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Roma, 24 febbraio 2012
Circolare n. 57/2012
Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione –
Obbligo di stabilimento – Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale –
Scadenza del 4 giugno 2012 – D.M. 10.1.2012 su G.U. n.11 del 14.1.2012 – D.D. 25.1.2012 su G.U. n.28 del 3.2.2012.
Com’è noto, dal 4 dicembre scorso
sono in vigore le regole europee sull’accesso all’attività di autotrasporto
stabilite dal Regolamento comunitario n.1071/2009.
Una novità rilevante di quel
Regolamento è la previsione del Registro Elettronico delle imprese, un registro
anagrafico di tutte le imprese esercenti l’autotrasporto che evidenzia anche le
violazioni commesse in materia di tempi di guida e di riposo.
In Italia il Registro Elettronico
si sovrappone all’Albo degli autotrasportatori. Le imprese devono ora avere una
doppia iscrizione: al Registro, tenuto dal Dipartimento Trasporti del Ministero
e gestito a livello locale dagli uffici della motorizzazione civile, e
all’Albo, tenuto a livello centrale dal Comitato dell’Albo e a livello locale
dalle province.
In sede di avvio del Registro, l’iscrizione delle imprese avviene
d’ufficio, fermo restando che entro il 4
giugno 2012 le imprese stesse devono dimostrare il possesso dei requisiti
previsti dalla normativa, ossia la capacità professionale, la capacità
finanziaria, l’onorabilità, lo stabilimento e, relativamente alle nuove
imprese, il parco veicolare minimo. Se non procederanno alla dimostrazione dei
requisiti le aziende verranno cancellate dall’Albo e dal Registro e non
potranno esercitare l’attività.
La situazione è
peraltro intricata perché alcuni requisiti previsti dal Regolamento 1071/2009
attualmente in vigore sono meno onerosi di quelli previsti dalla precedente
disciplina nazionale. Gran parte delle associazioni dell’autotrasporto ha chiesto
che siano mantenuti i requisiti più onerosi e non è ancora chiaro quale sarà
l’assetto definitivo, atteso che è consentito derogare il Regolamento
comunitario.
La questione
riguarda in primo luogo le imprese aventi solo veicoli di peso inferiore alle
3,5 tonnellate che in questo momento sono in regola dimostrando solo il requisito
dell’onorabilità, mentre la maggioranza delle associazioni dell’autotrasporto
chiede che siano assoggettate al rispetto di tutti i requisiti.
Altri aspetti
discordanti riguardano il gestore dei trasporti, che a livello nazionale era
previsto potesse dirigere una sola azienda, mentre oggi il Regolamento comunitario
prevede che possa dirigere fino a quattro imprese diverse aventi complessivamente
fino a cinquanta veicoli. Inoltre l’idoneità finanziaria stabilita dal Regolamento
per il primo veicolo è di 9.000 euro, mentre a livello nazionale era previsto
l’importo di 50.000 euro.
A prescindere dunque
dalla tempistica con cui ciascuna impresa riterrà opportuno procedere con la
dimostrazione dei requisiti, si fa presente che le province sono competenti
sull’onorabilità, la capacità professionale e la capacità finanziaria, mentre
gli uffici provinciali della motorizzazione civile sono competenti sul nuovo
requisito dello stabilimento, nonché sull’accertamento del parco veicolare
minimo per le imprese nuove.
In particolare per
quanto riguarda il requisito dello stabilimento, che è stato introdotto dal
Regolamento comunitario ed è stato disciplinato con il decreto ministeriale 25
gennaio 2012 indicato in oggetto, la dimostrazione avviene tramite una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà indicante la sede dell’impresa dove sono conservati
i documenti obbligatori (fiscali, contabili, per la gestione del personale,
ecc.).
