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Roma, 16 aprile 2012

 

Circolare n. 91/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Indice di classificazione del rischio delle imprese di autotrasporto – D.M. 24.10.2011 su G.U. n.78 del 2.4.2012.

 

Le imprese di autotrasporto che nel corso di un anno supereranno il punteggio di 100 nell’indicatore del rischio saranno segnalate al Ministero del Lavoro per essere sottoposte a controlli più frequenti e rigorosi.

 

Lo ha stabilito il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indicato in oggetto con il quale è stato istituito il “sistema di classificazione del rischio”, previsto dalla Direttiva Comunitaria n.22/2006 attuata nel nostro ordinamento col d.lgvo n.144/2008, che consentirà il monitoraggio delle imprese di autotrasporto (merci e persone) relativamente alle infrazioni commesse in materia di tempi di guida e di riposo e di utilizzo del tachigrafo.

 

Il decreto ha previsto che le violazioni accertate su strada dalla polizia stradale, una volta definite (cioè dopo che sia stata pagata la relativa sanzione o sia concluso il ricorso, ovvero siano scaduti i termini per proporlo), vengano comunicate al CED del Ministero dei Trasporti che provvederà ad inserirle in un apposito elenco contenente tutti i dati dell’impresa che ha commesso l’infrazione.

 

Ad ogni infrazione è stato attribuito il punteggio di indicazione del rischio di seguito indicato, che il Ministero dei Trasporti ha individuato tenendo conto della gravità delle violazioni (stabilita dal d.lgvo n.245/2010), nonché della consistenza del parco veicolare al fine di evitare che le imprese più dimensionate, aventi maggiori probabilità di incorrere in violazioni, risultassero penalizzate rispetto a quelle che possiedono meno veicoli.

 

INDICE DI RISCHIO DELLA SINGOLA INFRAZIONE

Dimensione del

parco veicolare

Infrazioni meno gravi

Infrazioni gravi

Infrazioni molto gravi

Da 1 a 3 veicoli

10

20

50

Da 4 a 10 veicoli

3,9

7,8

19,5

Da 11 a 30 veicoli

1,75

3,5

8,75

Da 31 a 50 veicoli

0,65

1,3

3,25

Da 51 a 100 veicoli

0,35

0,7

1,75

Da 101 a 250 veicoli

0,15

0,3

0,75

Oltre 251 veicoli

0,1

0,2

0,5

 

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il CED comunicherà al Dipartimento dei Trasporti l’elenco delle imprese che hanno commesso le infrazioni con il relativo indice di rischio raggiunto a fine anno. Il Dipartimento provvederà a comunicare al Ministero del Lavoro i dati delle imprese che hanno superato il punteggio pari a 100, considerate a livello di “rischio elevato”.

 

L’indicatore di rischio avrà durata annuale. Ciascuna impresa potrà consultare il proprio indice di rischio, registrandosi al sito della Motorizzazione Civile www.ilportaledellautomobilista.it.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.59/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.78 del 2.4.2012 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 ottobre 2011

Determinazione  dei  criteri  per  l'adozione  di   un   sistema   di
classificazione  del   rischio   da   applicare   alle   imprese   di
autotrasporto. 
 
            IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRSPORTI 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                                  e 
            IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                              Finalita' 
  1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione  dei  criteri
per l'adozione di  un  sistema  di  classificazione  del  rischio  da
applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e  merci,  in
conto proprio o per conto di terzi, sulla base del numero relativo  e
della   gravita'   delle   infrazioni   commesse   con   veicoli   in
disponibilita' delle imprese stesse,  alle  disposizioni  di  cui  ai
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. 
  2. Le  infrazioni  rilevanti  ai  fini  della  classificazione  del
rischio ed il loro grado di gravita', sono individuate  dall'allegato
III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144. 
 
