La societa' semplificata a  responsabilita'  limitata  puo'  essere

costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che

non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della

costituzione.

  L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve

indicare:

    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il

domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa'

semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la

sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;

    3) l'ammontare del capitale sociale  non  inferiore  ad  un  euro

sottoscritto e interamente versato alla data della  costituzione.  Il

conferimento deve farsi in denaro;

    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6),  7),  8)  del  secondo

comma dell'articolo 2463;

    5) luogo e data di sottoscrizione.

  L'atto  costitutivo   deve   essere   depositato   a   cura   degli

amministratori entro quindici giorni presso  l'ufficio  del  registro

delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede  sociale,

allegando i documenti comprovanti  la  sussistenza  delle  condizioni

previste dall'articolo 2329. L'iscrizione  e'  effettuata  con  unica

comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella  quale

si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

  L'ufficiale  del  registro  deve  accertare  la   sussistenza   dei

requisiti richiesti  e  procedere  all'iscrizione  entro  il  termine

perentorio di quindici giorni. Si applica  l'articolo  2189.  Decorso

inutilmente il termine indicato  per  l'iscrizione,  il  giudice  del

registro,  su   richiesta   degli   amministratori,   verificata   la

sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

  Il verbale recante modificazioni dell'atto  costitutivo  deliberate

dall'assemblea dei  soci  e'  redatto  per  scrittura  privata  e  si

applicano i commi terzo  e  quarto.  L'atto  di  trasferimento  delle

partecipazioni e' redatto per  scrittura  privata  ed  e'  depositato

entro quindici giorni a cura degli  amministratori  presso  l'ufficio

del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la

sede sociale.

  Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui  al  primo

comma, se l'assemblea convocata senza  indugio  dagli  amministratori

non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di  diritto

e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno

il requisito di eta' in  capo  a  tutti  i  soci  gli  amministratori

devono,  senza  indugio,  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la

trasformazione della societa',  in  mancanza  si  applica  l'articolo

2484.

  La  denominazione  di  societa'  semplificata   a   responsabilita'

limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e  versato,  la  sede

della societa' e l'ufficio del  registro  delle  imprese  presso  cui

questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella

corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato

alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso

pubblico.

  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla

societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni  di

questo capo in quanto compatibili.".

  Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile,  e'  inserito

il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata  si

scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per  il  venir

meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis,  in  capo  a

tutti i soci.".

  2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di

concerto con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  e  con  il

Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata

in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  viene

tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i

criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.

 

                               Art. 4

            Norme a tutela e promozione della concorrenza

                  nelle Regioni e negli enti locali

  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in   attuazione

dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il  rispetto

della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica

e  dell'unita'  economica  dell'ordinamento,  svolgendo  le  seguenti

funzioni:

    a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su

segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato,

le disposizioni contrastanti con la  tutela  o  la  promozione  della

concorrenza;

    b) assegna all'ente interessato un congruo termine per  rimuovere

i limiti alla concorrenza;

    c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone

al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi  di  cui

all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  precedente,  la

Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di  informazioni  a

privati e enti pubblici.

  3. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le

risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a

legislazione vigente.

 

                              Capo II
                      Tutela dei consumatori

                               Art. 5

                        Tutela amministrativa

                    contro le clausole vessatorie

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo  l'articolo

37 e' aggiunto il seguente:

  "Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

  1. L'Autorita' Garante della  Concorrenza  e  del  Mercato,  previo

accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei

consumatori interessati, ai soli fini di  cui  ai  commi  successivi,

dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei  contratti  tra

professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a

condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,

modelli o formulari.

  2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola  e'

diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito  internet

istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che  adotta  la

clausola ritenuta vessatoria e mediante  ogni  altro  mezzo  ritenuto

opportuno in relazione  all'esigenza  di  informare  compiutamente  i

consumatori.

  3.  Le  imprese  interessate   hanno   facolta'   di   interpellare

preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alle  vessatorieta'   delle

clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i

consumatori.  Le  clausole  non  ritenute  vessatorie  a  seguito  di

interpello,   non    possono    essere    successivamente    valutate

dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni  caso

ferma  la  responsabilita'  dei  professionisti  nei  confronti   dei

consumatori.

  4.  In  materia  di  tutela  giurisdizionale,   contro   gli   atti

dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'

competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione

del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul

risarcimento del danno.".

  5. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le

risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a

legislazione vigente."

 

                               Art. 6

                     Norme per rendere efficace

                         l'azione di classe

  1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di  cui  al  decreto

legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) al comma 2:

      - alla lettera a), la parola  "identica"  e'  sostituita  dalle

seguenti "del tutto omogenea";

      - la lettera b),  la  parola  "identici"  e'  sostituita  dalle

seguenti: "del tutto omogenei";

      - alla lettera c) la  parola  "identici"  e'  sostituita  dalle

seguenti "del tutto omogenei".

    b) al comma 6:

      - al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalle

seguenti: "l'evidente omogeneita'".

 

                               Art. 7

                Tutela delle microimprese da pratiche

                commerciali ingannevoli e aggressive

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre

2005, n. 206, dopo  la  lettera  d)  inserire  la  seguente:  "d-bis)

«microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni,  che,  a

prescindere dalla forma giuridica esercitano  un'attivita'  economica

artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare.";

  2. All'articolo 19,  comma  1,  dopo  le  parole:  "relativa  a  un

prodotto"  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti:  ",  nonche'  alle

pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per

le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e  di

pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via  esclusiva  dal

decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".

 

                               Art. 8

                  Contenuto delle carte di servizio

  1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono  tenuti

i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di  un'infrastruttura

necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per  l'esercizio

di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in

modo specifico i diritti,  anche  di  natura  risarcitoria,  che  gli

utenti possono esigere nei  confronti  dei  gestori  del  servizio  e

dell'infrastruttura.

  2. Le Autorita' indipendenti  di  regolazione  e  ogni  altro  ente

pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui

servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti  di

cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie  che  le  imprese

che   gestiscono   il   servizio   o   l'infrastruttura   definiscono

autonomamente.

 

Capo III

                       Servizi professionali

 

                               Art. 9

            Disposizioni sulle professioni regolamentate

  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel

sistema ordinistico.

  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del

professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti

con decreto del ministro vigilante. Con decreto  del  Ministro  della

Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze

sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse

professionale e agli archivi precedentemente  basati  sulle  tariffe.

L'utilizzazione  dei  parametri   nei   contratti   individuali   tra

professionisti e consumatori o microimprese da' luogo  alla  nullita'

della clausola relativa alla determinazione  del  compenso  ai  sensi

dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  3. Il compenso per le  prestazioni  professionali  e'  pattuito  al

momento   del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il

professionista deve rendere noto al cliente il grado di  complessita'

dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri

ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione

dell'incarico  e  deve  altresi'  indicare  i  dati   della   polizza

assicurativa per  i  danni  provocati  nell'esercizio  dell'attivita'

professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente  resa

nota al cliente anche in forma scritta se da questi  richiesta,  deve

essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per

le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di  spese,

oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel  presente

comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

  4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la  determinazione

del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al

comma 1.

