Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 12 marzo 2012

 

Circolare n. 69/2012

 

Oggetto: Previdenza – Conversione del decreto milleproroghe – D.L. 29.12.2011, n. 216 come convertito dalla legge 24.2.2012, n.14, su S.O. alla G.U. n.48 del 27.2.2012.

 

Si segnalano le principali proroghe in materia previdenziale previste dal decreto milleproroghe convertito dalla legge n. 14/2012.

 

Lavoratori a progetto (art. 6, comma 1, lett.c) – E’ stata prorogata per tutto il 2012 l’indennità, pari al 30% del reddito percepito nel 2011, a favore dei collaboratori a progetto in caso di cessazione del contratto di collaborazione. Come è noto tale indennità, introdotta in via sperimentale dalla legge n. 2/2009, è riconosciuta dall’INPS ai collaboratori che operino in regime di monocommittenza e che nell’anno precedente abbiano conseguito un reddito lordo non superiore a 20 mila euro.

 

Pensioni (art. 6, comma 2ter e art. 6 bis) – Come è noto, la recente manovra sulle pensioni (legge n. 214/2011) ha mantenuto l’applicazione in via transitoria delle regole vigenti prima della riforma per alcune categorie di lavoratori, tra cui sono stati ricompresi tutti coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 nonché, nei limiti delle risorse disponibili, i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione della relativa indennità. Il mantenimento delle vecchie regole è stato ora esteso anche ai cosiddetti esodati ossia a quei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in base ad accordi individuali di conciliazione o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo; condizioni per l’applicazione agli esodati delle disposizioni transitorie sono la certezza della data di cessazione del rapporto di lavoro ed il possesso in capo al lavoratore di requisiti anagrafici e contributivi tali per cui la decorrenza della pensione in base alla previgente disciplina sarebbe avvenuta entro il 6 dicembre 2013.

A seguito dell’ampliamento della platea dei beneficiari del vecchio regime pensionistico, la legge in esame ha introdotto una clausola di salvaguardia secondo cui, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande eccedenti relative ai lavoratori esodati potranno essere prese in considerazione dall’INPS solo a condizione che, con decreto ministeriale, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato.

E’ stato infine prorogato al 30 giugno 2012 (in precedenza 28 marzo 2012) il termine entro cui sarà definito, tramite apposito decreto ministeriale, il numero massimo di lavoratori in mobilità che potranno rientrare nell’applicazione delle disposizioni transitorie.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 5/2012, 2/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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S.O. alla G.U. N. 48 del 27.2.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 24 febbraio 2012, n.14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

 

Testo del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216, coordinato con
la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14

 

                                     ***omissis*

 

Art. 6
              Proroga dei termini in materia di lavoro 
1. All'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
 

                              ***omissis***

c) al comma  2,  le  parole:  «per  il  biennio  2010-2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012  nel
limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni». 
 

                           ***omissis***

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di  cui
all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e  con  le
procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi  tra  i  soggetti
interessati alla concessione del beneficio di cui  al  comma  14  del
medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai
lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche  i  lavoratori  il  cui
rapporto di lavoro si sia risolto  entro  il  31  dicembre  2011,  in
ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche  ai  sensi  degli
articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura  civile,  o  in
applicazione di accordi collettivi di incentivo  all'esodo  stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a  livello
nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di
cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e
oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli  ispettorati  del
lavoro o  ad  altri  soggetti  equipollenti,  indicati  nel  medesimo
decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in  base  alla  previgente  disciplina
pensionistica, avrebbero comportato  la  decorrenza  del  trattamento
medesimo entro un periodo non superiore  a  ventiquattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 

                            ***omissis***

 
                             Art. 6 bis 
                      Clausola di salvaguardia 
  1.  Qualora,  in  seguito  all'inclusione  dei  lavoratori  di  cui
all'articolo  6,  comma  2-ter,  tra  i  soggetti  interessati   alla
concessione del beneficio risultasse sulla base del  monitoraggio  di
cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi
previsto, le ulteriori domande relative ai  soggetti  inclusi  tra  i
beneficiari  dal  predetto  comma  2-ter  potranno  essere  prese  in
considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto  previsto
dal medesimo comma  15,  solo  a  condizione  che,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito  un  incremento
delle aliquote contributive non pensionistiche a carico  di  tutti  i
datori di lavoro del settore privato  dovute  alla  gestione  di  cui
all'articolo 24  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  considerando
prioritariamente i contributi  per  disoccupazione  e  in  ogni  caso
escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il  trattamento  di
fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29  maggio  1982,  n.
297,  e  successive  modificazioni,  nonche'  il  contributo  di  cui
all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.  845,
in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi  oneri.

                            ***omissis***

FINE TESTO