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Roma, 27 marzo 2012
Circolare n. 78/2012
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise trimestrale –
Legge 24.3.2012, n.27, su S.O. alla G.U. n.71 del 24.3.2012.
La legge indicata in oggetto, di
conversione del decreto legge sulle liberalizzazioni n.1/2012, ha confermato
per le imprese di autotrasporto il rimborso trimestrale delle accise sui
consumi di gasolio del 2012, come sollecitato dalle associazioni del settore
(articolo 61).
Il rimborso potrà essere utilizzato
come credito di imposta da compensare nel modello F24 fino al termine dell’anno
successivo in cui è sorto. Non è inoltre più operativo il limite per la
compensazione di 250 euro annui.
Purtroppo la disposizione continua
a prevedere che la richiesta di rimborso debba essere effettuata a pena di
decadenza entro il mese successivo alla chiusura del trimestre. Confetra ha
chiesto che fosse soppresso il termine di decadenza che impedisce di chiedere
il rimborso sui consumi di gasolio non ancora documentati. Molti parlamentari
hanno presentato il relativo emendamento, ma il ricorso al voto di fiducia al
Governo per l’approvazione del provvedimento ha comportato il ritiro
dell’emendamento.
Su richiesta della Confetra, la
modifica è stata ora ripresentata in sede di conversione del decreto legge
sulle semplificazioni fiscali.
Si fa riserva di fornire
tempestivamente gli sviluppi della questione.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.28/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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S.O. alla G.U. n.71 del 24.3.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 24 marzo 2012, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
gennaio
2012, n. 1, recante
disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la
competitivita', e' convertito
in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a
quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro dello
sviluppo
economico e Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
***
omissis ***
Art. 61
Anticipo recupero accise per
autotrasportatori
1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno
2000, n.
277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le
parole «entro il 30 giugno successivo
alla
scadenza di ciascun anno solare» sono sostituite dalle seguenti:
«a
pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza
di ciascun
trimestre solare»;
2) al comma 6,
le parole «dell'anno»
sono sostituite dalle
seguenti: «del periodo»;
b) all'articolo 4,
comma 3, le parole «entro l'anno solare in cui
e' sorto» sono sostituite
dalle seguenti: «entro
il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto».
le modalita' e con gli effetti di cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il
limite previsto
dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la copertura
degli oneri finanziari derivanti
dal comma 1
l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 33, comma
10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita'
2012) e' ridotta
di 26,4 milioni di euro.
aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante il
maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota
di accisa sul
gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le modalita'
previste dall'articolo 6, comma
2, primo e
secondo periodo, del
decreto legislativo
2 febbraio 2007,
n. 26, nei
confronti dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli
esercenti
le attivita' di
trasporto merci con
veicoli di massa
massima
complessiva pari o
superiore a 7,5
tonnellate, e comma
2, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16. Coerentemente,
all'articolo 33
della legge 12
novembre 2011, n.
183, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita'
2012)» sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) nel comma 30
le parole «sulla
benzina senza piombo»
sono
sostituite dalle seguenti: «sulla benzina con piombo»
b) dopo il comma 30
sono inseriti i seguenti commi:
«30-bis) All'aumento
di accisa sulle benzine disposto con il
provvedimento di cui al comma precedente, non si applica
l'articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
30-ter) Il maggior
onere conseguente all'aumento, disposto
con
il provvedimento di cui al comma
30, dell'aliquota di
accisa sul
gasolio usato come
carburante e' rimborsato, con
le modalita'
previste dall'articolo 6, comma
2, primo e
secondo periodo, del
decreto legislativo
2 febbraio 2007,
n. 26, nei
confronti dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli
esercenti
le attivita' di
trasporto merci con
veicoli di massa
massima
complessiva pari o
superiore a 7,5
tonnellate, e comma
2, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.»
*** omissis ***
FINE TESTO