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Roma, 7 marzo 2012
Circolare n. 66/2012
Oggetto: Previdenza – Agevolazioni per l’assunzione nel 2011 di lavoratori
svantaggiati – DM n. 62509 del 31.10.2011, su G.U. n. 52 del 2.3.2012.
Come è noto, la
legge n. 220/2010 ha prorogato anche per il 2011 le agevolazioni contributive
previste dalla legge n. 191/2009 a favore delle imprese che assumono particolari
categorie di lavoratori svantaggiati (lavoratori licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione, disoccupati over 50 e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con
almeno 35 anni di anzianità contributiva beneficiari in entrambi i casi
dell’indennità di disoccupazione). Tali agevolazioni peraltro sono rimaste sino
ad oggi inutilizzate per mancanza delle disposizioni attuative.
Un primo passo in
avanti è stato ora fatto dal Ministero del Lavoro che con il decreto in oggetto
ha sostanzialmente confermato le modalità attuative già definite nel 2010 (DD.MM. nn. 53344/2010 e
53343/2010). A questo punto per il godimento delle agevolazioni in questione
bisognerà solo attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 47/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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G.U. n. 52 del 2.3.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 ottobre 2011
Proroga, per l'anno 2011, dei benefici per le assunzioni di cui
all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. (Decreto n. 62509). (12A01942)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere
sperimentale di cui all'articolo 2, comma 131, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps
nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.182.727,00.
Art. 2
E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere
sperimentale di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps
nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 60.000.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si
applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 30 luglio 2010.
Art. 3
E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere
sperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, primo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione
contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori
beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si
applicano le modalita' definite nel titolo I del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui
termini sono prorogati al 31 dicembre 2011.
Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della
spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento,
pari ad € 3.600.000.
Art. 4
E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere
sperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel prolungamento della
riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono
lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano
maturato almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si
applicano le modalita' definite nel titolo II del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010,
i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2011.
Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della
spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento,
pari ad € 80.000.
Art. 5
E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere
sperimentale di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, consistente nella concessione, a favore dei
datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato i
lavoratori destinatari dell'indennita' di disoccupazione non agricola
con requisiti normali o dell'indennita' speciale di disoccupazione
edile, di un incentivo pari all'indennita' riconosciuta al lavoratore
e non ancora erogata.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si
applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, n. 53344 del 26 luglio 2010, i cui termini sono
prorogati al 31 dicembre 2011.
Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della
spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento,
pari ad € 3.100.000.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei Conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2011
p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Bellotti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR e MIBAC Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 14, foglio n. 385