                               Art. 2 
   Raccolta dei dati relativi alle infrazioni contestate su strada 
  1. La contestazione delle infrazioni di cui  all'allegato  III  del
decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, accertate su strada  dagli
organi di  polizia  stradale  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   e'   registrata   mediante
annotazione da parte degli agenti accertatori. 
  2.  Le  annotazioni  relative  alle  imprese  stabilite  in  Italia
contengono: 
    a) la denominazione e la sede dell'impresa; 
    b) il numero di targa del veicolo o del complesso  veicolare  per
mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione; 
    c) l'indicazione dell'infrazione, della sua gravita'  secondo  le
prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144. 
  3. Qualora l'infrazione venga. commessa  con  veicoli  detenuti  in
virtu' di un contratto di locazione  senza  conducente,  stipulato  a
norma dell'articolo 84, comma 3, del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere  a),
b) e  c),  gli  agenti  accertatori  annotano,  altresi',  il  numero
d'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori   dell'impresa   che
utilizza il veicolo o il complesso veicolare per mezzo del  quale  e'
stata commessa l'infrazione. 
  4.  Le  annotazioni  relative  alle  imprese  stabilite  all'estero
contengono: 
    a)  la  denominazione,  la  sede  dell'impresa,  e  lo  stato  di
stabilimento; 
    b) il numero di targa del veicolo o del complesso  veicolare  per
mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione; 
    c) l'indicazione dell'infrazione, della sua gravita'  secondo  le
prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144. 
 
                               Art. 3 
                   Comunicazione dei dati relativi 
                 alle infrazioni commesse su strada 
  1. I dati indicati nell'articolo 2, relativi alle infrazioni di cui
all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2508, n. 144,  sono
comunicati, con modalita' telematiche,  dall'organo  da  cui  dipende
l'agente che ha accertato l'infrazione, al Centro  elaborazione  dati
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro trenta giorni darla definizione della contestazione.
  2. La contestazione si intende  definita  quando  sia  avvenuto  il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i
procedimenti dei ricorsi amministrativi  e  giurisdizionali  ammessi,
ovvero siano decorsi  i  termini  per  la  proposizione  dei  ricorsi
medesimi. 
  3. Il predetto termine di trenta giorni decorre  dalla  conoscenza,
da  parte  dell'ufficio  da   cui   dipende   l'agente   accertatore,
dell'avvenuto pagamento della sanzione, della  scadenza  dei  termini
per la proposizione dei ricorsi ovvero della conoscenza  degli  esiti
dei ricorsi medesimi. 
 
                               Art. 4 
                        Elenco delle imprese 
  1. E' istituito, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi  e  statistici  -  l'elenco  delle  imprese   aventi   la
disponibilita' dei  veicoli  con  i  quali  sono  state  commesse  le
infrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto. 
  2. L'elenco e' suddiviso in due sezioni: la sezione italiana  e  la
sezione estera. La sezione italiana e'  articolata  in  autotrasporto
merci e autotrasporto viaggiatori e, per ciascuna  articolazione,  in
autotrasporto in conto proprio e in conto terzi. La sezione estera e'
articolata  per  nazionalita'  dell'impresa  ed   e'   suddivisa   in
autotrasporto merci e viaggiatori. 
  3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al  ricevimento  delle  comunicazioni
rese ai sensi dell' articolo 3, del  presente  decreto,  provvede  ad
iscrivere l'impresa segnalata nell'elenco  di  cui  al  comma  I  del
presente  articolo,  attribuendole   contestualmente   il   punteggio
correlato  all'infrazione  commessa  e  calcolato  con  le  modalita'
stabilite nel successivo articolo 6. 
 
