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Roma, 28 febbraio 2012
Circolare n. 59/2012
Oggetto: Autotrasporto
– Rimborso accise trimestrale – Nota Agenzia delle Dogane prot.RU n.22756
del 24.2.2012.
Com’è noto, da quest’anno il
rimborso delle accise sui consumi di gasolio alle imprese di autotrasporto
avverrà con cadenza trimestrale (articolo 61 D.L. n.1/2012).
Con la nota indicata in oggetto
l’Agenzia delle Dogane ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni.
Il rimborso dovrà essere richiesto
entro il mese successivo al trimestre, a pena di decadenza. Confetra e altre
associazioni dell’autotrasporto hanno chiesto al Parlamento che in sede di
conversione del decreto legge venga soppresso il termine a pena di decadenza in
quanto sui consumi di gasolio che non possono essere documentati entro il mese
successivo si perderebbe il diritto al rimborso.
Il credito spettante potrà essere
utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a
quello in cui è sorto. Per le eventuali eccedenze non compensate dovrà essere
chiesto rimborso in denaro entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’anno.
La nota dell’Agenzia
rammenta che a partire dai crediti spettanti sui consumi di gasolio del 2012
non trova più applicazione ai fini della compensazione il limite annuale di 250
euro previsto dall’articolo 1 c.53 della legge n.244/2007.
Da ultimo l’Agenzia
richiama l’attenzione sulla disposizione che rende strutturale il meccanismo
che neutralizza qualsiasi aumento delle accise a favore delle imprese di autotrasporto
merci (articolo 61 c.4 D.L. n.1/2012).
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena il decreto legge sarà convertito in legge.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 28/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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RU 22756
Roma, 24 febbraio 2012
OGGETTO: Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante “Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”. Misure in materia di autotrasporto, di unità da diporto.
Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012,
n.1, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.18/L alla Gazzetta Ufficiale del 24
gennaio u.s, ha introdotto disposizioni innovative,
con riguardo a determinati settori di interesse di questa Agenzia, delle quali
si illustrano di seguito i principali contenuti.
A) Anticipo recupero accise per
autotrasportatori
In materia di
agevolazione a favore degli esercenti attività di trasporto merci e determinate
categorie di trasporto persone, l’articolo 61 del decreto-legge 24.1.2012,
n.1:
·
apporta modifiche sostitutive al
Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 [comma 1, lettere
a) e b)];
·
prevede che, a decorrere dall’anno
2012 al credito d’imposta riconosciuto secondo le nuove modalità di
applicazione del beneficio, non si applica il limite previsto dall’art. 1,
comma 53, della legge n. 244/2007 (comma 2);
·
rafforza, cristallizzandola quale
principio di ordine generale, la previsione di riduzione dei maggiori oneri
conseguenti agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante a favore dei sopradescritti esercenti attività di trasporto (comma
4).
1. Modifiche al D.P.R. 9
giugno 2000, n. 277
L’art. 61 del D.L. n.1/2012 sopra
menzionato, al comma 1, modifica l’art.3 (commi 1 e 6) e l’art. 4 (comma 3) del
regolamento emanato con il D.P.R. n.277/2000.
In particolare, con la modifica apportata al comma 1
dell’art.3 del medesimo D.P.R. n.277/2000, a partire dai quantitativi di
prodotto consumati nell’anno 2012, viene consentito agli esercenti attività di
trasporto di richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio usato come
carburante in modo frazionato ovvero riferito ai consumi effettuati in ciascun
trimestre dell’anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre,
ottobre-dicembre).
A tal fine, in luogo del previgente
termine del “… 30 giugno successivo
alla scadenza di ciascun anno solare …”
viene stabilito che la dichiarazione, utile ad ottenere il rimborso
suddetto, venga presentata “.. a pena
di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre
solare ..”.