  5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni

regolamentate non potra' essere superiore a diciotto  mesi  e  per  i

primi sei mesi, potra' essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita

convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e

il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca,  in  concomitanza

col corso di studio  per  il  conseguimento  della  laurea  di  primo

livello  o  della  laurea  magistrale   o   specialistica.   Analoghe

convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli  nazionali  degli

ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione

tecnologica  per  lo  svolgimento  del  tirocinio  presso   pubbliche

amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del

presente comma non si applicano alle  professioni  sanitarie  per  le

quali resta confermata la normativa vigente.

  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono

soppressi;

    b) la lettera d) e' soppressa.

  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 10

       Estensione ai liberi professionisti della possibilita'

              di partecipare al patrimonio dei confidi

  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.

201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:

"le piccole e medie imprese socie" inserire le parole:  "e  i  liberi

professionisti soci".

 

                               Art. 11

Potenziamento del servizio  di  distribuzione  farmaceutica,  accesso

  alla titolarita' delle farmacie e modifica  alla  disciplina  della

  somministrazione dei farmaci

  1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da

parte di un piu' ampio numero di aspiranti,  aventi  i  requisiti  di

legge,  garantendo  al  contempo  una  piu'  capillare  presenza  sul

territorio del servizio farmaceutico, il secondo  e  il  terzo  comma

dell'articolo 1 della legge 2  aprile  1968,  n.  475,  e  successive

modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

  "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una

farmacia ogni 3000 abitanti.

  La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui  al  secondo

comma, consente l'apertura di una  ulteriore  farmacia,  qualora  sia

superiore  a  500  abitanti;  nei  comuni  fino  a  9.000   abitanti,

l'ulteriore farmacia puo'  essere  autorizzata  soltanto  qualora  la

popolazione eccedente rispetto al  parametro  sia  superiore  a  1500

abitanti".

  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di  entrata  in

vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto,

l'approvazione straordinaria delle piante organiche  delle  farmacie,

in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a  quanto

previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  sulle

sedi farmaceutiche istituite in attuazione del  comma  1  o  comunque

vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte

del comune. Entro i successivi 30 giorni le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso  straordinario

per titoli ed esami per la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche  di

nuova istituzione o vacanti, fatte salve  quelle  per  le  quali  sia

stata  gia'  espletata  la  procedura  concorsuale,   riservando   la

partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di  farmacia  e

ai  titolari  di   farmacia   rurale   sussidiata.   L'adozione   dei

provvedimenti previsti dai  precedenti  periodi  del  presente  comma

costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da  parte  del

comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita

in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo

2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del  Servizio

sanitario  nazionale.  Al  concorso  straordinario  si  applicano  le

disposizioni  vigenti  sui  concorsi  per  la  copertura  delle  sedi

farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni

previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori  disposizioni

regionali  dirette  ad  accelerare  la  definizione  delle  procedure

concorsuali.

  3. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

sentiti  l'unita'  sanitaria  locale  e  l'ordine   provinciale   dei

farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:

    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico

internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio

autostradali ad alta  intensita'  di  traffico,  servite  da  servizi

alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una

farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;

    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con

superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'

aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

  4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del  comma  3

sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

  5. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli

interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per

la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale  caso  la

titolarita' della sede  farmaceutica  assegnata  e'  condizionata  al

mantenimento  della  gestione  associata  da   parte   degli   stessi

vincitori,  su  base  paritaria,  fatta  salva   la   premorienza   o

sopravvenuta incapacita'. Ai fini  della  valutazione  dell'esercizio

professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,

per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma

1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  sono  assegnati

punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno  per  i

secondi 10 anni.

  6. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita'

competenti in base alle vigente normativa non impediscono  l'apertura

della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le  farmacie

possono praticare sconti sui prezzi di tutti  i  tipi  di  farmaci  e

prodotti venduti pagati direttamente dai  clienti,  dandone  adeguata

informazione alla clientela.

  7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti  previsti  dal

comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri  sostitutivi  di

cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito

commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta

le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

  8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e

successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite  dalle

parole "sei mesi".

  9. Il medico, nel prescrivere un farmaco,  e'  tenuto,  sulla  base

della  sua  specifica  competenza  professionale,  ad  informare   il

paziente dell'eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi

uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,

via di somministrazione, modalita' di rilascio  e  dosaggio  unitario

uguali. Il  medico  aggiunge  ad  ogni  prescrizione  di  farmaco  le

seguenti parole: "sostituibile  con  equivalente  generico",  ovvero,

"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni

cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non  risulti

apposta  dal  medico  l'indicazione  della  non  sostituibilita'  del

farmaco prescritto, e' tenuto a  fornire  il  medicinale  equivalente

generico avente il prezzo piu' basso,  salvo  diversa  richiesta  del

cliente. Ai fini del confronto il  prezzo  e'  calcolato  per  unita'

posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,

comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nel  secondo

periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite  le  seguenti:

"solo su espressa richiesta dell'assistito e".

  10. L'inaccessibilita' ai farmaci  da  parte  del  pubblico  e  del

personale non addetto prevista  dal  comma  2  dell'articolo  32  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  deve  intendersi  riferita

unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera  c)

della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  che  potranno  essere  venduti

senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma

1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della

procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.

  11.  E'  istituito,  presso  l'Ente  nazionale  di   previdenza   e

assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale

per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille  abitanti.

Il  fondo  e'  finanziato  dalle  farmacie  urbane,   attraverso   il

versamento,  a  favore  dell'ENPAF,  di  una  quota  percentuale  del

fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente

ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei  centri  abitati

con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito  netto  non

inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,

in  base  al  contratto  collettivo  nazionale,  da   un   farmacista

collaboratore di primo livello con  due  anni  di  servizio.  L'ENPAF

provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente

il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente  periodo.

Le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente

comma sono stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze.

  12. Con decreto del Ministro della salute,  previa  intesa  con  la

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentita  la  Federazione

degli ordini dei farmacisti  italiani,  sono  fissati  i  livelli  di

fatturato delle  farmacie  aperte  al  pubblico  il  cui  superamento

comporta,  per  i  titolari  delle  farmacie  stesse,  l'obbligo   di

avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio

sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.

 

                               Art. 12

                   Incremento del numero dei notai

                     e concorrenza nei distretti

  1. La tabella notarile che determina il numero e la  residenza  dei

notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio  1913,

n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti  del  Ministro  della

giustizia  in  data  23  dicembre  2009,  pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10  novembre  2011,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292,  e'

aumentata di cinquecento posti.

  2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare

entro 120 giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione

del  presente  decreto-legge,  i  posti  di  cui  al  comma  1   sono

distribuiti nei distretti e nei  singoli  comuni  in  essi  compresi,

secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma  1,  della  legge  6

febbraio 1913, n. 89.

  3. Entro il 31  dicembre  2012  sono  espletate  le  procedure  del

concorso per la nomina a 200 posti  di  notaio  bandito  con  decreto

direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina

a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del

27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per  complessivi  550  nuovi

posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e'  bandito  un  ulteriore

concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro  il

31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore  concorso  pubblico  per  la

nomina fino a 500 posti di  notaio.  All'esito  della  copertura  dei

posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che  determina

il numero e la residenza dei notai, udite  le  Corti  d'appello  e  i

Consigli  notarili,  viene  rivista  ogni  tre  anni.  Per  gli  anni

successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti

i posti che si rendono disponibili.

  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,  n.