                               Art. 5 
                 Indicatore di rischio delle imprese 
  1. E'  adottato  un  sistema  di  classificazione  del  rischio  da
applicare alle imprese di autotrasporto,  sulla  base  del  numero  e
della  gravita'  delle  infrazioni  commesse   con   i   veicoli   in
disponibilita'  delle   singole   imprese   alle   disposizioni   dei
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. 
  2. Le imprese di autotrasporto che superano l'indicatore di rischio
di cui  al  comma  4  del  presente  articolo,  sono  assoggettate  a
controlli piu' rigorosi e frequenti. 
  3. L'indicatore  di  rischio  di  un'impresa  di  autotrasporto  e'
determinato annualmente, in modo automatico, dal Centro  elaborazione
dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sulla base di un punteggio, calcolato secondo le modalita'
descritte all'articolo 6 del presente decreto, che  viene  attribuito
all'impresa a seguito delle  comunicazioni  di  cui  all'articolo  3,
pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente  dalla
data di contestazione della violazione. 
  4.  Le  imprese  che  esercitano  l'autotrasporto  di  merci  o  di
viaggiatori, in conto proprio o per conto  di  terzi,  che  superano,
entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti,  sono  considerate  a
rischio elevato. 
  5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e  dei  trasporti  rende  disponibile,  per  mezzo  di
strumenti informatici di consultazione, all'Ufficio di  coordinamento
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4  agosto
2008, n. 144, l'elenco delle imprese ed  il  relativo  indicatore  di
rischio ad esse attribuito nel corso dell'anno solare,  entro  il  31
gennaio dell'anno successivo. 
  6. L'indicatore di rischio ha validita' annuale. I dati relativi al
punteggio delle imprese sono conservati per cinque anni ad esclusione
dell'anno in cui e' in corso la rilevazione. 
  7. L'Ufficio  di  coordinamento,  svolte  le  opportune  verifiche,
comunica l'elenco delle imprese a  rischio  elevato  alla  competente
Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
che dispone l'accesso ispettivo presso la sede  delle  imprese  ed  i
controlli   di   propria   competenza    nell'anno    di    validita'
dell'indicatore di rischio. 
  8.  L'Ufficio  di  coordinamento  puo'  segnalare  alle   autorita'
competenti, affinche' vengano svolti ulteriori  e  piu'  approfonditi
accertamenti, le  imprese  che  presentano  eventuali  situazioni  di
particolare gravita'. 
  9.  Ciascuna  impresa  puo'  prendere  visione  esclusivamente  del
punteggio ad essa  attribuito,  consultando  l'apposita  sezione  del
portale www.ilportaledellautomobilista.it solo dopo  aver  effettuato
la propria registrazione sul sito. 
  10.  Per  le  imprese  aventi   sede   all'estero,   l'Ufficio   di
coordinamento provvede,  ogni  anno,  a  comunicare  alle  competenti
autorita' di ciascun paese l'elenco delle imprese che  presentano  un
indice di rischio elevato. 
 
                               Art. 6 
                 Modalita' di calcolo del punteggio 
  1. Per le imprese italiane, il punteggio e'  calcolato  sulla  base
della tabella di cui all'allegato  1  del  presente  decreto,  tenuto
conto della gravita' dell'infrazione e del  parco  veicolare  di  cui
l'impresa  risulta  intestataria -  come   risultante   dall'archivio
nazionale  dei  veicoli  di  cui  all'articolo   226,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285. 
  2. Per le imprese estere, il  punteggio  e'  calcolato  sulla  base
della tabella di cui all'allegato  2  del  presente  decreto,  tenuto
conto della gravita' dell'infrazione commessa. 
 
                               Art. 7 
                         Modifiche tecniche 
  1. Con decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,  sentite  le
competenti strutture del Ministero dell'interno e del lavoro e  delle
politiche sociali, possono essere apportate le modifiche alle tabelle
di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto, nonche' le  modifiche
tecniche che si rendessero  necessarie  per  migliorare  le  fasi  di
raccolta e comunicazione dei dati. 
    Roma, 24 ottobre 2011 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                              Matteoli 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,
registro n. 2, foglio n. 27 
 
 
 
 
 
 
                                                           Allegato 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Allegato 2