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Roma, 12 marzo 2012
Circolare n. 69/2012
Oggetto: Previdenza – Conversione del decreto
milleproroghe – D.L. 29.12.2011, n. 216 come convertito dalla
legge 24.2.2012, n.14, su S.O. alla G.U. n.48 del 27.2.2012.
Si segnalano le
principali proroghe in materia previdenziale previste dal decreto milleproroghe
convertito dalla legge n. 14/2012.
Lavoratori a progetto (art. 6, comma 1, lett.c)
– E’ stata prorogata per tutto il 2012 l’indennità, pari al 30% del reddito
percepito nel
Pensioni (art. 6, comma 2ter e art. 6 bis) – Come è noto, la
recente manovra sulle pensioni (legge n. 214/2011) ha mantenuto l’applicazione
in via transitoria delle regole vigenti prima della riforma per alcune
categorie di lavoratori, tra cui sono stati ricompresi tutti coloro che hanno
maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 nonché, nei limiti
delle risorse disponibili, i lavoratori collocati in mobilità sulla base di
accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturino i
requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione della relativa indennità.
Il mantenimento delle vecchie regole è stato ora esteso anche ai cosiddetti esodati ossia a
quei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre
A seguito
dell’ampliamento della platea dei beneficiari del vecchio regime pensionistico,
la legge in esame ha introdotto una clausola
di salvaguardia secondo cui, in caso di insufficienza delle risorse
disponibili, le domande eccedenti relative ai lavoratori esodati
potranno essere prese in considerazione
dall’INPS solo a condizione che, con decreto ministeriale, sia stabilito un
incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i
datori di lavoro del settore privato.
E’ stato infine
prorogato al 30 giugno 2012 (in precedenza 28 marzo 2012) il termine entro cui sarà
definito, tramite apposito decreto ministeriale, il numero massimo di
lavoratori in mobilità che potranno rientrare nell’applicazione delle disposizioni
transitorie.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 5/2012, 2/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
S.O. alla G.U. N. 48 del 27.2.2012
(fonte Guritel)
LEGGE 24
febbraio 2012, n.14
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di
termini relativi all'esercizio di deleghe legislative
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con
la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14
***omissis*
Art. 6
Proroga dei termini in materia di lavoro
1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
***omissis***
c) al comma 2, le parole: «per il biennio 2010-2011» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel
limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni».
***omissis***
2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui
all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le
procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti
interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del
medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai
lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui
rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di
cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e
oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del
lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo
decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina
pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
***omissis***
Art. 6 bis
Clausola di salvaguardia
1. Qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui
all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla
concessione del beneficio risultasse sulla base del monitoraggio di
cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi
previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i
beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in
considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto
dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento
delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i
datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando
prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso
escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297, e successive modificazioni, nonche' il contributo di cui
all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
***omissis***
FINE TESTO