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Roma, 27 gennaio 2012
Circolare n. 32/2012
Oggetto: Liberalizzazioni - Decreto “Cresci Italia” – D.L. 24.1.2012 n. 1, su S.O. alla G.U. n.19 del
24.1.2012.
Dopo la manovra “Salva Italia” il Governo Monti ha
adottato un secondo pacchetto di interventi volto a favorire la crescita
attraverso liberalizzazioni e rilancio delle infrastrutture. Si tratta di un
provvedimento corposo di ben 98 articoli che spazia dalle professioni alle
farmacie, dal gas al carburante, dai servizi pubblici locali a quelli bancari e
assicurativi, dai taxi alle edicole, dalle ferrovie all’Autority
nei trasporti, dall’attrazione di capitali privati nelle infrastrutture ai
dragaggi.
Si segnalano di
seguito alcune delle principali misure del provvedimento che ha iniziato al
Senato l’iter di conversione.
Liberalizzazione delle attività economiche (art. 1) – E’ stata prevista l’abrogazione, da
attuarsi entro la fine di quest’anno, delle norme che pongono vincoli
burocratici (limiti numerici, autorizzazioni, licenze o nullaosta) per l’avvio
di un’attività economica non giustificati da un interesse generale. Sono
escluse dall’ambito di applicazione della disposizione in esame i trasporti di
persone e merci su gomma, per i quali rimangono in vigore le attuali regole
sull’accesso alla professione, nonché i servizi di finanziari e di
comunicazione.
Agevolazioni per le nuove società (art. 3) – Allo scopo di favorire la nascita
di nuove imprese è stata istituita la società
semplificata a responsabilità limitata a favore dei giovani di età
inferiore ai 35 anni. Tale società godrà di un regime agevolato sia per quanto
riguarda le formalità di costituzione che l’ammontare del capitale che potrà
essere anche simbolico (minimo 1 euro).
Autorità di regolazione dei trasporti (art. 36) – E’ stata confermata l’istituzione,
già prevista dal decreto Salva Italia,
di una specifica Autorità di regolazione dei trasporti che sarà disciplinata
con un’apposita legge. In attesa che ciò avvenga sono state attribuite nuove
funzioni all’attuale Autorità per
l’energia elettrica e il gas che pertanto dal prossimo 30 giugno diverrà
competente anche nel settore dei trasporti e dell’accesso alle infrastrutture.
In particolare tale Autorità dovrà garantire condizioni di accesso eque alle
infrastrutture ferroviarie, portuali e autostradali, definire i criteri per la
fissazione di tariffe, canoni e pedaggi nonché, con specifico riferimento
all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definire i criteri di assegnazione
delle tracce e della capacità.
Ferrovie (art. 38) – E’ stato soppresso l’obbligo, introdotto a sorpresa dal
precedente Governo in sede di conversione del D.L. n. 138/2011, per tutte le
imprese ferroviarie di applicare il contratto collettivo di lavoro F.S.. Com’è noto, contro tale obbligo aveva preso posizione
Dragaggi (art. 48) – E’ stata modificata la disciplina sui dragaggi
nell’intento di semplificare il sistema normativo che regola la materia. In
particolare è stato previsto che nei siti oggetto di interventi di bonifica di
interesse nazionale le operazioni di dragaggio devono essere svolte sulla base
di un progetto presentato dall’Autorità portuale e approvato entro 30 giorni
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E’ stato inoltre ribadito
che i materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi in
mare nel rispetto delle norme fissate dal Codice Ambientale (DLGVO n.
152/2006); al riguardo si fa osservare che, come già previsto da tale Codice,
l’operatività dell’immersione in mare continua peraltro ad essere subordinata
ad uno specifico decreto del Ministero dell’Ambiente sino ad oggi non ancora
emanato.
Diritti aeroportuali (artt. da
Tasse ancoraggio (art. 84) – Al fine di porre fine ad una
procedura d’inflazione aperta dalla Commissione Europea contro l’Italia, è
stato corretto il DPR n.107/2009 che discriminava i trasporti marittimi diretti
nei Paesi comunitari rispetto ai trasporti marittimi nazionali attraverso
l’applicazione di maggiori tasse di ancoraggio.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 268/2011, 195/2011, 135/2009 e 203/2008 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
S.O alla G.U. n. 19 del 24.1.2012 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo
sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
CONCORRENZA
Capo I
Norme generali sulle
liberalizzazioni
Art. 1
Liberalizzazione delle attivita' economiche
e riduzione degli oneri amministrativi
sulle imprese
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre
2011, n.
sancito dall'articolo
41 della Costituzione
e del principio
di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
comma 3 del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le
norme che prevedono
limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso
dell'amministrazione
comunque denominati per
l'avvio di un'attivita' economica
non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente
rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio
di proporzionalita';
b) le norme che
pongono divieti e
restrizioni alle attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche
perseguite, nonche' le disposizioni di
pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con
prevalente
finalita' economica o
prevalente contenuto economico,
che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero
non adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita'
pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano
l'avvio di
nuove attivita' economiche o
l'ingresso di nuovi operatori economici
ponendo un trattamento differenziato rispetto
agli operatori gia'
presenti sul mercato, operanti in contesti
e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti
e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio
o nelle modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori
economici oppure limitano o condizionano le tutele
dei consumatori
nei loro confronti.
2. Le disposizioni
recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita'
economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate
in senso tassativo,
restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di
interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi
costituzionali per i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo
condizioni di
piena concorrenza e pari opportunita'
tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette
solo i limiti,
i programmi e
i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute,
all'ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla
sicurezza, alla
liberta', alla dignita' umana e possibili
contrasti con l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con
gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni
di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i
principi direttivi di
cui all'articolo 34
del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge
22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte
delle
Camere di una sua relazione che
specifichi, periodi ed
ambiti di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare
entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu'
regolamenti, ai sensi
dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare
le
attivita' per
le quali permane
l'atto preventivo di
assenso
dell'amministrazione, e
disciplinare i requisiti
per l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i
termini e le modalita' per
l'esercizio dei poteri
di controllo dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge e
regolamentari dello Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla
data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante
della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine
di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di
regolamento,
anche in merito al rispetto del
principio di proporzionalita'. In
mancanza del parere nel termine,
lo stesso si
intende rilasciato
positivamente.
4. Le Regioni, le
Provincie ed i Comuni si adeguano ai
principi e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012,
fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi
dell'articolo 120
della Costituzione. A
decorrere dall'anno 2013,
il predetto
adeguamento costituisce elemento
di valutazione della virtuosita'
degli stessi enti
ai sensi dell'articolo
20, comma 3,
del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio
2011, n.
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4,
comunica, entro il
termine perentorio del 31
gennaio di ciascun
anno, al Ministero
dell'economia e delle
finanze gli enti
che hanno provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo.
In
caso di mancata comunicazione entro il termine
di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione
della
virtuosita'. Le Regioni a
statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le
previsioni dei
rispettivi statuti.
5. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di
linea, i
servizi finanziari come
definiti dall'articolo 4
del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di
comunicazione come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa
ai servizi
nel mercato interno,
e le attivita' specificamente sottoposte
a
regolazione e vigilanza di apposita autorita'
indipendente.
Art. 2
Tribunale delle imprese
1. Al decreto
legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1
e 2
le parole: «sezioni
specializzate in
materia di proprieta' industriale ed
intellettuale» sono sostituite,
ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate
in materia
di impresa»;
b) all'articolo
2, le parole:
«in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale» sono sostituite
dalle seguenti: «in
materia di impresa»;
c) l'articolo 3 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per
materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni
specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui
all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in
materia di diritto d'autore;
c) azioni di
classe di cui
all'articolo 140-bis del
decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Le sezioni
specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V,
Titolo V, Capi V e VI del
codice
civile ovvero alle societa' da queste
controllate o che
le
controllano, per le cause:
a) tra soci delle societa', inclusi coloro
la cui qualita' di
socio e' oggetto di controversia;
b) relative al
trasferimento delle partecipazioni
sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali
o i
diritti inerenti;
c) di
impugnazione di deliberazioni
e decisioni di
organi
sociali;
d) tra soci e societa';
e) in materia di patti
parasociali;
f) contro
i componenti degli
organi amministrativi o di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto
azioni di responsabilita' promosse
dai
creditori delle societa'
controllate contro le societa' che le
controllano;
h) relative a rapporti
di cui all'articolo 2359, primo comma,
n.
