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Roma, 8 marzo 2012

 

Circolare n. 67/2012

 

Oggetto: Tributi – Iva – Nuove regole di fatturazione per le prestazioni di servizi scambiate con l’estero – Avvio dal 17 marzo.

 

Dal 17 marzo prossimo entrerà in vigore la regola secondo cui le prestazioni di servizi scambiate con operatori comunitari ed extraUe devono essere fatturate alla data in cui sono ultimate. Nel caso di prestazioni continuative la fattura deve essere emessa alla data di maturazione dei corrispettivi (articoli 6 e 17 del DPR n.633/72 modificati dalla legge n.217/2011).

 

Oggi, com’è noto, non c’erano vincoli temporali per l’emissione della fattura. Peraltro, le nuove norme non dovrebbero comportare particolari cambiamenti operativi. L’Agenzia delle Entrate, nel corso di un approfondimento avuto con Confetra, avrebbe infatti dato affidamento che le procedure di fatturazione oggi in uso da parte delle imprese di trasporto e spedizione che operano con l’estero potranno continuare ad essere adottate, seppure con determinati accorgimenti.

 

L’Agenzia illustrerà le nuove disposizioni con una circolare che peraltro sarà emanata soltanto in prossimità del 17 marzo.

 

Di seguito si riepilogano i principali aspetti che riguardano la logistica internazionale.

 

Fatture emesse da fornitori comunitari – Mancata fatturazione: La fattura emessa dal fornitore comunitario (es. vettore francese che fattura all’impresa di spedizione italiana) deve essere integrata con l’indicazione dell’Iva e registrata nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti entro il mese di ricevimento (ovvero successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento). Com’è noto, questa regola è stata prevista fin dal 1993 con l’entrata in vigore dell’Iva intracomunitaria. Peraltro dal 2010, con l’introduzione delle modifiche alle norme sulla territorialità dell’imposta, l’integrazione delle fatture intracomunitarie era diventata facoltativa, potendo il committente nazionale emettere in alternativa un’autofattura. Ora, viceversa, è stato ribadito che vanno integrate le fatture intracomunitarie. Si richiama inoltre l’attenzione sull’eventualità che il fornitore comunitario non emetta la fattura: in questo caso il committente nazionale deve procedere con l’autofatturazione entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (es. entro il secondo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasporto intracomunitario).

 

Fatture riepilogative: Ci sono rapporti con operatori intracomunitari, come ad esempio i rapporti tra compagnie marittime comunitarie che commissionano trasporti di container a imprese di autotrasporto nazionali, che prevedono la fatturazione riepilogativa dei servizi svolti nel corso di un periodo, generalmente il mese. E’ sorto il dubbio che tale procedura non potesse essere mantenuta, dal momento che occorre emettere fattura all’atto della prestazione. L’Agenzia delle Entrate ha dato affidamento che è possibile per gli operatori continuare ad emettere fatture riepilogative mensili, a condizione che nei contratti risulti esplicitamente il carattere continuativo della prestazione e la periodicità della fatturazione. Le operazioni a carattere continuativo possono infatti continuare ad essere fatturate cumulativamente al momento di maturazione dei corrispettivi, ossia alle scadenze previste nei contratti per l’emissione delle fatture.

 

Operatori extraUe: In base al testo letterale, le nuove disposizioni valgono anche per le prestazioni di servizi scambiate con soggetti extraUe. Peraltro l’Agenzia non esclude di limitare in via interpretativa l’ambito di applicazione delle disposizioni ai soli scambi intracomunitari. Qualora peraltro gli scambi extraUe fossero assoggettati alle nuove norme, Confetra ha fatto presente che le prestazioni di servizi rese da fornitori extraUe, in particolar modo le spedizioni legate alle esportazioni, vengono documentate ai committenti nazionali con notevole ritardo rispetto alla data di effettuazione della spedizione. Il ritardo è dovuto sia alla complessità della rendicontazione dei costi, sia alla mancanza di vincoli temporali di fatturazione a carico del fornitore estero. Quei servizi infatti devono essere autofatturati dal committente italiano. Confetra ha dunque chiesto che venga considerato come momento di ultimazione della prestazione quello in cui il committente riceve la rendicontazione di tutti i costi sostenuti. Solo in quel momento, indipendentemente dalla data effettiva di effettuazione della prestazione, il committente è in grado di determinare il corrispettivo da lui dovuto e quindi di emettere l’autofattura. Anche su questo aspetto l’Agenzia si sarebbe dimostrata aperta ad una soluzione positiva.

 

Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena sarà disponibile la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.7/2012

Responsabile di Area

D/d

 

 

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