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Roma, 29 marzo 2012

 

Circolare n. 82/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise I trimestre 2012 – Nota Agenzia delle dogane 26.3.2012 prot.n.RU 37909 .

 

L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile sul proprio sito (www.agenziadogane.gov.it – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione) il software per la presentazione delle dichiarazioni dei consumi di gasolio del I trimestre 2012 da parte delle imprese di autotrasporto merci.

 

Com’è noto, da quest’anno il rimborso delle accise può essere richiesto con periodicità trimestrale entro il mese successivo alla chiusura del trimestre (articolo 61 DL n.1/2012 convertito nella legge n.27/2012).

 

Le domande del periodo 1 gennaio – 31 marzo dovranno essere presentate a pena di decadenza entro il 30 aprile 2012. L’agevolazione è pari a 189,98609 euro per ogni 1.000 litri di gasolio.

 

Gli importi da recuperare potranno essere compensati decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che l’ufficio doganale abbia sollevato obiezioni (silenzio-assenso). La compensazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2013; superata quella data, le eventuali eccedenze dovranno essere chieste a rimborso entro il termine del 30 giugno 2014.

 

Il codice tributo per effettuare la compensazione è il 6740.

 

Si rammenta che la compensazione può essere effettuata senza alcun limite di importo.

 

Com’è noto, l’agevolazione compete per i consumi relativi ai veicoli di peso non inferiore a 7,5 tonnellate da documentare mediante le relative fatture di acquisto. A tale proposito si rileva che, essendo stato introdotto un termine perentorio per la presentazione delle domande e non essendo stata accolta la richiesta di sopprimere un simile vincolo, rimane aperta la problematica di come chiedere i rimborsi delle accise relative ai consumi di cui ancora non siano pervenute le fatture entro il mese successivo al trimestre.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.78/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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