Imprese con veicoli di peso fino a 6 tonnellate o con
portata utile fino a 3,5 tonnellate: Si rammenta che queste imprese, oggi iscritte all’Albo
col solo requisito dell’onorabilità, hanno tempo fino alla data del 4 giugno
prossimo per regolarizzare la propria posizione dimostrando gli ulteriori
requisiti. A tal fine può tornare utile la facilitazione che è stata introdotta
in merito alla capacità professionale. Com’è noto, infatti, per coloro che
hanno diretto un’azienda per almeno dieci anni continuativi alla data del 4
dicembre 2009 e che sono ancora in attività la capacità professionale è
riconosciuta senza necessità dell’esame.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.53/2012,
269/2011
e 242/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegati
due |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 11 del 14.1.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2012
Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2,
punto
1 del decreto 25 novembre
nazionale delle imprese
che esercitano la
professione di
trasportatore su strada.
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici
Decreta:
Art. 1
Registro elettronico
nazionale
1. Il registro
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su
strada che sono
autorizzate all'esercizio della
professione di
trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 11
del decreto
del, Capo del Dipartimento per
i trasporti, la
navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del 25 novembre
2011, e' tenuto,
nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, per quanto
riguarda gli aspetti
tecnici, dalla Divisione 7 - Centro elaborazione dati della
direzione
generale per la motorizzazione che agisce in base
alle indicazioni
amministrative fornite dalla
direzione generale per
il trasporto
stradale e per l' intermodalita'.
2. Le funzioni di punto
di contatto nazionale (PCN) di cui all'art.
18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, istituito ai
sensi dell'art.
11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici
del 25 novembre
2011, sono svolte, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti,
la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
dalla direzione
generale per il trasporto stradale - Divisione 4.
Art. 2
Registro elettronico nazionale - Sezione
«Imprese e gestori»
1. Nella sezione «Imprese
e gestori» del
registro elettronico
nazionale sono registrati i dati relativi a:
a) l'impresa di
trasporto, la sede,
il numero di
iscrizione
all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
qualora
si tratti di impresa per il trasporto di merci, la partita
I.V.A. e/o
il codice fiscale, l'autorizzazione all'esercizio della professione,
la licenza comunitaria,
le copie certificate
conformi ed il
rappresentante legale dell'impresa;
b) il
gestore dei trasporti,
gli elementi identificativi
dell'attestato di idoneita'
professionale;
c) i requisiti di
accesso alla professione ivi compresi gli altri
soggetti rilevanti ai fini dell'onorabilita'.
Art. 3
Modalita' di
caricamento dei dati - Sezione «Imprese e gestori»
1. Il registro elettronico
nazionale nella sezione
«Imprese e
gestori» contiene i dati delle
imprese di trasporto
di merci su
strada, aventi in disponibilita' veicoli
adibiti al trasporto
di
merci conformemente alle disposizioni che regolano
l'autorizzazione
all'accesso al mercato e delle imprese di trasporto
di persone su
strada che hanno l'autorizzazione all'accesso al mercato,
acquisiti:
dagli archivi del
centro elaborazione dati del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici alla
data del 4 dicembre 2011 e le successive modifiche
ed integrazioni
degli stessi;
dalle autorita', indicate al successivo art. 4, nell'ambito dello
svolgimento delle loro funzioni, derivanti anche da
documentazione,
sotto forma di
autocertificazione nei casi
previsti, o di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'impresa o il
gestore
dei trasporti presentano,
al fine di
attestare il possesso
dei
requisiti necessari per l'accesso alla professione di
trasportatore
su strada o per l'accesso al mercato nazionale o internazionale del
trasporto su strada e le successive modifiche ed integrazioni
degli
stessi.