89, sono sostituiti dai seguenti:

  "Per assicurare il funzionamento regolare e continuo  dell'ufficio,

il  notaro  deve  tenere  nel  Comune  o  nella  frazione  di  Comune

assegnatagli studio aperto con il deposito  degli  atti,  registri  e

repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso

almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici  giorni  per

ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.

  Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il

territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la  sua

sede notarile, ed aprire un ufficio  secondario  nel  territorio  del

distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".

  5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,

e' sostituito dal seguente:

  "Egli  non  puo'  esercitarlo  fuori  del  territorio  della  Corte

d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".

  6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  dopo  le

parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".

  7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge  16

febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo  39  del  decreto

legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:

    "a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale  nel  cui

circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per

il quale si procede e' stato commesso;

    b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto  nel  cui

ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale  il  fatto

per il quale  si  procede  e'  stato  commesso.  Se  l'infrazione  e'

addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le  veci,

previa  delibera  dello  stesso  consiglio.  La  stessa  delibera  e'

necessaria in caso di intervento  ai  sensi  dell'articolo  156  bis,

comma 5.".

  8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16  febbraio  1913,  n.

89, come modificato  dall'articolo  41  del  decreto  legislativo 

agosto 2006, n. 249, le parole "di cui  all'articolo  153,  comma  1,

lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:  "in  cui  il  notaio  ha

sede".

  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

                              Capo IV
                 Disposizioni in materia di energia

 

                               Art. 13

                 Misure per la riduzione del prezzo

             del gas naturale per i clienti vulnerabili

  1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore

del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,

al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas  naturale  per  i

clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 

giugno 2011, n. 93,  ai  valori  europei,  nella  determinazione  dei

corrispettivi variabili a copertura dei costi  di  approvvigionamento

di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri  in  base

ai quali e' disposto l'aggiornamento anche  il  riferimento  per  una

quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul  mercato.

In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo

30, comma 1, della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  i  mercati  di

riferimento da considerare sono  i  mercati  europei  individuati  ai

sensi dell'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo  13  agosto

2010, n.130.

 

                               Art. 14

          Misure per ridurre i costi di approvvigionamento

                   di gas naturale per le imprese

  1. Le capacita' di  stoccaggio  di  gas  naturale  che  si  rendono

disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio

strategico di  cui  all'articolo  12,  comma  11-  ter,  del  decreto

legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove  modalita'  di

calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in  base  ai  criteri

determinati  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi

dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo  23  maggio  2000,

n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,

sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del

Ministero dello sviluppo economico, per  l'offerta  alle  imprese  di

servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo  gasdotti  esteri  e   di

rigassificazione,  comprensivi  dello  stoccaggio  di  gas  naturale,

finalizzati a consentire il loro approvvigionamento  diretto  di  gas

naturale   dall'estero,   secondo   criteri   di   sicurezza    degli

approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.

  2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle  imprese

di rigassificazione e di trasporto  in  regime  regolato  in  base  a

modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

  3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di  gas  naturale

disponibili non assegnate  ai  sensi  del  comma  1,  sono  assegnate

secondo le modalita' di cui all'articolo 12,  comma  7,  lettera  a),

ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.164,  come

modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

  4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel  volume  di

stoccaggio strategico  che  si  rende  disponibile  a  seguito  delle

rideterminazioni di cui al  comma  1,  e'  ceduto  dalle  imprese  di

stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma

1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo

economico.

 

                               Art. 15

                       Disposizioni in materia

                     di separazione proprietaria

  1. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui

all'articolo 1, comma 905, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,

relativamente alla partecipazione azionaria attualmente  detenuta  in

Snam S.p.A., e' emanato entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto-legge.

 

                               Art. 16

                   Sviluppo di risorse energetiche

                  e minerarie nazionali strategiche

  1. Al fine di favorire nuovi investimenti  di  ricerca  e  sviluppo

delle  risorse  energetiche  nazionali  strategiche  di  idrocarburi,

garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato,  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro

dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza

Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, da emanare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   per

individuare  le  maggiori  entrate  effettivamente  realizzate  e  le

modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori  entrate  per

lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di  crescita

dei  territori  di  insediamento  degli  impianti  produttivi  e  dei

territori  limitrofi  nonche'  ogni  altra   disposizione   attuativa

occorrente all'attuazione del presente articolo.

  2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente

della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme

vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

 

                               Art. 17

                Liberalizzazione della distribuzione

                           dei carburanti

  1. I gestori degli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  che

siano  anche  titolari  della  relativa  autorizzazione   petrolifera

possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o  rivenditore

nel  rispetto  della  vigente  normativa  nazionale  ed  europea.   A

decorrere dal 30 giugno  2012  eventuali  clausole  contrattuali  che

prevedano  per  gli  stessi  gestori  titolari  forme  di   esclusiva

nell'approvvigionamento  cessano  di  avere  effetto  per  la   parte

eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e

comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel

precedente anno dal singolo punto  vendita.  Nei  casi  previsti  dal

presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni  economiche

e l'uso  del  marchio.  Nel  rispetto  delle  normative  nazionali  e

comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di  distribuzione

di  carburante  al  fine  di  sviluppare  la  capacita'  di  acquisto

all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e  di  trasporto

dei medesimi sono consentite anche in deroga  ad  eventuali  clausole

negoziali che ne vietino la realizzazione.

  2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza  del

mercato  anche  attraverso  una  diversificazione   nelle   relazioni

contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori

degli impianti di distribuzione  carburanti,  i  commi  da  12  a  14

dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   sono

sostituiti dai seguenti:

  "12. Fermo restando quanto disposto con il decreto  legislativo  11

febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  in  aggiunta  agli

attuali contratti di comodato  e  fornitura  ovvero  somministrazione

possono essere  adottate,  alla  scadenza  dei  contratti  esistenti,

differenti    tipologie    contrattuali    per    l'affidamento     e

l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel

rispetto  delle  normative  nazionali   e   comunitarie,   e   previa

definizione  negoziale  di  ciascuna   tipologia   mediante   accordi

sottoscritti tra organizzazioni di  rappresentanza  dei  titolari  di

autorizzazione o concessione e  dei  gestori,  depositati  presso  il

Ministero dello sviluppo economico.

  13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli

stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per

l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore

stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti

fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia'

pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo

criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

  14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al

gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per

competere nel mercato di riferimento."

  3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo

scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto  o  tramite

previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo

al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai  sensi  e  per

gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.

  4.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.111,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

  "8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza  del

mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di

distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:

    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e

bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25

agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di

cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di

onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non

esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della

superficie dell'impianto e l'esercizio della  rivendita  di  tabacchi

presso gli impianti di distribuzione carburanti  con  una  superficie

minima di 1.500 mq;

    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente

normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".

    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

  "10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di  nuova

realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono

esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio

dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio

tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza

dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento

delle predette attivita'. In ogni caso sono  fatti  salvi  i  vincoli

connessi  con  procedure  competitive   in   aree   autostradali   in

concessione espletate al 30 giugno 2012";

    c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I  Comuni  non

rilasciano ulteriori  autorizzazioni  o  proroghe  di  autorizzazioni

relativamente agli impianti incompatibili."

    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  "6.  L'adeguamento  di

cui al  comma  5  e'  consentito  a  condizione  che  l'impianto  sia

compatibile sulla base dei  criteri  di  cui  al  comma  3.  Per  gli

impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.