Viene così notevolmente anticipato,
rispetto alla precedente disciplina che poneva a parametro l’intera annualità
dei consumi, il momento di fruizione del beneficio che viene reso, nella mutata
formulazione, su base trimestrale e contestualmente si dispone un nuovo termine
di presentazione della dichiarazione ora fissato, con carattere di
perentorietà, nel mese successivo al trimestre solare di riferimento.
Ai sensi, poi, del comma 6
dell’art. 3 - come modificato dall’art. 61, comma 1, del D.L. n. 1/12 - nel
prospetto recante l’indicazione del chilometraggio registrato con riferimento a
ciascuno dei veicoli aventi diritto al beneficio ( “quadro A” del modello di
dichiarazione reperibile sul sito di questa Agenzia) dovrà essere indicato “… il chilometraggio registrato dal
contachilometri alla chiusura del periodo considerato ..”, ovvero alla
chiusura del trimestre solare.
Per quanto attiene, infine, alla
modifica del comma 3 dell’art. 4, si evidenzia che, a partire dai quantitativi di
gasolio consumati nell’anno 2012, il limite temporale per l’utilizzo in
compensazione del credito riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio
assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane viene ampliato
al “31 dicembre dell’anno solare
successivo a quello in cui il credito è sorto”.
Da tale termine, quindi, decorrono
i sei mesi entro i quali, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, deve
essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non
compensate.
Così, a titolo meramente
esemplificativo, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 4
del DPR n.277/2000, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al
primo trimestre dell’anno in corso potrà essere utilizzato in compensazione entro
il 31 dicembre 2013 ed il rimborso in denaro per la fruizione dell’eventuale
eccedenza non compensata dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2014;
ancora, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto
trimestre del corrente anno potrà, invece, essere utilizzato in compensazione
fino al 31 dicembre 2014 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza dovrà essere
richiesto entro il 30 giugno 2015.
2. Disapplicazione
dell’art. 1, comma 53, della legge 24.12.2007, n. 244.
L’art. 61 del D.L. n. 1/2012,
introducendo, anche qui, una misura di maggior favore per le categorie
interessate, al comma 2 stabilisce che, a partire dai crediti riconosciuti con
riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2012, non
trova applicazione la limitazione prevista dall’art.1, comma 53, della legge
n.244/2007. In tal modo, viene superato il limite annuale, pari a € 250.000,
che la predetta disposizione fissa quale soglia massima per l’utilizzo in
compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di
agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di
dichiarazione dei redditi.
3. Sistematizzazione del
rimborso del maggior onere conseguente all’aumento dell’aliquota d’accisa sul
gasolio usato come carburante.
Di rilievo, la previsione
introdotta nell’ordinamento giuridico dal comma 4 dell’art.
categorie di trasporto di persone, mediante il rimborso
del maggior onere conseguente agli eventuali aumenti predetti.
In tal modo, fermo restando il
rispetto dei limiti imposti dalle vigenti disposizioni comunitarie (art.7 della
Direttiva 96/2003/CE), agli aventi diritto sopra indicati viene garantito che
non potranno essere incisi da futuri incrementi della tassazione del gasolio.
In linea con tale assunto, il
medesimo comma 4 apporta una modifica integrativa all’art.33 della legge 12
novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012), opportunamente introducendo il
comma 30-ter) che prevede, per
l’appunto, il rimborso del maggiore onere conseguente all’aumento dell’aliquota
di accisa sul gasolio usato come carburante qualora disposto con il
provvedimento di cui al comma 30 del medesimo articolo.
Con l’occasione, si evidenzia che
il citato art.33 viene ulteriormente integrato con l’inserimento del comma 30-bis) per effetto del quale, rispetto
all’aumento di accise sulle benzine disposto con il provvedimento da ultimo
menzionato, non trova applicazione la limitazione prevista dall’art. 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23.12.1996, n. 662. Tale disposizione, in
particolare, impone che, nelle regioni a statuto ordinario in cui è in vigore
un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gli eventuali aumenti
erariali dell’aliquota d’accisa su tale prodotto non possono superare la differenza
tra tali incrementi e l’imposta regionale suddetta.
***OMISSIS***
Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”