3, all'articolo 2497-septies
e all'articolo 2545-septies
codice
civile;
i) relative a
contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V
e VI del
codice civile, quando
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
2. Dopo il comma
1-bis dell'articolo 13
del testo unico
delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito
il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate
di
cui al decreto legislativo 26
giugno 2003, n.
168, e successive
modificazioni, il contributo
unificato di cui
al comma 1 e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il
maggior gettito derivante
dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 e' versato all'entrata
del bilancio
dello Stato per
essere riassegnato al
fondo istituito ai
sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio
2011, n.
98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
4. Il comma 4 dell'articolo
140-bis del decreto
legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
«4. La domanda e'
proposta al tribunale presso cui e' istituita la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di
cui al presente articolo
si applicano ai
giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata
in vigore
del presente decreto.
relative alle competenze previste dal presente articolo senza
nuovi o
maggiori oneri e con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie
disponibili a legislazione vigente".
Art. 3
Accesso dei giovani alla
costituzione
di societa'
a responsabilita' limitata
1. Dopo l'articolo 2463
del codice civile, e' inserito il
seguente
articolo:
" Articolo
2463-bis (Societa' semplificata
a responsabilita'
limitata)
La societa'
semplificata a responsabilita' limitata
puo'
essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone
fisiche che
non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data
della
costituzione.
L'atto costitutivo deve
essere redatto per scrittura privata e deve
indicare:
1) il cognome, il
nome, la data,
il luogo di
nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione
sociale contenente l'indicazione di societa'
semplificata a responsabilita'
limitata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'ammontare del
capitale sociale non inferiore
ad un euro
sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.
Il
conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti
previsti dai numeri 3), 6), 7), 8)
del secondo
comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di
sottoscrizione.
L'atto costitutivo
deve essere depositato
a cura degli
amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio
del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale,
allegando i documenti comprovanti la
sussistenza delle condizioni
previste dall'articolo
comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria
nella quale
si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente
articolo.
L'ufficiale del
registro deve accertare
la sussistenza dei
requisiti richiesti
e procedere all'iscrizione entro
il termine
perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo
2189. Decorso
inutilmente il termine indicato
per l'iscrizione, il
giudice del
registro, su richiesta
degli amministratori, verificata
la
sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante
modificazioni dell'atto costitutivo deliberate
dall'assemblea dei
soci e' redatto
per scrittura privata e si
applicano i commi terzo
e quarto. L'atto
di trasferimento delle
partecipazioni e' redatto per
scrittura privata ed
e' depositato
entro quindici giorni a cura degli amministratori presso
l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita
la
sede sociale.
Quando il singolo socio
perde il requisito d'eta' di cui al
primo
comma, se l'assemblea convocata senza indugio
dagli amministratori
non delibera la trasformazione della societa',
e' escluso di diritto
e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene
meno
il requisito di eta' in capo
a tutti i
soci gli amministratori
devono, senza indugio,
convocare l'assemblea per
deliberare la
trasformazione della societa', in
mancanza si applica
l'articolo
2484.
La denominazione
di societa' semplificata
a responsabilita'
limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato,
la sede
della societa' e l'ufficio del registro
delle imprese presso
cui
questa e' iscritta
devono essere indicati
negli atti, nella
corrispondenza della societa' e
nello spazio elettronico
destinato
alla comunicazione
collegato con la
rete telematica ad
accesso
pubblico.
Salvo quanto previsto
dal presente articolo,
si applicano alla
societa' semplificata a
responsabilita' limitata, le disposizioni di
questo capo in quanto compatibili.".
Dopo il primo comma
dell'art. 2484 del codice civile,
e' inserito
il seguente: "La societa'
semplificata a responsabilita' limitata si
scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il
venir
meno del requisito di eta' di cui
all'articolo 2463-bis, in capo a
tutti i soci.".
2. Con decreto
ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze e con il
Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni
dall'entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, viene
tipizzato lo statuto standard della societa' e
sono individuati i
criteri di accertamento delle qualita'
soggettive dei soci.
Art. 4
Norme a tutela e promozione della
concorrenza
nelle Regioni e negli enti
locali
1.
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto
della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita'
giuridica
e dell'unita' economica
dell'ordinamento, svolgendo le
seguenti
funzioni:
a) monitora la
normativa regionale e locale e individua, anche su
segnalazione dell'Autorita' Garante
della Concorrenza e del Mercato,
le disposizioni contrastanti con la tutela
o la promozione
della
concorrenza;
b) assegna all'ente
interessato un congruo termine per
rimuovere
i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente
il termine di cui alla lettera b), propone
al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
2. Nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma
precedente, la
Presidenza del Consiglio puo'
formulare richieste di informazioni a
privati e enti pubblici.
3. Le attivita' di cui al presente articolo
sono svolte con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie gia' disponibili
a
legislazione vigente.
Capo II
Tutela dei
consumatori
Art. 5
Tutela amministrativa
contro le clausole
vessatorie
1. Al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo
l'articolo
37 e' aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su
denuncia dei
consumatori interessati, ai soli fini di cui
ai commi successivi,
dichiara la vessatorieta' delle
clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante
adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di
moduli,
modelli o formulari.
2. Il provvedimento che
accerta la vessatorieta' della clausola e'
diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet
istituzionale dell'Autorita', sul sito
dell'operatore che adotta la
clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni
altro mezzo ritenuto
opportuno in relazione
all'esigenza di informare
compiutamente i
consumatori.
3. Le
imprese interessate hanno
facolta'
di interpellare
preventivamente l'Autorita' in merito
alle vessatorieta' delle
clausole che intendono utilizzare nei
rapporti commerciali con i
consumatori. Le clausole
non ritenute vessatorie
a seguito di
interpello, non possono
essere successivamente valutate
dall'Autorita' per gli effetti di cui
al comma 2. Resta in ogni caso
ferma la responsabilita' dei
professionisti nei confronti
dei
consumatori.
4. In
materia di tutela
giurisdizionale, contro gli
atti
dell'Autorita', adottati in
applicazione del presente articolo,
e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la
giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita'
delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.".
5. Le attivita' di cui al presente articolo
sono svolte con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie gia' disponibili
a
legislazione vigente."
Art. 6
Norme per rendere efficace
l'azione di classe
1. All'articolo 140-bis
del codice del consumo di cui al
decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.
206, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a),
la parola "identica" e'
sostituita dalle
seguenti "del tutto omogenea";
- la lettera
b), la
parola "identici" e'
sostituita dalle
seguenti: "del tutto omogenei";
- alla lettera c) la parola
"identici" e' sostituita
dalle
seguenti "del tutto omogenei".
b) al comma 6:
- al secondo
periodo, la parola "identita'" e'
sostituita dalle
seguenti: "l'evidente omogeneita'".
Art.
7
Tutela delle microimprese da
pratiche
commerciali ingannevoli e
aggressive
1. All'articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 6
settembre
2005, n. 206, dopo
la lettera d)
inserire la seguente:
"d-bis)
«microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni, che, a
prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attivita' economica
artigianale e altre attivita' a titolo
individuale o familiare.";
2. All'articolo 19, comma
1, dopo le parole: "relativa a un
prodotto" sono aggiunte,
infine, le seguenti:
", nonche' alle
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e
microimprese. Per
le microimprese la tutela in materia di pubblicita'
ingannevole e di
pubblicita' comparativa
illecita e' assicurata in via
esclusiva dal
decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".
Art. 8
Contenuto delle carte di
servizio
1. Le carte di servizio,
nel definire gli obblighi cui sono
tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura
necessaria per l'esercizio di attivita'
di impresa o per l'esercizio
di un diritto della persona costituzionalmente garantito,
indicano in
modo specifico i diritti,
anche di natura
risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei
confronti dei gestori
del servizio e
dell'infrastruttura.
2. Le Autorita' indipendenti
di regolazione e
ogni altro ente
pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di
regolazione sui
servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici
diritti di
cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che
le imprese
che gestiscono il
servizio o l'infrastruttura definiscono
autonomamente.
Capo III
Servizi professionali
Art. 9
Disposizioni sulle professioni
regolamentate
1. Sono abrogate le
tariffe delle professioni
regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando
l'abrogazione di cui al comma 1,
nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso
del
professionista e' determinato con riferimento a parametri
stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del
Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle
casse
professionale e agli archivi precedentemente basati
sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri
nei contratti individuali
tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del
compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
3. Il compenso per le prestazioni
professionali e' pattuito
al
momento del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri
ipotizzabili dal momento
del conferimento alla
conclusione
dell'incarico e deve altresi'
indicare i dati
della polizza
assicurativa per i danni
provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso,
previamente resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta,
deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive
di spese,
oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le
disposizioni vigenti che per la
determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle
tariffe di cui al
comma 1.