Il mancato adeguamento  entro  tale  termine  comporta  una  sanzione

amministrativa pecuniaria  da  determinare  in  rapporto  all'erogato

dell'anno precedente, da un minimo di mille  euro  a  un  massimo  di

cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per  gli

impianti    incompatibili,    costituisce    causa    di    decadenza

dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto

legislativo  11  febbraio   1998,   n.32,   dichiarata   dal   Comune

competente.".

  5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte  in

fondo le seguenti  parole:  "o  che  prevedano  obbligatoriamente  la

presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso  il

metano per autotrazione, se tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli

tecnici  o  oneri  economici  eccessivi  e  non  proporzionali   alle

finalita' dell'obbligo" .

  6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con

gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per  la

diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto adotta  misure  affinche'  nei

Codici di rete e di distribuzione di cui al  decreto  legislativo  23

maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i  tempi

di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione  di  metano  per

uso autotrazione alla rete di trasporto o di  distribuzione  di  gas,

per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per  le

aree dove tali impianti siano presenti in  misura  limitata,  nonche'

per la riduzione delle penali per i  superi  di  capacita'  impegnata

previste per gli stessi impianti.

 

                               Art. 18

Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei

                           centri abitati

  1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111,  dopo  la  parola  "dipendenti"  sono  aggiunte  le  parole   "o

collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

  "Nel rispetto delle norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli

impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di  fuori  dei

centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o

degli  strumenti  urbanistici  comunali,  non  possono  essere  posti

vincoli  o  limitazioni  all'utilizzo   continuativo,   anche   senza

assistenza, delle apparecchiature per la  modalita'  di  rifornimento

senza servizio con pagamento anticipato.".

 

                               Art. 19

Miglioramento  delle  informazioni  al  consumatore  sui  prezzi  dei

                             carburanti

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  adottare

entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di

calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello

sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea  ai

sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999  e

della successiva  Decisione  della  Commissione  1999/566/CE  del  26

luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con  la  modalita'

di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia  di  carburante

per autotrazione.

  2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno  o  piu'  decreti  del

Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  definite  le   modalita'

attuative della disposizione di cui al secondo periodo  dell'articolo

15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in

ordine alla cartellonistica di  pubblicizzazione  dei  prezzi  presso

ogni punto vendita di  carburanti,  in  modo  da  assicurare  che  le

indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi  in  modalita'  non

servito, ove presente,  senza  indicazioni  sotto  forma  di  sconti,

secondo  il  seguente  ordine  dall'alto  verso  il  basso:  gasolio,

benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i  prezzi  delle

altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di

rifornimento con servizio  debbano  essere  riportati  su  cartelloni

separati, indicando quest'ultimo prezzo come  differenza  in  aumento

rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.

  3. Con il decreto di cui al comma  2  si  prevedono,  altresi',  le

modalita'    di    evidenziazione,    nella    cartellonistica     di

pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di  carburanti,

delle prime due cifre decimali rispetto alla terza,  dopo  il  numero

intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.

  4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi  2  e  3

sono adottate con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,

sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai  sensi

dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge  24  dicembre  2007,  n.

244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

 

 

 

 

                               Art. 20

Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei

                             carburanti

  1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n.  98  del  6

luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il  venticinque

per  cento   dell'ammontare   complessivo   del   fondo   annualmente

consolidato" sono abrogate, le parole  "due  esercizi  annuali"  sono

sostituite dalle parole "tre  esercizi  annuali"  e  il  comma  2  e'

sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo

economico, da  emanare  entro  il  30  giugno  2012,  e'  determinata

l'entita' sia dei contributi di cui  al  comma  1,  sia  della  nuova

contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non

superiore a tre anni,  articolandola  in  una  componente  fissa  per

ciascuna tipologia di impianto e in una  variabile  in  funzione  dei

litri erogati, tenendo altresi'  conto  della  densita'  territoriale

degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."

 

                               Art. 21

Disposizioni  per  accrescere  la  sicurezza,   l'efficienza   e   la

           concorrenza nel mercato dell'energia elettrica

  1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo  ed

ai cambiamenti  in  corso  nel  sistema  elettrico,  con  particolare

riferimento  alla  crescente  produzione  da  fonte  rinnovabile,  il

Ministro dello sviluppo economico, entro 120  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore  del  presente  decreto,  sentita  l'Autorita'  per

l'energia  elettrica  ed  il  gas,  emana  indirizzi  e  modifica  la

disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma

10, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  allo  scopo  di

contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di

energia elettrica,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di

mercato.

  2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto  legislativo

3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima

volta entro il 28 febbraio 2012 e  successivamente"  e  nel  medesimo

comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In  esito  alla

predetta analisi, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas

adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le  misure

sui  sistemi  di  protezione  e  di  difesa  delle  reti   elettriche

necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche'  definisce

le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi  di

sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad  elevata

concentrazione di potenza non programmabile."

  3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di  incentivazione

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  di  cui

all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.

28, allo scopo di conferire maggiore  flessibilita'  e  sicurezza  al

sistema  elettrico,  puo'  essere  rideterminata  la  data   per   la

prestazione di specifici servizi di rete da parte delle  attrezzature

utilizzate  in  impianti  fotovoltaici,  in  attuazione  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

  4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento,

sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,

recante "Normalizzazione  delle  reti  di  distribuzione  di  energia

elettrica a corrente alternata, in derivazione, a  tensione  compresa

fra 100 e 1000 volt".

  5. Dalla medesima  data  di  cui  al  comma  4,  si  intende  quale

normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali  di  tensione

dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI

8-6, emanata dal Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  in  forza

della legge 1° marzo 1968, n. 186.

  6. Al fine di  facilitare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle

infrastrutture  di  rete  di  interesse  nazionale,  l'Autorita'  per

l'energia elettrica e il gas, entro 90  giorni  dalla  richiesta  dei

Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici  asset

regolati esistenti alla data della  richiesta,  senza  alcun  aumento

della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto

alla regolazione in corso.

 

                               Art. 22

Disposizioni per accrescere la trasparenza sui  mercati  dell'energia

                         elettrica e del gas

  1. Al fine di promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia

elettrica e del gas,  il  Sistema  informatico  Integrato,  istituito

presso  l'Acquirente  Unico  ai   sensi   dell'articolo   1-bis   del

decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto

2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione  delle  informazioni

relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti  finali

e la banca dati di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo  1-bis

raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed  ai  dati

identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure

dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per  l'energia

elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti  in  materia  entro

due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in  modo

da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa'  di

vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.

  2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione

di cui al comma 1 da parte degli operatori  e'  sanzionato  da  parte

dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  Gas   secondo   le

disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno

2011, n. 93.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 23

Semplificazione delle  procedure  per  l'approvazione  del  piano  di

            sviluppo della rete di trasmissione nazionale

  1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un  Piano

di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e  le  procedure  di

valutazione,  consultazione   pubblica   ed   approvazione   previste

dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,

n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla  verifica  di

assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del  decreto

legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  ed  e'  comunque  sottoposto  a

procedura VAS ogni tre anni.

  2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura  VAS  di

cui al comma precedente,  il  piano  di  sviluppo  della  rete  e  il

collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di

dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

 

                               Art. 24

Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento  dei

                            siti nucleari

  1. I pareri riguardanti i progetti di  disattivazione  di  impianti

nucleari, per i quali sia stata  richiesta  l'autorizzazione  di  cui

all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  da

almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni  competenti

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione  interessata,  il

termine  di  cui  al  periodo  precedente   puo'   essere   prorogato

dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.

