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Roma, 7 marzo 2012
Circolare n. 66/2012
Oggetto: Previdenza – Agevolazioni per l’assunzione nel 2011 di lavoratori
svantaggiati – DM n. 62509 del 31.10.2011, su G.U. n. 52 del 2.3.2012.
Come è noto, la
legge n. 220/2010 ha prorogato anche per il 2011 le agevolazioni contributive
previste dalla legge n. 191/2009 a favore delle imprese che assumono particolari
categorie di lavoratori svantaggiati (lavoratori licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione, disoccupati over 50 e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con
almeno 35 anni di anzianità contributiva beneficiari in entrambi i casi
dell’indennità di disoccupazione). Tali agevolazioni peraltro sono rimaste sino
ad oggi inutilizzate per mancanza delle disposizioni attuative.
Un primo passo in
avanti è stato ora fatto dal Ministero del Lavoro che con il decreto in oggetto
ha sostanzialmente confermato le modalità attuative già definite nel 2010 (DD.MM. nn. 53344/2010 e
53343/2010). A questo punto per il godimento delle agevolazioni in questione
bisognerà solo attendere le istruzioni operative dell’INPS.
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 47/2012 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 52 del 2.3.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 ottobre 2011
Proroga, per l'anno 2011, dei benefici per le assunzioni di cuiall'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre2009, n. 191. (Decreto n. 62509). (12A01942) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1 E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a caratteresperimentale di cui all'articolo 2, comma 131, della legge 23dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inpsnell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.182.727,00. Art. 2 E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a caratteresperimentale di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inpsnell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 60.000. Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente siapplicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, del 30 luglio 2010. Art. 3 E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a caratteresperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, primo periodo, dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzionecontributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratoribeneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola conrequisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente siapplicano le modalita' definite nel titolo I del decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cuitermini sono prorogati al 31 dicembre 2011. Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite dellaspesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento,pari ad € 3.600.000. Art. 4 E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a caratteresperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, secondo periodo, dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel prolungamento dellariduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumonolavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' didisoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbianomaturato almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva. Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente siapplicano le modalita' definite nel titolo II del decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010,i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2011. Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite dellaspesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento,pari ad € 80.000. Art. 5 E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a caratteresperimentale di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 23dicembre 2009, n. 191, consistente nella concessione, a favore deidatori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato ilavoratori destinatari dell'indennita' di disoccupazione non agricolacon requisiti normali o dell'indennita' speciale di disoccupazioneedile, di un incentivo pari all'indennita' riconosciuta al lavoratoree non ancora erogata. Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente siapplicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, n. 53344 del 26 luglio 2010, i cui termini sonoprorogati al 31 dicembre 2011. Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite dellaspesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento,pari ad € 3.100.000. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazionealla Corte dei Conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2011 p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Bellotti Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR e MIBAC Min. salute e Min.lavoro, registro n. 14, foglio n. 385