Art. 4
Accesso alla sezione «Imprese
e gestori» del
registro elettronico
nazionale
1. L'accesso ai dati
contenuti nella sezione «imprese e
gestori»
del registro elettronico nazionale, ai fini dell'inserimento
e della
modifica, e' riservato alle autorita'
competenti ad autorizzare
l'
accesso alla professione di trasportatore su strada e l' accesso
al
mercato internazionale del trasporto su strada nell'Unione
europea,
alle autorita' competenti
al rilascio delle
copie certificate
conformi della licenza comunitaria, alle amministrazioni provinciali
o agli altri enti previsti dalla
normativa vigente che
provvedono
alla tenuta degli albi provinciali dell'albo delle persone
fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi
e al Punto di contatto nazionale di cui
all'art. 1, comma
2 del
presente decreto. Tali soggetti agiscono secondo le procedure e
sulla
base delle funzioni connesse alle loro competenze.
2. I dati contenuti
nella sezione di cui all'art. 2,
comma 1 del
presente decreto
sono, a fini
di consultazione, accessibili
ai
soggetti indicati al comma 1 del presente articolo,
alle autorita'
competenti ad autorizzare
l'accesso al mercato
nazionale del
trasporto su strada e
alle autorita' competenti
all'accesso al
mercato internazionale del
trasporto su strada
con i Paesi
non
aderenti all'Unione europea.
3. I dati contenuti
nella sezione di cui all'art. 2,
comma 1 del
presente decreto sono accessibili al Comitato
centrale per l'Albo
nazionale delle persone
fisiche e giuridiche
che esercitano
l'autotrasporto di cose
per conto di
terzi per gli
adempimenti
connessi all'espletamento delle proprie funzioni.
4. I dati contenuti nella sezione di cui
all'art. 2, comma 1 del
presente decreto
sono accessibili, a
fini di consultazione, al
pubblico, secondo modalita' definite
con decreto del
Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi
e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di
protezione dei dati personali.
5. Le operazioni di
accesso di cui ai commi 1, 2 e 3
del presente
articolo sono possibili per motivi strettamente connessi ai doveri
di
ufficio di coloro che
effettuano tali operazioni,
tramite rete
telematica e previa
abilitazione degli utenti
da parte della
direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7, in
modo tale
che sia garantita l'univoca identificazione degli stessi.
Art. 5
Trattamento e sicurezza dei
dati
1. Il trattamento dei
dati personali necessario
per l'esercizio
delle funzioni del
registro elettronico nazionale
e' svolto nel
rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno
2003,
n. 196 (Codice in materia
di protezione dei
dati personali) e
successive modificazioni.
Art. 6
Diritti dell'interessato
1. I diritti di accesso
ai dati personali e gli altri diritti dell'
interessato previsti dal titolo H del decreto legislativo 30
giugno
2003 n, 196, relativamente ai dati contenuti
nel registro di cui
all'art. 1 del
presente decreto, sono
esercitati presso il
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi
e statistici direzione generale
per il trasporto
stradale e per
l'intermodalita' - Divisione 4, che
valuta la richiesta d'intesa con
la direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7.
2. Gli
aggiornamenti, le rettifiche,
le integrazioni e le
cancellazioni da
effettuare, nei casi
previsti dalla legge,
in
conseguenza
dell'esercizio di tali
diritti, sono disposti
su
richiesta dell'interessato dall'autorita'
competente presso cui e'
stato effettuato l'accesso di cui al comma 1 del presente
articolo,
d'intesa con la direzione generale per la motorizzazione - Divisione
7 e con l'autorita' che ha caricato i
dati, che, se del caso,
vi
provvede materialmente.
Art. 7
Utilizzazione dei dati per fini
statistici e di studio
1. Le autorita' indicate all'art. 4 del presente
decreto possono
effettuare l'accesso
ai dati contenuti
nel registro elettronico
nazionale, nei
limiti delle rispettive
competenze, per la
loro
utilizzazione, in forma aggregata o comunque resa
anonima, a fini
statistici e di studio.
Art. 8
Istruzioni
tecnico-amministrative
1. Le istruzioni
tecnico-amministrative relative
agli adempimenti
di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
e dalla
direzione generale della motorizzazione.
