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Roma, 28 febbraio 2012

 

Circolare n. 59/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise trimestrale – Nota Agenzia delle Dogane prot.RU n.22756 del 24.2.2012.

 

Com’è noto, da quest’anno il rimborso delle accise sui consumi di gasolio alle imprese di autotrasporto avverrà con cadenza trimestrale (articolo 61 D.L. n.1/2012).

 

Con la nota indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni.

 

Il rimborso dovrà essere richiesto entro il mese successivo al trimestre, a pena di decadenza. Confetra e altre associazioni dell’autotrasporto hanno chiesto al Parlamento che in sede di conversione del decreto legge venga soppresso il termine a pena di decadenza in quanto sui consumi di gasolio che non possono essere documentati entro il mese successivo si perderebbe il diritto al rimborso.

 

Il credito spettante potrà essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. Per le eventuali eccedenze non compensate dovrà essere chiesto rimborso in denaro entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’anno.

 

La nota dell’Agenzia rammenta che a partire dai crediti spettanti sui consumi di gasolio del 2012 non trova più applicazione ai fini della compensazione il limite annuale di 250 euro previsto dall’articolo 1 c.53 della legge n.244/2007.

 

Da ultimo l’Agenzia richiama l’attenzione sulla disposizione che rende strutturale il meccanismo che neutralizza qualsiasi aumento delle accise a favore delle imprese di autotrasporto merci (articolo 61 c.4 D.L. n.1/2012).

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena il decreto legge sarà convertito in legge.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 28/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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RU 22756

 

Roma,  24 febbraio 2012

 

OGGETTO: Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. Misure in materia di autotrasporto, di unità da diporto.

 

Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n.1, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.18/L alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio u.s, ha introdotto disposizioni innovative, con riguardo a determinati settori di interesse di questa Agenzia, delle quali si illustrano di seguito i principali contenuti.

 

A) Anticipo recupero accise per autotrasportatori  

In materia di agevolazione a favore degli esercenti attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone, l’articolo 61 del decreto-legge 24.1.2012, n.1:  

·          apporta modifiche sostitutive al Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 [comma 1, lettere a) e b)];

·          prevede che, a decorrere dall’anno 2012 al credito d’imposta riconosciuto secondo le nuove modalità di applicazione del beneficio, non si applica il limite previsto dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (comma 2); 

·          rafforza, cristallizzandola quale principio di ordine generale, la previsione di riduzione dei maggiori oneri conseguenti agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a favore dei sopradescritti esercenti attività di trasporto (comma 4).

 

1. Modifiche al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277

L’art. 61 del D.L. n.1/2012 sopra menzionato, al comma 1, modifica l’art.3 (commi 1 e 6) e l’art. 4 (comma 3) del regolamento emanato con il D.P.R. n.277/2000.

In particolare, con la modifica apportata al comma 1 dell’art.3 del medesimo D.P.R. n.277/2000, a partire dai quantitativi di prodotto consumati nell’anno 2012, viene consentito agli esercenti attività di trasporto di richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio usato come carburante in modo frazionato ovvero riferito ai consumi effettuati in ciascun trimestre dell’anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre).

 

A tal fine, in luogo del previgente termine del “… 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare …”  viene stabilito che la dichiarazione, utile ad ottenere il rimborso suddetto, venga presentata “.. a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare ..”.

 

Viene così notevolmente anticipato, rispetto alla precedente disciplina che poneva a parametro l’intera annualità dei consumi, il momento di fruizione del beneficio che viene reso, nella mutata formulazione, su base trimestrale e contestualmente si dispone un nuovo termine di presentazione della dichiarazione ora fissato, con carattere di perentorietà, nel mese successivo al trimestre solare di riferimento. 

 

Ai sensi, poi, del comma 6 dell’art. 3 - come modificato dall’art. 61, comma 1, del D.L. n. 1/12 - nel prospetto recante l’indicazione del chilometraggio registrato con riferimento a ciascuno dei veicoli aventi diritto al beneficio ( “quadro A” del modello di dichiarazione reperibile sul sito di questa Agenzia) dovrà essere indicato “… il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato ..”, ovvero alla chiusura del trimestre solare.

 

Per quanto attiene, infine, alla modifica del comma 3 dell’art. 4, si evidenzia che, a partire dai quantitativi di gasolio consumati nell’anno 2012, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane viene ampliato al “31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto”.

 

Da tale termine, quindi, decorrono i sei mesi entro i quali, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, deve essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non compensate.

 

Così, a titolo meramente esemplificativo, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 4 del DPR n.277/2000, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno in corso potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2013 ed il rimborso in denaro per la fruizione dell’eventuale eccedenza non compensata dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2014; ancora, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre del corrente anno potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2014 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2015.

 

2. Disapplicazione dell’art. 1, comma 53, della legge 24.12.2007, n. 244.

L’art. 61 del D.L. n. 1/2012, introducendo, anche qui, una misura di maggior favore per le categorie interessate, al comma 2 stabilisce che, a partire dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall’art.1, comma 53, della legge n.244/2007. In tal modo, viene superato il limite annuale, pari a € 250.000, che la predetta disposizione fissa quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi.

 

3. Sistematizzazione del rimborso del maggior onere conseguente all’aumento dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante.

Di rilievo, la previsione introdotta nell’ordinamento giuridico dal comma 4 dell’art. 61 in esame con la quale viene reso strutturale, potenziandone l’efficacia, il meccanismo che riconosce la neutralizzazione di qualsiasi aumento dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante, a favore degli esercenti l’attività di trasporto di merci e di determinate

categorie di trasporto di persone, mediante il rimborso del maggior onere conseguente agli eventuali aumenti predetti.

 

In tal modo, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle vigenti disposizioni comunitarie (art.7 della Direttiva 96/2003/CE), agli aventi diritto sopra indicati viene garantito che non potranno essere incisi da futuri incrementi della tassazione del gasolio.

 

In linea con tale assunto, il medesimo comma 4 apporta una modifica integrativa all’art.33 della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012), opportunamente introducendo il comma 30-ter) che prevede, per l’appunto, il rimborso del maggiore onere conseguente all’aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante qualora disposto con il provvedimento di cui al comma 30 del medesimo articolo. 

 

Con l’occasione, si evidenzia che il citato art.33 viene ulteriormente integrato con l’inserimento del comma 30-bis) per effetto del quale, rispetto all’aumento di accise sulle benzine disposto con il provvedimento da ultimo menzionato, non trova applicazione la limitazione prevista dall’art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23.12.1996, n. 662. Tale disposizione, in particolare, impone che, nelle regioni a statuto ordinario in cui è in vigore un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gli eventuali aumenti erariali dell’aliquota d’accisa su tale prodotto non possono superare la differenza tra tali incrementi e l’imposta regionale suddetta. 

 

***OMISSIS***

 

Il Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lg. 39/93”