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Roma, 14 febbraio 2012
Circolare n.40/2012
Oggetto: Previdenza
– Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n. 21 dell’9.2.2012.
L’INPS ha comunicato i nuovi valori in vigore dall’1
gennaio 2012 relativi a:
1) minimali
contributivi;
2) fascia
di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
3) massimale
contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995.
1) Minimali contributivi. I nuovi minimali contributivi, sui
quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza
di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
euro
45,70 e 1.188,20 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per quadri,
impiegati e operai;
euro
126,41 e 3.286,66 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile moltiplicando
quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore
settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 7,03. Anche in
questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli stessi
livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente
dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei
lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 44.204,00 annue, corrispondenti a
euro mensili 3.684,00 (in precedenza 3.587,00); il contributo dell'1% dovrà
essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a euro 96.149,00
annui (in precedenza 93.622,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto
dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’
4) Regolarizzazioni. La
regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei
precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 26/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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INPS – DIREZIONE
GENERALE
CIRCOLARE N. 21 DEL
9.2.2012
OGGETTO: Determinazione per l'anno 2012 del limite minimo di
retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di
tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Sommario:
Premessa
Parte I – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della
denuncia contributiva mensile Uniemens
1.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
2.
Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea (Fondo volo).
3.
Retribuzioni convenzionali in genere.
4.
Rapporti di lavoro a tempo parziale.
5.
Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione
soggetta nell'anno 2012 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
6.
Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e
pensionabile.
7.
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
8.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
9.
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei
lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
10.
Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per
prestazioni di maternità obbligatoria.
11.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2012.
*** omissis ***
Premessa.
Come noto, per la generalità dei lavoratori la
contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su
imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
In particolare la retribuzione da assumere ai fini
contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale
di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali,
qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo (art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito
in legge 7.12.1989, n. 389).
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non
aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle
citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati,
agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali,
al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli
scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Inoltre, con norma interpretativa (art. 2, co. 25, della legge 28.12.1995, n. 549) è stato disposto
che:
"l'art. 1 del
D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989,
n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti
collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella
stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella
categoria."
Il predetto minimo contrattuale non sopprime i
preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da
lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle
disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere
adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.
Parte I
Datori di lavoro tenuti
alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la
generalità dei lavoratori
Il legislatore ha previsto per i
diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini
contributivi; tali valori devono essere rivalutati annualmente in relazione
all'aumento dell'indice medio del costo della vita (2).
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2011,
la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni
è stata pari al 2,7% (3), si riportano nelle tabelle A e B (v. allegato 1) i
limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in
corso all’ 1.1.2012.
Si ricorda che tali limiti devono
essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 45,70
(9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2012, pari a € 481,00
mensili) (4).
anno 2012 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fpld |
481,00 |
Minimale di retribuzione
giornaliera (9,5%) |
45,70 |
Si rammenta che non sussiste
l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso
di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le
circolari in nota (5).
1.1. Lavoratori
di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.
Come è noto, a decorrere dal 1°
gennaio 2007 (6) la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve
essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori.
1.2. Cooperative
sociali.
Come noto, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006, si è concluso al
31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della
retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci
delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati
adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/55
(T.U. sugli assegni familiari).
Pertanto, a partire dall’ 1.1.2010 (7) anche per i lavoratori
soci delle predette cooperative trovano applicazione, per la determinazione
della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la
generalità dei lavoratori.
In ordine all’individuazione degli elementi retributivi
che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si precisa che,
oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento
distinto della retribuzione (Edr), devono essere
considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di
calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa
equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile contributivo dei
predetti lavoratori a quelli di impresa, è cessata l’operatività del criterio
convenzionale di determinazione dei periodi di occupazione.
Conseguentemente, come per la generalità dei lavoratori
anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame, la retribuzione
imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di
effettiva occupazione.
*** OMISSIS ***
4. Rapporti di lavoro a tempo parziale
Si rammenta che anche per i
rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, ferma restando la
nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs.
n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere
ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4, della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9
del D.Lgs. n. 61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di
retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a
tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (13).