  2. Qualora le Amministrazioni competenti  non  rilascino  i  pareri

entro il termine previsto al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo

economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le

modalita' di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di

concludere la procedura di valutazione  entro  i  successivi  novanta

giorni.

  3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella  realizzazione  delle

operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e  di  garantire

nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo

restando le specifiche procedure previste per  la  realizzazione  del

Deposito  Nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  al  decreto

legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala  entro  sessanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente  decreto  al  Ministero  dello

sviluppo economico e alle  Autorita'  competenti,  nell'ambito  delle

attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31  dicembre

1962,  n.  1860  e  dell'articolo  148,  comma  1-bis,  del   decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per

i   quali   risulta   prioritaria   l'acquisizione   delle   relative

autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla

disattivazione. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  convoca  la

conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al

fine di concludere la procedura di  valutazione  entro  i  successivi

novanta giorni.

  4.  Fatte  salve  le   specifiche   procedure   previste   per   la

realizzazione  del  Deposito  Nazionale  e  del   Parco   Tecnologico

richiamate  al  comma  3,  l'autorizzazione  alla  realizzazione  dei

progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo  55  del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche'  le  autorizzazioni

di cui all'articolo 6  della  legge  31  dicembre  1962  n.  1860,  e

all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto,  valgono  anche  quale  dichiarazione  di  pubblica

utilita', indifferibilita' e  urgenza,  costituiscono  varianti  agli

strumenti   urbanistici   e    sostituiscono    ogni    provvedimento

amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,  nulla  osta,

atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,  previsti

dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione  delle  opere.

Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il

parere motivato  del  comune  e  della  Regione  nel  cui  territorio

ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva  l'esecuzione

della Valutazione  d'impatto  ambientale  ove  prevista.  La  regione

competente puo' promuovere accordi  tra  il  proponente  e  gli  enti

locali interessati dagli interventi di cui  al  presente  comma,  per

individuare misure di compensazione e riequilibrio  ambientale  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25,  comma  3,  del

decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e

integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),

del  decreto  legge  18  febbraio  2003,  n.  25,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.  Le  disponibilita'

correlate a detta  componente  tariffaria,  sono  impiegate,  per  il

finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e

delle strutture tecnologiche di supporto  e  correlate  limitatamente

alle  attivita'  funzionali  allo   smantellamento   delle   centrali

elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del

ciclo  del  combustibile  nucleare  ed  alle  attivita'  connesse   e

conseguenti e alle altre attivita' previste  a  legislazione  vigente

che devono essere individuate  con  apposito  decreto  del  Ministero

dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  del

presente  decreto.  Le  entrate  derivanti  dal   corrispettivo   per

l'utilizzo delle strutture  del  Parco  Tecnologico  e  del  Deposito

Nazionale, secondo modalita' stabilite dal  Ministro  dello  sviluppo

economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il

gas, sono destinate a riduzione  della  tariffa  elettrica  a  carico

degli utenti.

  6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n.  239  e'  sostituito

dal seguente comma:

  "104. I soggetti produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi

conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale  e  comunitaria,

anche in relazione agli sviluppi della  tecnica  e  alle  indicazioni

dell'Unione europea, tali rifiuti per la  messa  in  sicurezza  e  lo

stoccaggio al Deposito Nazionale di  cui  all'articolo  2,  comma  1,

lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e

le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto  del

Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche

avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".

 

                               Capo V

                     Servizi pubblici locali

 

                               Art. 25

      Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

  1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito  nella  legge

14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:

    A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

  "Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello

svolgimento dei servizi pubblici locali)

  1. A tutela della concorrenza e  dell'ambiente,  le  Regioni  e  le

Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento  dei

servizi pubblici locali in ambiti o bacini  territoriali  ottimali  e

omogenei  individuati  in  riferimento  a  dimensioni  comunque   non

inferiori alla  dimensione  del  territorio  provinciale  e  tali  da

consentire  economie  di  scala  e  di  differenziazione   idonee   a

massimizzare l'efficienza del  servizio,  entro  il  termine  del  30

giugno 2012. Decorso inutilmente il termine  indicato,  il  Consiglio

dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i

poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n.

131, per organizzare lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  in

ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  in  riferimento  a

dimensioni comunque non  inferiori  alla  dimensione  del  territorio

provinciale  e  tali  da  consentire   economie   di   scala   e   di

differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

  2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento

dei servizi a evidenza pubblica  da  parte  di  Regioni,  Province  e

Comuni o degli enti  di  governo  locali  dell'ambito  o  del  bacino

costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai

sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  A  tal  fine,  la

Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nell'ambito  dei  compiti  di

tutela e promozione della concorrenza  nelle  Regioni  e  negli  enti

locali comunica, entro  il  termine  perentorio  del  31  gennaio  di

ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che

hanno  provveduto  all'applicazione  delle  procedure  previste   dal

presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il  termine

di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto  elemento  di

valutazione della virtuosita'.

  3. Fatti salvi i finanziamenti  ai  progetti  relativi  ai  servizi

pubblici  locali  di  rilevanza  economica  cofinanziati  con   fondi

europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a  valere  su

risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,  quinto  comma,

della Costituzione sono  prioritariamente  attribuiti  agli  enti  di

governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai

relativi  gestori  del  servizio  selezionati  tramite  procedura  ad

evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di  regolazione

competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del

servizio reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorita'

stessa.

  4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al  patto  di

stabilita'  interno  secondo  le  modalita'  definite   dal   decreto

ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge

25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni. L'ente locale o l'ente  di  governo  locale

dell'ambito o  del  bacino  vigila  sull'osservanza  da  parte  delle

societa' di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto

di stabilita' interno.

  5. Le societa' affidatarie in house  sono  tenute  all'acquisto  di

beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto  legislativo

12 aprile 2006,  n.  163  e  successive  modificazioni.  Le  medesime

societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita'  per

il reclutamento del personale e per il conferimento  degli  incarichi

nel rispetto dei principi di cui al  comma  3  dell'articolo  35  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' delle  disposizioni

che stabiliscono a carico degli enti  locali  divieti  o  limitazioni

alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e

delle altre voci di  natura  retributiva  o  indennitarie  e  per  le

consulenze anche degli amministratori.".

  2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  "5-bis. A decorrere  dall'anno  2013,  le  aziende  speciali  e  le

istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo

le modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con  i  Ministri  dell'interno  e  degli  affari

regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta' ed  autonomie  locali,

da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende  speciali

e le istituzioni si  iscrivono  e  depositano  i  propri  bilanci  al

registro   delle   imprese   o   nel   repertorio    delle    notizie

economico-amministrative  della  Camera  di  commercio  del   proprio

territorio  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno.   L'Unioncamere

trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  il  30

giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni  ed  i

relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle  istituzioni

si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile  2006,

n.163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli  enti

locali:  divieti  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale;

contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura

retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenze   anche   degli

amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria

degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del

presente  comma  da  parte   dei   soggetti   indicati   ai   periodi

precedenti.";

    b) al comma 8 dopo le parole "seguenti  atti"  sono  inserite  le

seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.".