Art. 9
Pubblicazione
1. Il presente decreto
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2012
Il capo del dipartimento: Fumero
G.U. n.28 del 3.2.2012 (fonte Gutitel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 gennaio 2012
Disposizioni applicative dell'articolo 5
del decreto 25 novembre
2011, per il requisito di «stabilimento» di cui all'articolo
5 del
Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da
rispettare per esercitare l'attivita'
di trasportatore su strada
e
abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
IL
DIRETTORE GENERALE
per il trasporto
stradale e per l'intermodalita'
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il requisito di
stabilimento, di cui all'art. 5 del
regolamento
(CE) 1071/2009 e di
cui all'art. 5
del decreto dirigenziale
25
novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la
navigazione
ed i sistemi informativi e statistici, e' soddisfatto dalle
imprese
di autotrasporto su strada
per conto di
terzi se rispettano
le
seguenti condizioni:
a) fatto salvo quanto
disposto dalla vigente normativa, ai
diversi
fini, relativamente alla sede civilistica principale
o secondaria,
dispongono di una sede effettiva e stabile
situata nel territorio
dello Stato italiano;
b) una
volta concessa l'autorizzazione all'esercizio della
professione di
autotrasportatore su strada
per conto di
terzi,
dispongono a idoneo titolo, in base alle
disposizioni vigenti, di
almeno un
autoveicolo rientrante nel
campo di applicazione
del
regolamento (CE) 1071/2009;
c) svolgono
in modo efficace
e continuativo le attivita'
concernenti i veicoli di
cui alla lettera
b) presso una
sede
operativa situata nel territorio dello Stato italiano.
Art. 2
Caratteristiche del requisito e
dimostrazione
1. La condizione di cui
all'art. 1, lettera a), e'
dimostrata e
mantenuta:
a) per tutte le imprese,
nonche' per i consorzi e
le cooperative
iscritte alla sezione
speciale dell'Albo nazionale
degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1,
comma
quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, con la disponibilita' di
uno o piu' locali
adibiti ad uso
ufficio, in proprieta', in
usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato, purche', in
questi ultimi due casi, tramite contratto regolarmente registrato;
b) in alternativa alla
lettera a), presso la residenza anagrafica
italiana del titolare per
le imprese individuali,
mentre per le
societa' di
persone, esclusivamente ai
fini del possesso
del
requisito di stabilimento, con
l'elezione di domicilio,
ai sensi
dell'art. 47 del codice
civile, presso la
residenza anagrafica
italiana di un legale rappresentante. Agli stessi fini, la
medesima
elezione di domicilio, presso la residenza anagrafica italiana
di un
amministratore, puo' essere fatta per
le societa'
a responsabilita'
limitata unipersonali se tale
amministratore sia anche l'unico socio.
Inoltre, un'impresa di trasporto
su strada di
cose associata ai
consorzi o alle cooperative iscritte alla sezione speciale dell'Albo
citata alla lettera a) che precede, puo'
eleggere domicilio, ai sensi
dell'art. 47 del codice civile, ai fini del requisito di
stabilimento
di cui alla presente lettera, presso il consorzio o
la cooperativa
purche' rispondano
alle condizioni di cui all'art. 55 della legge
23
luglio 2009, n. 99 e confermino tale elezione di domicilio
attraverso
il modello allegato B di cui
al quarto periodo
del comma 5 del
presente articolo.