In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40
ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 45,70 x 6 / 40 = € 6,86
5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota
di retribuzione soggetta nell'anno 2012 all'aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta
un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia
di retribuzione pensionabile (14) in favore di tutti i regimi pensionistici che
prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata
per l'anno2012 in€ 44.204,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2012 l'aliquota aggiuntiva
dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite
annuo di € 44.204,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.683,66, da
arrotondare ad € 3.684,00.
anno 2012 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione
pensionabile annua |
44.204,00 |
Importo mensilizzato |
3.684,00 |
Si ribadisce che ai fini del
versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il
criterio della mensilizzazione (15).
La quota di retribuzione eccedente
la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere
riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell?elemento
<Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>,
<ContribAggCorrente>.
L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui
dell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
6. Aggiornamento del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co.
18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 aforme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano
per la pensione con il sistema contributivo (16), rivalutato in base all'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella
misura di 2,7%, è pari, per
l'anno2012, a € 96.149,42 che arrotondato all’unità di euro è pari a €
96.149,00.
anno 2012 |
Euro |
Massimale annuo della base
contributiva |
96.149,00 |
Si rammenta che dall’1.1.2003 è
stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e
le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello
individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>,
<ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso
nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori
e figurativi.
Il limite di retribuzione per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (17) è fissato nella misura
del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di
riferimento.
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di €
481,00 per l'anno 2012, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale
di € 192,40.
anno 2012 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
481,00 |
Limite settimanale per
l’accredito dei contributi (40%) |
192,40 |
Limite annuale per l’accredito
dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*) |
10.005,00 |
(*) Il limite annuo è pari a 192,40 x 52
Si chiarisce, inoltre, che ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 43, comma 3, della legge 29.12.2001 n. 448, le
disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera (punto 1.2.)
non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola
pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250
(18).
8. Importi che non concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per
l’anno 2012 (19), con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati
dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
anno 2012 |
Euro |
Valore delle prestazioni e delleindennità
sostitutive della mensa |
5,29 |
Fringe benefit (tetto) |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
1.549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
2.065,83 |
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.
In particolare, per il valore delle
prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, si veda la circolare n.
104 del 14.05.1998 e la circolare n. 1 del 3 gennaio 2007 mentre per
l’azionariato dei dipendenti la circolare n. 11 del 22.01.2001 e la circolare
n. 123 dell’11.12.2009.
*** OMISSIS ***
11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio
2012.
Le aziende che per il versamento
dei contributi relativi al mese di gennaio 2012 non hanno potuto tenere conto
delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto
periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto del 26.3.1993 (20).
Detta regolarizzazione deve essere
effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si
impartiscono le seguenti istruzioni.
11.1.
regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).
Ai fini della compilazione della
denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni
imponibili in vigore all’ 1.1.2012 e quelle assoggettate a contribuzione per lo
stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in
aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata
la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati
Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti
sui totali ottenuti.
11.2.
regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo della differenza
contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà
riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DatiRetributivi>,
<Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
***OMISSIS***
Il
Direttore Generale
Nori
Riferimenti normativi:
(1) Circolare n. 40 del 20.2.1996
(2) D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 .
(3) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono
calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore
medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento
all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). L’indice del 2,7% viene
utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione
imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori
aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione (novembre 2012) del
decreto ministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto
con il Ministero del lavoro che fissa l’aumento definitivo di perequazione
automatica nell’anno 2012.
Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in
occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
(4) Si veda quanto
disposto dall’art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n.
389 del 1989.
(5) Cir. n. 9674 del 06.05.78, cir. n. 806 del 21.07.1986, cir.
n. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33
dell’8.02.2002, punto 1.1.
(6) Si veda circolare n. 34 del 6 febbraio 2007.
(7) circolare n. 56 del 9
marzo 2007,
*** omissis ***
(13) Pertanto per tali rapporti di lavoro l’esistenza di un apposito
minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del
disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del
1989. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del
10.4.1989.
(14) Determinata ai fini
dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare
298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.
(15) Si veda la circolare n. 7 del 15.01.2010, punto 3.
(16) Circolare n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7 del 15.01.2010 punto 2.
(17) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del
D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della
legge n. 389 del 1989.
(18) Si veda la circolare
n. 41 del 22.02.2002.
(19) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come
sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997),
ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere
rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al
31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato
con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
(20) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993,
punto 1).
All.1
MINIMALI DI RETRIBUZIONE ANNO 2012
Tabella A
*** OMISSIS ***