5. La durata del
tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni
regolamentate non potra' essere
superiore a diciotto mesi e
per i
primi sei mesi, potra' essere svolto,
in presenza di
un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli
ordini e
il ministro dell'istruzione, universita'
e ricerca, in concomitanza
col corso di studio
per il conseguimento
della laurea di
primo
livello o della
laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali
degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica per lo
svolgimento del tirocinio
presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni
del
presente comma non si applicano alle professioni
sanitarie per le
quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c),
il secondo, terzo
e quarto periodo
sono
soppressi;
b) la lettera d) e'
soppressa.
7. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
Estensione ai liberi professionisti
della possibilita'
di partecipare al patrimonio dei
confidi
1. All'articolo 39, comma
7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le
parole:
"le piccole e medie imprese socie" inserire le
parole: "e i
liberi
professionisti soci".
Art. 11
Potenziamento del
servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso
alla titolarita'
delle farmacie e modifica alla disciplina
della
somministrazione dei farmaci
1. Al fine di favorire
l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di
aspiranti, aventi i
requisiti di
legge, garantendo al
contempo una piu' capillare
presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo e
il terzo comma
dell'articolo 1 della legge 2
aprile 1968, n.
475, e successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle
autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione
eccedente, rispetto al parametro di cui
al secondo
comma, consente l'apertura di una ulteriore
farmacia, qualora sia
superiore a 500
abitanti; nei comuni
fino a 9.000
abitanti,
l'ulteriore farmacia puo' essere
autorizzata soltanto qualora
la
popolazione eccedente rispetto al parametro
sia superiore a 1500
abitanti".
2. Le regioni e le
province autonome di
Trento e di
Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata
in
vigore della legge
di conversione del
presente decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle
farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma
1 o comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il
diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni
e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario
per titoli ed esami per la
copertura delle sedi
farmaceutiche di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle
per le quali
sia
stata gia' espletata
la procedura concorsuale,
riservando la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia
e
ai titolari di
farmacia rurale sussidiata.
L'adozione dei
provvedimenti previsti dai
precedenti periodi del
presente comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte
del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa
sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato,
le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
23 marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale. Al
concorso straordinario si
applicano le
disposizioni vigenti sui
concorsi per la
copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni
regionali dirette ad
accelerare la definizione
delle procedure
concorsuali.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento
e di Bolzano,
sentiti l'unita' sanitaria
locale e l'ordine
provinciale dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una
farmacia:
a) nelle stazioni
ferroviarie, negli aeroporti civili a
traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle
aree di servizio
autostradali ad alta intensita' di traffico,
servite da servizi
alberghieri o di ristorazione, purche' non
sia gia' aperta
una
farmacia a una distanza inferiore a
b) nei centri
commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a
aperta una farmacia a una distanza inferiore a
4. Fino al 2022, tutte
le farmacie istituite ai sensi del
comma 3
sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno
sede.
5. Ai concorsi per
il conferimento di
sedi farmaceutiche gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono
concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso
la
titolarita' della
sede farmaceutica assegnata
e' condizionata al
mantenimento della gestione
associata da parte
degli stessi
vincitori, su base
paritaria, fatta salva
la premorienza o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini della
valutazione dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi
farmaceutiche,
per l'attivita' svolta dal farmacista
ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto-legge
4 luglio 2006,
n. 223, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono
assegnati
punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per
anno per
i
secondi 10 anni.
6. I turni e gli
orari di farmacia
stabiliti dalle autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.
Le farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti i
tipi di farmaci
e
prodotti venduti pagati direttamente dai clienti,
dandone adeguata
informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i
termini per gli adempimenti
previsti dal
comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi
di
cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un
apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed
espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono
sostituite dalle
parole "sei mesi".
9. Il medico, nel
prescrivere un farmaco, e' tenuto,
sulla base
della sua specifica
competenza professionale, ad
informare il
paziente dell'eventuale presenza in commercio di
medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di
rilascio e dosaggio
unitario
uguali. Il medico aggiunge
ad ogni prescrizione
di farmaco le
seguenti parole: "sostituibile con
equivalente generico", ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano
specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta
non risulti
apposta dal medico
l'indicazione della non sostituibilita' del
farmaco prescritto, e' tenuto a
fornire il medicinale
equivalente
generico avente il prezzo piu'
basso, salvo diversa
richiesta del
cliente. Ai fini del confronto il prezzo
e' calcolato per unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con
modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010,
n. 122, nel
secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono
inserite le seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e".
personale non addetto prevista
dal comma 2
dell'articolo 32 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22
dicembre 2011, n.
214, deve intendersi
riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10,
lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere
venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8,
comma
1, del decreto-legge
4 luglio 2006,
n. 223, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
11. E'
istituito, presso l'Ente
nazionale di previdenza
e
assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale
per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.
Il fondo e'
finanziato dalle farmacie
urbane, attraverso il
versamento, a favore
dell'ENPAF, di una
quota percentuale del
fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura
sufficiente
ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri
abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto
non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto
conseguibile,
in base al
contratto collettivo nazionale,
da un farmacista
collaboratore di primo livello con due
anni di servizio.
L'ENPAF
provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente
il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.
Le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui al
presente
comma sono stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze.
12. Con decreto del
Ministro della salute, previa intesa
con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, sentita
degli ordini dei farmacisti
italiani, sono fissati
i livelli di
fatturato delle
farmacie aperte al
pubblico il cui
superamento
comporta, per i
titolari delle farmacie
stesse, l'obbligo di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il
Servizio
sanitario nazionale, di uno o piu'
farmacisti collaboratori.
Art. 12
Incremento del numero dei
notai
e concorrenza nei
distretti
1. La tabella notarile
che determina il numero e la
residenza dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16
febbraio 1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del
Ministro della
giustizia in data
23 dicembre 2009,
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre
2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n.
292, e'
aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo
decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione
del presente decreto-legge, i
posti di cui
al comma 1
sono
distribuiti nei distretti e nei
singoli comuni in
essi compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 6
febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre
2012 sono espletate
le procedure del
concorso per la nomina a 200 posti di
notaio bandito con
decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche'
dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con
decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi
550 nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito
un ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio.
Entro il
31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso
pubblico per la
nomina fino a 500 posti di
notaio. All'esito della
copertura dei
posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina
il numero e la residenza dei notai, udite le
Corti d'appello e i
Consigli notarili, viene
rivista ogni tre
anni. Per gli
anni
successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di
tutti
i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2
dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,
n.
89, sono sostituiti dai seguenti:
"Per assicurare il
funzionamento regolare e continuo
dell'ufficio,
il notaro deve
tenere nel Comune
o nella frazione
di Comune
assegnatagli studio aperto con il deposito degli
atti, registri e
repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio
stesso
almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni
per
ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi
la sua
sede notarile, ed aprire un ufficio secondario
nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
5. Il comma 2
dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente:
"Egli non puo'
esercitarlo fuori del
territorio della Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
6. All'articolo 82 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89,
dopo le
parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte
d'Appello".
7. Le lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 153 della legge
16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39
del decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle
seguenti:
"a) al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel
cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il
fatto per
il quale si procede e' stato commesso;
b) al presidente del
Consiglio notarile del distretto
nel cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il
fatto
per il quale si procede
e' stato commesso.
Se l'infrazione e'
addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa
le veci,
previa delibera dello
stesso consiglio. La
stessa delibera e'
necessaria in caso di intervento
ai sensi dell'articolo
156 bis,
comma 5.".
8. Al comma 1 dell'articolo
155 della legge 16 febbraio 1913,
n.
89, come modificato
dall'articolo 41 del
decreto legislativo 1°
agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo
153, comma 1,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in
cui il notaio
ha
sede".
9. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Capo IV
Disposizioni in materia
di energia
Art. 13
Misure per la riduzione del
prezzo
del gas naturale per i clienti
vulnerabili
del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale
per i
clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 1°
giugno 2011, n. 93,
ai valori europei,
nella determinazione dei
corrispettivi variabili a copertura dei costi di
approvvigionamento
di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in
base
ai quali e' disposto l'aggiornamento anche il
riferimento per una
quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato.
