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Roma, 3 febbraio 2011
Circolare n. 26/2011
Oggetto: Previdenza
– Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n. 24 dell’1.2.2011.
L’INPS ha comunicato i nuovi valori in vigore dall’1
gennaio 2011 relativi a:
1) minimali
contributivi;
2) fascia
di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
3) massimale
contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995.
1) Minimali contributivi. I nuovi minimali contributivi, sui
quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza
di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
-
euro 44,49 e 1.156,74 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per quadri,
impiegati e operai;
-
euro 123,09 e 3.200,34 rispettivamente
minimale giornaliero e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 6,84.
Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli
stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente
dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei
lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 43.042,00 annue, corrispondenti a
euro mensili 3.587,00 (in precedenza 3.530,00); il contributo dell'1% dovrà
essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a euro 93.622,00
annui (in precedenza 92.147,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto
dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’
4) Regolarizzazioni. La
regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei
precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 19/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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INPS
- DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE
CIRCOLARE N. 24 DEL 1.2.2011
OGGETTO: Determinazione per l'anno 2011 del limite minimo di retribuzione giornaliera
ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute
in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Sommario:
1) Minimali di retribuzione per la
generalità dei lavoratori
2) Retribuzioni convenzionali in
genere
3) Lavoratori di società e organismi
cooperativi di cui al DPR n. 602/70
4) Cooperative sociali
5) Rapporti di lavoro a tempo parziale
6) Quota di retribuzione soggetta
nell'anno 2011 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi
dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438
7) Aggiornamento del massimale annuo
della base contributiva e pensionabile
8) Limite per l'accredito dei
contributi obbligatori e figurativi
9) Valore degli importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
10) Massimale giornaliero per i
contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato
11) Rivalutazione dell’importo a carico
del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
12) Regolarizzazione relativa al mese
di gennaio 2011
Tabelle delle
aliquote contributive in vigore per l’anno 2011.
1. Minimali di retribuzione per la
generalità dei lavoratori.
Come noto per la generalità dei lavoratori la
contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su
imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi
deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di
minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
1.1. Retribuzione minima imponibile
(minimo contrattuale).
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su
base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora
ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo (1).
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non
aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle
citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati,
agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali,
al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli
scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Inoltre, con norma interpretativa (2) è stato disposto
che:
"L'art. 1 del D.L.
9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n.
389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi
intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base
per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria."
Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti
minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro
dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni
in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se
inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera (punto 1.2.).
1.2. Minimali di retribuzione
giornaliera
Come noto il legislatore ha previsto per diversi settori i
valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi che devono
essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita (3).
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2011,
la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni
è stata pari al 1,6 % (4) si riportano nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1) i
limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in
corso all’ 1.1.2011 .
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati,
qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 44,49 (9,5%
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2011, pari a € 468,35 mensili)
(5).
anno 2011 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld |
468,35 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) |
44,49 |
1.3. Inosservanza del minimale
nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti
integrativi di prestazioni mutualistiche.
Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il
minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte
del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in
nota (6).
*** OMISSIS ***
5. Rapporti di lavoro a tempo
parziale
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, trova applicazione l'art. 1, co. 1 della
legge n. 389 del 1989 (14), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile
definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La
retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore,
a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge
n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs.
n. 61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di
retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a
tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (15).
In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40
ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 44,49) x (6)
/ (40) = € 6,67 |
6. Art. 3-ter della legge
14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2011 all'aliquota
aggiuntiva di un punto percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva
a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (16) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano
aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata
determinata per l'anno
Pertanto a decorrere dall’1.1.2011 l'aliquota aggiuntiva
dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite
annuo di € 43.042,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.586,83 da
arrotondare ad € 3.587,00.
anno 2011 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
43.042,00 |
Importo mensilizzato |
3.587,00 |
Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo
aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (17).
La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la
relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello
individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell‟elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L‟imponibile della contribuzione aggiuntiva è “un di cui” dell‟elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>
7. Aggiornamento del massimale
annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile
previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995,
n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio
anno 2011 |
Euro |
Massimale annuo della base
contributiva |
93.622,00 |
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il
massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs.
n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e
le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello
individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>,
<ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi>.
8. Limite per l'accredito dei
contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi (19) è fissato nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 468,35 per
l'anno 2011 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di €
187,34.
anno 2011 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
468,35 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) |
187,34 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi (*) |
9741,68 |
(*) Il limite annuo è pari a
187,34 x 52
Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 43, comma 3, della legge 29.12.2001 n. 448, le disposizioni in
materia di minimale di retribuzione giornaliera (punto 1.2.) non si applicano,
a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e
delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (20).
9. Importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2011 (21) con la
precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs.
n. 314 del 1997.
anno 2011 |
Lire |
Euro |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
10.240 |
5,29 |
Fringe benefit (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
90.000 |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
60.000 |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
30.000 |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
150.000 |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
100.000 |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
50.000 |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
3.000.000 |
1549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
9.000.000 |
4648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
4.000.000 |
2065,83 |
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del
24.12.1997.
In particolare, per il valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa, si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e
la circolare n. 1 del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei
dipendenti la circolare n. 11 del 22.01.2001 e la circolare n. 123
dell’11.12.2009.
***
OMISSIS ***
12. Regolarizzazione relativa al
mese di gennaio 2011.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi
al mese di gennaio 2011 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni
illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi
della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
26.3.1993 (22).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri
aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione
della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le
seguenti istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui ai
punti da 1) a 5).
Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS
le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le
retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2011 e quelle assoggettate a
contribuzione per lo stesso mese;
-
le differenze così determinate
saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese
in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile>
di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi
dovuti sui totali ottenuti.
12.2. regolarizzazione di cui al
punto 6).
L'importo della differenza contributiva a credito
dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia
UNIEMENS, nell’elemento <DatiRetributivi>,
<Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
13. Tabelle delle aliquote
contributive in vigore per l’anno 2011.
Sono state aggiornate sia le tabelle contenenti le
aliquote contributive riguardanti le aziende in genere, già pubblicate in
allegato alla circolare n. 162 del 27 dicembre 2010, sia gli elaborati
riguardanti gli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate
spettanti per alcuni settori economici. Per la consultazione delle stesse, è
possibile prelevare i files allegati alla presente
circolare (allegati 2 e 3).
Inoltre, per i datori di lavoro agricolo sono disponibili
le tabelle delle aliquote contributive e delle agevolazioni per zona tariffaria
(allegato 4).
|
Il Direttore Generale
Nori |
Riferimenti normativi:
(1) Art. 1 comma 1del D.L.
9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389
(2) Art. 2, co.
25 della legge 28.12.1995, n. 549 ; circolare n. 40 del 20.2.1996
(3) D.L. n. 402 del 1981, convertito
in legge 26.9.1981, n. 537 .
(4) Gli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo
della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di
variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo
all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio
relativo all’anno precedente (art. 11, D.Lgs.
30.12.1992, n. 503). L’indice dello 1,6 % viene utilizzato ai fini
contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine
di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori
acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività
a seguito dell’emanazione (novembre 2011) del decreto ministeriale del
Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica nell’anno 2011
Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione della
circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
(5) Si veda quanto disposto dall’art. 7
della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co.
2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
(6) Cir.
9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir.
n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1.
*** omissis ***
(14) In base a tale disposizione la
retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(15) Pertanto in tale settore
l’esistenza di un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto,
ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989. Per l'illustrazione di detto criterio, si
rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
(16) Determinata ai fini dell’applicazione
dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992
e circolare n. 151 del 7.7. 1993.
(17) Si veda la circolare n. 7 del
15.01.2010 punto 3.
(18) Si veda la circolare n. 7 del
15.01.2010 punto 2.
(19) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato
dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(20) Si veda la circolare n. 41 del
22.02.2002.
(21) Il co. 9
dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R.
22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs.
n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari
degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi
terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo
indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
(22) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr.
circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
Allegato n.1
Minimali di retribuzione anno 2011
Tabella A e B (omissis)
Tabella
A -
Anno 2011
Settore |
Qualifiche |
|||||
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|||
Industria |
Euro |
123,09 |
Euro |
44,49 |
Euro |
44,49 |
|
|
|
(37,19) |
|
(34,72) |
|
Amministrazioni dello Stato e altre Pubbliche Amm.ni |
Euro |
93,58 |
Euro |
44,55 |
Euro |
44,49 |
|
|
|
|
|
(39,61) |
|
Artigianato |
|
|
Euro |
44,49 |
Euro |
44,49 |
|
|
|
(39,61) |
|
(34,72) |
|
Agricoltura |
Euro |
98,48 |
Euro |
51,94 |
Euro |
39,58 |
|
|
|
|
|
(1) |
|
Credito assicurazioni e servizi |
Euro |
123,09 |
Euro |
44,49 |
Euro |
44,49 |
|
|
|
(42,10) |
|
(39,61) |
|
Commercio |
Euro |
123,09 |
Euro |
44,49 |
Euro |
44,49 |
|
|
|
(34,72) |
|
(34,72) |
Gli
importi indicati tra parentesi sono stati adeguati ad euro 44,49 ai sensi dell’art.7
della legge 11/11/1983, n.638 e della legge 7/12/1989, n.389
(1) L’importo non è soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c.
1 delle legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.
Tabella B - Anno
2011
***
omissis ***
Allegato n.2 (omissis)