2. Presso la sede di cui
al comma 1 sono conservati, a disposizione
dell'Autorita' competente individuata
ai sensi dell'art. 9 del citato
decreto 25 novembre 2011, i seguenti documenti principali:
a) i documenti
contabili, relativi alla
gestione economica e
patrimoniale la cui
conservazione e' prevista
dalla normativa
vigente;
b) i documenti fiscali
relativi all'assolvimento delle
imposte
dirette e dell'IVA (registri delle fatture emesse e
registri delle
fatture di acquisto nonche', per le
imprese di trasporto su strada di
persone, anche i documenti relativi ai titoli di trasporto
rilasciati
ai viaggiatori);
c) i documenti di
gestione del personale e, in particolare,
quelli
relativi ai lavoratori
subordinati, quali, ad
esempio, il libro
unico;
d) i documenti
contenenti i dati relativi ai tempi di
guida e di
riposo dei conducenti, quali, ad esempio, i fogli
di registrazione
giornalieri del cronotachigrafo analogico
degli autoveicoli in
disponibilita', o i supporti
informatici delle registrazioni
delle
carte tachigrafiche del tachigrafo digitale;
e) i documenti di
trasporto, quali, ad esempio,
l'originale della
licenza comunitaria, sempre che l'impresa ne sia titolare, e,
per le
sole imprese di trasporto su strada di persone, anche i
documenti di
controllo relativi ai servizi occasionali in ambito comunitario;
f) qualsiasi altra
documentazione cui l'Autorita' competente debba
poter accedere per
la verifica delle
condizioni stabilite dal
regolamento (CE) 1071/2009.
3. Fermo il possesso dei
locali nei modi di cui al
comma 1 del
presente articolo, la documentazione di cui alle lettere a), b)
e c)
del precedente comma 2 puo' essere
conservata anche presso la sede di
un domiciliatario fiscale, mentre
quella di cui alle lettere d) ed e)
del medesimo comma puo' essere
conservata anche, a titolo gratuito,
presso la sede, anche periferica, di
un'associazione nazionale di
categoria delle imprese di
trasporto su strada
di persone o di
un'associazione provinciale di categoria degli autotrasportatori di
cose presente nel
Comitato centrale dell'Albo
degli
autotrasportatori, ovvero anche
presso la sede
di un'impresa di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264. Le imprese di trasporto
su strada di
cose appartenenti ad un consorzio o a una cooperativa
iscritti nella
sezione speciale dell'Albo
degli autotrasportatori, possono
far
conservare la documentazione di cui alle lettere a), b) e c), nonche'
quelle di cui alle lettere d) ed
e), del precedente
comma 2 dal
consorzio o dalla cooperativa di
appartenenza, e in
tal caso il
consorzio o la
cooperativa rendono la
dichiarazione prevista
nell'allegato B di cui al quarto periodo del comma
5 del presente
articolo. Ove il consorzio o
la cooperativa menzionati
conservino
presso un domiciliatario fiscale
la propria documentazione di cui
alle lettere a), b) e c) del
comma 2 del
presente articolo, non
possono essere a loro volta domiciliatari
della stessa documentazione
delle imprese
consorziate od associate,
ne' far conservare
dal
proprio domiciliatario
fiscale la documentazione delle
imprese
consorziate o associate. La dimostrazione di
quanto previsto alle
lettere a) o b) del comma 1 del presente articolo, e'
effettuata dal
rappresentante
legale dell'impresa, mediante
una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
redatta in
conformita' all'allegato A
al presente decreto. Nei casi
descritti
nel primo e secondo periodo del presente comma, il soggetto che
rende
la dichiarazione di cui all'allegato A deve
inserire nella stessa
l'esatta individuazione del domiciliatario,
con l'indicazione della
documentazione dallo stesso conservata.
4. La condizione di cui
all'art. 1, lettera b), e'
dimostrata con
l'aver immesso in circolazione o con l'immissione in
circolazione di
uno o piu' autoveicoli, ai sensi
dell'art. 9, commi 9, 10 e 12, del
decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i
trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
per l'esercizio
dell'autotrasporto su strada per conto di terzi, ed e'
mantenuta con
il permanere nella disponibilita',
sempre ai sensi delle disposizioni
vigenti, comprese quelle
di accesso al
mercato, di uno
o piu'
autoveicoli. Nel caso di consorzi o cooperative iscritti alla
sezione
speciale dell'Albo degli autotrasportatori, privi di autoveicoli
in
disponibilita', la condizione
di cui
all'art. 1, lettera
b), e'
dimostrata attraverso gli autoveicoli immessi in circolazione
dalle
imprese consorziate o associate.