In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui
all'articolo
30, comma 1, della
legge 23 luglio
2009, n. 99,
i mercati di
riferimento da considerare sono
i mercati europei
individuati ai
sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 13 agosto
2010, n.130.
Art. 14
Misure per ridurre i costi di
approvvigionamento
di gas naturale per le
imprese
1. Le capacita' di
stoccaggio di gas
naturale che si
rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di
stoccaggio
strategico di cui all'articolo
12, comma 11-
ter, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche'
delle nuove modalita' di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base
ai criteri
determinati dal Ministero
dello sviluppo economico
ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23
maggio 2000,
n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con
decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta
alle imprese di
servizi integrati di
trasporto a mezzo
gasdotti esteri e di
rigassificazione, comprensivi dello
stoccaggio di gas
naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto
di gas
naturale
dall'estero, secondo criteri
di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al
comma 1 sono offerti da parte delle imprese
di rigassificazione e di
trasporto in regime
regolato in base a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. Le eventuali
ulteriori capacita' di stoccaggio di gas
naturale
disponibili non assegnate
ai sensi del
comma 1, sono
assegnate
secondo le modalita' di cui
all'articolo 12, comma 7,
lettera a),
ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164,
come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale
attualmente contenuto nel volume
di
stoccaggio strategico
che si rende
disponibile a seguito
delle
rideterminazioni di cui al
comma 1, e'
ceduto dalle imprese
di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al
comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello
sviluppo
economico.
Art. 15
Disposizioni in materia
di separazione
proprietaria
1. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui
all'articolo 1, comma 905, della legge 27
dicembre 2006, n.
296,
relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta
in
Snam S.p.A., e' emanato entro sei mesi
dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto-legge.
Art. 16
Sviluppo di risorse
energetiche
e minerarie nazionali
strategiche
1. Al fine di favorire
nuovi investimenti di ricerca
e sviluppo
delle risorse energetiche
nazionali strategiche di
idrocarburi,
garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata
in
vigore del presente
decreto, sono stabilite
le modalita' per
individuare le maggiori
entrate effettivamente realizzate
e le
modalita' di
destinazione di una quota di tali maggiori
entrate per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita
dei territori di
insediamento degli impianti
produttivi e dei
territori limitrofi nonche' ogni
altra disposizione attuativa
occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del
Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le
norme
vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Art. 17
Liberalizzazione della
distribuzione
dei carburanti
1. I gestori degli
impianti di distribuzione dei
carburanti che
siano anche titolari
della relativa autorizzazione petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore
nel rispetto della
vigente normativa nazionale
ed europea. A
decorrere dal 30 giugno
2012 eventuali clausole
contrattuali che
prevedano per gli
stessi gestori titolari
forme di esclusiva
nell'approvvigionamento
cessano di avere
effetto per la
parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente
pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto
erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita.
Nei casi previsti
dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche
e l'uso del marchio.
Nel rispetto delle
normative nazionali e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
di carburante al
fine di sviluppare
la capacita' di
acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di
trasporto
dei medesimi sono consentite anche in deroga ad
eventuali clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione.
2. Al fine di
incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del
mercato anche attraverso
una diversificazione nelle
relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e
gestori
degli impianti di distribuzione
carburanti, i commi
da 12 a 14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 15 luglio
2011, n. 111,
sono
sostituiti dai seguenti:
"12. Fermo restando
quanto disposto con il decreto
legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in
aggiunta agli
attuali contratti di comodato
e fornitura ovvero
somministrazione
possono essere
adottate, alla scadenza
dei contratti esistenti,
differenti
tipologie contrattuali per
l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione
carburanti, nel
rispetto delle normative
nazionali e comunitarie, e
previa
definizione
negoziale di ciascuna
tipologia mediante accordi
sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei
titolari di
autorizzazione o concessione e
dei gestori, depositati
presso il
Ministero dello sviluppo economico.
stessi, da soli o in societa' o
cooperative, possono accordarsi per
l'effettuazione del riscatto degli impianti
da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli
investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione agli
eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e
degli andamenti del
fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
14. I nuovi contratti di
cui al
comma 12 devono
assicurare al
gestore condizioni contrattuali
eque e non
discriminatorie per
competere nel mercato di riferimento."
3. I comportamenti posti
in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o
tramite
previsioni contrattuali, le facolta'
attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi
e per
gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All'articolo
28 del decreto-legge
6 luglio 2011,
n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e'
sostituito dal seguente:
"8. Al fine di
incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi
nel settore degli
impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali
impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti
e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della
legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il
possesso dei requisiti
di
onorabilita' e
professionali di cui all'articolo
71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio
dell'attivita'
di un punto
di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di
ampiezza della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita
di tabacchi
presso gli impianti di distribuzione carburanti con
una superficie
minima di 1.500 mq;
c) la vendita di ogni
bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in
vendita.".
b) il comma 10 e'
sostituito dal seguente:
"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se
installate su impianti
esistenti, sono
esercitate dai soggetti
titolari della licenza
di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza,
salvo rinuncia del
titolare della licenza
dell'esercizio medesimo, che puo'
consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso
sono fatti salvi
i vincoli
connessi con procedure
competitive in aree
autostradali in
concessione espletate al 30 giugno 2012";
c) Alla fine del comma
4 sono inserite le parole: "I
Comuni non
rilasciano ulteriori
autorizzazioni o proroghe
di autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili."
d) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento
di
cui al comma 5
e' consentito a
condizione che l'impianto
sia
compatibile sulla base dei
criteri di cui
al comma 3.
Per gli
impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre
2012.
Il mancato adeguamento
entro tale termine
comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria
da determinare in
rapporto all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille euro
a un massimo
di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e,
per gli
impianti
incompatibili, costituisce causa
di decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1
del decreto
legislativo 11 febbraio
1998, n.32, dichiarata
dal Comune
competente.".
5. All'articolo 83-bis,
comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono
aggiunte in
fondo le seguenti
parole: "o che
prevedano obbligatoriamente la
presenza contestuale di piu' tipologie
di carburanti, ivi incluso il
metano per autotrazione, se tale
ultimo obbligo comporta
ostacoli
tecnici o oneri
economici eccessivi e
non proporzionali alle
finalita'
dell'obbligo" .
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti
per la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto adotta misure
affinche'
nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto
legislativo 23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita'
per accelerare i tempi
di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di
metano per
uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione
di gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare
per le
aree dove tali impianti siano presenti in misura
limitata, nonche'
per la riduzione delle penali per i superi
di capacita' impegnata
previste per gli stessi impianti.
Art. 18
Liberalizzazione degli
impianti completamente automatizzati fuori dei
centri abitati
1. Al comma 7 dell'articolo
28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, dopo la
parola
"dipendenti" sono aggiunte
le parole "o
collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
"Nel rispetto delle
norme di
circolazione stradale, presso
gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori
dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del codice
della strada o
degli strumenti urbanistici
comunali, non possono
essere posti
vincoli o limitazioni
all'utilizzo continuativo, anche
senza
assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di
rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.".
Art. 19
Miglioramento delle
informazioni al consumatore
sui prezzi dei
carburanti
1. Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, da
adottare
entro 60 giorni dalla data
di entrata in
vigore della legge
di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova
metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi'
da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione
Europea ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile
1999 e
della successiva
Decisione della Commissione
1999/566/CE del 26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita'
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di
carburante
per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla
stessa data, con uno o piu' decreti
del
Ministero dello sviluppo
economico sono definite
le modalita'
attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, in
ordine alla cartellonistica di
pubblicizzazione dei prezzi
presso
ogni punto vendita di
carburanti, in modo
da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non
servito, ove presente, senza indicazioni
sotto forma di
sconti,
secondo il seguente
ordine dall'alto verso
il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi
delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di
rifornimento con servizio
debbano essere riportati
su cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza
in aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui
al comma 2 si
prevedono, altresi', le
modalita' di
evidenziazione, nella cartellonistica di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo
il numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto
disposto dai decreti di cui ai commi
2 e 3
sono adottate con decreto
del Ministro dello
sviluppo economico,
sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito
ai sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24
dicembre 2007, n.
244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 20
Fondo per la
razionalizzazione della rete
di distribuzione dei
carburanti
1. Al primo comma
dell'articolo 28 del decreto-legge n.
