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Roma, 2 marzo 2012

 

Circolare n.62/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione – Imprese con veicoli fino a 3,5 tonnellate – Gestore dei trasporti – Capacità finanziaria - Approvato emendamento alla Camera dei Deputati.

 

Come era presumibile, essendo stato sollecitato da gran parte delle associazioni dell’autotrasporto, è stato approvato un emendamento che, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Comunitario n.1071/2009, obbliga le imprese che esercitano l’attività con veicoli fino a 3,5 tonnellate alla dimostrazione di tutti i requisiti previsti per l’accesso all’attività di autotrasportatore, anziché al solo requisito dell’onorabilità.

 

L’aggravio per queste imprese dovrebbe peraltro essere attenuato perché in tema di capacità professionale è stato previsto solo l’obbligo di frequentare corsi di formazione, senza necessità di superare esami.

 

In materia di capacità finanziaria, l’emendamento non interviene e dunque resta fermo il limite di 9.000 sul primo veicolo e di 5.000 euro sui veicoli supplementari stabilito dal Regolamento 1071/2009. L’alleggerimento del requisito sulla capacità finanziaria (oggi era fissato il limite di 50.000 euro per il primo veicolo) vale per tutte le imprese di autotrasporto, indipendentemente dalla loro dimensione.

 

In tema di preposto (“gestore dei trasporti”, secondo la definizione del Regolamento 1071) è stato fissato il vincolo che possa dirigere una sola impresa di trasporto, anziché quattro come previsto a livello comunitario.

 

L’emendamento è stato approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Attività Produttive della Camera in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge n.5/2012 sulle semplificazioni e lo sviluppo. Ora il ddl dovrà essere approvato dall’Aula per poi passare all’esame del Senato.

 

Si fa riserva di comunicare gli sviluppi dell’iter parlamentare.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.57/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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D.L. 5/2012

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO (C. 4940 GOVERNO).

 

Emendamenti approvati

*** omissis ***

 

ART. 11.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come attuate nel decreto del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare, e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del citato decreto 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività al 4 dicembre 2011 ed autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e del trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore ad Euro 5.

6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «Euro 3» sono sostituite dalle seguenti «Euro 5».

11. 71.I Relatori.

*** omissis ***

FINE TESTO