5. La condizione di cui
all'art. 1, lettera c), e' soddisfatta se
l'impresa di trasporto
su strada, ovvero
il consorzio o la
cooperativa iscritti alla sezione speciale dell'Albo
nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1,
comma
quarto, della legge n. 298/1974, possiede, negli stessi
modi di
cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo, la sede operativa
dove
viene svolta in maniera
efficace e continuativa
l'attivita'
di
manutenzione dei veicoli
in disponibilita', riconosciuta come
officina interna ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo
periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
1999, n. 558;
tale sede operativa puo' fare parte
della sede effettiva e stabile di
cui all'art. 1,
lettera a). La
condizione di cui al periodo
precedente e' dimostrata
dal rappresentante legale
dell'impresa
mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n.
445, in conformita' con
l'allegato A. In
alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente
comma,
la sede operativa puo' essere
individuata formalmente presso
una
officina di riparazioni esterna, esercente regolarmente l'attivita',
ai sensi della legge 2 maggio del 1992, n. 122, almeno per le
sezioni
meccanica-motoristica
ed elettrauto, sempre
attraverso la
dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente.
Inoltre, per
un'impresa di trasporto su strada di cose associata
ai consorzi o
alle cooperative di cui al
primo periodo la
sede operativa puo'
essere indicata presso l'officina del consorzio o della
cooperativa
di appartenenza, con una
dichiarazione sostitutiva dell'atto
di
notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del
Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale
dell'impresa stessa e
redatta secondo il
modello allegato A al
presente decreto, nonche' dal legale
rappresentante del consorzio o
della cooperativa, secondo il modello allegato B al presente
decreto.
6. Qualora si
verifichino, ai sensi di quanto disposto dal presente
decreto, modifiche del luogo e dei luoghi di stabilimento ovvero
la
cessazione del rapporto di conservazione della documentazione,
ovvero
ancora la cessazione di quello di manutenzione dei veicoli,
l'impresa
di trasporto su
strada, nonche' il
consorzio o la
cooperativa,
provvedono a darne comunicazione, entro trenta
giorni, all'ufficio
della motorizzazione civile competente per la sede principale. A
tale
fine, il rappresentante legale provvede nuovamente a
presentare la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.
445, in conformita' con
quanto contenuto nell'allegato A,
eventualmente corredata della dichiarazione di cui all'allegato
B.
Art. 3
Disposizioni finali e entrata in
vigore
1. Le imprese, i
consorzi o le cooperative di trasporto
su strada
che, in sede di
richiesta
dell'autorizzazione
all'esercizio della
professione di trasportatore su strada di cui agli articoli
10 e
11
del regolamento (CE) n. 1071/2009, hanno prodotto in
precedenza la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.
445, per dimostrare il possesso del requisito di
stabilimento, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto devono
presentare, all'autorita' competente
al rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio della professione,
una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi del
medesimo art. 47,
resa dal
rappresentante legale dell'impresa e
conforme all'allegato A al
presente decreto, unitamente,
ove del caso,
alla dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' di
cui all'allegato B.
Scaduto
tale termine, l'autorita' competente
all'autorizzazione all'esercizio
della professione applica l'art. 13 («procedura di
sospensione e di
revoca delle autorizzazioni») del
suddetto regolamento (CE)
n.
1071/2009.
2. I
modelli allegati al
presente decreto possono
essere
modificati, se del caso, con provvedimento della Direzione
generale
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'.
3. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo
alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 gennaio 2012
Il
direttore generale: Finocchi
Allegato A
Allegato B