98 del 6
luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente
il venticinque
per cento dell'ammontare complessivo
del fondo annualmente
consolidato" sono abrogate, le parole "due
esercizi annuali" sono
sostituite dalle parole "tre esercizi
annuali" e il
comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro
dello sviluppo
economico, da
emanare entro il
30 giugno 2012,
e' determinata
l'entita' sia dei contributi di
cui al
comma 1, sia
della nuova
contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un
periodo non
superiore a tre anni,
articolandola in una
componente fissa per
ciascuna tipologia di impianto e in una variabile
in funzione dei
litri erogati, tenendo altresi' conto
della densita' territoriale
degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."
Art. 21
Disposizioni per
accrescere la sicurezza,
l'efficienza e la
concorrenza nel mercato dell'energia elettrica
ai cambiamenti in corso
nel sistema elettrico,
con particolare
riferimento alla crescente
produzione da fonte
rinnovabile, il
Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni
dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto,
sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica ed
il gas, emana
indirizzi e modifica
la
disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma
10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n.
185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, allo
scopo di
contenere i costi e garantire sicurezza e qualita'
delle forniture di
energia elettrica,
nel rispetto dei
criteri e dei
principi di
mercato.
2. All'inizio del comma
2 dell'articolo 19 del decreto
legislativo
3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole:
"Per la prima
volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e
nel medesimo
comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole :
"In esito alla
predetta analisi, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas
adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni,
le misure
sui sistemi di
protezione e di
difesa delle reti
elettriche
necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce
le modalita' per la rapida
installazione di ulteriori dispositivi
di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree
ad elevata
concentrazione di potenza non programmabile."
3. Con i decreti di
definizione dei nuovi regimi di
incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, di cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n.
28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e
sicurezza al
sistema elettrico, puo' essere
rideterminata la data
per la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti
fotovoltaici, in attuazione
del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n.
105,
recante "Normalizzazione
delle reti di
distribuzione di energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione
compresa
fra 100 e 1000 volt".
5. Dalla medesima data
di cui al
comma 4, si
intende quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di
tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la
norma CEI
8-6, emanata dal Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI)
in forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare
ed accelerare la
realizzazione delle
infrastrutture di rete
di interesse nazionale,
l'Autorita'
per
l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni
dalla richiesta dei
Concessionari, definisce la remunerazione relativa a
specifici asset
regolati esistenti alla data della richiesta,
senza alcun aumento
della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa
rispetto
alla regolazione in corso.
Art. 22
Disposizioni per accrescere
la trasparenza sui mercati dell'energia
elettrica e del gas
1. Al fine di promuovere
la concorrenza nei mercati
dell'energia
elettrica e del gas,
il Sistema informatico
Integrato, istituito
presso l'Acquirente Unico
ai sensi dell'articolo 1-bis
del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13
agosto
2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione delle
informazioni
relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei
clienti finali
e la banca dati di
cui al comma
1 del medesimo
articolo 1-bis
raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai
dati
identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative
misure
dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita'
per l'energia
elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in
materia entro
due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione,
in modo
da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa' di
vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli
obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori e'
sanzionato da parte
dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il Gas
secondo le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1°
giugno
2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
Semplificazione delle procedure
per l'approvazione del
piano di
sviluppo della rete di trasmissione
nazionale
1. Fermi restando
l'obbligo di predisposizione annuale di un
Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le
procedure di
valutazione,
consultazione pubblica ed approvazione
previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno
2011,
n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla verifica
di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152
ed e' comunque
sottoposto a
procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della
verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di
cui al comma precedente,
il piano di
sviluppo della rete
e il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente
livello di
dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.
Art. 24
Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei
siti nucleari
1. I pareri riguardanti
i progetti di disattivazione di
impianti
nucleari, per i quali sia stata
richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata,
il
termine di cui
al periodo precedente
puo'
essere prorogato
dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le
Amministrazioni competenti non rilascino
i pareri
entro il termine previsto al comma 1, il
Ministero dello sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge
secondo le
modalita' di cui alla
legge 7
agosto 1990, n.
241, al fine
di
concludere la procedura di valutazione entro
i successivi novanta
giorni.
3. Al fine di ridurre i
tempi e i costi nella realizzazione delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di
garantire
nel modo piu' efficace la
radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per la
realizzazione del
Deposito Nazionale e
del Parco Tecnologico
di cui al
decreto
legislativo 15
febbraio 2010, n.
31 e successive
modifiche ed
integrazioni,
data di entrata in vigore del presente decreto
al Ministero dello
sviluppo economico e alle
Autorita'
competenti, nell'ambito delle
attivita' richieste ai
sensi dell'articolo 6 della legge 31
dicembre
1962, n. 1860
e dell'articolo 148,
comma 1-bis, del
decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli
interventi per
i quali risulta
prioritaria l'acquisizione delle
relative
autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla
disattivazione. Il Ministero
dello sviluppo economico
convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, al
fine di concludere la procedura di valutazione
entro i successivi
novanta giorni.
4. Fatte
salve le specifiche
procedure previste per
la
realizzazione del Deposito
Nazionale e del
Parco Tecnologico
richiamate al comma
3, l'autorizzazione alla
realizzazione dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche' le
autorizzazioni
di cui all'articolo 6
della legge 31
dicembre 1962 n.
1860, e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo
1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data di
entrata in vigore
del
presente decreto,
valgono anche quale
dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e
urgenza, costituiscono varianti
agli
strumenti
urbanistici e sostituiscono ogni
provvedimento
amministrativo, autorizzazione,
concessione, licenza, nulla
osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle
opere.
Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di
richiedere il
parere motivato del comune
e della Regione
nel cui territorio
ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione
della Valutazione
d'impatto ambientale ove
prevista. La regione
competente puo' promuovere
accordi tra il
proponente e gli
enti
locali interessati dagli interventi di cui al
presente comma, per
individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale
senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. La componente
tariffaria di cui all'articolo 25,
comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive
modifiche e
integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a),
del decreto legge
18 febbraio 2003,
n. 25, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita'
correlate a detta
componente tariffaria, sono
impiegate, per il
finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito
Nazionale e
delle strutture tecnologiche di supporto e
correlate limitatamente
alle attivita' funzionali
allo smantellamento delle
centrali
elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla
chiusura del
ciclo del combustibile
nucleare ed alle attivita'
connesse e
conseguenti e alle altre attivita'
previste a legislazione
vigente
che devono essere individuate
con apposito decreto
del Ministero
dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del
presente decreto. Le
entrate derivanti dal
corrispettivo per
l'utilizzo delle strutture
del Parco Tecnologico
e del Deposito
Nazionale, secondo modalita' stabilite
dal Ministro dello
sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il
gas, sono destinate a riduzione
della tariffa elettrica
a carico
degli utenti.
6. Il comma 104 della
legge 23 agosto 2004, n. 239 e'
sostituito
dal seguente comma:
"104. I soggetti
produttori e detentori
di rifiuti radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria,
anche in relazione agli sviluppi della tecnica
e alle indicazioni
dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa
in sicurezza e lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di cui
all'articolo 2, comma
1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I
tempi e
le modalita' tecniche del conferimento
sono definiti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il
Ministero
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare, anche
avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".
Capo V
Servizi pubblici locali
Art. 25
Promozione della concorrenza nei servizi
pubblici locali
1. Al decreto legge 13
agosto 2011, n.138, convertito
nella legge
14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti
modificazioni:
A) dopo l'articolo 3
e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis.
(Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali)
Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo
svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali
ottimali e
omogenei individuati in
riferimento a dimensioni
comunque non
inferiori alla
dimensione del territorio
provinciale e tali
da
consentire economie di
scala e di
differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del
servizio, entro il
termine del 30
giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato,
il Consiglio
dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica,
esercita i
poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n.
131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici
locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in
riferimento a
dimensioni comunque non
inferiori alla dimensione
del territorio
provinciale e tali
da consentire economie
di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del
servizio.
dei servizi a evidenza pubblica
da parte di
Regioni, Province e
Comuni o degli enti
di governo locali
dell'ambito o del
bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita'
degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio
2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A
tal fine, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito
dei compiti di
tutela e promozione della concorrenza nelle
Regioni e negli
enti
locali comunica, entro
il termine perentorio
del 31 gennaio
di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli
enti che
hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro
il termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento
di
valutazione della virtuosita'.