    B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione  dei  servizi,"  e

prima  delle  parole  "verificano  la  realizzabilita'"  inserire  le

parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici  degli  obblighi

di servizio pubblico e universale".

  2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  "3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000

abitanti, la delibera di cui al comma precedente e'  adottata  previo

parere obbligatorio dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del

mercato,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,   sulla   base

dell'istruttoria svolta dall' ente di governo  locale  dell'ambito  o

del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza

di ragioni  idonee  e  sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di

esclusiva e alla correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere

all'affidamento simultaneo con gara  di  una  pluralita'  di  servizi

pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul  sito

internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee".

  3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  "4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,

per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del

relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato

entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto  e  poi

periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La

delibera quadro di cui al comma  2  e'  comunque  adottata  prima  di

procedere al conferimento e al rinnovo della  gestione  dei  servizi,

entro  trenta  giorni  dal  parere   dell'Autorita'   garante   della

concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,  l'ente  locale

non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai  sensi

del presente articolo.".

  4. Al comma 11, dopo  la  lettera  b),  e'  inserita  la  seguente:

"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire  economie

di   gestione   con   riferimento   all'intera   durata   programmata

dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione

dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro

destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti

ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di

efficientamento relativi al personale;".

  5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui"

sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva  di  200.000  euro

annui".

  6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a) in fine le parole  "alla  data  del  31  marzo

2012" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  data  del  31  dicembre

2012. In deroga,  l'affidamento  per  la  gestione  «in  house»  puo'

avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa,

perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012,  di  preesistenti

gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore  del

servizio a livello di ambito o di  bacino  territoriale  ottimale  ai

sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso  il  contratto  di  servizio

dovra' prevedere  indicazioni  puntuali  riguardanti  il  livello  di

qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di

investimenti programmati ed effettuati  e  obiettivi  di  performance

(redditivita', qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e

dell'efficienza  della  gestione  e  il  rispetto  delle   condizioni

previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale

da  parte  dell'Autorita'  di  regolazione  di  settore.  La   durata

dell'affidamento in house  all'azienda  risultante  dall'integrazione

non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni";

    b) alla lettera b) in fine le parole "alla  data  del  30  giugno

2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".

  7. Dopo il comma 32-bis e' inserito  il  seguente:  "32-ter.  Fermo

restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non  pregiudicare

la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali

di rilevanza economica, i soggetti pubblici  e  privati  esercenti  a

qualsiasi titolo attivita' di gestione dei  servizi  pubblici  locali

assicurano  l'integrale  e  regolare  prosecuzione  delle   attivita'

medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in  particolare  il

rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard  minimi

del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2,  comma  3,  lett.

e), del presente  decreto,  alle  condizioni  di  cui  ai  rispettivi

contratti di servizio e dagli altri atti che  regolano  il  rapporto,

fino  al  subentro  del  nuovo  gestore  e  comunque,  in   caso   di

liberalizzazione del settore,  fino  all'apertura  del  mercato  alla

concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo'  essere  ad

alcun titolo preteso in relazione  a  quanto  previsto  nel  presente

articolo.".

  8. Al comma 33-ter, le parole  "Ministro  per  i  rapporti  con  le

regioni e la coesione territoriale, adottato,  entro  il  31  gennaio

2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro  per  gli  Affari

Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012".

  9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  sono  soppresse  le  parole:  "il   servizio   di   trasporto

ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19  novembre

1997, n. 422";

    b) in fine e' inserito il  seguente  periodo:  "Con  riguardo  al

trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino  alla

scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti  e

i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'

all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo

e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in  conformita'  all'articolo

61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.".

  2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  comma  4,  lettera  a)  sono  soppresse  le  parole   "la

realizzazione",  sono  sostituite  le  parole  "dell'intero"  con  la

seguente: "del"  e  dopo  le  parole  "servizio,"  sono  inserite  le

seguenti: "che puo' essere";

    b) al  comma  4,  lettera  b)  le  parole  "e  smaltimento"  sono

sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonche',

ricorrendo  le  ipotesi  di   cui   alla   precedente   lettera   a),

smaltimento";

    c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

  "4-bis. Nel caso in  cui  gli  impianti  siano  di  titolarita'  di

soggetti diversi dagli enti locali  di  riferimento,  all'affidatario

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  devono  essere

garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate

e la disponibilita' delle  potenzialita'  e  capacita'  necessarie  a

soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.".

  3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre  2011,  n.

214, le parole "svolto  in  regime  di  privativa  dai  comuni"  sono

sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti

di esclusiva nelle ipotesi di cui al  comma  1  dell'articolo  4  del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito,  con  modificazioni,

in legge 14 settembre 2011, n. 148".

  4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici  locali,  a

seguito di specifica richiesta,  sono  tenuti  a  fornire  agli  enti

locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo

servizio  i  dati  concernenti  le  caratteristiche  tecniche   degli

impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile  di  inizio

esercizio, secondo parametri  di  mercato,  le  rivalutazioni  e  gli

ammortamenti e ogni altra  informazione  necessaria  per  definire  i

bandi.

  5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della  legge  10

ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine

di sessanta giorni dall'apposita  richiesta  e  la  comunicazione  di

informazioni false integrano illecito per il quale  il  prefetto,  su

richiesta  dell'ente  locale,  irroga  una  sanzione   amministrativa

pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  un

minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

 

                               Art. 26

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi  e

dei rifiuti da  imballaggio  e  per  l'incremento  della  raccolta  e

                      recupero degli imballaggi

  1. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 221,

      1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)

organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei

propri rifiuti di imballaggio››;

      2) al comma 5,

        2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base  dei››,  sono

sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››

        2.2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  ‹‹  Alle

domande disciplinate dal  presente  comma  si  applicano,  in  quanto

compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'   private

sottoposte alla disciplina degli articoli  19  e  20  della  legge  7

agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni,

le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi  del

presente articolo, le attivita' di cui al comma 3  lettere  a)  e  c)

possono essere intraprese decorsi novanta giorni  dallo  scadere  del

termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come  indicato

nella presente norma. ››

      3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le  parole‹‹  comma  3,

lettera h) ››, sono inserite le  seguenti:  ‹‹  in  proporzione  alla

quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati  a  riciclo,

quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti  percentuali  rispetto

agli obiettivi di cui all'art. 220››

    b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso

    c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le  somme  dovute

al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»

 

                               Capo VI

                    Servizi bancari e assicurativi

 

                               Art. 27

Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di  conto

                        di pagamento di base

  1. All'articolo 12 del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 7 e' soppresso;

    b)  il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'Associazione

bancaria italiana, le  associazioni  dei  prestatori  di  servizi  di

pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio  Bancomat,

le imprese che gestiscono circuiti di  pagamento  e  le  associazioni

delle  imprese  maggiormente  significative   a   livello   nazionale

definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro  i  tre  mesi

successivi, le regole generali per  assicurare  una  riduzione  delle

commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione  alle

transazioni effettuate mediante  carte  di  pagamento,  tenuto  conto

della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,

nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle

regole di concorrenza";

    c) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  "Entro  i  sei  mesi

successivi all'applicazione delle  misure  di  cui  al  comma  9,  il

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dello sviluppo economico, sentite la  Banca  d'Italia  e  l'Autorita'

garante della concorrenza e del  mercato,  valuta  l'efficacia  delle

misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata  definizione

e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto

con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca  d'Italia

e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";

    d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione

di  efficacia  di  cui  al  comma  10,  l'applicazione  del  comma  7

dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In

caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge

12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel  caso  di  valutazione  non

positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo

34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata  dal  decreto  del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".

