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Roma, 8 marzo 2012
Circolare n. 67/2012
Oggetto: Tributi – Iva – Nuove regole di fatturazione per
le prestazioni di servizi scambiate con l’estero – Avvio dal 17 marzo.
Dal 17 marzo
prossimo entrerà in vigore la regola secondo cui le prestazioni di servizi
scambiate con operatori comunitari ed extraUe devono
essere fatturate alla data in cui sono ultimate. Nel caso di prestazioni
continuative la fattura deve essere emessa alla data di maturazione dei
corrispettivi (articoli 6 e 17 del DPR n.633/72 modificati dalla legge
n.217/2011).
Oggi, com’è
noto, non c’erano vincoli temporali per l’emissione della fattura. Peraltro, le
nuove norme non dovrebbero comportare particolari cambiamenti operativi.
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di un approfondimento avuto con Confetra, avrebbe
infatti dato affidamento che le procedure di fatturazione oggi in uso da parte
delle imprese di trasporto e spedizione che operano con l’estero potranno
continuare ad essere adottate, seppure con determinati accorgimenti.
L’Agenzia
illustrerà le nuove disposizioni con una circolare che peraltro sarà emanata
soltanto in prossimità del 17 marzo.
Di seguito si
riepilogano i principali aspetti che riguardano la logistica internazionale.
Fatture emesse da fornitori comunitari – Mancata
fatturazione: La fattura emessa dal fornitore comunitario (es. vettore
francese che fattura all’impresa di spedizione italiana) deve essere integrata
con l’indicazione dell’Iva e registrata nel registro delle fatture emesse e in
quello degli acquisti entro il mese di ricevimento (ovvero successivamente, ma comunque
entro 15 giorni dal ricevimento). Com’è noto, questa regola è stata prevista
fin dal 1993 con l’entrata in vigore dell’Iva intracomunitaria. Peraltro dal
2010, con l’introduzione delle modifiche alle norme sulla territorialità
dell’imposta, l’integrazione delle fatture intracomunitarie era diventata
facoltativa, potendo il committente nazionale emettere in alternativa
un’autofattura. Ora, viceversa, è stato ribadito che vanno integrate le fatture
intracomunitarie. Si richiama inoltre l’attenzione sull’eventualità che il
fornitore comunitario non emetta la fattura: in questo caso il committente
nazionale deve procedere con l’autofatturazione entro
il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (es. entro
il secondo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasporto
intracomunitario).
Fatture riepilogative: Ci sono rapporti con operatori intracomunitari,
come ad esempio i rapporti tra compagnie marittime comunitarie che
commissionano trasporti di container a imprese di autotrasporto nazionali, che
prevedono la fatturazione riepilogativa dei servizi svolti nel corso di un
periodo, generalmente il mese. E’ sorto il dubbio che tale procedura non
potesse essere mantenuta, dal momento che occorre emettere fattura all’atto
della prestazione. L’Agenzia delle Entrate ha dato affidamento che è possibile
per gli operatori continuare ad emettere fatture riepilogative mensili, a condizione che nei contratti risulti
esplicitamente il carattere continuativo della prestazione e la periodicità
della fatturazione. Le operazioni a carattere continuativo possono infatti
continuare ad essere fatturate cumulativamente al momento di maturazione dei
corrispettivi, ossia alle scadenze previste nei contratti per l’emissione delle
fatture.
Operatori extraUe: In base al testo letterale, le
nuove disposizioni valgono anche per le prestazioni di servizi scambiate con
soggetti extraUe. Peraltro l’Agenzia non esclude di
limitare in via interpretativa l’ambito di applicazione delle disposizioni ai
soli scambi intracomunitari. Qualora peraltro gli scambi extraUe
fossero assoggettati alle nuove norme, Confetra ha fatto presente che le
prestazioni di servizi rese da fornitori extraUe, in
particolar modo le spedizioni legate alle esportazioni, vengono documentate ai
committenti nazionali con notevole ritardo rispetto alla data di effettuazione
della spedizione. Il ritardo è dovuto sia alla complessità della rendicontazione
dei costi, sia alla mancanza di vincoli temporali di fatturazione a carico del
fornitore estero. Quei servizi infatti devono essere autofatturati
dal committente italiano. Confetra ha dunque chiesto che venga considerato come
momento di ultimazione della prestazione quello in cui il committente riceve la
rendicontazione di tutti i costi sostenuti. Solo in quel momento,
indipendentemente dalla data effettiva di effettuazione della prestazione, il
committente è in grado di determinare il corrispettivo da lui dovuto e quindi
di emettere l’autofattura. Anche su questo aspetto l’Agenzia si sarebbe dimostrata
aperta ad una soluzione positiva.
Si fa riserva di
ritornare sull’argomento non appena sarà disponibile la circolare dell’Agenzia
delle Entrate.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.7/2012 |
Responsabile
di Area |
D/d |
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