3. Fatti salvi i
finanziamenti ai progetti
relativi ai servizi
pubblici locali di
rilevanza economica cofinanziati
con fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo
concessi a valere
su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto
comma,
della Costituzione sono
prioritariamente attribuiti agli
enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali
ottimali ovvero ai
relativi gestori del
servizio selezionati tramite
procedura ad
evidenza pubblica o di
cui comunque l'Autorita' di
regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso sulla base
dei parametri stabiliti
dall'Autorita'
stessa.
4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto
di
stabilita' interno
secondo le modalita' definite
dal decreto
ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto
legge
25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.
133, e
successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di
governo locale
dell'ambito o del bacino
vigila sull'osservanza da
parte delle
societa' di cui al
periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto
di stabilita' interno.
5. Le societa' affidatarie in house sono
tenute all'acquisto di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni. Le
medesime
societa' adottano, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma
3 dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche'
delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti locali
divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri
contrattuali e
delle altre voci di
natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori.".
2. All'articolo 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
"5-bis. A
decorrere dall'anno 2013,
le aziende speciali
e le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita'
interno secondo
le modalita' definite, con decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con
i Ministri dell'interno
e degli affari
regionali, sentita
da emanare entro il 30 ottobre
e le istituzioni si
iscrivono e depositano
i propri bilanci
al
registro delle imprese
o nel repertorio
delle notizie
economico-amministrative
della Camera di
commercio del proprio
territorio entro il
31 maggio di
ciascun anno. L'Unioncamere
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 30
giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e
istituzioni ed i
relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12
aprile 2006,
n.163, nonche' le disposizioni che
stabiliscono, a carico degli enti
locali: divieti o
limitazioni alle assunzioni
di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci
di natura
retributiva o indennitaria e
per consulenze anche
degli
amministratori; obblighi
e limiti alla
partecipazione societaria
degli enti locali.
Gli enti locali
vigilano sull'osservanza del
presente comma da parte dei
soggetti indicati ai
periodi
precedenti.";
b) al comma 8 dopo le
parole "seguenti atti" sono
inserite le
seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio
Comunale.".
B) All'art. 4, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 dopo le
parole "libera prestazione dei servizi," e
prima delle parole
"verificano la realizzabilita'" inserire
le
parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici degli
obblighi
di servizio pubblico e universale".
2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli enti
territoriali con popolazione
superiore a 10.000
abitanti, la delibera di cui al comma precedente e' adottata
previo
parere obbligatorio dell'Autorita'
garante della concorrenza e del
mercato, che si
pronuncia entro sessanta
giorni, sulla base
dell'istruttoria svolta dall' ente di governo locale
dell'ambito o
del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito
all'esistenza
di ragioni idonee e
sufficienti all'attribuzione di
diritti di
esclusiva e alla correttezza
della scelta eventuale
di procedere
all'affidamento simultaneo con gara di
una pluralita' di
servizi
pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici
sul sito
internet, ove presente, e con ulteriori modalita'
idonee".
3. Il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1
e del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e'
effettuato
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti
locali. La
delibera quadro di cui al comma
2 e' comunque
adottata prima di
procedere al conferimento e al rinnovo della gestione
dei servizi,
entro trenta giorni
dal parere dell'Autorita' garante
della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente
locale
non puo' procedere all'attribuzione di
diritti di esclusiva ai sensi
del presente articolo.".
4. Al comma 11,
dopo la
lettera b), e'
inserita la seguente:
"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a
conseguire economie
di gestione con
riferimento all'intera durata
programmata
dell'affidamento, e prevede altresi',
tra gli elementi di valutazione
dell'offerta, la misura
delle anzidette economie
e la loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli
utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi
di
efficientamento relativi al personale;".
5. Al comma 13 le
parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui"
sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di
200.000 euro
annui".
6. Al comma 32 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in
fine le parole "alla data
del 31 marzo
2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 31
dicembre
avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione
operativa,
perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di
preesistenti
gestioni dirette o in house tale da configurare un unico
gestore del
servizio a livello di ambito o di bacino
territoriale ottimale ai
sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso il
contratto di servizio
dovra' prevedere indicazioni
puntuali riguardanti il
livello di
qualita' del servizio
reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati e
obiettivi di performance
(redditivita', qualita',
efficienza). La valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza
della gestione e
il rispetto delle
condizioni
previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica
annuale
da parte dell'Autorita' di
regolazione di settore.
La durata
dell'affidamento in house
all'azienda risultante dall'integrazione
non puo' essere in ogni caso superiore
a tre anni";
b) alla lettera b) in
fine le parole "alla data del
30 giugno
2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del
31 marzo 2013".
7. Dopo il comma 32-bis
e' inserito il seguente:
"32-ter. Fermo
restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare
la necessaria continuita'
nell'erogazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti a
qualsiasi titolo attivita' di gestione
dei servizi pubblici
locali
assicurano
l'integrale e regolare
prosecuzione delle attivita'
medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare
il
rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli
standard minimi
del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma
3, lett.
e), del presente
decreto, alle condizioni
di cui ai
rispettivi
contratti di servizio e dagli altri atti che regolano
il rapporto,
fino al subentro
del nuovo gestore
e comunque, in
caso di
liberalizzazione del settore,
fino all'apertura del
mercato alla
concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad
alcun titolo preteso in relazione a
quanto previsto nel
presente
articolo.".
8. Al comma 33-ter, le
parole "Ministro per
i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale, adottato, entro
il 31 gennaio
2012" sono
sostituite dalle seguenti:
"Ministro per gli
Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo
2012".
9. Al comma 34 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) sono
soppresse le parole:
"il servizio di
trasporto
ferroviario regionale, di cui
al decreto legislativo
19 novembre
1997, n. 422";
b) in fine e' inserito
il seguente periodo:
"Con riguardo al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi,
fino alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita',
gli affidamenti e
i contratti di servizio gia'
deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento
Europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformita' all'articolo
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.".
2. All'art. 201, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 4, lettera
a) sono soppresse
le parole "la
realizzazione",
sono sostituite le
parole "dell'intero" con la
seguente: "del"
e dopo le
parole "servizio," sono
inserite le
seguenti: "che puo' essere";
b) al comma
4, lettera b)
le parole "e
smaltimento" sono
sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e
recupero, nonche',
ricorrendo le ipotesi
di cui alla
precedente lettera a),
smaltimento";
c) dopo il comma 4, e'
inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso
in cui
gli impianti siano
di titolarita' di
soggetti diversi dagli enti locali di
riferimento, all'affidatario
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono
essere
garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e
predeterminate
e la disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano
d'Ambito.".
3. Al comma 1
dell'articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011,
n.
214, le parole "svolto
in regime di
privativa dai comuni"
sono
sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione
di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma
1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con
modificazioni,
in legge 14 settembre 2011, n. 148".
4. I concessionari e gli
affidatari di servizi pubblici
locali, a
seguito di specifica richiesta,
sono tenuti a
fornire agli enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del
relativo
servizio i dati
concernenti le caratteristiche tecniche
degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di
inizio
esercizio, secondo parametri
di mercato, le
rivalutazioni e gli
ammortamenti e ogni altra
informazione necessaria per
definire i
bandi.
5. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 3 della
legge 10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il
termine
di sessanta giorni dall'apposita
richiesta e la
comunicazione di
informazioni false integrano illecito per il quale il
prefetto, su
richiesta dell'ente locale,
irroga una sanzione
amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689, da un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
Art. 26
Misure in favore della
concorrenza nella gestione degli imballaggi
e
dei rifiuti da imballaggio
e per l'incremento
della raccolta e
recupero degli imballaggi
1. Al decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la
gestione dei
propri rifiuti di imballaggio››;
2) al comma 5,
2.1) al sesto
periodo , le parole ‹‹ sulla base
dei››, sono
sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››
2.2) sono
aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: ‹‹ Alle
domande disciplinate dal presente comma
si applicano, in
quanto
compatibili, le disposizioni
relative alle attivita' private
sottoposte alla disciplina degli articoli 19
e 20 della
legge 7
agosto 1990, n.