  2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso

sono  adeguati  entro  novanta  giorni  alle  disposizioni   di   cui

all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.

385, introdotto dalla  legge  di  conversione  del  decreto  legge  6

dicembre 2011, n. 201.

  3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29  novembre

2008, n. 185, convertito dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sono

abrogati.

 

                               Art. 28

     Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari

  1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari  finanziari

se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di  un  contratto

di assicurazione sulla vita  sono  tenuti  a  sottoporre  al  cliente

almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

 

                               Art. 29

Efficienza produttiva del  risarcimento  diretto  e  risarcimento  in

                           forma specifica

  1. Nell'ambito del sistema  di  risarcimento  diretto  disciplinato

dall'art. 150 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209,  i

valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali

vengono  definite  le  compensazioni  tra  compagnie  sono  calcolati

annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva

delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi

e l'individuazione delle frodi.

  2. In alternativa ai  risarcimenti  per  equivalente,  e'  facolta'

delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in

forma specifica. In questo caso, se il risarcimento  e'  accompagnato

da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non  inferiore  ai

due anni per tutte le  parti  non  soggette  a  usura  ordinaria,  il

risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.

 

                               Art. 30

                       Repressione delle frodi

  1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad  esercitare  il

ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo

2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui

al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209, e'  tenuta  a

trasmettere  all'ISVAP,   con   cadenza   annuale,   una   relazione,

predisposta  secondo  un  modello  stabilito  dall'ISVAP  stesso  con

provvedimento da emanare entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto. La  relazione

contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per  i

quali si e' ritenuto di  svolgere  approfondimenti  in  relazione  al

rischio di frodi,  il  numero  delle  querele  o  denunce  presentate

all'autorita'  giudiziaria,  l'esito  dei  conseguenti   procedimenti

penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne  adottate

o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla  base  dei  predetti

elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza  di  cui

al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui

al  citato  decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  e   successive

modificazioni,    al     fine     di     assicurare     l'adeguatezza

dell'organizzazione aziendale  e  dei  sistemi  di  liquidazione  dei

sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

  2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad  esercitare  il  ramo

responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui  all'articolo  2,

comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private,  di  cui

al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare

nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale

e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea  forma  di

diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per  i  sinistri

derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di

controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

 

                               Art. 31

Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti

di assicurazione per la responsabilita' civile verso i  terzi  per  i

  danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada

  1. Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione  dei  contrassegni

relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile

verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione  dei  veicoli  a

motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito

l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto

legge, definisce le modalita' per la progressiva  dematerializzazione

dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione  con

sistemi elettronici o telematici, anche in  collegamento  con  banche

dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei  relativi  controlli,  dei

dispositivi o mezzi tecnici di controllo  e  rilevamento  a  distanza

delle violazioni delle norme del  codice  della  strada,  di  cui  al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui  al

primo periodo definisce le caratteristiche  e  i  requisiti  di  tali

sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della

sua entrata in vigore, per la conclusione del  relativo  processo  di

dematerializzazione.

  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi

dei dati forniti  gratuitamente  dalle  compagnie  di  assicurazione,

forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano

coperti dall'assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i

terzi prevista  dall'articolo  122  del  codice  delle  assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209.  Il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi

proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco  di  cui  al  primo

periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel

caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di

uso pubblico o su aree a queste equiparate.  Il  predetto  elenco  e'

messo a disposizione  delle  forze  di  polizia  e  delle  prefetture

competenti in ragione del luogo di  residenza  del  proprietario  del

veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo

del presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  3.   La   violazione   dell'obbligo    di    assicurazione    della

responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  puo'

essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,

anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi  tecnici

per il controllo del traffico e per il rilevamento a  distanza  delle

violazioni delle norme di  circolazione,  approvati  o  omologati  ai

sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di  cui  al

decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive

modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature  per  il

controllo a distanza dell'accesso nelle  zone  a  traffico  limitato,

nonche' attraverso altri sistemi per la  registrazione  del  transito

dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La

violazione  deve  essere  documentata  con  sistemi  fotografici,  di

ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle  esigenze  correlate

alla tutela della riservatezza personale,  consentano  di  accertare,

anche in momenti successivi, lo  svolgimento  dei  fatti  costituenti

illecito amministrativo,  nonche'  i  dati  di  immatricolazione  del

veicolo ovvero il  responsabile  della  circolazione.  Qualora  siano

utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui

al presente comma, non vi e' l'obbligo  di  contestazione  immediata.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da

emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti

l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per

la protezione dei dati personali, sono  definite  le  caratteristiche

dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli

di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di  attuazione

del presente comma, prevedendo a tal fine anche  protocolli  d'intesa

con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

 

                               Art. 32

Ispezione  del  veicolo,  scatola   nera,   attestato   di   rischio,

                       liquidazione dei danni

  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere

ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione  obbligatoria

di sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima  della

stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del

periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto  alle

tariffe stabilite ai  sensi  del  primo  periodo.  Nel  caso  in  cui

l'assicurato acconsenta all'istallazione  di  meccanismi  elettronici

che registrano l'attivita' del veicolo,  denominati  scatola  nera  o

equivalenti, i costi sono a  carico  delle  compagnie  che  praticano

inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite  ai  sensi  del

primo periodo.".

  2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui

al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma

1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni

contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono

comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»;

b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna

dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e  1-

bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al  comma  1,

e' effettuata anche per via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle

banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di

cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole:  «puo'  prevedere  »

sono sostituite  dalla  seguente:  «prevede  »;  d)  il  comma  4  e'

sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del  rischio,

all'atto della stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo

al  quale  si  riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente

dall'impresa assicuratrice in via  telematica  attraverso  le  banche

dati di cui al comma 2 del presente articolo e  di  cui  all'articolo

135».

  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui

al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con

soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,  presentata  secondo

le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata  della

denuncia  secondo  il  modulo  di  cui  all'articolo  143  e   recare

l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento

e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono

disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.

Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  di  tale   documentazione,

l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e  motivata

offerta per  il  risarcimento,  ovvero  comunica  specificatamente  i

motivi per i quali  non  ritiene  di  fare  offerta.  Il  termine  di

sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia  sia

stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine  di

consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del  danno,  le

cose   danneggiate   devono   essere   messe   a   disposizione   per

l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo

dal giorno di ricevimento della richiesta di  risarcimento  da  parte

dell'assicuratore. Il danneggiato  puo'  procedere  alla  riparazione

delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine  indicato  al

periodo precedente, entro il quale devono essere comunque  completate

le operazioni di accertamento del danno da  parte  dell'assicuratore,

ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in

cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.

Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione  per

l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero  siano

state  riparate  prima  dell'ispezione  stessa,  l'impresa,  ai  fini

dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'   le   proprie   valutazioni

sull'entita` del danno  solo  previa  presentazione  di  fattura  che

attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il

diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di  non

procedere alla riparazione»;

    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:

    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni

fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla

consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal

risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei

soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due

parametri di significativita',  come  definiti  dall'articolo  4  del

provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n.  209  del  7  settembre  2010,  l'impresa  puo'

decidere, entro i termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente

articolo,  di  non  fare  offerta  di  risarcimento,  motivando  tale

decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti  in

relazione  al  sinistro.  La  relativa  comunicazione  e`   trasmessa

dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche  trasmessa

la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.  Entro

trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa

deve comunicare al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive  in

merito   alla   richiesta   di    risarcimento.    All'esito    degli

approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,  l'impresa  puo'

non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il  termine  di

cui al terzo periodo, presenti  querela,  nelle  ipotesi  in  cui  e`

prevista,    informandone    contestualmente    l'assicurato    nella

comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla

richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal

caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la

presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma,

del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni

entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue

determinazioni conclusive.

    Restano  salvi  i  diritti  del  danneggiato   in   merito   alla

proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti

dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere

l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il

caso di presentazione di querela o denuncia»;

    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in

pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto

stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti

strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei

termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte

dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta

risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa

non ritiene di fare offerta sono sospesi».

 

 

 

                               Art. 33

Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita'  derivanti  da

                              incidenti

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente:

«invalidita'»;

      2) le parole:  «di  cui  al  comma    sono  sostituite  dalle

seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;

    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:

    «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente

danni a cose  conseguenti  a  sinistri  stradali  da  cui  derivi  il

risarcimento a carico della  societa'  assicuratrice  si  applica  la

disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;

    c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono  sostituite

dalla seguente: «invalidita'».

 

                               Art. 34

            Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

  1.  Gli  intermediari  che  distribuiscono   servizi   e   prodotti

assicurativi  del  ramo  assicurativo  di   danni   derivanti   dalla

circolazione  di  veicoli  e  natanti  sono   tenuti,   prima   della

sottoscrizione  del  contratto,  a  informare  il  cliente,  in  modo

corretto, trasparente ed  esaustivo,  sulla  tariffa  e  sulle  altre

condizioni contrattuali proposte  da  almeno  tre  diverse  compagnie

assicurative non appartenenti a medesimi  gruppi,  anche  avvalendosi

delle informazioni  obbligatoriamente  pubblicate  dalle  imprese  di

assicurazione sui propri siti internet.

  2. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di

aver ricevuto le informazioni  di  cui  al  comma  1  e'  affetto  da

nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato.

  3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma  1  comporta

l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia  che  ha

conferito il mandato all'agente, che risponde in solido  con  questo,

in una misura non inferiore a euro 50.000  e  non  superiore  a  euro

100.000.

 

                               Art. 35

Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei

debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche'  disposizioni

                    in materia di tesoreria unica

  1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti  commerciali

esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto

connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione  di  servizi  e

forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,  corrispondente  a  residui

passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

  a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti

di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo  27  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente  degli

importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante

riassegnazione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse

complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di

crediti di imposta, esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778

"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte

con utilizzo delle somme di cui  al  periodo  precedente  non  devono

comportare,   secondo   i   criteri   di   contabilita'    nazionale,

peggioramento    dell'indebitamento     netto     delle     pubbliche

amministrazioni;

  b) i crediti di cui al presente comma maturati  alla  data  del  31

dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,  possono  essere

estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie

di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di

Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo  di  cui

alla presente lettera puo'  essere  incrementato  con  corrispondente

riduzione degli importi di cui  alla  lettera  a).  Con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per

l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente  e  sono

stabilite le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di

assegnazione  nonche'  le  modalita'  di  versamento  al  titolo   IV

dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore  dei

titoli di Stato assegnati, con utilizzo della  medesima  contabilita'

di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei  titoli  di  cui  alla

presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni  nette

dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.

  2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese  relative  a

consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del

31 dicembre 2011, il cui pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di

contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il

cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e

delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.

38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5

dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012,  di

un importo di  euro  1.000  milioni  mediante  riassegnazione  previo

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro  740  milioni

delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e

compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'

speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di  euro

260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante

dal comma 9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17

dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.

  3. All'onere per interessi  derivante  dal  comma  1,  pari  a  235

milioni di euro annui a  decorrere  dal  2012,  si  provvede  con  la

disposizione di cui al comma 4.

  4. In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori

delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa

sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro

dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento

dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione

dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa

sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle

Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e

Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del

decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  legge  22

dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4

milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario  dai  decreti

di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.

  5. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si

provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

  6.   Al   fine   di   assicurare   alle    agenzie    fiscali    ed

all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la   massima

flessibilita' organizzativa, le  stesse  possono  derogare  a  quanto

previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, a condizione  che  sia  comunque  assicurata  la

neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la  relativa

compensazione, anche a  carico  del  fondo  per  la  retribuzione  di

posizione e di risultato o di altri fondi  analoghi;  resta  comunque

ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo  periodo,

del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Per   assicurare   la

flessibilita' organizzativa e la  continuita'  delle  funzioni  delle

pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice

di cui all'articolo 16, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo

2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza

o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere

attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto  conto

dei criteri previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  per  un  periodo

determinato, al titolare di uno degli uffici di livello  dirigenziale

generale  compresi  nelle  strutture.  Resta  fermo  quanto  disposto

dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  7. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  6  maggio

2011, n. 68, e' soppresso.

  8. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e

del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il

regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo

agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica

ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui

all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative

norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione

della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e

organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni

altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in

conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle

regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

  9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli  enti  ed

organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il  50  per

cento delle disponibilita' liquide esigibili  depositate  presso  gli

stessi alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sulle

rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,   aperte

presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve

essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti

finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle

finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012,

sono  smobilizzati,  ad  eccezione  di  quelli  in  titoli  di  Stato

italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle

contabilita' speciali aperte presso la tesoreria  statale.  Gli  enti

provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle  somme

depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o  cassieri

entro il 15 marzo 2012.

  10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle  contabilita'

speciali di cui al comma 9, per  far  fronte  ai  pagamenti  disposti

dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma  8,  i  tesorieri  o

cassieri  degli  stessi  utilizzano   prioritariamente   le   risorse

esigibili depositate presso  gli  stessi  trasferendo  gli  eventuali

vincoli di destinazione sulle somme depositate  presso  la  tesoreria

statale.

  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23  dicembre

1998, n. 448 e fino  all'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo  ai

dipartimenti e ai  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia

gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni  di  cui  ai

commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

  12. A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le

risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e

degli altri centri dotati di autonomia gestionale  e  amministrativa,

sono gestite in maniera accentrata.

  13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice  civile,

per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  i

contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al

comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto

possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie,

ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi.

Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno

diritto di recedere dal contratto.

 

                               Capo VII

                               Trasporti

 

                               Art. 36

          Regolazione indipendente in materia di trasporti

  1.  In  attesa  dell'istituzione   di   una   specifica   autorita'

indipendente di regolazione dei trasporti, per la  quale  il  Governo

presenta entro tre  mesi  dalla  data  di  conversione  del  presente

decreto un apposito disegno di legge,  all'articolo  37  del  decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  dalla  legge  22  dicembre

2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  "1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19,

a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita' per l'energia  elettrica

ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14  novembre  1995,

n. 481, sono attribuite,  sino  all'istituzione  della  Autorita'  di

regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione

economica dei diritti  e  delle  tariffe  aeroportuali,  le  funzioni

previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste

dalla vigente normativa.

  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel