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Roma, 29 marzo 2012
Circolare n. 82/2012
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise I trimestre 2012
– Nota Agenzia delle dogane 26.3.2012
prot.n.RU 37909 .
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile
sul proprio sito (www.agenziadogane.gov.it – Accise – Benefici per il gasolio
autotrazione) il software per la presentazione delle dichiarazioni dei consumi
di gasolio del I trimestre 2012 da parte delle imprese di autotrasporto merci.
Com’è noto, da quest’anno il
rimborso delle accise può essere richiesto con periodicità trimestrale entro il
mese successivo alla chiusura del trimestre (articolo
Le domande del periodo 1 gennaio –
31 marzo dovranno essere presentate a pena di decadenza entro il 30 aprile
2012. L’agevolazione è pari a 189,98609 euro per ogni 1.000 litri di gasolio.
Gli importi da recuperare potranno
essere compensati decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che
l’ufficio doganale abbia sollevato obiezioni (silenzio-assenso). La compensazione
potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2013; superata quella data, le
eventuali eccedenze dovranno essere chieste a rimborso entro il termine del 30
giugno 2014.
Il codice tributo per effettuare la
compensazione è il 6740.
Si rammenta che la
compensazione può essere effettuata senza alcun limite di importo.
Com’è noto, l’agevolazione
compete per i consumi relativi ai veicoli di peso non inferiore a 7,5
tonnellate da documentare mediante le relative fatture di acquisto. A tale
proposito si rileva che, essendo stato introdotto un termine perentorio per la
presentazione delle domande e non essendo stata accolta la richiesta di
sopprimere un simile vincolo, rimane aperta la problematica di come chiedere i
rimborsi delle accise relative ai consumi di cui ancora non siano pervenute le
fatture entro il mese successivo al trimestre.
Daniela
Dringoli |
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n.78/2012 |
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