le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai
sensi del
presente articolo, le attivita' di cui
al comma 3 lettere a)
e c)
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo
scadere del
termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato
nella presente norma. ››
3) al comma 9, nel
secondo periodo dopo le parole‹‹ comma
3,
lettera h) ››, sono inserite le
seguenti: ‹‹ in
proporzione alla
quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a
riciclo,
quota che non puo' essere inferiore ai
3 punti percentuali rispetto
agli obiettivi di cui all'art. 220››
b) all'articolo 265,
il comma 5 e' soppresso
c) all'articolo 261 le
parole «pari a sei volte le somme dovute
al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da
Capo VI
Servizi bancari e assicurativi
Art. 27
Promozione della concorrenza
in materia di conto corrente o di conto
di pagamento di base
1. All'articolo 12 del
decreto legge 6
dicembre 2011, n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 e'
soppresso;
b) il
comma 9 e' sostituito dal
seguente: "L'Associazione
bancaria italiana, le
associazioni dei prestatori
di servizi di
pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio
Bancomat,
le imprese che gestiscono circuiti di pagamento
e le associazioni
delle imprese maggiormente
significative a livello
nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i
tre mesi
successivi, le regole generali per assicurare
una riduzione delle
commissioni interbancarie a carico degli esercenti in
relazione alle
transazioni effettuate mediante
carte di pagamento,
tenuto conto
della necessita' di assicurare
trasparenza e chiarezza
dei costi,
nonche' di promuovere
l'efficienza economica nel
rispetto delle
regole di concorrenza";
c) il comma 10 e'
sostituito dal seguente: "Entro
i sei mesi
successivi all'applicazione delle misure
di cui al
comma 9, il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero
dello sviluppo economico, sentite
garante della concorrenza e del
mercato, valuta l'efficacia
delle
misure definite ai sensi del comma
e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono
fissate
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita
e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato";
d) e' inserito il
comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione
di efficacia di
cui al comma
10, l'applicazione del
comma 7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e'
sospesa. In
caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della
legge
12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel caso
di valutazione non
positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7
dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata dal
decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma
10".
2. I contratti di
apertura di credito e di conto corrente in
corso
sono adeguati entro
novanta giorni alle
disposizioni di cui
all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.
385, introdotto dalla
legge di conversione
del decreto legge
6
dicembre 2011, n. 201.
3. I commi 1 e 3
dell'articolo 2-bis del decreto legge 29
novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2,
sono
abrogati.
Art. 28
Assicurazioni connesse all'erogazione di
mutui immobiliari
1.Le banche, gli
istituti di credito e gli intermediari
finanziari
se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un
contratto
di assicurazione sulla vita
sono tenuti a
sottoporre al cliente
almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
Art. 29
Efficienza produttiva
del risarcimento diretto
e risarcimento in
forma specifica
1. Nell'ambito del
sistema di risarcimento
diretto disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n.209,
i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base
dei quali
vengono definite le
compensazioni tra compagnie
sono calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza
produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei
rimborsi
e l'individuazione delle frodi.
delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il
risarcimento in
forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e'
accompagnato
da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita'
non inferiore ai
due anni per tutte le
parti non soggette
a usura ordinaria,
il
risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.
Art. 30
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di
assicurazione autorizzata ad
esercitare il
ramo responsabilita' civile
autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private,
di cui
al decreto legislativo
7 settembre 2005,
n. 209, e' tenuta
a
trasmettere all'ISVAP, con
cadenza annuale, una
relazione,
predisposta secondo un
modello stabilito dall'ISVAP
stesso con
provvedimento da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata
in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri
per i
quali si e' ritenuto di
svolgere approfondimenti in
relazione al
rischio di frodi, il numero
delle querele o
denunce presentate
all'autorita' giudiziaria,
l'esito dei conseguenti
procedimenti
penali, nonche' in ordine alle misure
organizzative interne adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base
dei predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di
vigilanza di cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private,
di cui
al citato decreto
legislativo n. 209
del 2005, e
successive
modificazioni, al fine
di assicurare l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale
e dei sistemi
di liquidazione dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel
settore.
2. Le imprese di
assicurazione autorizzate ad
esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni
private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a
indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio
annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma
di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i
sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art. 31
Contrasto della contraffazione
dei contrassegni relativi ai contratti
di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi
per i
danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore su strada
1. Al fine
di contrastare la
contraffazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'
civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto
con il Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei
mesi dalla data
di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto
legge, definisce le modalita' per la
progressiva dematerializzazione
dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o
integrazione con
sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento
con banche
dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi
controlli, dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo e
rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del
codice della strada,
di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di
cui al
primo periodo definisce le caratteristiche e
i requisiti di
tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data
della
sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo
processo di
dematerializzazione.
2. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi
dei dati forniti
gratuitamente dalle compagnie
di assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non
risultano
coperti dall'assicurazione per
la responsabilita' civile
verso i
terzi prevista
dall'articolo 122 del
codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai
rispettivi
proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di
cui al primo
periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro
carico nel
caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su
strade di
uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il
predetto elenco e'
messo a disposizione
delle forze di
polizia e delle
prefetture
competenti in ragione del luogo di residenza
del proprietario del
veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo
periodo
del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La
violazione dell'obbligo di
assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti
interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i
mezzi tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza
delle
violazioni delle norme di
circolazione, approvati o
omologati ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada,
di cui
al
decreto legislativo 30
aprile 1992, n.
285, e successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le
apparecchiature per il
controllo a distanza dell'accesso nelle zone
a traffico limitato,
nonche' attraverso
altri sistemi per la registrazione del
transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a
pedaggio. La
violazione deve essere
documentata con sistemi
fotografici, di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze
correlate
alla tutela della riservatezza personale, consentano
di accertare,
anche in momenti successivi, lo
svolgimento dei fatti
costituenti
illecito amministrativo, nonche' i dati
di immatricolazione del
veicolo ovvero il
responsabile della circolazione.
Qualora siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici
di cui
al presente comma, non vi e' l'obbligo di
contestazione immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il
Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite
le caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di
quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita'
di attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli
d'intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica.
Art. 32
Ispezione del
veicolo, scatola nera,
attestato di rischio,
liquidazione dei danni
1. Al comma 1
dell'articolo 132 del
codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono
richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione,
prima della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi
del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione
rispetto alle
tariffe stabilite ai
sensi del primo
periodo. Nel caso
in cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione di
meccanismi elettronici
che registrano l'attivita' del
veicolo, denominati scatola
nera o
equivalenti, i costi sono a
carico delle compagnie
che praticano
inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai
sensi del
primo periodo.".
2. All'articolo 134 del
codice delle assicurazioni private, di
cui
al decreto
legislativo 7 settembre
2005, n. 209,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma
1 e' aggiunto,
in fine, il
seguente periodo: «Le
indicazioni
contenute
nell'attestazione sullo stato
del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno
liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La
consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1
e 1-
bis, nonche' ai sensi del regolamento
dell'ISVAP di cui al comma 1,
e' effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo
delle
banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo
o di
cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo' prevedere
»
sono sostituite
dalla seguente: «prevede
»; d) il
comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio,
all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo
veicolo
al quale si
riferisce l'attestato, e'
acquisita direttamente
dall'impresa assicuratrice in via telematica
attraverso le banche
dati di cui al comma 2 del presente articolo e di
cui all'articolo
135».
3. All'articolo 148 del
codice delle assicurazioni private, di
cui
al decreto
legislativo 7 settembre
2005, n. 209,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri
con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata
secondo
le modalita' indicate nell'articolo
145, deve essere corredata della
denuncia secondo il
modulo di cui
all'articolo 143 e
recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate
sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro sessanta giorni
dalla ricezione di
tale documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata
offerta per il risarcimento,
ovvero comunica specificatamente i
motivi per i quali
non ritiene di
fare offerta. Il
termine di
sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di
denuncia sia
stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al
fine di
consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del
danno, le
cose danneggiate devono
essere messe a
disposizione per
l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far
tempo
dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento
da parte
dell'assicuratore. Il danneggiato puo' procedere
alla riparazione
delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato
al
periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate
le operazioni di accertamento del danno da parte
dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso
in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto
termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a
disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo,
ovvero siano
state riparate prima
dell'ispezione stessa, l'impresa,
ai fini
dell'offerta
risarcitoria, effettuera' le
proprie valutazioni
sull'entita` del danno solo
previa presentazione di
fattura che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque
fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga
di non
procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e`
inserito il seguente:
«2-bis. A
fini di prevenzione
e contrasto dei
fenomeni
fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto
alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135
e dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale
dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano
almeno due
parametri di significativita', come
definiti dall'articolo 4 del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n.
209 del 7 settembre
2010, l'impresa puo'
decidere, entro i termini
di cui ai
commi 1 e
2 del presente
articolo, di non
fare offerta di
risarcimento, motivando tale
decisione con la necessita' di
condurre ulteriori approfondimenti in
relazione al sinistro.
La relativa comunicazione
e` trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul
sinistro. Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione,
l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive
in
merito alla richiesta
di risarcimento. All'esito
degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa
puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine
di
cui al terzo periodo, presenti
querela, nelle ipotesi
in cui e`
prevista,
informandone
contestualmente
l'assicurato nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito
alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo;
in tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine
per la
presentazione della querela, di cui all'articolo 124,
primo comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta
giorni
entro il quale
l'impresa comunica al
danneggiato le sue
determinazioni conclusive.
Restano salvi
i diritti del
danneggiato in merito
alla
proponibilita' dell'azione
di risarcimento nei
termini previsti
dall'articolo 145, nonche' il
diritto del danneggiato
di ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146,
salvo il
caso di presentazione di querela o denuncia»;
c) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,
in
pendenza dei termini di cui ai commi 1 e
2 e fatto
salvo quanto
stabilito dal comma
5, non puo' rifiutare
gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del
danno alle cose,
nei
termini di cui al comma
1, o del
danno alla persona,
da parte
dell'impresa.
Qualora cio' accada,
i termini per
l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi».
Art. 33
Sanzioni per frodi
nell'attestazione delle invalidita' derivanti
da
incidenti
1. All'articolo 10-bis
del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente:
«invalidita'»;
2) le parole: «di
cui al comma
1» sono sostituite
dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e`
inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti
assicurativi che accertano e stimano falsamente
danni a cose
conseguenti a sinistri
stradali da cui
derivi il
risarcimento a carico della
societa'
assicuratrice si applica
la
disciplina di cui al comma
c) nella rubrica, le
parole: «micro-invalidita'» sono sostituite
dalla seguente: «invalidita'».
Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
1. Gli
intermediari che distribuiscono servizi
e prodotti
assicurativi del ramo
assicurativo di danni
derivanti dalla
circolazione di veicoli
e natanti sono
tenuti, prima della
sottoscrizione del contratto,
a informare il
cliente, in modo
corretto, trasparente ed
esaustivo, sulla tariffa
e sulle altre
condizioni contrattuali proposte
da almeno tre
diverse compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi gruppi,
anche avvalendosi
delle informazioni
obbligatoriamente pubblicate dalle
imprese di
assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto
stipulato senza la dichiarazione del
cliente di
aver ricevuto le informazioni
di cui al
comma 1 e'
affetto da
nullita' rilevabile
solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato
adempimento dell'obbligo di cui al comma
1 comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della
compagnia che ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con
questo,
in una misura non inferiore a euro 50.000 e
non superiore a euro
100.000.
Art. 35
Misure per la tempestivita' dei
pagamenti, per l'estinzione
dei
debiti pregressi delle
amministrazioni statali, nonche' disposizioni
in materia di tesoreria
unica
1. Al fine di accelerare
il pagamento dei
crediti commerciali
esistenti alla data di
entrata in vigore
del presente decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi
e
forniture, certi, liquidi
ed esigibili, corrispondente a residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti
misure:
a) i fondi speciali per
la reiscrizione dei residui passivi perenti
di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27
della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati
rispettivamente degli
importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012,
mediante
riassegnazione, previo versamento
all'entrata del bilancio
dello
Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle
risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni
di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale
1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le
assegnazioni disposte
con utilizzo delle somme di cui
al periodo precedente
non devono
comportare, secondo i
criteri di contabilita' nazionale,
peggioramento
dell'indebitamento netto delle
pubbliche
amministrazioni;
b) i crediti di cui al
presente comma maturati alla data
del 31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori,
possono essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse
finanziarie
di cui alla lettera a), anche
mediante assegnazione di
titoli di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.
L'importo di cui
alla presente lettera puo' essere
incrementato con corrispondente
riduzione degli importi di cui
alla lettera a).
Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente e sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative
modalita'
di
assegnazione nonche' le modalita' di
versamento al titolo
IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del
controvalore dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima
contabilita'
di cui alla lettera a).
Le assegnazioni dei
titoli di cui
alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle
emissioni nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere
all'estinzione dei crediti per spese
relative a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla
data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri,
secondo i criteri
di
contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse
e il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia
e
delle finanze, secondo le medesime modalita'
di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma
50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno
2012, di
un importo di euro 1.000
milioni mediante riassegnazione previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740
milioni
delle risorse complessivamente
disponibili relative a
rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio", e di euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi
derivante
dal comma 9 del
presente articolo. La
lettera b) del
comma 17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
3. All'onere per
interessi derivante dal
comma 1, pari
a 235
milioni di euro annui a
decorrere dal 2012,
si provvede con la
disposizione di cui al comma 4.
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa
sull'energia
elettrica disposti dai
decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti
l'aumento
dell'accisa
sull'energia elettrica a
seguito della cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica,
il concorso alla
finanza pubblica delle
Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento
e
Bolzano previsto dall'articolo
28, comma 3,
primo periodo del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito con legge
22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro
annui a
decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior
gettito pari a 6,4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai
decreti
di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello
Stato.
5. Con decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al
fine di assicurare
alle agenzie fiscali
ed
all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli
di Stato la
massima
flessibilita' organizzativa,
le stesse possono
derogare a quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge
30
luglio 2010, n.
neutralita'
finanziaria, prevedendo, ove necessario,
la relativa
compensazione, anche a
carico del fondo
per la retribuzione
di
posizione e di risultato o di altri fondi analoghi;
resta comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo,
del citato decreto-legge
n. 78 del
2010. Per assicurare
la
flessibilita' organizzativa
e la continuita' delle
funzioni delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di
vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche'
per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono
essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico,
tenuto conto
dei criteri previsti
dai rispettivi ordinamenti,
per un periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nelle
strutture. Resta fermo
quanto disposto
dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1
dell'articolo 10 del decreto legislativo
6 maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
8. Ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica
e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data
di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
2014, il
regime di tesoreria unica
previsto dall'articolo 7
del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello
stesso periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di
tesoreria unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni
di cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720 e le relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse
dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita' dei
predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e
ogni
altra forma di indebitamento non
sorrette da alcun
contributo in
conto capitale o in conto
interessi da parte
dello Stato, delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Entro il 29 febbraio
2012 i tesorieri o cassieri degli
enti ed
organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare
il 50
per
cento delle disponibilita' liquide
esigibili depositate presso
gli
stessi alla data di entrata in
vigore del presente
decreto sulle
rispettive contabilita'
speciali, sottoconto fruttifero,
aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente
deve
essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali
investimenti
finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e
delle
finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile
2012,
sono smobilizzati, ad
eccezione di quelli
in titoli di
Stato
italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate
sulle
contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale. Gli
enti
provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri
delle somme
depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri
entro il 15 marzo 2012.
10. Fino al completo
riversamento delle risorse sulle contabilita'
speciali di cui al comma 9, per
far fronte ai
pagamenti disposti
dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8,
i tesorieri o
cassieri degli stessi
utilizzano prioritariamente le
risorse
esigibili depositate presso
gli stessi trasferendo
gli eventuali
vincoli di destinazione sulle somme depositate presso
la tesoreria
statale.
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e fino
all'adozione del bilancio
unico d'Ateneo ai
dipartimenti e ai
centri di responsabilita' dotati di
autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di
cui ai
commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
risorse liquide delle universita',
comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale e
amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli
ordinari rimedi previsti dal codice
civile,
per effetto delle
disposizioni di cui
ai precedenti commi,
i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi
di cui
al
comma
possono essere rinegoziati in via diretta tra le
parti originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei
contratti stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed
organismi hanno
diritto di recedere dal contratto.
Capo VII
Trasporti
Art. 36
Regolazione indipendente in materia di trasporti
1. In
attesa dell'istituzione di
una specifica autorita'
indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale
il Governo
presenta entro tre
mesi dalla data
di conversione del
presente
decreto un apposito disegno di legge, all'articolo
37 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Oltre alle
funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19,
a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita'
per l'energia elettrica
ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre
1995,
n. 481, sono attribuite,
sino all'istituzione della Autorita' di
regolazione dei trasporti, competente anche in materia di
regolazione
economica dei diritti
e delle tariffe
aeroportuali, le funzioni
previste dal presente articolo, ferme restando le competenze
previste
dalla vigente normativa.
2. L'Autorita' e' competente nel